Monitoring Gesetzessammlung

090G0425

IT - Regolamenti Ministeriali

090G0425

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali. (DECRETO 24 novembre 1990 n. 392)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 5/1/1991 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visti l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi in data 22 maggio 1990, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990; Vista la comunicazione inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 novembre 1990; A D O T T A il seguente regolamento:

Articolo unico

E' approvata la deliberazione in data 30 marzo 1990 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 novembre 1990 Il Ministro: VASSALLI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990 Registro n. 65 Giustizia, foglio n. 103 AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore) modificato dall' art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 cosi' recita:
"Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tariffa forense

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Tariffa forense
in materia civile, penale e stragiudiziale
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;
Visto l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;
Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;
Visto la delibera del Consiglio nazionale forense del 28 giugno 1985 approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1985 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe (e radicalmente quelle penali) e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;
Delibera:
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione;
1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.
Roma, 30 marzo 1990
Il presidente: GRANDE STEVENS
Il segretario f.f.: LA VOLPE

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 1

Tariffa degli onorari, diritti e indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa.
Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore
Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 2

Art. 2.
Obbligo del cliente
Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 3

Art. 3.
Giudizi non compiuti
Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 4

Art. 4.
Inderogabilita' della tariffa
Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 5

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.
Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.
Nei casi di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione processuale, anche se non interviene riunione di cause, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte, fino ad un massimo di dieci, del 20%.
Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa l'avvocato avra' diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall' art. 91 del codice di procedura civile dovra' essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 6

Art. 6.
Determinazione del valore della controversia
Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice di procedura civile , avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile .

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 7

Art. 7.
Pluralita' dei difensori
Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 8

Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore
Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A, ridotti alla meta'.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 9

Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore
Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 10

Art. 10.
Praticanti procuratori
ammessi al patrocinio dinanzi alle preture
Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 11

Art. 11.
Procedimenti davanti ad organi speciali
Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 12

Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 13

Art. 13.
Procedimenti speciali
Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 14

Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro
Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa- art. 15

Art. 15.
Rimborso spese generali
All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa-Tabella A

