094G0327
094G0327
Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994 n. 347)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 05/12/1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616 ; Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31 marzo 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di dichiarazione di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende il Ministero dei trasporti e della navigazione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione e' il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis)".
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L' art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ( pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990 ).
- I commi 7 , 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all' articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- La legge 5 giugno 1962, n. 616 , reca: "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168).
- La legge 4 giugno 1982, n. 438 , reca: "Adesione ai protocolli relativi alle convenzioni internazionali rispettivamente per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978, e loro esecuzione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193).
Art. 2
Oggetto del regolamento 1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 , e con legge 4 giugno 1982, n. 438 , che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978, e del regolamento di attuazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al libro I del regolamento stesso, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel regolamento.
Nota all' art. 2:
- La legge 23 maggio 1980, n. 313 , reca: "Adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a Londra il 1 novembre 1974, e sua esecuzione".
- Per la legge 4 giugno 1982, n. 438 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 , reca: "Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17). Si riporta la tabella A allegata al Libro I del d.P.R.:
"TABELLA A=====================================================================
APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI CONVENZIONI
Apparecchi per la respirazione (compresi
i caschi e le maschere contro il fumo) SOLAS 74
Apparecchi per la dissalazione dell'acqua
marina per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83)
Apparecchi radio portatili (di competenza
del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni) SOLAS 74 (83)
Apparecchi galleggianti SOLAS 74
Apparecchi lanciasagole SOLAS 74 (83)
Apparecchio di ausilio alla estrapolazione
grafica automatica di dati radar (A.R.P.A.) SOLAS 74 (81)
Apparecchiatura per il rilevamento della
direzione di provenienza di segnali emessi
sulla frequenza radiotelefonica di soccorso
(di competenza del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (81)
Apparecchio radiotelefonico ricetrasmittente
(di competenza del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83)
Auto-allarmi radiotelegrafici (di competenza
del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni) SOLAS 74
Battello di emergenza (3) SOLAS 74 (83)
Boccalini a doppio uso per le manichette
antincendio SOLAS 74
Boette luminose ad accensione automatica per
salvagente anulari SOLAS 74 (83)
Bussole magnetiche (4) SOLAS 74 (81)
Cintue di salvataggio SOLAS 74 (83)
Dispositivi di manovra delle porte stagne a
scorrimento sostitutivi di quelli a mano
con manovella a rotazione continua SOLAS 74
Dispositivi meccanici per l'imbarco e lo
sbarco del pilota SOLAS 74
Dispositivo per indicare velocita' e distanza
della nave SOLAS 74 (81)
Dispositivo di messa a mare a caduta libera
di mezzi di salvataggio collettivi SOLAS 74 (83)
Dispositivo a scivolo per la messa a mare
delle persone SOLAS 74 (83)
Dispositivi automatici di sgancio di tipo
idrostatico per le rizze delle zattere di
salvataggio SOLAS 74 (83)
Dispositivi di sganciamento per imbarcazioni
di salvataggio SOLAS 74 (83)
Ecoscandagli SOLAS 74
Estintori di incendio portatili SOLAS 74
Estintori di incendio di grande capacita' SOLAS 74
Girobussole SOLAS 74
Gru per le imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83)
Gru per i battelli di emergenza (3) SOLAS 74 (83)
Gru od altri dispositivi per la messa in
acqua delle zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83)
Imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83)
Segue TABELLA A
=====================================================================
APPARECCHI, DISPOSITIVI, MATERIALI CONVENZIONI
Impianti a 'sprinklers' (limitatamente
alle teste spruzzatrici ed al sistema
col quale vengono realizzate l'irrorazione
automatica e le segnalazioni automatiche) SOLAS 74
Impianti avvisatori o rivelatori automatici
di incendio (limitatamente alle teste
sensibili ed al sistema col quale vengono
realizzate le segnalazioni automatiche SOLAS 74
Impianto radiotelegrafico per le imbarcazioni
di salvataggio (di competenza del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83)
Indicatore angolo barra (7) SOLAS 74 (81)
Indicatore del numero di giri dell'elica (7) SOLAS 74 (81)
Indicatore del passo e del modo di funzionamento
per eliche a pale orientabili e di manovra (7) SOLAS 74 (81)
Indicatore della velocita' di accostata (7) SOLAS 74 (81)
Indumento di protezione termica SOLAS 74 (83)
Lampade elettriche di sicurezza SOLAS 74
Luce per le cinture di salvataggio SOLAS 74 (83)
Manichette antincendio SOLAS 74
Materiali non facilmente infiammabili per
sottofondi di rivestimento di ponte SOLAS 74
Materiali diversi dall'acciaio, per tubolature
penetranti in divisioni di classe "A" e "B" SOLAS 74
Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature
d'olio o di combustibile liquido SOLAS 74
Materiali, diversi dall'acciaio, per tubolature
di esaurimento delle sentine situate entro o
sotto i depositi di carbone o di combustibile
liquido o nei locali di macchine o di caldaie,
compresi i locali in cui sono sistemate casse
di decantazione o pompe SOLAS 74
Materia secca sostitutiva della sabbia nelle
"cassette sabbia" SOLAS 74
Pompe a mano per imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83)
Radars SOLAS 74
Radiogoniometri (di competenza del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (81)
Radio-faro per la segnalazione, in emergenza,
della posizione di un mezzo collettivo di
salvataggio (di competenza del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni) SOLAS 74 (83)
Ripetitori delle girobussole SOLAS 74 (81)
Salvagente anulari SOLAS 74 (83)
Scalette per imbarco sui mezzi collettivi
di salvataggio SOLAS 74 (83)
Segnali a mano a stelle rosse SOLAS 74
Segnali di salvataggio SOLAS 74
Segnali di soccorso per il ponte di comando SOLAS 74 (83)
Segnali di soccorso per le imbarcazioni e le
zattere di salvataggio SOLAS 74 (83)
Segnali fumogeni per salvagente anulari SOLAS 74 (83)
Specchi per segnalazioni diurne SOLAS 74 (83)
Tende per le imbarcazioni di salvataggio SOLAS 74 (83)
Tute antincendio SOLAS 74
Tute per l'immersione in acqua SOLAS 74 (83)
Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto
pressione per locali macchine e caldaie SOLAS 74
Ugelli per impianti ad acqua spruzzata sotto
pressione per locali autorimessa ed altri
locali da carico destinati al trasporto di
autoveicoli con il serbatoio contenente
combustibile per la loro propulsione SOLAS 74
Verricelli per imbarcazioni di salvataggio (5) SOLAS 74 (83)
Verricelli per battelli di emergenza (3) SOLAS 74 (83)
Verricelli per zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83)
Zattere di salvataggio (6) SOLAS 74 (83)"
Art. 3
Presentazione della domanda 1. La domanda per la dichiarazione di tipo approvato deve essere depositata o inviata mediante il servizio postale presso il Ministero.
2. La domanda deve essere corredata dalla relazione tecnica del Registro italiano navale, acquisita a cura del richiedente.
(( 2-bis. Relativamente agli equipaggiamenti elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , la relazione tecnica da presentarsi a cura del richiedente, secondo quanto prescritto dal comma 2, puo' essere redatta anche da uno degli organismi notificati di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999 . Nel caso in cui la relazione tecnica non comprenda tutti gli accertamenti previsti dalla normativa nazionale, il Ministero puo' richiedere l'effettuazione degli accertamenti mancanti. ))
Art. 4
Adozione del provvedimento e termine 1. Il Ministero provvede al rilascio, entro centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda, le dichiarazioni di tipo approvato relative, agli apparecchi, dispositivi e materiali di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Nel rispetto del termine di cui al precedente comma, il Ministero chiede il parere della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno per quanto riguarda gli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi e puo' chiedere al Registro italiano navale ulteriori accertamenti. ((Per gli equipaggiamenti antincendio elencati nell'allegato A.2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 , qualora la relazione tecnica sia stata redatta da uno degli organismi notificati di cui all'articolo 4, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 407 del 1999 , gli ulteriori accertamenti, ove previsti, devono essere richiesti allo stesso organismo notificato. )) 3. Il termine per la conclusione del procedimento di cui al primo comma puo' essere interrotto una sola volta ed esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano gia' nella disponibilita' dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
4. Il provvedimento di rilascio dell'autorizzazione e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero.
Art. 5
Norme abrogate 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati l' articolo 11, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 1962, n. 616 , l' articolo 15 e l' articolo 55, commi 1 , 2 , 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 .
Note all' art. 5
- Per la legge n. 537/1993 , si vedano le precedenti note alle premesse.
- L' articolo 11 della legge n. 616/1962 , e' il seguente:
"Art. 11 (Dichiarazione di 'Tipo approvato'). - Nel caso in cui, per determinati apparecchi, dispositivi o materiali, sia richiesta una dichiarazione di 'tipo approvato' il Ministero della marina mercantile provvede al rilascio della medesima previ opportuni accertamenti tecnici.
Per la dichiarazione di 'tipo approvato' degli apparecchi, dispositivi o materiali che si riferiscono alla difesa contro gli incendi deve essere richiesto anche il parere della Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.
Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di 'tipo approvato', all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico.
Gli oggetti ed i materiali di 'tipo approvato' devono essere contrassegnati, sotto la responsabilita' del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione 'tipo approvato'.
Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione 'tipo approvato' non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell'art. 34 e' tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al 'tipo approvato'.
I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.
Il Ministero della marina mercantile puo' autorizzare l'impiego, fino a quando non se ne renda necessaria la sostituzione, degli apparecchi, dispositivi e materiali esistenti a bordo di nave acquistata all'estero dichiarati di 'tipo approvato' dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali.
Il Ministero della marina mercantile puo' altresi' autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di 'tipo approvato' dall'autorita' di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorche' sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione.
L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora, si riferisca ad apparecchiature radio-elettriche, e' data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
- L' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 e' il seguente:
"Art. 15 (Tipo approvato). - 1. Sulle navi per le quali le norme della convenzione e del presente regolamento richiedono l'adozione di apparecchi, dispositivi e materiali di cui alla tabella A allegata al presente libro I, questi devono essere di tipo approvato dal Ministero, salvo le esenzioni previste nel presente regolamento".
- L' articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435/1991 e' il seguente:
"Art. 55 (Dichiarazione di 'tipo approvato'). - 1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di tipo approvato ai sensi dell'art. 11 della legge deve essere corredata da una relazione tecnica.
2. Fermo il disposto del secondo comma dell'art. 11 della legge, il Ministero puo' incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale dichiarazione.
3. Fermo il disposto del quinto comma dell'art. 11 della legge, la dichiarazione di 'tipo approvato' e' rilasciata dal Ministro per la marina mercantile con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.
4. Sono dichiarati di tipo approvato dal Ministero, ai sensi dell'art. 11 della legge, gli apparecchi, i dispositivi e i materiali delle singole voci dell'elenco di cui all'allegata tabella, fermo restando il disposto dell'art. 15 del presente regolamento. In tale elenco sono altresi' indicate le convenzioni alle quali devono fare riferimento i relativi decreti ministeriali rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero provvede, con propri decreti, ad aggiornare la tabella stessa a seguito dell'entrata in vigore di emendamenti alla convenzione successivamente al 1983".
Art. 6
Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 7