Monitoring Gesetzessammlung

096G0144

IT - Regolamenti Ministeriali

096G0144

Regolamento di disciplina dei termini e delle modalita' del procedimento di verifica dei risultati dei dirigenti del Ministero dell'interno. (DECRETO 11 maggio 1995 n. 588)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 30-3-1996 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l' art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 luglio 1994, n. 2080/94; Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della richiamata legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. M/2113 dell'11 maggio 1995; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Determinazione dei parametri di riferimento
dell'attivita' di verifica 1. Il Ministro dell'interno, in attuazione del disposto dell' art. 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 6 del decreto legislativo 19 novembre 1993, n. 470 , verifica per i dirigenti del Ministero dell'interno, con esclusione dei dirigenti generali, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il Ministro dell'interno, per l'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, determina, annualmente, i parametri di riferimento dell'attivita', sentito il consiglio di amministrazione.
3. Nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione e' presieduto dal Ministro dell'interno.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell' art. 20, commi 2 e 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ", come modificato dall' art. 6 del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 :
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. (Omissis).
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.
3. - 7. (Omissis).
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
9. - 11. (Omissis)".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 20, comma 8, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , come sostituito dall' art. 6 del D.Lgs. 19 novembre 1993, n. 470 , si rimanda alle note alle premesse.

Art. 2

T e r m i n i 1. All'inizio di ogni anno, e comunque non oltre il 31 marzo, i direttori generali presentano al Ministro dell'interno, ai fini delle operazioni di verifica, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente dagli uffici dirigenziali dipendenti.
2. Le operazioni di verifica sono completate entro il 30 giugno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 maggio 1995 Il Ministro: BRANCACCIO Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1996 Registro n. 1 Interno, foglio n. 151, a seguito della deliberazione della sezione del controllo in data 29 febbraio 1996
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