096G0313
096G0313
Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (DECRETO 10 aprile 1996 n. 296)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 13-6-1996 IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visti gli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ; Visto l' art 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 ; Riconosciuta la necessita' di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995; Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988 ; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilita':
a) accordi internazionali in preparazione;
b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati";
c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti ((;)) (( i-bis) documenti relativi alle procedure ed alle metodologie di test di hardware e software definiti, disposti, imposti o comunque impiegati, direttamente o indirettamente, dal Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), di cui all' articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 , per le finalita' stabilite dall'articolo 1 dello stesso decreto-legge. ))
Art. 2
1. Ai sensi dell' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) notizie, documenti e tutto cio' che comunque attenga alle selezioni attitudinali di reclutamento del personale;
c) accertamenti medico-legali e relative documentazioni;
d) documentazione di carattere tecnico attestante la sussitenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa;
e) documenti ed atti comunque relativi alla salute delle persone; f) documentazione caratteristica, matricolare e concernente
situazioni private dell'impiegato;
g) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
h) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali;
i) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
l) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
m) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
n) atti di promovimento di azioni di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie.
(( n-bis. documentazione riguardante i titolari di licenze individuali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni con riferimento: ai capitolati d'oneri facenti parte integrante delle licenze; al capitale sociale ed alla composizione dell'azionariato; alle previsioni di mercato; ai programmi di investimento )) .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 aprile 1996 Il Ministro: GAMBINO Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1996 Registro n. 4 Poste, foglio n. 92