Monitoring Gesetzessammlung

094G0483

IT - Regolamenti Ministeriali

094G0483

Regolamento recante approvazione della delibera del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali. (DECRETO 05 ottobre 1994 n. 585)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 5-11-1994 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 12 giugno 1993 concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale prezzi in data 29 dicembre 1993, ai sensi dell' art. 14, comma 20, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994; Rilevato che, secondo le indicazioni del C.I.P. e del Consiglio di Stato, l'impatto della manovra sull'inflazione deve essere perequato nel tempo e cio' mediante una graduazione che preveda il regime pieno decorsi sei mesi dall'approvazione delle nuove tariffe; Considerato tuttavia che l'avvenuto decorso del termine previsto per l'approvazione della tariffa (1 giugno 1994), comporti necessariamente uno spostamento di entrambe le date ritenute dal Consiglio di Stato idonee a realizzare l'anzidetta graduazione, in modo da far decorrere l'aumento del 50% delle voci incise dal 1 ottobre 1994 (data dell'ormai prossima approvazione), e l'ulteriore 50%, dal 1 aprile 1995 in conformita' alle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 aprile 1994 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4135 del 16 giugno 1994); Vista la delibera 29 settembre 1994 con la quale il Consiglio nazionale forense ha aderito alle osservazioni del Consiglio di Stato ed al rilievo della Corte dei conti; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1. E' approvata la deliberazione in data 12 giugno 1993 e successiva integrazione del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 3 del D.L.L. n. 170/1946 (Aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore), modificato implicitamente dall' art. 1 della legge n. 536/1949 e dalla legge n. 1051/1957 , cosi' recita:
"Art. 57. - 1. I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte suprema di cassazione ed al Tribunale supremo militare e per quanto concerne la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal Ministro per la grazia e giustizia".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il comma 20 dell'art. 14 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985) prevede, fra l'altro, che il Ministro di grazia e giustizia approvi le modificazioni delle tariffe proposte dagli ordini professionali, previo parere del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 2

1. Gli aumenti di cui alle allegate tabelle decorrono dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e, per il restante 50%, dal 1 aprile 1995.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 5 ottobre 1994 Il Ministro: BIONDI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 96

C.N.F.

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Tariffa forense in materia civile, penale e stragiudiziale
Nella tornata del 12 giugno 1993;
Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;
Visto l' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;
Visto l' art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 , concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 30 marzo 1990, approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1990, n. 392 , che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale e per prestazioni stragiudiziali;
Vista la delibera del Consiglio nazionale forense del 24 gennaio 1991 approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1992, n. 238 , che ha modificato le tariffe penali rapportandole alle varie attivita' previste dal nuovo codice di procedura penale .
Ritenuta la necessita' di modificare organicamente le tariffe e di aumentarle congruamente per il nuovo biennio, al fine di almeno accostarle all'aumento del costo della vita, mai integralmente riconosciuto, correggendo altresi' alcune delle precedenti disposizioni;
Delibera:
Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:
1) degli onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ed amministrativa;
2) degli onorari spettanti agli avvocati e procuratori nei giudizi penali;
3) degli onorari e delle indennita' spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.
Il presidente: RICCIARDI
Il segretario: PARRINO

Allegato

ALLEGATO
IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Visto il rilievo mosso dalla Corte dei conti sulla scorta del parere del Consiglio di Stato concernente i criteri adottati con provvedimento di questo Consiglio in data 12 giugno 1993, in ordine alla necessita' di fare entrare in vigore gli aumenti previsti in due fasi;
Ad integrazione del predetto provvedimento;
Delibera:
Gli aumenti di cui alle tabelle allegate alla tariffa come sopra adottata decorreranno dal 1 ottobre 1994, per il 50%, e dal 1 aprile 1995, per il restante 50%.
Restano immutate tutte le altre disposizioni.
Roma, 29 settembre 1994
Il presidente: RICCIARDI
Il consigliere segretario f.f.: SCASSELLATI SFORZOLINI

Art. 1

TARIFFA DEGLI ONORARI, DIRITTI E INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI PER LE PRESTAZIONI GIUDIZIALI IN MATERIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E TRIBUTARIA.
Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore
1. Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella A, ed al procuratore gli onorari e i diritti indicati nell'allegata tabella B.

Art. 2

Art. 2.
Obbligo del cliente
1. Gli onorari e i diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3

Art. 3.
Giudizi non compiuti
1. Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4

Art. 4.
Inderogabilita' della tariffa
1. Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.
2. Soltanto qualora fra le prestazioni dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono essere superati i massimi indicati nelle tabelle, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'ordine.

