094G0280
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Regolamento recante norme sulle semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio doganale. (DECRETO 28 gennaio 1994 n. 254)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 30-4-1994 IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ; Visto il decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 , concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo; Ritenuto di dare attuazione all'art. 23 del suddetto decreto legislativo n. 374 del 1990 , prevedendo semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale; Ritenuta altresi' la necessita' di stabilire le condizioni e le modalita' per la prestazione delle cauzioni a garanzia dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. n. 2246 del 22 ottobre 1993; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Semplificazione all'arrivo delle merci 1. Le merci estere soggette a formalita' doganali in entrata nel territorio doganale dello Stato possono essere inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione, o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , ovvero ad uno dei soggetti autorizzati alle procedure semplificate di accertamento di cui all' articolo 12 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 , sulla base del documento di trasporto internazionale di scorta, senza che occorra espletare gli adempimenti e le formalita' connessi con la destinazione doganale di transito o di spedizione da una dogana all'altra, comprese le formalita' di confine e quelle inerenti al riscontro di cui all'art. 21 del predetto testo unico.
2. La dogana di entrata e' tenuta ad effettuare il controllo della merce nelle ipotesi previste dall' art. 8, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 , oltre che in caso di fondato sospetto di abusi o di irregolarita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 28 marzo 1973 .
- Il D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 , concernente il riordinamento degli istituti doganali e la revisione delle procedure di accertamento e controllo e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990 . Si trascrive il testo del relativo art. 23:
"Art. 23. (Semplificazioni per l'entrata delle merci nel territorio nazionale). - 1. Il Ministro delle finanze puo' consentire che, all'entrata nel territorio doganale di merci scortate da documento di trasporto internazionale, siano omessi adempimenti e formalita' di confine, compresi quelli di competenza della Guardia di finanza, a condizione che le merci siano direttamente inoltrate all'ufficio doganale della localita' di destinazione indicata nel documento o ad uno dei centri di raccolta di cui all'art. 27 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e che sia stata prestata una cauzione a garanzia del pagamento dei diritti che si rendessero eventualmente esigibili.
2. Le condizioni e le modalita' per la prestazione della cauzione, che potra' anche assumere carattere globale a garanzia di piu' operazioni, sono stabilite con provvedimento del Ministro delle finanze".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilische che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 127 del D.P.R. n. 43/1973 , come modificato dal D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 , e' il seguente:
"Art. 127 (Centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali). - Il Ministro per le finanze puo' autorizzare enti pubblici e privati ad istituire e gestire in localita' interne di notevole importanza ai fini dei traffici con l'estero speciali centri di raccolta e smistamento di merci che devono formare oggetto di operazioni doganali.
Salvo quanto previsto nel precedente articolo, lo stesso Ministro ha facolta' di consentire che, qualora sia possibile adottare adeguate misure a tutela degli interessi fiscali, per i trasporti in entrata diretti ai centri predetti e per quelli in uscita provenienti da tali centri si prescinda, all'atto dell'attraversamento della linea doganale, dagli adempimenti e formalita' doganali di confine, compresi quelli di competenza della guardia di finanza, e che tali adempimenti e formalita' siano espletati a cura degli organi doganali funzionanti presso i centri medesimi.
Senza pregiudizio delle finalita' di concentrare i controlli nei luoghi di partenza o di destinazione delle merci, in attesa della nuova disciplina organica della materia, nelle localita' che presentano oggettive difficolta' per la scorrevolezza dei trasporti internazionali su strada le autorizzazioni di cui ai due commi precedenti possono essere concesse agli autoporti di confine per i quali sussistono le condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 1985".
- Il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente:
"Art. 12. (Procedure semplificate di accertamento per merci provenienti dall'estero - Soggetti autorizzati). - 1.
Le imprese industriali, commerciali ed agricole la cui attivita' e' alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle merci stesse all'ufficio doganale del luogo di destinazione ed a disporne subito dopo l'arrivo secondo la destinazione doganale prefissata a norma del comma 4, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore doganale, a garanzia del pagamento dei diritti gravanti sulle merci medesime.
