Monitoring Gesetzessammlung

098G0265

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0265

Regolamento recante la disciplina delle procedure negoziali semplificate per l'esercizio delle attivita' connesse agli interventi di protezione sociale nell'ambito del Corpo della guardia di finanza, di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559. (DECRETO 25 febbraio 1998 n. 215)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23-7-1998 IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559 , sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento all'articolo 5 che disciplina gli interventi di protezione sociale a favore tra gli altri del Corpo della Guardia di finanza; Visto in particolare il comma 4 del predetto articolo 5 che stabilisce che, per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi con procedure negoziali semplificate e che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalita' per le predette procedure negoziali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , che approva il regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che all'articolo 9 , nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96 , con il quale e' stato adottato il regolamento per l'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , che determina la consistenza ed il valore, nonche' le relative norme d'uso, degli apporti che il Corpo della Guardia di finanza rende disponibili per assicurare i predetti interventi; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997; Ritenuto di non accogliere i suggerimenti del Consiglio di Stato relativi all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 4, lettera e), in quanto le particolari finalita' che gli interventi di protezione sociale intendono perseguire non possono essere legate a rigidi parametri numerici; di non accogliere i suggerimenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 in quanto la norma di delega richiama espressamente procedure negoziali semplificate; di non accogliere il suggerimento relativo all'articolo 9, comma 2, in quanto non necessario; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 3-186/UCL del 15 gennaio 1998); ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione 1. Gli organismi di protezione sociale costituiti nell'ambito dei comandi della Guardia di finanza secondo la classificazione dell'articolo 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza) uniformano le proprie attivita' funzionali, amministrative e contabili alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e' il seguente:
"4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell' art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 , oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
- L' art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), e' il seguente:
"Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all' art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 , hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all' art. 24, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e all' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44 , svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993 .
2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all' art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate".
- L' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all' art. 1 :
- L' art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 18. - I comandi della Guardia di finanza che hanno la gestione dei fondi di bilancio con resa del conto direttamente alla direzione di amministrazione, nel presente regolamento, sono denominati enti.
Gli organismi amministrativi, inseriti nei comandi dipendenti dall'Ente sia per la gestione dei materiali che del denaro, nel presente regolamento, sono denominati reparti".

Art. 2

Contribuzioni 1. Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96 , sono a totale carico degli utenti e sono corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. I corrispettivi dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale a gestione diretta sono fissati in misura tale da assicurare il pieno recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione, secondo le risultanze di apposita contabilita'. Tali corrispettivi sono maggiorati di una quota ricognitoria del dieci per cento per i servizi di ristorazione e alloggio.
2. Detti corrispettivi costituiscono contribuzione da riassegnare ai sensi dell' articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 .
Nota all' art. 2 :
- Per l' art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, vedi nelle note alle premesse.

Art. 3

Organi centrali di indirizzo generale 1. Il Comando generale della Guardia di finanza emana direttive di indirizzo generale in materia di:
a) pianificazione annuale degli interventi di protezione sociale e delle relative attivita' connesse;
b) programmazione dell'impiego dei fondi disponibili sui competenti capitoli di bilancio in relazione alle esigenze funzionali dei singoli organismi;
c) coordinamento e controllo delle attivita' svolte e verifica della loro rispondenza alle finalita' degli organismi;
d) definizione delle disposizioni attuative per dare applicazione ai provvedimenti di cui all' articolo 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e all' articolo 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 .
2. L'organo centrale della rappresentanza militare e' sentito in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale.
Note all' art. 3 :
- Per l' art. 5 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), vedi nelle note alle premesse.
- Per l' art. 9 del decreto-legge 8 ottobre 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 , vedi nelle note alle premesse.

Art. 4

Organi di vigilanza e di controllo 1. Il comandante dell'ente o reparto, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.

