Monitoring Gesetzessammlung

098G0221

IT - Regolamenti di Delegificazione

098G0221

Regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 aprile 1998 n. 169)

Art. 1 - Vigilanza sulle corse dei cavalli ed esercizio delle scommesse

Vigilanza sulle corse dei cavalli
ed esercizio delle scommesse 1. L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneita' delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento sulla base di parametri predeterminati e la determinazione degli stanziamenti a premi spettano al Ministero per le politiche agricole, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).
2. L'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli, che si svolgono in Italia e all'estero, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi, e' esclusivamente riservato al Ministero delle finanze e al Ministero per le politiche agricole. A tal fine sulla base dei criteri e delle modalita' stabiliti d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, il Ministero delle finanze esercita il totalizzatore nazionale, cui vengono, in tempo reale, direttamente riversati i dati relativi alle scommesse, e vigila sulla regolarita' delle gare e del gioco, anche avvalendosi di apposite commissioni, cui non compete alcuna decisione sui risultati delle gare, nominate con decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, delle quali fanno parte rappresentanti dei citati Ministeri ed esperti del settore.
3. Gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di criteri selettivi determinati tenendo conto dei dati affluiti al totalizzatore nazionale, procedono al controllo della posizione tributaria dei concessionari di cui all'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge ai quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 24 marzo 1942, n. 315 , concernente: "Provvedimenti per la ippicoltura", reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.
- Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , recante: "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorso pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa: di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.
- Si riportano i testi dei commi 77 e 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 :
"77. L'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, disciplinate dalla legge 24 marzo 1942, n. 315 , e dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, sono riservate ai Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78.
78. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui alla organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".
- Il comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Art. 2 - Concessioni per l'esercizio delle scommesse

Concessioni per l'esercizio delle scommesse 1. Il Ministero delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa, a persone fisiche e societa' con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidita' finanziaria, sulla base dei seguenti criteri:
a) trasparenza dell'assetto proprietario ed efficienza della gestione dei singoli punti di accettazione delle scommesse;
b) potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse; razionale e bilanciata distribuzione sul territorio secondo parametri programmati e controllabili;
c) omogeneita' ed equilibrio della remunerazione stabilita per le varie categorie di concessionari;
d) eventuale previsione di scaglioni retributivi decrescenti che consentano maggiori ricavi iniziali per il concessionario in funzione dei costi di avviamento;
e) garanzia della liberta' di concorrenza e di mercato mediante la previsione di parametri volti ad impedire l'abuso di posizioni dominanti, determinati tenendo anche conto del numero delle concessioni attribuite a ciascuna persona fisica o societa' e del volume di scommesse raccoglibili da ciascun concessionario;
f) previsione di modalita' di controllo centralizzato ed in tempo reale delle scommesse e dei relativi flussi finanziari, anche mediante l'imposizione ai concessionari di obblighi di segnalazione all'Amministrazione finanziaria di scommesse anomale per entita' economica e ripetizione del medesimo pronostico. I concessionari adottano per la gestione delle scommesse strumenti informatici conformi alle specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro delle finanze al fine di assicurarne la compatibilita' con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria;
g) riserva, nel primo piano di potenziamento della rete di accettazione, di una quota pari al 5 per cento delle concessioni da attribuire con gara in favore di soggetti iscritti all'albo degli allibratori, che abbiano esercitato tale attivita' per un periodo non inferiore a dieci anni;
h) durata di sei anni.
2. Il Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica il piano delle concessioni che saranno messe a gara nell'anno successivo.
3. Le concessioni per l'esercizio delle scommesse sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. La concessione per l'esercizio della scommessa TRIS non e' rinnovabile.
4. L'esercizio delle scommesse presso gli sportelli all'interno degli ippodromi e' riservato ai titolari degli ippodromi stessi.
5. L'esercizio della scommessa TRIS e' attribuito ad un unico concessionario.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole sono approvate le convenzioni tipo che accedono alle concessioni di cui al presente regolamento.
7. Il trasferimento della concessione e' consentito previo assenso del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole.
8. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )) .
9. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80 )) .

