Monitoring Gesetzessammlung

097G0016

IT - Regolamenti Ministeriali

097G0016

Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro. (DECRETO 07 novembre 1996 n. 687)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 6-2-1997 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l' articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1996; Sulla proposta del direttore generale degli affari generali e del personale; Vista l'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista l'intesa con il Ministro del tesoro; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 ; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina 1. Gli uffici dell'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di seguito denominato Ministero, sono ordinati secondo le disposizioni del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il titolo del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 , e' il seguente: "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo" ( Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972 ).
- Il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 " (il testo aggiornato del decreto legislativo n. 29 del 1993 e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994 ).
- Il testo dell' art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 , e' il seguente:
"5. In ogni regione e provincia e' istituito un ufficio periferico unificato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si provvede all'ordinamento degli uffici di cui al comma 5, alla individuazione dei rispettivi uffici dirigenziali e alla determinazione delle piante organiche, secondo i criteri di cui all' art. 31, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, nonche' al conferimento delle competenze gia' attribuite agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, ferma restando l'autonomia funzionale dell'attivita' di vigilanza".
- Il titolo del D.P.C.M. 7 maggio 1996 e' il seguente: "Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e funzionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale" (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1996 ).

Art. 2

Struttura degli uffici periferici 1. Sono uffici periferici del Ministero:
a) le direzioni regionali del lavoro;
b) le direzioni provinciali del lavoro.

Art. 3

Direzione regionale del lavoro 1. La direzione regionale del lavoro e' istituita in ogni regione, ad eccezione della Sicilia e del Trentino-Alto Adige, con sede nelle citta' indicate nell'annessa tabella A, punti 1 e 2.
2. La direzione regionale e' articolata nei seguenti uffici:
a) settore politiche del lavoro;
b) settore ispezione del lavoro;
c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

Art. 4

Competenze della direzione regionale del lavoro 1. La direzione regionale del lavoro svolge le funzioni gia' attribuite all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonche' all'ispettorato regionale del lavoro.
2. In particolare, la direzione regionale:
a) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla attivita' delle direzioni provinciali del lavoro;
b) assicura le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica della commissione regionale per l'impiego;
c) provvede alla rilevazione, in collaborazione con gli osservatori regionali e con l'agenzia per l'impiego, degli andamenti del mercato del lavoro per tutti i settori di attivita', nonche' alla elaborazione delle statistiche in materia di lavoro, comprese quelle relative all'attivita' di vigilanza;
d) cura la promozione e il coordinamento degli uffici di relazioni con il pubblico;
e) assicura il servizio di "prevenzione e protezione".

Art. 5

Direzione provinciale del lavoro 1. La direzione provinciale del lavoro e' istituita presso ciascun capoluogo di provincia, ad eccezione delle province della Sicilia e del Trentino-Alto Adige. Nella provincia di Aosta le funzioni ad essa attribuite sono svolte dalla direzione regionale del lavoro.
((1-bis. Nella provincia del Verbano Cusio Ossola la direzione provinciale del lavoro ha sede ad Omegna)) 2. La direzione provinciale e' articolata nei seguenti uffici:
a) servizio politiche del lavoro;
b) servizio ispezione del lavoro;
c) ufficio per la gestione delle risorse e per gli affari generali.

Art. 6

Competenze della direzione provinciale 1. La direzione provinciale del lavoro svolge le funzioni gia' attribuite all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonche' all'ispettorato provinciale del lavoro.
2. In particolare, la direzione provinciale:
a) dirige e verifica l'azione amministrativa in materia di politica attiva del lavoro e di vigilanza;
b) promuove, indirizza e verifica l'attivita' delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura;
c) svolge funzioni tecnico-legali connesse alle attivita' di ispezione del lavoro;
d) assicura il servizio di relazioni con il pubblico.

Art. 7

Dirigenza regionale 1. Alla direzione regionale del lavoro e' preposto un dirigente.
2. Nelle sedi di cui alla annessa tabella A, punto 1, sono uffici dirigenziali anche il settore politiche del lavoro e il settore ispezione del lavoro.

Art. 8

Dirigenza provinciale 1. Alla direzione provinciale del lavoro e' preposto un dirigente.
2. Nelle sedi di cui alla tabella A, punto 3, sono uffici dirigenziali anche il servizio politiche del lavoro e il servizio ispezione del lavoro.

