Monitoring Gesetzessammlung

096G0619

IT - Regolamenti di Delegificazione

096G0619

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996 n. 610)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 19/12/1996 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190 , ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada ; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995; Ritenuto di disattendere il parere del Consiglio di Stato in taluni punti concernenti gli articoli 148 e 223, dovendosi ritenere prevalenti le esigenze, nel primo caso, di snellire le procedure e, nel secondo caso, di evitare il rischio di sottrazione del bene alle procedure di confisca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dei trasporti e della navigazione; EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

1. All' articolo 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici, di cui all'articolo 2, comma 8, del codice, per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993, e' predisposto dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sulla base degli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 , modificati ed aggiornati secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice. Le strade statali costruite successivamente all'entrata in vigore del codice, sono classificate con decreto del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i medesimi criteri.
2. Per la classificazione amministrativa delle strade statali esistenti, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, riceve dall'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.) i dati necessari, predispone l'elenco aggiornato delle strade statali esistenti alla data del 1 gennaio 1993 e trasmette lo stesso agli enti tenuti al parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del codice, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Gli enti suddetti trasmettono il loro parere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale nei sei mesi successivi. Il decreto di cui al comma 1, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e le strade dallo stesso individuate sono inserite nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice. Le strade gia' comprese negli elenchi previsti dalla legge 21 aprile 1962, n. 181 , e non ricomprese nel decreto di classificazione amministrativa delle strade statali, sono classificate tra le strade non statali .
3. Per le strade statali di nuova costruzione viene rispettata la procedura indicata dal comma 2; i termini previsti, ridotti rispettivamente ad un mese ed a due mesi, decorrono dalla trasmissione della documentazione da parte dell'A.N.A.S. all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Tale trasmissione e' effettuata entro un mese dalla definizione del collaudo della strada. Prima che siano completate le procedure di classificazione, l'A.N.A.S. puo' prendere in carico la strada, sempreche' sia intervenuta la definizione del collaudo, previa classificazione amministrativa provvisoria effettuata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, secondo i criteri di cui all'articolo 2, commi 5, 6 e 7, del codice";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di classificazione" e' aggiunta la seguente: "amministrativa"; le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5" e le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "un mese";
c) Ai commi 5 e 6 dopo le parole: "La classificazione" e' inserita ogni volta la seguente: "amministrativa";
d) Al comma 8 le parole: "all'articolo 2, comma 8," sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 13, comma 5," e dopo le parole: "alla classificazione" sono aggiunte le seguenti: "tecnico-funzionale";
e) Al comma 9, al secondo periodo, le parole: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
f) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"10. I divieti e le prescrizioni, previste dal codice e dal presente regolamento per le strade inserite negli itinerari internazionali, si applicano unicamente a quelle gia' in possesso delle caratteristiche richieste dagli accordi internazionali per tale classificazione."
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per nuovo codice della strada intendesi decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 .
NOTE AL DECRETO
Nota al titolo:
- Le disposizioni del regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del Codice della strada ( D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ) sono pubblicate nel supp.
ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell' art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada , con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresi' i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto gia' disposto in attuazione dell'art. 19-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall' art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111 .
2. Entro lo stesso termine di cui all'art. 1 i Ministri competenti per materia, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , adottano, con proprio decreto, norme regolamentari per l'esecuzione l'attuazione delle disposizioni del codice della strada che investano la loro esclusiva competenza, nonche' norme regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri, in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potra' all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada .
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della efficienza e produttivita' dell'amministrazione e della semplificazione e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti l'intervento di piu' uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni di competenze e di controlli".
- Il testo dell' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreto legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservati alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavori dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
NOTE AL REGOLAMENTO
Note all' art. 1:
- La legge 21 aprile 1962, n. 181 , reca: "Modifiche alla legge 7 febbraio 1961, n. 59 , concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS)".
- Si riportano i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 2 del nuovo Codice della strada :
(Omissis).
"5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2 si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali" "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la Regione, la Provincia, il Comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominante "strade militari", ente proprietario e' considerato il Comando della Regione militare territoriale.
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F, si distinguono in:
A - statali quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi; c) congiungono tra loro i capoluoghi di Regione ovvero i capoluoghi di Provincia situati in Regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica; e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - regionali quando allacciano i capoluoghi di Provincia della stessa Regione tra loro o con il capoluogo di Regione ovvero allacciano i capoluoghi di Provincia o Comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - provinciali quando allacciano al capoluogo di Provincia capoluoghi dei singoli Comuni della rispettiva Provincia o piu' capoluoghi di Comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete stradale o regionale i capoluoghi di Comune se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero che congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le localita' che sono sede essenziali di servizi interessanti la collettivita' comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.
7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e E, sono sempre comunali, quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
8. Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le Regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le Regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle rimanenti strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226".
- Il testo dell'art. 226 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero dei lavori pubblici, e' istituito l'archivio nazionale delle strade che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto di limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade; allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C. che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa dell'attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione; dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali; dalle Regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento, e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, punti e), f), g), h), i), l), m), n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprieta', a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, i dati relativi alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C., dalle Prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di Polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.

Art. 2

1. Il testo dell' articolo 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Successivamente alla classificazione di tutte le strade statali e non statali, effettuata con le procedure previste all'articolo 2, qualora alcune di esse rientrino nei casi previsti dall'articolo 2, comma 9, del codice, si provvede alla declassificazione delle stesse, intendendosi come tale il passaggio da una all'altra delle classi previste dall'articolo 2, comma 6, del codice.
2. Per le strade statali la declassificazione e' disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'articolo 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione e' la medesima per entrambi i provvedimenti.
3. Per le strade non statali la declassificazione e' disposta con decreto del Presidente della regione, su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure indicate all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, in relazione alla classifica della strada. Con il medesimo decreto il Presidente della regione, sulla base dei pareri gia' espressi nella procedura di declassificazione, provvede alla nuova classificazione della strada. Il provvedimento ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso e' pubblicato.
4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale, e trasmessi entro un mese all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che li registra nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.
5. I provvedimenti di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino regionale.
6. Per le strade militari si applicano le procedure di declassificazione previste per le strade statali, mediante emanazione di decreto da parte del Ministro della difesa su proposta del Comando Regione Militare territoriale, previo parere dell'organo tecnico militare competente."
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 comma 4 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"4. E' denominata strada di servizio la strada affiancata ad una strada principale (autostrada strada extraurbana principale strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa nonche' il movimento e la manovra dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 9, del nuovo Codice della strada :
"9. Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e le procedure per tale declassificazione sono indicati dal Regolamento".

Art. 3

1. All' articolo 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "ovvero per esigenze socio-economiche" a: "articolo 2, comma 6, del codice" sono soppresse;
b) Al comma 2 le parole: "dei compartimenti ANAS competenti" sono sostituite dalle seguenti: "di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice.";
c) Il comma 4 e' sostituito dai seguenti commi:
"4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima.
5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprieta' ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari.
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.";
d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7;
e) Il preesistente comma 6 e' soppresso.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 2 commi 6 e 7, del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 226 del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 1.

Art. 4

1. All' articolo 5 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il riferimento tra parentesi e' sostituito dal seguente:
"(Artt. 3 e 4 Cod. Str.)" e nella rubrica la parola "rinvio" e' sostituita dalle seguenti: "delimitazione del centro abitato";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"3. La delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo 3, comma 1, punto 8, del codice, e' finalizzata ad individuare l'ambito territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le strade e l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida, e sono imposte particolari norme di comportamento. La delimitazione del centro abitato individua pertanto i limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal codice e dal presente regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato. La delimitazione del centro abitato individua altresi', lungo le strade statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi, i tratti di strada che:
a) per i centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti costituiscono ;
b) per i centri con popolazione superiore a diecimila abitanti costituiscono , ed individua, pertanto, i limiti
territoriali di competenza e di responsabilita' tra il comune e gli altri enti proprietari di strade.
4. Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di localita'. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano nell'ambito di comuni diversi si provvede a delimitazioni separate, anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale di fine del primo centro abitato e di inizio del successivo centro abitato.
5. I segnali di inizio e fine centro abitato sono collocati esattamente sul punto di delimitazione del centro abitato indicato sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale ed individuato, in corrispondenza di ciascuna strada di accesso al centro stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di avvistamento previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio e fine centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione, se posizionati separatamente ai lati della carreggiata, rispettivamente nella direzione di accesso e di uscita del centro medesimo, sono, di norma, collocati sulla stessa sezione stradale.
Ove si renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, e' ammesso lo slittamento, verso l'esterno del centro abitato, del segnale di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione sulla cartografia. In tal caso, la diversa collocazione del segnale di fine centro abitato rispetto al punto di delimitazione dello stesso ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente della strada, ma non per le competenze degli enti proprietari della strada.
6. La delimitazione del centro abitato e' aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si e' provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei e delle
comunali> di cui al comma 1.
7. Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, e' inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso puo' inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che e' pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento e' ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice.".
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 1, punto 8 del nuovo Codice della strada :
"1 (Definizioni stradale e di traffico). - Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
8) Centro abitato: Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine.
Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 1 del Nuovo Codice della strada :
"Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato".
- Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 3 del nuovo Codice della strada :
"3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica e' ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel regolamento, al Ministero dei lavori pubblici, che decide in merito".

Art. 5

1. La rubrica e il testo dell' articolo 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 7 del D.P.R. medesimo.

Art. 6

1. All' articolo 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi e' sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)";
b) Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";
c) Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli";
d) Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";
e) Al comma 5 dopo le parole: "della collettivita'" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole,".

Art. 7

1. All' articolo 9 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo.";
b) Al comma 2 le parole "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)";
c) E' aggiunto il seguente comma:
"3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo.".
Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 61 (Sagoma limite). - 1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,50 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
C) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 7,50 m per i veicoli ad un asse e 12 m, con esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati a due o piu' assi.
2. Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,35 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), puo' raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purche' mobili.
5. Ai fini della inscrivibilita' in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalita' di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel Regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell'art. 164, comma 9".
"Art. 62 (Massa limite). - 1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non puo' eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a 3 o piu' assi.
2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm 2, la massa complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o piu' assi.
3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a 3 o piu' assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad un metro, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t se si tratta di veicoli a 2 assi e 25 t se si tratta di veicoli a 3 o piu' assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a 3 o 4 o piu' assi quando l'asse motore e' munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.
4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non puo' superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi.
5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull'asse piu' caricato non deve eccedere 12 t.
6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a 1 m, nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m il limite non puo' superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m tale limite non puo' eccedere 20 t.
7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 10.
- La direttiva n. 71/320/CEE e' stata recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda la frenatura" ( pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 ).

Art. 8

1. Il testo dell' articolo 10 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'articolo 10, comma 16, e all'articolo 54, comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo di cui all'art. 10, comma 16, del nuovo Codice della strada :
(Omissis).
"16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera".
- Si riporta il testo di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), del nuovo Codice della strada :
"1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i moto-veicoli, e si distinguono in: (Omissis).
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere altresi' idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada".

Art. 9

1. Il testo dell' articolo 11 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Il numero e' quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilita' di cui all'articolo 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell'articolo 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera, nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
6. Con provvedimento del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati.".
Note all'art. 9:
- L'art. 152 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 152. (segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). - 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'.
2. Ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila".
- Il testo del decreto ministeriale 24 gennaio 1977 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 1977 ) reca: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa".
Si riporta di seguito la tabella I allegata al decreto ministeriale suindicato:
"ALLEGATO I INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI D'ILLUMINAZIONE
E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA
1. DEFINIZIONI.
1.1) - 1.5.11) (Omissis).
1.5.12 "Segnale di pericolo".
Per segnale di pericolo si intende il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione, inteso a segnalare il pericolo particolare rappresentato momentaneamente dal veicoli per gli altri utenti della strada".

Art. 10

1. Il testo dell' articolo 12 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.".
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 10, comma 12 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e' soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 e 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la piu' vicina officina".
- Il testo dell'art. 159, comma 2 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' in rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel regolamento. Con decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento delle caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione".
- Per il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 7.
- La direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 71/127/CEE detta la normativa in materia di retrovisore dei veicoli a motore ( decreto ministeriale 21 maggio 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 27 giugno 1974 ).

Art. 11

1. All' articolo 13 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, lettera c) gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "In quest'ultimo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio del viaggio, che, comunque, deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'autorizzazione periodica:
A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) i veicoli e i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice;
b) il carico del trasporto eccezionale, ove sporga rispetto al veicolo, risulti eccedente solo posteriormente e per non piu' di quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validita' dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto siano costituiti sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia;
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
e) non ricorra nessuna delle condizioni per le quali e' prevista l'imposizione della scorta di polizia o di quella tecnica;
f) i veicoli e i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 25 m.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice. In attesa della classificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita':
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i) e j), e 204, comma 2, lettere a) e b);
b) autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 56 t, formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, e con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche o di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
g) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice ed i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m, purche' muniti di carta di circolazione.
L'autorizzazione periodica non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e) ed f) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del codice."; c) Al comma 3 le parole: "rimangono invariate" sono sostituite dalle seguenti: "rimangono invariati i percorsi e"; le parole: "e dei percorsi," sono soppresse e le parole: "al comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 2"; d) Il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice.
Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto."; e) Al comma 7 le parole: "riducendo conseguentemente anche la sua massa" sono sostituite dalle seguenti: "anche con eventuale riduzione di massa"; f) Al comma 8 dopo le parole: "di un veicolo" e' aggiunta la seguente: "o".
Note all'art. 11:
- Per il testo degli articoli 61 e 62 del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 7.
- Il testo dell'art. 2 comma 2 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"2. Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funzionali nei seguenti tipi:
A - autostrade;
B - strade extraurbane principali;
C - strade extraurbane secondarie;
D - strade urbane di scorrimento;
E - strade urbane di quartiere;
F - strade locali".
- Per il testo del comma 8, articolo 2, si veda in nota all'art. 1.

Art. 12

1. All' articolo 14 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il divieto di autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province."; b) Al comma 3:
A) alla lettera b), il segno di interpunzione e'
soppresso e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;";
B) la lettera c) e' soppressa e la preesistente lettera d) diventa lettera c);
C) e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come riserva nell'autorizzazione medesima, purche' il complesso di veicoli cosi' risultante rientri nelle combinazioni autorizzate."; c) Al comma 5 le parole: "dell'Ente ferrovie" sono sostituite dalle seguenti: "delle Ferrovie"; d) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facolta' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo."; e) Al comma 7:
A) nel primo periodo le parole: "e la consistenza della sua impresa," sono sostituite dalle seguenti: "e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto";
B) al punto B):
I) alla lettera b) le parole: ", attestato da documento probatorio" sono soppresse; gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva del veicolo, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice;";
II) alla lettera d) le parole: "il trasporto ed il periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "il trasporto o il periodo di tempo"; f) Al comma 8, all'ultimo periodo, le parole da: "la dichiarazione di rispetto" a: "del codice." sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista."; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste in calce alle domande di autorizzazione."; g) Al comma 10 le parole: "61, 62, 104 e 114" sono sostituite dalle seguenti: "61 e 62"; h) Al comma 12 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; i) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"13. La fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8 e 9, deve essere presentata in forma autenticata in data non anteriore a tre mesi, o in forma semplice; in quest'ultimo caso deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla fotocopia la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano piu' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, fotocopia in carta semplice di quella presentata in allegato alla prima richiesta, citando gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validita' per la circolazione.".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 6, del nuovo Codice della strada .
(Omissis).
"6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria. Non sono soggetti ed autorizzazione i veicoli:
a) di cui al comma 3, lettera d), quando, ancorche' per effetto del carico non eccedono in altezza di 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza puo' essere anteriore o posteriore, oppure soltanto posteriore per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;
b) di cui al comma 3, lettera e) e lettera g) quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4".
- Per il testo dell'art. 61 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 7.

Art. 13

1. All' articolo 15 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Domande di rinnovo e di proroga"; b) Al comma 1 le parole: "fino ad un periodo di validita' complessivo" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di validita'"; c) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 11, e corredata da:
a) copia della precedente autorizzazione rilasciata;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa;
c) ricevuta attestante il pagamento dell'indennizzo, ove previsto, e delle spese di cui agli articoli 18 e 19, aggiornato all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) fotocopia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13."; d) E' aggiunto il seguente comma 3:
"3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono, a domanda dell'interessato, essere prorogate per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono ancora stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa."; e) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "del rinnovo" sono aggiunte le seguenti: "o della proroga".

Art. 14

1. All' articolo 16 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "non si preveda la necessita'" le parole: "di regolamentare la circolazione stradale o" sono soppresse e dopo le parole: "o scarsa visibilita'" sono inserite le seguenti: "sia diurna che notturna,"; b) Al comma 2 le parole: "regolamentata con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada." sono sostituite dalle seguenti:
"regolamentata con specifiche segnalazioni da effettuarsi a cura della scorta tecnica, ovvero con pilotaggio del traffico da parte della polizia della strada."; c) Al comma 3:
A) alla lettera c) il segno di interpunzione e'
soppresso e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o a 3,20 m, nel caso di veicoli classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;";
B) alla lettera e) le parole: "50 km/h" sono sostituite dalle seguenti: "40 km/h";
C) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell'articolo 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica della condizione di cui alla lettera e)."; d) Al comma 5 le parole: "e nei casi di cui al comma 2" sono soppresse; e) Al comma 6:
A) dopo le parole: "e interventi diretti alla regolamentazione del traffico" il segno di interpunzione e' sostituito
da e sono aggiunte di seguito le seguenti parole: "salvo
quelli strettamente indispensabili posti in essere, nei casi previsti
dal comma 2, dal personale abilitato a norma del presente comma;"
B) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Fino a quando non siano attuati tutti gli adempimenti di cui al presente comma, la scorta tecnica e' effettuata sulla base delle disposizioni previgenti. I concessionari di pubblici servizi di cui all'articolo 28 del codice possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli ed i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale proprio e autoveicoli di cui abbiano la disponibilita'."; f) Al comma 8 la parola: "peso" e' sostituita dalla seguente:
"massa".
Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 28 (Obblighi dei concessionari di determinati servizi). - 1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalita' di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni alla esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.
2. Qualora per comprovate esigenze della viabilita' si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dell'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo e' a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio e' tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni".
- Per il testo dell'art. 61 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 7.

Art. 15

1. All' articolo 17 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Per le categorie individuate all'articolo 13, comma 2, punto B), l'autorizzazione ha validita' annuale.";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Le autorizzazioni" sono aggiunte le seguenti: "di tipo periodico".

Art. 16

1. Il testo dell' articolo 18 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1 gennaio 1994, e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1 dicembre dell'anno precedente a quello in cui devono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta da allegare alla domanda di autorizzazione. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo e' calcolato assumendo come valore "L" (elle) che figura nel calcolo di "I" - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la meta' della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), e) f) e g):
1) fino a 20 t L. 988.000;
2) da oltre 20 t a 33 t L. 1.646.000;
3) da oltre 33 t a 56 t L. 2.798.000.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera b), limitatamente al rimorchio:
1) fino a 20 t L. 329.000;
2) da oltre 20 t a 33 t L. 576.000;
3) da oltre 33 t a 56 t L. 988.000;
4) da oltre 56 t a 70 t L. 1.646.000.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di L. 49.000 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) L. 2.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e L. 13.000 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda da presentare tramite le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di L. 180.000 o di L. 1.170.000, rispettivamente per i carri ferroviari a due assi o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dalle Ferrovie dello Stato, ovvero dall'amministrazione concessionaria o di gestione. In alternativa, le Ferrovie dello Stato, ovvero l'amministrazione concessionaria o di gestione, nella veste di amministrazione concedente il servizio, provvede a versare direttamente ed in unica soluzione, entro il primo mese successivo al trimestre, gli importi dovuti, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. In tale caso, i richiedenti sono esonerati, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione, dal versamento degli acconti come sopra determinati.
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale; in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all'entita' della soluzione versata.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e' ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 e' effettuato nella misura di "X"/12 rispetto a quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi "X" di validita' dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal 1 gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3 , non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.".

