14G00177
14G00177
Regolamento di attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. (14G00177) (DECRETO 02 settembre 2014 n. 166)
Art. 1 - Definizioni
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) « Codice delle assicurazioni private »: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ;
b) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
c) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 ;
d) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione istituita ai sensi dell' articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
e) «fondi pensione»: le forme pensionistiche complementari iscritte all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
f) «fondi pensione preesistenti»: i fondi pensione di cui all' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , ad eccezione di quelli istituiti all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
g) «fondi pensione interni»: i fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di enti o societa';
h) «fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
i) «fondi pensione privi di soggettivita' giuridica»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
j) «fondi pensione aperti»: i fondi pensione costituiti nelle forme di cui all' art. 12, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ;
k) «gruppo»: insieme di soggetti legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB;
l) «liquidita'»: gli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 1, comma 1-ter del TUF, con vita residua non superiore a sei mesi, aventi requisiti di trasferibilita' ed esatta valutabilita', ivi compresi i depositi bancari a breve;
m) «mercati regolamentati»: i mercati regolamentati di cui all' articolo 47 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 , o altri mercati regolamentati, specificati nella nota informativa del fondo pensione e nel documento sulla politica di investimento di cui all' articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , regolarmente funzionanti e vigilati, per i quali siano stabiliti criteri di accesso e di funzionamento non discriminatorio, obblighi di informativa iniziale e continuativi nonche' regole in tema di abusi di mercato;
n) «organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)»: gli organismi di cui all'art. 1, comma 1, lettera k) del TUF;
o) «OICVM»: gli OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e delle relative disposizioni di attuazione;
p) «OICR alternativi italiani (FIA italiani)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter) del TUF;
q) «OICR alternativi italiani riservati (FIA italiani riservati)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quater) del TUF;
r) «OICR alternativi UE (FIA UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-quinquies) del TUF;
s) «OICR alternativi non UE (FIA non UE)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-sexies) del TUF;
t) «OICR alternativi (FIA)»: gli OICR di cui all'art. 1, comma 1, lettera m-ter), m-quinquies) e m-sexies) del TUF;
u) «derivati»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 3, del TUF; ((1))
v) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) e comma 4 del TUF, diversi dai derivati. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 , come modificato dal D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165 , ha disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera a)) che "la definizione di "derivati" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera u) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2-ter) lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 3-bis, lettera b)) che "la definizione di "strumenti finanziari" contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera v) deve intendersi riferita agli strumenti finanziari previsti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , purche' diversi dai derivati e con esclusione degli strumenti finanziari previsti dall'Allegato I, Sezione C, numero (11) del medesimo decreto".
Art. 2 - Ambito di applicazione
Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica a tutti i fondi pensione, salvo le esclusioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a:
a) forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all' articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (PIP);
b) fondi pensione preesistenti che gestiscono le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal Codice delle assicurazioni private , limitatamente alle predette gestioni assicurative.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 del presente regolamento si applicano ai fondi pensione interni solo in quanto risultino costituiti come patrimonio separato ai sensi dell' articolo 2117 del codice civile .
4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 6 si applicano alle forme pensionistiche complementari di cui all' articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , limitatamente alla parte del patrimonio relativa alle adesioni raccolte in Italia.
5. Sono fatte salve le deroghe di cui all' articolo 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 .
Note all'art. 2:
Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 :
"Art. 13. (Forme pensionistiche individuali). - 1.
Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
(Omissis). ".
Si riporta il testo vigente dell' articolo 2117 del codice civile :
"Art. 2117. (Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza). - I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro.".
Si riporta il testo vigente dell'articolo 15-ter del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 :
"Art. 15-ter. (Operativita' in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie). - 1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE e che risultano autorizzati dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attivita' transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.
2. L'operativita' dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica e' subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorita' competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonche' all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorita' dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.
3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorita' dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro, ai limiti agli investimenti e alle regole in tema di informativa agli iscritti. L'avvio dell'attivita' transfrontaliera e' in ogni caso ammessa decorsi due mesi dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.
4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilita'. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentativita', le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.
5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.
6. Nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, sono altresi' definiti i limiti agli investimenti che i fondi di cui al comma 1 devono eventualmente rispettare per la parte di attivi corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica.
6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonche' i relativi aggiornamenti.
7. La COVIP puo' chiedere all'Autorita' dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attivita' e delle passivita' corrispondenti alle attivita' svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.
8. La COVIP e' competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, ferma restando la competenza dell'Autorita' dello Stato membro di origine a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.
9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorita' dello Stato membro di origine affinche' la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinche' il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP puo', previa informativa all'Autorita' dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi piu' gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.".