Art. 5

Organi amministrativi 1. Il relatore dell'ente, nel cui ambito sono costituiti organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa. Egli esercita le attribuzioni di cui all' articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 . Il relatore provvede a:
a) ordinare le spese e i pagamenti per il funzionamento degli organismi di protezione sociale con le modalita' di cui all'articolo 9;
b) disporre, nel caso di affidamento in concessione, gli adempimenti amministrativi connessi con la concessione e stipulare i relativi atti negoziali;
c) rendere il conto delle spese per il funzionamento degli organismi secondo le disposizioni di cui agli articoli 174 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 .
2. Il cassiere, in caso di gestione diretta, quale agente contabile incaricato delle riscossioni delle contribuzioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, osserva le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni ed integrazioni. Egli, in particolare, provvede a:
a) versare in tesoreria le contribuzioni medesime, con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato;
b) rendere il prescritto conto giudiziale, corredato dei relativi documenti, tramite il comando generale alla Corte dei conti ai sensi dell' articolo 610 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Note all' art. 5 :
- L' art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 (Regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza), e' il seguente:
"Art. 22. - Il relatore, nominato con determinazione del comandante generale, e' preposto alla direzione della gestione amministrativa dell'ente.
In particolare, spetta al relatore:
a) raccogliere e coordinare le previsioni del fabbisogno dei fondi per le esigenze dell'anno finanziario successivo, nonche' richiedere la somministrazione dei fondi necessari;
b) ordinare le spese secondo le norme in vigore e le direttive del comandante;
c) proporre l'assegnazione dei fondi permanenti di cui al successivo art. 152;
d) accettare, qualora non abbia nulla da osservare sul riconoscimento della regolarita' formale e contabile di cui alla lettera f) dell'art. 24, i conti resi dai reparti amministrativamente dipendenti, ordinandone l'inserimento nella contabilita' dell'ente;
e) dirigere la gestione amministrativa del denaro e dei materiali affidati ai reparti dipendenti;
f) detenere una delle chiavi della cassa di riserva;
g) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
h) provvedere, quando non diversamente disposto dall'art. 49, alla stipulazione dei contratti, nonche' disporre per gli adempimenti amministrativi connessi alla esecuzione dei lavori, delle forniture e delle vendite;
i) disporre l'assunzione in carico e lo scarico dei materiali, nonche' dare o provocare disposizioni per gli adempimenti amministrativi relativi al ricevimento e al riconoscimento dei materiali acquistati dal commercio;
l) predisporre i provvedimenti per la dichiarazione di fuori uso dei materiali e per la vendita dei materiali recuperati;
m) ordinare la somministrazione dei fondi ai reparti amministrativamente dipendenti;
n) effettuare le verifiche e presiedere alle operazioni che il presente regolamento, o speciali disposizioni delle autorita' superiori, attribuiscono alla sua competenza;
o) assistere alle ispezioni e verifiche disposte dalle superiori autorita';
p) eseguire, insieme al direttore dei conti, le operazioni relative al conto corrente postale;
q) trasmettere nei termini prescritti i rendiconti delle anticipazioni e delle spese al Comando generale;
r) firmare gli atti amministrativi e contabili di sua competenza e la corrispondenza degli uffici dipendenti, diretta anche a comandi superiori, previa delega del comandante da sancirsi con apposito atto".
- Gli articoli 174 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 , recano "Norme in materia di resa del conto".
Gli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), recano: "Norme generali in materia di entrate dello Stato".
- L'art. 610 del citato regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), e' il seguente:
"Art. 610. - Tutti gli agenti dell'amministrazione che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato, o altre delle quali lo Stato medesimo diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materie, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, oltre alle dimostrazioni ed ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione.
Sono eccettuati i consigli di amministrazione e gli altri enti dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina ed i funzionari di tutte le altre amministrazioni delegati a pagare spese sopra aperture di credito, i quali rendono i loro conti periodici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 della legge, alle amministrazioni da cui rispettivamente dipendono.
Nei casi pero' che taluno dei suindicati consigli, enti o funzionari delegati sia imputabile di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico ad esso affidato, o di morosita' alla presentazione dei conti periodici cui e' tenuto, l'amministrazione competente puo' richiedere che la Corte dei conti, sulla istanza del procuratore generale della Corte medesima, sottoponga i presunti responsabili a speciale giudizio in analogia a quanto pei conti giudiziali e' stabilito dall' art. 35 della legge 14 agosto 1982, n. 800 ".