Art. 17

1. Il testo dell' articolo 19 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Sono poste a carico del richiedente l'autorizzazione le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilita' del percorso e le eventuali opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica.
2. L'ente che rilascia l'autorizzazione puo' esigere la costituzione di apposita polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonche' alle persone o alle cose in dipendenza del transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato. Nel caso in cui detta polizza sia richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente e' tenuto a esibirne copia.".

Art. 18

1. Il testo dell' articolo 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Gli enti proprietari di strade provvedono a mantenere aggiornati i catasti stradali di rispettiva competenza introducendo tutte le informazioni necessarie per il tempestivo rilascio delle autorizzazioni. Compete agli stessi enti istituire e tenere aggiornato un archivio delle autorizzazioni rilasciate.".

Art. 19

1. All' articolo 22 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' aggiunto il seguente comma:
"4. Il personale militare di cui all'articolo 12, comma 4, del codice, anche in esecuzione dell'articolo 192, commi 5 e 6, dello stesso codice, segnala agli organi di cui all'articolo 12, comma 1, del codice le infrazioni di chiunque non abbia ottemperato alle segnalazioni volte ad assicurare la marcia delle colonne militari.". Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 12, commi 1 e 4, del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente Codice spetta:
a) in via principale alla specialita' polizia stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
e) ai Corpi e ai Servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale".
(Omissis).
"4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottofficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorita' militare competente".
- Il testo dell'art. 192, commi 5 e 6, del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"5. I conducenti devono ottemperare alle segnalazioni che il personale militare, anche non coadiuvato dal personale di Polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce per consentire la progressione del convoglio militare.
6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila".

Art. 20

1. All' articolo 23 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "lett." e' sostituita dalla seguente: "lettera";
b) Al comma 2 la parola: "lett." e' sostituita dalla seguente: "lettere".

Art. 21

1. L' articolo 24 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Art. 12 Cod. Str.)
(Segnale distintivo e norme d'uso. Intimazione dell'alt)
1. Il segnale distintivo, che i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale usano quando non sono in uniforme, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del codice, e' conforme al modello stabilito nella figura I.2 e rispondente alle seguenti caratteristiche:
a) disco metallico o di materiale sintetico del diametro di 15 cm, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di 10 cm di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di 2,5 cm di larghezza;
b) al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana di colore nero;
c) indicazione dell'amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare in lettere nere alte 1,4 cm; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc. nella parte inferiore della corona circolare, in lettera nere alte 1 cm se disposta su una sola riga, e, se disposta su due righe, in lettere alte 0,5 cm per la riga superiore e 1 cm per quella inferiore;
d) manico di metallo o di materiale sintetico di colore bianco lungo 30 cm, sullo stesso e' inciso un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale.
2. Il segnale distintivo e' usato esclusivamente per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento e, in situazioni di emergenza, per le segnalazioni manuali dirette a regolare il traffico. L'uso del segnale distintivo fuori dai casi consentiti e' perseguibile anche disciplinarmente dall'amministrazione da cui dipendono i soggetti di cui al comma 1.
3. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice, quando non sono in uniforme, per l'intimazione dell'ALT a coloro che circolano sulle aree soggette alla disciplina del codice della strada esibiscono in modo chiaramente visibile, il segnale distintivo di cui al comma 1 e successivamente, prima di qualsiasi accertamento o contestazione, esibiscono la speciale tessera rilasciata dalla competente amministrazione.
4. Gli organi di polizia stradale in uniforme possono intimare l'ALT, oltre che con il distintivo, anche facendo uso di fischietto o con segnale manuale o luminoso.
5. L'intimazione dell'ALT ad opera di organi di polizia stradale non in uniforme ed a bordo di veicoli di servizio o privati e' eseguita sorpassando il veicolo da fermare ed esibendo dal finestrino il segnale distintivo di cui al comma 1.".

Art. 22

1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Attivita' di tutela delle strade e fasce di rispetto
( Artt. 14 - 18 Codice della Strada )"
Note all'art. 22:
- Il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del nuovo Codice della strada , e' il seguente:
"Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade). - 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione provvedono:
a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.
2. Gli enti proprietari provvedono inoltre:
a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;
b) alla segnalazione agli organi di Polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.
3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente Codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.
4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente Codice sono esercitati dal comune".
"Art. 15 (Atti vietati). - 1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato:
a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
e) far circolare il bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettera a), b) e g) e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i) e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentaduemila a lire centoventottomila.
4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e 3 consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.".
"Art. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati). - 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma 2, nonche' alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo, altresi', una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste come previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici. Restano comunque ferme le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile .
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all'interno degli svincoli e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
5. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, sezione II, titolo VI".
"Art. 17 (fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati). - 1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.
2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, sezione II, titolo VI".
"Art. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati). - 1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale non possono avere dimensioni inferiori a quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e' vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all'interno dell'aerea di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.
4. Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformita' ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila.
6. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II, Titolo VI".

Art. 23

1. L' art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 25 (Art. 14 Cod. Str.)
(Attivita' di tutela delle strade)
1. Nell'espletamento dei servizi di polizia stradale di competenza, le amministrazioni alle quali appartiene il personale di cui all'articolo 12, comma 3, del codice, provvedono direttamente a svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di strade non abbiano nella loro struttura amministrativa uffici preposti specificamente a tali servizi, essi provvedono ad inviare, entro cinque giorni dall'accertamento, la segnalazione della violazione agli organi esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a svolgere le ulteriori fasi del procedimento.
3. Qualora la violazione non sia stata contestata all'atto dell'accertamento, l'organo di polizia stradale destinatario della segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla notifica, con indicazione dell'agente che ha effettuato l'accertamento.".
Nota all'art. 23:
- Il testo dell'art. 12, comma 3 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti, e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale dell'Ente Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tramvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7".

Art. 24

1. Il testo dell' articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , come modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 , e' sostituito dal seguente:
"1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore alla profondita' dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non puo' essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non puo' essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.
7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non puo' essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo' essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.";
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, n. 52 del nuovo Codice della strada :
"1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
n. 52) Strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico".
- Il testo dell'art. 4 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 4 (Deliminazione del centro abitato). - 1. Ai fini dell'attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della Giunta alla delimitazione del centro abitato.
2. La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso".

Art. 25

1. All' articolo 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "articolo 26, commi 4 e 5," sono sostituite dalle seguenti: "articolo 26, commi 7 e 8,".

Art. 26

1. All' articolo 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 le parole: "vanno rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non programmabili e comunque" sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente proprietario puo'" sono sostituite dalle seguenti: "o calamita' naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8 le parole: "la sede di strade extraurbane" sono sostituite dalle seguenti: "la sede di autostrade, di strade extraurbane".

Art. 27

1. All' articolo 32 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 le parole: "le barriere possono" sono sostituite dalle seguenti: "le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono" e le parole: "e in conformita' alle direttive da esso impartite" sono soppresse;
b) Al comma 5 dopo le parole: "essere composta da" e' aggiunta la seguente: "almeno".

Art. 28

1. All' articolo 34 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di breve durata" sono sostituite dalle seguenti: "di durata non superiore ai due giorni" e la parola: "spaziatura" e' costituita dalla seguente: "frequenza";
b) Al comma 2 le parole: "e per circondare zone di lavoro ed operazioni di manutenzione di lunga durata." sono sostituite dalle seguenti: "o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni." e le parole: "La frequenza di posa e' di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessita' locali della segnalazione." sono sostituite dalle seguenti: "La frequenza di posa e' la stessa dei coni.".

Art. 29

1. All' articolo 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi";
b) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.";
c) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se e' previsto il rifacimento della pavimentazione.";
d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ".Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" e' sostituita dalla seguente: "rettilineo".

Art. 30

1. All' articolo 36 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "retroriflettenti"; b) Al comma 6 dopo le parole: "mezzi segnaletici rifrangenti" sono aggiunte le seguenti: "o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla."; la parola: "durante" e' sostituita dalla seguente: "Durante"; c) Al comma 8 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilita'."; d) Il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.".

Art. 31

1. All' articolo 38 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "od in movimento" sono aggiunte le seguenti: "se esposti al traffico,";
b) Al comma 2:
A) le parole: "anche se devono compiere lavori manutentori" sono sostituite dalle seguenti: "anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione";
B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI (fig. II.383) e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO (fig. II.48), STRETTOIA (figg.
II.384, II.385 o II.386), SENSO UNICO ALTERNATO (figg. II.41 e II.45) e LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' (fig. II.50) se il limite e' inferiore a 50 km/h;".

Art. 32

1. All' articolo 39 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti: "su strade con almeno due corsie per senso di marcia";
B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al traffico" sono sostituite dalle seguenti: "In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile puo' presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.";
c) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attivita' di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).".

Art. 33

1. All' articolo 42, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera c) dopo le parole: "via cavo o via radio" sono aggiunte le seguenti: "o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilita' del collegamento".

Art. 34

1. All' articolo 44, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 3".

Art. 35

1. All' articolo 45 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 le parole: "a livelli sfalsati" sono soppresse; b) Al comma 3:
A) dopo le parole: "non inferiore" sono aggiunte le seguenti: ", di norma.";
B) dopo la parola: "consecutivi" il segno di interpunzione e'
soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: "per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada puo' derogare a tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga puo' essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densita' di insediamenti di attivita' o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocita' e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti."; c) Al comma 4 le parole: "e secondarie" sono soppresse; d) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione e' sostituito
da e sono aggiunte le seguenti parole: "e realizzati in
modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata."; e) Il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprieta' privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalita' fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso."; f) E' aggiunto il seguente comma:
"10. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.".

Art. 36

1. All' articolo 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) alla lettera b) dopo le parole: "allo stazionamento" sono aggiunte le seguenti: "o alla circolazione";
B) alla lettera c) il segno di interpunzione e'
sostituito da ;
C) la lettera d) e' soppressa; b) E' inserito il seguente comma:
"3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell' articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 , nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93 ."; c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 con le seguenti modificazioni:
A) le parole: "nel comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 2";
B) le parole: "della sede stradale" sono sostituite dalle seguenti: "della carreggiata";
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso in cui, per obbiettive impossibilita' costruttive o per gravi limitazioni della godibilita' della proprieta' privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidita' della circolazione."; d) Il preesistente comma 4 diventa comma 5; e) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"6. I comuni hanno la facolta' di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.".
Note all'art. 36:
- Il testo dell'art. 3, comma 1, punto 37 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
n. 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o piu' veicoli".
- Il testo dell'art. 22, comma 2, del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"2 gli accessi o le diramazioni gia' esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformita' alle prescrizioni di cui al presente titolo".
- Il testo dell' art. 44, commi 4 e 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle provincie nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell' art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , concernente il riordino della finanza territoriale) e' il seguente:
(Omissis).
"4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata". (Omissis).
"8. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 7 e tenuto conto delle esigenze di viabilita', possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettivita', non puo' comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nell'esercizio di particolari attivita' da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10 per cento".

Art. 37

1. Il testo dell' articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attivita' a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attivita' ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce propria, ne' per luce indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Puo' essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche in materiale rigido.
6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilita' nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che puo' anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto di pubblicita' o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicita' o alla propaganda sia di prodotti che di attivita' e non individuabile secondo definizioni precedenti, ne' come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne' come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo, ne' come segno orizzontale reclamistico, ne' come impianto pubblicitario di servizio. Puo' essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicita' o propaganda sono indicati per brevita', con il termine "altri mezzi pubblicitari".
10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.".

Art. 38

1. L' articolo 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.)
(Dimensioni)
"1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m2 , ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attivita' sia superiore a 100 m2 , e' possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m2 , fino al limite di 50 m2 . 2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. 3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.".
Nota all'art. 38:
- Il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 23. (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli). - 1.
Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicita' o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresi' vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate e' vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
2. E' vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.
3. Lungo le strade nell'ambito e in prossimita' di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, e' vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.
4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada e' statale, regionale o provinciale.
5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facolta' di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade e' consentita la pubblicita' nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse.
Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purche' autorizzati dall'ente proprietario delle strade.
8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicita' fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.
9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita' attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.
10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.
11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila.
12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nell'autorizzazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila e lire ottocentosessantaquattromila.
13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicita', secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. Quando la rimozione importa la necessita' di entrare nel fondo altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo".

Art. 39

1. All' articolo 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)";
b) Al comma 1 dopo le parole: "I cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", le insegne di esercizio" e dopo le parole: "essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "nelle loro parti strutturali";
c) I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Occorre altresi' evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilita'.
5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.".

Art. 40

1. All' articolo 50 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere luce ne' intermittente, ne' di intensita' luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimita' delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, e' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.";
b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" e' aggiunta la seguente: "farmacie,".

Art. 41

1. Il testo dell' articolo 51 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Lungo o in prossimita' delle strade, fuori e dentro i centri abitati, e' consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimita' delle strade dove ne e' consentita l'installazione, e' autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) 3 m dal limite della carreggiata;
b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite
all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
h) 250 m prima delle intersezioni;
i) 100 m dopo le intersezioni;
l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, gia' esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, e' ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimita' delle strade ove ne e' consentita l'installazione, e' comunque vietato nei seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, e' imposto un limite di velocita' non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, e' vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso e' autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilita' di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
I comuni hanno la facolta' di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la
visibilita' dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove e' consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.
7. Fuori dai centri abitati puo' essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 m2 , ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.
8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapedonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 m2 , non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapedonali e' disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico - architettonico, sempreche' siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.
9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:
a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
10. L'esposizione di striscioni e' ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli.
L'esposizione di locandine e stendardi e' ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi e' limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso.
Per gli striscioni, le locandine e gli stendardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.
11. Fuori dai centri abitati e' vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilita' inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilita' ammesso e' fissato dai regolamenti comunali.
12. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.
13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, e' ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari e' rispettata una distanza minima di 100 m.
14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.
15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimita' dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, e' subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.".
Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, punto 20 del nuovo Codice della strada :
"1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
(Omissis).
n 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecanti, tale da determinare condizioni di limitata visibilita'".
- Per il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 38.

Art. 42

1. All' articolo 52 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) dopo la parola: "cartelli" la parola: "e" e' sostituita dalle seguenti: ", insegne di esercizio e altri";
B) le parole: "il 5%" sono sostituite dalle seguenti: "l'8% e le parole: "l'1%" sono sostituite dalle seguenti: "il 3%";
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.";
b) Al comma 2 le parole: "lungo le strade di tipo D ed E" sono sostituite dalle seguenti: ", entro i centri abitati,";
c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma 4 diventa comma 3.

Art. 43

1. All' articolo 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "di cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", di insegne di esercizio"; b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sara' posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilita'. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione e' sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove e' riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, puo' essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche piu' bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre mesi. Se la domanda e' relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti."; c) Al comma 6 dopo le parole: "di cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", di insegne di esercizio"; d) Al comma 7 le parole: "entro il trenta novembre" sono sostituite dalle seguenti: "entro il trentuno ottobre"; e) Al comma 9 dopo le parole: "descrizione del cartello" sono aggiunte le seguenti: ", dell'insegna di esercizio" e dopo le parole:
"dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".
Nota all' art. 43:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione e autenticazione delle firme".

Art. 44

1. All' articolo 54, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera a) dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte le seguenti: ", delle insegne di esercizio".

Art. 45

1. All' articolo 55 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi pubblicitari per i quali risulti difficoltosa l'applicazione di targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La targhetta o la scritta di cui al comma 1 devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".

Art. 46

1. All' articolo 56 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "dei cartelli" sono aggiunte ogni volta le seguenti: ", delle insegne di esercizio";
b) Al comma 5 le parole: "commi 8 e 9" sono sostituite dalle seguenti: "comma 8" e le parole: "le 48 ore successive" sono sostituite dalle seguenti: "gli otto giorni successivi";
c) Al comma 6 le parole: "48 ore" sono sostituite dalle seguenti: "otto giorni".

Art. 47

1. Il testo dell' articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. L'apposizione sui veicoli di pubblicita' non luminosa e' consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato e' consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili;
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli stessi;
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari;
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicita' non luminosa per conto terzi e' consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti e' ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni:
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1;
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu' di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3 m2 ;
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie;
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva;
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, ne' disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli e' proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.".
Note all'art. 47:
- Per il testo dell'art. 61 del nuovo Codice della strada si veda in nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del nuovo Codice della strada :
"9. (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco del comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa e' rilasciata dal prefetto per le gare con veicoli a motore, sentite le federazioni nazionali sportive competenti, nonche' per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano piu' comuni. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per quelle di competenza del prefetto e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni di competenza del prefetto i promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero dei lavori pubblici, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonche' al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente.
4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta alla prefettura, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed e' subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si tratti di gare di regolarita' per le quali non sia ammessa una velocita' media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso e' sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocita' superiori ai detti limiti.
5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici in nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. Il prefetto puo' concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessita', dandone comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.
6. L'autorizzazione della prefettura e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di cui all' art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresi' la responsabilita' dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.
I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al Capo I, Sezione II, del Titolo VI.
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore".

Art. 48

1. All' articolo 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni"; b) In fine il segno di interpunzione e' soppresso e sono
aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilita' di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa e' subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".

Art. 49

1. Il testo dell' articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.
4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell' articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 . La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
Note all'art. 49:
- Il testo dell' art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) e' il seguente:
"Art. 7. - Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell' art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.
La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000".
- Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991 .

Art. 50

1. All' articolo 60 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le pertinenze che costituiscono aree di servizio destinate al rifornimento e al ristoro, le previsioni progettuali si limitano ad individuarne il numero minimo in relazione alle esigenze, in accordo con i piani regionali di riorganizzazione della rete di distribuzione dei carburanti."; b) Al comma 2 le parole: "predisposte a cura dell'ente proprietario della strada" sono soppresse; c) Al comma 4 le parole: "salva la conformita' a norme specifiche per ciascun manufatto." sono sostituite dalle seguenti: "in conformita' con le specifiche norme di settore vigenti.".

Art. 51

1. All' articolo 61 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Le aree di servizio" sono aggiunte le seguenti: "relative alle strade di tipo A e B di cui all'articolo 2 del codice," e le parole: "e di lavaggio" sono sostituite dalle seguenti: "ed eventualmente di lavaggio"; b) Al comma 2 dopo le parole: "di carburante erogato" il segno di interpunzione e' sostituito dalla e sono aggiunte
le seguenti parole: "fatte salve le norme di settore vigenti."; c) Al comma 3 dopo le parole: "ed F" sono aggiunte le seguenti: "in ambito urbano".