2. L'amministrazione puo' rifiutare o revocare l'autorizzazione qualora accerti che non sussistano o siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio, ovvero quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi. Puo' altresi' escludere dalla facilitazione determinate merci per motivi di tutela degli interessi fiscali o di carattere economico, sanitario, fitopatologico, militare o di pubblica sicurezza, ovvero puo' prescrivere per determinate merci la osservanza di particolari cautele.
3. L'autorizzazione non esime l'impresa dal munirsi delle autorizzazioni o licenze prescritte da altre disposizioni.
4. L'autorizzazione puo' essere rilasciata per una o piu' delle seguenti destinazioni doganali, da indicarsi espressamente nel provvedimento:
a) importazione definitiva;
b) importazione temporanea;
c) introduzione in magazzino doganale;
d) reimportazione.
5. L'autorizzazione per l'introduzione in magazzino doganale privato comporta per il magazzino la soppressione dell'obbligo della chiusura con due differenti chiavi, qualora tale obbligo sia stato prescritto in applicazione dell'art. 159, terzo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 .
6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli altri soggetti che procedono frequentemente, in nome e per conto delle imprese di cui al comma 1, alla effettuazione di operazioni doganali, a condizione che nell'esercizio della loro attivita' professionale detengano o presentino in dogana le merci di proprieta' di tali imprese e siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui al comma 9 dell'art. 13; lo stesso decreto dovra' altresi' prescrivere i requisiti di idoneita' dei luoghi di arrivo delle merci all'uopo autorizzati, che siano nella disponibilita' dei beneficiari. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma i beneficiari delle procedure semplificate sono solidalmente responsabili con il proprietario agli effetti tributari e valutari".
- Il testo dell'art. 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 , come modificato dall' art. 1 della legge 7 marzo 1985, n. 77 , e' il seguente:
"Art. 21. (Servizio di riscontro). - Ai valichi di confine, ai varchi dei territori extradoganali e dei recinti doganali ed alle porte dei depositi doganali e dei depositi franchi i militari della guardia di finanza procedono al riscontro sommario ed esterno dei colli e delle merci alla rinfusa, allo scopo di controllarne la corrispondenza rispetto ai documenti doganali che li scortano e di provvedere agli altri adempimenti demandati ai militari stessi dalle disposizioni in vigore. Il servizio predetto e' altresi' espletato, relativamente alle merci oggetto di operazioni doganali, negli altri luoghi ove si compiono tali operazioni, a bordo delle navi in sosta nei porti, nelle rade e negli altri punti di approdo marittimi, lagunari, fluviali, dei laghi di confine e dei canali interni, a bordo degli aeromobili in sosta negli aeroporti, nonche' presso le stazioni ferroviarie di confine ed internazionali, sulle banchine dei porti o punti di approdo e negli scali aeroportuali durante il carico, l'imbarco o il trasbordo delle merci su treni, navi ed aeromobili ovvero durante lo scarico o lo sbarco da detti mezzi di trasporto.
I militari addetti al servizio di riscontro hanno facolta' di prescindere dall'eseguire il riscontro, ovvero di limitarlo ad una parte soltanto del carico; essi sono tuttavia tenuti ad eseguire il riscontro stesso quando ne siano espressamente richiesti dal capo dell'ufficio doganale o dai funzionari addetti alle visite di controllo ovvero dai superiori gerarchici del Corpo.
Se non emergono discordanze o, comunque, non sussistono fondati sospetti di irregolarita', i militari della guardia di finanza appongono sui documenti doganali, quando e' prescritta, l'attestazione di riscontro; in caso diverso, inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale od a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo.
Qualora i militari della guardia di finanza, avvalendosi della facolta' di cui al secondo comma, non eseguano il riscontro, o lo eseguano parzialmente, ne fanno annotazione sul documento doganale nei casi in cui sia prescritta l'attestazione di riscontro. La predetta annotazione sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione di riscontro.
