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097G0186

IT - Regolamenti Ministeriali

097G0186

Regolamento recante la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere relative alle corse dei cavalli. (DECRETO 16 maggio 1997 n. 150)

Premessa

IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315 , e successive modificazioni, concernente provvedimenti per la ippicoltura; Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 , concernente norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attivita' di gioco, e, in particolare, l'articolo 56, secondo comma, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze puo' affidare alla Societa' italiana degli autori ed editori - SIAE, l'accertamento e la riscossione della tassa di lotteria che ha assunto successivamente la denominazione di imposta unica; Vista la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , concernente l'istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , concernente l'imposta sugli spettacoli; Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1988 di approvazione della convenzione stipulata con la Societa' italiana degli autori ed editori - SIAE per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi; Visto l' articolo 3, comma 81, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che prevede, con effetto dal 1 gennaio 1997, che sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 3, comma 82, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che prevede che le modalita' di attuazione di quanto stabilito al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica, sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Vista la comunicazione n. 3-3320 del 29 maggio 1997, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione dell'imposta 1. Con effetto dal 1 gennaio 1997, l'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) e' tenuta a corrispondere allo Stato l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 . Tale imposta e' applicata, senza alcuna detrazione, sull'importo pagato dallo scommettitore, per ogni scommessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 24 marzo 1942, n. 315 , concernente "Provvedimenti per la ippicoltura" reca provvidenze per l'allevamento dei cavalli e riserva all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) la facolta' di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto negli ippodromi quanto fuori di essi.
- Il D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , recante "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta di denaro.
- Il D.P.R. 18 aprile 1951, n. 581 , reca "Norme regolamentari per l'approvazione e l'esecuzione del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 498 , sulla disciplina delle attivita' di gioco". Il testo dell'art. 56, comma secondo, e' il seguente: "E' in facolta' tuttavia del Ministero delle finanze di incaricare dell'accertamento e della riscossione della tassa di cui sopra, la Societa' italiana degli autori ed editori, con la quale, all'uopo, sara' stipulata una apposita convenzione da parte del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie - sentito il Ministero del tesoro".
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , sulla "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 " detta la disciplina relativa alla tassa prevista dall' art. 6 del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , che assume la denominazione di imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 , concernente l'"Imposta sugli spettacoli" stabilisce, fra l'altro, che sono soggetti all'imposta, gli spettacoli e le scommesse accettate in occasione di qualsiasi gara o competizione.
- Il D.M. 11 aprile 1988 recante "Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Societa' italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi" affida alla SIAE, per il periodo di un decennio, dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 , reca "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Il testo dei commi 81 e 82 dell'art. 3 e' il seguente:
"81. Con effetto dal 1 gennaio 1997, sulle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, in luogo dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , si applica l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , e successive modificazioni, con l'aliquota nella misura del 5 per cento. Tale aliquota e' elevata al 7 per cento per le scommesse TRIO e al 10 per cento per la scommessa TRIS relativa a corse ippiche inserite nello specifico calendario nazionale, accettate contemporaneamente negli ippodromi, nelle agenzie ippiche e nelle ricevitorie autorizzate. La misura dell'imposta unica sulla scommessa TRIS e' elevata al 13 per cento per il periodo dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1999.
82. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono disciplinate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 81, con particolare riferimento alla riscossione, al controllo e alla gestione dell'imposta unica".
- L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti ministeriali debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
Nota all' art. 1:
- Per la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 recante: "Istituzione di una imposta unica sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n, 496, si veda quanto riportato nelle note alle premesse.

Art. 2

Modalita' di pagamento dell'imposta 1. In base all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore, ((per ogni riunione di corse,)) entro il quinto giorno non festivo successivo al compimento di ciascuna quindicina solare nella quale le manifestazioni hanno avuto luogo.
2. L'ammontare dell'imposta unica e' versato dalla SIAE negli appositi capitoli di bilancio ai sensi dell' articolo 6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 .