Art. 52

1. All' articolo 63 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 l'ultimo periodo e' soppresso;
b) E' aggiunto il seguente comma:
"2. Le stazioni destinate alle operazioni di esazione del pedaggio si configurano come aree nelle quali sono svolte le attivita' di esazione, di informazione , di vendita dei mezzi di pagamento del pedaggio e di assistenza all'utenza. L'accesso ai servizi deve essere realizzato in modo da non interferire con la circolazione dei veicoli.".

Art. 53

1. All' articolo 65 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
B) alla lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la seguente: "attraversamenti";
C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la seguente: "occupazioni";
D) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) misti se si verificano entrambe le condizioni precedenti.";
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e fluidita' della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di ampliamento della sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.".

Art. 54

1. All' articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata.";
b) Al comma 4:
A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali";
B) le parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse
C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista.";
c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto";
d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata.";
e) I commi 9 e 10 sono soppressi.
Nota all'art. 54:
- Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 14.

Art. 55

1. All' articolo 67 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5:
A) dopo le parole: "manufatti di attraversamento" sono inserite le seguenti: "o di occupazione";
B) alla lettera f) il segno di interpunzione e' sostituito da
ed e' aggiunta la seguente lettera:
"g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice.";
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
"In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformita' alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali e' determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale."; b) Al comma 6 dopo le parole: "Le opere di attraversamento" sono inserite le seguenti: "e di occupazione"; in fine il segno di interpunzione e' soppresso e sono aggiunte di seguito le
seguenti parole: "che e' limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.".
Note all'art. 55:
- Si riporta l'art. 27 del nuovo Codice della strada :
"Art. 27 (Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni). - 1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonche' la durata, che non potra' comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi e' fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e loro pertinenze puo' essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualita' ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorita' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo puo' chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme che e' tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI".
- Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada , si veda in nota all'art. 14.

Art. 56

1. All' articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalita' indicati dall'ente proprietario, questo ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".

Art. 57

1. All' articolo 77 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 la parola: "predominante" e' sostituita dalla seguente: "predominanti";
b) Al comma 5, le parole: "comma da" sono sostituite dalle seguenti: "commi da" ed all'ultimo periodo, la parola: "piu'" e' soppressa.

Art. 58

1. All' articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta la seguente: "permanenti";
b) Le parole da "e' facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".

Art. 59

1. All' articolo 80, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "i segnali temporanei" sono aggiunte le seguenti: "di prescrizione";
b) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel segnale di passo carrabile il disco del divieto di sosta puo' avere diametro minimo di 20 cm".

Art. 60

1. All' articolo 81, comma 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'installazione non e' necessaria se il divieto o l'obbligo cessa in corrispondenza di una intersezione.".

Art. 61

1. All' articolo 82, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole "di due segnali" sono aggiunte le seguenti: "del medesimo formato".

Art. 62

1. All' articolo 83 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 7 la parola: "saranno" e' sostituita dalla seguente: "sono"; la parola: e' sostituita dalla seguente: ;
e' aggiunto in fine il seguente periodo: "I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali."; b) Al comma 8 in fine il segno di interpunzione e' soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: ", e quello di nei casi in
cui non esiste il corrispondente segnale."; c) Al comma 10 le parole: "modello 6" sono sostituite dalle seguenti:
"modello II.6".

Art. 63

1. All' articolo 84 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 il segno di interpunzione: e' sostituito
dal seguente: e la parola: "per" e' sostituita dalla
seguente: "Per"; b) Al comma 7 la parola: "obbligo" e' sostituita dalla seguente:
"prescrizione".

Art. 64

1. All' articolo 87, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole da: "mediante il segnale" a: "centri abitati." sono sostituite dalle seguenti: "come prescritto nell'articolo 191.".

Art. 65

1. All' articolo 88, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 66

1. All' articolo 92 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , il comma 2 e' soppresso.

Art. 67

1. All' articolo 93, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "i pannelli II.6/n" sono sostituite dalle seguenti: "i pannelli II.6/h".

Art. 68

1. All' articolo 99, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il suo impiego e' obbligatorio sulle strade extraurbane.".

Art. 69

1. All' articolo 104 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validita' zonale."; b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione e' soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione."; d) Al comma 6 la parola: "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente:
"eccetto".

Art. 70

1. All' articolo 110, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole da: "o dell'impresa" a: "sulla strada" sono soppresse.

Art. 71

1. All' articolo 112, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) In fine il segno di interpunzione e' soppresso e sono
aggiunte le seguenti parole: "o di fermarsi e dare la precedenza.".

Art. 72

1. All' articolo 117, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera d) il segno di interpunzione e'
sostituito dal seguente: ed e' aggiunto in seguente periodo:
"Indica il divieto di transito per i velocipedi;".

Art. 73

1. All' articolo 118 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alle lettere b) e c), le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei veicoli";
b) Al comma 2 le parole: "di intersezione" sono soppresse.

Art. 74

1. All' articolo 119 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica la parola: "prescrizione" e' sostituita dalla seguente: "divieto";
b) Al comma 1 le parole: "di una prescrizione" sono sostituite dalle seguenti: "di un divieto".

Art. 75

1. All' articolo 120 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera a) le parole: "alle ore 22" sono sostituite dalle seguenti: "alle ore 20";
B) alla lettera b) dopo le parole: "arresto volontario del veicolo." e' aggiunto il seguente periodo: "Il segnale non deve essere corredato dal pannello integrativo modello II.6/m poiche' la rimozione coatta puo' comunque essere eseguita a norma dell'articolo 159, comma 1, lettera c), del codice.";
C) alla lettera e) dopo le parole: "della quale vige" sono aggiunte le seguenti: ", in permanenza,"; le parole: "di 40 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "di 45 x 25" e le parole: "60 x 90" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 40"; sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare della autorizzazione. Di norma, il segnale e' installato in posizione parallela all'asse della strada e puo' essere applicato su porte o cancelli.";
b) Al comma 2 dopo la parola: "Eccezioni" e' aggiunta la seguente: "permanenti";
c) Al comma 3 le parole: "ovvero a veicoli appartenenti o in servizio per conto dello stesso ente proprietario della strada," sono soppresse.

Art. 76

1. All' articolo 122, comma 9, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) le parole: "(area pedonale urbana)" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazione al transito pedonale";
b) Alle lettere b) e c) le parole: "delle biciclette" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "dei velocipedi".

Art. 77

1. All' articolo 124, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera b) le parole: "al precedente punto" sono sostituite dalle seguenti: "alla precedente lettera".

Art. 78

1. All' articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue.";
b) Al comma 6:
A) le parole: "e propri" sono soppresse;
B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa;
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".

Art. 79

1. All' articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".

Art. 80

1. All' articolo 127 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole tra parentesi: "a II.235" sono sostituite dalle seguenti: "a II.245";
b) Al comma 9 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Entro le corsie possono essere rappresentati, in formato ridotto, eventuali segnali di pericolo o di prescrizione riferiti alla singola corsia.".

Art. 81

1. All' articolo 128 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "nella tabella II.13" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.13/a e II.13/b";
b) Al comma 2 le parole: "nella tabella II.14" sono sostituite dalle seguenti: "nelle tabelle II.14/a e II.14/b"; e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per indicare la direzione diritto il segnale e' rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.";
c) Al comma 5 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.".

Art. 82

1. All' articolo 131 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)";
b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Eventuali altre prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere rese note con il corrispondente segnale installato in abbinamento a quello di INIZIO CENTRO ABITATO.";
c) Al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui non sia necessario indicare le localita' successive, specie se facenti parte dello stesso territorio comunale, il segnale e' impiegato da solo.";
d) Al comma 9 le parole: "vigili urbani" sono sostituite dalle seguenti: "polizia municipale, ecc.".

Art. 83

1. All' articolo 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) industriali, artigianali, commerciali;"; b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inizio del territorio comunale o di localita' entro il territorio comunale di particolare interesse puo' essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte."; c) Al comma 5 le parole: "all'industria" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone di attivita'" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove non esista una zona di attivita' concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda e' consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa e' destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3."; d) Al comma 6 le parole: "di tipo " sono sostituite dalle
seguenti: "di attivita' singola" e le parole: ""
sono sostituite dalle seguenti: "
zona commerciale>"; e) Al comma 7 dopo le parole: "o le zone industriali" sono inserite le seguenti: ", artigianali o commerciali"; dopo le parole: "la zona" la parola: "industriale" e' soppressa e le parole: "
industriale>" sono sostituite dalle seguenti: "" o
"" o ""; f) Al comma 10, lettera a) le parole: "al punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".

Art. 84

1. All' articolo 135 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "di 120 x 120 cm" sono aggiunte le seguenti: "per il tipo quadrato," e dopo le parole: "di fondo verde" sono aggiunte le seguenti ", salvo le specifiche eccezioni";
b) Al comma 3 dopo le parole: "ai due lati della carreggiata," sono aggiunte le seguenti: "in corrispondenza dell'attraversamento," e le parole: "urbane primarie" sono sostituite dalle seguenti: "urbane di scorrimento";
c) Al comma 10 nell'ultimo periodo la parola: "medesimo" e' soppressa;
d) Al comma 12 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Particolari regole di circolazione vigenti sulla strada o nella zona devono essere rese note con pannello integrativo di formato quadrato (tab. II.9).";
e) Al comma 14 le parole tra parentesi sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "(fig. II.322/a)" e "(fig. II.322/b)" e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Con lo stesso segnale sono indicate le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui all'articolo 7, comma 8, del codice. Il segnale ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig. II.323/a) indica l'inizio di un'area nella quale non e' consentito superare la velocita' indicata nel cartello. All'uscita viene posto il segnale FINE ZONA A VELOCITA' LIMITATA (fig.
II.323/b).";
f) Al comma 17 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale SOS di cui al comma 5 non deve essere installato nel caso di impiego del segnale di figura II.329.".

Art. 85

1. All' articolo 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 6 la parola: "urbane" e' sostituita dalle seguenti: "entro il centro abitato";
b) Al comma 11 l'ultimo periodo e' soppresso;
c) Al comma 15 le parole: "modello II.3" sono sostituite dalle seguenti: "modello II.6";
d) Al comma 21 le parole: "90 x 60" sono sostituite dalle seguenti: "60 x 90" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "E' installato a cura e spese del comune in cui ha sede il posto o organo di polizia.".

Art. 86

1. All' articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse.";
b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente: "antiscivolosita'";
c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".

Art. 87

1. All' articolo 138 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "per tutte le altre strade" sono sostituite dalle seguenti: "per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e 10 cm per le strade locali"; b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Particolare cura deve essere posta nella riverniciatura delle linee discontinue affinche' i nuovi segmenti coincidano il piu' possibile con quelli vecchi, in modo da apparire chiari e nitidi, senza possibilita' di errore."; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione e' soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: "o in caso di raccordo con le linee di arresto.".

Art. 88

1. All' articolo 139, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera a) le parole: "a due corsie" sono sostituite dalle seguenti: "con una corsia per senso".

Art. 89

1. All' articolo 141 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12 cm per le strade locali.";
b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite dalle seguenti: "elementi in rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5 mm" e' sostituito dal seguente: "In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli elementi in rilievo, puo' raggiungere 6 mm.".

Art. 90

1. All' articolo 144, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In particolare: base 60 ed altezza 70 cm su strade di tipo C e D; base 50 e altezza 60 cm su strade di tipo E; base 40 e altezza 50 su strade di tipo F. La distanza tra due triangoli e' pari a circa la meta' della base.".

Art. 91

1. All' articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale.";
b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".

Art. 92

1. All' articolo 148 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 10 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il tracciamento e' a carico dell'ente proprietario della strada.";
b) Al comma 12 la parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "autorizzazione".

Art. 93

1. All' articolo 149, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "entro il quale" sono sostituite dalle seguenti: "oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali".

Art. 94

1. All' articolo 152 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";
b) Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"4. Nei centri abitati, ove le caratteristiche ambientali lo richiedano, per i segnali a validita' diurna e in zone con illuminazione pubblica efficiente, la segnaletica orizzontale puo' essere realizzata anche con materiale lapideo.";
c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.

Art. 95

1. All' articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 3 e' soppresso;
b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.";
c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".

Art. 96

1. All' articolo 154 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "di poco sporgenti" sono sostituite dalle seguenti: "sporgenti al massimo 3 cm";
b) Al comma 2 la parola: "realizzati" e' sostituita dalla seguente: "realizzate" e le parole: "e durata" sono sostituite dalle seguenti: ", durata e antiscivolosita'".

Art. 97

1. All' articolo 159 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"5. Se la manovra di svolta a destra e' consentita con continuita', la lanterna semaforica veicolare normale puo' essere integrata con una luce verde direzionale posizionata in basso, a destra della luce verde veicolare.".

Art. 98

1. All' articolo 160, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole: "angolo retto", sono aggiunte le seguenti: "o prossimo a 90 gradi,".

Art. 99

1. All' articolo 163, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "i ciclisti" sono sostituite dalle seguenti: "i conducenti dei velocipedi".

Art. 100

1. All' articolo 165 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) una o due luci circolari lampeggianti;"; b) Al comma 2 in fine il segno di interpunzione e' soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: "o installate al di sopra del segnale."; c) Al comma 4 le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi".

Art. 101

1. All' articolo 166, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "con o senza barriere" sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La lanterna di cui al comma 1, lettera a), con luce rossa fissa e' usata nei passaggi a livello con barriere.".

Art. 102

1. All' articolo 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Funzionamento degli impianti semaforici)";
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'impianto semaforico deve essere dotato di dispositivi che non consentano la contemporaneita' di segnali in contrasto fra loro e che, in caso di blocco o di guasti, rendano automatico il passaggio dell'impianto a luci gialle lampeggianti.".

Art. 103

1. All' articolo 170 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera b) il segno di interpunzione e' sostituito
dal ;
B) e' aggiunta la seguente lettera: "c) delineatori di margine luminosi."; b) Al comma 5 dopo le parole: "a luce gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa" e in fine il segno di interpunzione e'
soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", oltre ai segnali di prescrizione necessari."; c) Il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. I bordi della carreggiata e le strisce continue di corsia o di mezzeria possono essere evidenziati mediante appositi dispositivi, a luce propria fissa, incassati nella carreggiata e rivolti verso la direzione di provenienza dei veicoli, dello stesso colore della corrispondente segnaletica orizzontale."; d) Al comma 9 dopo le parole: "a luce propria gialla" e' aggiunta la seguente: "fissa"; e) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"10. I delineatori di margine luminosi devono essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui all'articolo 173 e installati con le stesse modalita'. Non devono provocare abbagliamento.".

Art. 104

1. All' articolo 174, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: "di colore giallo" sono aggiunte le seguenti: "in gallerie a senso unico"; dopo le parole: "a doppia faccia" sono aggiunte le seguenti: ", rossa in destra e bianca in sinistra";
b) alla lettera d) e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il segnale e' posto in opera a cura e spese dell'ente proprietario della strada che non prosegue.".

Art. 105

1. All' articolo 176, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: "dipintura con vernice bianca" sono sostituite dalle seguenti: "strisce di colore bianco (fig. II.446)";
b) alla lettera b) la parola: "palline" e' sostituita dalla seguente: "paline".

Art. 106

1. All' articolo 178 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le corsie riservate, in cui e' permesso il transito solo a determinate categorie di veicoli, possono essere delimitate, fisicamente, dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6 e 7, oppure con elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale. In tal caso, gli elementi in rilievo sostituiscono la striscia gialla.";
b) Al comma 4 le parole: "tra 3 e 10 cm" sono sostituite dalle seguenti: "tra 5 e 15 cm".

Art. 107

1. All' articolo 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Su tutte le strade, per tutta la larghezza della carreggiata, ovvero per una o piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.";
b) Al comma 4 dopo le parole: "di velocita' inferiore" sono aggiunte le seguenti: "o uguali";
c) Al comma 6, lettera c) le parole: "a 1200 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 120 cm";
d) Il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti: "Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di velocita' di pari entita'";
e) Al comma 9 dopo le parole: "di velocita'" e' aggiunta la seguente: "prefabbricati"; e dopo le parole: "e la sicurezza stradale" la parola "e" e' soppressa e sono inserite le seguenti: ". Tutti i tipi di rallentatori sono".

Art. 108

1. All' articolo 180 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 la parola: "possono" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Al comma 5 le parole: "Non devono" sono sostituite dalle seguenti:
"Devono essere visibili e non devono,"; c) Al comma 6 la parola: "approvati" e' sostituita dalla seguente:
"autorizzati".

Art. 109

1. All' articolo 184, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello".

Art. 110

1. All' articolo 191, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: ", come prescritto nell'articolo 87, comma 6," sono soppresse.

Art. 111

1. All' articolo 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Alla domanda deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative ai sensi dell'articolo 405.";
b) Al comma 2 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente";
c) Al comma 3 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente"; e la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero";
d) Il comma 4 e' costituito dal seguente:
"Nei casi di omologazione o di approvazione di prototipi, il Ministero dei lavori pubblici autorizza il richiedente alla produzione e commercializzazione del prodotto. Con provvedimento espresso e' comunicata al richiedente la eventuale reiezione dell'istanza.";
e) Al comma 6 e' aggiunto di seguito il seguente periodo: "Puo' essere disposta, inoltre, la revoca del decreto di omologazione o di approvazione del prototipo.".

Art. 112

1. All' articolo 193 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "segnali stradali" e' aggiunta la seguente: "verticali";
b) Al comma 2:
A) alla lettera e) le parole: "rilasciata dal Comune" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciato dal comune";
B) alla lettera l), dopo le parole: "all'articolo 194" sono aggiunte le seguenti: ", comma 2";
c) Al comma 3 le parole: "per un biennio" sono sostituite dalle seguenti: "per un triennio" e la parola: "biennale" e' sostituita dalla seguente: "triennale".

Art. 113

1. All' articolo 194 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "e disporre" sono sostituite dalle seguenti: "ed essere in possesso";
b) Al comma 2 le parole: "essere dotate" sono sostituite dalle seguenti: "avere la proprieta' o la disponibilita'".

Art. 114

1. All' articolo 195 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) alla lettera d) le parole: "dalla norma UNI-EN 29003 - ISO 9003;" sono sostituite dalle seguenti: "da apposito disciplinare approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.";
B) la lettera e) e' soppressa;
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Il rispetto del sistema di qualita' di cui al comma 2, lettera d), deve essere dimostrato entro il primo triennio di validita' dell'autorizzazione e deve essere mantenuto nel corso dell'attivita' dell'impresa.".