Art. 5

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta dall'avvocato davanti al giudice.
2. Nelle cause di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente puo' arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.
3. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, puo' essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti nonche' dell'urgenza richiesta per il compimento di singole attivita'; nelle cause di straordinaria importanza la liquidazione puo' arrivare fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
4. Qualora in una causa l'avvocato assista e difenda piu' persone aventi la stessa posizione processuale l'onorario unico puo' essere aumentato per ogni parte del 20% fino ad un massimo di dieci e, ove le parti siano in numero superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti. La stessa disposizione trova applicazione, ove piu' cause vengano riunite, dal momento dell'avvenuta riunione.
5. Nella ipotesi che, pur nella identita' di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto o di diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato ha diritto al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.
6. All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall' art. 91 del codice di procedura civile deve essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6

Art. 6.
Determinazione del valore della controversia
1. Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice di procedura civile , avendo riguardo nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entita' economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e' diretta, nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
2. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile .
3. Nelle cause avanti gli organi di giustizia amministrativa di primo grado, il valore e' determinato, quando la controversia concerne diritti soggettivi, secondo i criteri indicati dal comma 1 di questo articolo; negli altri casi, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, va tenuto conto dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la sentenza.
4. Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia, deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.
5. Qualora, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, il valore della controversia non sia suscettibile di determinazione, si applicano gli onorari minimi previsti per le cause di valore da oltre lire 50 milioni a lire 100 milioni e gli onorari massimi previsti per le cause di valore fino a lire 1 miliardo (tab. A - parag. VI) tenuto conto dell'oggetto e della complessita' della controversia, delle questioni trattate e della rilevanza degli effetti di qualunque natura che possano conseguire alla declaratoria della illegittimita' dell'atto amministrativo o del comportamento dell'amministrazione.

Art. 7

Art. 7.
Pluralita' dei difensori
1. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 8

Art. 8.
Cause trattate dal solo procuratore
1. Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella A.

Art. 9

Art. 9.
Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore
1. Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella B.

Art. 10

Art. 10.
Praticanti procuratori ammessi al patrocinio dinanzi alle preture 1. Ai praticanti procuratori, ammessi al patrocinio dinanzi alle preture del distretto della corte di appello, deve essere liquidata la meta' degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore e all'avvocato.

Art. 11

Art. 11.
Procedimenti davanti ad organi speciali
1. Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12

Art. 12.
Procedimenti davanti agli arbitri
1. Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13

Art. 13.
Procedimenti speciali
1. Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14

Art. 14.
Cause in materia di rapporti di lavoro
1. Per le controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera L. 150.000 gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 15

Art. 15.
Rimborso spese generali
1. All'avvocato ed al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo degli onorari e dei diritti.

Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-Tabella A

TABELLA A
(rif. art. 1)
I - Cause avanti ai giudici conciliatori.
Minimo Massimo
lire lire
- -
1) Per l'intero giudizio:
cause di valore fino a L. 250.000
80.000 150.000
cause di valore da L. 250.001 a L. 500.000
120.000 240.000
cause di valore da L. 500.001 a L. 1.000.000
150.000 300.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia - se hanno un valore superiore a L. 1.000.000 - sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
Nelle cause di competenza del giudice di pace si applicano gli onorari previsti nei corrispettivi scaglioni di valore davanti al conciliatore, al pretore e al tribunale.
II - Cause avanti al pretore.
Minimo Massimo
lire lire
- -
2) Studio controversia 85.000 225.000
3) Consultazioni con il cliente 45.000 113.000
4) Ispezione dei luoghi della
controversia - Ricerca dei documenti 35.000 58.000
5) Preparazione e redazione
dell'atto introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta 70.000 179.000
6) Assistenza a ciascuna udienza di
trattazione escluse quelle in
cui sono disposti semplici rinvii 30.000 44.000
7) Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio) 55.000 179.000
8) Redazione delle difese (comparse
conclusionali, memorie, ecc.) 230.000 438.000
9) Discussione in pubblica udienza
o in camera di consiglio 70.000 230.000
10) Opera prestata per la
conciliazione 60.000 179.000
Per le istanze di ingiunzione di cui all' art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della presente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.
Gli onorari stabiliti nei numeri da 2 al 10 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 3.000.000; per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 5.000.000 gli onorari minimi sono quelli massimi dello scaglione precedente ridotto del 50% mentre i massimi sono aumentati del 15%, con arrotondamento per eccesso alle L. 5.000.
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.
III - Cause avanti al tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia tributaria.
Minimo Massimo
lire lire
11) Studio della controversia 120.000 325.000
12) Consultazioni con il cliente 60.000 163.000
13) Ispezione dei luoghi della
controversia - Ricerca dei documenti 50.000 84.000
14) Preparazione e redazione
dell'atto introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta 105.000 258.000
15) Assistenza a ciascuna udienza
di trattazione, escluse quelle
in cui sono disposti semplici rinvii 40.000 64.000
16) Assistenza ai mezzi di prova
disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio) 80.000 258.000
17) Memorie depositate fino alla
udienza di precisazione delle
conclusioni, per ogni memoria 90.000 150.000
18) Redazione delle difese
(comparse conclusionali, memorie,
ecc.) 325.000 630.000
19) Discussione in pubblica udienza
o in camera di consiglio 105.000 332.000
20) Opera prestata per la
conciliazione 85.000 258.000
Per le istanze di ingiunzione di cui all' art. 186-ter c.p.c. sono dovuti gli onorari previsti per i procedimenti di ingiunzione di cui al paragrafo X n. 50 della precedente tabella in relazione all'importo di cui si ingiunge il pagamento.
IV - Cause avanti agli organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Minimo Massimo
lire lire
- -
21) Studio della controversia 120.000 405.000
22) Consultazioni con il cliente 60.000 203.000
23) Ricerca documenti 50.000 105.000
24) Redazione del ricorso 160.000 550.000
25) Istanza di sospensione 50.000 105.000
26) Deduzioni di costituzione 115.000 285.000
27) Redazione motivi aggiunti 160.000 550.000
28) Atto di intervento 50.000 105.000
29) Memorie difensive 325.000 875.000
30) Discussione in pubblica udienza
o in camera di consiglio 105.000 455.000
Per i ricorsi straordinari e gerarchici sono dovuti gli onorari di cui sopra in quanto analogicamente applicabili.
V - Cause avanti alla corte di appello.
Minimo Massimo
lire lire
- -
31) Studio controversia 190.000 405.000
32) Consultazioni con il cliente 95.000 203.000
33) Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei
documenti 80.000 109.000
34) Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o
della comparsa di risposta 165.000 368.000
35) Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in
cui sono disposti semplici rinvii 60.000 92.000
36) Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni
mezzo istruttorio) 5.000 360.000
37) Memorie depositate fino all'udienza di precisazione delle
conclusioni, per ogni memoria 120.000 200.000
38) Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie,
ecc.) 450.000 875.000
39) Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio
160.000 455.000
40) Opera prestata per la conciliazione
130.000 360.000
VI - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 11 a 40 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 10.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di detto scaglione sono aumentati del 100%.
C) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono raddoppiati.
D) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 200%.
E) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 300%.
F) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 400%.
G) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 500%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 700%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera B) sono aumentati del 900%.
L) Per le cause di valore oltre L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
M) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000, a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da D) a G).
N) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.
VII - Cause avanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori ivi comprese quelle avanti al tribunale comunitario di prima istanza.
Minimo Massimo
lire lire
- -
41) Studio della controversia 123.000 263.000
42) Consultazioni con il cliente 62.000 132.000
43) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
123.000 263.000
44) Discussione 123.000 263.000
Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
VIII - Cause davanti alla Corte costituzionale e avanti alla Corte europea per i diritti dell'uomo, alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
Minimo Massimo
lire lire
- -
45) Studio della controversia 188.000 525.000
46) Consultazioni con il cliente 94.000 263.000
47) Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie
188.000 525.000
48) Discussione 188.000 525.000
Nelle cause di particolare importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere raddoppiati.
IX - Coefficienti di applicazione.
A) Gli onorari stabiliti nei numeri da 41 a 48 si riferiscono alle cause di valore fino a L. 1.000.000.
B) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della meta'.
C) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 5.000.000 gli onorari sono aumentati del 75%.
D) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati.
E) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati.
F) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati.
G) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 200%.
H) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 300%.
I) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 400%.
L) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 500%.
M) Per le cause superiori a L. 1.000.000.000 e fino a L. 3.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 700%.
N) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 e fino a L. 5.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dello scaglione precedente ridotti del 50%, mentre gli onorari massimi di cui alla lettera E) sono aumentati del 900%.
O) Per le cause di valore superiore a L. 5.000.000.000 gli onorari per le singole voci previsti nel precedente scaglione sono aumentati nei minimi e nei massimi con criterio rigidamente proporzionale al valore della controversia e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
P) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di 1/5.
Q) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore da L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo; qualora le cause siano di particolare importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale, il giudice puo' liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da H) a L).
R) Gli arrotondamenti vanno calcolati, per eccesso, alle L. 5.000.
X - Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari.
Minimo Massimo
lire lire
- -
49) Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera
prestata:
a) davanti ai pretori 30.000 134.000
b) davanti ai tribunali 85.000 223.000
c) davanti le corti di appello 105.000 279.000
50) Procedimenti di ingiunzione 25.000 115.000
51) Per la redazione del precetto e' dovuto un onorario pari all'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le procedure esecutive mobiliari ridotto del 50%.
52) Per l'iscrizione d'ipoteca giudiziale e' dovuto l'onorario minimo previsto in relazione al credito azionato per le esecuzioni immobiliari ridotto del 50%.
53) Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:
a) davanti al pretore 30.000 134.000
b) davanti ai tribunali 85.000 223.000
54) Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (III capo del decreto-legge 23 marzo 1929, n. 499 )
45.000 112.000
55) Procedure esecutive presso terzi o per consegna o rilascio
70.000 135.000
56) L'onorario di cui ai precedenti numeri 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 e' soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione del paragrafo IX, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.
Gli onorari di cui al n. 49 possono essere raddoppiati nei procedimenti di particolare importanza per l'oggetto e le questioni giuridiche trattate ed analogo raddoppio puo' essere praticato per gli onorari di cui al n. 53 limitatamente alle procedure esecutive immobiliari se queste comportano una complessa ed articolata attivita' dell'avvocato.
Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame e' devoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, V della presente tabella.
Per i procedimenti previsti dal capo III, sez. I, per quelli previsti dall'art. 669-quatordecies del c.p.c. e per quelli di cui all' art. 2409 c.c. sono dovuti gli onorari minimi e massimi di cui alla presente tabella, paragrafi II, III e V in quanto applicabili.
XI - Trasferta.
57) Per il trasferimento fuori della propria residenza sono dovute le spese e l'indennita' cosi' come previste nella tabella degli onorari stragiudiziali.

