Monitoring Gesetzessammlung

099G0291

IT - Regolamenti Ministeriali

099G0291

Regolamento recante norme per l'applicazione di misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. del tipo bonsai, originari del Giappone. (DECRETO 30 marzo 1999 n. 216)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 3-7-1999 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 ; Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976, n. 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 , e successive modificazioni concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Vista la decisione della Commissione U.E. n. 98/641/CE del 4 novembre 1998 recante modifica della decisione 93/452/CEE del 15 luglio 1993 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 18/99 espresso nell'adunanza dell'8 febbraio 1999 dalla sezione consultiva per gli atti normativi; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 5488 del 18 febbraio 1999; Adotta il presente regolamento:

Art. 1

1. In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana i vegetali originari del Giappone dei generi:
a) Pinus L. e Chamaecyparis Spach , sino al 31 dicem- bre 2001;
b) Juniperus L., sino al 31 marzo 1999 e nei periodi compresi tra il 1 novembre 1999 ed il 31 marzo 2000 nonche' tra il 1 novembre 2000 ed il 31 marzo 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni comunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194, reca: "Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".
- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40, reca: "Modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987 , contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi".
- La direttiva 77/93/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977 .
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, reca: "Attuazione della direttiva 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali".
- Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.
- Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997 reca: "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale".
- La decisione 98/641/CE della Commissione del 4 novembre 1998 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 304/36 del 14 novembre 1998 .
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguarda le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali.

Art. 2

1. Prima dell'esportazione in Italia dei vegetali, di cui all'articolo 1 del presente decreto, le autorita' fitosanitarie giapponesi dovranno accettare i seguenti requisiti:
a) i vegetali devono essere del tipo "bonsai" del genere Chamaecyparis Spach e del genere Juniperus o, nel caso del genere Pinus L., interamente della specie Pinus parviflora Sieb. & Zucc.
(Pinus pentaphylla Mayr.), oppure innestati su un portinnesto della specie Pinus diverso da Pinus parviflora Sieb. & Zucc., che non deve
presentare germogli, ad eccezione dei frutti e delle sementi;
b) i vegetali devono essere fatti crescere ed allevati per almeno due anni consecutivi in vivai di "bonsai" ufficialmente riconosciuti dal Giappone. Detti vegetali devono provenire dai vivai riconosciuti di "bonsai" che sono specificati nell'elenco annuale trasmesso alla Commissione U.E.;
c) i vegetali dei generi Juniperus L., Chamaecyparis Spach e Pinus L. prodotti nei vivai riconosciuti di "bonsai" o nelle loro immediate vicinanze nei due anni precedenti la spedizione, devono essere sottoposti ad ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno e nei momenti opportuni, per accertare la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi.
2. Gli organismi nocivi sono i seguenti:
a) per i vegetali dei genere Juniperus:
I. Aschistonyx eppoi Inouye;
II. Gymnosporangium spp.;
III. Oligonychus perditus Pritchard et Baker;
IV. Popillia japonica Newman;
V. qualsiasi alto organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea;
b) per i vegetali del genere Chamaecyparis:
I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
II. Popillia japonica Newman;
III. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea;
c) per i vegetali del genere Pinus:
I. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle et al.;
II. Cercoseptoria pinidensiflorae (Hori & Nambu) Deighton;
III. Coleosporium paederiae;
IV. Coleosporium phellodendri Komr.;
V. Cronartium quercum (Berk.) Miyabe ex Shirai;
VI. Dendrolimus spectabilis Butler;
VII. Peridermium kurilense Dietel;
VIII. Popillia japonica Newman;
IX. Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;
X. qualsiasi altro organismo nocivo la cui presenza e' sconosciuta nella Unione europea.
3. I vegetali esaminati debbono risultare esenti dagli organismi nocivi di cui al comma 2. Quelli che risultano contaminati debbono essere eliminati e i rimanenti debbono essere sottoposti, se del caso, ad un trattamento adeguato.
4. I casi in cui e' constatata la presenza degli organismi nocivi in questione nel corso delle ispezioni effettuate, come indicato al comma 1, lettera c), debbono essere ufficialmente trascritti su un registro che deve essere messo a disposizione della Commissione U.E., ove questa ne faccia richiesta.
La constatazione della presenza di uno qualsiasi degli organismi nocivi sopra menzionati implica per il vivaio interessato, la perdita dello statuto, di cui al comma 1, lettera b).
5. I vegetali destinati ad essere spediti nell'Unione europea, debbono rispondere alle seguenti condizioni:
a) la crescita dei vegetali deve aver avuto luogo, almeno durante gli ultimi due anni precedenti la spedizione, in un supporto di coltura artificiale mai utilizzato prima o in un supporto di coltura naturale trattato mediante fumigazione o altro trattamento termico appropriato, in modo da renderlo esente da organismi nocivi;
b) se i vegetali appartengono al genere Pinus L. e in caso di innesto su un portinnesto di una specie di Pinus diversa da Pinus parviflora Sieb & Zucc., il portinnesto deve essere ottenuto da
materiale ufficialmente riconosciuto come sano;
c) i vegetali devono essere stati posti, perlomeno durante lo stesso periodo, in vasi collocati su scaffalature distanti almeno venti centimetri da terra oppure su pavimento in calcestruzzo tenuto pulito e privo di detriti;
d) ciascuno dei vegetali deve recare un marchio specifico ed esclusivo, notificato all'organismo dei vegetali giapponese, tale da permettere il riconoscimento del vegetale e l'identificazione del vivaio riconosciuto, nonche' l'anno di invasatura;
e) sui vegetali non deve essere constatata, nel corso delle ispezioni, la presenza degli organismi nocivi di cui trattasi e ad essi non debbono applicarsi le misure di cui al comma 4;
f) sui vegetali in questione non devono essere presenti frammenti di altri vegetali.

Art. 3

1. L'organismo ufficiale di protezione delle piante del Giappone garantisce l'identita' dei vegetali, dal momento della loro uscita dal vivaio fino al momento del carico per l'esportazione, mediante piombatura dei veicoli adibiti al trasporto o altri metodi appropriati.
2. I vegetali e il supporto di coltura ad essi aderente o connesso devono essere accompagnati dal certificato fitosanitario citato nelle premesse sul quale devono figurare le seguenti indicazioni:
a) il nome o i nomi del vivaio e dei vivai riconosciuti;
b) i marchi di cui all'art. 2, comma 5, lettera d), nella misura in cui consentano l'identificazione del vivaio riconosciuto e l'anno di invasatura;
c) l'indicazione dell'ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
d) sul certificato fitosanitario sopracitato dovra' risultare la dichiarazione supplementare che "la partita e' conforme ai requisiti prescritti dalla decisione della Commissione n. 98/641/CE .
3. Il materiale deve essere imballato in contenitori chiusi e ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto un marchio distintivo, da riprodurre sul certificato fitosanitario che consenta l'identificazione delle partite.

Art. 4

1. I servizi fitosanitari regionali competenti per territorio devono sottoporre il materiale vegetale del tipo "bonsai", prima che venga immesso in commercio dopo l'ingresso in Comunita', ad un periodo di quarantena ufficiale che nel caso dei generi Pinus L. e Chamaecyparis Spach e' di durata non inferiore a tre mesi di crescita attiva e nel caso dei vegetali del genere Juniperus L. e' comprensivo della stagione di crescita attiva (dal 1 aprile al 30 giugno) con ispezioni periodiche.
Durante tale periodo, il materiale vegetale in questione deve risultare esente degli organismi nocivi citati al comma 2 dell'articolo 2.
2. Detta quarantena deve:
a) essere eseguita in un luogo ufficialmente riconosciuto e provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi e conservare il materiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi;
b) comprendere, per ogni elemento del materiale:
I. esami ad occhio nudo, effettuati all'arrivo e successivamente ad intervalli regolari, tenendo conto del tipo di materiale e del relativo stato di sviluppo durante il periodo di quarantena, per accertare la presenza di organismi nocivi o di sintomi dovuti ad organismi nocivi;
II. esami appropriati, in base ad eventuali sintomi constatati nel corso dell'esame ad occhio nudo, per identificare gli organismi nocivi che sono all'origine di tali sintomi;
c) comportare la distruzione delle partite contenenti materiale nel quale e' stata constatata la presenza di organismi nocivi.

Art. 5

1. L'importazione delle singole partite di materiale vegetale e' soggetta all'autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Servizio fitosanitario centrale, a seguito di apposita richiesta nella quale devono essere specificati i seguenti dati:
a) il tipo di materiale;
b) il quantitativo;
c) la data dichiarata di importazione;
d) il punto di entrata;
e) il luogo in cui il materiale viene messo in quarantena.

Art. 6

1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione del materiale in questione, provvedera' a dettare ai servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'effettuazione della quarantena.

Art. 7

1. Il materiale potra' essere commercializzato solo dopo l'effettuazione della quarantena e dovra' essere accompagnato dal passaporto delle piante, conformemente a quanto previsto al riguardo dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, e successive modificazioni, citato nelle premesse.

Art. 8

1. I servizi fitosanitari regionali devono trasmettere al Ministero per le politiche agricole i dati relativi ai controlli ed alle analisi effettuate sulle partite di vegetali del tipo "bonsai" durante la quarantena, nonche' copia del certificato fitosanitario del paese di origine.
2. Inoltre detti servizi devono comunicare le eventuali intercettazioni dei vegetali del tipo "bonsai" dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 marzo 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1999 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 362
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