Art. 3 - Decadenza e revoca delle concessioni

Decadenza e revoca delle concessioni 1. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, dichiara la decadenza dalla concessione:
a) quando vengono meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al presente regolamento e al relativo bando di gara;
b) in caso di interruzione dell'attivita' per cause non dipendenti da forza maggiore;
c) in particolare, quando il concessionario non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, ovvero accetta scommesse in violazione dei divieti di cui all'articolo 4, comma 4, ed all'articolo 6, comma 3;
d) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse violazioni delle disposizioni del presente regolamento e di quelle di cui ai decreti previsti dall'articolo 4, comma 5, nonche' della normativa tributaria.
2. Il concessionario nei cui confronti e' stato adottato un provvedimento di decadenza o di revoca non puo' concorrere, ne' direttamente ne' per interposta persona, nei tre anni successivi alla data di pubblicazione del detto provvedimento, alla attribuzione di nuove concessioni di cui all'articolo 2.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli amministratori e ai soci che esercitano il controllo delle societa' concessionarie ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile .
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 2359 del codice civile :
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".

Art. 4 - Scommesse consentite

Scommesse consentite 1. Le scommesse possono essere effettuate al totalizzatore nazionale o a quota fissa.
2. Le scommesse a totalizzatore sono quelle il cui ammontare complessivo, detratto l'importo del prelievo, e' ripartito tra gli scommettitori vincenti.
3. Le scommesse a quota fissa sono quelle per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, e' previamente concordata tra lo scommettitore e il gestore delle scommesse. Tali scommesse non possono essere effettuate presso gli sportelli e le agenzie all'interno degli ippodromi.
4. E' vietato l'utilizzo del sistema del riferimento alle quote del totalizzatore.
5. La tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse TRIS giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione e il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa TRIS sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole. E' vietata, salvo specifica autorizzazione dei predetti Ministri, qualunque forma di scommessa non contemplata dal presente regolamento.
6. Le disposizioni del presente regolamento riguardanti la scommessa TRIS si applicano anche alle scommesse alla stessa assimilabili sotto il profilo delle modalita' di accettazione e di totalizzazione.

Art. 5 - Programma ufficiale delle corse

Programma ufficiale delle corse 1. Il Ministero per le politiche agricole, sentito il Ministero delle finanze, verifica annualmente il calendario ufficiale delle corse redatto dall'UNIRE.
2. Il programma ufficiale delle corse costituisce il documento che fa testo agli effetti delle scommesse e in riferimento al quale le stesse vengono accettate, e puo' essere sostituito dalla dichiarazione dei partenti diffusa dall'UNIRE, purche' corredata di tutte le informazioni richieste per l'effettuazione delle scommesse e resa pubblica prima dell'inizio dell'accettazione delle scommesse.
3. Tutta l'attivita' ippica e' riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti risultano sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

Art. 6 - Accettazione delle scommesse

Accettazione delle scommesse 1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente:
a) presso gli sportelli all'interno degli ippodromi limitatamente alle scommesse relative alle corse che ivi si svolgono;
b) presso i picchetti degli allibratori situati all'interno degli ippodromi;
c) presso le agenzie ippiche;
d) presso le ricevitorie, limitatamente alla scommessa TRIS.
2. I gestori degli ippodromi mettono gratuitamente a disposizione degli allibratori i collegamenti necessari per il funzionamento degli strumenti informatici per la gestione delle scommesse.
3. E' vietata ogni forma di intermediazione.
4. Il termine dell'accettazione delle scommesse non puo' protrarsi oltre l'inizio della prima partenza della corsa.
5. Il presente regolamento, unitamente al decreto di cui all'articolo 4, comma 5, e' esposto al pubblico nei luoghi di cui al comma 1.
6. Con provvedimento dell'autorita' di pubblica sicurezza, previa contestazione, e' vietato l'accesso agli ippodromi e alle agenzie, per un periodo da tre mesi ad un anno, a coloro che abbiano accettato o effettuato scommesse in violazione della disposizione di cui al comma 1. Il provvedimento e' comunicato ai gestori degli ippodromi e delle agenzie.
7. Il contravventore al divieto di cui al comma 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni se ha effettuato la scommessa, e da lire un milione a lire dieci milioni se l'ha accettata.
8. Al gestore dell'ippodromo o dell'agenzia che non denuncia immediatamente l'esercizio abusivo di scommesse e' irrogata la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire cinque milioni.
9. La competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo e' attribuita al prefetto ed i proventi sono devoluti allo Stato.

