097G0002
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Regolamento recante norme sui criteri e sulle modalita' per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte di societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare aperti. (DECRETO 21 novembre 1996 n. 673)
Premessa
ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO: 19/1/1997 IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i fondi pensione gestiscono le risorse mediante convenzioni stipulate con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 ; Considerato che, ai sensi della norma sopra richiamata, i criteri e le modalita' per la gestione delle risorse dei fondi pensione da parte delle menzionate societa', sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, tenuto anche conto dei principi fissati in materia dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1 ; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/88, in data 19 novembre 1996 ; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Regole di comportamento 1. Le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare, di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77 (di seguito societa') devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e professionalita' nella cura dell'interesse del fondo pensione;
b) acquisire preventivamente dal fondo pensione ogni informazione rilevante ai fini dello svolgimento dell'attivita' di gestione;
c) operare in modo che il fondo pensione sia adeguatamente informato sulla natura degli investimenti e i rischi ad essi connessi;
d) disporre di una conoscenza adeguata dei valori mobiliari oggetto della gestione del patrimonio del fondo.
2. Le societa' provvedono, nell'interesse del fondo pensione, alle negoziazioni e all'esercizio dei diritti inerenti agli investimenti di pertinenza del fondo pensione, nel rispetto delle norme previste per la negoziazione di valori mobiliari dalla disciplina di settore e fermo restando che e' attribuita in ogni caso al fondo pensione la titolarieta' dei diritti di voto per i valori mobiliari nei quali sono investite le risorse del fondo pensione medesimo.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti ai visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
Separatezza contabile 1. Le societa':
a) predispongono per il fondo pensione una contabilita' idonea ad evidenziare, in ogni momento, l'ammontare e la composizione degli investimenti del fondo, nonche' gli impegni relativi alle negoziazioni stipulate e non ancora regolate;
b) provvedono affinche' la contabilita' di ciascun fondo pensione sia distinta da quelle relative alla societa', ad altri fondi pensione gestiti, nonche' ad altri patrimoni gestiti a termini di legge;
c) predispongono procedure organizzative idonee ad assicurare il controllo interno sull'attivita' svolta e adottano misure che garantiscono l'ordinata conservazione della documentazione riguardante le operazioni di gestione di pertinenza di ciascun fondo pensione.
Art. 3
Limiti operativi 1. Le societa' non devono effettuare, in relazione all'interesse del fondo pensione, operazioni con frequenza non necessaria ovvero operazioni non adeguate per tipologia e oggetto.
2. Le societa' non possono contrarre obbligazioni per conto del fondo pensione per un ammontare che impegni il fondo pensione medesimo oltre il valore affidato in gestione.
3. Le societa' non possono affidare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto salvo che per gli atti per i quali la sostituzione e' resa necessaria dalla natura dell'incarico e, in ogni caso, previa comunicazione al fondo pensione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 novembre 1996 Il Ministro: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 252