Monitoring Gesetzessammlung

098G0492

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0492

Regolamento recante norme per la ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. (DECRETO 14 dicembre 1998 n. 436)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 17-12-1998 IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1 , prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo; Visto il successivo comma 2, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto il comma 4 del suddetto articolo 9 che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli articoli 2 e 4 prevede le diverse entrate che saranno riscosse dai concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Considerato che la dizione "i concessionari della riscossione" di cui all'articolo 9 del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 , va intesa oggettivamente nel senso di "servizio della riscossione nell'ambito territoriale provinciale" a prescindere dalla posizione dell'agente della riscossione, per cui la ripartizione dell'acconto sopra menzionata va effettuata in riferimento ad ipotesi di servizio della riscossione gestito anche sotto forma commissariale; Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, e' stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1998 l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi; Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1998, va determinata in proporzione all'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, tenendo conto dei due vincoli sopra indicati; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 1998; Vista la nota n. 3-6042 dell'11 dicembre 1998, con la quale e' stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. La quota parte dei 4.500 miliardi di lire di cui all' articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1998, e' determinata sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato dai servizi autonomi di cassa dell'Amministrazione finanziaria operanti in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dai servizi stessi nell'anno 1997 a livello nazionale, cosi' come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , reca: "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica". Si riporta il testo dell'art. 9:
"Art. 9. - 1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 % delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 , riguarda norme che concernono la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari. Si riporta il testo degli articoli 2 e 4:
"Art. 2. - 1. Ai soli effetti del presente decreto, per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l'utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Tesoro e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento ad un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative;
h) le tasse ipotecarie di cui alla tabella A allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 , come sostituita dall' art. 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 ;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 , come modificata dal comma 13 dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 323 del 1996 ;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici finanziari di cui all'art. 1".
"Art. 4. - 1. Le entrate sono riscosse dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio finanziario competente e dagli istituti di credito secondo le modalita' di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 . Per i compensi alle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del citato regolamento n. 567 del 1993 e per i compensi ai concessionari si applicano le disposizioni di cui all' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. A seguito dell'entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l'acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate puo' essere affidato anche all'Ente poste italiane con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Alla trasmissione dei dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 .
4. I concessionari trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonche' ai singoli versamenti effettuati alle sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari. I concessionari inoltre trasmettono, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna riscossione eseguita mediante conto corrente postale vincolato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nonche' ai singoli postagiro effettuati alle medesime sezioni di tesoreria provinciale ed alle casse degli enti destinatari.
5. Con decreto dirigenziale sono determinate le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati".
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , reca: "Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell' art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 ".
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 i concessionari della riscossione ed i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, di cui agli articoli 1 e 2, con i riversamenti in tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni effettuate ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 .
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. n. 237/1997 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

1. Qualora, a seguito di modifica nella titolarita' della gestione del servizio della riscossione intervenuta nel corso dell'anno 1999, non sia avvenuto, da parte del concessionario della riscossione o commissario governativo cessato, l'integrale recupero dell'acconto ai sensi dell'articolo 3, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'articolo 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 dicembre 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1998 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 62

Tabella A

TABELLA A
RISCOSSIONI 1997
Ambito Concessionario Importo (in lire) %
__________________________________________________________________
AGRIGENTO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 26.733.459.565 0,096
ALESSANDRIA CARALT S.p.A. 140.856.964.043 0,506
ANCONA ANCONA TRIBUTI S.p.A. 175.192.992.637 0,629
AOSTA CON.RI.T S.p.A. 60.721.707.099 0,218
AREZZO BANCA POP. ETRURIA E LAZIO
S.p.A. 93.042.244 314 0,334
ASCOLI PICENO SERIT PICENA S.p.A. 86.115.377.439 0,309
ASTI BANCA POPOLARE DI NOVARA 51.864.638 443 0,186
AVELLINO G.E.I. S.p.A. 65.348.024.786 0,235
BARI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 345.825.528.958 1,242
BELLUNO CARIVERONA BANCA S.p.A. 71.171.815.562 0,256
BENEVENTO SARI SANNITICA RISCOSSIONI
S.p.A. 41.954.366 587 0,151
BERGAMO BERGAMO ESATTORIE S.p.A. 338.306.610.777 1,215
BIELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA 73.682.664.649 0,265
BOLOGNA CARISBO S.p.A. 893.976.197.371 3,211
BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO S.p.A. 218.932.614.190 0,786
BRESCIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 422.083.968.943 1,516
BRINDISI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 55.631.598.707 0,200
CAGLIARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 81.233.321.343 0,292
CALTANISSETTA MONTEPASCHI SE.R.I.T.
S.p.A. 15.849.080.214 0,057
CAMPOBASSO S.E.T. - BPM S.p.A. 43.762.246.541 0,157
CASERTA BANCO DI NAPOLI S.p.A.
(comm. gov.) 117.975.692.573 0,424
CATANIA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 62.757.268.419 0,225
CATANZARO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 61.623.491.165 0,221
CHIETI SOGET S.p.A. (comm. gov.) 87.211.456.118 0,313
COMO RILENO S.p.A. 179.424.088.400 0,644
COSENZA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 111.537.654.802 0,401
CREMONA LO.SE.RI S.p.A. 103.462.412.747 0,372
CROTONE E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 22.303.174.812 0,080
CUNEO G.E.C. GESTIONI ESATTORIE
CUNEESI S.p.A. 187.104.166.673 0,672
ENNA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 14.468.074.258 0,052
FERRARA S.I.F.E.R. S.p.A. 129.670.333.040 0,466
FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE S.p.A. 808.413.269.106 2,904
FOGGIA G.E.M.A. S.p.A. 126.000.044.067 0,453
FORLI' CO.RI.T. RIMINI e FORLI' -
CESENA S.p.A. 133.203.510.431 0,478
FROSINONE BANCA DI ROMA S.p.A. 98.344.401.075 0,353
GENOVA SANPAOLO RISCOSSIONI
GENOVA S.p.A. 689.101.506.581 2,475
GORIZIA CASSA DI RISPARMIO DI
GORIZIA S.p.A. 42.802.760.222 0,154
GROSSETO BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 68.412.947.301 0,246
IMPERIA SESTRI S.p.A. 88.426.497.594 0,318
ISERNIA S.R.T. S.p.A. 16.915.016.815 0,061
LA SPEZIA CASSA DI RISPARMIO DI LA
SPEZIA S.p.A. 88.770.931.191 0,319
L'AQUILA GERIT S.p.A. 70.983.244.277 0,255
LATINA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 89.044.591.021 0,320
LECCE SO.BA.RI.T. S.p.A. 138.173.338.753 0,496
LECCO RILENO S.p.A. 97.303.793.973 0,349
LIVORNO BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 116.344.261.229 0,418
LODI ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 99.566.271.062 0,358
LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI
LUCCA S.p.A. 143.364.080.240 0,515
MACERATA SERIMA S.p.A. 69.862.541.946 0,251
MANTOVA CARIVERONA BANCA S.p.A. 126.802.700.900 0,455
MASSA C. CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE S.p.A. 60.026.144.868 0,216
MATERA RITRIMAT S.p.A. 34.467.377.476 0,124
MESSINA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 36.659.471.011 0,132
MILANO ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 5.459.018.919.168 19,608
MODENA GESPRO S.p.A. 252.612.364.125 0,907
NAPOLI BANCO DI NAPOLI S.p.A.
(comm. gov.) 641.779.067.218 2,305
NOVARA BANCA POPOLARE DI NOVARA 159.827.391.614 0,574
NUORO BIPESSE RISCOSSIONI S.p.A.
- (comm. gov.) 18.839.194.887 0,068
ORISTANO BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.
- (comm. gov.) 12.781.995.560 0,046
PADOVA CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO S.p.A. 353.658.793.994 1,270
PALERMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 82.741.293.508 0,297
PARMA SEIT PARMA S.p.A. 196.226.906.928 0,705
PAVIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 126.757.142.639 0,455
PERUGIA SO.RI.T. FOLIGNO S.p.A. 162.510.498.864 0,584
PESARO SE.RI.T. S.p.A. 183.812.812.368 0,660
PESCARA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 74.926.255.426 0,269
PIACENZA PADANA RISCOSSIONI S.p.A. 104.469.698.419 0,375
PISA SET S.p.A. 143.576.213.101 0,516
PISTOIA GET GESTIONE ESATTORIE E
TESORERIE S.p.A. 87.752.304.201 0,315
PORDENONE ROLO BANCA 1473 S.p.A. 94.996.741.048 0,341
POTENZA S.E.M. S.p.A. 60.311.396.289 0,217
PRATO SANPAOLO RISCOSSIONI
PRATO S.p.A. 145.135.917.228 0,521
RAGUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 20.822.198.240 0,075
RAVENNA SO.RI.T. RAVENNA S.p.A. 147.063.696.804 0,528
REGGIO C. E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 71.455.973.609 0,257
REGGIO E. CASSA DI RISPARMIO DI
REGGIO EMILIA S.p.A. 179.806.076.905 0,646
RIETI CARIRI S.p.A. 31.391.557.898 0,113
RIMINI CO.RI.T. RIMINI e FORLI'
- CESENA S.p.A. 117.958.239.846 0,424
ROMA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 4.419.651.778.027 15,875
ROVIGO CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO S.p.A. 62.519.645.201 0,225
SALERNO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 178.794.412.012 0,642
SASSARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 67.520.836.613 0,243
SAVONA BANCA POPOLARE DI NOVARA 131.086.293 612 0,471
SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 203.588.772.076 0,731
SIRACUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 22.048.441.733 0,079
