Monitoring Gesetzessammlung

097G0464

IT - Regolamenti Ministeriali

097G0464

Regolamento recante la disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato. (DECRETO 15 ottobre 1997 n. 428)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 30-12-1997

Art. 1

IL MINISTRO DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e, in particolare, l'articolo 46, il quale prevede anche che il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e ne approva i regolamenti, anche in deroga alle disposizioni del capo I del titolo III dello stesso decreto legislativo;
Visti inoltre gli articoli 47, 48, comma 3, 52, 54, 57, comma 5, 58, commi 1 e 3, e 59 del citato decreto legislativo;
Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Sentita la Banca d'Italia;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza generale del 28 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 903129 del 17 settembre 1997);
Adotta
Il seguente regolamento:
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 3

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 4

(( ARTICOLO ABROGATO DA L D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 5

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 6

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 7

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 8

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 9

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 ))

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali 1. (( COMMA ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.M. 13 MAGGIO 1999, N. 219 )) .
3. Gli operatori che, al momento di entrata in vigore del presente decreto, risultano iscritti nella "sezione speciale" di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994 e successive modificazioni e integrazioni vengono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3. La prima revisione di cui all'articolo 3, comma 4, verra' effettuata tenendo conto: a) dell'attivita' svolta dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 al 31 dicembre 1999; b) dell'attivita' svolta dal l luglio 1997 alla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 1, con riguardo ai requisiti previsti dall'articolo 4, comma 1, del suddetto decreto 24 febbraio 1994. Gli operatori esclusi dalla suddetta "sezione speciale" nella verifica effettuata nel mese di giugno 1997 ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministro del tesoro del 24 febbraio 1994, non possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 prima del l dicembre 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 ottobre 1997 Il Ministro: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1997 Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 95
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