TABELLA A
ONORARI DI AVVOCATO
I - Cause avanti ai giudici conciliatori.
Minimo Massimo lire lire
-- --
1) Per l'intero giudizio:
cause di valore fino a L. 250.000 63.000 125.000 cause di valore da L. 250.001 a
L. 500.000. . . . . . . . . . . . . . . 100.000 200.000 cause di valore da L. 500.001 a
L. 1.000.000. . . . . . . . . . . . . . 125.000 250.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
II - Cause avanti al pretore.
Minimo Massimo lire lire
-- --
2) Studio controversia . . . . . . . 68.000 225.000 3)
Consultazioni col cliente . . . . 34.000 113.000 4) Ispezione dei luoghi della
controversia - Ricerca dei documenti. . 28.000 58.000 5) Preparazione e redazione dell'atto
introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta. . . . . . . 58.000 179.000 6) Assistenza a ciascuna udienza di
trattazione escluse quelle in
cui sono disposti semplici rinvii. . . . 23.000 44.000 7) Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio). . . . . . . . . . . 44.000 179.000 8) Redazione delle difese (comparse
conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 188.000 438.000 9) Discussione in pubblica udienza o
in camera di consiglio. . . . . . . . . 58.000 230.000 10) Opera prestata per la conciliazione
quando questa e' avvenuta
anche in sede stragiudiziale. . . . . . 48.000 179.000
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi e massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 1.000.
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli
organi di giustizia tributaria.
Minimo Massimo lire lire
-- --
11) Studio della controversia . . . . 98.000 325.000
12) Consultazioni con cliente . . . . 49.000 163.000
13) Ispezione dei luoghi della
controversia - Ricerca dei documenti. . 40.000 84.000
14) Preparazione e redazione dell'atto
introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta. . . . . . . 84.000 258.000
15) Assistenza a ciascuna udienza di
trattazione, escluse quelle
in cui sono disposti semplici rinvii. . 33.000 64.000
16) Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice (per ogni mezzo
istruttorio). . . . . . . . . . . 64.000 258.000
17) Memorie depositate fino alla
udienza di precisazione delle conclusioni 75.000 150.000
18) Redazione delle difese (comparse
conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 270.000 630.000
19) Discussione in pubblica udienza o
in camera di consiglio. . . . . . . . . 84.000 332.000
20) Opera prestata per la conciliazione
quando questa e' avvenuta anche in sede
stragiudiziale. . . . . . . . . . . . 69.000 258.000
IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo
grado.
Minimo Massimo
lire lire
-- --
21) Studio della controversia. . . . 98.000 405.000
22) Consultazioni con cliente. . . . 49.000 203.000
23) Ricerca documenti. . . . . . . . 40.000 105.000
24) Redazione del ricorso. . . . . . 133.000 550.000
25) Istanza di sospensione . . . . . 40.000 105.000
26) Deduzioni di costituzione . . . . 95.000 285.000
27) Redazione motivi aggiunti . . . . 133.000 550.000
28) Atto di intervento. . . . . . . . 40.000 105.000
29) Memorie difensive . . . . . . . . 267.000 875.000
30) Discussione in pubblica udienza o
in camera di consiglio. . . . . . . . . 84.000 455.000
Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.
V - Cause avanti alla corte di appello.
Minimo Massimo
lire lire
-- --
31) Studio controversia . . . . . . . 157.000 405.000
32) Consultazioni col cliente . . . . 79.000 203.000
33) Ispezione dei luoghi della
controversia - Ricerca dei documenti. . 64.000 109.000
34) Preparazione e redazione dell'atto
introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta. . . . . . . 134.000 368.000
35) Assistenza a ciascuna udienza di
trattazione escluse quelle in
cui sono disposti semplici rinvii . . . 48.000 92.000
36) Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio). . . . . . . . . . . 103.000 360.000
37) Memorie depositate fino all'udienza
di precisazione delle conclusioni . . . 100.000 200.000
38) Redazione delle difese (comparse
conclusionali, memorie, ecc.) . . . . . 375.000 875.000
39) Discussione in pubblica udienza o
in camera di consiglio. . . . . . . . . 132.000 455.000
40) Opera prestata per la conciliazione
quando e' avvenuta anche
in sede stragiudiziale. . . . . . . . . 105.000 360.000
VI - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono aumentati del 50% e quelli massimi del 100%.
C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati e i massimi sono aumentati del 200%.
E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 150% e gli onorari massimi del 300%.
F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200% e gli onorari massimi del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300% e gli onorari massimi del 500%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400% e i massimi del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a F).
N) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.
VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori.
Minimo Massimo lire lire
-- --
41) Studio della controversia . . . . 123.000 263.000
42) Consultazioni col cliente . . . . 62.000 132.000
43) Redazione del ricorso, del
controricorso, delle memorie. . . . . . 123.000 263.000
44) Discussione . . . . . . . . . . . 123.000 263.000
Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale.
Minimo Massimo
lire lire
-- --
45) Studio della controversia . . . . 188.000 525.000
46) Consultazioni col cliente . . . . 94.000 263.000
47) Redazione del ricorso, del
controricorso, delle memorie. . . . . . 188.000 525.000
48) Discussione . . . . . . . . . . . 188.000 525.000
Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 150% ed i massimi sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200% ed i massimi sono aumentati del 400%.
L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300% ed i massimi sono aumentati del 500%.
M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400% ed i massimi del 700%.
N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 600% e gli onorari massimi del 900%.
O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione possono essere nei minimi e nei massimi aumentati con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.
Q) Per le casue di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 10.000.000, ridotti del 25%, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
R) Gli arrotondamenti verranno calcolati, per eccesso, alle L. 1.000.
X -Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.
Minimo Massimo lire lire
-- --
49) Procedimenti speciali e concorsuali,
per tutta l'opera prestata:
a) davanti ai pretori. . . . . . . 22.000 134.000
b) davanti ai tribunali. . . . . . 70.000 223.000
c) davanti le corti di appello . . 87.000 279.000
50) Procedimenti di ingiunzione . . . 19.000 115.000
51) Procedure esecutive immobiliari e
quelle di cui al decreto-legge 15 marzo
1927, n. 436 (compravendita autoveicoli)
per l'opera prestata:
a) davanti al pretore. . . . . . . 22.000 134.000
b) davanti ai tribunali. . . . . . 70.000 223.000
52) Procedure esecutive mobiliari e
procedure per affari tavolari (III capo
del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499 ) 35.000 112.000
53) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51 e 52 e' soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.
Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di straordinaria importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo' essere praticato per gli onorari di cui al n. 51 se le procedure esecutive comportano una complessa ed articolata attivita' dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.
XI - Trasferta.
54) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita' cosi' come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

Tariffa forense prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa-Tabella B