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 62 del 2007 , come modificato dall'articolo 10 del presente Regolamento:
"Art. 5. (Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti). - 1. Ai fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attivita' svolta in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , si applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del medesimo decreto legislativo, nonche' quelle di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , secondo le specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4 e 5. I fondi pensione preesistenti possono, altresi', continuare a gestire le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 .
2. I fondi pensione preesistenti possono:
a) effettuare investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia attraverso partecipazioni anche di controllo in societa' immobiliari, sia tramite quote di fondi immobiliari anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 . Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al predetto decreto ministeriale, gli investimenti immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 1), devono essere contenuti entro il limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo pensione; i fondi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento detengono investimenti superiori al predetto limite riconducono gli investimenti medesimi nell'ambito della predetta percentuale nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto; la COVIP puo' stabilire i casi in cui i predetti limiti e termini possono essere superati o derogati per specifiche esigenze del fondo coerenti con la politica di gestione e la situazione del fondo stesso;
b) continuare a concedere prestiti strettamente connessi alle attivita' del fondo, per un ammontare limitato sulla base di parametri fissati dalla COVIP;
c) assumere prestiti solo a fini di liquidita' e su base temporanea.
3. La COVIP puo' limitare le categorie di attivita' nelle quali i fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie risorse in funzione dell'adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valutazione e alla gestione del rischio degli investimenti.
4. I fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la garanzia di restituzione del capitale, nel rispetto dell' articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
5. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni in materia di limiti agli investimenti previsti dall' articolo 6, comma 13, lettere a) , b) e c-bis) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
6. I fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle altre disposizioni dell' articolo 6 e all' articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I fondi pensione preesistenti che gia' erogano direttamente le rendite possono continuare l'erogazione diretta delle prestazioni salvo verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.".
CAPO II Capo II CRITERI E LIMITI DI INVESTIMENTO
Art. 3 - Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure
Criteri di gestione, strutture organizzative e procedure 1. I fondi pensione, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari della prestazione pensionistica. Nella gestione delle loro disponibilita' i fondi pensione osservano i seguenti criteri:
a) ottimizzazione della combinazione redditivita-rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualita', liquidabilita', rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attivita' e aree geografiche;
c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessita' e caratteristiche del portafoglio.
2. I fondi pensione di cui all' articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, adottano strategie di investimento coerenti con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passivita' detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilita' di attivita' idonee e sufficienti a coprire le passivita', avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonche' la sicurezza, la redditivita' e la liquidabilita' degli investimenti. In tale ambito i suddetti fondi pensione privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio, anche facendo ricorso a titoli di debito emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Paesi membri dell'Unione Europea.
3. I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessita' del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalita' di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati.
Il fondo pensione verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive.
4. Il portafoglio dei fondi pensione e' investito in coerenza con la politica di investimento definita e adottata ai sensi dell' articolo 6, commi 5-ter e 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .
5. I fondi pensione verificano i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento. Detti parametri sono indicati nel documento sulla politica di investimento di cui all' articolo 6, comma 5-quater, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , e, ove previste, nelle convenzioni di gestione di cui all' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .
6. Il fondo pensione comunica alla COVIP, attraverso il documento sulla politica di investimento di cui all' articolo 6, comma 5-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , i parametri definiti ai sensi del comma 5, le politiche e le procedure istituite ai sensi del comma 3 e la descrizione della struttura organizzativa, professionale e tecnica, illustrando la loro compatibilita' e coerenza con la politica di investimento adottata e i relativi rischi. Il fondo pensione comunica alla COVIP gli aspetti etici, ambientali, sociali e di governo societario presi in considerazione nell'attivita' di investimento. Il fondo pensione comunica alla COVIP ogni modifica delle informazioni di cui al presente comma.
7. Ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , la COVIP controlla l'adeguatezza della struttura organizzativa, professionale e tecnica e delle politiche e procedure per il monitoraggio e la gestione del rischio, nonche' dei parametri di cui al comma 5.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 7-bis del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 :
"Art. 7-bis. (Mezzi patrimoniali). - 1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori gia' sottoposti a vigilanza prudenziale a cio' abilitati, i quali operano in conformita' alle norme che li disciplinano.
2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformita' con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall' articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62 . Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica puo', per un periodo limitato, detenere attivita' insufficienti.
2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future.
Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilita' che gli ordinamenti dei fondi attribuiscano agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.
3. La COVIP puo', nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilita' dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformita' al regolamento di cui al comma 2.
Restano ferme le competenze delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori.".
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle premesse.
