Monitoring Gesetzessammlung

006G0190

IT - Regolamenti Ministeriali

006G0190

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici. (DECRETO 06 aprile 2006 n. 174)

Art. 1 - Definizioni

Definizioni 1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:
a) «Borsa merci telematica italiana»: il mercato telematico regolamentato dei ((prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici)) , realizzato attraverso la piattaforma telematica, accessibile da postazioni remote, che viene predisposta dalla societa' di gestione;
b) «Piattaforma telematica»: un'unica infrastruttura telematica a livello nazionale con piu' sistemi di contrattazione per la negoziazione di ((merci, di derrate e di servizi logistici)) ;
c) «Societa' di gestione»: il soggetto che predispone, organizza e gestisce la piattaforma telematica;
d) «Deputazione nazionale»: l'organismo che ha funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana;
e) «Camere di commercio»: le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, titolari della facolta' di istituire borse di commercio ai sensi della legge 20 marzo 1913, n. 272 ;
f) «Unioncamere»: l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconosciuta persona giuridica di diritto pubblico con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1954, n. 709 e successive modificazioni;
g) «Soggetti abilitati all'intermediazione»: i raccoglitori e gestori di ordini all'interno della Borsa merci telematica italiana;
h) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia o in altro Paese membro dell'Unione europea;
i) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
l) «imprese di investimento»: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;
m) «Societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e Direzione generale in Italia;
n) «Testo unico bancario (T.U. bancario)»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
o) «mercati»: i mercati telematici disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto approvati dalla deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione;
p) «Regolamento»: il presente provvedimento;
q) «Regolamenti speciali di prodotto»: disciplinari che indicano le condizioni di negoziazione telematica, le caratteristiche ((specifiche)) del prodotto, le condizioni di pagamento e di consegna/ritiro e qualsiasi altro evento o fatto successivo alla conclusione del contratto che possa incidere sull'esecuzione del medesimo.
(( r) "prodotti agroenergetici": i prodotti provenienti dalla coltivazione del fondo, dalla selvicoltura, dall'allevamento di animali e dalle attivita' connesse, e dalla trasformazione degli stessi, utilizzabili per la produzione di energia, e gli altri prodotti definiti tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali nonche' i certificati di produzione che ne derivano; )) (( s) "servizi logistici": la logistica interna alle strutture dei clienti, la gestione del magazzino, la gestione del deposito, la gestione degli ordini, la movimentazione e il trasporto delle merci, il carico e lo scarico delle merci, il confezionamento e gli altri servizi identificati tali dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, rivolti agli utilizzatori della Borsa merci telematica italiana. ))

Art. 2 - F i n a l i t a'

F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento:
a) disciplina il funzionamento della Borsa merci telematica italiana, individuando le modalita' di accesso, i soggetti abilitati all'intermediazione, le tipologie di contrattazioni telematiche e la regolamentazione dei mercati;
b) stabilisce le modalita' di vigilanza e di supporto della Borsa merci telematica italiana tramite appositi organi.
CAPO II Titolo II Modalita' di funzionamento della Borsa merci telematica italiana

Art. 3 - Accesso alla Borsa merci telematica italiana

Accesso alla Borsa merci telematica italiana 1. L'accesso alla Borsa merci telematica e' riservato esclusivamente ai soggetti abilitati all'intermediazione di cui al successivo articolo 4 per le negoziazioni tra gli operatori accreditati, secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 10.