TABELLA B
ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti
ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi e speciali, agli
arbitri ed autorita', commissioni e collegi con funzioni
giurisdizionali.
Lire
---
1) Per la disamina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
2) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di
risposta e per l'intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
3) Per la rinnovazione e riassunzione della domanda . . . 4.000
4) Per la chiamata di un terzo in causa . . . . . . . . . 4.000
5) Per ogni autentica di firma . . . . . . . . . . . . . 4.000
6) Per esame della procura notarile . . . . . . . . . . . 4.000
7) Per la iscrizione delle cause a ruolo . . . . . . . . 4.000
8) Per la costituzione in giudizio . . . . . . . . . . . 4.000
9) Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione
della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed
ordinanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
10) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie,
comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna . . . . 4.000
11) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al
collegio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
12) Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto o ordinanza,
anche se emessi in udienza . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
13) Per l'esame della sentenza o dell'ordinanza collegiale 4.000
14) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti
dalla legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
15) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione
dell'indice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
16) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento
alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non e'
cumulabile con quelli previsti dal n. 11, dal n. 12 nella ipotesi di
ordinanza di rinvio consensuale) . . . . . . . . . . . . . . 6.000
17) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al
collegio, per ogni ora o frazione di ora . . . . . . . . . . 8.000
18) Per le consultazioni col cliente . . . . . . . . . . . 12.000
19) Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al
rimborso delle spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.000
Lire
---
20) Per la notificazione di ogni atto. Se la notificazione deve
farsi a piu' di una persona, sono dovute per ogni persona in piu' 2.000
21) Per ritiro di ogni atto notificato e disamina . . . . 4.000
22) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando
questa e' avvenuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
23) Per la intimazione ai testimoni . . . . . . . . . . . 4.000
24) Per la designazione del consulente tecnico di parte
4.000
25) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni
udienza, per ogni ora o frazione di ora . . . . . . . . . . . 8.000
26) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da
uffici, autorita', enti, notai, ecc. (per ciascun documento o
certificato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
27) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per
ciascuna copia rilasciata) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
28) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria . 4.000
29) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria 4.000
30) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per
ognuno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
31) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione 2.000
Tale diritto e' dovuto per ogni atto e documento fino al numero
di dieci. Per ogni atto e documento in piu' fino al numero di venti
1.000
32) Per ogni iscrizione al F.A.L. della provincia, nella "Gazzetta
Ufficiale" o in altre stampe periodiche . . . . . . . . . . . 4.000
33) Per la proposizione della querela di falso . . . . . . 4.000
34) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio
(formale o non formale) prestato dalle parti . . . . . . . . 4.000
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti
contabili (per ciascun mezzo istruttorio) . . . . . . . . . . 4.000
Se l'esame dura oltre un'ora e' dovuto in piu' il diritto di
vacazione.
35) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al
collegio o nel caso di cui all' art. 455 del codice di procedura
civile al consulente tecnico . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
36) Per la redazione della nota spese . . . . . . . . . . 4.000
37) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e
procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato
4.000
38) Per l'assegnazione della causa a sentenza . . . . . . 4.000
39) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni
altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . 4.000
40) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o
banche a titolo di deposito cauzionale . . . . . . . . . . . 4.000
41) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti
dalla legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
42) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei
numeri del presente paragrafo . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
I diritti di cui alle voci 1, 15, 18, 19 e 36 sono dovuti anche
dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale,
dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.
II - Processo di esecuzione.
Lire
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43) Per la richiesta di copia in forma esecutiva . . . . . 4.000
44) Per la disamina di ogni titolo esecutivo . . . . . . . 4.000
45) Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o
contro il terzo proprietario . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
46) Per la richiesta di notificazione del ritolo esecutivo, del
precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione
all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al
processo di esecuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
Se la notificazione e' fatta a piu' persone sono dovute per ogni
persona in piu' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Lire
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47) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di
navi, automobili o aereomobili . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
48) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare . . 8.000
49) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio . .
20.000
50) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro
ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di
intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento di
insinuazione al credito in procedure concorsuali . . . . . . 16.000
51) Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di
trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri 4.000
52) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei
casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro
conservativo di immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
53) Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o
del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei
casi previsti dalla legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
54) Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione,