Gli adempimenti previsti dai commi precedenti e le relative annotazioni nel registro di riscontro non vengono effettuati presso gli uffici di passaggio quali definiti dal regolamento CEE n. 222/77 , adottato dal Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee il 13 dicembre 1976, nell'articolo 11, lettera d), limitatamente ai trasporti vincolati al regime di transito comunitario. Tuttavia i militari della Guardia di finanza, quando nell'esercizio del servizio di vigilanza hanno fondato sospetto di irregolarita', inoltrano immediatamente motivata richiesta al capo dell'ufficio doganale o a chi per esso, affinche' in loro presenza la merce sia sottoposta a visita di controllo".
- Il testo dell'intero art. 8 del D.Lgs. n. 374/1990 e' il seguente:
"Art. 8 (Accettazione e controllo della dichiarazione.
Visita delle merci. Bolletta doganale). - 1. La dichiarazione presentata all'ufficio doganale, qualora redatta conformemente a quanto previsto nei commi 1 e 2 dell'art. 4, viene accettata ed iscritta nel registro corrispondente alla destinazione doganale richiesta, munendola del numero e della data di registrazione; tale registrazione da' al documento valore di bolletta doganale.
Sulla base degli elementi dichiarati l'ufficio provvede alla riscossione dei diritti ovvero all'assunzione delle relative cauzioni.
2. Con le modalita' di cui al comma 1 puo' essere accettata la dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 5, sempreche' il capo dell'ufficio doganale abbia ritenuto fondati i motivi addotti dalla parte.
3. Successivamente l'ufficio procede all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci, nonche' ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti.
4. L'ufficio puo', altresi', procedere, ai fini dell'accertamento, alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche alle analisi ed all'esame tecnico con l'osservanza della modalita' di cui all'art. 61 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 .
5. La visita totale o parziale deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento, da disposizioni ministeriali e nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi, stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosita' fiscale e della causalita'.
6. Tra i criteri selettivi di cui al comma 5 puo' essere incluso quello della non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalita' doganali con l'ufficio territorialmente competente sulla localita' di immissione in consumo o di produzione delle merci.
7. Di regola, l'attivita' di controllo di cui al comma 3 e la visita fisica delle merci sono eseguite da funzionari diversi.
8. Il mancato esercizio della facolta' di cui al comma 4 non comporta responsabilita' del funzionario incaricato, salvo i casi di dolo, di colpa grave o di inosservanza di legge, di regolamenti o delle prescrizioni amministrative di cui al comma 5.
9. Il dichiarante, qualora l'ufficio non ne esiga la presenza, puo' rinunciare al diritto di assistere alla visita delle merci, da effettuarsi nei luoghi designati dall'ufficio o negli altri luoghi di cui al comma 2 dell'art. 1; il dichiarante e', comunque, tenuto a prestare direttamente o a mezzo di altre persone da lui incaricate, di gradimento dell'amministrazione, ed a proprie spese, ogni collaborazione per l'espletamento delle relative operazioni ed a curare l'apertura dei colli ed il successivo ricondizionamento.
10. I risultati dei predetti controlli devono essere annotati sulla bolletta doganale; ciascuna annotazione deve essere firmata dal funzionario che ha eseguito il relativo controllo.
11. Quando l'ufficio non procede alla visita delle merci, queste ultime si considerano conformi al dichiarato.
12. I risultati della verifica parziale sono estesi all'insieme delle merci che formano oggetto della dichiarazione, sempreche' il risultato parziale sia conforme al dichiarato.
13. Se il dichiarante non provvede al pagamento dei diritti dovuti in base alla dichiarazione o non presta la cauzione a garanzia dei diritti medesimi, ovvero non ottempera all'invito di presenziare e collaborare alle operazioni di controllo, l'ufficio, decorsi inutilmente otto giorni dall'accettazione della dichiarazione, procede all'accertamento; in tal caso, l'eventuale visita delle merci viene eseguita alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione ed a spese del dichiarante. Le operazioni di visita ed il relativo risultato sono fatti constare in apposito processo verbale che, sottoscritto dai rappresentanti dell'amministrazione doganale e dai testimoni, viene allegato alla dichiarazione.