Art. 7 - Validita' delle scommesse e dei risultati delle corse

Validita' delle scommesse e dei risultati delle corse 1. Al fini della determinazione della vincita si tiene conto esclusivamente dell'ordine di arrivo stabilito e convalidato in conformita' al giudizio della giuria o dei commissari che operano nell'ippodromo. Dopo la convalida dell'ordine di arrivo nessun reclamo sullo svolgimento della corsa ne' alcun altro motivo possono mutare l'esito delle scommesse.
2. Con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5, sono stabilite le ipotesi in cui il cavallo si considera regolarmente partito e le conseguenze sulle scommesse della mancata convalida dell'ordine di arrivo o della soppressione della corsa, nonche' di eventuali variazioni della stessa.
3. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati convalidati della corsa o delle corse cui la scommessa stessa si riferisce.

Art. 8 - Ricevuta della scommessa

Ricevuta della scommessa 1. La scommessa accettata e' certificata dalla ricevuta emessa dal sistema di accettazione secondo le modalita' di cui all'articolo 20.
2. La ricevuta costituisce l'unica prova di partecipazione alla scommessa e non puo' essere sostituita da nessun altro documento o da prova testimoniale; in caso di suo smarrimento o distruzione si perde il diritto alla riscossione della vincita e all'eventuale rimborso.
3. All'atto del ritiro della ricevuta, lo scommettitore accerta la conformita' degli estremi della scommessa alla richiesta, non essendo ammesso alcun reclamo una volta che lo scommettitore si e' allontanato dallo sportello.
4. Nel caso di mancato ritiro della ricevuta da parte dello scommettitore, la stessa e' immediatamente annullata da parte di chi la rilascia.

Art. 9 - R i m b o r s i

R i m b o r s i 1. Lo scommettitore ha diritto al rimborso:
a) quando la scommessa, per qualsiasi motivo, non perviene al totalizzatore nazionale entro il termine di accettazione, compreso il caso di avaria ai sistemi informatici che non consenta la totalizzazione o il riscontro delle scommesse;
b) se la scommessa non e' considerata valida ai sensi dell'articolo 7, o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1;
c) negli ulteriori casi stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.
2. Gli scommettitori sono informati del diritto al rimborso con apposito comunicato affisso nei luoghi dove le scommesse sono accettate.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazioni apposte sulla ricevuta della scommessa.
4. Lo scommettitore decade dal diritto al rimborso se non chiede per iscritto, al soggetto che ha accettato la scommessa, la restituzione della somma scommessa entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. I rimborsi non richiesti entro il predetto termine sono acquisiti dall'UNIRE.

Art. 10 - Pagamento delle vincite

Pagamento delle vincite 1. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato dopo il segnale di convalida dell'ordine di arrivo, per le scommesse a quota fissa, e dopo la diramazione delle quote, per le scommesse al totalizzatore, unicamente dietro presentazione delle ricevute delle stesse. Non puo' procedersi al pagamento delle scommesse le cui ricevute sono alterate o sulle quali non risultano tutte le prescritte indicazioni. Non puo' procedersi al pagamento di ricevute di scommesse nelle quali e' indicato un orario di emissione posteriore a quello di partenza della corsa: in tal caso, e' riconosciuto il diritto al solo rimborso dell'importo scommesso risultante dalle ricevute presentate.
2. Le vincite sono riscosse nei luoghi dove e' stata effettuata la scommessa. Al periodo di chiusura per qualsiasi motivo delle sedi di pagamento corrisponde una interruzione di uguale durata del termine di cui all'articolo 9, comma 4, e di cui al comma 3 del presente articolo.
3. Lo scommettitore decade dal diritto alla vincita se non ne chiede il pagamento entro otto giorni decorrenti dalla data di effettuazione della corsa oggetto della scommessa. Le vincite non riscosse entro il predetto termine sono acquisite dall'UNIRE.