annotazione, cancellazione o annullamento di formalita' in pubblici
registri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
55) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo . . . 8.000
56) Per l'esame di ogni certificato ipotecario . . . . . . 8.000
57) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale
8.000
58) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo . . . 8.000
59) Per l'esame di ogni certificato catastale . . . . . . 8.000
Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le
ispezioni, esami e richieste al P.R.A. Se le prestazioni di cui ai
numeri 55, 56, 58 e 59 richiedono piu' di un'ora, e' dovuto per ogni
ora o frazione di ora in piu' il diritto di vacazione.
60) Per ottenere la pubblicita' di avvisi . . . . . . . . 4.000
61) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti
dai creditori intervenuti nel processo . . . . . . . . . . . 4.000
62) Per il deposito di somme . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
63) Per la domanda di vendita dei beni pignorati . . . . . 4.000
64) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione
quando e' disposta dal giudice stesso o dalla legge . . . . . 6.000
65) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai
giudici o altri pubblici ufficiali . . . . . . . . . . . . . 4.000
66) Per l'assistenza all'incanto . . . . . . . . . . . . . 8.000
67) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante
(qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona
nominata o da nominare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
68) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante
l'amministrazione giudiziaria . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
69) Per concorrere alla distribuzione del prezzo . . . . . 4.000
70) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
della somma ricavata dalla vendita immobiliare . . . . . . . 8.000
71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
della somma ricavata dalla vendita immobiliare . . . . . . . 16.000
72) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della
vendita mobiliare o immobiliare . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
73) Per la partecipazione alla discussione del progetto di
distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o
immobiliare, per ogni udienza . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000
74) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo
ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . . . . . . 4.000
L'onorario di cui sopra non e' cumulabile con quello di cui ai
numeri 64 e 65.
75) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel
procedimento esecutivo o in procedure concorsuali, per ogni ora o
frazione di ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
76) Per ogni altra prestazione concernente il processo di
esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente
paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono
dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le
corrispondenti prestazioni.
III - Procedimenti speciali.
Lire
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77) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con
esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del
giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per
l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della
copia del provvedimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000
78) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali
disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i
giudizi ai quali di'ano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti,
salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti
stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della
presente tabella.
IV - Diritto di vacazione.
79) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il
diritto per ognuna di essere e' di L. 12.000.
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa
causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali in relazione ai quali e' dovuto il diritto
di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in
difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola
vacazione.
V - Coefficienti di applicazione.
a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e
nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause
di valore da L. 250.000 a L. 500.000.
b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono
ridotti di un quinto.
c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi
sono aumentati del 75%.
d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi
sono aumentati del 200%.
e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi
sono aumentati del 250%.
f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi
sono aumentati del 300%.
g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi
sono aumentati del 400%.
h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi
sono aumentati del 500%.
i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi
sono aumentati del 700%.
l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi
sono aumentati del 900%.
m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000
essi sono aumentati del 1000%.
n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000
essi sono aumentati del 1200%.
o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono
aumentati del 1.400%.
p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di
valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 100.000.000 a seconda
dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo.
q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L.
500.
VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.
Lire
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80) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute
dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:
nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni
equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate . 57.000
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di
cassazione o giurisdizioni equiparate . . . . . . . . . . . . 94.000
VII - Indennita' di trasferta.
81) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale
residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute,
il rimborso delle spese e l'indennita' di trasferta cosi' come
previsto nella tariffa stragiudiziale.
Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto
l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge
sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per
compiere atti del suo ministero.
VIII - Diritti di collazione degli scritti.
Lire
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82) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse
e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque
da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese,
sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
nel caso di impiego della dattilografia . . . . . . . . . 2.000
nel caso di impiego della stampa . . . . . . . . . . . . 4.000
nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.
Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti,
la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di
fotocopiatura.