Art. 3

Controlli e sanzioni 1. I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono abilitati a compiere i controlli e gli accertamenti necessari ai fini dell'esatta percezione del tributo e ad essi e' consentito il libero accesso nei luoghi ove si accettano le scommesse.
2. Nell'ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento e' dovuta una soprattassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto, come previsto dall' articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 ; nell'ipotesi di violazioni diverse si applicano le sanzioni previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .
Note all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' il seguente:
"Art. 18 (Vigilanza). - La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' compete:
a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;
b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;
c) ai funzionari ed agli agenti dell'ente pubblico concessionario del servizio di accertamento e riscossione a norma dell'art. 17, nonche' ai loro incaricati muniti di apposito mandato.
A tal fine al personale di cui al comma precedente e' consentito il libero accesso ove si svolgono gli spettacoli e le altre attivita' soggette ad imposta previa esibizione:
per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;
per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;
per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.
Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, e' in facolta' del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attivita', speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.
Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attivita' soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.
Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attivita' di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorita' finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.
Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta".
- Si riporta il testo dell' art. 4, comma primo, della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 : "Nell'ipotesi di omesso o ritardato pagamento e' dovuta una sopratassa pari al 20 per cento degli importi non pagati nel termine prescritto".
- Si riportano i testi degli articoli 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del Titolo IV (Sanzioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 :
"Art. 32 (Mancato e ritardato pagamento dell'imposta).
- Per il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta si applica, indipendentemente dalle sanzioni di carattere penale e dalla chiusura del locale di cui al successivo art. 36, la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta ed i tributi connessi evasi.
In luogo della pena pecuniaria si incorre nella sopratassa pari al 10 per cento dell'imposta dovuta qualora questa venga corrisposta prima dell'accertamento della violazione".
"Art. 33 (Violazioni varie). - Per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, si incorre nella pena pecuniaria:
a) da L. 8.000 a L. 20.000 per ogni biglietto o abbonamento venduto senza la preventiva punzonatura;
b) da L. 36.000 a L. 72.000 per l'uso di dotazioni difformi da quelle prescritte;
c) da L. 120.000 a L. 1.200.000 per la mancata tenuta dei registri di carico e scarico;
d) da L. 30.000 a L. 600.000 per la irregolare tenuta dei registri medesimi;
e) da L. 300.000 a L. 3.000.000 per la mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o della dichiarazione dell'ammontare delle quote associative;
f) da L. 60.000 a L. 600.000 per la omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13".
"Art. 34 (Vendita di biglietti gratuiti). - Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da L. 8.000 a L. 72.000 per ciascun biglietto".
"Art. 35 (Altre violazioni). - Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da L. 60.000 a L. 300.000".
"Art. 36 (Chiusura del locale). - Nel caso di recidivita' nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta dell'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'Intendente di finanza puo' provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attivita' compresi i giuochi e le scommesse.
In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a L. 300.000".
"Art. 37 (Accertamento delle violazioni). - Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni delle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 .
La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n, 4, delle violazioni delle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonche' ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.
Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni".

Art. 4

Rapporti con altri tributi 1. L'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379 , dovuta dall'UNIRE per le operazioni relative all'esercizio delle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere sulle corse dei cavalli, non e' sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto, per la quale resta fermo il disposto dell' articolo 10, primo comma, n. 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 .
2. In base all' articolo 30, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , l'imposta sulle vincite nelle scommesse a totalizzatore o a libro o di qualunque altro genere, relative alle corse dei cavalli, e' compresa nell'imposta unica di cui al comma 1.
Note all' art. 4:
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , reca "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".
- Il testo dell'art. 10, comma primo, n. 6 e' il seguente:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono esenti dall'imposta:
da 1 a 5 (omissis);
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali e dei giuochi di abilita' o concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati del D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 496 , nonche' all'organizzazione e all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315 , ivi comprese le operazioni inerenti e connesse alla raccolta delle giuocate".
- Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 reca "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Il testo dell'art. 30, comma sesto, concernente "Ritenuta sui premi e sulle vincite" e' il seguente: "L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge".

Art. 5

Quote a favore dell'UNIRE 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' articolo 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 , sono stabilite le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE per garantire l'espletamento dei suoi compiti istituzionali, il finanziamento del montepremi delle corse e le provvidenze per l'allevamento.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 16, comma secondo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) e' il seguente:
"Art. 16 (Rivalsa). - Quando l'esercizio di scommesse e' riservato per legge ad un ente pubblico, con decreto del Ministro per le finanze sentito, ove occorra, il Ministro cui compete la vigilanza sull'ente stesso, sara' stabilita la quota che l'ente dovra' prelevare sull'introito lordo delle scommesse, tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'ente per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge e per l'esercizio della rivalsa di cui al precedente comma".

Art. 6

Rinvio alla disciplina relativa all'imposta sugli spettacoli 1. Per gli adempimenti connessi alla gestione e alla riscossione dell'imposta unica, nonche' per le attivita' di controllo e di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano, per quanto non espressamente previsto ((nel presente decreto,)) le disposizioni stabilite in materia di imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 .

Art. 7

Norma transitoria 1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , con il quale saranno disciplinati, fra l'altro, gli aspetti organizzativi e funzionali delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il mandato affidato alla Societa' italiana degli autori ed editori - SIAE, con la convenzione approvata con il decreto ministeriale 11 aprile 1988, e' esteso all'accertamento, alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta unica sulle scommesse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del citato regolamento restano valide le autorizzazioni ministeriali date per la gestione degli impianti automatizzati di accettazione e raccolta delle scommesse.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 316 Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 78 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente:
"78. Con regolamento da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede al riordino della materia dei giuochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali e fiscali, nonche' al riparto dei relativi proventi. Il regolamento e' ispirato ai seguenti principi:
a) individuazione dei casi in cui all'organizzazione ed alla gestione dei giochi, secondo criteri di efficienza e di economicita', provvede direttamente l'amministrazione ovvero e' opportuno rivolgersi a terzi;
b) scelta del terzo concessionario secondo criteri di trasparenza ed in conformita' alle disposizioni, anche comunitarie;
c) gestione congiunta tra i Ministeri delle finanze e delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'organizzazione e della gestione dei giochi e delle scommesse compatibilmente con quanto indicato nel criterio di cui alla lettera a) e assicurando il coordinamento tra le amministrazioni;
d) ripartizione dei proventi al netto delle imposte in modo da garantire l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) ed il finanziamento del montepremi delle corse e delle provvidenze per l'allevamento secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali".
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