Art. 115

1. All' articolo 196 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1,
A) alla lettera c) la cifra: "1,350" e' sostituita dalla seguente "1,35";
B) alla lettera g) le parole: "10 Km/h" sono sostituite dalle seguenti: "6 Km/h";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 116

1. All' articolo 198 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Il controllo sul ciclomotore" sono inserite le seguenti: ", salvo il caso in cui sia munito di motore elettrico," e le parole: "e limitatore di velocita'" sono soppresse; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 117

1. All' articolo 199 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 4 dopo le parole: "possono essere variate" sono inserite le seguenti: "o integrate" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 118

1. Il testo dell' articolo 201 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Costituiscono un'unica unita', ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera h), del codice, ed ai fini dell'applicazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, gli autotreni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio per il trasporto specifico di imbarcazioni o di velivoli.
2. Costituiscono, altresi', un'unica unita' gli autotreni attrezzati per il trasporto di elementi indivisibili autoportanti poggianti contemporaneamente su due dispositivi a ralla, ancorati rispettivamente sulla motrice e sul rimorchio, a loro volta collegati o meno tramite timone. Detti elementi devono essere in grado di reagire alle sollecitazioni trasversali e longitudinali conseguenti al trasporto stesso.
3. Il trasporto di elementi indivisibili autoportanti puo' inoltre essere effettuato mediante complessi di veicoli costituiti da un trattore per semirimorchio, un semirimorchio ed un rimorchio, quando il semirimorchio ed il rimorchio siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggi il carico indivisibile, oppure ancora tramite complessi di veicoli costituiti da un trattore stradale e due rimorchi, quando i due rimorchi siano muniti di dispositivi a ralla sui quali appoggino gli elementi indivisibili.
4. I complessi previsti al comma 2, possono essere realizzati entro i limiti previsti dagli articoli 61 e 62 del codice. I complessi indicati al comma 3 possono essere realizzati solo ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del codice, e pertanto solo se determinano il superamento dei limiti fissati dai predetti articoli 61 e 62.
Qualora si verifichi eccedenza rispetto all'articolo 62 del codice, ciascuno dei veicoli costituenti il complesso deve rispondere alle norme fissate per la categoria di appartenenza dall'appendice I al titolo I.
5. La realizzazione dei complessi di cui al comma 4 deve avvenire nel rispetto delle specifiche tecniche determinate al riguardo dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".

Art. 119

1. All' articolo 202, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "Il Ministro dei trasporti puo'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le caratteristiche riguardanti le particolari attrezzature necessarie per il carico, lo scarico e l'eventuale compattazione delle materie trasportate con veicoli mezzi d'opera. Puo' altresi'".

Art. 120

1. All' articolo 203 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti lettere:
"m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
n) furgoni blindati per trasporto valori;";
B) conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
b) Al comma 2:
A) dopo la lettera cc) sono aggiunte le seguenti lettere:
"dd) autoveicoli per uso abitazione;
ee) autoveicoli per uso ufficio;
ff) autoveicoli per uso officina;
gg) autoveicoli per uso negozio;
hh) autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;".
B) conseguentemente la preesistente lettera "dd)" e' sostituita dalla seguente: "ii) altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Note all' art. 120:
- La legge 21 maggio 1955, n. 463 , reca: "Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche".
- Il D.M. 15 marzo 1958 recante: "Aggiornamento dell'elenco degli autoveicoli adibiti ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 14 maggio 1958 .

Art. 121

1. All' articolo 204 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) alla lettera d) la parola "pulverulenti" e' sostituita dalla seguente: "pulvirulenti";
B) dopo la lettera "l)" sono aggiunte le seguenti lettere:
"m) carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto
esclusivo di animali vivi;
n) telai attrezzati per il trasporto di imbarcazioni o di
velivoli;";
C) conseguentemente la preesistente lettera "m)" e' sostituita dalla seguente: "o) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". b) Al comma 2, alla lettera c) il segno di interpunzione e'
sostituito da e sono aggiunte in fine le seguenti
lettere:
"d) attrezzati con pompe;
e) attrezzati con scale;
f) attrezzati con gru;
g) attrezzati con saldatrici;
h) attrezzati con scavatrici;
i) attrezzati con perforatrici;
l) attrezzati con gruppi elettrogeni;
m) attrezzati con bobine avvolgicavi;
n) attrezzati per uso abitazione;
o) attrezzati per uso ufficio;
p) attrezzati per uso officina;
q) attrezzati per uso negozio;
r) attrezzati con laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
s) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per l'uso
speciale dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
Nota all' art. 121:
- Per la legge n. 463 del 1955 e per il D.M. 15 marzo 1958 si veda in nota all'art. 120.

Art. 122

1. All' articolo 207, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera a) e alla lettera b) la cifra: "1,25" e' sostituita, ogni volta, da: "1,35".

Art. 123

1. All' articolo 209, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "sospensione elastica" sono sostituite dalle seguenti: "idonee sospensioni".
Nota all' art. 123:
- Il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , recante: "Norme di attuazione relative all'omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche" e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981

Art. 124

1. All' articolo 211, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) In fine il segno di interpunzione e' sostituito da
ed e' aggiunto il seguente periodo: "nonche' di quelle
eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione rilasciata da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C..".

Art. 125

1. All' articolo 214 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1) dopo le parole: "Ai veicoli d'epoca," sono aggiunte le seguenti: "iscritti nell'apposito elenco previsto nell'art. 60, comma 2, del codice,";
b) E' aggiunto infine il seguente comma:
"5. Le tariffe per l'iscrizione e la cancellazione nell'apposito elenco, istituito presso il Centro storico della Direzione generale della M.C.T.C., sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 126

1. All' articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 5 le parole: "alla lettera F, punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera b)" e le parole: "e sulla visibilita'" sono sostituite dalle seguenti: "sulle sospensioni, sui vetri e specchi retrovisori e sul campo di visibilita' del conducente.";
c) Al comma 6 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Al comma 8 la parola: "riguardante" e' sostituita dalla seguente: "per" e le parole: "dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".

Art. 127

1. All' articolo 217 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "o complesso di veicoli", sono inserite le seguenti: "compreso il relativo carico," e dopo le parole: "di inscrizione del complesso entro la" sono aggiunte le seguenti: "zona racchiusa dalla";
b) Dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma:
"2. Ai veicoli impiegati per il trasferimento di carrozzerie prive di carico utile, riconosciute idonee per il trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP), che soddisfano le condizioni del comma 1, si applica, nei soli confronti delle predette carrozzerie, il limite per la larghezza massima prevista all'articolo 61, comma 4, del codice.";
c) Il preesistente comma 2 diventa comma 3 e la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate"; dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 128

1. All' articolo 219 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3:
A) le parole: "appendice IV" sono sostituite dalle seguenti: "appendice III";
B) le parole: "dei punti e) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere b), e) ed f)";
C) dopo le parole: "altre prescrizioni" sono aggiunte le seguenti: "riguardanti i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, ivi comprese quelle";
D) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 129

1. All' articolo 223 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica dopo le parole: "di frenatura" sono aggiunte le seguenti: "e di segnalazione acustica"; b) AL comma 3 la parola: "o" e' sostituita dal segno di interpunzione: "virgola" e dopo la parola: "flessibili" sono aggiunte le seguenti: "o con sistemi di trasmissione idraulica"; c) Al comma 4 le parole: "tubolari metalliche" sono soppresse; d) E' aggiunto il seguente comma:
"5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensita' tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.".

Art. 130

1. Il testo dell' articolo 224 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal testo dell'articolo 225 del D.P.R. medesimo, con le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di 40 cm" sono sostituite dalle seguenti: "di 30 cm"; b) al comma 3 le parole: a 60 cm" sono sostituite dalle seguenti: "a 1 m";
c) il comma 6 e' soppresso e i successivi commi sono conseguentemente rinumerati;
d) al preesistente comma 7, rinumerato comma 6, dopo la parola: "catadiottrico" e' aggiunta la seguente: "posteriore"; le parole: "Il dispositivo deve essere posto sul paragrafo posteriore, ad una altezza non superiore a 55 cm" sono sostituite dalle seguenti: "Il dispositivo deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm";
e) al preesistente comma 8, rinumerato comma 7, la parola: "catadiottri" e' sostituita dalla seguente: "catadiottrici";
f) al preesistente comma 10, rinumerato comma 9, dopo le parole: "dei dispositivi" e' aggiunta la seguente: "catadiottrici".

Art. 131

1. La rubrica e il testo dell' articolo 225 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono sostituiti dai seguenti:
"(Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto
dei bambini sui velocipedi)
1. L'attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di eta', e' costituita da un apposito seggiolino composto da: sedile con schienale, braccioli, sistema di fissaggio al velocipede e sistema di sicurezza del bambino. I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per il trasporto di bambini di eta' superiore ai quattro anni.
2. Il seggiolino e' realizzato e predisposto per l'installazione in modo che, anche durante il trasporto del bambino, non siano superati i limiti dimensionali fissati per i velocipedi dall'articolo 50 del codice, non sia ostacolata la visuale del conducente e non siano limitate la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso.
3. Il sistema di sicurezza del bambino e' costituito da bretelle o cintura di contenimento e da una struttura di protezione dei piedi del bambino. Tale struttura di protezione puo' far parte del seggiolino od essere elemento separato dallo stesso, nel qual caso e' montata direttamente sul velocipede; in ogni caso deve essere idonea ad impedire il contatto dei piedi con le parti in movimento.
4. Il sistema di fissaggio previsto deve garantire l'ancoraggio del seggiolino al velocipede impedendone, in ogni caso, lo sganciamento accidentale. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione anteriore, tra il manubrio ed il conducente, e che sono idonei al trasporto di bambini la cui massa non e' superiore a 15 Kg, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio, sia al piantone, sia al manubrio. In quest'ultimo caso, l'interasse tra gli agganci al manubrio non e' superiore a 10 cm. Per i seggiolini per i quali si prevede il montaggio in posizione posteriore, sono ammessi sistemi di fissaggio sia al telaio sia ad un accessorio portapacchi. In tal caso, nelle istruzioni per il montaggio ed indicazioni d'uso del seggiolino di cui al comma 5, e' evidenziata chiaramente la portata minima del portapacchi, necessaria per garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza.
5. Ciascun seggiolino e' munito di istruzioni illustrate per il montaggio e di indicazioni per l'uso atte a garantire il trasporto del bambino in condizioni di sicurezza. Unitamente a tali indicazioni sono riportati gli articoli 68, comma 5, e 182, comma 5, del codice, nonche' gli articoli 225 e 377, comma 5. Alle suddette istruzioni ed indicazioni e' allegata una dichiarazione che attesti la rispondenza del seggiolino alle caratteristiche fissate dal presente articolo.
Tale dichiarazione e' sottoscritta, sotto la propria responsabilita', dal produttore oppure da chi provvede alla commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
6. Sul seggiolino sono impressi in modo visibile, anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno di produzione ed il nome del produttore, ovvero di chi provvede alla sua commercializzazione con proprio marchio, oppure, nel caso di prodotto importato da paesi che non fanno parte della Comunita' europea, da chi lo abbia importato nell'esercizio della propria attivita' commerciale.
7. Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purche' la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 Kg. Per la circolazione notturna il rimorchio e' equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224.".

Art. 132

1. All' articolo 226 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. I veicoli a trazione animale, con i quali puo' essere esercitato il servizio di piazza, ai sensi dell'articolo 70, del codice hanno le seguenti caratteristiche:
a) gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti, devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e di sezione sufficiente per resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico.
Tutte le parti dove si riscontrano condizioni di attrito devono essere opportunamente lubrificate;
b) le ruote del veicolo devono essere non piu' di quattro; le due ruote anteriori devono essere posizionate sull'asse del timone collegato alla stanga o alle stanghe di attacco degli animali;
c) le ruote devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate, essendo a tal fine sufficiente la bordatura in gomma, o in materiale similare, delle ruote medesime;
d) la larghezza massima non deve superare, ai mozzi delle ruote posteriori, 1,80 m e, ai mozzi delle ruote anteriori, 1,60 m. La lunghezza massima, escluse le stanghe, non deve superare 3,50 m. Le stanghe devono essere proporzionate alla lunghezza del veicolo e sufficienti per un corretto attacco degli animali posti al tiro.
I suddetti veicoli sono, inoltre, dotati:
e) di un doppio dispositivo di frenatura, di cui uno di stazionamento e l'altro di servizio; quest'ultimo agisce su tutte le ruote;
f) di non piu' di cinque posti oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la piu' ampia visibilita' della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila.
Nella zona posteriore del veicolo puo' essere ricavato un vano, appositamente attrezzato, per il trasporto dei bagagli, che non devono superare complessivamente la massa di 50 Kg. Il traino del veicolo deve avvenire con non piu' di due animali da tiro.
2. Per poter effettuare il servizio di piazza, il veicolo, se rispondente e conforme a quanto previsto al comma 1, e' approvato da parte del competente ufficio comunale, che lo iscrive in apposito registro. Dell'avvenuta approvazione si da' atto mediante rilascio di una targa su cui sono riportate le parole: "servizio di piazza", come previsto dall'articolo 70, comma 1, del codice, nonche' il numero e la data di iscrizione nel suddetto registro. La targa e' apposta nella parte posteriore del veicolo in modo visibile."; b) Al comma 4, alla lettera d) le parole: "al tipo ed" sono soppresse e la parola: "omologazione" e' sostituita dalla seguente: "approvazione"; c) Al comma 5 la cifra: "30" e' costituita dalla parola: "trenta"; d) AL comma 7 le cifre: "5" e "30" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "cinque" e "trenta" e le parole: "con le modalita' fissate nel disciplinare tecnico di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una verifica della rispondenza del veicolo a quanto previsto nel".

Art. 133

1. All' articolo 227 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "Ministro dei trasporti con propri decreti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
b) Al comma 2:
A) le parole: "i decreti" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti emanati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
B) le parole: "I medesimi decreti" sono sostituite dalle seguenti: "I medesimi provvedimenti";
C) le parole: "alla lettera E" sono sostituite dalle seguenti: "al punto E";
D) le parole: "di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ed il Ministro della sanita'";
c) Al comma 3 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C." e le parole: "altri Ministri" sono sostituite dalle seguenti: "altri Ministeri".
Nota all'art. 133:
- Il testo dell' art. 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
"Art. 10. - Le funzioni gia' attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5), e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanita'; nonche' quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanita'".

Art. 134

1. Il testo dell' articolo 229 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Il contachilometri installato sugli autoveicoli deve fornire almeno l'indicazione relativa alla distanza chilometrica totale percorsa, a partire dalla prima messa in circolazione degli stessi autoveicoli o dal riazzeramento automatico di tale indicazione. Esso deve altresi' essere privo di dispositivi di azzeramento manuale e non deve essere manomesso. E' consentita l'installazione di un contachilometri parziale azzerabile.
2. Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilita' diretta del conducente ed essere ad almeno cinque cifre, ciascuna variabile progressivamente da zero a nove.".

Art. 135

1. All' articolo 230 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "lettera d)", sono soppresse e la parola: "devono" e' sostituita ogni volta dalla seguente: "possono";
b) AL comma 3 le parole: "deve essere utilizzato" sono sostituite dalle seguenti: "puo' essere utilizzato solo";
c) Ai commi 5 e 8 le parole: "100 m" sono sostituite dalle seguenti: "50 m";
d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
e) Il comma 12 e' soppresso.
Nota all'art. 135:
- Il D.M. 10 dicembre 1988 disciplina il segnalamento mobile plurifunzionale di soccorso per autoveicoli.

Art. 136

1. All' articolo 231, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) le facce interne del dispositivo sono utilizzate per riportare gli estremi di approvazione e le istruzioni per l'uso del dispositivo stesso;";
b) Alla lettera d) le parole: "al punto c)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".

Art. 137

1. All' articolo 233, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Dopo le parole: "della provincia" sono aggiunte le seguenti: "di appartenenza dell'ufficio stesso";

Art. 138

1. All' articolo 235 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti e" sono soppresse;
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.".

Art. 139

1. All' articolo 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) prima della parola: "indicate" sono inserite le seguenti: "tra quelle";
B) dopo le parole: "al presente titolo" sono inserite le seguenti: "ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,";
C) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa, ogni volta, la seguente: "provinciale";
D) le parole: "competente in base" sono sostituite dalle seguenti: "competente in relazione";
E) le parole "dove ha sede la ditta" sono sostituite dalle seguenti: "nel cui territorio di competenza ha sede la ditta"; b) Al comma 2:
A) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, salvo diverse o ulteriori
prescrizioni della casa stessa."
B) dopo la parola: "ufficio" e' soppressa la seguente: "provinciale"; c) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita' di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilita' operative degli uffici stessi, nonche' delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.".

Art. 140

1. All' articolo 239 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente:
"Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi"; b) Al comma 1:
A) dopo le parole: "di autoriparazione" sono aggiunte le seguenti: ", di seguito denominate imprese,";
B) le parole: "di piu' officine presso cui" sono sostituite dalle seguenti: "di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali";
C) la parola: "officine" e' in fine sostituita dalla seguente: "sedi"; c) Al comma 2:
A) le parole: "all'articolo 80, comma 8, del codice" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1";
B) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
C) le parole "di cui al comma indicato" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 80, comma 8, del codice";
D) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) essere iscritte nel registro di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , per tutte le attivita' delle quattro sezioni previste dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge, ovvero essere iscritte nello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge per tutte le attivita' delle quattro sezioni predette;";
E) alla lettera b) dopo le parole: "adeguata capacita' finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,";
F) alla lettera c) dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Il comma 3 e' soppresso; e) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 ed e' modificato come segue:
A) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:";
B) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) superficie di
officina non inferiore a 120 m2 ;"
C) alla lettera b) dopo la parola: "larghezza" sono aggiunte le seguenti: ", lato ingresso,";
D) Le parole: "Le officine devono" sono sostituite dalle seguenti: "Le imprese devono"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; f) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 ed e' sostituito dal seguente:
"4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio dello stesso comune in cui il consorzio di appartenenza puo' essere autorizzato ad operare;
b) deve essere iscritta per tutte le attivita' di almeno una sezione del registro di cui all' articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , ovvero dello speciale elenco previsto dall'articolo 4, comma 2, della medesima legge. Qualora sia iscritta in piu' sezioni, sempre per tutte le attivita' previste in ciascuna di esse, puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di sezioni di propria iscrizione strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le quattro sezioni del registro citato, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2 ;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , necessarie per la propria attivita' di sezione."; g) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.".
Note all'art. 140:
- Il testo dell' art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' il seguente:
"Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela degli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale".
- Il testo dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , e' il seguente:
"Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita';
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionale di cui all'art. 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2.
3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro sessanta giorni.
4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale".
- Il testo dell' art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e' il seguente:
"Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli). - 1. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, e' consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio di veicoli.
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'art. 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'art.
3.

Art. 141

1. All' articolo 240 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo periodo del comma 1 e' sostituito dal seguente: "I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa o del consorzio che ha chiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione.".
Nota all'art. 141:
- Il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fin a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 234).
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".

Art. 142

1. All' articolo 241 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica dopo le parole: "delle imprese" sono aggiunte le seguenti: " e dei consorzi" e la parola: "abilitate" e' sostituita dalla seguente: "abilitati";
b) al comma 1 dopo le parole: "Le imprese" sono aggiunte le seguenti: "ed i consorzi"; dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; la parola: "dotate" e' sostituita dalla seguente: "dotati";
c) Al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alle lettere";
d) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei Trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Note all' art. 142:
- La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con D.M. 5 agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 .
- Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 : "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615 , recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971 .
- La direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6 dicembre 1984: "Modificazioni alla tabella di cui all'allegato I, punto 5.2.2.1. del D.M. 12 gennaio 1982 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985 .

Art. 143

1. All' articolo 242 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) le parole: "nella lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle lettere a) e b)";
B) dopo le parole: "dirigenti tecnici" e' inserita la seguente: "ingegneri";
C) le parole da: "degli impiegati" a "qualifica funzionale" sono sostituite dalle seguenti: "dei funzionari"; b) Al comma 2 il periodo da: "Le visite e prove" a: "alla citata lettera a)" e' soppresso e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; c) Al comma 3 le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "nella tabella III.1" e dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; d) Al comma 4 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 144

1. All' articolo 243, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "alla lettera F" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F".

Art. 145

1. All' articolo 244 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "Locazione senza conducente e servizio" sono sostituite dalla seguente: "Servizio";
b) Il comma 1 e' soppresso e il preesistente comma 2 diventa comma 1.

