Monitoring Gesetzessammlung

099G0328

IT - Regolamenti Ministeriali

099G0328

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (DECRETO 31 maggio 1999 n. 248)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 14-8-1999 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo; Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997 , che prevede che i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 " ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera r), che prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all' articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; Visto l' articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 , che prevede che la garanzia del fondo di cui all' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , sia estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di societa' cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo", indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e successive modificazioni e integrazioni; b) "FEI", indica il Fondo europeo per gli investimenti; c) "comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 ; d) "garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori; e) "controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia; f) "cogaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati; g) "PMI", indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; (( h) "consorzi" indica i consorzi e le societa' consortili di cui agli articoli 17 , 18 , 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , e le societa' consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilita' che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo; le societa' consortili miste devono essere in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; )) i) "microimprese", indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10; j) "banche", indica le banche iscritte all'albo di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; k) "intermediari", indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; l) "S.F.I.S.", indica le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 ; m) "confidi", indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all' articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; n) "altri fondi di garanzia", indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all' articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ; o) "finanziamenti a mediolungo termine", indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale; p) "prestiti partecipativi", indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale; q) "partecipazioni", indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di societa' di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa; r) "costo di provvista" indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("RENDISTATO") cosi' come definita dall'articolo 1, lettera b), del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia; s) "tasso di riferimento" indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994; t) "contratti d'area" indica i contratti d'area di cui all' articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ; u) "patti territoriali" indica i patti territoriali di cui all' articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 .

Art. 2

Garanzia diretta 1. La garanzia diretta e' concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:
a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;
b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.
((2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali)) 3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , e per le S.F.I.S., nell'albo di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 .
5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in loro favore;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi e' liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell'acconto e' elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali, purche' rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria.
Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza e' restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto.
7. La garanzia diretta non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a mediolungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non e' altresi' efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.

Art. 3

Controgaranzia 1. La controgaranzia e' concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.
((2. La controgaranzia e' accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale e' elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali)) 3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia puo' essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera e' adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.
4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall' articolo 106 e dall' articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 .
5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:
a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
b) delle finalita' di investimento inizialmente previste.
6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacita' di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonche' a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.
7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, e' liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma gia' versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza e' versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma e' versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.
8. La controgaranzia non e' efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine e' ridotto a sei mesi. La controgaranzia non e' altresi' efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.
9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.

Art. 4

Cogaranzia 1. La cogaranzia e' richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dall'articolo 2 del presente regolamento.
2. Il Fondo puo' effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione del comitato in base all'articolo 13.

Art. 5

Operazioni finanziarie rientranti nel "de minimis" 1. Nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 , e la controgaranzia sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie diverse dai finanziamenti a mediolungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'attivita' di impresa.
Note all' art. 5:
- Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 recante: "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" e coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta il testo dell'art. 2:
"Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. Il fondo di garanzia di cui all' art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 , ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di piu' elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonche' su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.
2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalita' e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo e' affidata a una banca, o a una societa' a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverra' con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operativita', o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonche' dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti".

Art. 6

Riserve settoriali 1. Il 10 per cento delle disponibilita' complessive del Fondo al primo gennaio di ogni anno e' riservato alle operazioni relative alle PMI e ai consorzi appartenenti a ciascuno dei seguenti settori:
a) industria;
b) commercio, turismo e servizi.

Art. 6-bis

(( (Imprese a prevalente partecipazione femminile).
1. Alle operazioni finanziarie relative a imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all' articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215 , si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire di assistenza tecnica finalizzata alla concessione di un finanziamento, garantito dal Fondo, a fronte del programma di investimento sul quale e' stato richiesto l'intervento della legge 25 febbraio 1992, n. 215 . Le modalita' di prestazione dei servizi di assistenza tecnica sono definite nell'ambito della convenzione di cui all' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 .

Art. 6-ter

(( [Sviluppo del commercio elettronico e
dei collegamenti telematici (new economy)].
1. Alle operazioni finanziarie a fronte di nuovi investimenti per lo sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici tra imprese, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni. Con direttiva del Ministro delle attivita' produttive sono individuati gli investimenti di cui al presente comma ammissibili ad agevolazione)).