14. Nelle ipotesi di cui al comma 13 non si rende esperibile il rimedio dell'impugnativa previsto dagli articoli 65 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
Art. 2
Condizioni e modalita' per la prestazione della garanzia 1. I vettori internazionali che intendono fruire della semplificazione di cui all'articolo precedente devono essere a cio' autorizzati dalla direzione della circoscrizione doganale dalla quale dipende l'ufficio doganale di entrata delle merci e devono costituire, presso la ricevitoria della dogana territorialmente competente in relazione alla loro sede legale, apposita garanzia in una delle forme previste dall'art. 87 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, a copertura dei diritti doganali gravanti sulle spedizioni da effettuare.
2. La garanzia di cui al precedente comma ha carattere globale ed e' prestata per il periodo di un anno. E' utilizzabile senza imputazioni a debito ne' riaccrediti sino alla data di scadenza e non puo' essere svincolata fino a quando non abbiano avuto regolare esito le operazioni doganali compiute a fronte della medesima. Il suo importo e' commisurato:
- ai due dodicesimi del volume dei trasporti effettuati nei dodici mesi precedenti dall'operatore richiedente, o, nel caso che l'operatore abbia svolto l'attivita' per un periodo inferiore, che comunque non puo' essere inferiore ai sei mesi, ai due dodicesimi di tale periodo rapportato ad anno;
- alla tassazione piu' elevata riferita alla merceologia piu' ricorrentemente oggetto del trasporto nel periodo considerato;
- al sessanta per cento dei diritti doganali come sopra calcolati.
3. Sono esonerati dall'obbligo di prestare garanzia le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le ditte di notoria solvibilita' individuate ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale; le ditte riconosciute solvibili nei limiti di un ammontare inferiore all'importo determinato a termine del comma 2 debbono prestare garanzia per la differenza.
4. Agli operatori ammessi alla semplificazione di cui al precedente articolo viene rilasciato, anche in piu' esemplari, un certificato attestante l'avvenuta costituzione della garanzia, e l'esonero concesso ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale. Il certificato contiene, inoltre, l'indicazione della data di scadenza della garanzia e deve essere restituito, alla sua scadenza, alla ricevitoria che lo ha rilasciato. Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 87 del D.P.R. n. 43/1973 e' il seguente:
"Art. 87 (Cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali). - In tutti i casi in cui e' prevista la prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana, la cauzione stessa puo' essere prestata, oltreche' mediante deposito delle somme stesse con le modalita' indicate nell'art. 77, mediante deposito di titoli di debito emessi o garantiti dallo Stato ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda di credito, sotto osservanza delle disposizioni per le cauzioni in materia contrattuale stabilite dalle norme sulla contabilita' generale dello Stato, ovvero polizza fidejussoria emessa da un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione.
Nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico possono essere previste, in aggiunta a quelle indicate nel precedente comma, altre forme di garanzia per determinate operazioni doganali".
- Il testo dell'art. 90 del medesimo D.P.R. n. 43/1973 e' il seguente:
"Art. 90 (Esonero dall'obbligo di prestare cauzione). - L'Amministrazione finanziaria puo' concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici e alle ditte di notoria solvibilita' l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali gravanti sulle merci proprie o di terzi che formino oggetto delle operazioni doganali da esse effettuate, in tutti i casi in cui detto obbligo e' previsto.
La concessione puo' essere revocata in qualsiasi momento, quando sorgano fondati dubbi sulla solvibilita' dell'ente o della ditta; in tal caso l'ente o la ditta deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione relativamente alle operazioni in corso".
Art. 3
Procedura di inoltro delle merci ed adempimenti a destino 1. Le merci devono essere inoltrate racchiuse in contenitori adibiti al traffico internazionale o in altri contenitori, in veicoli o in loro comparti debitamente suggellati. Tale suggellamento puo' anche essere effettuato con sistemi propri dell'operatore beneficiario, previamente consentiti dalla competente direzione della circoscrizione doganale.