Tariffa onorari, diritti e indennita' avvocati e procuratori-Tabella B

TABELLA B
(rif. art. 1)
I - Processo di cognizione e procedimenti speciali e camerali davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi, tributari e speciali, agli arbitri ed autorita', commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali.
Lire
___
1) Posizione e archivio, oltre al rimborso delle spese
20.000
2) Per la disamina
5.000
3) Per la domanda introduttiva del giudizio, per la comparsa di risposta e per l'intervento
20.000
4) Per la rinnovazione o riassunzione della domanda
5.000
5) Per la chiamata di un terzo in causa
5.000
6) Per l'autentica di ogni firma
5.000
7) Per esame della procura notarile
5.000
8) Per la iscrizione della causa a ruolo
5.000
9) Per la costituzione in giudizio
5.000
10) Per l'esame degli scritti difensivi della controparte
anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza
10.000
11) Per l'esame della documentazione prodotta da controparte
anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza o ordinanza
10.000
12) Per ogni scritto difensivo (deduzioni di udienza, memorie,
comparsa conclusionale, note illustrative) per ognuna
20.000
13) Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al
collegio
10.000
14) Per l'esame del dispositivo di ogni sentenza, e di ogni
decreto o ordinanza, anche se emessi in udienza
5.000
15) Per l'esame del testo integrale della sentenza o
dell'ordinanza collegiale
10.000
16) Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti
dalla legge
5.000
17) Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione
dell'indice
5.000
18) Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento
alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non e'
cumulabile con quelli previsti dal n. 13, dal n. 14 nella ipotesi di ordinanza su richiesta di rinvio consensuale), per ogni ora o
frazione di ora
10.000
19) Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al
collegio, per ogni ora o frazione di ora
10.000
20) Per le consultazioni con il cliente
20.000
21) Per la corrispondenza informativa con il cliente, oltre al
rimborso delle spese
20.000
22) Per la notificazione di ogni atto.
5.000
se la notificazione deve farsi a piu' di una persona, sono dovute per
ogni persona in piu'
3.000
23) Per l'esame di ogni relata di notifica
5.000
24) Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando
questa e' avvenuta
23.000
25) Per la intimazione ai testimoni
5.000
26) Per la designazione del consulente tecnico di parte
5.000
27) Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria, per ogni ora o frazione di ora di ciascuna udienza
10.000
28) Per la richiesta dei documenti e certificati da rilasciarsi da
uffici, autorita', enti, notai, ecc. (per ciascun documento o
certificato)
5.000
29) Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per
ciascuna copia rilasciata)
3.000
30) Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria
5.000
31) Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria
5.000
32) Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per
ognuno)
5.000
33) Per sottoporre atti e documenti al bollo e legalizzazione
3.000
Tale diritto e' dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci. Per ogni atto e documento in piu' fino al numero di venti
2.000
34) Per ogni iscrizione nel F.A.L. della provincia, nella
"Gazzetta Ufficiale" o in altre stampe periodiche
5.000
35) Per la proposizione della querela di falso
5.000
36) Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio
(formale o non formale) prestato dalle parti
5.000
Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio)
5.000
Se l'esame dura oltre un'ora e' dovuto in piu' il diritto di
vacazione.
37) Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al
collegio o nel caso di cui all' art. 455 del codice di procedura
civile al consulente tecnico
20.000
38) Per l'esame delle conclusioni di ogni controparte
20.000
39) Per la redazione della nota spese
10.000
40) Per la richiesta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato 5.000
41) Per l'assegnazione della causa a sentenza
5.000
42) Per provvedere alla registrazione della sentenza e di ogni
altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito
5.000
43) Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o
banche a titolo di deposito cauzionale
5.000
44) Per eseguire all'ufficio del registro i depositi richiesti
dalla legge
5.000
45) Per ogni accesso agli uffici in quanto non menzionato nei
numeri del presente paragrafo e comunque per il ritiro di ogni atto 5.000
I diritti di cui alle voci 2, 17, 20, 21 e 39 sono dovuti anche
dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale,
dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.
II - Processo di esecuzione.
46) Per la richiesta di copia in forma esecutiva
5.000
47) Per la disamina di ogni titolo esecutivo
5.000
48) Per ogni atto di precetto, di pignoramento presso terzi o
contro il terzo proprietario
20.000
49) Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del
precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione
all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al
processo di esecuzione
5.000
Se la notificazione e' fatta a piu' persone sono dovute per ogni persona in piu'
3.000
50) Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di
navi, automobili o aereomobili
20.000
51) Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare
10.000
52) Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio
23.000
53) Per il ricorso di intervento nell'esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di
intimazione ad altri creditori o per ogni istanza di fallimento, di insinuazione al credito in procedure concorsuali
20.000
54) Per la compilazione della nota di iscrizione o di trascrizione
nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri
10.000
55) Per la richiesta di ogni trascrizione, iscrizione,
annotazione, cancellazione o annullamento di formalita' in pubblici registri
5.000
56) Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nota
10.000
57) Per l'esame di ogni certificato ipotecario
10.000
58) Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale
10.000
59) Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo
10.000
60) Per l'esame di ogni certificato catastale
10.000
Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le
ispezioni, esami e richieste al P.R.A.
Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono piu'
di un'ora, e' dovuto per ogni ora o frazione di ora in piu' il
diritto di vacazione.
61) Per ottenere la pubblicita' di avvisi
5.000
62) Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti
dai creditori intervenuti nel processo
5.000
63) Per il deposito di somme
5.000
64) Per la domanda di vendita dei beni pignorati
5.000
65) Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione, per
ogni ora o frazione di ora
10.000
66) Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai
giudici o altri pubblici ufficiali
5.000
67) Per l'assistenza all'incanto, per ogni ora o frazione di ora 10.000
68) Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante
(qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona
nominata o da nominare
10.000
69) Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante
l'amministrazione giudiziaria
5.000
70) Per concorrere alla distribuzione del prezzo
5.000
71) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
della somma ricavata dalla vendita immobiliare
20.000
72) Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole
della somma ricavata dalla vendita immobiliare
20.000
73) Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato della vendita mobiliare o immobiliare
20.000
74) Per la partecipazione alla discussione del progetto di
distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o
immobiliare, per ogni udienza
20.000
75) Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo
ricavato della vendita mobiliare o immobiliare
20.000
76) Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel
procedimento esecutivo od in procedure concorsuali, per ogni ora o
frazione di ora
10.000
77) Per ogni altra prestazione concernente il processo di
esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.
III - Procedimenti speciali.
78) Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio (con
esclusione delle cause in materia matrimoniale) o di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della
copia del provvedimento
30.000
79) Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni dal paragrafo I della presente tabella.
IV - Diritto di vacazione.
80) Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse e' di L. 24.000.
La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.
Non sono ammesse piu' di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.
Gli atti ed i verbali in relazione ai quali e' dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni e' dovuto il diritto per una sola vacazione.
V - Coefficienti di applicazione.
a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da I a III e nel paragrafo VIII della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000.
b) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 essi sono ridotti di un quinto.
c) Per le cause di valore da L. 500.000 fino a L. 1.000.000 essi sono aumentati del 75%.
d) Per le cause di valore da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 essi sono aumentati del 200%.
e) Per le cause di valore da L. 3.000.000 a L. 5.000.000 essi sono aumentati del 250%.
f) Per le cause di valore da L. 5.000.000 a L. 10.000.000 essi sono aumentati del 300%.
g) Per le cause di valore da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 essi sono aumentati del 400%.
h) Per le cause di valore da L. 50.000.000 a L. 100.000.000 essi sono aumentati del 500%.
i) Per le cause di valore da L. 100.000.000 a L. 200.000.000 essi sono aumentati del 700%.
l) Per le cause di valore da L. 200.000.000 a L. 500.000.000 essi sono aumentati del 900%.
m) Per le cause di valore da L. 500.000.000 a L. 1.000.000.000 essi sono aumentati del 1.000%.
n) Per le cause di valore da L. 1.000.000.000 a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.200%.
o) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000.000 essi sono aumentati del 1.400%.
p) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 200.000.000 a seconda dell'entita' dell'interesse dedotto nel processo.
q) Gli arrotondamenti verranno calcolati per eccesso, alle L.
1.000.
VI - Prestazioni del procuratore domiciliatario.
Lire
---
81) Al procuratore solo esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:
nei giudizi avanti la pretura, al tribunale o giurisdizioni
equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate
70.000
nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di
cassazione o giurisdizioni equiparate
115.000
Il suddetto compenso non e' cumulabile con i diritti e gli onorari di procuratore di cui alle voci dal n. 1 al n. 82, con esecuzione dell'onorario e del diritto - se dovuto - previsto dal n. 21.
VII - Indennita' di trasferta.
82) Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il rimborso delle spese e l'indennita' di trasferta cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale.
Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.
VIII - Diritti di collazione degli scritti.
Lire
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83) Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:
nel caso di impiego della dattilografia
3.000
nel caso di impiego della stampa
6.000
nel caso di utilizzo di copisteria, secondo fattura.
Il Consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione e di fotocopiatura.