Art. 4 - Soggetti abilitati all'intermediazione

Soggetti abilitati all'intermediazione 1. I soggetti abilitati all'intermediazione sono:
a) agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio ((dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a)) );
(( b) societa' di capitali costituite in maggioranza, in termini di capitale sociale con diritto di voto in assemblea ordinaria, da: agenti di affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), organizzazioni professionali presenti o rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che operano nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile , in quest'ultimo caso, che esercitino attivita' strumentali o connesse alle attivita' dei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), imprenditori della pesca, organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo del 27 maggio 2005, n. 102 , le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a); )) c) imprese di investimento (S.I.M. e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie), gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario e le banche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento.
(( d) le societa' cooperative e i loro consorzi operanti nei settori indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a); )) (( e) le organizzazioni di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 . )) 2. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera a), devono:
a) possedere regolare iscrizione nei ruoli formati dalle Camere di commercio;
b) essere capaci di obbligarsi;
c) non essere stati dichiarati falliti, salvo l'eventuale riabilitazione;
d) non essere stati condannati per delitti contro la fede pubblica o contro la proprieta', ovvero per uno dei delitti seguenti: peculato, concussione, corruzione, sottrazione da luoghi di pubblico deposito, falsa testimonianza e calunnia;
e) non essere stati esclusi dalle Borse merci;
f) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi;
g) nel caso di agenti d'affari in mediazione, possedere la maggiore eta', godere dei diritti civili e politici e non esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata;
h) non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e successive modificazioni e integrazioni;
l) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)) .
3. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera b), devono:
((a) rispettare le disposizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto;))
b) adottare la forma di societa' di capitale;
c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)) ;
((d) i titolari di partecipazioni al capitale sociale devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui all'allegato 2 al presente decreto.)) 4. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera c), devono possedere i requisiti di cui al Titolo II, Capo I, articolo 19 e di cui al Titolo II, Capo I, articoli 27 , 28 e 29 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
(( 4-bis. I soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, lettera d) e lettera e), devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 3 al presente decreto. )) 5. I Soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente comma 1, ((lettere a), b), d) ed e) )) , dovranno essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla deputazione nazionale, e potranno indicare negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione nell'elenco.
(( 6. I soggetti abilitati all'intermediazione devono:
a) attenersi alle disposizioni del presente regolamento, dei regolamenti speciali di prodotto e alle disposizioni della Deputazione nazionale e della societa' di gestione;
b) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nel rispetto della deontologia professionale e per l'integrita' dei mercati;
c) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
d) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
f) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati;
g) versare i corrispettivi determinati dalla societa' di gestione per i servizi della Borsa merci telematica italiana da essa erogati. ))

Art. 5 - Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni

Tipologie di contrattazioni telematiche e autorizzazioni 1. Nella Borsa merci telematica italiana e' consentita la negoziazione attraverso tre tipologie di contratti:
a) contratti a pronta consegna;
b) contratti a consegna differita nel tempo;
c) contratti a termine.
2. Sono autorizzati a generare e a negoziare i contratti a pronta consegna e i contratti a consegna differita nel tempo i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, ((lettere a), b), d) ed e)) ). Sono autorizzati a negoziare i contratti a termine i soggetti abilitati all'intermediazione, di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera c), secondo quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, lettere e) , f) e g) e comma 2, lettere f) , g) , h) e i) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

Art. 6 - Regolamentazione dei mercati

Regolamentazione dei mercati 1. I mercati sono disciplinati dai regolamenti speciali di prodotto, adottati dalla Deputazione nazionale su proposta della societa' di gestione sentiti gli operatori della filiera riuniti in appositi comitati.
CAPO III Titolo III Organi della Borsa merci telematica italiana

Art. 7 - Deputazione nazionale

Deputazione nazionale 1. La Deputazione nazionale, e' nominata dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed e' composta da sette componenti:
((a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con funzione di presidente;)) ((a-bis) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);))
b) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
c) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
d) tre rappresentanti designati dall'Unioncamere, in rappresentanza delle Camere di commercio, socie della societa' di gestione.
2. I componenti della deputazione nazionale restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. La sede e la segreteria sono istituite presso Unioncamere.
4. La Deputazione nazionale esercita funzioni di vigilanza e di indirizzo generale della Borsa merci telematica italiana, svolgendo collegialmente i seguenti compiti:
a) vigila sulla societa' di gestione e sul funzionamento generale della Borsa merci telematica italiana e dei mercati adottandone il regolamento generale di cui alla lettera i) del comma 4 del successivo articolo 8;
b) omogeneizza le modalita' di negoziazione e di realizzazione di forme di sicurezza e di garanzia delle transazioni sul territorio nazionale;
c) formula lo schema e i criteri generali di redazione dei regolamenti speciali di prodotto comunicandoli alla societa' di gestione;
d) adotta i regolamenti speciali di prodotto su proposta della societa' di gestione;
e) stabilisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti abilitati all'intermediazione che abbiano violato il regolamento, i regolamenti speciali di prodotto, le disposizioni e/o la deontologia professionale;
((f) iscrive in un apposito elenco, del quale ne cura la tenuta, i soggetti abilitati all'intermediazione di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere a), b), d) ed e)) g) adotta con proprio regolamento le sue modalita' di funzionamento.
(( h) autorizza la societa' di gestione a realizzare progetti sperimentali che prevedano procedure transitorie semplificate, aventi come obbiettivo lo sviluppo della Borsa merci telematica italiana. )) 5. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Deputazione nazionale si provvede tramite gli ordinari stanziamenti del bilancio dell'Unioncamere.

