Monitoring Gesetzessammlung

093G0638

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0638

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale. (DECRETO 28 dicembre 1993 n. 567)

Art. 1 - Intestatari di conto fiscale

Intestatari di conto fiscale 1. Il conto fiscale, istituito dall' art. 78, comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , e' utilizzato da tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa nonche' dai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono una attivita' per la quale vi e' obbligo di presentare apposita dichiarazione ai fini dell'attribuzione della partita IVA.
2. Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell' art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), commi da 27 a 38, e' il seguente:
"27. E' istituito, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione dovra' essere obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.
28. A decorrere dalla data indicata al comma 27, ciascun contribuente dovra' risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all'esistenza di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potra' essere consentita dall'Amministrazione finanziaria l'apertura di piu' conti intestati allo stesso contribuente.
29. Il conto fiscale e' tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, che provvede alla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, direttamente versate dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
30. Ferma restando la tenuta del conto fiscale presso il competente concessionario del servizio della riscossione, i soggetti di cui al comma 27 possono effettuare, entro i termini di scadenza, i versamenti di cui al comma 29, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707 , aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
La delega deve essere, in ogni caso, rilasciata presso una dipendenza della azienda delegata sita nell'ambito territoriale del concessionario dipendente.
31. I rapporti tra le aziende ed istituti di credito ed il competente concessionario saranno regolati secondo i seguenti criteri:
a) accreditamento delle somme incassate e consegna della relativa documentazione al competente concessionario del servizio della riscossione non oltre il terzo giorno lavorativo successivo al versamento;
b) pagamento in favore dell'azienda od istituto di credito, per ogni operazione di incasso effettuata, di un compenso percentuale pari al 25 per cento della commissione spettante al competente concessionario ai sensi dell' articolo 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , escluso ogni altro onere aggiuntivo a carico del contribuente e del bilancio dello Stato e degli altri enti; detto compenso percentuale e' a totale carico del concessionario competente e non costituisce elemento di valutazione per la revisione e la rideterminazione dei compensi previsti dagli articoli 61 e 117 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 ;
c) al fine di evitare ritardi nella acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli altri enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte di cui al comma 28 per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il riversamento nelle casse erariali deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a) del presente comma;
d) invio periodico al competente concessionario da parte degli istituti ed aziende di credito, su supporti magnetici, dei dati dei versamenti introitati dagli stessi istituti ed aziende;
e) nel caso di accreditamento all'ente beneficiario oltre il sesto giorno lavorativo successivo al versamento da parte del contribuente, si applicano nei confronti del concessionario le disposizioni di cui all' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 . Il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'istituto di credito per la quota parte di pene pecuniarie ed interessi di mora imputabili a tardivo versamento da parte dell'istituto stesso.
32. I concessionari del servizio della riscossione devono aggiornare i conti di cui al presente articolo, entro il mese successivo, con la movimentazione dei versamenti e debbono inviare annualmente ai contribuenti un estratto conto. Nei casi in cui il contribuente non ha indicato correttamente il codice fiscale ovvero ha effettuato una erronea imputazione, il conto deve essere aggiornato entro i tre mesi successivi.
33. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui alle disposizioni dal comma 27 al comma 30 del presente articolo, sono autorizzati ad erogare i rimborsi spettanti ai contribuenti a norma delle vigenti disposizioni, nei limiti ed alle condizioni seguenti:
a) la erogazione del rimborso dovra' essere effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente;
b) il rimborso sara' erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l'importo risulti non superiore al 10 per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi gia' erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
c) il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sara' erogato previa prestazione delle garanzie indicate all' articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, di durata quinquennale. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell'ufficio competente;
d) le somme da rimborsare dovranno essere prelevate dagli specifici fondi riscossi e non ancora versati all'erario.
34. La misura dei compensi per la erogazione dei rimborsi sara' determinata in base ai criteri fissati dall' art. 1, comma 1, lettera f), n. 7), della legge 4 ottobre 1986, n. 657 .
35. In relazione alla istituzione del conto fiscale, si provvedera' alla integrazione dei sistemi informativi degli uffici dell'Amministrazione finanziaria in modo che gli uffici competenti possano conoscere lo stato della riscossione dei tributi. A tal fine si procedera' al collegamento diretto con l'anagrafe tributaria dei concessionari della riscossione, per il tramite del Consorzio nazionale dei concessionari.
36. Il comma 3-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' abrogato.
37. A decorerre dal 1 gennaio 1993, i concessionari della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti di cui al presente articolo, sono autorizzati ad erogare, a carico dei fondi della riscossione, i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici. Negli altri casi previsti dal comma 33 in sede di prima applicazione della presente legge, i contribuenti potranno richiedere direttamente l'erogazione dei rimborsi il cui importo complessivo non superi i limiti di lire 20 milioni nel 1993, di lire 40 milioni nel 1994, di lire 60 milioni nel 1995 e di lire 80 milioni nel 1996.
38. Entro il 30 giugno 1992, saranno emananti e pubblicati, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i regolamenti interministeriali dei Ministri delle finanze e del tesoro per l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 del presente articolo secondo i criteri ivi enunciati. Con gli stessi regolamenti potra' essere prevista l'estensione dell'utilizzo del conto fiscale anche ad altri tributi diversi dall'imposta sui redditi e dall'imposta sul valore aggiunto, nonche', al fine di consentire una piu' rapida acquisizione delle somme riscosse, la rideterminazione dei termini di versamento dei versamenti diretti riscossi direttamente dai concessionari con conseguente revisione della misura della commissione di cui all' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ".
- Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , concernente: "Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici," e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 1988 .
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo del comma 27 dell'art. 78 della legge n. 413/1991 v. nelle note alle premesse.

