Monitoring Gesetzessammlung

099G0149

IT - Regolamenti Ministeriali

099G0149

Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. (DECRETO 23 febbraio 1999 n. 88)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 27-4-1999 IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l' articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 , il quale prevede che con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono emanate apposite norme regolamentari al fine di disciplinare l'accertamento dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 658 del 5 giugno 1997); Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto concernenti i criteri e le modalita' per il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale del personale addetto alle ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa, metropolitane, tranvie ed impianti assimilabili, filovie ed autolinee, di cui all' articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 , ed allegato A.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 febbraio 1999 Il Ministro: Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 191 Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del D.P.R.
n. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e' il seguente:
"Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.
Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita' ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni".
Note alle premesse:
- Per il testo dei commi terzo e quarto dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/1980 , vedasi nelle note alle premesse.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 9, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 753/1980 , vedasi nelle note alle premesse

Allegato A

Allegato A
NORME CONCERNENTI I CRITERI E LE MODALITA' PER IL CONTROLLO DELL'IDONEITA' FISICA E PSICO-ATTITUDINALE DEL ((PERSONALE DELLE AZIENDE GESTORI DI RETI FERROVIARIE - DIVERSE DA QUELLE CONCESSE AD R.F.I. S.P.A. CON IL DECRETO MINISTERIALE 31 OTTOBRE 2000, N. 138/T - E DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SULLE RETI MEDESIME)) , METROPOLITANE, TRAMVIE ED IMPIANTI ASSIMILABILI, FILOVIE ED AUTOLINEE.
Parte prima
NORME GENERALI
1. Generalita'.
1. Le presenti norme stabiliscono i criteri e le modalita' per l'accertamento ed il controllo dell'idoneita' fisica e psicoattitudinale del ((personale delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime)) , metropolitane, tramvie ed impianti assimilabili, nonche' alle filovie ed autolinee.
2. Agli effetti dei requisiti fisici speciali riguardanti la vista, l'udito, la statura, richiesti per l'ammissione in servizio, la revisione, l'abilitazione, l'assegnazione a nuove funzioni ed il passaggio di profilo professionale, i candidati sono distinti in tre gruppi per quanto riguarda l'ammissione in servizio ed in cinque gruppi per quanto riguarda la revisione, come previsto dalle relative tabelle.
3. Se le singole aziende, in considerazione di particolari ed obiettive esigenze dell'esercizio, debitamente accertate, ritengono necessario adottare per gli agenti da adibire a mansioni interessanti il movimento e la sicurezza dell'esercizio, requisiti piu' rigorsi di quelli stabiliti nelle tabelle allegate, le relative norme devono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri.
2. Visite per l'ammissione in servizio.
1. Per l'ammissione in servizio, sia nella categoria di ruolo sia in quella non di ruolo, per qualunque titolo e modalita' di assunzione, e' necessario il possesso da parte dei candidati di sana e robusta costituzione, dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per disimpegnare le mansioni inerenti al posto a cui aspirano, nonche' dei requisiti fisici speciali prescritti per l'ammissione in servizio con riferimento al profilo relativo al posto medesimo.
2. I requisiti fisici speciali richiesti ai candidati che hanno compiuto il quarantesimo anno di eta' sono quelli indicati per le visite di revisione di cui al successivo art. 3.
3. Le visite mediche da praticare a dipendenti non di ruolo vanno effettuate con i criteri dell'ammissione.
4. In caso di ammissione in servizio di personale con profilo non indicato nella tabella, si procede alla visita adottando i criteri indicati per il profilo professionale assimilabile.
5. Sono giudicati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, possono trovare difficolta' al disimpegno incondizionato del servizio.
6. Gli agenti da adibire alla guida di autobus di linea, di filobus e di automezzi aziendali diversi dalle autovetture sono sottoposti, se non sono disponibili analoghi accertamenti effettuati di recente presso strutture pubbliche, ad esami radiografici del rachide in varie proiezioni. Sono dichiarati non idonei alle predette mansioni di autista coloro che presentano, soprattutto a carico dei vari elementi della colonna vertebrale, malformazioni, deviazioni, fatti infiammatori o degenerativi, trasformabili col tempo, e sotto lo stimolo di sollecitazioni meccaniche, in veri e propri fatti morbosi invalidanti.