Art. 8 - Societa' di gestione

Societa' di gestione 1. La societa' di gestione, costituita ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , esclusivamente da organismi di diritto pubblico comprese le Unioni regionali delle Camere di commercio e i consorzi e le societa' consortili costituite dai suddetti organismi, svolge funzioni di interesse generale. La partecipazione maggioritaria alla societa' di gestione e' riservata alle Camere di commercio, ed il capitale minimo, interamente versato, deve essere di ammontare non inferiore ad un milione di euro.
2. La societa' di gestione acquisisce la forma giuridica di societa' consortile per azioni e, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' autorizzata ad assumere la denominazione di «Borsa merci telematica italiana S.c.p.A. (BMTI S.c.p.A.)».
3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della societa' di gestione devono possedere i requisiti di onorabilita' di cui al Titolo I, Capo II, articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .
4. La societa' di gestione svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicita' di funzionamento della piattaforma telematica e esercitando i seguenti compiti:
a) predispone e amministra la piattaforma telematica, assicurandone uniformita' di accesso e di gestione;
b) propone alla Deputazione nazionale i regolamenti speciali di prodotto predisposti secondo lo schema e i criteri generali formulati dalla Deputazione nazionale stessa;
c) adotta le prescrizioni date dalle linee direttrici in materia di sicurezza informatica, riconosciute idonee a livello nazionale e comunitario per i servizi della pubblica amministrazione, e provvede alla rilevazione e alla diffusione delle informazioni secondo criteri di correttezza e trasparenza;
d) verifica, anche con il supporto delle Camere di commercio, il possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 4, comma 2 per i soggetti abilitati all'intermediazione;
e) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione i servizi relativi all'accesso, alla negoziazione e alla rilevazione delle informazioni presenti sulla piattaforma telematica;
f) determina i corrispettivi a essa dovuta dai soggetti abilitati all'intermediazione;
g) ((LETTERA SOPPRESSA DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)) ;
h) fornisce alle Camere di commercio i servizi in materia ai prezzi, alla formazione, alla promozione e al supporto organizzativo e tecnico;
i) propone alla Deputazione nazionale un regolamento generale recante le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del presente regolamento, dotandosi di un assetto organizzativo idoneo all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti e delle direttive impartite dalla Deputazione nazionale.
(( l) fornisce ai soggetti abilitati all'intermediazione, agli operatori accreditati, alle loro associazioni e organizzazioni di rappresentanza, agli altri organismi di diritto pubblico e privato interessati a promuovere l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana e a diffondere i prezzi dei prodotti transabili sulla stessa, servizi di formazione, promozione, accessori alle contrattazioni telematiche, supporto organizzativo, tecnico e tecnologico, finalizzati al corretto ed efficiente utilizzo della Borsa merci telematica italiana stessa;
m) realizza progetti sperimentali per l'attivazione di nuovi mercati telematici anche a livello internazionale, adottando procedure transitorie semplificate, previa autorizzazione della Deputazione nazionale. ))

Art. 9 - Camere di commercio

Camere di commercio 1. Le Camere di commercio, con il coordinamento di Unioncamere, attendono ai seguenti compiti:
a) assumono la qualita' di socio della societa' di gestione e costituiscono con partecipazione maggioritaria la societa' di gestione stessa;
b) supportano eventualmente l'attivita' di verifica dei requisiti di cui al precedente articolo 4 svolta dalla societa' di gestione;
c) assicurano sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa merci telematica italiana;
d) pubblicano, attraverso i propri bollettini ufficiali dei prezzi, gli esiti delle negoziazioni avvenute nella Borsa merci telematica italiana in termini di prezzi di riferimento e di quantita' delle ((merci, delle derrate e dei servizi logistici)) negoziate in via telematica;
e) promuovono, anche attraverso le organizzazioni imprenditoriali e le categorie professionali, una specifica attivita' di comunicazione in favore della Borsa merci telematica italiana.

Art. 9-bis

((Sinergie e collaborazioni tra la societa' di gestione e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) )) (( 1. La Societa' di gestione e ISMEA, con apposito atto convenzionale, definiscono le modalita' di collaborazione: per coordinare le attivita' di rilevazione e monitoraggio dei prezzi e delle dinamiche di mercato; per realizzare nuovi prodotti di studio e di analisi dei mercati agroalimentari; per individuare strumenti di facilitazione per l'accesso al credito e per il sostegno finanziario alle imprese. )) CAPO IV

Art. 10 - Periodo transitorio

Periodo transitorio 1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo della piattaforma telematica, l'accesso alla Borsa merci telematica italiana, per un periodo transitorio di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' consentito anche agli operatori accreditati.
2. Ai fini dell'accreditamento da parte della Societa' di gestione alla Borsa merci telematica italiana, gli operatori devono:
a) appartenere alle categorie dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
b) possedere i requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, ((b), c), d), e), f), h) ed i)) );
(( c) essere iscritti nel registro imprese della Camera di commercio, operare in uno dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed appartenere ad una delle seguenti categorie: commercianti, utilizzatori compresa la grande distribuzione, trasformatori, cooperative, altri organismi associativi detentori delle merci, produttori agricoli, operatori della pesca e fornitori di servizi logistici; )) d) non essere inclusi negli elenchi ufficiali dei protesti cambiari, attestato da visura nazionale dei medesimi.
3. ((COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 20 APRILE 2012, N. 97)) .
CAPO V