Art. 11 - Soluzione delle controversie

Soluzione delle controversie 1. Le contestazioni insorte in sede di interpretazione e di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di quelle relative all'applicazione degli articoli 2 e 3, e delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono obbligatoriamente sottoposte, per la loro soluzione, al giudizio di apposita commissione nominata dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con reclamo scritto da inoltrare entro il quindicesimo giorno dalla convalida delle scommesse a quota fissa e dalla diramazione delle quote per le scommesse a totalizzatore.
2. La commissione decide, sentite le parti, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, con decisione vincolante ed immediatamente esecutiva.
3. La decisione della commissione puo' essere impugnata dinanzi all'autorita' giudiziaria.
4. La commissione e' composta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere, che la presiede, e da due membri con qualifica non inferiore a dirigente, di cui uno designato dal Ministro per le politiche agricole. La commissione e' nominata dal Ministro delle finanze. Per ogni membro e' altresi' nominato, con gli stessi requisiti e modalita', un supplente.

Art. 12 - Attribuzione dei proventi

Attribuzione dei proventi 1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli da destinare all'UNIRE, al fine di garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il montepremi ed il finanziamento delle provvidenze per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro per le politiche agricole, sentito il Ministro delle finanze.
2. L'UNIRE destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse, al netto delle imposte e delle spese per l'accettazione e la raccolta delle scommesse medesime per l'impianto e l'esercizio del totalizzatore nazionale, nonche' per l'attivita' delle commissioni di cui all'articolo 1, comma 2, compresi i compensi da riconoscere ai componenti delle stesse, al perseguimento delle proprie finalita' con particolare riferimento a:
a) sostegno dell'allevamento e dell'impiego del cavallo italiano da sella e da corsa e della selezione degli stessi;
b) incentivazione di piani occupazionali, volti a favorire l'avviamento al lavoro e la formazione professionale, con particolare riguardo alla verifica dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali del settore ed all'introduzione di meccanismi di disincentivazione del ricorso al lavoro irregolare ed all'evasione contributiva;
c) iniziative previdenziali e assistenziali in favore dei fantini, dei guidatori, degli allenatori e degli artieri;
d) finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi alla organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse; ((4)) e) costituzione e miglioramento di centri di allenamento ippico polifunzionale e di allevamento;
f) realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi;
g) ricerca scientifica nel settore dell'allevamento, dell'allenamento e dell'antidoping;
h) controllo della regolarita' di tutte le attivita' relative alle corse;
i) promozione dell'attivita' ippica;
l) formazione e qualificazione professionale degli addetti al settore.
--------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 23 dicembre 2005, n. 266 , ha disposto (con l'art. 1, comma 425) che il comma 2, lettera d) di cui al presente articolo, "si interpreta nel senso che la remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto relativo all'utilizzo delle immagini, che resta di titolarita' dell'UNIRE. Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 , o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 , non puo' esercitare la propria attivita' mediante l'apertura di sportelli distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta delle scommesse".

Art. 13 - Segnale televisivo per la trasmissione delle corse

Segnale televisivo per la trasmissione delle corse 1. Il Ministro delle comunicazioni attribuisce la concessione per l'utilizzo del segnale televisivo per la trasmissione delle corse, anche al di fuori dei locali nei quali avviene l'accettazione delle scommesse, esclusivamente all'UNIRE, che ne esercita la gestione secondo le modalita' stabilite di concerto dal Ministro delle finanze con il Ministro per le politiche agricole.
CAPO II Capo II Disposizioni di carattere fiscale

Art. 14 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta 1. L'accettazione di scommesse relative alle corse dei cavalli costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni.
Nota all' art. 14:
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , sulla "istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 ", detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall' art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici.

Art. 15 - Soggetti passivi

Soggetti passivi 1. Sono soggetti all'imposta unica di cui all'articolo 14:
a) i gestori degli ippodromi, relativamente alle scommesse accettate all'interno degli ippodromi medesimi;
b) i titolari delle agenzie ippiche, per le scommesse dalle stesse accettate;
c) il concessionario, per le scommesse TRIS raccolte presso le ricevitorie;
d) gli allibratori, per le scommesse a quota fissa dagli stessi accettate.

