097G0137
097G0137
Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore. (DECRETO 08 febbraio 1997 n. 101)
Art. 1 - Obblighi di informazione
Obblighi di informazione 1. Ai sensi dell' articolo 1, comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126 , di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento in esame e' stato comunicato alla Commissione europea, ai sensi della legge n. 317 del 1986 di recepimento della direttiva comunitaria 83/189/CEE , modificata dalle direttive 88/182/CEE e 94/10/CE , con notifica n. 96/231/I. I termini ordinari di sospensione, inizialmente fissati al 23 settembre 1996 ai sensi della normativa armonizzata, sono stati successivamente prorogati, essendo pervenuti pareri circostanziati ed osservazioni di altri Stati della Comunita'. Essendo decorso l'ulteriore termine di sospensione ed avendo la Commissione, con telex n. 007 IND- 96 0231 I- IT 960923 970122, ritenuta soddisfacente la risposta fornita dalle autorita' italiane, e' stato possibile addivenire alla definitiva adozione del testo.
- Il testo vigente della legge 10 aprile 1991, n. 126 , recante norme per l'informazione del consumatore, cosi' come modificato all' art. 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 1993, e' il seguente:
"Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale devono riportare in lingua italiana indicazioni chiaramente visibili e leggibili relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nella Comunita' economica europea;
c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinati per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalita' di presentazione per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1.
3. Resta ferma la normativa in materia di informazione al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai prodotti o alle confezioni dei prodotti per i quali la vigente normativa non prevede l'obbligo di riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o piu' indicazioni di cui al comma 1 e le norme di attuazione di cui al comma 2 o non prevede per le medesime indicazioni l'obbligo di uso della lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportare, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi".
"Art. 1-bis (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'art. 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle rela- tive norme nazionali di recepimento".
"Art. 2 (Sanzioni). - 1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'art. 1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo art. 1.
2. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 224 , per quanto attiene alle responsabilita' del produttore, i contravventori al divieto di cui al comma 1 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinquanta milioni. La misura della sanzione e' determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unita' poste in vendita".
"Art. 3 (Disposizione transitoria). - 1. In via transitoria, per un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' consentito il commercio di prodotti o di confezioni di prodotti non aventi i requisiti di cui all'art. 1".
- Il testo vigente dell' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Art. 2 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad esse utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attivita' professionale.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento.
3. Ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.
Nota all'art. 2:
- Per il testo vigente dell' art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
CAPO II Capo II Modalita' di apposizione delle indicazioni
Art. 3 - Indicazioni per i prodotti preconfezionati
Indicazioni per i prodotti preconfezionati 1. Le indicazioni di cui all'articolo 1 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, possono essere altresi' riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.
3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.
Nota all'art. 3:
- Per il testo vigente dell'art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
Art. 4 - Indicazioni per prodotti sfusi
Indicazioni per prodotti sfusi 1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all'articolo 1 possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.
Art. 5 - Indicazioni in lingua non italiana
Indicazioni in lingua non italiana 1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.
2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in piu' lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilita' e leggibilita' non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Nota all'art. 5:
- Per il testo vigente dell' art. 1, commi 1 e 4, della legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
CAPO III Capo III Denominazione legale o merceologica
Art. 6 - Indicazione della denominazione legale o merceologica
Indicazione della denominazione legale o merceologica 1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.
Art. 7 - Esclusioni dell'obbligo di indicazione
Esclusioni dell'obbligo di indicazione 1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto puo' essere omessa allorche' questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.
2. Fatto salvo il divieto previsto dall' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73 , i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realta' devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.
Nota all'art. 7:
- Il testo vigente dell' art. 1, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 73 , recante: "Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la sa- lute o la sicurezza dei consumatori", e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. E' vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione, l'importazione, la fabbricazione e l'esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realta', compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori".
CAPO IV Capo IV Materiali e sostanze pericolosi
Art. 8 - Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 , e successive norme di modificazione ed attuazione.
Note all'art. 8:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera c), della citata legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
- La legge 29 maggio 1974, n. 256 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1974, n. 178, reca: "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".
Art. 9 - Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi 1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 8 deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purche' ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantita' tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilita' e leggibilita' adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilita' devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.
CAPO V Capo V Materiali impiegati e metodi di lavorazione
Art. 10 - Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione
Indicazioni dei materiali impiegati
e dei metodi di lavorazione 1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:
a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalita' di presentazione o di pubblicizzazione, puo' essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sara' ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o piu' prodotti in commercio con i quali puo' essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalita' di presentazione o di pubblicizzazione.
2. E' fatta salva la facolta' di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.
Art. 11 - Esclusione dall'obbligo di indicazione
Esclusione dall'obbligo di indicazione 1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono gia' resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono gia' assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.
CAPO VI Capo VI Istruzioni e precauzioni d'uso
Art. 12 - Istruzioni
Istruzioni 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge, devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l'uso del prodotto qualora, tenuto conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed esemplificazioni pratiche.
2. Devono essere indicate al consumatore le limitazioni o cautele particolari da seguire nell'uso cui il prodotto puo' esse ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati, qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalla indicazione effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
Art. 13 - Precauzioni d'uso
Precauzioni d'uso 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge e conformemente al disposto dell' articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115 , devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purche' ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresi' marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmene o per lotti.
2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 8 ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto puo' prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui e' destinato, qualora tali adempimenti non siano gia' disciplinati da specifiche disposizioni.
Note all'art. 13:
- Per l'art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge n. 126/1991 , si rinvia alla nota riportata relativamente alle premesse.
- Il testo vigente dell' art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 115 , e' il seguente:
"2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli".
Art. 14 - Categorie particolari di prodotti
Categorie particolari di prodotti 1. Con ulteriori provvedimenti possono essere approvate modalita' tecniche di adempimento in relazione a particolari categorie di prodotti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 8 febbraio 1997 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1997 Registro n. 1 Industria, foglio n. 16