SONDRIO RIPOVAL S.p.A. 87.931.478.512 0,316
TARANTO SOGET S.p.A. 94.383.080.483 0,339
TERAMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 82.616.181.908 0,297
TERNI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI
S.p.A. 51.185.944.249 0,184
TORINO CON.RI.T. S.p.A. 2.623.246.611.426 9,422
TRAPANI MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 26.269.771.236 0,094
TRENTO CARITRO S.p.A. 250.371.558.878 0,899
TREVISO ESAMARCA S.p.A. 281.697.148.408 1,012
TRIESTE CASSA DI RISPARMIO DI
TRIESTE - BANCA S.p.A. 1.024.990.042.997 3,682
UDINE S.F.E.T. S.p.A. 179.415.173.795 0,644
VARESE ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 243.314.104.489 0,874
VENEZIA GE.RI.CO S.p.A. 261.874.080.583 0,941
VERB-CUS-OSS BANCA POPOLARE DI NOVARA 63.623.351.704 0,229
VERCELLI BANCA POPOLARE DI NOVARA 44.655.531 191 0,160
VERONA CARIVERONA BANCA S.p.A. 525.410.189.097 1,887
VIBO VALENTIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 19.761.974.641 0,071
VICENZA CARIVERONA BANCA S.p.A. 270.747.974.365 0,972
VITERBO S.E.A.L. S.p.A 71.380.541.306 0,256
__________________________________________________________________
Totale 27.841.129.504.743 100
segue TABELLA A
ACCONTO 1998
Ambito Concessionario Importo (in lire)
_____________________________________________________________
AGRIGENTO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 4.320.965.786
ALESSANDRIA CARALT S.p.A. 22.766.904.557
ANCONA ANCONA TRIBUTI S.p.A. 28.316.684.017
AOSTA CON.RI.T S.p.A. 9.814.532.916
AREZZO BANCA POP. ETRURIA E LAZIO
S.p.A. 15.038.545.737
ASCOLI PICENO SERIT PICENA S.p.A. 13.918.946.730
ASTI BANCA POPOLARE DI NOVARA 8.382.952.745
AVELLINO G.E.I. S.p.A. 10.562.290.998
BARI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 55.896.255.216
BELLUNO CARIVERONA BANCA S.p.A. 11.503.598.300
BENEVENTO SARI SANNITICA RISCOSSIONI
S.p.A. 6.781.141.893
BERGAMO BERGAMO ESATTORIE S.p.A. 54.680.962.144
BIELLA BANCA POPOLARE DI NOVARA 11.909.430.286
BOLOGNA CARISBO S.p.A. 144.494.600.605
BOLZANO CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO S.p.A. 35.386.379.123
BRESCIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 68.222.011.608
BRINDISI S.ES.I.T. PUGLIA S.p.A. 8.991.811.706
CAGLIARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 13.129.853.298
CALTANISSETTA MONTEPASCHI SE.R.I.T.
S.p.A. 2.561.708.603
CAMPOBASSO S.E.T. - BPM S.p.A. 7.073.352.013
CASERTA BANCO DI NAPOLI S.p.A.
(comm. gov.) 19.068.573.223
CATANIA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 10.143.543.488
CATANZARO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 9.960.289.513
CHIETI SOGET S.p.A. (comm. gov.) 14.096.107.432
COMO RILENO S.p.A. 29.000.561.836
COSENZA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 18 027.984.336
CREMONA LO.SE.RI S.p.A. 16.722.771.872
CROTONE E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 3.604.892.777
CUNEO G.E.C. GESTIONI ESATTORIE
CUNEESI S.p.A. 30.241.903.436
ENNA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 2.338.494.713
FERRARA S.I.F.E.R. S.p.A. 20.958.794.024
FIRENZE CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE S.p.A. 130.664.946.994
FOGGIA G.E.M.A. S.p.A. 20.365.560.176
FORLI' CO.RI.T. RIMINI e FORLI' -
CESENA S.p.A. 21.529.866.338
FROSINONE BANCA DI ROMA S.p.A. 15.895.540.616
GENOVA SANPAOLO RISCOSSIONI
GENOVA S.p.A. 111.380.422.949
GORIZIA CASSA DI RISPARMIO DI
GORIZIA S.p.A. 6.918.268.922
GROSSETO BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 11.057.678.633
IMPERIA SESTRI S.p.A. 14.292.496.255
ISERNIA S.R.T. S.p.A. 2.733.997400
LASPEZIA CASSA DI RISPARMIO DI LA
SPEZIA S.p.A. 14.348 167.530
L'AQUILA GERIT S.p.A. 11.473.119.264
LATINA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 14.392.399.544
LECCE SO.BA.RI.T. S.p.A. 22.333.146.516
LECCO RILENO S.p.A. 15.727.345.861
LIVORNO BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 18.804.882.734
LODI ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 16.093.033.140
LUCCA CASSA DI RISPARMIO DI
LUCCA S.p.A. 23.172.133.191
MACERATA SERIMA S.p.A. 11.291.978.607
MANTOVA CARIVERONA BANCA S.p.A. 20.495.294.702
MASSA C. CASSA DI RISPARMIO DI
FIRENZE S.p.A. 9.702.108.237
MATERA RITRIMAT S.p.A. 5.571.009.560
MESSINA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 5.925.320.649
MILANO ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 882.348.725.545
MODENA GESPRO S.p.A. 40.830.083.362
NAPOLI BANCO DI NAPOLI S.p.A.
(comm. gov.) 103.731.632.080
NOVARA BANCA POPOLARE DI NOVARA 25.833.120.820
NUORO BIPESSE RISCOSSIONI S.p.A.
- (comm. gov.) 3.045.004.944
ORISTANO BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A.
- (comm. gov.) 2.065.971.498
PADOVA CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO S.p.A. 57.162.356.603
PALERMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 13.373.588.910
PARMA SEIT PARMA S.p.A. 31.716.424.473
PAVIA ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 20.487.931.058
PERUGIA SO.RI.T. FOLIGNO S.p.A. 26.266.795.130
PESARO SE.RI.T. S.p.A. 29.709.917.319
PESCARA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 12.110.433.571
PIACENZA PADANA RISCOSSIONI S.p.A. 16.885.580.838
PISA SET S.p.A. 23.206.420.517
PISTOIA GET GESTIONE ESATTORIE E
TESORERIE S.p.A. 14.183.525.451
PORDENONE ROLO BANCA 1473 S.p.A. 15.354.453.728
POTENZA S.E.M. S.p.A. 9.748.213.816
PRATO SANPAOLO RISCOSSIONI
PRATO S.p.A. 23.458.517.637
RAGUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 3.365.520.500
RAVENNA SO.RI.T. RAVENNA S.p.A. 23.770.107.298
REGGIO C. E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 11.549.527.155
REGGIO E. CASSA DI RISPARMIO DI
REGGIO EMILIA S.p.A. 29.062.303.163
RIETI CARIRI S.p.A. 5.073.860.618
RIMINI CO.RI.T. RIMINI e FORLI'
- CESENA S.p.A. 19.065.752.315
ROMA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 714.354.387.013
ROVIGO CASSA DI RISPARMIO DI
PADOVA E ROVIGO S.p.A. 10.105.136.121
SALERNO E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 28.898.786 377
SASSARI BIPIESSE RISCOSSIONI S.p.A. 10.913.485.558
SAVONA BANCA POPOLARE DI NOVARA 21.187.657.676
SIENA BANCA MONTE DEI PASCHI DI
SIENA S.p.A. 32 906.332.848
SIRACUSA MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 3.563.719.920
SONDRIO RIPOVAL S.p.A. 14.212.485.641
TARANTO SOGET S.p.A. 15.255.266.928
TERAMO MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 13.353.366.950
TERNI SERVIZI RISCOSSIONE TRIBUTI
S.p.A. 8.273.254.470
TORINO CON.RI.T. S.p.A. 423.998.952.679
TRAPANI MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A. 4.246.019.205
TRENTO CARITRO S.p.A. 40.467.898.932
TREVISO ESAMARCA S.p.A. 45.531.096.992
TRIESTE CASSA DI RISPARMIO DI
TRIESTE - BANCA S.p.A. 165.670.548.413
UDINE S.F.E.T. S.p.A. 28.999.120.957
VARESE ESATRI - ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. 39.327.192.886
VENEZIA GE.RI.CO S.p.A. 42.327.067.313
VERB-CUS-OSS BANCA POPOLARE DI NOVARA 10.283.529.719
VERCELLI BANCA POPOLARE DI NOVARA 7.217.734.838
VERONA CARIVERONA BANCA S.p.A. 84.922.770.484
VIBO VALENTIA E.TR. ESAZIONE TRIBUTI
S.p.A. (comm. gov.) 3.194.155.103
VICENZA CARIVERONA BANCA S.p.A. 43.761.366.953
VITERBO S.E.A.L. S.p.A 11.537.334.928
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Totale 4.500.000.000.000
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