Art. 1

TARIFFA PENALE
Art. 1.
1. Per la determinazione dell'onorario di cui alla tabella deve tenersi conto della natura, complessita' e gravita' della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata del processo e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilita' della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.
2. Per le cause che richiedono un particolare impegno, per la complessita' dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, gli onorari possono essere elevati fino al quadruplo dei massimi stabiliti.
3. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto appaia per particolari circostanze del caso (quali, ad esempio, il numero dei documenti da esaminare, la durata della fase dibattimentale, l'entita' economica o la importanza degli interessi coinvolti, il risultato ottenuto, la continuita' dell'impegno necessario, la frequenza e la entita' della assistenza da prestare, il disagio dipendente dalla necessita' di frequenti trasferimenti fuori sede o di incombenti da compiere anche in ore diverse da quelle abituali .. ecc.), una manifesta sproporzione, i massimi possono essere determinati, anche in via preventiva, di volta in volta, dal competente Consiglio dell'ordine.
4. Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.
5. Per i compensi spettanti al difensore d'ufficio dell'imputato minorenne previsti dall' art. 2 del decreto ministeriale 3 novembre 1990, n. 327 , il giudice, in via eccezionale e in relazione all'effettiva attivita' difensiva svolta, potra' ridurre l'ammortamento minimo degli onorari fino ad un terzo della misura prevista.

Art. 2

Art. 2.
1. Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato ha ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, gia' compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3

Art. 3.
1. Nel caso di assistenza e difesa di piu' parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potra' essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.
2. Nel caso di assistenza a due o piu' clienti che abbiano identita' di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avra' diritto, da parte di ciascun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.
3. Nel caso che incaricati della difesa siano piu' avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4

Art. 4.
1. Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato avra' diritto alla indennita' di trasferta e al rimborso delle spese cosi' come previsto nella tariffa stragiudiziale nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5

Art. 5.
1. Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio che, tuttavia, per gli atti di sua esclusiva competenza, per i quali non vi sia espressa previsione nella tariffa penale, ha diritto anche agli onorari ed ai diritti previsti dalla tariffa civile.

Art. 6

Art. 6.
1. Oltre agli onorari spetta al difensore quanto previsto nell'art. 4 ed il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, varie).

Art. 7

Art. 7.
1. Al procuratore sono dovuti gli stessi onorari e le stesse indennita' previsti per l'avvocato.
2. Detti onorari ed indennita' sono ridotti alla meta' per gli iscritti nel registro dei praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture.

Art. 8

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore e' dovuto un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei suoi onorari.
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Tariffa penale-Tabella

TABELLA
(rif. art. 1)
Minimo Massimo
lire lire
1. Corrispondenza e sessioni.
1.1. Informativa, anche telefonica,
per ognuna
15.000 25.000
1.2. In studio con il cliente od un
suo incaricato, per ogni sessione 50.000 100.000
1.3. In studio collegialmente, con
colleghi, consulenti, investigatori
privati o fuori studio con gli stessi,
con il cliente o con magistrati per
ogni sessione 100.000 200.000
2. Esame e studio 40.000 100.000
L'onorario e' dovuto:
in occasione della prima sessione, prima della partecipazione od assistenza, nella fase delle indagini preliminari, ad atti od ad attivita', da chiunque compiuti, per cui sia richiesta o prevista la partecipazione del difensore; prima della partecipazione ad ogni udienza in camera di consiglio o dibattimentale;
dopo la comunicazione o la notificazione di richieste, decreti, ordinanze o sentenze, o dell'avviso del deposito di uno di questi atti, di cui si sia esaminata la copia;
all'atto della redazione di denunce, querele, istanze, richieste, memorie; della dichiarazione di impugnazione, di opposizione a decreto penale, di costituzione di parte civile, di intervento del responsabile civile o del civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
3. Indennita'.
Di accesso al carcere o ad uffici, di attesa, di ricerca ed assicurazione dei mezzi di prova a norma di quanto previsto dall' art.
38 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale , per ogni ora o frazione di ora, con un massimo di dieci ore
giornaliere
25.000 40.000
4. Partecipazione ed assistenza.
Ad atti od attivita', compiuti durante le indagini preliminari dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero o dal giudice, per i quali sia prevista o richiesta la presenza del difensore; alle attivita' di ricerca o di formazione della prova, anche se ammesse o disposte al dibattimento. Per ogni partecipazione o assistenza, per ogni ora o frazione di ora
50.000 100.000
5. Onorario per la partecipazione e la discussione orale alle udienze in camera di consiglio o dibattimentali (per ognuna)
360.000 1.200.000
6. Istanze, memorie, richieste, denunce, querele, motivi di
impugnazione, pareri che esauriscono l'attivita'
120.000 600.000
*
* *
La tariffa riguarda i giudizi dinanzi al tribunale; per i giudizi dinanzi al pretore viene applicato il moltiplicatore dello 0,75; per quelli dinanzi alla corte d'appello dell'1,25; per quelli dinanzi alla corte d'assise e d'assise d'appello del 2,0 e per quelli dinanzi alle magistrature superiori del 2,5.