Art. 2 - Identificazione e apertura dei conti fiscali

Identificazione e apertura dei conti fiscali 1. Il conto fiscale e' individuato attraverso un codice identificativo costituito, nell'ordine, dal codice dell'ambito nel quale opera il concessionario competente e dal codice fiscale dell'intestatario.
2. Il conto fiscale e' aperto d'ufficio, a cura del concessionario del servizio della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente, per tutti gli intestatari indicati al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento. I dati identificativi necessari all'apertura dei conti sono forniti ai concessionari dal sistema informativo del Ministero delle finanze.
3. I concessionari hanno l'obbligo di comunicare agli intestatari l'avvenuta apertura del conto, nonche' di richiedere gli estremi del conto corrente bancario dell'intestatario da utilizzare ai fini della erogazione dei rimborsi.
4. Il concessionario competente ha l'obbligo di aggiornare il conto qualora durante la gestione si rendano necessarie variazioni di alcuni dei dati identificativi dei contribuenti. Le variazioni da apportare sono comunicate, al concessionario competente, dal sistema informativo del Ministero delle finanze.
5. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono stabiliti i dati che il sistema informativo del Ministero delle finanze deve fornire ai concessionari in relazione agli adempimenti previsti ai commi 2 e 4 del presente articolo. Con tale decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di comunicazione agli intestatari prevista al comma 3 del presente articolo.

Art. 3 - Tributi che affluiscono sul conto fiscale e modalita' di contabilizzazione

Tributi che affluiscono sul conto fiscale
e modalita' di contabilizzazione 1. Nei confronti di ciascun contribuente e' intestato un unico conto fiscale sul quale sono registrati tutti i versamenti ed i r/mborsi relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, all'imposta locale sui redditi, alle imposte sostitutive delle anzidette ed all'imposta sul valore aggiunto.
2. Per i soggetti di cui all'art. 1 l'utilizzo del conto fiscale e' esteso ai versamenti ed ai rimborsi relativi all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta sulle assicurazioni e all'imposta di bollo dovuta in modo virtuale, a decorrere dalla data dei decreti ministeriali che verranno emanati per ogni singolo tributo ai sensi dell' art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Il conto fiscale si struttura nella gestione anagrafica e contabile della posizione di ogni singolo intestatario, mediante procedure informatiche operanti su basi informative ad accesso diretto, ai fini della registrazione e del reperimento dei dati relativi alle singole operazioni di riscossione e di rimborso dei tributi nonche' di contabilizzazione delle somme riscosse e rimborsate ai fini dei riversamenti alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e alle casse degli enti destinatari.
4. Con decreto del Ministro delle finanze sono indicati i dati analitici necessari per la tenuta del conto fiscale.
5. A richiesta dell'Amministrazione finanziaria il concessionario del servizio della riscossione e' tenuto a fornire i movimenti registrati sui conti fiscali anche su supporto cartaceo.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' art. 2, comma 3 del D.P.R. 43/1988 e' il seguente: "3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati, puo' disporsi che il servizio centrale provveda alla riscossione di ogni altra entrata o credito dello Stato o di altri enti pubblici".

Art. 4 - Autorizzazione all'apertura di piu' conti

Autorizzazione all'apertura di piu' conti 1. Il contribuente che risulti titolare di piu' stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale fuori dell'ambito territoriale del concessionario competente rispetto al comune di domicilio fiscale, puo' chiedere al Ministro delle finanze, nei casi previsti dal comma 2, l'autorizzazione all'apertura di piu' conti.
2. L'autorizzazione puo' essere concessa solo nei casi di accertata impossibilita' di versamento nei termini delle somme dovute all'erario ed ove non vi ostino specifiche disposizioni di legge relative ai tributi indicati nell'art. 3 del presente regolamento.
Si procede in ogni caso alla revoca dell'autorizzazione concessa qualora vi sia pericolo per la tempestiva e regolare riscossione delle imposte dovute.
3. Ai fini dell'erogazione dei rimborsi di cui agli artt. 18 e seguenti del presente regolamento, non e' consentito il cumulo degli importi affluiti nei diversi conti fiscali intestati allo stesso contribuente.

Art. 5 - Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale

Termini per i versamenti effettuati dagli intestatari di conto fiscale 1. Le ritenute alla fonte effettuate a norma degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , sono versate, dagli intestatari di conto fiscale, al concessionario del servizio di riscossione o, in alternativa, mediante delega irrevocabile ad una delle aziende o istituti di credito di cui al successivo art. 7 entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui le ritenute stesse sono state operate.
2. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall' art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, sono effettuati entro il giorno diciotto di ciascun mese.
3. Le liquidazioni e i versamenti previsti dall'art. 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono effettuati entro il giorno tre del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari.
4. I soggetti di cui all'art. 74, comma 4, dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , effettuano la liquidazione ed il versamento relativi all'ultimo trimestre solare entro il giorno tre del mese di febbraio.
5. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto previsto dall' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , e successive modificazioni e' effettuato entro il giorno quindici del mese di dicembre di ciascun anno. ((1)) 6. Restano fermi tutti gli altri termini di versamento delle imposte affluenti sul conto fiscale previsti dalle vigenti disposizioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 28 giugno 1995, n. 250 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 349 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che per l'anno 1994 il versamento di cui al comma 5 si considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre 1994.

Art. 6 - Versamenti ai concessionari

Versamenti ai concessionari 1. I concessionari del servizio della riscossione sono competenti a riscuotere nei confronti degli intestatari di conto fiscale l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute anche in qualita' di sostituto d'imposta, l'imposta locale sui redditi, le imposte sostitutive delle anzidette e l'imposta sul valore aggiunto, versate direttamente dai contribuenti o conseguenti ad iscrizione a ruolo.
2. Il versamento diretto di cui al precedente comma e' eseguito direttamente allo sportello del concessionario competente territorialmente o sul conto corrente postale di cui all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , concernente "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", e' il seguente:
"Art. 7 (Versamento diretto mediante conti correnti postali). - Il versamento diretto puo' essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattore su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento.

Art. 7 - Versamenti mediante delega ad azienda di credito

Versamenti mediante delega ad azienda di credito 1. In alternativa a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, gli intestatari hanno facolta' di effettuare i versamenti di cui all'art. 6, comma 1, esclusi quelli conseguenti ad iscrizione a ruolo, presso una delle aziende di credito di cui all' art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, con delega irrevocabile di versamento al concessionario. Le deleghe possono essere conferite anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 , modificato dalla legge 4 agosto 1955, n. 707 , aventi un patrimonio non inferiore a lire 100 milioni.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono versate le imposte indicate all'art. 3, comma 2, escluse quelle conseguenti a iscrizione a ruolo, ove vengano emanati i decreti ministeriali ivi previsti.
3. Il versamento sul conto fiscale effettuato dagli intestatari con delega ad una azienda di credito ha valore di versamento diretto al concessionario. La delega e', in ogni caso, rilasciata dall'intestatario ad una dipendenza dell'azienda di credito sita nell'ambito territoriale del concessionario competente. Qualora la delega venga rilasciata ad una dipendenza diversa, l'intestatario e' soggetto alla sanzione di cui all' art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell' art. 54 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 :
"Art. 54. - Secondo la qualita' e l'importanza dei contratti coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato, o garantiti dello Stato, al valore di borsa.
Puo' accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.
Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale nonche' le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a lire 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di prima categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a lire 100.000.000.
Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione puo' accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 6.000.000 e la durata non oltrepassi i sei anni, o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.
Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione puo' accettarsi quando venga pagato per intero anticipatamente il prezzo pattuito.
Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 480.000 annue, l'amministrazione puo' accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.
In casi speciali e per contratti a lunga scadenza puo' essere accettata una cauzione in beni stabiliti di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprieta' e liberta' dei beni da accettare in cauzione.
E' pure fatta facolta' all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidita' e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38.
L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si puo' dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali garanzie che l'amministrazione contraente riconosce necessarie.
Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato".
- Il R.D. 26 agosto 1937, n. 1706 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali e artigiane), modificato dalla legge 4 agosto 1955 n. 707 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 1937 .
- Il testo dell' art. 93 del D.P.R. 602/1973 e' il seguente:
"Art. 93 (Versamenti ad ufficio incompetente). - E' soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:
a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;
b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto all'esattoria;
c) chi versa in esattoria somme delle quali e' prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria".

Art. 8 - Modalita' di accreditamento al concessionario competente

Modalita' di accreditamento
al concessionario competente 1. Le aziende di credito sono tenute ad accreditare in forma irrevocabile al competente concessionario le somme versate dagli intestatari mediante delega entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello del ricevimento, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1 e dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13 , con valuta e disponibilita' del giorno dell'accreditamento, escluso in ogni caso il ricorso all'accredito in conto corrente postale.
2. L'accredito e' effettuato, al netto della commissione spettante, al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede la dipendenza che ha ricevuto la delega.
3. Nello stesso termine di cui al comma 1, le aziende di credito consegnano al competente concessionario un esemplare dell'attestazione rilasciata all'intestatario.
4. La consegna delle attestazioni e' effettuata, distintamente per tipo di modelli, con un elenco, in duplice copia, riepilogativo del numero delle attestazioni ricomprese in ciascun gruppo di modelli e dei relativi ammontari incassati, con l'indicazione del compenso complessivamente trattenuto, nonche' dei totali generali, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1.
5. In alternativa all'obbligo di cui ai commi 3 e 4 e' in facolta' delle aziende di credito consegnare al competente concessionario nel termine di cui al comma 1, un documento, in duplice copia, riepilogativo dei dati, suddivisi per codice tributo e per fasce di compenso trattenuto, necessari al riversamento da parte del concessionario, con l'indicazione dei dati identificativi dell'operazione di accredito di cui al comma 1. In tal caso la consegna delle attestazioni di cui al comma 3 e' effettuata entro la fine di ciascun mese per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del medesimo mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.
6. Il concessionario rilascia contestualmente all'azienda di credito una copia, sottoscritta per ricevuta, dell'elenco riepilogativo di cui al comma 4 ovvero del documento riepilogativo di cui al comma 5.
7. Le operazioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono compiute entro le ore tredici del giorno di scadenza.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dei primi due articoli del D.Lgs. 15 gennaio 1948, n. 1 , concernente proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali:
"Art. 1. - Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, o alcune delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di quindici giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico".
"Art. 2. - La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1, sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia".
- Si riporta il testo dell' art. 1 della legge 24 gennaio 1962, n. 13 concernente proroga di termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle aziende ed istituti, di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni:
"Art. 1. - Sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini, anche se di prescrizione e di decandenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi presso l'istituto di emissione o le aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero da effettuarsi dall'istituto di emissione o da dette aziende ed istituti di credito, quando scadono in giorno feriale che, secondo l'orario depositato ai sensi del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 e successive modificazioni, presso gli ispettorati del lavoro, per il personale dipendente da dette aziende ed istituti di credito sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari"

Art. 9 - Modelli per l'effettuazione dei versamenti da parte degli intestatari

Modelli per l'effettuazione dei versamenti
da parte degli intestatari 1. Le distinte di versamento e i bollettini di conto corrente postale vincolato con i quali sono effettuati i versamenti al concessionario da parte degli intestatari di conto fiscale sono approvati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono regolati:
le caratteristiche dell'attestazione da rilasciare all'intestatario dalle aziende di credito delegate;
le modalita' per l'esecuzione dei versamenti ricevuti per delega e i modelli da utilizzare per gli adempimenti di cui all'art. 8, commi 4 e 5.
3. Con i decreti di cui ai precedenti commi sono, inoltre, disciplinate modalita' di versamento sul conto fiscale, che consentano l'utilizzo di sistemi meccanografici sia nella effettuazione dei versamenti, da parte degli intestatari di conto fiscale, sia nel rilascio delle attestazioni da parte dei concessionari e delle aziende di credito.

Art. 10 - Compenso alle aziende di credito

Compenso alle aziende di credito 1. All'azienda di credito delegata compete separatamente per ciascuna delle operazioni di incasso incluse nella delega un compenso, a totale carico del concessionario competente, pari al 25% della commissione spettante allo stesso concessionario ai sensi dell' art. 61, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , da trattenere all'atto dell'accreditamento al concessionario delle sonme spettanti ai sensi dell'art. 8, comma 1.
2. Il compenso a carico del concessionario non costituisce elemento di valutazione per la revisione dei compensi prevista dall' art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
Nota all'art. 10:
- Il testo dell' art. 61 del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 61 (Compensi e rimborsi spese). - 1. I compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta del servizio centrale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il parere della commissione di cui all'articolo 3 deve:
a) elencare tutti gli elementi che hanno concorso alla determinazione del compenso;
b) indicare in modo specifico l'incidenza di ciascun elemento di valutazione sul risultato finale;
c) consentire il confronto tra l'incidenza di cui alla lettera b) e l'incidenza riconosciuta agli stessi elementi considerati ai fini della determinazione dei compensi per altri ambiti territoriali in situazioni equiparabili.
3. La remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli e del costo aggiuntivo del personale obbligatoriamente mantenuto in servizio presso ogni singola concessione ai sensi degli articoli 122 e 123, ove tale personale ecceda le necessita' operative riconosciute alla concessione; si tiene conto altresi', con riferimento all'ultimo biennio, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosita' e di quello di inesigibilita'. La remunerazione e' articolata come segue:
a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilita in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo;
b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, con la determinazione di un importo minimo e di un importo massimo tenendo conto dei costi specifici e del prevedibile ammontare globale di tali somme;
c) un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla lettera b), per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora, uguale per tutti gli ambiti territoriali, stabilito in misura percentuale delle somme riscosse, tenendo conto dell'ammontare medio nazionale delle esecuzioni fruttuose e dell'incidenza di esso sull'ammontare complessivo delle altre forme di riscossione;
d) un compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, differenziato per ogni ambito territoriale e determinato in relazione al prevedibile ammontare delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi spese e degli interessi di mora spettanti ai concessionari ai sensi del presente articolo al fine di assicurare la remunerazione calcolata con i criteri previsti dal primo periodo del presente comma; il numero degli abitanti serviti da ogni concessione e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'Istat.
4. Ai concessionari spetta, altresi', il rimborso delle spese delle procedure esecutive in misura determinata, per i diversi adempimenti, in base a tabella approvata dal Ministro delle finanze, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia.
5. Sono a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento della commissione di cui alla lettera a), dei compensi di cui alla lettera b), del comma 3, nei casi in cui non e' previsto il pagamento spontaneo prima della iscrizione a ruolo, nonche' il rimborso, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure infruttuose di cui al comma 4. Sono a carico dello Stato, inoltre, i compensi di cui al comma 3, lettera d), da erogarsi in rate di uguale importo entro il giorno 27 dei mesi di febbraio, giugno, settembre e novembre di ciascun anno mediante ordinativi di pagamento emessi dal competente intendente di finanza e tratti su ordine di accreditamento, ovvero tramite concessione di una corrispondente dilazione a valere, anche sui versamenti diretti, a decorrere dalla prima scadenza utile dopo le date sopra indicate. Per i crediti per i quali e' intervenuto provvedimento di sgravio e' altresi' a carico dello Stato e degli altri enti impositori il pagamento, ridotto al cinquanta per cento, delle spese delle procedure esecutive.
6. Sono invece a carico dei contribuenti:
a) il pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera b), nei casi in cui e' previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo;
b) pagamento dei compensi di cui al comma 3, lettera c);
c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi semestrali di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi da determinare annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
7. Per la gestione del servizio di tesoreria spetta al concessionario un compenso percentuale rapportato al volume delle entrate e delle spese, da determinarsi d'accordo con gli enti interessati in relazione ai costi di gestione del servizio e in misura che assicuri una adeguata remunerazione. In caso di mancato accordo, la determinazione del compenso e' stabilita dal servizio centrale, il quale provvede con atto motivato.
8. Al fine di assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione viene effettuata, con periodicita' biennale, la revisione delle misure delle commissioni, dei compensi, dei rimborsi delle spese tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal Governo per il biennio successivo nonche' delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative. A tale revisione provvede il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di entrata in vigore dello stesso decreto.

Art. 11 - Termini e modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato

Termini e modalita' di versamento alle tesorerie provinciali dello Stato 1. Entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui al precedente art. 8, comma 1, il concessionario versa, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del settantacinque per cento della commissione di sua spettanza, dei rimborsi d'imposta effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento, nonche' dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , usufruibili sui versamenti diretti.
2. L'ammontare dei versamenti diretti riscossi direttamente dal concessionario anche da contribuenti non intestatari di conto fiscale va versato, distintamente per imposta, alla competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza calcolata secondo i criteri di cui al successivo art. 12, nonche' delle altre somme indicate al precedente comma 1. Nello stesso termine vanno versate, tramite postagiro, le somme per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali.
3. Le somme accreditate, al concessionario, dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente regolamento, alle competenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite dal Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
4. Le somme riscosse dai concessionari, direttamente allo sportello o attraverso delega ad aziende di credito, nel periodo in cui restano nella disponibilita' del concessionario costituiscono i fondi specifici da cui sono prelevate le somme da rimborsare a norma delle disposizioni contenute nel titolo secondo.
5. Le disposizioni di cui all' art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , si applicano anche ai concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) del citato decreto.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente: "2. I concessionari indicati all'art. 31, comma 1, lettere a ) e b), devono versare presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato esclusivamente in contanti o con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D.L. (rectius: R.D.) 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, le somme riscosse a titolo di imposte erariali escluse quelle affluite sul conto corrente postale vincolato a favore dello Stato che devono essere versate solo tramite postagiro".
- Il testo dell' art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 31 (Soggetti della concessione). - 1. La concessione puo' essere conferita:
a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all' art. 5, lettere a) , b) , d) ed e) del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni, nonche' alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f) dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;
c) alle societa' per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalle societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell' art. 2437 del codice civile ;
d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 , erano titolari di gestioni esattoriali da almeno trenta anni.".

Art. 12 - Commissione ai concessionari

Commissione ai concessionari 1. In relazione a quanto previsto nel precedente articolo con effetto dalla data di attivazione del conto si procedera' ad applicare un aumento del 15% alla commissione spettante ai concessionari alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i versamenti diretti effettuati agli sportelli dei concessionari stessi.

Art. 13 - Trasmissione dei dati ai concessionari da parte delle aziende di credito

Trasmissione dei dati ai concessionari
da parte delle aziende di credito 1. Le aziende di credito delegate trasmettono su supporti magnetici i dati analitici relativi ad ogni singola operazione di incasso effettuata, entro il quinto giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal primo al ventesimo giorno del mese ed entro il decimo giorno del mese successivo per le deleghe ricevute dal ventunesimo all'ultimo giorno del mese.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' di trasmissione, i dati analitici da rilevare dalle deleghe di versamento e le caratteristiche tecniche dei supporti da trasmettere.

Art. 14 - Aggiornamento dei conti fiscali

Aggiornamento dei conti fiscali 1. I concessionari del servizio della riscossione sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali nei seguenti termini:
a) nella stessa giornata di presentazione da parte degli intestatari delle richieste di rimborso e di erogazione dei rimborsi da parte dei concessionari;
b) entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento dei versamenti allo sportello del concessionario;
c) entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento dei versamenti sul conto corrente vincolato;
d) entro il quindicesimo giorno successivo a quello dei versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo;
e) entro la fine di ciascun mese per i versamenti effettuati mediante delega alle aziende di credito nel mese precedente.

Art. 15 - Estratto conto

Estratto conto 1. Entro il 20 marzo di ciascun anno, il concessionario del servizio della riscossione invia, a ciascun contribuente intestatario di un conto fiscale, un estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti entro il mese di febbraio.
2. Il modello dell'estratto conto di cui al precedente comma e' approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Gli intestatari di conto possono richiedere, al concessionario competente, la situazione dei versamenti e dei rimborsi registrati sul proprio conto fiscale; se la richiesta viene effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l'estratto del conto va rilasciato entro il trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta stessa. Ove il concessionario non provveda nel termine assegnato, l'intestatario puo' rivolgersi alla competente direzione regionale delle entrate. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 6 febbraio 1996, n. 147 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che per l'anno 1995 il termine del 20 marzo previsto dal presente articolo 15 e' differito al 20 dicembre ed il relativo adempimento e' a carico del concessionario in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 16 - S a n z i o n i

S a n z i o n i 1. Nei casi di versamenti di imposta tramite delega, qualora il riversamento delle relative somme alla competente Sezione di tesoreria provinciale o alle casse degli altri enti destinatari sia omesso o avvenga oltre il sesto giorno lavorativo successivo ai predetti versamenti, nei confronti del concessionario si applicano le sanzioni previste dall' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
2. Per le sanzioni di cui al precedente comma, il concessionario ha l'obbligo di rivalsa sull'azienda delegata per la quota parte delle sanzioni a quest'ultima imputabile per omesso o tardivo versamento.
Gli omessi o ritardati versamenti da parte del concessionario, imputabili ai sensi del presente comma all'azienda delegata, non costituiscono, ad alcun effetto, inadempienze valutabili ai fini dell'applicazione dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
3. Restano in ogni caso ferme le sanzioni di cui all' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , ad esclusivo carico del concessionario per gli omessi o ritardati versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli altri enti destinatari dei versamenti diretti riscossi allo sportello o mediante conto corrente vincolato.
Note all'art. 16:
- Il testo dell' art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 104 (Ritardo od omissione di versamenti in tesoreria o nelle casse degli enti creditori). - 1. Nei confronti del concessionario che omette in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato o alle casse degli enti destinatari delle somme riscosse, si applica la pena pecuniaria pari alla somma di cui e' stato omesso il versamento, salve le sanzioni penali se il fatto costituisce reato.
2. Se il versamento viene effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza, la pena pecuniaria puo' essere ridotta fino ad un quarto.
3. Sulle somme di cui al comma 1, non versate o versate con ritardo, nonche' su quelle per le quali il concessionario e' tenuto all'anticipazione e non versate nei termini fissati dall'art. 72, comma 1, si applica l'interesse di mora di cui all'art. 61, comma 6.
4. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte si procede alla espropriazione della cauzione secondo le disposizioni dell'art. 56".
- Il testo dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 20 (Decadenza della concessione). - 1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:
a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;
b) commetta gravi o reiterati abusi o irregolarita' ed in particolare non effettui alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;
c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;
d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 3;
e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che vanno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 , era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;
f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'art. 9, comma 1, e dall'art. 54;
g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'art. 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;
h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'art. 3 e il competente intendente di finanza.
4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza".

Art. 17 - Collegamenti telematici e scambio di informazioni

Collegamenti telematici e scambio di informazioni 1. Al fine di consentire ai competenti uffici di conoscere lo stato della riscossione e dei rimborsi dei tributi, i concessionari devono collegarsi telematicamente con il Sistema informativo del Ministero delle finanze per il tramite del consorzio nazionale fra i concessionari.
2. Attraverso tale collegamento i concessionari comunicano al Sistema informativo del Ministero delle finanze i dati, di cui all'art. 3, comma 4, necessari alla costituzione delle basi informative che il citato Sistema informativo mettera' a disposizione degli uffici finanziari per gli adempimenti loro competenti. Le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione, al Sistema informativo del Ministero delle finanze, dei dati dei singoli conti fiscali nonche' le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all' art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , nei casi di inadempienze nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari, sono stabiliti con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono indicati i dati che il Sistema informativo del Ministero delle finanze trasmette al Sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato relativamente alle contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali. Con lo stesso decreto sono definite le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
4. La regolazione contabile relativa ai compensi trattenuti dai concessionari del servizio della riscossione e dai commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione e quella relativa ai rimborsi, eseguiti dagli stessi, viene effettuata a carico dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze mediante versamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata. In relazione all'entita' della regolazione contabile da effettuarsi mediante versamento al capitolo di entrata concernente l'imposta sul valore aggiunto, alle occorrenti variazioni di bilancio provvede, con propri decreti, il Ministro del tesoro su proposta del Ministro delle finanze.
Nota all'art. 17:
- Il testo dell' art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 111 (Altre infrazioni). - 1. Per l'inosservanza delle disposizioni che regolano la riscossione, la tenuta della contabilita' e gli adempimenti prescritti ai fini dei controlli, per la quale non e' prevista apposita sanzione, si applica la pena pecuniaria da lire 50 mila a lire 300 mila.
2. Fra le disposizioni che regolano la riscossione sono comprese le disposizioni e istruzioni impartite dal servizio centrale della riscossione".
CAPO II Titolo secondo RIMBORSI TRAMITE CONCESSIONARIO

Art. 18 - Rimborsi erogati dai concessionari

Rimborsi erogati dai concessionari 1. I concessionari del servizio della riscossione, nella qualita' di gestori dei conti fiscali, sono autorizzati ad erogare nei confronti degli intestatari di conto fiscale i rimborsi loro spettanti a norma delle vigenti disposizioni delle singole leggi d'imposta e nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal presente regolamento, prelevando le somme occorrenti dagli specifici fondi di cui al precedente art. 11, comma 4.
2. Alla erogazione dei rimborsi i concessionari provvedono sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso, o di apposita comunicazione dell'ufficio competente, mediante accreditamento in conto corrente bancario intestato allo stesso.
3. L'erogazione dei rimborsi afferenti alle imposte di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, ad esclusione dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici e regolati al successivo art. 19, e' eseguita relativamente ai crediti d'imposta sorti dal 1 gennaio 1994. Per i crediti di imposta derivanti dalle dichiarazioni dei contribuenti i concessionari sono autorizzati ad erogare i rimborsi scaturenti dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1 gennaio 1994.
4. Qualora il concessionario ometta di richiedere la prestazione di idonea garanzia come stabilito dal successivo art. 22 il concessionario stesso risponde delle somme rimborsate con la cauzione di cui al capo terzo del titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
5. Sulla base dei dati delle riscossioni effettuate nel corso del primo semestre dall'attivazione del conto fiscale il Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione provvede ad adeguare la cauzione versata dal concessionario ai nuovi flussi di entrata, secondo la procedura indicata all' art. 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
Note all'art. 18:
- Per il testo del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 , v. nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 43/1988 e' il seguente:
"Art. 54 (Adeguamento della cauzione nel corso della gestione). - 1. Se nel corso della gestione e comunque per un periodo di almeno un triennio il valore complessivo dei beni che costituiscono la cauzione e' diminuito di almeno il dieci per cento o il carico complessivo della riscossione e' aumentato di almeno il dieci per cento, il servizio centrale, con avviso notificato, invita il concessionario ad integrare la cauzione entro trenta giorni".

Art. 19 - Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dagli uffici

Rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto
disposti dagli uffici 1. I rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto disposti dai competenti uffici, anche se maturati antecedentemente all'istituzione del conto fiscale, sono eseguiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, dai concessionari del servizio della riscossione che li erogano a carico dei relativi fondi della riscossione.

Art. 20 - Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi

Modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi 1. L'intestatario di conto fiscale ha facolta' di richiedere direttamente al concessionario il rimborso dei tributi e delle altre somme di cui all'art. 3. A pena di improcedibilita' la domanda e' compilata su stampato conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze e contiene tutti gli elementi ivi previsti.
Con lo stesso decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno definite le modalita' per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi.
2. La richiesta di rimborso sottoscritta dall'intestatario ed attestante il diritto al rimborso stesso va presentata allo sportello del competente concessionario il quale entro i dieci giorni successivi, chiede al contribuente, se dovuta, la prestazione di una delle garanzie di cui al successivo art. 22, ove questa non sia stata gia' prestata all'atto di presentazione della richiesta di rimborso.
3. Ove la garanzia non venga prestata entro i quaranta giorni successivi dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, la richiesta stessa non ha corso. Le richieste di rimborso presentate dagli intestatari e le comunicazioni trasmesse dai competenti uffici vengono ordinate cronologicamente per giornata di presentazione.
4. Decorso il quarantesimo giorno dalla presentazione della richiesta (( . . . )) , il concessionario, rispettando l'ordine cronologico e per ciascuna giornata in ordine crescente di importo, entro i successivi venti giorni dispone l'erogazione del rimborso e, se dovuta, nei limiti della garanzia prestata, tramite accreditamento sul conto corrente bancario comunicato dall'intestatario.
(( 4-bis. I rimborsi dei tributi disposti dall'ufficio finanziario sono erogati dal concessionario entro venti giorni dalla ricezione della disposizione di pagamento, con le modalita' di cui al comma 4. )) 5. Nei casi in cui il rimborso, richiesto dell'intestatario ovvero disposto dall'ufficio dell'amministrazione finanziaria, non possa essere erogato, secondo l'ordine cronologico e d'importo previsto dal precedente comma 4, per mancanza od insufficienza dei fondi specifici della riscossione, il concessionario provvede ad effettuare nei giorni immediatamente successivi, fino a concorrenza dell'importo del rimborso, piu' accrediti, sul conto corrente bancario dell'intestatario interessato, di importo pari ai fondi specifici di riscossione giornalmente disponibili. Ai fini della liquidazione del compenso, la pluralita' di accrediti e' considerata una unica operazione di rimborso. Qualora il rimborso richiesto non possa essere eseguito, per carenza dei fondi disponibili, nel termine di sessanta giorni previsto dall' art. 78, comma 33, lettera a), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 , sugli ammontari in tutto o in parte non rimborsati competono gli interessi previsti dalle leggi speciali per i crediti di imposte.
6. Qualora i fondi specifici di cui al precedente art. 11, comma 4, relativi ai singoli tributi, risultino in via continuativa insufficienti rispetto all'ammontare dei rimborsi chiesti, i singoli concessionari che ne facciano istanza, anche su richiesta dell'intestatario, saranno autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi nei successivi 120 giorni, a prelevare le somme occorrenti dai fondi specifici di altri tributi imputati al conto fiscale, previa verifica della compatibilita' con i capitoli di bilancio relativi ai tributi utilizzati.
7. In sede di controllo dei rimborsi erogati dai concessionari l'ufficio competente provvede a recuperare nei confronti dell'intestatario le somme indebitamente rimborsate, secondo le disposizioni previste nelle singole leggi d'imposta, qualora il recupero delle relative somme non sia stato preventivamente effettuato sulla garanzia prestata dal contribuente che ne abbia l'obbligo; in tale sede andra' recuperata la somma trattenuta dal concessionario a titolo di compenso ove il rimborso risulti totalmente non dovuto. Se il rimborso erogato dal concessionario risulti inferiore a quello spettante, l'ufficio competente dispone per la parte residua.

Art. 21 - Limiti di erogabilita' del rimborso senza prestazione di garanzia

Limiti di erogabilita' del rimborso
senza prestazione di garanzia 1. Non devono essere prestate specifiche garanzie per l'erogazione dei rimborsi, il cui ammontare risulti non superiore al dieci per cento dei complessivi versamenti eseguiti nei due anni precedenti la data della richiesta e registrati nel conto fiscale, esclusi i versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo ed al netto dei rimborsi gia' erogati. Ai fini della verifica del limite del dieci per cento si cumulano i rimborsi erogati nei due anni precedenti la data della richiesta.
2. Non e' dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga erogato sulla base della comunicazione inviata dal competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 22 - Prestazione della garanzia da parte degli intestatari

Prestazione della garanzia
da parte degli intestatari 1. Per l'erogazione dei rimborsi di importo superiore al limite di cui all'art. 21 l'intestatario deve prestare una delle garanzie di durata quinquennale, indicate all'arti-colo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. E' consentito il cumulo di piu' forme di garanzia.
2. La garanzia, da intestarsi a favore del direttore regionale delle entrate, va prestata per l'ammontare del rimborso richiesto, maggiorato dell'importo degli interessi annui, di cui all' art. 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , per la durata di cinque anni. La stessa garanzia viene consegnata al competente concessionario del servizio della riscossione per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.
3. Nel caso di prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, va effettuato, a cura e spesa dell'intestatario il deposito dei titoli alla Cassa depositi e prestiti che ne rilascia ricevuta, da allegare, in originale, alla richiesta di rimborso, per il necessario inoltro alla direzione regionale delle entrate.
Nota all'art. 22.
- Il testo dell' art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , e' il seguente:
"Art. 38-bis (Esecuzione dei rimborsi). I rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, prima dell'esecuzione del rimborso e per la durata di due anni dallo stesso, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fidejussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art. 38, o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilita' o mediante polizza fidejussoria, rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.
Il contribuente puo' ottenere il rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno, prestando le garanzie indicate nel comma precedente, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 30.
Quando sia stato constatato nel relativo periodo di imposta uno dei reati di cui all' art. 4, primo comma, n. 5), del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 , l'esecuzione dei rimborsi prevista nei commi precedenti e' sospesa, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto indicata nelle fatture o in altri documenti illecitamente emessi o utilizzati, fino alla definizione del relativo procedimento penale.
Ai rimborsi previsti nei commi precedenti e al pagamento degli interessi provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione, eventualmente aumentati delle somme riscosse da altri uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi e' autorizzata dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa. Ai rimborsi puo' in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' relative all'esecuzione dei rimborsi e le modalita' ed i termini per la richiesta dei rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e per la loro esecuzione. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all'erario dell'imposta riscossa nonche' le modalita' relative alla presentazione della contabilita' amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari uffici.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica o accertamento il contribuente, entro sessanta giorni, deve versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi del 12 per cento annuo dalla data del rimborso, a meno che non presti la garanzia prevista nel secondo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo".

Art. 23 - Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati

Recupero dei rimborsi indebitamente effettuati 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vengono approvate le modalita' concernenti il recupero di rimborsi indebitamente effettuati.
2. Per la legittimazione dei rimborsi a favore di eredi, mandatari e procuratori, i concessionari del servizio della riscossione devono attenersi alle disposizioni del regolamento di contabilita' generale dello Stato.
Nota all'art. 23.
- Per il testo dell' art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 v. nelle note alle premesse.

Art. 24 - Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi

Compensi e penalita' per l'erogazione dei rimborsi 1. Per ogni rimborso erogato ai sensi del titolo secondo spetta al concessionario del servizio della riscossione un compenso di lire venticinquemila, da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui al precedente art. 11. ((4)) 2. Per l'omesso o ritardato versamento alle sezioni di tesoreria provinciale o alle casse degli enti destinatari conseguente a rimborsi erroneamente erogati dal concessionario si applicano le disposizioni previste all' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
-------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 , ha disposto (con l'art. 16, comma 3) che "L'articolo 24, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567 , e' abrogato".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 5) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 28-ter, comma 6, del decreto del Presidente del Repubblica 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1, lettera d), del presente articolo". CAPO III Titolo terzo DISPOSIZIONl TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Limiti alla erogazione dei rimborsi

Limiti alla erogazione dei rimborsi 1. Fino al 31 dicembre 1997, le richieste di rimborso presentate dagli intestatari al concessionario del servizio della riscossione ai sensi dell'art. 20 non possono complessivamente eccedere per i tributi e le altre somme affluenti sul conto fiscale i seguenti limiti:
a) lire 20 milioni nel 1994;
b) lire 40 milioni nel 1995;
c) lire 60 milioni nel 1996;
d) lire 80 milioni nel 1997.
2. Qualora nei singoli anni vengano presentate richieste di rimborso complessivamente superiori ai limiti di cui al precedente comma, i concessionari sono tenuti ad erogare i rimborsi nell'ambito dei suddetti limiti. Nei confronti dei concessionari inadempienti, si applicano le sanzioni previste dall' art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 .
Nota all'art. 25.
- Per il testo dell' art. 104 del D.P.R. n. 43/1988 v. nelle note all'art. 16.

Art. 26 - Trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze

Trasmissione dei dati al Sistema informativo
del Ministero delle finanze 1. Per consentire ai concessionari il completamento dei propri sistemi informativi e la realizzazione del collegamento telematico di questi con il Sistema informativo del Ministero delle finanze, per il tramite del Consorzio nazionale fra i concessionari, per i primi due anni di applicazione del presente regolamento la trasmissione dei dati al sistema informativo potra' avvenire mediante l'utilizzo di supporti magnetici. Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale sono determinate le modalita', i termini e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati al Sistema informativo del Ministero delle finanze.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabilite le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all' art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , nei casi di inadempienza nella comunicazione dei dati da parte dei concessionari.
Note all'art. 26.
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1/988 v. nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 111 del D.P.R. n. 43/1988 v. nella nota all'art. 17.

Art. 27 - Differimento dei termini per l'aggiornamento dei conti fiscali

Differimento dei termini per l'aggiornamento
dei conti fiscali 1. Per i primi sei mesi di applicazione del presente regolamento il termine per l'aggiornamento dei conti fiscali di cui all'art. 14, lettera e), e' differito di un mese. Tenuto conto di eventuali particolari difficolta' organizzative con decreto del Ministro delle finanze il periodo di sei mesi di cui sopra potra' essere prorogato fino a ulteriori sei mesi.

Art. 28 - Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto da parte degli uffici

Riscossione dell'imposta sul valore aggiunto
da parte degli uffici 1. Le riscossioni in materia di imposta sul valore aggiunto, diverse da quelle previste dagli articoli 27 , 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche' dell' art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , continuano ad essere curate dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Con successivi decreti del Ministro delle finanze, possono essere stabilite nuove procedure di riscossione.
Note all'art. 38.
- Per il testo degli artt. 27 e 33 del D.P.R. n. 633/1972 , nonche' dell' art. 6 della legge n. 405/1990 v. nelle note all'art. 5.
- Il testo dell' art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 e' il seguente: "Art. 30. (Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza). - La differenza tra l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 deve essere versata in unica soluzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile di cui al n. 3) dell'art. 28, aumentato delle somme versate mensilmente, e' superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili di cui al n. 1) dello stesso articolo, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato nell'art. 25, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione di attivita'.
Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a lire cinque milioni, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attivita' che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonche' di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7;
e) quando si trova nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17.
Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel precedente terzo comma puo' chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso puo' essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
Con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato che, in relazione all'attivita' esercitata, hanno determinato il verificarsi della eccedenza di cui si richiede il rimborso.
Agli effetti della norma di cui all'art. 73, ultimo comma, le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle societa' controllanti".

Art. 29 - Efficacia del regolamento

Efficacia del regolamento 1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento

Entrata in vigore del regolamento 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 dicembre 1993 Il Ministro delle finanze GALLO Il Ministro del tesoro BARUCCI Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1993 Registro n. 24 Finanze, foglio n. 179
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