Art. 16 - Base imponibile

Base imponibile 1. Costituisce base imponibile dell'imposta l'importo pagato dallo scommettitore per ogni singola scommessa, senza alcuna detrazione.

Art. 17 - A l i q u o t e

A l i q u o t e
1. L'aliquota dell'imposta unica e' stabilita nella misura del cinque per cento. Tale aliquota e' elevata al sette per cento per la scommessa TRIO e al dieci per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate.
2. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al tredici per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.

Art. 18 - Ufficio competente

Ufficio competente 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66 )) .
2. I funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.

Art. 19 - Dichiarazione d'inizio di attivita'

Dichiarazione d'inizio di attivita' 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66 )) .
2. I provvedimenti di diniego dell'autorizzazione o della concessione e quelli di divieto di prosecuzione dell'attivita' adottati dagli organi dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al questore per il ritiro dell'autorizzazione di polizia; quelli di rifiuto, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione adottati dal questore sono comunicati al Ministero delle finanze per l'eventuale adozione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 3.

Art. 20 - Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse

Modalita' di emissione delle ricevute delle scommesse 1. I concessionari trasmettono in tempo reale i dati relativi alle scommesse al Ministero delle finanze, che emette immediatamente le ricevute, numerate progressivamente per i vari tipi di scommessa. Il collegamento telematico con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e' gratuito.
2. I dati contenuti nelle ricevute sono determinati con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 21

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 MARZO 2002, N. 66 ))

Art. 22 - Rapporti con altri tributi

Rapporti con altri tributi 1. L'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, prevista dall' articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' compresa nell'imposta unica di cui all'articolo 15.
2. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell' articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
Note all'art. 22:
- Il testo del sesto comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e' il seguente:
"L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge".
- ll testo del primo comma, n. 6, dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente: "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", e' il seguente:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta:
1) - 5) (Omissis);
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315 , ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate".

