098G0360
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Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici. (DECRETO 26 giugno 1998 n. 308)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 27-8-1998 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con i Ministri dell'ambiente, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183 , concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , di attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformita' a specifiche prescrizioni della Comunita' europea; Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 ; Considerato che la direttiva 95/27/CE , tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto, reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3 del 12 maggio 1998. Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , le parole "certificazione CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di certificazione CE".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 , recante: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1987 .
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.135 , recante: "Attuazione delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1992 , supplemento ordinario. L'art. 8 cosi' recita:
"Art. 8 (Adeguamento al progresso tecnico). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', dell'ambiente e, quando interessato, del lavoro e della previdenza sociale, le disposizioni del presente decreto ed i suoi allegati saranno adeguati al progresso tecnico in conformita' a specifiche prescrizioni della Comunita' europea".
- La direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 che modifica la direttiva 86/662 /CCE del Consiglio per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 18 luglio 1995 n. L168/14.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , vedi nelle note alle premesse.
Art. 2
1. All' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , sono aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , e' il seguente:
"Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica al livello di potenza acustica del rumore prorogato nell'ambiente e al livello di pressione acustica del rumore al posto di guida degli escavatori idraulici, a funi, apripista, pale caricatrici e caricatoriescavatori, di seguito denominati "macchine di movimentoterra", impiegati per l'esecuzione di lavori nei cantieri edili e di lavori pubblici".
Art. 3
1. All' articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni tipo di macchina di movimentoterra di cui all'articolo 2 alle seguenti condizioni:
a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico, misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE ; modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dell'allegato I della direttiva 86/662/CEE , non superi il livello ammissibile L WA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW, come indicato nella tabella seguente:
Potenza netta installata in KW Livello di potenza acustica
ammissibile L in dB(A) pW
AW
- -
P <= 70 106
70 < P <= 160 108
160 < P <= 350 108
a) escavatori idraulici e a funi 112
b) altre macchine per movimento terra 113
P > 350 118
b) a decorrere dal 30 dicembre 1996 e fino al 29 dicembre 2001 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato II della direttiva non superi il livello di potenza acustica ammissibile L WA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera piu' vicina, qui indicata:
1) cingolati (salvo escavatori): L = 87 + 11 log P;
WA
2) apripista caricatori, caricatori-escavatori
gommati: L 85 + 11 log P;
WA
3) escavatori: L = 83 + 11 log P.
WA
Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.
Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina.
Per valori di potenza netta installata inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
Tipi di macchina Livello minimo di potenza
acustica in dB(A)/1 pW
- -
Cingolati (salvo escavatori) 107
Apripista, caricatori, caricatori-escavatori
gommati 104
Escavatori 96
c) a partire dal 30 dicembre 2001 qualora il livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE , modificata dalla direttiva 81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello di potenza acustica ammissibile L WA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera piu' vicina, qui inicata:
1) cingolati (salvo escavatori): L = 84 + 11 log P;
WA
2) apripista caricatori, caricatori-escavatori
gommati: L = 82 + 11 log P;
WA
3) escavatori: L = 80 + 11 log P.
WA
Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.
Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza netta installata per ciascun tipo di macchina.
Per valori di potenza netta installata inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
Tipi di macchina Livello minimo di potenza
acustica in dB(A)/1 pW
- -
Cingolati (salvo escavatori) 107
Apripista, caricatori, caricatori-escavatori
gommati 104
Escavatori 93";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il valore della potenza netta installata, il livello di potenza acustica misurato ed il livello di potenza acustica ammissibile devono essere arrotondati alla cifra intera piu' vicina.
Per valori inferiori a 0,5 si utilizza la cifra intera inferiore, per valori superiori o uguali a 0,5 si utilizza la cifra intera superiore.