Per il riferimento al testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi in Note alle premesse.
Art. 4 - Investimenti e operazioni consentiti
Investimenti e operazioni consentiti 1. Le disponibilita' dei fondi pensione possono essere investite in strumenti finanziari nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5.
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 6, comma 13, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di divieto di assunzione e concessione di prestiti nonche' di prestazione di garanzie in favore di terzi, i fondi pensione possono inoltre:
a) effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio;
b) detenere liquidita', in coerenza con quanto previsto dalla politica di investimento adottata;
c) utilizzare derivati.
3. Le operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli sono realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilita', solidita' e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorita' pubblica.
4. I derivati possono essere stipulati esclusivamente per finalita' di riduzione del rischio di investimento o di efficiente gestione, nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo e agli articoli 3 e 5. L'utilizzo di derivati e' adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali, alla politica di investimento adottata e alle esigenze degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
5. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, il fondo pensione valuta in ogni momento tutti i rischi connessi con l'operativita' in derivati e monitora costantemente l'esposizione generata da tali operazioni. I derivati non possono generare una esposizione al rischio finanziario superiore a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato.
6. Non sono ammesse vendite allo scoperto, ne' operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto.
Note all'art. 4:
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il riferimento al testo del Regolamento n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 vedasi nelle Note alle premesse.
Art. 5 - Limiti agli investimenti
Limiti agli investimenti 1. Fermi restando i limiti di cui all' articolo 6 comma 13 del decreto legislativo 252 del 2005 , le disponibilita' del fondo pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L'investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) e' mantenuto a livelli prudenziali, e' complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilita' complessive del fondo pensione ed e' adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare. Gli OICVM e i depositi bancari si considerano strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati.
2. I fondi pensione, tenuto conto anche dell'esposizione realizzata tramite derivati, non investono piu' del 5 per cento delle loro disponibilita' complessive in strumenti finanziari emessi da uno stesso soggetto e non piu' del 10 per cento in strumenti finanziari emessi da soggetti appartenenti a un unico gruppo.
3. Fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, i limiti di cui al comma 2 non si applicano agli investimenti in quote o azioni di OICVM, FIA italiani diversi da quelli riservati, FIA UE e non UE autorizzati alla commercializzazione in Italia ai sensi dell'art. 44, comma 5 e seguenti, del TUF, nonche' in strumenti finanziari emessi o garantiti da un Paese membro dell'Unione Europea, da un Paese aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o piu' Paesi membri dell'Unione Europea.
4. L'investimento in OICR e' consentito a condizione che:
a) sia adeguatamente motivato dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche dimensionali e a quelle della politica di investimento che intende adottare e risponda a criteri di efficienza ed efficacia;
b) la politica di investimento degli OICR sia compatibile con quella del fondo pensione;
c) l'investimento in OICR non generi una concentrazione del rischio incompatibile con i parametri definiti dal fondo pensione ai sensi dell'articolo 3, comma 5;
d) il fondo pensione sia in grado di monitorare il rischio relativo a ciascun OICR al fine di garantire il rispetto dei principi e criteri stabiliti nel presente decreto per il portafoglio nel suo complesso;
e) non comporti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal fondo pensione e comunicati agli aderenti;
f) fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l'investimento in FIA e' contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilita' complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA;
g) l'investimento in FIA non UE non commercializzati in Italia e' consentito in presenza di accordi di cooperazione tra l'Autorita' competente del Paese d'origine del FIA e le Autorita' italiane.
5. I fondi pensione possono investire in strumenti finanziari connessi a merci entro il limite del 5 per cento delle loro disponibilita' complessive purche' emessi da controparti di primaria affidabilita', solidita' e reputazione. Non sono ammessi derivati connessi a merci per i quali esiste l'obbligo di consegna del sottostante a scadenza.
6. L'esposizione valutaria, motivata dal fondo pensione in relazione alle proprie caratteristiche e a quelle della politica di investimento che intende adottare, e' contenuta, al netto di coperture attraverso derivati, entro il 30 per cento delle disponibilita' complessive.
7. La COVIP puo' stabilire i casi in cui i limiti posti all'investimento dei fondi pensione possono essere superati per comprovate esigenze del fondo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3.
8. La COVIP puo' stabilire limiti piu' stringenti all'operativita' dei fondi pensione in relazione alla situazione economico-patrimoniale e all'adeguatezza della struttura organizzativa.
9. Se il fondo pensione e' strutturato in una pluralita' di comparti, i limiti e i criteri stabiliti nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e nel presente decreto sono riferiti alle disponibilita' complessive del singolo comparto, salvo i limiti di cui all' articolo 6, comma 13, lett. a), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e al comma 4, lett. f), ultima parte, del presente articolo, che sono riferiti alle disponibilita' dell'intero fondo pensione.