Art. 23 - S a n z i o n i

S a n z i o n i 1. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento e' dovuta una sanzione amministrativa pari al venti per cento degli importi non pagati nel termine prescritto.
2. Chi non presenta o presenta con indicazioni inesatte la dichiarazione d'inizio di attivita' prevista nell'articolo 19 e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.
3. Per le violazioni alle norme del presente capo per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire seicentomila.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni del presente capo e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei commi 1, 2 e 3, si applicano, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le disposizioni di cui all' articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
Note all'art. 23:
- Il testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' il seguente:
"133. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamente della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adozione di un'unica specie di sanzione pecunaria amministrativa, assoggettata ai principi di legalita', imputabilita' e colpevolezza e determinata in misura variabile fra un limite minimo e un limite massimo ovvero in misura proporzionale al tributo cui si riferisce la violazione;
b) riferibilita' della sanzione alla persona fisica autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall' art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e previsione della intrasmissibilita' dell'obbligazione per causa di morte;
c) previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, societa' o ente, con o senza personalita' giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della violazione anche con riferimento ai casi di cessione di azienda, trasformazione, fusione, scissione di societa' o enti; possibilita' di accertare tale obbligazione anche al verificarsi della morte dell'autore della violazione e indipendentemente dalla previa irrogazione della sanzione;
d) disciplina delle cause di esclusione della responsabilita' tenendo conto dei principi dettati dal codice penale e delle ipotesi di errore incolpevole o di errore causato da indeterminatezza delle richieste dell'ufficio tributario o dei modelli e istruzioni predisposti dall'amministrazione delle finanze;
e) previsione dell'applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto e' punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa;
f) adozione di criteri di determinazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravita' della violazione, all'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, alle condizioni economiche e sociali dell'autore e alla sua personalita' desunta anche dalla precedente commissione di violazioni di natura fiscale;
g) individuazione della diretta responsabilita' in capo al soggetto che si sia avvalso di persona che sebbene non interdetta, sia incapace, anche transitoriamente, di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto o abbia indotto o determinato la commissione della violazione da parte di altri;
h) disciplina della continuazione e del concorso formale di violazioni sulla base dei criteri risultanti dall' art. 81 del codice penale ;
i) previsione di sanzioni amministrative accessorie non pecuniarie che incidono sulla capacita' di ricoprire cariche, sulla partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici o sulla efficacia dei relativi contratti, sul conseguimento di licenze, concessioni, autorizzazioni amministrative, abilitazioni professionali e simili o sull'esercizio dei diritti da esse derivanti; previsione della applicazione delle predette sanzioni accessorie secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza con la sanzione principale; previsione di un sistema di misure cautelari volte ad assicurare il soddisfacimento dei crediti che hanno titolo nella sanzione amministrativa pecuniaria;
l) previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi, da escludere la punibilita' nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario, ovvero determinate da fatto doloso di terzi, da sanzionare piu' gravemente le ipotesi di recidiva;
m) previsione, ove possibile, di un procedimento unitario per l'irrogazione delle sanzioni amministrative tale da garantire la difesa e nel contempo da assicurare la sollecita esecuzione del provvedimento; previsione della riscossione parziale della sanzione pecuniaria sulla base della decisione di primo grado salvo il potere di sospensione dell'autorita' investita del giudizio e della sospensione di diritto ove venga prestata idonea garanzia;
n) riduzione dell'entita' della sanzione in caso di accettazione del provvedimento e di pagamento nel termine previsto per la sua impugnazione; revisione della misura della riduzione della sanzione prevista in caso di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale;
o) revisione della disciplina e, ove possibile, unificazione dei procedimenti di adozione delle misure cautelari;
p) disciplina della riscossione della sanzione in conformita' alle modalita' di riscossione dei tributi cui essa si riferisce; previsione della possibile rateazione del debito e disciplina organica della sospensione dei rimborsi dovuti dalla amministrazione delle finanze e della compensazione con i crediti di questa;
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entita' delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entita' oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformita' di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea;
r) previsione dell'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle dei decreti legislativi da emanare".
- Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998 - serie generale, sono stati pubblicati i decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 emanati a norma dell' art. 3, comma 133, della legge n. 662/1996 sopra riportato.
- Il testo dell' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 concernente l'imposta sugli spettacoli, e' il seguente:
"Art. 37 (Accertamento delle violazioni). - Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
La constatazione, agli effetti dell' art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni".

Art. 24 - Azioni amministrativa e giudiziaria

Azioni amministrativa e giudiziaria 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la riforma delle sanzioni non penali previsto dall' articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , le controversie relative all'applicazione dell'imposta unica sulle scommesse sono decise in via amministrativa ai sensi dell' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
2. Resta ferma l'azione giudiziaria ordinaria prevista dall'articolo 39 del citato decreto n. 640 del 1972, anche in mancanza del previo esperimento del ricorso amministrativo.
Note all'art. 24:
- ll testo del comma 133 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 , concernente: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e' riportato nelle note all'art. 23.
- I testi degli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , concernente l'imposta sugli spettacoli, sono i seguenti:
"Art. 38 (Ricorsi amministrativi). - Le controversie relative all'applicazione dell'imposta dei tributi connessi e delle soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato.
Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente e' venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.
Avverso la decisione dell'intendente di finanza e' dato ricorso al Ministro delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e della soprattasse superi di L. 150.000.
Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi puo' ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta ed delle soprattasse superi le L. 150.000.
Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza e' ammesso il ricorso in revocazione per errore di fatti o di calcoli e nelle ipotesi previste dall' art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile .
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui e' stata scoperta la falsita' o recuperato il documento.
Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorita' amministrativa decidente puo' sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato".
"Art. 39 (Azione giudiziaria). - Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, e' esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.
Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente puo' promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa".
CAPO III Capo III Disposizioni finali e transitorie

Art. 25 - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali e transitorie 1. Le concessioni attribuite dall'UNIRE per l'esercizio delle scommesse in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono prorogate al 31 dicembre 1998, ovvero, se non risulta possibile espletare le gare entro tale data, al 31 dicembre 1999, salvo recesso del concessionario. Le stesse concessioni per l'esercizio delle scommesse, esclusa la TRIS, sono rinnovabili per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 aprile 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 15
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