Art. 146

1. All' articolo 246 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente" e le parole: "alla lettera F, punto g)" sono sostituite dalle seguenti: "al punto F, lettera g),"; b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 147

1. All' articolo 247 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "tra gli" sono sostituite dalla seguente: "degli";
b) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
3. L'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, trasmettendo per posta, alla nuova residenza del proprietario o dell'usufruttuario o del locatario del veicolo cui si riferisce la carta di circolazione un tagliando di convalida da apporre sulla carta di circolazione medesima. A tal fine i comuni devono trasmettere al suddetto ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 per l'aggiornamento della carta di circolazione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario o locatario o usufruttuario di autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
4. Nei casi non previsti nel comma 3, all'aggiornamento della carta di circolazione provvedono gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., che provvedono, altresi', al rinnovo della carta di circolazione nei casi di smarrimento, di sottrazione o di distruzione della carta medesima o delle targhe di cui agli articoli 95 e 102 del codice.".
Nota all' art. 147:
- La legge 1 dicembre 1986, n. 870 , recante "Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti", e' pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986 .

Art. 148

1. All' articolo 249 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , il comma 3 e' soppresso.

Art. 149

1. All' articolo 250 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"7. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo', in caso di particolari esigenze, stabilire caratteristiche diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3.".

Art. 150

1. All' articolo 252 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Sono aggiunti i seguenti commi:
"2. Nel caso di trasferimenti di residenza, comunicati alle anagrafi comunali sei mesi dopo la data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, di intestatari di contrassegni di identificazione per ciclomotori, i comuni devono trasmettere all'ufficio centrale operativo della Direzione generale della M.C.T.C., per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla stessa Direzione generale della M.C.T.C., notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. Gli ufficiali di anagrafe che ricevono la comunicazione del trasferimento di residenza, senza che sia stata ad essi dimostrata, previa consegna delle attestazioni, l'avvenuta effettuazione dei versamenti degli importi dovuti ai sensi della legge 1 dicembre 1986, n. 870 , per l'operazione in questione, ovvero non sia stato ad essi contestualmente dichiarato che il soggetto trasferito non e' proprietario di contrassegni di identificazione per ciclomotori, sono responsabili in solido dell'omesso pagamento.
L'ufficio centrale operativo sopra citato trasmette per posta, alla nuova residenza dell'intestatario, la ricevuta dell'avvenuta variazione.
3. Nei casi non previsti al comma 2, la variazione di residenza deve essere comunicata dagli interessati ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che provvede al rilascio della ricevuta dell'avvenuta variazione nonche' al conseguente aggiornamento del sistema informatico della Direzione generale M.C.T.C..".
Nota all' art. 150:
- Per la legge 1 dicembre 1986, n. 870 si veda in nota all'art. 147.

Art. 151

1. All' articolo 255, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) dopo le parole: Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e all'ultimo periodo, le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

Art. 152

1. All' articolo 256 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, alla lettera b) le parole: "i rimorchi agricoli e" sono soppresse e le parole: "di cui all'articolo 113, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice"; b) Al comma 4), alla lettera b) il segno di interpunzione e'
sostituito dal seguente: ; e' aggiunta infine la
seguente lettera: "c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.".

Art. 153

1. All' articolo 258, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "d'immatricolazione" e' aggiunta la seguente: "ripetitrici", e le parole: "Le dimensioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1 ottobre 1993, le dimensioni e la collocazione";
b) La lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) targhe ripetitrici per veicoli trainati da autoveicoli, esclusi quelli con targhe EE:
1) formato A: 486 mm x 109 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (fig. III.4/l);
2) formato B: 336 mm x 202 mm, collocate sul lato posteriore dei veicoli (il formato in questione e' destinato esclusivamente ai veicoli il cui alloggiamento targa non consente l'installazione della targa formato A) (fig. III.4/m)";
c) Alla lettera d) le parole tra parentesi sono sostituite dalla seguenti: "(fig. III.4/d, III.4/h, III.4/i, III.4/o, III.4/s, III.4/t, III.4/u);
d) Alla lettera e) le parole: "e relative targhe ripetitrici" sono sostituite dalle seguenti: "; targhe ripetitrici delle macchine agricole semoventi e delle macchine operatrici semoventi", le parole: "targhe prova dei motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targhe prova dei ciclomotori e dei motoveicoli" e le parole tra parentesi sono sostituite dalle seguenti: "(fig. III.4/e, III.4/f, III.4/g, III.4/n, III.4/p, III.4/q, III.4/r, III.4/v).

Art. 154

1. All' articolo 259, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera b) dopo le parole: "macchine operatrici" e' aggiunta la seguente: "trainate".

Art. 155

1. All' articolo 260, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' inserita la seguente lettera:
"c) colore azzurro: lettere EE di tutte targhe previste dall'articolo 134, comma 1, del codice";
b) Al comma 5 le parole: "a partire dal 1 luglio 1993" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1 ottobre 1993" e dopo la parola: "M.C.T.C." sono aggiunte le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1996".

Art. 156

1. All' articolo 261 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Il comma 2 e' soppresso

Art. 157

1. L' articolo 263 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)
(Proventi della maggiorazione del costo di produzione delle
targhe e dei contrassegni per ciclomotore)
1. I proventi delle maggiorazioni di cui all'articolo 101, comma 1, del codice, destinati alla Direzione generale della M.C.T.C. per le finalita' di cui all'articolo 208, comma 2, del codice, vengono utilizzati:
a) nella misura non inferiore al 95% per studi di carattere tecnico, per pubblicazioni tecniche, per corsi di aggiornamento professionale, per ricerche sperimentali, ivi comprese le ricerche sui singoli dispositivi e componenti del veicolo, anche nei riflessi verso l'ambiente nonche' in relazione al conducente ed alle persone trasportate, e per l'acquisto delle relative apparecchiature ed informatizzazione delle procedure relative alle ricerche stesse;
b) in misura non eccedente il 5% per compensi al personale effettivamente addetto alle ricerche suddette, anche in relazione alla eventuale articolazione in turni delle relative sperimentazioni.".

Art. 158

1. All' articolo 265 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "fluorescente e" sono soppresse e le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.";
b) Al comma 2 le parole: "Ministro dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

Art. 159

1. All' articolo 266, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "di tipo approvato dal Ministero dei trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei trasporti e della navigazione,".

Art. 160

1. Il testo dell' articolo 268 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio e deve essere corredata dalla fotocopia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo; per le modalita' di presentazione della suddetta fotocopia si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 13. La domanda deve riportare oltre ai dati identificativi del richiedente, l'indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo stesso e deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati.
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione.
3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la percorribilita' di tutto l'itinerario da parte del veicolo nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, a gli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice, sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. La misura dell'indennizzo e' valutata in maniera convenzionale ed i relativi importi corrispondono a quelli individuati all'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso.".

Art. 161

1. All' articolo 275 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2, lettera b) la misura: "2,94 kW/t" e' sostituita dalla seguente: "2,9kW/t";
b) Al comma 5 dopo le parole: "del piano di carico" sono aggiunte le seguenti: ", qualora amovibile".

Art. 162

1. All' articolo 280 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "Per i trattori agricoli" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro all'orecchio del conducente ed i relativi limiti ammissibili, in occasione dell'approvazione o dell'omologazione dei trattori agricoli a ruote, e' effettuata secondo";
b) Al comma 2 le parole da: "Per le macchine" a: "valgono" sono sostituite dalle seguenti: "La determinazione del livello sonoro ed i relativi limiti ammissibili, per tutte le macchine agricole semoventi a ruote, e' effettuata secondo";
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi diversi da quelli sopra indicati, nonche' per le macchine agricole in circolazione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. stabilisce le prescrizioni relativamente al livello sonoro emesso, sulla base dei limiti stabiliti ai sensi dell' articolo 10 della legge 3 marzo 1987, n. 59 , con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro della sanita'.".
Note all' art. 162:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , si veda in nota all'art. 123.
- Il D.P.R. 11 gennaio 1980, n. 76 , recante: "Disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE dei trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980 .
- Per la legge 3 marzo 1987, n. 59 , si veda in nota all'art. 227.
- La legge 3 marzo 1987, n. 59 recante "Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1987 .

Art. 163

1. All' articolo 282, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il segno di interpunzione tra le parole: "semoventi " e:
"di cui" e' soppresso.
Note all' art. 163:
- Per il D.P.R. 10 febbraio 1981, n. 212 , si veda in nota all'art. 123.

Art. 164

1. All' articolo 283, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "emanate" e' sostituita dalla seguente: "approvate";
b) dopo le parole "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 165

1. All' articolo 291, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Prima della parola: "regolamento" e' inserita la seguente: "presente".

Art. 166

1. All' articolo 294 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo:
"Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprieta' sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La dichiarazione attestante che il richiedente l'immatricolazione di una macchina agricola e' titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all'articolo 110, comma 2, del codice, e' rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti o consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarita' e' rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l'esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilita', prevista dall'articolo 110, comma 3 del codice, puo' essere omessa quando dalla documentazione presentata gia' risulti la proprieta' della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprieta'.".
Note all'art. 166:
- Il testo dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionamento competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione delle sottoscrizioni con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".

Art. 167

1. All' articolo 296, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "Ministro dei Trasporti" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti:"Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.".

Art. 168

1. All' articolo 299, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "agli autoveicoli della categoria N" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli della categoria N od O" e infine la parola: "autoveicoli" e' sostituita dalla seguente: "veicoli".

Art. 169

1. All' articolo 303 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Masse massime e ripartizioni delle stesse sugli assi";
b) E' preposto il seguente comma, che diventa comma 1:
"1. La massa trasmessa sull'asse direttivo non deve in ogni caso essere inferiore al valore del 20% della massa massima della macchina ridotto, rispettivamente, al 15% per le macchine con velocita' inferiore a 15 km/h ed al 13% per le macchine semicingolate. Nel caso di piu' assi direttivi, tale valore viene fissato dalla Direzione generale della M.C.T.C. in relazione alla particolare destinazione della macchina stessa.";
c) Il preesistente comma 1 diventa comma 2;
d) Al preesistente comma 2, che diventa comma 3, le parole: "Le masse sopra indicate" sono sostituite dalle seguenti: "Le masse indicate al comma 2".

Art. 170

1. All' articolo 305, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Dopo le parole: "macchine operatrici" sono aggiunte le seguenti: "a ruote o cingolate";
c) Le parole: "diverse da" sono sostituite dalle seguenti: "a integrazione o modificazione di".

Art. 171

1. All' articolo 306, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La lettera c) e la lettera d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali);
d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine);".

Art. 172

1. All' articolo 308 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica sono aggiunte in fine le seguenti parole: " Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale"; b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole: "di concerto con il Ministro dell'interno" sono soppresse; c) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria.
E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, cosi' da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.".

Art. 173

1. All' articolo 309 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, e' riportato nell'apposito spazio a cio' destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2."; b) Al comma 2 le parole: "da riportare sulla patente di guida" sono soppresse; c) Al comma 4 dopo le parole: "gruppo sanguigno" sono aggiunte le seguenti: ", qualora annotato,".

Art. 174

1. All' articolo 310 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, alla lettera KD dopo la parola: "autotreni," inserire la seguente: "autoarticolati,";
b) Al comma 2 le parole: "cui abilita il certificato KB" sono sostituite dalle seguenti: "cui abilitano i certificati di tipo KB e KE." e le parole da: "; il certificato di abilitazione" a: "di tipo KB." sono soppresse.

Art. 175

1. All' articolo 313, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il segno di interpunzione e' sostituito da
e le parole da: "i titolari" a: "di emergenza." sono
soppresse.
Nota all' art. 175:
- Il D.M. 3 maggio 1974, n. 2512 , recante: "Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1974, n. 62 , per l'emanazione del certificato di abilitazione professionale", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974 .

Art. 176

1. All' articolo 315 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica la parola: "ADR" e' sostituita dalle seguenti: "relativo alle merci pericolose";
b) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all' art.176:
- La legge 19 febbraio 1992, n. 142 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1991)".

Art. 177

1. All' articolo 317, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Le parole: "inquadrato in uno dei profili professionali di cui alla" sono sostituite dalle seguenti: "secondo quanto specificato nella".

Art. 178

1. All' articolo 318, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione" e le parole da: "per autoveicoli di categoria D" a: "comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "di guida per autoveicoli e dall'eventuale certificato di abilitazione professionale, secondo quanto prescritto dall'articolo 118, commi 1 e 2".
Nota all'art. 178:
- Il testo dell' art. 12 della legge 1 dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Per il risanamento tecnico ed economico delle linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, di cui all' art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e per la vigilanza sulla sicurezza d'esercizio dei trasporti a impianti fissi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici speciali per i trasporti a impianti fissi (USTIF).
2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557 , sono i seguenti:
a) per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con sede a Torino;
b) per la regione Lombardia con sede a Milano;
c) per le regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con sede a Venezia;
d) per le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con sede a Firenze;
e) per le regioni Marche, Abruzzo e Molise, con sede a Pescara;
f) per le regioni Lazio, Umbria e Sardegna, con sede a Roma;
g) per la regione Campania, con sede a Napoli;
h) per le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, con sede a Bari.
3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite agli uffici speciali per i trasporti a impianti fissi per il Lazio e per la Campania".

Art. 179

1. All' articolo 319 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "quei determinati tipi" sono sostituite dalle seguenti: "i tipi" e le parole: ", come specificato all'art. 320" sono soppresse;
b) Il comma 2 e' soppresso e i commi successivi sono conseguentemente rinumerati;
c) Al preesistente comma 6, rinumerato comma 5, le parole da: "di locali" a: "norme sanitarie" sono sostituite dalle seguenti: "di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.".
Nota all'art. 179:
- Il testo dell' art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istruzione del servizio sanitario nazionale) e' il seguente:
"Art. 25 (Prestazioni di cura). - Le prestazioni curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica e' prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unita' sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario puo' cessare in ogni momento a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite di norma, presso i laboratori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge.
Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge.
L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse.
Nei casi di richiesta urgente motivati da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture.
Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri.
I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere a requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'art. 5 della presente legge.
L'assistenza ospedaliera e' prestata di norma attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario nazionale, disciplina i casi in cui e' ammesso il ricovero in ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio territorio, nonche' i casi nei quali potranno essere consentite forme straordinarie di assistenza indiretta".

Art. 180

1. All' articolo 321, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola : "normale" e' soppressa.

Art. 181

1. All' articolo 322 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 8 le parole: ", purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi" sono soppresse;
b) I commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il virus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari e' considerato, in sede di esame, come visus naturale.
10. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.".

Art. 182

1. L' articolo 324 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
Art. 324 (Art. 119 Cod. Str.)
(Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali)
1. Per il conseguimento, la conferma di validita' o per la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E e per le patenti speciali delle categorie C e D, sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione.
2. Nel caso sia richiesta, ai sensi dell'articolo 119, comma 9, del codice, una valutazione psicodiagnostica, devono essere effettuate, oltre alle prove di cui al comma 1, anche altre prove di attenzione, di percezione e, su specifica indicazione del medico o della commissione medica richiedente, prove di valutazione della personalita'. In ogni caso gli psicologi che procedono alle valutazioni previste dal presente articolo devono essere in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'articolo 119, comma 9, del codice, di una specifica formazione nel settore della sicurezza stradale.".

Art. 183

1. All' articolo 325 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D"; b) Al comma 1, lettera c) dopo le parole: " A e B" e' soppressa la parola: "normali"; c) Al comma 2 dopo le parole: " A e B" e' soppressa la parola: "normali"; d) Al comma 5 le parole da:", purche'" a: "occhiali correttivi" sono soppresse; e) Al comma 6 le parole: "della patente speciale di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle patenti speciali di categoria C e D" e le parole: "della patente normale di categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle patenti di guida di categoria C e D.".

Art. 184

1. All' articolo 326 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 dopo le parole: "patente di guida" e' soppressa la seguente: "normale";
c) Al comma 2 le parole: "della categoria C" sono sostituite dalle seguenti: "delle categorie C e D";
d) Al comma 3 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

Art. 185

1. All' articolo 327 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

Art. 186

1. All' articolo 328 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Nella rubrica le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 1 le parole: "A, B e C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D".

Art. 187

1. All' articolo 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Patenti speciali delle categorie C e D";
b) Al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "La patente speciale di categoria D abilita alla guida di autoveicoli aventi un numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non superiore a 16.".

Art. 188

1. All' articolo 330 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 le parole: "Un altro membro effettivo ed uno supplente sono ricompresi fra gli psicologi di cui all'articolo 119, comma 9, del codice". sono soppresse;
c) Al comma 10 le parole: "lettera d)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera c),";
d) Il comma 11 e' sostituito dal seguente:
"11. Il giudizio di non idoneita' formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.".
e) Al comma 15 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) Al comma 16 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
g) Al comma 17 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 189

1. All' articolo 331 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) quello di cui al modello IV.4 (comunicazione all'ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in caso di conferma di validita' della patente di guida) dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice;";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I certificati devono essere compilati, in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli, o dei tipi di veicoli, della categoria di patente richiesta e, se necessario, possono essere integrati da fogli aggiuntivi. In caso di conferma di validita' della patente l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale della Direzione generale della M.C.T.C. in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Se la comunicazione avviene su supporto cartaceo essa deve essere fatta su modello IV.4 e deve essere inviata al suddetto ufficio che, dopo averla archiviata elettronicamente, la rinvia alle strutture sanitarie che hanno rilasciato il certificato per la verifica di autenticita' e la successiva archiviazione.".
Nota all' art. 189:
- Per la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , si veda in nota all'art. 179.

Art. 190

1. All' articolo 332 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".

Art. 191

1. All' articolo 333 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla rubrica sono aggiunte all'inizio le seguenti parole: "Esami con veicoli muniti di doppi comandi.";
b) Il testo dell'articolo e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a cio' destinati. La patente di guida e' preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarita' della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.".

Art. 192

1. All' articolo 335 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 10, lettera a), le parole: "A, B, C" sono sostituite dalle seguenti: "A, B, C e D";
b) Al comma 15 le parole: "emanate del" sono sostituite dalle seguenti: "emanate dal";
c) Il comma 16 e' sostituito dal seguente:
"16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonche' per ogni incombenza connessa all'attivita'.".

