Monitoring Gesetzessammlung

094G0363

IT - Regolamenti di Delegificazione

094G0363

Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1994 n. 369)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10-12-1994 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 , ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 28 settembre 1939, n. 1822 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; Acquisito il parere della competente commissione del Senato della Repubblica; Considerato che il termine per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati ai sensi dell' articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , e' scaduto in data 6 marzo 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione; E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 2

Domanda di concessione di autolinee ordinarie 1. La domanda di concessione di autolinee ordinarie e' presentata alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Una copia della domanda deve essere indirizzata per conoscenza agli uffici provinciali operanti nei capoluoghi delle regioni in cui sono siti il capolinea di partenza e quello di arrivo del servizio.
2. La domanda contiene le seguenti indicazioni:
a) denominazione dell'impresa richiedente, sede, codice fiscale, e/o partita IVA; generalita' del titolare o del legale rappresentante dell'impresa;
b) finalita' di traffico e di interesse pubblico che si intendono soddisfare con l'istituendo servizio;
c) modalita' di esercizio proposte;
d) percorso e fermate, programma, periodo, orari e prescrizioni di esercizio;
e) entita' in termini numerici degli utenti del bacino di carico da soddisfare, in rapporto alla lunghezza del percorso del servizio da istituire, ritenendo indicativo un bacino di utenza di almeno 300.000 abitanti per autolinee con percorso fino a 500 km ed usando un criterio proporzionale per autolinee con percorrenza maggiore;
f) dimostrazione chiara e dettagliata dell'impossibilita' di soddisfare in tutto o in parte le accertate esigenze di pubblica utilita' attraverso i servizi di trasporto gia' esistenti;
g) servizi gestiti dall'impresa con particolare riguardo a quelli interessanti il bacino di utenza dell'autolinea richiesta;
h) mezzi organizzativi e commerciali posseduti, materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio;
i) tariffe che, sulla base dei costi dimostrativi e dei presunti ricavi, l'impresa intende applicare.
3. Alla domanda sono allegati:
a) idonea documentazione del possesso dei requisiti professionali;
b) cartina geografica nella quale siano individuati, con colorazioni diverse, il percorso richiesto, il percorso delle eventuali autolinee finitime, il percorso delle linee ferroviarie gestite dalle F.S. S.p.a., da concessionari o da gestioni commissariali governative, il percorso di autolinee di competenza della regione e dei comuni;
c) tabelle orarie con l'indicazione della velocita' in base alla quale sono stati calcolati i tempi di percorrenza, tabelle polimetriche tariffarie.
4. La domanda e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 3

Esame della domanda 1. Sulle domande di concessione di autolinee presentate dalle imprese richiedenti, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolge un'immediata istruttoria preliminare volta a verificare:
a) l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 2;
b) la concorrenza con i preesistenti servizi ferroviari;
c) l'idoneita' dell'istituendo servizio a soddisfare l'interesse pubblico individuato.
2. In caso di esito negativo dell'istruttoria preliminare, l'amministrazione emette provvedimento di rigetto da comunicarsi all'impresa entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda. Il provvedimento e' comunicato entro lo stesso termine anche ai competenti uffici provinciali della motorizzazione.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 4

Pubblica riunione istruttoria 1. Le domande che superino positivamente l'istruttoria preliminare, sono discusse nell'ambito di una pubblica riunione, indetta con cadenza trimestrale, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel corso della pubblica riunione, in contraddittorio tra le parti intervenute, l'amministrazione procede alla raccolta degli elementi necessari ad accertare l'effettiva sussistenza del pubblico interesse.
3. La data, il luogo della riunione e l'elenco preciso delle relazioni ammesse al pubblico contraddittorio, sono comunicate agli uffici periferici almeno quaranta giorni prima dello svolgimento della riunione. Gli uffici periferici provvedono a comunicare, in via preventiva, il loro motivato parere sui singoli servizi richiesti, ed a invitare, almeno dieci giorni prima della data della riunione stessa, secondo le proprie competenze territoriali, tutte le imprese interessate, ivi comprese le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le amministrazioni regionali e locali competenti per territorio.
4. Gli inviti comprendono anche l'ordine del giorno che il Ministero forma sulla base delle domande pervenute ed ammesse. Un elenco degli invitati e' inviato ai competenti uffici centrali.
5. Nel corso della pubblica riunione, i direttori degli uffici periferici o loro incaricati, illustrano le domande di propria competenza. In particolare, riferiscono sulla pubblica utilita' dell'istituendo servizio, sulla rispondenza delle modalita' di esercizio del servizio al pubblico interesse rilevato in zona, sulla possibilita' di coordinamento di esso con i servizi, anche ferroviari, gestiti nel bacino di interesse. L'ufficio periferico fornisce un quadro completo ed esaustivo di tutti i servizi, su ferro e su gomma, presenti nel bacino di interesse.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 5

Opposizioni e domande comparative 1. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare, entro la data fissata per lo svolgimento della pubblica riunione, opposizioni e domande comparative riguardanti l'istituzione del servizio.
2. Le amministrazioni e le imprese di cui all'articolo 4, comma 3, possono presentare opposizioni anche nel corso della pubblica riunione, in relazione a fatti o circostanze che emergano nell'ambito della riunione medesima.
3. Le domande comparative di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere:
a) la denominazione dell'azienda o dell'impresa proponente, la sede, il codice fiscale e/o la partita IVA, nonche' le generalita' del titolare o del legale rappresentante;
b) l'individuazione del servizio;
c) i titoli preferenziali eventualmente posseduti,
con particolare riguardo ai servizi di linea statali od interferenti;
d) gli autoservizi gestiti, in sede locale, in relazione allo specifico bacino di traffico d'interesse;
e) i mezzi organizzativi e commerciali posseduti e il materiale rotabile che l'impresa intende adibire al servizio.
4. Le opposizioni presentate, devono, a pena di inammissibilita', contenere un'adeguata motivazione, e l'indicazione delle ragioni che sconsigliano l'istituzione del servizio.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 6

Termini per la conclusione del procedimento 1. Nei venti giorni successivi alla riunione e, comunque, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, il dirigente del competente ufficio centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione provvede alla concessione ovvero al rigetto della domanda.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato puo' produrre istanza al dirigente generale dell'unita' responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente, entro il termine di quindici giorni. Se il provvedimento e' di competenza del dirigente generale, l'istanza e' rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio dei poteri di avocazione regolati dall' art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come modificato dall' art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 , provvedendo comunque a definire il procedimento entro l'ulteriore termine di quindici giorni.
3. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 7

Verifiche periodiche 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione verifica annualmente - con specifico riguardo al principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione - la funzionalita' e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai principi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537 e a quelle del presente regolamento.
2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati ai servizi resi dall'amministrazione.
3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 8

C o n t r o l l i 1. Il servizio di controllo interno, istituito dall' art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di concessione di autolinee ordinarie di competenza statale non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo 6.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.

Art. 9

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
((1)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 aprile 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE, Ministro per la funzione pubblica COSTA, Ministro dei trasporti e della navigazione Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994 Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 11 ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
- Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 28 settembre 1939, n. 1822 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 369 ".
- Il regolamento di cui all' art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 e' stato emanato con Decreto 1 dicembre 2006, n. 316, pubblicato in G.U. 15/03/2007, n. 62.
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