Art. 1

ONORARI ED INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE (CIVILE E PENALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA)
Art. 1.
1. Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati e ai procuratori spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.
2. Gli onorari stessi sono ridotti alla meta' per chi e' praticante abilitato al patrocinio.
3. In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla meta'.

Art. 2

Art. 2.
1. I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, sempre che tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.
2. Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3

Art. 3.
1. Se piu' avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4

Art. 4.
1. Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente, e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza.
2. Nelle pratiche di particolari importanza, complessita' e difficolta', il massimo dell'onorario puo' essere aumentato fino al doppio e per quelle di straordinaria importanza fino al quadruplo.

Art. 5

Art. 5.
1. Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile .
2. Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non superiore a L. 200.000.000; se pero' il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale, vengono applicati, tenuti presenti i criteri di cui all'art. 4, gli onorari minimi e massimi previsti negli scaglioni successivi, fino a quelli dovuti per le pratiche del valore di L. 1.000.000.000.
3. Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore del passivo del cliente debitore.
4. Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.
5. Per l'assistenza in pratiche amministrative il valore si determina secondo i criteri previsti nelle tariffe giudiziali tenendo comunque presente l'interesse sostanziale del cliente.
6. Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.
7. L'onorario previsto per l'arbitro unico o per il collegio arbitrale si applicano sia per gli arbitrati rituali che per quelli irrituali.

Art. 6

Art. 6.
1. Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7

Art. 7.
1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, viene stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.
2. Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazioni manifestamente sperequate si avra' riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8

Art. 8.
1. All'avvocato e al procuratore che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori sede, sono dovute le spese di viaggio, rimborsate nel loro ammontare maggiorate del 25% a titolo di rimborso delle spese accessorie, le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) in base alle tariffe di albergo di prima categoria con l'aumento del 10% a titolo di rimborso delle spese accessorie, nonche' gli onorari relativi alla prestazione effettuata e un'indennita' di trasferta da un minimo di L. 15.000 a un massimo di L. 50.000 per ogni ora o frazione di ora.
2. Al praticante procuratore l'indennita' sopra indicata e' dovuta limitatamente alla meta'.

Art. 9

Art. 9.
1. Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, possono, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4, ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione effettuata; all'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non e' derogabile.

Art. 10

Art. 10.
1. Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11

Art. 11.
1. All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo degli onorari.