Art. 193

1. Il testo dell' articolo 337 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. L'attivita' di consulenza degli enti pubblici non economici e' disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 , cosi' come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 . Essa e' svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.".
Nota all'art. 193:
- Il testo della legge 8 agosto 1991 n. 264 , recante la "Disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e' il seguente:
"Art. 1 (Attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. Ai fini della presente legge, per attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si intende lo svolgimento di compiti di consulenza e di assistenza nonche' di adempimenti, come specificati nella tabella A allegata alla presente legge e comunque ad essi connessi, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, effettuato a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato.
Art. 2 (Sviluppo programmato del settore). - 1.
L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' esercitata da imprese o da societa' autorizzate dalla provincia. Non si applica l' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore ordinato e compatibile con le effettive esigenze del contesto socio-economico, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per la programmazione numerica, a livello provinciale e in rapporto con l'indice provinciale della motorizzazione civile, delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. Le Province, sentiti i Comuni, definiscono, entro i successivi novanta giorni, il programma provinciale delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 3 (Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. - 1.
Nel quadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'art. 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti:
a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunita' economica europea residente in Italia;
b) abbia raggiunto la maggiore eta';
c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 , 624 , 628 , 629 , 630 , 640 , 646 , 648 e 648-bis dei codice penale , per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all' art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 , o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
e) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
f) sia in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5;
g) disponga di locali idonei e di adeguata capacita' finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Nel caso di societa', l'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata alla societa'. A tale fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti:
a) da tutti i soci, quando trattasi di societa' di persone;
b) dai soci accomandatari, quando trattasi di societa' in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
e) dagli amministratori, per ogni altro tipo di societa'.
3. Nel caso di societa', il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla societa'.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinato al contestuale deposito, presso l'amministrazione provinciale, di una cauzione pecuniaria di entita' determinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, nonche' al versamento del contributo una tantum di cui al comma 4 dell'art. 8.
"Art. 4 (Responsabilita' professionale). - 1. La responsabilita' professionale per l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto grava sul titolare dell'impresa individuale ovvero, nel caso di societa', sui soci in possesso del requisito di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 3.
2. Ferma restando la responsabilita' professionale di cui al comma 1, l'impresa o la societa' che esercitano attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto possono avvalersi, per gli adempimenti puramente esecutivi anche presso uffici pubblici di dipendenti non in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 3.
Art. 5 (Attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto). - 1. L'attestato di idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' rilasciato dalla Direzione generale della motorizzazione civile dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneita' svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da:
a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministero dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni;
c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2. Possono essere ammessi all'esame di idoneita' di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo e' annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 3 nonche' di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.
3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame.
4. L'esame di idoneita' di cui al comma 1 non e' richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni.
Art. 6 (Registro giornale). - 1. Il titolare dell'impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o, nel caso di societa', gli amministratori redigono un registro-giornale che indica gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonche' gli adempimenti cui l'incarico si riferisce. Il registro-giornale, prima di essere messo in uso, e' numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio ai sensi dell' art. 2215 del codice civile . Esso e' inoltre vidimato annualmente ai sensi dell' art. 2216 del codice civile ed e' tenuto a disposizione delle autorita' competenti per il controllo, nonche' delle autorita' che, per motivi d'istituto, debbano individuare i committenti delle operazioni.
Art. 7 (Ricevute di consegna del documento di circolazione del mezzo di trasporto o del documento di abilitazione alla guida). - 1. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, quando il documento di circolazione del mezzo di trasporto, o il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per gli adempimenti di competenza, rilasciano all'interessato una ricevuta conforme a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La ricevuta di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il documento di circolazione del mezzo di trasporto o il documento di abilitazione alla guida per la durata massima di quindici giorni dalla data del rilascio, che deve essere lo stesso giorno annotato sul registro-giornale di cui all'art. 6.
3. L'impresa o la societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto pongono a disposizione dell'interessato, entro quindici giorni dal rilascio della ricevuta di cui al comma 1, l'estratto di cui all'art. 60 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 .
4. Ogni abuso nel rilascio della ricevuta di cui al comma 1 comporta, salva in ogni caso l'eventuale responsabilita' penale e civile, la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art. 8 (Tariffe). - 1. Le tariffe minime e, massime per l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dei trasporti, su conforme deliberazione di una commissione nominata con decreto del Ministro dei trasporti e composta da:
a) due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di supplente designati dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;
b) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro della marina mercantile fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
c) due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno con funzioni di supplente, designati dal Ministro delle finanze fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate del Ministero;
d) quattro rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, di cui due con funzioni di supplente.
2. I componenti della commissione di cui al comma 1 durano in carica tre anni. La commissione delibera a maggioranza dei componenti.
3. La vigilanza sul rispetto delle tariffe minime e massime di cui al comma 1 e' esercitata dalle province e dai comuni. Le tariffe minime e massime di cui al comma 1 e quelle praticate dall'impresa o dalla societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere permanentemente affisse in modo leggibile nei locali dell'impresa o della societa' di consulenza ove vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
4. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3, il titolare dell'impresa o da societa' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto sono tenuti a versare un contributo una tantum il cui importo e' determinato con decreto adottato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento della commissione di cui al comma 1.
Art. 9 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarita' nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'art. 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarita' persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa, del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'art. 3 e' sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'art. 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e' revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 e quando siano accertati gravi abusi. In quest'ultimo caso si applica altresi' la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilita' civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresi' l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 si applica l' art. 348 del codice penale .
Art. 10 (Omissis)".
- Il testo della legge 4 gennaio 1994, n. 11 recante "Adeguamento della disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto terzi" e' il seguente:
"Art. 1. - 1. La Legge 8 agosto 1991, n. 264 , si applica anche alle attivita' di rilascio di certificazione per conto di terzi e agli adempimenti ad esse connessi, se previsti, alla data di entrata in vigore della stessa legge, nella licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , per il disbrigo di pratiche automobilistiche.
2. L'attivita' indicata al numero 1) della tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 , e' di esclusiva competenza delle autoscuole.
3. L'attivita' di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto e' esercitata da imprese e societa', ai sensi della citata legge n. 264 del 1991 , nonche', limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto, dalle autoscuole. Nello svolgimento della suddetta attivita' si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla citata legge n. 264 del 1991 .
4. L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club istituiti successivamente alla data del 5 settembre 1991 e' soggetta all'autorizzazione prevista dalla citata legge n. 264 del 1991 . L'autorizzazione e' rilasciata dalla provincia, nel rispetto del programma provinciale delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della citata legge n. 264 del 1991 , su richiesta dell'automobile club competente, direttamente a tale ente in relazione agli uffici dallo stesso specificamente indicati nella richiesta, purche' i soggetti designati quali titolari degli uffici stessi siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991 , nonche' dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della stessa legge. All'automobile club competente si applica l'art. 9 della citata legge n. 264 del 1991 .
Art. 2. - 1. All' art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , la parola: "sentite" e' sostituita dalla seguente: "sentiti"; e dopo le parole: "associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale" sono inserite le seguenti: "e l'Automobile Club d'Italia".
2. All'art. 5, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club".
3. All'art. 8, comma 1, della citata legge n. 264 del 1991 , dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
"d-bis) due rappresentanti designati dall'Automobile Club d'Italia, di cui uno con funzioni di supplente".
4. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli automobile club possono essere svolte esclusivamente le attivita' dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso. Nei locali sede degli uffici delle societa' e delle imprese che esercitano l'attivita' di cui all'art. 1 della citata legge n. 264 del 1991 possono essere svolti esclusivamente servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
Art. 3. - 1. All' art. 7, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
2. All' art. 92, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
3. Il comma 3 dell'art. 92 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e sostituito dal seguente:
"3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire due milioni. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio consegue la revoca dell'autorizzazione di cui all' art. 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264 . Ogni altra irregolarita' nel rilascio della ricevuta e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila".
4. Il comma 4 dell'art. 7 della citata legge n. 264 del 1991 e' abrogato.
Art. 4. - 1. L' art. 10 della legge 8 agosto 1991, n. 264 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10 (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano effettivamente da oltre tre anni, sulla base di licenza rilasciata dal questore ai sensi dell' art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , l'attivita' di disbrigo di pratiche automobilistiche o gestiscono in regime di concessione o di convenzionamento con gli automobile club uffici di assistenza automobilistica, conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5.
2. Nel caso in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia esercitata effettivamente da almeno cinque anni, l'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 puo' essere ottenuto, a domanda del soggetto interessato, anche in difetto del richiesto titolo di studio.
3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano maturato i tre anni di esercizio effettivo dell'attivita' di cui al comma 1 conseguono, a domanda, l'autorizzazione da parte della provincia anche in difetto del titolo di studio e dell'attestato di idoneita' professionale previsti dall'art. 5, purche' attestino di aver frequentato con profitto un corso di formazione professionale nella prima o nella seconda sessione utile. I medesimi soggetti possono proseguire comunque l'esercizio dell'attivita' fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera g).
5. I corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentiti l'Automobile Club d'Italia e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato".
2. Il decreto di cui al comma 5 dell'art. 10 della citata legge n. 264 del 1991 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della citata legge n. 264 del 1991 in sostituzione di quella del dante causa, contestualmente alla revoca di quest'ultima, l'autorizzazione e' rilasciata previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte del richiedente.
4. In caso di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 .
5. Nel caso di societa', a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacita' fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneita' professionale, l'attivita' puo' essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneita' professionale.
6. I soggetti subentranti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, nel caso in cui non posseggano il titolo di studio richiesto, possono essere ammessi all'esame di cui all'art. 5 della citata legge n. 264 del 1991 producendo, in sostituzione del titolo di studio, attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui all'art. 10, comma 3, della medesima legge n. 264 del 1991 , come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa".
- La legge 4 gennaio 1994, n. 11 , e' stata integrata dall' art. 2 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 , convertito con modificazione, in legge 5 gennaio 1996, n. 11 , il cui testo coordinato e' il seguente:
"Art. 2 (Integrazione autenticata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264 , e differimento dell'entrata in vigore del regolamento sul rilascio della patente di guida, nonche' proroga della validita' dei certificati di abilitazione professionale). - 1. Sono escluse dal campo di applicazione della legge 8 agosto 1991, n. 264 , come modificata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11 , le attivita' di consulenza, per la circolazione dei mezzi destinati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, svolte a titolo gratuito e ad esclusivo servizio delle imprese di autotrasporto rappresentante dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori presenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comitati provinciali e aderenti alle associazioni nazionali presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 .
1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell' art. 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 , dopo le parole: "L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata" sono inserite le seguenti: "direttamente dall'Automobile club d'Italia ovvero"".

Art. 194

1. All' articolo 338 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: ", comma 4" a: "dall'inoltro della domanda." sono sostituite dalle seguenti: "del codice, rilascia il duplicato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.";
b) I commi 2 e 3 sono soppressi.

Art. 195

1. All' articolo 340 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) dopo le parole: "targa EE," sono aggiunte le seguenti: "salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b),";
B) alla lettera c) dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
b) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all' art. 195:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968 .

Art. 196

1. All' articolo 344 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "deve" a: "prescritto" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti";
b) Al comma 2 le parole: "Il contrassegno" sono sostituite dalle seguenti: "Ogni contrassegno";
c) Al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".

Art. 197

1. All' articolo 345, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In sede di approvazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocita', apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.".

Art. 198

1. All' articolo 352, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "anticipata" e' sostituita dalla seguente: "posticipata".

Art. 199

1. All' articolo 354 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1
A) la parola: "autorimessa" e' sostituita dalla seguente: "rimessa";
B) alla lettera g) le parole da: "con decreto" a: "Gazzetta Ufficiale della repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "con il disciplinare di cui al comma 2.";
b) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Note all' art. 199 :
- L' art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 . - (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale) cosi' recita:
Art. 8. - Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro, se riconosce che non e' possibile o non conviene custodire il veicolo a motore o il natante presso uno degli uffici di cui al primo comma dell'articolo precedente, puo' disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti e dai comandanti di porto capi di circondario qualora si tratti di natanti, ovvero puo' disporre che la stessa avvenga in luogo diverso nominando il custode ed informando il capo dell'ufficio ovvero il dipendente preposto al servizio ai sensi del secondo comma del precedente art. 7.
I prefetti e i comandanti di porto capi di circondario provvedono, annualmente, alla ricognizione dei soggetti di cui al comma precedente ai quali puo' essere affidata la custodia dei veicoli a motore e dei natanti sottoposti a sequestro.
Il trasporto del veicolo a motore al luogo di custodia deve essere eseguito secondo le prescrizioni del funzionario o agente che, in relazione alla natura della violazione, alle circostanze di tempo e di luogo, nonche' alle esigenze di sicurezza della circolazione, puo' disporre anche la rimozione del mezzo sequestrato o l'accompagnamento con scorta, o l'obbligo di osservare itinerari prestabiliti. Il trasporto del natante e' eseguito secondo le prescrizioni del pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro e con l'eventuale ausilio degli ormeggiatori e del pilota del porto e sentito, se necessario, l'ente tecnico.
Nel processo verbale di consegna al custode, deve essere fatta descrizione del veicolo o del natante sequestrato, con indicazione dello stato d'uso. Il verbale deve, altresi' contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti al custode circa l'obbligo di conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell'autorita' competente, nonche' sulle sanzioni penali per chi trasgredisce ai doveri della custodia. La compilazione del suddetto verbale sostituisce l'adempimento di cui al primo comma del precedente art. 5".
1. - 7. (Omissis).
8. La licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffe' o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86.
9. - 18. (Omissis).
Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.
In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.
I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.
Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), e' efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. Con sentenza 24 marzo 1987, n. 77 (Gazzetta Ufficiale 1 aprile 1987, n. 14 - 1 serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , nella parte in cui non limita i poteri del prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza, nonche' del successivo quinto comma.
- Il testo dell' art. 2043 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2043. (Risarcimento per fatto illecito). - Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".

Art. 200

1. All' articolo 355, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera a) la parola: "vari" e' soppressa e dopo le parole: "di ruota" il segno di interpunzione e' soppresso e
sono aggiunte le seguenti parole: "indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;".

Art. 201

1. All' articolo 357 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "dall'articolo 54" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 162, comma 1," e le parole: ", a termine dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse;
b) Al comma 2 le parole: "e dell'articolo 162, comma 1, del codice" sono soppresse.

Art. 202

1. All' articolo 358 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "del codice" sono aggiunte le seguenti: ", che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice,";
b) Al comma 4 le parole: "negli altri Stati della Comunita' Economica Europea" sono soppresse.
Nota all'art. 202:
- Il regolamento n. 27 della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' allegato all'Accordo concernente l'adozione di condizioni uniformi di omologazione e il riconoscimento reciproco di omologazione degli equipaggiamenti e parti dei veicoli a motore, in data 20 marzo 1958.

Art. 203

1. All' articolo 360, comma 5, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il segno di interpunzione e' sostituito dal
seguente: "punto" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento puo' essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA......." e "FINE GARA......." con le modalita' prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.".

Art. 204

1. All' articolo 361, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "approvazione" e' sostituita dalla seguente: "omologazione".

Art. 205

1. All' articolo 364, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 4" e le parole: "dell'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 2 e 4".
Note all' art. 205:
- La Legge 12 agosto 1962, n. 1839 , reca: "Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale, di merci pericolose su strada, con annessi protocollo ed allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957".
- La Legge 10 luglio 1970, n. 579 (Trasporto su strada di merci pericolose) e' abrogata, a decorrere dal 1 gennaio 1993, dall' art. 231 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 .
Si elencano di seguito i decreti ministeriali emanati ai sensi dell' art. 2 della legge n. 579 del 1970 e le relative materie in essi disciplinate:
Con decreti ministeriali 8 agosto e 9 agosto 1980 ( Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980 , supplemento ordinario) sono state emanate norme di progettazione, costruzione ed approvazione delle cisterne e particolari caratteristiche ed accessori dei veicoli cisterna da adibire al trasporto su strada rispettivamente di materie pericolose che presentano pericolo di incendio, di materie tossiche e corrosive.
Con decreto ministeriale 11 agosto 1980 (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 22 settembre 1980 , supplemento ordinario) e' stato approvato il tipo di cisterna, le specifiche per giunzioni saldate, i materiali, il modello del libretto, il modello della dichiarazione di conformita' del veicolo cisterna, il modello della dichiarazione di conformita' della cisterna.
Con decreto ministeriale 5 novembre 1981 (Gazzetta Ufficiale n. 326 del 26 novembre 1981 ) e' stata determinata la competenza in materia di prove e verifiche di approvazione e revisione delle cisterne per infiammabili costruite in base alle norme preesistenti al decreto ministeriale 8 agosto 1980.
Con decreto ministeriale 15 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 ottobre 1982 ) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8.
Con altro decreto ministeriale 16 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 271 del 1 ottobre 1982 ) e' stato disposto il parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classe 3, 4.1m 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 e 8.
Con decreto ministeriale 28 settembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 11 ottobre 1982 ), modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1984, n. 172), sono stati disposti la revisione e il rilascio del libretto mod. MC 813 alle cisterne per il trasporto di materie pericolose costruite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle emanate con i decreti ministeriali 8 e 9 agosto 1980.
Con decreto ministeriale 20 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 345 del 16 dicembre 1982 ) e' stata disciplinata la immissione in circolazione, fino al 30 giugno 1983, di cisterne destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alla classe 6.1 (materie tossiche) e classe 8 (materie corrosive). Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dall'articolo unico decreto ministeriale 21 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1983, n. 196).
Con altro decreto ministeriale 27 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 6 gennaio 1983 ) e' stata disciplinata la immissione in circolazione fino al 30 giugno 1983 di cisterne, destinate al trasporto su strada di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, costruite in conformita' a progetti approvati anteriormente al 22 settembre 1982, sulla base della normativa preesistente al decreto ministeriale 8 agosto 1980. Il predetto termine del 30 giugno 1983 e' stato prorogato al 31 dicembre 1983 dal decreto ministeriale 28 giugno 1983 (Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1983, n. 197). Inoltre l'allegato tecnico al decreti ministeriale 8 agosto 1980, sopra citato, e' stato modificato dal decreto ministeriale 10 marzo 1983 (Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1983, n. 199) dal decreto ministeriale 8 novembre 1985 (Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1985, n. 278) e dal decreto ministeriale 24 gennaio 1986 (Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1986, n. 41).

Art. 206

1. L' articolo 365 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
Art. 365 (Art. 168 Cod. Str.)
(Definizioni)
1. Le definizioni di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), recipienti, cisterne e veicoli cisterna, contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose sono quelle riportate negli allegati all'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) di cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839 , e successive modificazioni e integrazioni.".
Nota all' art. 206:
- Per la legge 12 agosto 1962, n. 1839 , si veda in nota all'art. 205.

Art. 207

1. Il testo dell' articolo 369 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. Le ditte interessate dalle prescrizioni emanate con i decreti di cui all'articolo 168 del codice sono soggette ai controlli, stabiliti con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., per verificare l'ottemperanza, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni stesse.
2. I controlli hanno luogo con le stesse modalita' previste dall'articolo 80, comma 10, del codice, e dall'art. 239.".

Art. 208

1. All' articolo 372 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; b) Al comma 3 in fine il segno di interpunzione e' soppresso
ed e' aggiunto il seguente periodo: ", compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.".

Art. 209

1. All' articolo 373 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , come modificato dal D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Sono esentati dal pagamento del pedaggio:
a) i veicoli della Polizia di Stato targati e dell'A.N.A.S.
muniti di segni contraddistintivi;
b) i veicoli dell'Arma dei Carabinieri con targa E.I. muniti di libretto di circolazione del Ministero della difesa con annotazione di carico all'Arma dei Carabinieri;
c) i veicoli con targa C.R.I., nonche' i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
d) i veicoli con targa V.F., nonche' quelli in dotazione al Corpo permanente dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano;
e) i veicoli con targa G.d.F.;
f) i veicoli con targa C.F.S.;
g) i veicoli con targa POLIZIA PEN;
h) i veicoli delle Forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) nell'espletamento del servizio o al seguito di autocolonne;
i) i veicoli delle Forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamita', nonche' i veicoli civili, con targa italiana o estera, che, nell'ambito di enti o organizzazioni formalmente riconosciuti dai rispettivi Stati di appartenenza, effettuano, a seguito di calamita' naturali o di eventi bellici, trasporti di beni di prima necessita' in soccorso delle popolazioni colpite, purche' muniti di specifica attestazione delle competenti autorita';
1) i veicoli dei funzionari del Ministero dell'interno, dell'A.N.A.S., della Direzione generale della M.C.T.C., dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del Ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale.".
Nota all' art. 209:
- Il R.D. 14 aprile 1910, n. 639 , reca: "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato".
- Il D.P.R. 16 dicembre 1993, n. 575 , recante: "Modificazioni all'art. 373 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 459 ", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1994 .