Art. 9

Partecipazione ad organi collegiali 1. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, nonche' al capo dell'ispettorato regionale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione regionale. Quest'ultimo puo' delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.
2. La rappresentanza del Ministero in comitati ed organi collegiali, attribuita dalle norme vigenti al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nonche' al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, compete al dirigente preposto alla direzione provinciale. Quest'ultimo puo' delegarla ad altro dirigente della medesima direzione.

Art. 10

Organizzazione della direzione regionale 1. Il direttore regionale, sentiti i responsabili dei settori e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , l'organizzazione interna della direzione regionale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.
Note all'articolo 10:
- Il testo dell'art. 17 (cosi' come sostituito dall' art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993 ) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".

Art. 11

Organizzazione della direzione provinciale 1. Il direttore provinciale, sentiti i responsabili dei servizi e dell'ufficio della direzione, determina, fatto salvo quanto disposto dall' articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , l'organizzazione interna della direzione provinciale, secondo i criteri generali stabiliti dal direttore generale degli affari generali e del personale.
2. Con le modalita' di cui al comma precedente, il direttore della direzione provinciale provvede all'organizzazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e il collocamento in agricoltura, secondo modelli che tengano conto delle specificita' locali.
Note all' articolo 11:
- Il testo dell'art. 17 (cosi' come sostituito dall' art. 10 del D.Lgs. n. 546/1993 ) del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142 , nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".

Art. 12

Nomina dei responsabili degli uffici non dirigenziali 1. I responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, non aventi rilievo dirigenziale, sono nominati dal rispettivo dirigente, preposto alla direzione regionale e provinciale, tra il personale appartenente alla nona qualifica funzionale, in possesso di esperienza e capacita' professionale adeguate.
2. I responsabili delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura sono nominati dal dirigente preposto alla direzione provinciale, sentito il responsabile del servizio politiche del lavoro, tra il personale appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Art. 13

Unificazione dei ruoli 1. I ruoli periferici dei dirigenti e del personale appartenente alle qualifiche funzionali dei soppressi uffici del lavoro e della massima occupazione ed ispettorati del lavoro sono unificati.

Art. 14

Abrogazione di precedenti disposizioni organizzative 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del lavoro e della massima occupazione, degli ispettorati del lavoro, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, dei recapiti e sezioni decentrate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 novembre 1996 Il Ministro: TREU Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 1

Allegato

ALLEGATO
Tabella A
UFFICI DIRIGENZIALI
1. Uffici regionali con un dirigente preposto e due dirigenti
Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il settore politiche del lavoro;
b) il settore ispezione del lavoro.
Piemonte: Torino.
Lombardia: Milano.
Veneto: Venezia.
Friuli-Venezia Giulia: Trieste.
Liguria: Genova.
Emilia-Romagna: Bologna.
Toscana: Firenze.
Marche: Ancona.
Umbria: Perugia.
Lazio: Roma.
Abruzzo: L'Aquila.
Molise: Campobasso.
Campania: Napoli.
Puglia: Bari.
Basilicata: Potenza.
Calabria: Reggio Calabria.
Sardegna: Cagliari.
2. Ufficio regionale con il solo dirigente preposto.
Valle d'Aosta: Aosta.
3. Uffici provinciali con un dirigente preposto e due dirigenti.
Nelle sedi sottoindicate sono uffici dirigenziali anche:
a) il servizio politiche del lavoro;
b) il servizio ispezione del lavoro.
Piemonte: Torino.
Lombardia: Bergamo, Brescia, Milano.
Veneto: Venezia, Verona.
Liguria: Genova.
Emilia-Romagna: Bologna, Modena.
Toscana: Firenze.
Lazio: Roma.
Campania: Caserta, Napoli, Salerno.
Puglia: Bari, Foggia, Lecce.
Basilicata: Potenza.
Calabria: Cosenza, Reggio Calabria.
Sardegna: Cagliari.
4. Uffici provinciali con il solo dirigente preposto.
Piemonte: Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli.
Lombardia: Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese.
Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza.
Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste.
Liguria: Imperia, La Spezia, Savona.
Emilia-Romagna: Ferrara, Forli', Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini.
Toscana: Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
Marche: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro.
Umbria: Perugia, Terni.
Lazio: Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo.
Abruzzo: Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo.
Molise: Campobasso, Isernia.
Campania: Avellino, Benevento.
Puglia: Brindisi, Taranto.
Basilicata: Matera.
Calabria: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia.
Sardegna: Nuoro, Oristano, Sassari.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht