002G0062
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Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (DECRETO 10 gennaio 2002 n. 38)
Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni
Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell' articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127 , ridetermina la disciplina concernente il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , nonche' le modalita' per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendo i criteri e le procedure conseguenti.
2. Le scuole superiori per interpreti e traduttori di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 , assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano, ove istituite e attivate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio, conseguibili al termine di corsi di studi superiori di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) .
3. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per Servizio, il Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
d) per legge, la legge 11 ottobre 1986, n. 697 ;
e) per scuole di cui all'articolo 1 della legge, le scuole pubbliche e private aventi come finalita' la gestione di corsi per mediatori linguistici per i fini di cui alla legge stessa;
f) per corsi, i corsi di diploma per mediatori linguistici istituiti presso le scuole riconosciute ai sensi del presente regolamento;
g) per Commissione, la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3.
Art. 2 - Istanza di riconoscimento
Istanza di riconoscimento 1. I soggetti pubblici e privati, gestori di scuole che intendono ottenere il riconoscimento per i fini di cui al presente regolamento, devono produrre apposita documentata istanza al Ministero. La documentazione deve comprendere lo statuto della scuola di cui all'articolo 4, il regolamento didattico dei corsi di studio di cui all'articolo 7, nonche' i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture di cui al comma 2. Sono consentite integrazioni all'istanza stessa ove il procedimento di riconoscimento non sia stato nel frattempo concluso.
2. Ai fini del riconoscimento le scuole devono disporre di condizioni atte a garantire la qualita' formativa, consistenti in adeguate risorse finanziarie, in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, computers, biblioteca, e cabine di simultanea in proporzione al numero degli studenti; e devono altresi' disporre di qualificati docenti delle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attivita' formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nel prospetto allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 agosto 2000. La qualificazione dei docenti deve risultare da specifico curriculum di studio e professionale. Il reclutamento dei docenti va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicita' della valutazione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione di cui all'articolo 3 copia della stessa e della relativa documentazione.
4. Entro i successivi novanta giorni la Commissione formula motivato parere sull'istanza di riconoscimento, previa valutazione della sussistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, tenuto altresi' conto delle possibilita' occupazionali nel settore nell'ambito del bacino di utenza delle scuole richiedenti e dell'eventuale presenza, nello stesso ambito territoriale regionale, di scuole riconosciute e di corrispondenti corsi di studio attivati presso universita'.
5. Ai fini della formulazione del prescritto parere e' in facolta' della Commissione accertare, anche con visite ispettive, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature. A tal fine la Commissione puo' avvalersi anche di esperti esterni, entro il limite massimo di tre, ove la stessa Commissione non disponga al proprio interno delle conoscenze relative a specifici ambiti linguistici che ritenga motivatamente necessarie al fine della valutazione.
6. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato con decreto del direttore generale del Servizio sulla base del parere formulato dalla Commissione, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, decorsi inutilmente i quali, il riconoscimento si intende negato. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i termini di cui aicommi 3 e 4 possono essere prorogati, a cura del responsabile del procedimento, per non piu' di sessanta giorni, decorsi inutilmente i predetti termini, il riconoscimento si intende negato.
7. Il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, e' adottato con le stesse modalita' di cui al comma 6.
8. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9. Il decreto di riconoscimento indica la sede nella quale la scuola e' abilitata, successivamente alla data di emanazione del provvedimento, ad istituire e ad attivare corsi di studi superiori di durata triennale e a rilasciare i relativi diplomi equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea rilasciati dalle universita' al termine dei corsi afferenti alla ((alla classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) . Per l'eventuale riconoscimento di sedi decentrate deve essere prodotta apposita documentata istanza successivamente al riconoscimento della sede principale, secondo le procedure di cui ai commi 2 e seguenti.
Art. 3 - Commissione tecnico-consultiva
Commissione tecnico-consultiva 1. Con decreto del Ministro e' costituita una Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine all'istanza di riconoscimento delle scuole ai sensi del presente regolamento.
2. La Commissione e' composta da:
a) quattro docenti scelti dal Ministro in una rosa di otto professori universitari designati dal Consiglio universitario nazionale, inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attivita' formative caratterizzanti individuate nel prospetto allegato n. 3, di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000;
b) quattro esperti designati, in ragione rispettivamente di due per ciascuna, dall'Associazione italiana traduttori e interpreti e dall'Associazione internazionale interpreti di conferenza;
c) un esperto in valutazione e programmazione designato dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
3. Ai lavori della Commissione partecipa, con voto consultivo, il dirigente del competente Ufficio del servizio, responsabile del procedimento. Con il decreto di cui al comma 1 e' nominato il Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parita'.
4. La Commissione dura in carica tre anni. I singoli componenti possono essere confermati una sola volta.
5. All'atto dell'insediamento la Commissione adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento di funzionamento, improntato a criteri di trasparenza e di pubblicizzazione delle decisioni e delle valutazioni.
6. La Commissione puo' organizzarsi in gruppi istruttori di lavoro e puo' procedere ad audizioni anche su richiesta dei soggetti istanti. A tal fine si avvale di una segreteria tecnica, costituita con provvedimento del direttore generale del Servizio.
7. Su delibera della Commissione, in relazione a questioni ed argomenti specifici, possono partecipare ai lavori della stessa, senza diritto di voto, esperti qualificati convocati di volta in volta dal Presidente.
8. L'incarico di membro della Commissione e' incompatibile con quello di componente di organi di direzione, gestione, consultivi, di controllo e didattici dei soggetti gestori delle scuole che abbiano prodotto istanza ai sensi dell'articolo 2. I membri della Commissione stessa non possono avere comunque cointeressenze nelle scuole, ne' avere presso le stesse incarichi di insegnamento in atto.
9. Ai componenti la Commissione, oltre al trattamento di missione ove competa, e' attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle adunanze della Commissione stessa, nella misura stabilita dal decreto interministeriale di cui all' articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 maggio 2018, n. 59 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, e' costituita presso il Ministero la Commissione consultiva e di valutazione che sostituisce la Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 11) che "La Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del decreto resta in carica fino alla costituzione della Commissione".
Art. 4 - Effetti del riconoscimento
Effetti del riconoscimento 1. Il provvedimento di riconoscimento abilita la Scuola ad istituire e ad attivare corsi di diploma per mediatori linguistici e determina il numero massimo dei corsi e degli allievi da ammettere al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo.
2. Le scuole riconosciute ai sensi del precedente comma sono rette da uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle scuole stesse, prevedendo gli organi responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonche' le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Tra gli organi deve essere previsto un Comitato tecnico-scientifico composto da almeno tre esperti, di cui un docente universitario, esterno alla scuola, inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti. ((1)) 3. Il Comitato di cui al comma 2 presenta ogni anno al Ministero una relazione sul funzionamento della scuola e sull'attivita' scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente, nonche' sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione. La mancata presentazione al Ministero della relazione per due anni consecutivi determina, previa diffida a presentare le relazioni predette entro trenta giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, da adottare con motivato decreto del direttore generale del Servizio.
4. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 2, comma 4, il Ministero dispone, anche su proposta della Commissione, verifiche ispettive a campione presso le scuole.
5. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti di idoneita', puo' essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, decreto di revoca del riconoscimento, idoneamente motivato, su conforme parere della Commissione. La revoca e' comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attivita' formativa. Il decreto di revoca e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Con provvedimento del direttore generale del Servizio, su istanza delle scuole interessate e previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 3, e' autorizzato il trasferimento della sede. Il trasferimento della responsabilita' legale delle stesse e' comunicato al Ministero per la presa d'atto.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 3 maggio 2018, n. 59 ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che "Per i fini di cui al comma 1, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto, assume la denominazione di Comitato tecnico-scientifico e di valutazione, quale organo della scuola con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della scuola stessa, nonche' di valutazione dei risultati scientifici e didattici conseguiti, sia al primo che al secondo ciclo".
Art. 5 - Reiterazione dell'istanza
Reiterazione dell'istanza 1. I soggetti gestori delle scuole cui sia stato negato il riconoscimento possono produrre nuova istanza nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, devono essere dedotti, a pena di inammissibilita', elementi nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilita' e' adottato dal direttore generale del Servizio previo parere obbligatorio della Commissione di cui all'articolo 3.
CAPO II Titolo II ORDINAMENTO DEI CORSI DI STUDIO
Art. 6 - Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione
Obiettivi formativi dei corsi di studio e criteri di ammissione 1. I corsi attivati nelle scuole hanno lo scopo di fornire agli studenti una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, nonche' di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche orali e scritte adeguate alle professionalita' proprie dell'area della mediazione linguistica.
2. I corsi di studio di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi universitari, quali definiti e disciplinati dall' articolo 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
3. Per essere ammessi ai corsi di studio di cui al comma 1 occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi dell' articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , da parte degli organi della scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 7 richiede altresi' il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le necessarie modalita' di verifica. Deve essere comunque accertata, tra l'altro, l'ottima conoscenza della lingua madre da parte dei candidati.