Art. 210

1. Il paragrafo 7 del titolo V del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"§- VEICOLI SENZA CRONOTACHIGRAFO E CON
CRONOTACHIGRAFO - POSSESSO DEI DOCUMENTI DI GUIDA"
( Artt. 178 - 180 Codice della Strada )

Art. 211

1. L' articolo 375 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
Art. 375 (Artt. 178 e 179 Cod. Str.)
(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727 .
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica.
La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.".
Note all' art. 211:
- Il regolamento n. 3820/85/CEE del 20 dicembre 1985 , relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle comunita' europee L. 370 del 31 dicembre 1985.
- La legge 13 novembre 1978, n. 727 , recante: "Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970 , e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1978, n. 328.
- Il testo degli artt. 178 e 179 del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo). - 1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12.
2. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio di cui al regolamento devono essere esibiti, per il controllo, ai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C. e dell'Ispettorato del lavoro.
3. Il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non osserva i periodi di pausa entro i limiti stabiliti dal regolamento ovvero non osserva i periodi di riposo prescritti ovvero e' sprovvisto del libretto individuale di controllo o dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. La stessa sanzione si applica agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le dette prescrizioni.
4. Chiunque non ha con se' o tiene in modo incompleto o altera il libretto individuale di controllo o l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila salvo che il fatto costituisca reato.
5. Per le violazioni alle norme di cui al presente articolo l'impresa, da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce, e' obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta.
6. L'impresa che, nell'esecuzione dei trasporti, non osserva le disposizioni contenute nel regolamento e non tiene i documenti prescritti o li detiene scaduti, incompleti o alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, salvo che il fatto costituisca reato.
7. Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entita' e frequenza, l'impresa che effettua trasporto di persone in servizio non di linea o di cose incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida da parte dell'autorita' competente a regolarizzare nel termine di trenta giorni la sua posizione, non vi abbia provveduto.
8. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a norma del comma 7, sia recidiva, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, incorre nella revoca dell'autorizzazione al trasporto.
9. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese che effettuano trasporto di persone in servizio di linea.
10. Le sanzioni della sospensione e della revoca, di cui ai commi 7, 8 e 9, sono adottate all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Contro i provvedimenti di revoca e' ammesso ricorso gerarchico entro trenta giorni al Ministro dei trasporti, il quale decide entro sessanta giorni.
Art. 179 (Cronotachigrafo). - 1. I veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento CEE 3821/85 , nei casi previsti dal regolamento stesso.
2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante oppure non inserisce il foglio di registrazione, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila. La sazione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo".

Art. 212

1. L' articolo 376 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 376 (Art. 180 Cod. Str.)
(Presentazione di informazioni e documenti a comandi
o uffici di Polizia)
1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorita', sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne da' comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.
2. Copia del verbale di cui al comma 1 e' consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.
3. Il verbale di cui al comma 1 e' conforme al modello seguente:
COMANDO ..................
OGGETTO: Verbale di violazione all' art. 180 C.d.S. contestato
dall'Ufficio o Comando di ..........................
L'anno ............ il giorno ....... del mese di .......... alle
ore ...... nell'Ufficio o Comando ............. si e' presentato il
Sig. ............................... nato
a .................. il ................ residente a ...........
via ................. il quale ha esibito:
1. La patente di guida cat. .... n. .............. rilasciata dalla
prefettura di ............ il ............ validita' rinnovata fino
al ................ vidimata per l'anno in corso.
Eventuali prescrizioni o annotazioni: .............................
2. La carta di circolazione e/o certificato di proprieta' del
veicolo targato ............. tipo .................. intestato a
..................... rilasciato/a il ...........................
Revisione: ................... annotazioni: ......................
3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato ............
tipo .......... dell'impresa di assicurazione .................. n.
polizza ................ validita' dalle ore ........ del .......
alle ore ................. del .................... premio pagato
il .........................
4. Altri documenti: ...............................................
..................................................................
I dati sono rilevati dal ..........................................
===================================================================
============ All'Ufficio o Comando *
li' ....................
di ..................... prot. .............
Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi
dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
* Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.". Nota all'art. 212:
- L'art. 180, comma 8 del nuovo Codice della strada cosi' recita:
(Omissis).
"8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila".

Art. 213

1. All' articolo 377 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono";
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Il trasporto di bambini fino ad otto anni di eta' e' effettuato unicamente con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5, del codice, in maniera tale da non ostacolare la visuale del conducente e da non intralciare la possibilita' e la liberta' di manovra da parte dello stesso. Le attrezzature suddette sono rispondenti alle caratteristiche indicate all'articolo 225 e sono installate:
a) tra il manubrio del velocipede ed il conducente, unicamente per il trasporto di bambini fino a 15 kg di massa;
b) posteriormente al conducente, per il trasporto di bambini di qualunque massa, fino ad otto anni di eta'.
Prima del montaggio della attrezzatura e' necessario procedere ad una verifica della solidita' e stabilita' delle parti del velocipede interessate al montaggio stesso.".
Nota all'art. 213:
- Il testo dell'art. 68, comma 5, del nuovo Codice della strada e' il seguente:
(Omissis).
"5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel Regolamento".

Art. 214

1. Il testo dell' art 378 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' sostituito dal seguente:
"1. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, e' obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 m2 , nonche' nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.
2. Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
b) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacita' adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantita' prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, e' necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento ad idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 915/82 e successive modificazioni;
c) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
d) l'area dove e' installato l'impianto igienico-sanitario, e' dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed e' provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta;
e) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
3. La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario puo' essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
4. Il concessionario e' tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
5. Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
6. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.
Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284 .
7. Ogni area dove e' realizzato un impianto igienico-sanitario e' indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) puo' essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.".
Nota all' art. 214:
- La legge 10 maggio 1976, n. 319 , reca: "Norma per la tutela delle acque dall'inquinamento".
- Il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 195 , recante: "Attuazione delle direttive (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1982, n. 343.
- Il testo dell' art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 384 , recante disposizioni in materia di "Liberalizzazione dei pezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche", e' il seguente:
"1. (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico).
- 1. Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 , e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori.
2. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526 , e successive modificazioni.
3. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno.
4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2.
5. L'ultimo periodo dell' undicesimo comma dell'art. 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217 , abrogato.
6. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione".

Art. 215

1. All' articolo 379 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 4 le parole da: "e puo' misurare" a: "isopropilico" sono soppresse;
b) Al comma 5 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
c) Al comma 8 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
d) Al comma 9 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
Nota all'art. 215:
- Il testo dell' art. 347 del codice di procedura penale e' il seguente
"Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia di reato). - 1. Entro quarantotto ore dall'acquisizione di una notizia di reato, la polizia giudiziaria riferisce per iscritto al pubblico ministero gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attivita' compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando e' possibile, la generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
3. Se vi e' urgenza, la comunicazione della notizia di un reato e' data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia".

Art. 216

1. All' articolo 380, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"In caso di esito negativo il prefetto ne da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informatici della Direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'Amministrazione degli Affari generali e del Personale del Ministero dell'interno, affinche' i suddetti uffici provinciali della M.C.T.C. procedano alla revoca della patente ai sensi dell'articolo 130, comma 1, lettera a), del codice.".
Nota all'art. 216:
- Il testo dell'art. 130, comma 1, lettera a), del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C.:
a) quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;".
Il decreto ministeriale 27 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 28 settembre 1983 ) modificato del decreto ministeriale 3 aprile 1984 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 1984, n. 110), ha dettato norme sul trasporto alternato in cisterne di materie pericolose appartenenti a classi diverse e norme integrative sui materiali, sulle saldature e sui tipi di giunto saldato nella costruzione e sulla riparazione di cisterne, nuove norme concernenti le cisterne adibite al trasporto merci pericolose.
Con decreto ministeriale 25 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 23 del 24 gennaio 1984 ) e' stato approvato il documento sostitutivo della dichiarazione del vettore concernente le modalita' del trasporto in atto.
Con due decreti ministeriali in data 25 febbraio 1986 e 21 marzo 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 1986 ) e' stato approvato l'aggiornamento delle classifica delle merci pericolose e delle norme inerenti il trasporto di queste mediante cisterna, rispettivamente per le classi 6.1 e 8 e per le classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.
Con decreto ministeriale 28 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 1986 ), e' provveduto alla classificazione del cloruro di trifluoroacetile in base all' art. 4 della legge 10 luglio 1970, n. 579 , sul trasporto su strada di merci pericolose.
Con decreto ministeriale 22 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 , supplemento ordinario) si e' provveduto all'allineamento delle norme nazionali a quelle internazionali A.D.R. per il trasporto nazionale su strada di merci pericolose.
Con decreto ministeriale 23 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 , supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 e 5.2.
Con decreto ministeriale 24 febbraio 1990 (Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 1990 , supplemento ordinario) sono state approvate modificazioni al decreto ministeriale 9 agosto 1980 relativo al trasporto in cisterne di materie pericolose appartenenti alle classi 6.1. e 8.

Art. 217

1. All' articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole: "alla figura V.4." e' aggiunto il seguente periodo: "Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale."; b) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti
invalidi> gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno
dovra' essere adeguato alle presenti norme."; c) Al comma 4 l'ultimo periodo e' soppresso; d) Al comma 5 le parole: "la targa del veicolo" sono sostituite dalle seguenti: "gli estremi del del soggetto";
sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del
invalidi>. Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve
disporre di un autoveicolo.".

Art. 218

1. All' articolo 384, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione:
a) Alla lettera e) le parole: "in tempo utile e nei modi regolamentari" sono sostituite dalle seguenti: "in tempo utile o nei modi regolamentari".

Art. 219

1. All' articolo 389 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 le parole: "383, comma 2", sono sostituite dalle seguenti: "203, comma 3, del codice,"; b) Al comma 3 dopo le parole: "ma prima della formazione del ruolo," sono aggiunte le seguenti: "e' pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice" e dopo le parole: "del procedimento" e' aggiunta la parola: "e".
Nota all'art. 219:
- Il testo dell' art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 27 (Esecuzione forzata). - Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorita' che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo da' in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorita' che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
Se la somma e' dovuta in virtu' di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
Salvo quanto previsto nell'art. 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo e' trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette".

Art. 220

1. All' articolo 391, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e' apportata la seguente modificazione:
a) La parola: "terra'" e' sostituita dalla seguente: "tiene".

Art. 221

1. All' articolo 393 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica e' sostituita dalla seguente: "Proventi delle violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.";
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi a finalita' di assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione dei fondi e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, proporzionalmente all'entita' dell'ammontare delle violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".

Art. 222

1. All' articolo 394 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 dopo le parole: "sotto la vigilanza dell'organo procedente" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero puo' essere condotto dallo stesso conducente, su percorso espressamente indicato dall'organo procedente"; b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"9. La segnalazione dello stato di sequestro del veicolo e' realizzata con l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l'iscrizione:
sottoposto a sequestro> e con l'indicazione degli estremi del
provvedimento che lo ha disposto. Le dimensioni dell'adesivo non devono essere inferiori a 20X30 cm.".
Nota all'art. 222:
- Il testo dell' art. 10 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , concernente modifiche al sistema penale) e' il seguente:
"Art. 10. - L'autorita' prevista nel primo comma dell'art. 18 della legge ha facolta' di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e puo' disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni.
La facolta' di esaminare le cose sequestrate spetta anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai loro legali rappresentanti o procuratori speciali nonche' ai loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di cui al comma precedente. In ogni caso tali soggetti hanno diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale di sequestro.
Quando occorra rimuovere i sigilli appositi alle cose sequestrate l'autorita' procedente ne verifica prima la identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il quale fu necessaria la rimozione, provvede a sigillare nuovamente le cose, apponendovi il sigillo dell'ufficio e la propria sottoscrizione.
Del compimento delle operazioni previste nel comma precedente deve essere redatto processo verbale a cura dell'autorita' procedente".

Art. 223

1. All' articolo 396 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "commi 1 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente o, qualora il conducente si trovi nella impossibilita' di indicarlo, presso l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in un deposito autorizzato. Il conducente e' autorizzato, nella prima ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a raggiungere il luogo di custodia dallo stesso indicato, salvo che ricorrano motivi ostativi di sicurezza stradale.
4. La restituzione del ciclomotore e' effettuata attraverso la riconsegna del certificato di idoneita' tecnica del veicolo all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che ha accertato la violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".

Art. 224

1. All' articolo 397 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: ", il quale e' tenuto" a: "Gli enti proprietari" sono sostituite dalle seguenti: ". Tali luoghi devono essere attrezzati in modo che i veicoli in essi depositati siano sicuri e siano affidati ad un responsabile che assume la figura di custode. Gli enti proprietari di strade";
b) Al comma 2 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, e' consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta.";
c) Al comma 4 le parole: "(modello V.2)" sono soppresse.

Art. 225

1. All' articolo 399 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il riferimento tra parentesi agli articoli del codice della strada e la rubrica sono modificati come segue: "(Artt. 216 e 217 Cod. Str.) (Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione)";
b) Al comma 2, nello schema di annotazione, le parole: "il certificato di circolazione n." sono sostituite dalle seguenti: "il certificato di idoneita' tecnica n." e le parole: "il certificato di proprieta' del veicolo .... per violazione all'articolo ..... del codice della strada ." sono soppresse.

Art. 226

1. All' articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,";
b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse;
c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita', dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto.";
d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Note all' art. 226:
- Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73.
- Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156 , reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
La tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del 1986 (si veda in nota all'art. 234) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986 .
- Per il testo dell' art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190 , si veda in nota alle premesse.

Art. 227

1. All' articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue:
2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti.
4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi.
Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli.
6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".
5. Gli importi di cui all' articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all' articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 .".
Note all'art. 227:
- La tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986 .
- Il testo dell'art. 16, lett. a) della citata legge n. 870 del 1986 e' il seguente:
1. L' art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14 , modificato dall' art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625 , e' costituito dal seguente:
"Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali".
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21 dicembre 1996, n. 1090 , concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).
"Art. 6. - Sono abbrogati l' art. 108 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e l' art. 24 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813 sono altresi' abrogati il D.M. 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il D.M. 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto.
E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con D.P.R. su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lett. a) del precedente art. 5.
La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259 .
Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quanto non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".

Art. 228

1. All' articolo 406, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , e' apportata la seguente modificazione:
a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente regolamento, sono applicate nella versione integrata o modificata in vigore al momento dell'applicazione delle direttive medesime e sono recepite con le modalita' ed i tempi di cui all'articolo 229 del codice.".
Note all'art. 228:
- L'art. 229 (Attuazione di direttive comunitarie) del nuovo Codice della strada e' il seguente:
"Art. 229. - 1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell' art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea".
- L'art. 4 della legge 9 marzo 1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) cosi' recita:
"Art. 4 (Attuazione in via regolamentare. - 1. Nelle materie gia' disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se cosi' dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lett. c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorita' pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (1/b).
5. Il regolamento di attuazione e' adottato secondo le procedure di cui all' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento e' emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lett. b), ove l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
b) la previsione di nuove spese o di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria allegato l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa"

Art. 229

1. Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , sono apposte le seguenti appendici:
"APPENDICI AL TITOLO I
Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli e dei
trasporti, eccezionali per massa
Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli e dei
trasporti, eccezionali per sole
dimensioni
Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e
funzionali dei veicoli mezzi d'opera
Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e
funzionali degli autoveicoli ad uso
speciale per il soccorso stradale
APPENDICE I - ART. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per massa)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h;
a.4) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
a.5) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) massa rimorchiabile compresa tra 3 e 6 volte la massa complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore ad 8 volte la sua massa aderente;
b.2) massa aderente non inferiore al 65% della massa complessiva massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita' massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5 dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della massa massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche l'iscrizione nella fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42,6 t, nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio;
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita', purche' riconosciuti ammissibili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
b.6) sono ammessi dispositivi di sollevamento degli assi, da utilizzare per brevi tratti stradali ed in condizione di scarsa aderenza degli stessi, secondo le norme emanate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N3 di appartenenza.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo' superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80 t;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h;
c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice;
c.4) timoni e veicoli rimorchiati telescopici: si applicano le norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I;
c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria 04 di appartenenza.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore possono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui alla lettera b), ai fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra' altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3);
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara' attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli allegati I, II - con esclusione del punto 1.1.4.2. dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di superare la velocita' dI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE :
d.3.1) il tempo t, corrisponde a x=75% di cui al punto 2.4 dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, la verifica dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte le masse legali, nel pieno rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di cui alla lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocita' stabilizzata di 25 +/- 5 km/h (scegliendo il rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell'articolo 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Per i veicoli destinati a formare complessi costituiti da piu' veicoli a motore e/o piu' veicoli rimorchiati si applicano le prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora necessarie per la realizzazione di particolari tipi di tali complessi.
APPENDICE II - ART. 9
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e dei trasporti, eccezionali per sole dimensioni)
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti:
a) Per i veicoli a motore:
a.1) masse: comprese entro i limiti fissati dall'articolo 62 del codice;
a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non altrimenti realizzabili;
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che non ricorrano le condizioni previste al punto a.2);
a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N di appartenenza.
b) Per i veicoli rimorchiati:
b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come ai punti a.1), a.2) e a.3);
b.2) timoni: di tipo fisso, anche se con lunghezze diverse in alternativa per uno stesso rimorchio, o allungabili, secondo le prescrizioni tecniche dettate al riguardo dalla Direzione generale della M.C.T.C.;
b.3) lunghezza dei veicoli: e' consentita la realizzazione di veicoli rimorchiati telescopici, per sfilamento di elementi del telaio o per interposizione, nella zona centrale dello stesso, di elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni tecniche dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Comunque, la prima posizione d'allungamento deve determinare una lunghezza complessiva del veicolo tale da eccedere i limiti previsti dall'articolo 61 del codice;
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio non allungato e non determinano il superamento di alcuno dei limiti previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice;
b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o di appartenenza.
APPENDICE III - Art. 10
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 1. Gli autoveicoli isolati devono rispondere a tutte le caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli della categoria N3, salvo quanto di seguito specificato:
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli effetti della valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati come asse unico;
b) massa aderente minima: non inferiore al 60% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a due o tre assi; non inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli autoveicoli a quattro assi;
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso di due assi direttivi il valore della massa gravante su ciascuno di essi deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva;
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t; dell'autoveicolo a tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t;
e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun asse, rispetto alle condizioni statiche, entro il +/- 25%;
f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate con un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per le sospensioni stesse. Tale prescrizione, per le sole omologazioni rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura ivi comprese le coppie, si applica a decorrere dal 1 gennaio 1996. In ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da evitare moti anomali delle ruote in fase di frenatura del veicolo interessato;
g) agli effetti di quanto disposto alle lettere e) ed f), si definiscono assi tandem o tridem le coppie o terne di assi, con esclusione di quelli direttivi per i quali valgono le norme della categoria N3, posti tra loro a distanza misurata tra gli assi contigui, non superiore a 1,80 m;
h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, fatta esclusione dei dispositivi di frenatura posti in corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a pieno carico, a 250 mm;
i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80 km/h. I dispositivi limitatori di velocita', conformi alle prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a 80 km/h, devono intendersi elementi costruttivi ai fini della valutazione della velocita' massima calcolata;
l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione degli assi motori direttivi, e, nel caso di piu' assi motori, di dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione;
m) per i trattori di semirimorchi, la posizione della ralla deve rispettare, senza dover provvedere ad alcuno spostamento della stessa, tutte le prescrizioni sia al carico legale che a quello eccezionale;
n) la massa rimorchiabile, che comporta una massa complessiva dell'autotreno o dell'autoarticolato non inferiore a 44 t, viene assegnata per potenze del motore dell'autoveicolo trattore non inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del valore minimo della potenza specifica.
2. Gli autotreni e gli autoarticolati devono soddisfare alle prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto specificato ai punti seguenti:
a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima deve risultare non inferiore al 28% della massa massima nei complessi a quattro assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque o piu' assi. Nel caso di autoarticolati costituiti da semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, la verifica della massa aderente minima e' sostituita da quella indicata alla successiva lettera b) in cui, per massa del rimorchio, deve intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio;
b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le condizioni di carico utilizzate, il rapporto tra la massa del rimorchio e la massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato a 3 nel caso in cui ricorra la condizione prevista al punto b.3) della appendice I al titolo I;
c) tara minima dei mezzi d'opera: la tara degli autoarticolati a quattro assi non deve essere inferiore a 16 t; la tara degli autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a 17,6 t.
3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al punto 1.16.2 dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere realizzati e destinati al trasporto esclusivo di macchine operatrici. Possono essere costituiti anche da rimorchi e macchine operatrici trainate, appositamente attrezzati (spandisabbia, spandisale e simili) o destinati al trasporto del materiale necessario per consentire il traffico stradale in caso di neve o gelo. Si applicano ad essi le norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa, devono soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
4. I semirimorchi sono ad almeno due assi reali, eccezionali per massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate al comma 1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano altresi' ad essi le restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici si applicano le prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I.
APPENDICE IV - ART. 12
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale)
1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice.
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente, puo' consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull'eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso.
3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di soccorso, sono considerati, ai sensi dell'articolo 204, rimorchi ad uso speciale.
4. Gli autoveicoli di soccorso sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della categoria N, definita dall'articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:
a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilita' originaria dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l'85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d'ingombro di cui all'articolo 217;
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell'autotelaio, con sistemi retroriflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;
c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su strada e' subordinata alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell'attraversamento di incroci o nell'immissione nella carreggiata;
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
e) il dispositivo antincastro non e' obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell'attrezzatura dell'allestimento;
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retroriflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull'asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilita' dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli della categoria N; la visibilita' attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE ;
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".