Art. 1

TARIFFA PENALE
Art. 1.
Per la determinazione dell'onorario dovra' tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
Per le cause che richiedono un particolare impegno, e per la complessita' dei fatti e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso una manifesta sproporzione, i massimi potranno essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Art. 2

Art. 2.
Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avra' ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3

Art. 3.
Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20%.
Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4

Art. 4.
Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5

Art. 5.
Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, avra' diritto anche alle funzioni procuratorie previste dalla tariffa civile.

Art. 6

Art. 6.
Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7

Art. 7.
Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennita' previsti per l'avvocato.
Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8

Art. 8.
All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.

Tariffa forense tariffa penale-Tabella

TABELLA
Minimo Massimo
lire lire
-- --
1. Corrispondenza e sessioni.
1.1 Informativa, anche telefonica,per
ognuna. . . . . . . . . . . . . . . 10.000 20.000
1.2 In studio con il cliente od un suo
incaricato, per ogni sessione . . . . . 30.000 60.000
1.3 In studio collegialmente, o fuori
studio con il cliente, con colleghi,
consulenti, giudici, per ogni sessione 40.000 80.000
2. Esame e studio. . . . . . . . . . 40.000 80.000 L'onorario e' dovuto:
in occasione della prima essione,
prima della partecipazione ad ogni
attivita' istruttoria ed al dibattimento;
dopo la notifica di decreti,
ordini o mandati; dopo la comunicazione
di deposito di richieste, di atti, di
sentenze;
all' atto della redazione di
istanze, memorie, richieste, motivi
dell' impugnazione ed in ogni dettagliata
relazione scritta sullo stato della
procedura richiesta dal cliente.
Minimo Massimo lire lire
-- --
3. Indennita' di accesso al carcere,
ad uffici, di attesa. . . . . . . . 20.000 30.000
Per ogni ora o frazione di ora,
con un minimo di L. 20.000;l'indennita'
di attesa e' dovuta per un massimo
di otto ore giornaliere.
4. Partecipazione ad attivita' istruttorie.
Per ognuna . . . . . . . . . . . . . 40.000 80.000
5. Onorario per la fase dibattimentale
e per la discussione. . . . . . . . . . 300.000 1.000.000
6. Istanze, memorie, richieste, motivi
di impugnazione, pareri che
esauriscono l'attivita' . . . . . . . . 100.000 500.000
La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore verra' applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

Art. 1

ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI
ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
(CIVILE E PENALE, AMMINISTRATIVA).
Art. 1.
Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' soltanto procuratore e ad un quarto per chi e' praticamente abilitato al patrocinio.
In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2

Art. 2.
I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3

Art. 3.
Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4

Art. 4.
Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono ritenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente. Nelle pratiche di particolari importanza e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio.

Art. 5

Art. 5.
Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile .
Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 100.000.000.
Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sara' determinato in via equitativa.
Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore; si fa riferimento al passivo definitivamente accertato quando l'assistenza e' prestata a favore del cliente imprenditore.
Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6

Art. 6.
Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7

Art. 7.
Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verra' stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8

Art. 8.
All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 10.000 a un massimo di L. 15.000 per ogni ora o frazione di ora con un massimo di otto ore al giorno.
Al procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta', ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9

Art. 9.
Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10

Art. 10.
Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11

Art. 11.
All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

Tariffa forense in materia stragiudiziale- Tariffa forense

TARIFFA FORENSE IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
(CIVILE E PENALE)
1 - Prestazioni di consulenza.
A) Consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare: minimo L. 16.000 massimo L. 119.000.
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
a) pareri orali:
fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 189.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 80.000 a L. 263.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 98.000 a L. 458.000;
da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 195.000 a
L. 656.000;
b) pareri scritti:
fino a L. 3.000.000: da L. 38.000 a L. 378.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 146.000 a L. 563.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 209.000 a L. 1.176.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 334.000 a
L. 1.890.000.
2 - Prestazioni di assistenza.
a) Posizione ad archivio: diritto fisso L. 10.000.
b) Per ogni lettera, telegramma e com. telef. (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 5.000 a L. 20.000.
c) Esame e studio della pratica:
fino a L. 3.000.000: da L. 57.000 a L. 345.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 172.000 a L. 518.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 228.000 a L. 1.071.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 680.000 a L. 1.743.000.
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 30.000 al massimo di L.
60.000. In studio collegialmente o fuori di studio: dal minimo di L. 40.000 al massimo di L. 80.000.
e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:
fino a L. 3.000.000: da L. 19.000 a L. 141.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 47.000 a L. 210.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 54.000 a L. 471.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 87.000 a L. 705.000.
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica:
dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.
3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.
Dal minimo di L. 45.000 al massimo di L. 840.000.
4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attivita' di consulenza.
Dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attivita' prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 50.000.
5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali.
Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.
6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sara' calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde.
Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 50.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.
7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.
I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.
Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della meta'.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci possono essere aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non potranno comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa.

Tariffa forense-Disposizione comune

DISPOSIZIONE COMUNE ALLA TARIFFA FORENSE
CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE
TERMINE DI PAGAMENTO DELLE PARCELLE
Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruita', in caso di mancato pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria cosi' come stabilito nella legge n. 533/1973 .
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