2. Le merci devono essere scortate dal documento di trasporto internazionale nel quale devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) gli estremi di identificazione del proprietario delle merci e, se diverso, anche del titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1;
b) l'ufficio doganale di destinazione, ovvero il centro di raccolta di cui all'art. 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, ovvero il luogo di arrivo delle merci destinate ai soggetti di cui all' art. 12 del decreto legislativo n. 374 del 1990 ;
c) gli estremi del certificato di garanzia;
d) la designazione delle merci con i dati concernenti la qualita', la quantita', il valore e l'origine delle merci stesse.
3. Le indicazioni di cui al comma precedente possono essere rilevate anche dai documenti commerciali che accompagnano le spedizioni ovvero contenute in un'apposita dichiarazione dell'operatore da allegare al documento di trasporto internazionale.
4. I documenti di trasporto vanno allibrati presso l'ufficio doganale d'entrata su serie speciali del prescritto registro doganale e sono validi come bollette di spedizione da una dogana all'altra.
5. Un esemplare dei predetti documenti e' allegato al registro di allibramento sopra indicato, mentre l'altro scorta la merce fino alla localita' di destinazione, svolgendo anche la funzione di bolletta di accompagnamento per merci viaggianti di cui all' art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627 .
6. L'ufficio doganale di destinazione, accertato il regolare esito delle operazioni doganali compiute a fronte del documento di trasporto internazionale, rilascia, anche in forma cumulativa per piu' documenti e con procedure informatizzate, il certificato di scarico di cui all'art. 145, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 127 del D.P.R. n. 43/1973 si veda in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 12 del D.Lgs. n. 374/1990 si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 627 , e' il seguente:
"Art. 1. - I beni viaggianti debbono essere accompagnati, durante il trasporto, da bolla di accompagnamento o da fattura, o da altro documento di cui al primo comma dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, emesso dal mittente prima dell'inizio del trasporto.
Il documento deve essere datato e numerato progressivamente e deve contenere in ogni caso le seguenti indicazioni:
a) dati di identificazione del mittente ai sensi dell' art. 21, n. 1), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e numero di codice fiscale dello stesso;
b) natura, qualita' e quantita' specificata in cifre e in lettere, dei beni trasportati; con decreto del Ministro delle finanze, in alternativa all'obbligo di indicare anche in lettere la quantita' dei beni trasportati, per i soggetti che utilizzano sistemi elettrocontabili sono disposte modalita' di compilazione della bolla rispondenti alle esigenze di impiego di tali sistemi;
c) dati di identificazione del destinatario e luogo di destinazione;
d) dati di identificazione di chi effettua il trasporto, nonche' specificazione del luogo, della data e dell'ora di ritiro espresse in cifre facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese e all'ora se costituiti da unita';
e) aspetto esteriore dei beni trasportati e numero dei relativi colli.
Il documento deve essere emesso in tre esemplari, firmati per ricevuta dal vettore o da un suo incaricato all'atto del ritiro dei beni. Uno degli esemplari e' conservato dal mittente, gli altri due sono ritirati dal vettore che, previa sottoscrizione del destinatario, ne conserva uno e consegna l'altro al destinatario medesimo contemporaneamente ai beni trasportati. La sottoscrizione del vettore spiega effetto come attestazione delle indicazioni previste alla lettera e) del precedente comma.
Se il trasporto e' eseguito, a norma dell' art. 1700 del codice civile da piu' vettori, ciascuno di essi o un suo incaricato deve apporre sugli esemplari del documento che accompagna i beni, all'atto del ritiro, la firma per ricevuta e la data del ritiro. La disposizione non si applica se il trasporto e' effettuato da un solo vettore, che si avvalga eventualmente di altre imprese per eseguire, in tutto o in parte, il trasporto.