Art. 230

1. Nel sommario delle "APPENDICI AL TITOLO III" del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , il riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice III e' sostituito dal riferimento all'articolo e alla rubrica relativo all'appendice IV e viceversa.

Art. 231

1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , le appendici sono modificate come segue:
a) All'appendice I - Art. 198:
A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa.
b) All'appendice II - Art. 199:
A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle
seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)";
B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile".
c) All'appendice III - Art. 219:
A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla
seguente: "veicoli";
B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura.";
C) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice.";
D) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I.";
E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t.";
F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di
containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),".
d) All'appendice V - Art. 227
A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) Massa in ordine di marcia (tara).
b) Massa massima tecnicamente ammissibile.
c) Masse massime sugli assi.";
B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile.";
C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:
"p) Pneumatici e sospensioni.";
D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
"n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili
e loro ancoraggi.";
E) al punto G) la lettera f) e' soppressa;
F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l)
diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.".
e) All'appendice VI - Art. 231
A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole;
B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la
punteggiatura e' modificata nel modo seguente:
"CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm;
DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm.";
C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono
soppresse;
D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione".
f) All'appendice VIII - Art. 237:
A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) Sistemi di frenatura.
Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE .
L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..".
g) All'appendice X - Art. 241:
A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle
seguenti: "e dei consorzi abilitati";
B) al comma 1:
B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati";
B.2) alla lettera a):
B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono";
B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente:
"3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;";
B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione e'
sostituito da ed e' aggiunto in fine il
seguente punto 6):
"6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura.";
B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi";
B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse;
B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso;
B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse.";
B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione
virgola> e' sostituito da e le parole: "e' ammesso
altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni.";
B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo";
B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.";
C) E' aggiunto il seguente comma:
"2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
h) All'appendice XII - Art. 257:
A) al comma 1:
A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici";
A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque";
A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli";
A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici";
B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle
seguenti: "alle lettere";
C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite
dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.".
i) All'appendice XIII - Art. 260:
A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono
aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-";
D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione";
E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono
sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla";
F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";

Art. 232

1. Al titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , l'appendice I e' modificata come segue:
a) Al comma 7 le parole: "da B.4 a B.8" sono sostituite dalle seguenti: "relativi ai punti da B.4 a B.9 e B.11".

Art. 233

1. Al Titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA I.2 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA I 2 ART. 18 - COSTI D'USO PER ASSE PER L'ANNO 1993
Parte di provvedimento in formato grafico
II) La TABELLA I.3 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA I 3 ART. 18 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI ASSE CONSIDERATI NELLA TABELLA I 2
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 234

1. Al titolo II gli allegati sono modificati come segue:
"I) Lo schema della "Tabella II.12" e' sostituito dal seguente:
" A B C D R piccolo 10 0,2 0,4 25 2 normale 15 0,3 0,6 35 2,5 grande 25 0,4 0,8 50 3
II) La TABELLA II.3 e' sostituita dalle seguenti tabelle:
"TABELLA II.13/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"TABELLA. II.13/b
Parte di provvedimento in formato grafico
III) La "TABELLA II.14" e' sostituita dalle seguenti tabelle:
"TABELLA. II.14/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"TABELLA. II.14/b
Parte di provvedimento in formato grafico
IV) Alla "Tabella II.15", nella didascalia, dopo le parole: "tratto di strada" sono aggiunte le seguenti: "o le iscrizioni lunghe o bilingue";
V) Nel "Modello II.1", nel "Modello II.2", nella "Figura II.97/b" e nella "Figura II.405", la parola:"Km" e' sostituita dalla seguente: "km";
VI) Nel "Modello II.4", in didascalia, la parola "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto";
VII) Nelle figure del "Modello II.6/q2" e "Modello II.8/a" l'iscrizione "Lun-Ven" e' sostituita dalla seguente: "lun-ven";
VIII) Nella "Figura II.21" il titolo della didascalia: "BANCHINA CEDEVOLE" e' sostituito dal seguente: "BANCHINA PERICOLOSA";
IX) Nella "Figura II.55", in didascalia, le parole "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
X) Nella "Figura II.70", in didascalia, e' aggiunto il seguente periodo: "(Il filo nero interno alla cornice serve solo per costruzione)";
XI) Nella "Figura II.74", in didascalia, le parole "8.00 alle 22.00" sono sostituite dalle seguenti: "8.00 alle 20.00" e dopo le parole "con cifre" sono aggiunte le seguenti: ", simboli";
XII) Nella "Figura II.75", in didascalia, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "In assenza di iscrizioni integrative il divieto e' permanente. E' sempre disposta la rimozione coatta del veicolo.";
XIII) Nella "Figura II.88" e nella "Figura II.89", in didascalia, la parola "urbana" e' soppressa;
XIV) Nella "Figura II.90" e nella "Figura II.91", in didascalia, le parole: "alle sole biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai soli velocipedi";
XV) Nella "Figura II.92/a", nella "Figura II.92/b", e nella "Figura II.93/b", in didascalia, le parole: "alle biciclette" sono sostituite dalle seguenti: "ai velocipedi";
XVI) La "Figura II.110" e' rinumerata come "Figura II.110/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.110/b":
Parte di provvedimento in formato grafico
XVII) La "Figura II.140" e' rinumerata come "Figura II.140/a" ed e' aggiunta di seguito la seguente nuova "Figura II.140/b":
Parte di provvedimento in formato grafico
XVIII) Nella "Figura II.247, in didascalia, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "(Da impiegare in caso di intersezioni ravvicinate);
XIX) La "Figura II.294" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XX) Nella "Figura II.295", sotto il titolo, e' aggiunto il seguente periodo: "(Le dimensioni dei pannelli sono quelle dei formati piccolo, normale e grande della tabella II.9)";
XXI) La "Figura II.320" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXII) La "Figura II.321" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXIII) La "Figura II.322" e' sostituita dalla seguente:
"Figura II.322/a:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXIV) La "Figura II.323" e' sostituita dalla seguente:
"Figura II.322/b:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXV) Dopo la "Figura II.322/b" sono inserite le seguenti nuove figure:
"Figura II.323/a
Parte di provvedimento in formato grafico
"Figura II.323/b
Parte di provvedimento in formato grafico
XXVI) Il testo del preambolo di "SEGNALI USO CORSIE" e' sostituito dal seguente: "Questo gruppo di segnali indica alcuni esempi circa le modalita' per l'utilizzo delle singole corsie costituenti la carreggiata.".
XXVII) La "Figura II.347" e' sostituita dalla seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
XXVIII) Nella "Figura II.365", nel titolo della didascalia, dopo la parola "MOTEL" e' aggiunta la seguente: "/ALBERGO" e nel testo, dopo la parola "motel" sono inserite le seguenti: "o un albergo";
XXIX) Nella "Figura II.383", "Figura II.384", "Figura II.385", "Figura II.386", "Figura II.387", "Figura II.388", "Figura II.389", "Figura II.390", "Figura II.391", "Figura II.399/a", "Figura II.399/b", "Figura II.400", "Figura II.404", la cornice esterna dei triangoli e' di colore giallo;
XXX) Nella "Figura II.398", nel riferimento delle dimensioni del quadrato, e' inserita anche la dimensione "70" e nel riferimento delle dimensioni del disco e' inserita anche la dimensione "40";
XXXI) Nella "Figura II.427/b" i simboli dei velocipedi sono di colore bianco e in didascalia la parola: "giallo" e' sostituita dalla seguente: "bianco";
XXXII) Nella "Figura II.441/c" e nella "Figura II.441/d", le parole "BUS" sono di colore giallo;
XXXIII) Nella "Figura II.442/b il simbolo del velocipede e' di colore bianco e in, figura, nel riferimento alle dimensioni, sono aggiunte le seguenti misure per il formato ridotto: "80" sul lato orizzontale e "105" sul lato verticale;
XXXIV) Nella "Figura II.445/a le misure dello stallo di sosta: "170" e "300" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "190" e 320";
XXXV) Nella "Figura II.448" e' aggiunta la dimensione dello spessore della striscia: "max 30 cm" e in didascalia, dopo la parola: "marciapiedi" sono aggiunte le seguenti: "o della parete che delimita la strada";
XXXVI) Nella "Figura II.460", in didascalia, la parola "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "di velocipedi";
XXXVII) Nella "Figura II.461", in didascalia, dopo le parole: "delle luci rosse lampeggianti" sono inserite le seguenti: "o fisse";
XXXVIII) Nella "Figura II.462", la tabella delle dimensioni e' sostituita dalla seguente:
"Dimensioni in mm
---------------------------------------------------------------------
A B C D R
---------------------------------------------------------------------
Lente diametro 200 600 900 12 6 45
---------------------------------------------------------------------
Lente diametro 300 900 1350 16 8 70
---------------------------------------------------------------------
Lenti diametro 300 rosso 900 1350 16 8 70
e diametro 200 le altre 700 1000 12 6 45
---------------------------------------------------------------------"
XXXIX) Nella "Figura II.477" il testo della didascalia e' sostituito dal seguente:
"Dispositivo di segnalazione luminosa per passaggi ferroviari a livello con barriere, costituito da una luce rossa fissa";
XL) Nella "Figura II.478" in didascalia, dopo le parole: "a livello" sono inserite le seguenti: "senza barriere o".

Art. 235

1. Al Titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA III.1 e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
II) Nella TABELLA III.2, nella rubrica, le parole "ART. 249" sono
sostituite dalle seguenti: "ART. 250";
III) La "Figura III.4/1" e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
IV) Dopo la "Figura III.4/1" e' inserita la seguente "Figura
III.4/m:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
V) La "Figura III.4/m" e' rinumerata come: "Figura III.4/n" ed e'
sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
VI) La "Figura III.4/n" e' rinumerata come: "Figura III.4/o"
VII) La "Figura III.4/o" e' rinumerata come: "Figura III.4/p" e
nella rubrica dopo la parola "PER" sono inserite le seguenti: "CICLOMOTORI E";
VIII) La "Figura III.4/p" e' rinumerata come: "Figura III.4/q"
IX) La "Figura III.4/q" e' rinumerata come: "Figura III.4/r"
X) La "Figura III.4/r" e' rinumerata come: "Figura III.4/s" e, in
figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XI) La "Figura III.4/s" e' rinumerata come: "Figura III.4/t" e, in
figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XII) La "Figura III.4/t" e' rinumerata come: "Figura III.4/u" e,
in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;
XIII) La "Figura III.4/u" e' rinumerata come: "Figura III.4/v" e,
in figura, le lettere "EE" sono di colore azzurro;

Art. 236

1. Al Titolo IV del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , gli allegati sono modificati come segue:
I) La TABELLA IV.1 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA IV 1 ART. 332
DIPENDENTI DELLA DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. ABILITATI AD EFFETTUARE ESAMI DI IDONEITA'
---------------------------------------------------------------------
|ESAMI DI IDONEITA' RUOLO PROFILO REQUISITI |
| DIRIGENZIALE PROFESSIONALE CULTURALI |
| O QUALIFICA E |
| FUNZIONALE PROFESSIONALI|
---------------------------------------------------------------------
| | | | |
|Esami per insegnanti|DIRIGENTI| |Diploma di Laurea |
|e istruttori di |TECNICI | |in Ingegneria ed |
|scuola guida (Art. | | |abilitazione |
|123 Cds. Comma 7 ), | | |all'esercizio |
|esami per la patente| | |della professione |
|di guida dei veicoli| | |------------------|
|a motore delle | | | |
|categorie A, B, C, | | |Diploma di Laurea |
|D, E, ( Art. 116 CdS ,| | |in Architettura |
|comma 3) e per le | | |ed abilitazione |
|patenti speciali | | |all'esercizio |
|delle categorie A, | | |della professione |
|B, C, D, (Art. 116 | | | |
| CdS, Comma 5 ); esami| | | |
|di revisione della | | | |
|patente di guida -----------------------------------------------|
|( Art. 128 CdS ). | | | |
|Esami per il | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
|rilascio del | |Direttore |in Ingegneria ed |
|certificato di | |Coordinatore |abilitazione |
|abilitazione, | | |all'esercizio |
|idoneita', capacita'| | |della professione |
|o formazione | IX -------------------------------------|
|professionale per la| | | |
|guida dei veicoli | |Architetto |Diploma di Laurea |
|adibiti a | |Direttore |in Architettura |
|determinati | |Coordinatore |ed abilitazione |
|trasporti | | |all'esercizio |
|professionali (Art. | | |della professione |
|116 CdS, Comma 9 ), |----------------------------------------------|
|per il rilascio del | | | |
|certificato di | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
|abilitazione | |Direttore |in Ingegneria ed |
|professionale (Art. | | |abilitazione |
|116 CdS, Comma 8 ), | | |all'esercizio |
|per il rilascio del | | |della professione |
|certificato di | VIII |------------------------------------|
|idoneita' alla guida| | | |
|di filoveicoli (Art.| |Architetto |Diploma di Laurea |
|118 CdS, Comma 1 ), | |Direttore |in Architettura |
|per il rilascio del | | |ed abilitazione |
|certificato di | | |all'esercizio |
|abilitazione al cari| | |della professione |
|co ed allo scarico |----------------------------------------------|
|se ( Art. 168 CdS , | | | |
|Comma 2). | |Ingegnere |Diploma di Laurea |
| | | |in Ingegneria ed |
| | | |abilitazione |
| | | |all'esercizio |
| | | |della professione |
| | VII |------------------------------------|
| | | | |
| | |Architetto |Diploma di Laurea |
| | | |in Architettura |
| | | |ed abilitazione |
| | | |all'esercizio |
| | | |della professione |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | |Diploma di Laurea |
|Esami per la patente|DIRIGENTI| |o di istruzione |
|di guida delle |AMM.VI | |Secondaria di |
|categorie A e B | | |secondo grado. |
|( Art. 116 CdS , Comma| | |Abilitazione agli |
|3) e relativi esami | | |esami di idoneita'|
|di revisione (Art. | | |rilasciata dalla |
|128 CdS). | | |Direzione Generale|
| |---------------------------|della M.C.T.C. |
| | |Direttore Amm.vo | |
| | |Direttore Amm.vo | |
| | |Cont. | |
| | |Direttore | |
| | |Statistico | |
| | IX | | |
| |---------------------------| |
| | |Funzionario | |
| | |Amm.vo | |
| | |Funzionario | |
| | |Amm.vo Cont. | |
| | |Funzionario | |
| | VIII |Statistico | |
| |---------------------------| |
| | |Collaboratore | |
| | |Amm.vo | |
| | |Coll. Amm.vo Cont| |
| | |Collaboratore | |
| | |Statistico | |
| | VII |Capo Tecnico | |
| | |Traduttore | |
| | |Interprete | |
|-------------------------------------------------------------------|
| | |Assistente |Diploma di |
|Esami per la patente| |Tecnico |istruzione |
|di guida delle | |Assistente Amm.vo|Secondaria di |
|categorie A e B | |Ragioniere |secondo grado. |
|( Art. 116 CdS , Comma| |Assistente |Abilitazione agli |
|3). | |Statistico |esami di idoneita'|
| | VI |Assistente |rilasciata dalla |
| | |Linguistico |Direzione Generale|
| | |Programmatore |della M.C.T.C. |
| | |Procedurista di | |
| | |Organ. | |
| | |Programmatore di | |
| | |Gest. operativa | |
| | |Capo Unita' | |
| | |Operativa | |
| | |consollista | |
|-------------------------------------------------------------------|
II) Il Modello IV.4 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
III) Il Modello IV.5 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico
IV) Il Modello IV.6 e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 237

1. Al Titolo V gli allegati sono modificati come segue:
I) La "Figura V.1 e' sostituita dalla seguente:
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 238

1. Al Titolo VII del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 , gli allegati sono modificati come segue:
"I La "Figura VII.1 e' sostituita dalla seguente:
TABELLA VII 1 Art. 405
DIRITTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
TIPO DI OPERAZIONE TARIFFA A Nulla osta per gare fra motoveicolo da includere nel programma annuale (per ciascuna gara) L. 100.000 B Nulla osta per gare fra autoveicoli da includere nel programma annuale (per ciascuna gara) L. 200.000 C Come al punto A per gare fuori programma L. 200.000 D Come al punto B per gare fuori programma L. 400.000 E Approvazione dispositivi segnaletici L. 500.000 F Approvazioni parziali: approvazione di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti L. 250.000 G Omologazione dispositivi segnaletici L.1.000.000 H Omologazioni parziali: omologazioni di dispositivi e di unita' tecniche indipendenti L. 500.000 I Omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni L.1.500.000 L Approvazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni L.1.500.000 M Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto I L.1.000.000 N Approvazioni parziali ovvero di componenti o accessori dei mezzi di cui al punto L L. 500.000 O Autorizzazione alle imprese per la fabbricazione dei segnali stradali verticali L.1.500.000 P Verifica triennale del possesso dei requisiti per ciascuna autorizzazione di cui al punto O L. 500.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 settembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1996 - Atti di Governo, registro n. 104, foglio n. 6. Visto, il Guardasigilli: FLICK --------------- Nota redazionale Il testo riportato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/12/1996, n. 290 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Markierungen
Leseansicht