098G0238
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Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione. (DECRETO 15 gennaio 1998 n. 190)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 16/12/1998 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 597 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4, il quale prevede che le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, recante norme per la costruzione degli apparecchi a pressione e, in particolare, le specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai sensi dell'articolo 20 dello stesso decreto; Visto il parere favorevole dei comitati tecnici dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) denominati "Specifiche tecniche per l'omologazione degli apparecchi a pressione" e "Materiali e collegamenti", i quali hanno ravvisato la necessita' di aggiornare le citate specificazioni tecniche applicative emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 18070-R3c/4 del 4 novembre 1997; Adottano il seguente regolamento:
Art. 1
1. Per la costruzione degli apparecchi a pressione assoggettati alla disciplina in materia di prevenzione contro gli infortuni ai sensi del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e sue successive modifiche ed integrazioni, le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 denominate "Raccolta VSR, Raccolta VSG, Raccolta M, Raccolta S" vengono sostituite dalle allegate specificazioni tecniche:
a) "Raccolta VSR-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei recipienti a pressione;
b) "Raccolta VSG-revisione 1995" per la verifica della stabilita' dei generatori di vapor d'acqua;
c) "Raccolta M-revisione 1995" per l'impiego dei materiali nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi in pressione;
d) ''Raccolta S - revisione 1995'' per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;
2. Le suddette specificazioni tecniche sono pubblicate a cura dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Le schede riportanti le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati per la costruzione degli apparecchi a pressione, ed i relativi procedimenti di saldatura, sono pubblicate a cura dell'ISPESL, previo parere favorevole dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/7/1998, n. 166 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 2
1. Le specificazioni tecniche del decreto ministeriale 21 novembre 1972 di cui l'articolo 1 non si applicano ai recipienti semplici a pressione di cui alla direttiva 87/404/CEE recepita con decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 .
Note all' art. 2:
- La direttiva 87/404/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 8 agosto 1987, n. L 220.
- Il decreto legislativo 27 settembre 1991, n 311 , recante: "Attuazione delle direttive 87/404/CEE e 90/488/CEE in materia di recipienti a pressione, a norma dell' art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1991, n. 233.
Art. 3
1. I prodotti disciplinati dalle specificazioni tecniche indicate all'articolo 1, fabbricati in uno Stato membro della Unione europea, possono essere immessi sul mercato italiano a condizione che la regolamentazione del paese di origine garantisca al prodotto stesso un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla regolamentazione italiana.
Art. 4
1. Agli apparecchi a pressione, gia' verificati sulla base delle specificazioni tecniche vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono applicarsi le medesime specificazioni, in caso di modifiche o riparazioni denunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro tale periodo le allegate specificazioni tecniche - revisione 95 - possono comunque essere utilizzate in sostituzione delle specificazioni tecniche in vigore, purche' il costruttore degli apparecchi a pressione e/o il progettista ne faccia esplicita richiesta all'atto della denuncia di costruzione a norma dell' articolo 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 gennaio 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 168 Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 45 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 , e' il seguente:
"Art. 45. - Entro dieci giorni dalla data in cui viene iniziata la costruzione o la riparazione di un apparecchio a pressione, il costruttore o il riparatore ne deve dare denuncia all'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione.
Colui che abbia introdotto nello Stato un apparecchio a pressione deve darne denuncia all'Associazione entro dieci giorni dall'avvenuta introduzione".