Note all'art. 5:
Per il riferimento al testo dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 :
"Art. 44. (Commercializzazione di FIA non riservati).
- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 35-bis, 37, 38 e 39, la commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA italiani non riservati alle categorie di investitori di cui all'articolo 43, e' preceduta da una notifica inoltrata dal gestore alla Consob per ciascun FIA oggetto di commercializzazione.
2. Alla lettera di notifica e' allegata la seguente documentazione:
a) il prospetto destinato alla pubblicazione;
b) il regolamento o lo statuto del FIA oggetto di commercializzazione;
c) il documento contenente le ulteriori informazioni da mettere a disposizione prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 3-bis), e delle relative disposizioni di attuazione, da cui risulta l'assenza di trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori.
3. La Consob comunica al gestore che puo' iniziare a commercializzare agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, i FIA indicati nella notifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della medesima quando e' verificata la completezza, la coerenza e la comprensibilita' delle informazioni contenute nella documentazione allegata alla lettera di notifica. Il gestore non puo' avviare la commercializzazione agli investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, prima della ricezione della comunicazione.
4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura per la notifica prevista dal comma 1.
5. I gestori di FIA UE e FIA non UE che commercializzano nello Stato di origine dei FIA medesimi le relative azioni o quote nei confronti di investitori al dettaglio ed intendono commercializzare tali FIA in Italia nei confronti di investitori al dettaglio non rientranti nelle categorie di investitori cui possono essere commercializzati i FIA italiani riservati, presentano istanza di autorizzazione alla Consob. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia sui profili di cui alle lettere b) e c), autorizza la commercializzazione se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) i gestori hanno completato le procedure previste dall'articolo 43;
b) gli schemi di funzionamento e le norme di contenimento e di frazionamento del rischio di tali FIA sono compatibili con quelli previsti per i FIA italiani;
c) la disciplina del depositario di FIA e' equivalente a quella applicabile ai FIA italiani non riservati;
d) il regolamento o lo statuto del FIA non consente trattamenti preferenziali nei confronti di uno o piu' investitori o categorie di investitori ai sensi dell'articolo 35-decies, comma 1, lettera d), e delle disposizioni dell'UE vigenti che disciplinano la materia;
e) il modulo organizzativo adottato assicura in Italia l'esercizio dei diritti patrimoniali degli investitori in conformita' alle disposizioni regolamentari dettate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia;
f) le informazioni da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio prima dell'investimento risultano complete, coerenti e comprensibili.
6. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 5.
7. All'offerta al pubblico e all'ammissione alle negoziazioni delle quote o azioni dei FIA commercializzati ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla parte IV, titolo II, capo I e titolo III, capo I, e le relative norme di attuazione.
8. Nel caso di FIA soggetti alla disciplina prevista dalla parte IV, titolo II, capo I, sezione I, per la cui offerta l'Italia e' lo Stato membro d'origine, la notifica prevista dal comma 1 si considera effettuata anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 94, comma 1, e la verifica della completezza, coerenza e comprensibilita' delle informazioni contenute nel documento di cui al comma 2, lettera c), e' effettuata nel corso della procedura prevista dall'articolo 94-bis, comma 2. La comunicazione prevista dal comma 3 e' effettuata con il provvedimento di approvazione del prospetto.
9. La Consob e la Banca d'Italia esercitano i poteri previsti dagli articoli 8 e 10 nei confronti degli organismi esteri indicati al comma 5 e dei relativi gestori.".
Per il riferimento al testo del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Art. 6 - Gestione garantita
Gestione garantita 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 7-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 , i fondi pensione che stipulano accordi che prevedano la garanzia di restituzione del capitale o di rendimento con i soggetti previsti dall' articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possono pattuire il trasferimento della titolarita' ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 .
Note all'art. 6:
Per il riferimento al testo dell' articolo 7-bis del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note all'art. 3.
Per il riferimento al testo dell' articolo 6 del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
CAPO III Capo III CONFLITTI DI INTERESSI ED INCOMPATIBILITA'
Art. 7
I conflitti di interesse nei fondi pensione dotati di soggettivita' giuridica
1. Gli amministratori dei fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Agli organi di amministrazione dei fondi pensione e ai loro componenti si applica l' articolo 2391 del codice civile .
3. I consigli di amministrazione dei fondi pensione adottano ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, in modo da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari. Sono considerati sia i conflitti relativi a soggetti appartenenti al fondo, sia quelli relativi a soggetti esterni al medesimo, in relazione allo svolgimento di incarichi da parte di detti soggetti per conto del fondo.