Onorari ed indennita' avvocati e procuratori materia stragiudiziale-Tabella

TABELLA
(rif. art. 1)
1 - Prestazioni di consulenza.
Minimo Massimo
lire lire
- -
A) Consultazioni orali che
esauriscono la pratica e pareri,
anche telefonici, che non importino
informativa e studio particolare 20.000 145.000
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:
a) pareri orali:
fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 189.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 100.000 a L. 263.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 135.000 a L. 458.000;
da oltre 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 230.000 a L. 656.000;
b) pareri scritti:
fino a L. 3.000.000: da L. 50.000 a L. 378.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 190.000 a L. 563.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000: da L. 285.000 a L. 1.176.000; da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 590.000 a L.
1.890.000.
2 - Prestazioni di assistenza.
a) Posizione ad archivio, oltre al rimborso delle spese: diritto fisso L. 20.000.
b) Per ogni lettera, telegramma e comunicazione telefonica (oltre al rimborso delle spese). Secondo il contenuto e valore: da L. 10.000 a L. 25.000.
c) Esame e studio della pratica:
fino a L. 3.000.000: da L. 70.000 a L. 345.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 210.000 a L. 518.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 275.000 a L. 1.071.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 820.000 a L.
1.743.000.
d) Conferenze di trattazione (per ogni ora e frazione di ora). In studio, anche telefoniche: dal minimo di L. 50.000 al massimo di L.
100.000. In studio collegialmente, con altri professionisti o fuori di studio: dal minimo di L. 100.000 al massimo di L. 200.000.
e) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:
fino a L. 3.000.000: da L. 25.000 a L. 141.000;
da L. 3.000.000 a L. 10.000.000: da L. 75.000 a L. 210.000;
da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 da L. 105.000 a L. 471.000;
da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000: da L. 240.000 a L. 705.000.
f) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti, o per l'assistenza alla relativa stipulazione e redazione, sono dovuti sul valore della pratica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5 delle norme generali:
dal 3% al 6% fino a L. 10.000.000;
dall'1,75% al 5,25% sul maggior valore fino a L. 50.000.000;
dall'1,50% al 4,50% sul maggior valore fino a L. 100.000.000;
dall'1,25% al 3,75% sul maggior valore fino a L. 500.000.000;
dall'1% al 3% sul maggior valore fino a L. 1.000.000.000;
dallo 0,75% al 3% sul maggior valore fino a L. 2.000.000.000;
dallo 0,50% al 2% sul maggior valore fino a L. 5.000.000.000;
dallo 0,25% all'1% sul maggior valore oltre L. 5.000.000.000.
L'onorario e' dovuto una sola volta anche in caso di redazione e successiva assistenza alla stipula ed alla redazione.
Per la redazione di contratti di locazione e per l'assistenza alla loro stipula sono dovuti gli onorari di cui sopra ridotti del 50%.
3 - Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc, per ogni assistenza:
dal minimo di L. 55.000 al massimo di L. 1.000.000.
4 - Assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attivita' di consulenza:
dallo 0,50% al 5% a seconda dell'attivita' prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 100.000.
5 - Assistenza in procedure arbitrali irrituali:
gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.
6 - Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario deve essere calcolato secondo l'art.
7 delle norme sulla base delle entrate lorde.
Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 100.000.
Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50% all'1%.
7 - Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti.
I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.
8 - Arbitro unico.
All'avvocato o al procuratore quale arbitro unico e' dovuto oltre il rimborso delle spese documentate il seguente onorario:
Valore Minimo Massimo
Fino a L. 50.000.000 1.000.000 3.000.000
Sul maggior valore:
Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000 2.500.000 5.000.000
Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000 4.000.000 8.000.000
Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 8.000.000 16.000.000
Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 15.000.000 40.000.000
Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 25.000.000 70.000.000
Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 25.000.000 70.000.000
oltre all'1% sull'eccedenza
Oltre L. 50.000.000.000 gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
Valore indeterminabile 2.000.000 16.000.000
Per le controversie che involgono questioni di notevole complessita' e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio.
9 - Collegio arbitrale.
Al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, oltre al rimborso delle spese documentate, e' dovuto il seguente onorario:
Valore Minimo Massimo
Fino a L. 50.000.000 3.000.000 8.000.000
Sul maggior valore:
Da L. 50.000.001 a L. 100.000.000 6.000.000 12.000.000
Da L. 100.000.001 a L. 200.000.000 10.000.000 22.000.000
Da L. 200.000.001 a L. 500.000.000 20.000.000 40.000.000
Da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 35.000.000 90.000.000
Da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 65.000.000 180.000.000
Da L. 5.000.000.000 a L. 50.000.000.000 65.000.000 180.000.000
oltre all'1% sull'eccedenza
Oltre L. 50.000.000.000, gli onorari previsti nello scaglione precedente oltre allo 0,50% sulla parte eccedente L. 50.000.000.
Valore indeterminabile 5.000.000 40.000.000
Al presidente del collegio arbitrale spetta il 40% del compenso, agli altri componenti il 30 ciascuno. Per le controversie che involgono questioni di notevole complessita' e/o di particolare importanza gli onorari massimi possono essere aumentati fino al doppio.
10 - Onorario a tempo.
Per le prestazioni di cui al n. 2 della presente tariffa e ai sensi e per gli effetti dell' art. 2233 c.c. le parti possono convenire un compenso sostitutivo di quello previsto nella tariffa medesima, commisurato alla durata della prestazione e delle attivita' accessorie, e comunque non inferiore alle L. 100.000 all'ora.
Qualora tra la prestazione resa e il compenso orario convenuto appaia, per le particolari circostanze del caso, l'urgenza, il valore e la natura della pratica, l'importanza della prestazione, una manifesta sproporzione, il compenso convenuto puo' essere congruamente aumentato previo parere del consiglio dell'ordine.
*
* *
Norme comuni ai numeri 1/B/a, 1/B/b, 2/c, 2/e.
Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della prima colonna sono ridotti della meta'.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 100.000 e fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 50%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 75%.
Per le pratiche di valore eccedente le L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi sono pari a quelli massimi dell'ultima colonna ridotti del 50% mentre i massimi sono aumentati del 100%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari per le singole voci sono aumentati nei minimi e nei massimi, con criterio rigidamente proporzionale al valore della pratica e in relazione all'attivita' effettivamente prestata, ma non possono comunque superare complessivamente il 3% del valore della controversia.
Gli arrotondamenti vanno calcolati per eccesso alle L. 5.000.
I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa mentre sono cumulabili le prestazioni di assistenza e consulenza.
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