Art. 6-quater

(( (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria).
1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonche' a fornire la liquidita' necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma 2, per la garanzia diretta, e all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, per la controgaranzia, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, per le commissioni.
2. Possono beneficiare delle condizioni stabilite dal presente articolo le piccole imprese, come definite dalla disciplina comunitaria richiamata all'articolo 1, comma 1, lettera g), che, alla data di presentazione della richiesta di garanzia del Fondo, sono in rapporto di subfornitura, ai sensi dell' articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192 , con imprese committenti che siano state ammesse, a partire dal 1° luglio 2008, alle procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 , e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 . Le imprese beneficiarie devono aver prodotto, nell'esercizio in corso e in ciascuno dei due esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 50% del fatturato nei confronti delle committenti medesime.
3. Ai fini della valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si tiene conto dei dati relativi agli ultimi quattro bilanci precedenti la data di richiesta della garanzia. La valutazione dei bilanci dei soggetti beneficiari relativi all'anno di ammissione delle imprese committenti alle procedure di cui al comma 2 e all'anno precedente viene effettuata sulla base di criteri adeguati alla specifica situazione dei soggetti beneficiari medesimi. La valutazione deve accertare la capacita' delle imprese beneficiarie di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo, nonche' l'idoneita' dell'intervento stesso a ripristinare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese. Per i casi in cui l'ammissione alle citate procedure sia intervenuta in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, i suddetti specifici criteri sono applicati anche agli esercizi successivi l'ammissione medesima.
4. La richiesta di intervento del Fondo e' presentata entro sei mesi dalla data di ammissione dell'impresa committente alle procedure di cui al comma 2. In sede di prima applicazione, per i casi in cui le imprese committenti siano state ammesse alle suddette procedure in data antecedente la pubblicazione del presente decreto, la richiesta di garanzia e' presentata entro sei mesi dalla medesima data di pubblicazione.

Art. 7

Settori esclusi 1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato e, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, dell'agricoltura e della pesca.

Art. 8

Confidi operanti nel settore agricolo
agroalimentare e della pesca 1. La controgaranzia di cui all'articolo 3 e' estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di societa' cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed e' concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.

Art. 9

Controlli 1. Il comitato di cui all'articolo 13, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalita' di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale S.p.a. specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalita' previste dal presente regolamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero per le politiche agricole, effettua controlli sull'attivita' gestionale del Fondo.

Art. 10

Versamenti al Fondo 1. Entro tre mesi dalla delibera del comitato di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1 per cento dell'importo garantito dal Fondo.
2. La commissione non e' dovuta:
a) per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale;
b) per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.
3. La commissione di cui al comma 1 e' ridotta del 50 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei territori non rientranti nelle aree territoriali svantaggiate, cosi' come definite dalla Unione europea, e per le operazioni relative alle medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale.
4. La commissione di cui al comma 1 e' ridotta del 75 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale.
5. Alle operazioni relative alle microimprese si applicano le commissioni previste per le operazioni relative alle piccole imprese ridotte del 50 per cento. Le commissioni sono altresi' ridotte del 50 per cento per le partecipazioni e per i prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non e' superiore al 75 per cento del costo di provvista.
6. La convenzione di cui all' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e' stipulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante al Mediocredito centrale S.p.a. per la gestione degli interventi e' fissato dalla convenzione, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruita' oggettiva.
Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 92.3. a) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale, e' riportato nelle note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 92.3. c) del Trattato CE per gli aiuti a finalita' regionale, e' il seguente:
"Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) (omissis);
b) (omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi".
- Il testo dell' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 11

Garanzia del FEI 1. Al fine di ampliare la capacita' di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell'articolo 13 e possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 12

Cumulo 1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1.
2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensita' agevolativa massima fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
((2-bis. Per le piccole e medie imprese ed i consorzi ubicati nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensita' agevolativa fissato dall'Unione europea per le PMI ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilita' e' permessa a condizione che l'impresa o il consorzio partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25 per cento dell'ammontare dell'investimento stesso))

Art. 13

C o m i t a t o 1. Il distinto organo di cui all' articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale e' affidata l'amministrazione del Fondo.
2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 , in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosita' per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformita' delle stesse a quanto previsto dall' articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresi' che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali e' richiesto l'intervento del Fondo.
Note all'art. 13:
- Il testo dell' art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , e' riportato nelle note alle premesse.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 , reca "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 14

Disposizioni transitorie 1. Ai fini del versamento dell'acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all' articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , e successive modificazioni, e del Fondo di cui all' articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di ammissione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 maggio 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 228 Note all'art. 14:
- Il testo dell' art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , recante: "Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore", e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il ''Fondo centrale di garanzia'' per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge.
La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.
I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del ''Fondo'' sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.
La dotazione del ''Fondo'' e' costituita:
a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;
b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;
c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del Fondo;
d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del ''Fondo'' di cui al precedente art. 3.
Al ''Fondo'' si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ".
- Il testo dell' art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , recante: "Credito agevolato al commercio", e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 7 (Fondo centrale di garanzia). - E' istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.
Il fondo centrale di garanzia e' amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.
Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalita' che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.
Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.
La garanzia e' accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della societa' e capacita' imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426 .
La garanzia del fondo e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.
La garanzia del fondo puo' essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all' art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite".
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