Art. 11 - Riserva nell'uso della denominazione

Riserva nell'uso della denominazione 1. L'uso della denominazione di «Borsa merci telematica», «Mercato telematico di merci» od altra consimile e' riservata alla societa' di gestione. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, articolo 1 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068 .
Nota all'art. 11:
- Il testo dell' art. 1 del Regio Decreto 4 agosto 1913, n. 1068 (Regolamento per l'esecuzione della legge 20 marzo 1913, n. 272 , riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1913 ), e' il seguente:
«Art. 1. - La denominazione di «Borsa di commercio», di «Borsa di valori», di «Mercato di valori» od altra consimile e' esclusivamente riservata alle Borse istituite a norma dell'art. 1 della legge. Fuori di tal caso, ed ancorche' risulti espressamente escluso ogni carattere ufficiale, e' vietato usare le denominazioni anzidette o consimili, e formare listini di prezzi.
E' permessa tuttavia anche a privati la pubblicazione del listino di borsa.
Il Presidente della Deputazione di borsa vigila per l'osservanza del divieto anzidetto, da' i provvedimenti opportuni e puo' richiedere l'assistenza dell'autorita' politica.
La trasgressione del divieto del Presidente della Deputazione di borsa e' punito a norma dell' art. 434 del codice penale .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, effettuate in forme organizzate e con rilevazione e pubblicazione dei relativi prezzi da operatori finanziari, nei casi e secondo modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Il decreto del Ministro del tesoro assicurera' che le negoziazioni di cui al precedente comma dei titoli emessi o garantiti dallo Stato siano consentite ad un numero di soggetti sufficientemente ampio per garantire un effettiva concorrenza.».

Art. 12 - Controversie

Controversie 1. Per tutte le controversie relative al pagamento delle tariffe e dei canoni per la fruizione dei servizi della Borsa merci telematica e' competente il Foro di Roma.

Art. 13 - Spese di funzionamento

Spese di funzionamento 1. Le spese di funzionamento derivanti dall'applicazione del presente regolamento non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 aprile 2006 Il Ministro: Alemanno Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2, foglio n. 49

Allegato 1

((Allegato 1
Disposizioni di cui all' articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174
1 . Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se la societa' di capitali e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci delle societa' di capitali devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' articolo 2382 del codice civile ;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto, e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall' articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.))

Allegato 2

((Allegato 2
Requisiti di onorabilita' di cui all' articolo 4, comma 3, lettera d), del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174
1 . Non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' articolo 2382 del codice civile ;
2. Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
3. Non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
a) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;
b) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 3., salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste al punto 3. lettera a), non rilevano se inferiori a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.))

Allegato 3

((Allegato 3
Disposizioni di cui all' articolo 4, comma 4-bis,
del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174
1 . Presentare, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita' iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa;
2. Se l'organizzazione di produttori agricoli di cui agli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , opera sottoforma di societa' di capitali ed e' parte di un gruppo, la struttura del gruppo di cui e' parte non deve essere tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa;
3. I consiglieri di amministrazione ed i sindaci dei soggetti abilitati all'intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) e lettera e), devono essere scelti secondo criteri di professionalita' e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno 2 anni attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; il presidente del Consiglio di amministrazione deve avere maturato un'esperienza complessiva di almeno 3 anni attraverso l'esercizio delle stesse attivita' sopra indicate;
4. Non possono ricoprire le cariche di amministratore e sindaco, coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' articolo 2382 del codice civile ;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Le cariche, comunque denominate, di amministratore e sindaco non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 4. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste da questo punto e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale;
5. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore e sindaco:
a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 4. lettera c);
b) l'applicazione di una delle pene di cui al punto 4. lettera c), con sentenza non definitiva;
c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall' articolo 10, comma 3, legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' articolo 3, legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni;
d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate. Nelle ipotesi previste dai punti 5. lettera c) e 5. lettera d), la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste;
6. se i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), sono costituiti sotto forma di societa' di capitali, i titolari di partecipazioni al capitale devono possedere i seguenti requisiti di onorabilita':
a) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' o decadenza previste dall' articolo 2382 del codice civile ;
b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, oppure alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
Non possono essere titolari di partecipazioni al capitale sociale coloro ai quali sia stata applicata una delle pene previste al punto 6. lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. La reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non rileva se inferiore a un anno. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica del possesso dei requisiti di onorabilita', e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Deputazione nazionale.))
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