Ogni variazione relativa al luogo di destinazione, avvenuta durante il trasporto, deve essere immediatamente annotata, a cura di chi lo esegue, sugli esemplari del documento che accompagna i beni e, a cura del mittente, su quello in suo possesso, se il trasporto e' effettuato per suo conto.
La variazione del destinatario deve risultare da atto scritto o da comunicazione telegrafica e deve essere annotata sugli esemplari del documento di cui all'art. 1 in possesso del vettore; se la variazione e' ordinata dal mittente, deve essere immediatamente annotata sull'esemplare del documento di cui all'art. 1 in suo possesso; se e' ordinata dal destinatario, questi deve conservare copia dell'ordine ai sensi dell'art. 5, terzo comma. Nell'ipotesi prevista nel presente comma, se il documento di cui all'art. 1 e' costituito dalla fattura questa assume soltanto valore di bolla di accompagnamento.
Quando il trasporto riguarda beni non ceduti, la bolla di accompagnamento deve specificarne la causale.
Se, per qualsiasi motivo, i beni non sono consegnati al destinatario, colui che effettua la restituzione al mittente deve annotare sugli esemplari del documento la causale del nuovo trasporto, prima dell'inizio del medesimo.
Nel caso di trasporto in conto proprio, la firma per ricevuta prevista dal terzo comma e' apposta dal conducente del veicolo, prima dell'inizio del trasporto.
Nel caso di beni alla rinfusa provenienti dal luogo di produzione agricola, da cave e miniere, nonche' di materiali inerti o di materiali sfusi destinati ad essere utilizzati nell'attivita' imprenditoriale, il documento di accompagnamento potra' riportare una indicazione approssimativa della quantita' trasportata.
E' ammessa l'adozione di distinte serie di numerazione dei documenti, in relazione alle modalita' di organizzazione dell'impresa.
Per i beni ceduti dai soggetti esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione, ai sensi dell' art. 34, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ovvero dai medesimi conferiti ad enti, cooperative e altri organismi associativi, non si applicano le disposizioni del presente decreto, se il trasporto e' eseguito dai soggetti medesimi o da altri per loro conto. Tuttavia, i cessionari, gli enti, le cooperative e gli altri organismi associativi sono tenuti all'osservanza delle predette disposizioni, se il trasporto e' eseguito da loro o da altri per loro conto.
Ai fini del presente decreto, per mittente si intede colui che ha il possesso dei beni prima dell'inizio del trasporto o della consegna dei beni stessi a chi effettua il trasporto".
- Il testo dell' art. 145, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973 e' il seguente: "Se dall'accertamento conseguente alla richiesta di una successiva destinazione doganale non risultano irregolarita', la dogana di destinazione rilascia un 'certificato di scarico', il quale libera lo speditore dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione".
Art. 4
Disposizioni particolari 1. Restano esclusi dalla semplificazione di cui all'art. 1, i tabacchi lavorati compresi nelle voci di tariffa 24.02 e 24.03, le armi, le munizioni e gli esplosivi di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110 , e successive modifiche, i materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 , le sostanze stupefacenti e psicotrope regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , i prodotti radioattivi, le perle fini, le pietre ed i metalli preziosi, le pelli da pellicceria ed i loro lavori, oggetti di antiquariato.
2. Restano fermi gli obblighi e gli adempimenti di natura diversa da quella doganale, compresi quelli sanitari, fitopatologici, di difesa del patrimonio artistico e di pubblica sicurezza.
Note all' art. 4:
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 , recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975 .
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 , recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1990.
- Il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990.
Art. 5
Revoca delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni alle semplificazioni di cui all'art. 1 sono revocate quando siano venute meno le condizioni prescritte per il rilascio ed in caso di accertate irregolarita' o di abusi.
2. La revoca e' disposta dal direttore della circoscrizione doganale su proposta dell'ufficio doganale competente con provvedimento motivato avverso il quale e' ammesso ricorso gerarchico in unica istanza, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al direttore compartimentale delle dogane e delle imposte indirette competente per territorio.
Art. 6
Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 gennaio 1994 Il Ministro: GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1994 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 315