3. Visite per revisione.
1. Le visite per revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti gia' in servizio, sia di ruolo che non di ruolo, sono in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni inerenti al profilo di cui sono rivestiti. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali, sono richiesti quelli relativi alla revisione.
2. Nel caso in cui i criteri della revisione sono adottati, a norma del precedente art. 2, comma 2, o di altre disposizioni particolari, anche per le visite di ammissione, il requisito della statura resta quello previsto per l'ammissione.
3. A visita di revisione sono sottoposti i dipendenti quando sorgono dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche od attitudinali, o quando hanno sofferto malattie o traumi tali da far ritenere possibile la presenza di postumi che costituiscono pregiudizio nell'espletamento delle mansioni inerenti al profilo rivestito.
4. Sono, inoltre, sottoposti a visita di revisione al compimento del 30 , del 35 , del 40 , del 45 , del 48 , del 51 , ed al compimento di ogni biennio successivo al 51 anno, tutti i dipendenti che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40 anno di eta' con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnicosanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.
((4-bis. Per tutti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie - diverse da quelle concesse ad R.F.I. S.p.a. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n. 138/T - e delle aziende esercenti servizi di trasporto sulle reti medesime che, indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di macchina o addetto alla condotta dei mezzi in servizio pubblico, le visite di revisione di cui al precedente comma 4 sono effettuate al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 52° anno; tutti gli altri dipendenti dei gruppi 1, 2 e 3 della revisione sono sottoposti a tali visite a partire dal compimento del 40° anno di eta' con le medesime scadenze. Oltre alle visite di revisione tutti i dipendenti, indistintamente, sono sottoposti periodicamente ad accertamenti tecnico-sanitari delle loro condizioni ai fini della medicina preventiva per la tutela della salute secondo la vigente normativa.))
5. Per il personale addetto alla guida di autoveicoli e filoveicoli in servizio pubblico, le visite di revisione sono effettuate da una delle strutture previste al successivo art. 6 delle presenti norme, con le cadenze previste dal comma precedente fino al 45 anno di eta' e con cadenza biennale a decorrere da quest'ultimo; i requisiti fisici speciali richiesti sono quelli previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.
4. Dipendenti in minorate condizioni fisiche.
1. I dipendenti che, alla visita di revisione non vengono trovati in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 3, possono essere giudicati ancora idonei, in relazione alla disponibilita' dei posti, a mansioni di altro profilo ritenute compatibili con le minorate condizioni fisiche e possono essere eventualmente autorizzati all'uso di apparecchi protesici e correttivi ritenuti adatti. L'accertamento ai fini della utilizzazione in mansioni di altro profilo e' di competenza di una delle strutture di cui al successivo art. 6, comma 1, a seguito delle indicazioni fornite dall'azienda in relazione alla disponibilita' dei posti.
5. Visite per abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o
profili.
1. I dipendenti da abilitare o da assegnare a funzioni o profili per i quali sono richiesti requisiti superiori sono sottoposti ad apposita visita da effettuare con i criteri della revisione relativi alla nuova funzione da assumere.
2. Si procede sempre a tale visita per i dipendenti da abilitare alle funzioni proprie del personale di macchina, o di guida di mezzi in servizio pubblico.
3. Non si procede a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale sono richiesti requisiti identici od inferiori, salvo che per i dipendenti da abilitare alle funzioni di macchinista o di conducente di mezzi in servizio pubblico, per i quali viene sempre praticata la visita con i criteri suindicati.
6. Competenza ad effettuare le visite e ad adottare i provvedimenti di inidoneita'.
1. Le visite di cui ai precedenti articoli 2 e 3 vanno eseguite prioritariamente a cura della direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche.
2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile, le visite medesime possono essere effettuate a cura degli organi del Servizio sanitario nazionale, ferme restando tutte le modalita' e prescrizioni di cui al presente regolamento.
3. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneita' completa alle mansioni proprie della qualifica rivestita sono effettuate dai medesimi organi di cui ai precedenti commi l e 2. A seguito di tale giudizio l'azienda adotta i provvedimenti di competenza.
4. Le visite finalizzate all'accertamento della inidoneita' completa a qualsiasi mansione sono effettuate dai medesimi organi, attraverso un collegio di tre sanitari.
5. L'interessato puo' richiedere, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui e' delegata la sede centrale della direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato; se l'appello si riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso da un collegio costituito da tre medici della predetta direzione.
L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di propria fiducia, assumendone il relativo onere.
Parte seconda
REQUISITI FISICI SPECIALI
DI AMMISSIONE E DI REVISIONE
Tabella dei requisiti fisici speciali di ammissione
Prescrizioni generali
1. Nelle visite di ammissione in servizio, i candidati all'assunzione nei profili professionali dei gruppi l e 2, che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata in tabella, sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste dalla tabella stessa, quando l'uso delle lenti e' consentito.
2. Il senso cromatico e' da considerare "soddisfacente" quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.
3. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato.
4. Per tutti i profili dell'esercizio e' richiesto il senso stereoscopico normale.
5. Il personale da assumere nei profili professionali dei gruppi l e 2, nonche' quello che deve conseguire l'abilitazione al servizio movimento ed alla condotta di mezzi in servizio pubblico, e' sottoposto ad esame psico-attitudinale da eseguirsi secondo le
disposizioni e le modalita' in vigore presso la direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato.
TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI AMMISSIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella dei requisiti fisici speciali di revisione
Prescrizioni generali
1. Per tutti i dipendenti che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prevista in occasione delle visite di revisione e' prescritto, durante il servizio, l'uso costante di occhiali con montatura fissa a staffa muniti di lenti riconosciute adatte dai sanitari dalla direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato.
2. I dipendenti del gruppo 2 (revisione) sono tenuti ad avere sempre di riserva un altro identico paio di occhiali.
3. Ai dipendenti che rivestono profili professionali ad indirizzo amministrativo e' consentito l'uso di lenti a contatto.
4. Il senso cromatico e' da considerare "soddisfacente" quando risulta accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminatacon le lane colorate alla luce diffusa del giorno o per mezzo di fanali colorati in ambiente oscuro.
5. Il personale, anche se addetto all'esercizio, puo' usare alla revisione una lente a contatto nell'occhio con ridotta acutezza visiva se raggiunge il limite di 10/10 nell'occhio sano senza correzioni e complessivamente il limite di vista previsto per il profilo che riveste, previo parere favorevole della struttura sanitaria.
6. Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva sono effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione) ovvero a mezzo di equivalente accertamento audiometrico, secondo le disposizioni emanate dalla direzione sanita' delle Ferrovie dello Stato.
7. Per tutti i profili dell'esercizio e' richiesto il senso stereoscopico normale.
TABELLA RELATIVA ALLE VISITE DI REVISIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) (2)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 07/06/1999, n. 131 ha disposto che "Nella tabella relativa alle visite di revisione, allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 7, secondo riquadro, della suindicata Gazzetta Ufficiale, in corrispondenza del punto 2, le parole "Addetto gestione personale viaggiante" e, conseguentemente, l'indicazione di statura "1,60", sono soppresse". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 15 gennaio 2001 n. 19 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La tabella relativa alle visite di revisione di cui all'allegato A, parte II, del decreto ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 e' sostituita, limitatamente al gruppo 3 ed al gruppo 4, dall'allegato 1 che e' parte integrante del presente decreto".
Si riporta di seguito il predetto allegato 1:
Parte di provvedimento in formato grafico
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