4. In favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle regioni.
Nota all' art. 6 :
- L' art. 5 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 , prevede:
"Art. 5. - 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di lavoro per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantita' media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresi', per ciascuna classe di corsi di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Tale frazione non puo' comunque essere inferiore a meta', salvo nel caso in cui siano previste attivita' formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 11, comma 7, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa universita' ovvero nello stesso o altro corso di altra universita', compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.
6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7. Le universita' possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'universita' abbia concorso".
Art. 7 - Ordinamenti didattici
Ordinamenti didattici 1. Le scuole adottano il regolamento didattico dei corsi di studio in conformita' agli obiettivi formativi qualificanti e alle attivita' formative indispensabili individuate per ((la classe delle lauree in mediazione linguistica L-12 di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, supplemento ordinario n. 153 del 6 luglio 2007, concernente la determinazione delle classi di laurea)) .
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere i), l) ed m), nonche' lettera e), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 . Il regolamento stesso determina in particolare i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999 .
3. Della Commissione per la prova finale per il conseguimento del diploma fa parte un esperto designato dal Ministro, con oneri a carico della scuola.
4. Il regolamento e' adottato e modificato con le procedure previste nello statuto della scuola.
Art. 8 - Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari
Riconoscimento ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari 1. I diplomi rilasciati dalle scuole riconosciute al termine dei corsi di studio di cui all'articolo 6 consentono l'accesso ai corsi di laurea ((magistrale appartenenti alla classe delle lauree magistrali in traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui all'allegato al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 157, supplemento ordinario n. 155 del 6 luglio 2007, relativo alle classi di laurea magistrale, con le modalita' di cui all'articolo 6 dello stesso decreto)) .
2. I competenti organi accademici degli atenei valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di cui all'articolo 6 del presente regolamento ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree universitarie determinate con il decreto del Ministro 4 agosto 2000, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro 3 novembre 1999, n. 509, e dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro 4 agosto 2000.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 3 MAGGIO 2018, N. 59)) CAPO III Titolo III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 10 - Norme di adeguamento
Norme di adeguamento 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le scuole gia' riconosciute ai sensi della legge si conformano alle disposizioni del regolamento stesso. Nello stesso termine trasmettono al competente Servizio una dettagliata e documentata relazione in merito. La mancata trasmissione della relazione e della relativa documentazione, nel termine indicato, determina la revoca del riconoscimento, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1, anche a seguito delle risultanze dell'eventuale visita ispettiva disposta ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Commissione esprime il proprio parere.
3. La conferma del riconoscimento delle scuole e' disposta nei successivi trenta giorni con decreto del direttore generale del Servizio.
4. Qualora siano accertate carenze dei requisiti di idoneita' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6.
5. I decreti di conferma e di revoca dei riconoscimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nota all' art. 10:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, riguarda "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
Art. 11 - Valutazione dei crediti formativi
Valutazione dei crediti formativi 1. Su istanza degli interessati gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le scuole riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697 , sono considerati dai competenti organi didattici crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 2, comma 9.
Nota all'art. 11:
- Per il titolo della legge 11 ottobre 1986, n. 697 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 12 - Accesso agli atti del procedimento
Accesso agli atti del procedimento 1. Ai sensi e con le modalita' previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro 14 giugno 1994, n. 774, attuativo dell' articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa hanno diritto di accesso agli atti del procedimento in possesso del Ministero.
Note all' art. 12:
- Il decreto ministeriale 14 giugno 1994, n. 774 , prevede: "Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Gli articoli 7 , 9 , 10 e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , prevedono:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni d'impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento".
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".
"Art. 22. - 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale e' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27".
Art. 13
Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea ((magistrale)) 1. Previo provvedimento autorizzativo disposto dal direttore generale del Servizio, sentita la Commissione di cui all'articolo 3, le scuole possono stipulare convenzioni con atenei ubicati nella regione ove hanno sede le stesse, per la realizzazione di corsi di laurea ((magistrale)) appartenenti alle classi di cui all'articolo 8, comma 1. Restano riservate agli atenei la responsabilita' didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.
Art. 14 - Termini procedimentali
Termini procedimentali 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in sessanta e in duecentoquaranta giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 gennaio 2002 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 1 marzo 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Istruzione, universita' e ricerca, foglio n. 137