4. I consigli di amministrazione dei fondi pensione formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento, e ogni sua modifica, e' trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione e alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interesse possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari, tale circostanza e' adeguatamente valutata, nell'ottica della tutela degli aderenti e dei beneficiari, dal consiglio di amministrazione e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo vigente dell' articolo 2391 del codice civile :
"Art. 2391. (Interessi degli amministratori). - L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della societa', precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la societa' dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla societa' dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano derivati alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.".
Art. 8
I conflitti di interesse nei fondi pensione privi di soggettivita' giuridica
1. Gli amministratori delle societa' e degli enti al cui interno sono istituiti fondi pensione, nell'adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal regolamento, perseguono l'interesse degli aderenti e dei beneficiari delle prestazioni pensionistiche.
2. Le societa' e gli enti adottano, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse facenti capo alle predette societa' ovvero a soggetti esterni incaricati di svolgere attivita' per conto di esse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra esse, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione ovvero, nel caso di adesioni collettive a fondi pensione aperti, con i soggetti tenuti alla contribuzione, cosi' da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi degli aderenti o dei beneficiari.
3. Le societa' e gli enti formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse. Tale politica tiene altresi' conto delle circostanze rilevanti connesse con la struttura e le attivita' di soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
4. Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse, e ogni sua modifica, e' trasmesso tempestivamente al responsabile del fondo pensione ed alla COVIP.
5. Qualora le misure adottate non risultino sufficienti, nel caso concreto, a escludere che il conflitto di interessi possa recare pregiudizio agli aderenti o ai beneficiari tale circostanza e' adeguatamente valutata al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari e comunicata tempestivamente alla COVIP.
Art. 9
Incompatibilita'
1. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e' incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre societa' dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario.
CAPO IV Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 10 - Abrogazioni e disposizioni transitorie
Abrogazioni e disposizioni transitorie 1. E' abrogato ma continua ad essere applicato ai fini del comma 2 del presente articolo il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703 .
2. I fondi pensione iscritti all'albo tenuto dalla COVIP ai sensi dell' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano alle disposizioni in esso contenute entro 18 mesi. Nelle more dell'adeguamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale 21 novembre 1996, n. 703 .
3. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, all' articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2007, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703 » sono sostituite dalle seguenti «di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 »;
b) al comma 2, le parole «dall' articolo 4, comma 1 lettera b) del decreto del Ministro dell'economia e finanze 21 novembre 1996, n. 703 » sono sostituite dalle seguenti «dall'articolo 5, commi 2 e 4, lettera f) del decreto del Ministro dell'economia e finanze adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 »;
c) al comma 5, le parole «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703 » sono sostituite dalle seguenti «alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell' articolo 6, comma 5-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 settembre 2014 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2014 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 3232 Note all' art. 10:
Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996, n. 703 (Regolamento recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi di pensione e sulle regole in materia di conflitto di interessi) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1997, n. 44.
Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 252 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 62 del 2007 , come modificato dal presente articolo, vedasi nelle Note all'art. 2.
Allegato A
Allegato A
Elenco degli oneri informativi introdotti predisposto ai sensi dell' art. 7 della L. 180/2011
Denominazione Riferimento normativo interno Categoria dell'onere Cosa cambia per il cittadino e/o impresa Documento sulla politica di investimento. Articolo 3, commi 5 e comma 6 Comunicazione: il documento sulla politica di investimento, ivi compresa ogni sua modifica, e' trasmesso alla Covip. Il documento sulla politica di investimento e' un onere informativo gia' previsto dall' art. 6, comma 5-quater del d.lgs. 252/2005 e disciplinato dalla deliberazione della COVIP del 16 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2012, n. 75. Esso ha lo scopo di definire la strategia finanziaria che l'Ente intende attuare e con il presente Regolamento sono meglio specificati alcuni elementi che detto Documento deve includere. Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi. Articolo 7, commi 4 e 5 e articolo 8 comma 4. Comunicazione: il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi, ivi compresa ogni sua modifica, e' trasmesso tempestivamente alla Covip. Il documento sulla politica di gestione dei conflitti di interessi rappresenta un'evoluzione piu' articolata degli oneri informativi gia' previsti dal previgente del DM 703/1996, all'art. 7, comma 5 e all' art. 8, comma 3 , che contestualmente vengono dunque meno. Il documento e' volto a prevenire o superare eventuali situazioni che possano pregiudicare la genuinita' delle scelte di investimento a causa di effettive e/o potenziali situazioni di conflitto di interessi.