Art. 6

Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 1. L'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale e' affidato ad organizzazioni costituite ai sensi dell' articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 , su istanza delle medesime comprovante il possesso dell'idoneita' tecnica ed economica adeguata alla tipologia delle attivita' che l'organismo intende esercitare.
2. Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunita' e la convenienza economica, l'affidamento in concessione e' deliberato, sentito l'organismo di rappresentanza militare, dal comandante dell'ente presso cui l'organismo e' costituito, previa autorizzazione del comandante generale.
3. Il provvedimento di affidamento stabilisce la durata del rapporto e le modalita' di espletamento del servizio; esso regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nell'ambito dei quali essi sono costituiti.
4. Il provvedimento contiene le seguenti condizioni di carattere generale:
a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che tiene indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa;
b) l'amministrazione si riserva la facolta' di sospendere l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti per sopravvenute esigenze funzionali ed organizzative che impediscono l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate;
c) l'esecuzione delle attivita' in affidamento non puo' essere ceduta neppure parzialmente ad enti o terzi se non con previa autorizzazione dell'autorita' concedente;
d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale;
e) la concessione e' revocata per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate. La revoca e' disposta dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento;
f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario costituisce in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprieta' dell'amministrazione;
g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale e' di gradimento dell'amministrazione;
h) in caso di cessione a terzi dei servizi affidati, se la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' e' oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'organizzazione affidataria si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
i) il concessionario stipula a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile verso terzi per danni o infortuni a cose o persone comunque presenti nell'organismo;
l) il concessionario regolarizza in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi.
5. Il relatore stipula l'atto negoziale relativo alla concessione. Nota agli articoli 6 e 7 :
- Per l' art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi in note alle premesse.

Art. 7

Affidamento in concessione ad enti 1. In assenza di istanze da parte di organizzazioni costituite ai sensi dell' articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 , l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale puo' essere affidato ad enti di diritto pubblico o privato secondo le procedure ed i criteri di cui all'articolo 6.
2. L'istanza relativa all'esercizio di attivita' di protezione sociale di piu' organismi indica l'impegno ad esercitarle nella loro totalita', anche nell'ipotesi di cessioni a terzi di attivita' economicamente non convenienti.
3. Il relatore stipula la relativa convenzione.
Nota agli articoli 6 e 7 :
- Per l' art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi in note alle premesse.

Art. 8

Affidamento in concessione a terzi 1. In mancanza di istanze da parte di organizzazioni del personale costituite ai sensi dell' articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 o di enti, l'amministrazione, nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6, procede all'affidamento in concessione a terzi, stipulando apposito atto negoziale con la procedura in forma semplificata prevista dal titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 .
2. L'atto negoziale di cui al comma 1, in aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 4, contiene altresi' le clausole di seguito specificate:
a) l'esercizio delle attivita' affidate in concessione non puo' essere ceduto, ne' in tutto ne' in parte;
b) ove la persona fisica o una rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenute dall'amministrazione non compatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse, l'amministrazione provvede alla revoca della concessione.
Note all' art. 8 :
- Per l' art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), vedi in note alle premesse.
- Per il titolo VI del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza approvato con decreto del Presidente dela Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, recante: "Gestione dei materiali", vedi nelle note alle premesse.

Art. 9

Gestione diretta 1. La gestione diretta degli interventi di protezione sociale, nei casi previsti dall'articolo 2 del regolamento adottato con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del 25 febbraio 1998, n. 96 , e' attuata attraverso organi interni dell'amministrazione.
2. Essa viene attuata anche con l'eventuale ricorso a contratto di appalto di servizi.
3. Per la gestione delle entrate, delle spese e per la rendicontazione, si osservano le disposizioni contenute nel regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 .
Note all' art. 9:
- Per il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), vedi nelle note all'art. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189 , reca: "Approvazione del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza".

Art. 10

Norma finale 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 febbraio 1998 Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1998 Registro n. 2 Finanze, foglio n. 159
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