4-ter. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del comma 4, lettera a), cessano di essere validi dopo il 29 dicembre 1998. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del comma 4, lettere b) e c), sono validi per cinque anni. Questo periodo di validita' puo' essere prolungato di cinque anni a condizione che la domanda sia inoltrata nei dodici mesi che precedono la scadenza del primo periodo quinquennale e che gli attestati di certificazione CE siano rilasciati per macchine per movimentoterra che rispettano i livelli di potenza acustica ammissibili validi al momento della scadenza del primo termine di validita' dell'attestato di certificazione CE. I certificati rilasciati a norma delle disposizioni sui livelli di potenza acustica di cui al comma 4, lettera b), cessano di essere validi solo dopo il 29 dicembre 2002.
4-quater. L'organismo autorizzato compila per ogni tipo di macchina per movimento terra che certifica, tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato VIII.
4-quinquies. Per ogni macchina per movimento terra, costruita conformemente al tipo per il quale e stata rilasciata una certificazione CE, il costruttore completa il certificato di conformita' il cui modello figura nell'allegato IX e vi precisa il valore della potenza netta installata e il regime di rotazione corrispondente.";
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. La domanda di attestato di certificazione CE per un tipo di macchina per movimentoterra per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello riportato nell'allegato IV. Per ogni tipo di macchina per movimentoterra conforme alle norme l'organismo autorizzato rilascia un attestato di certificazione CE.".
Note all' art. 3 :
- L' art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , cosi' recita:
"Art. 4 (Certificazione CEE). - 1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, saranno determinate le condizioni e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni alle effettuazioni dei controlli sulle macchine di movimentoterra, nonche' per l'estensione, con riguardo alle macchine stesse, delle autorizzazioni gia' rilasciate agli organismi di cui al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 592 .
2. Sino all'acquisizione dell'autorizzazione in estensione di cui al comma 1, gli organismi gia' autorizzati ai sensi del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 588 , espletano i compiti ivi indicati e rilasciano le certificazioni CEE anche con riguardo alle macchine di movimentoterra.
3. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla istruttoria delle istanze autorizzatorie. La pronuncia sulle istanze autorizzatorie deve intervenire entro centottanta giorni dal loro ricevimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica tramite il Ministero affari esteri alla Commissione CEE l'elenco degli organismi autorizzati abilitati ad eseguire prove ed ogni successiva modifica.
4. Gli organismi di cui ai commi 1 e 2 rilasciano un certificato CEE ad ogni tipo di macchina di movimentoterra il cui livello di potenza acustica del rumore prodotto all'aperto non supera i livelli di potenza acustica indicati nella seguente tabella, in funzione della potenza netta installata: Potenza netta installata in KW (come precisato al punto 6.2.1. dell'allegato I) - Livello di potenza acustica ammissibile in dB(A)/1 pW -
Potenza netta installata in KW Livello di potenza acustica
(come precisato al punto 6.2.1. ammissibile in dB(A)/1 pW
dell'allegato I)
- -
<= 70 106
>= 70 < 160 108
>= 160 <= 350 escavatori idraulici
e a funi: 112
> 350 altre macchine di movimento
terra: 113, 118
5. I metodi di misurazione sono indicati negli allegati I, II e III al presente decreto.
6. La domanda di certificato CEE, per quanto concerne il livello di potenza acustica ammesso, deve essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa conforme al modello di cui all'allegato IV al presente decreto. Per ogni tipo di macchina di movimento terra conforme alle norme, l'organismo autorizzato rilascia un certificato CEE.
7. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali in materia di livello di potenza acustica del rumore aereo le macchine di movimento terra provenienti da altri Stati membri e costruite secondo un tipo munito della certificazione CEE rilasciata in conformita' alle norme nazionali che le riguardano e che recepiscono norme armonizzate comunitarie".
- La direttiva 79/113/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee dell'8 febbraio 1979 n. L 33/15 .
- La direttiva 81/1051/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1981 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 dicembre 1981 n. L 376/49 .
- La direttiva 86/662/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre 1986 n. L 384/1.
Art. 4
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , dopo l'allegato VI sono aggiunti seguenti allegati:
"Allegato VII
GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERE B) E C).
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato VIII
MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO Dl ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO.
Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo
autorizzato (1):
Attestato di omologazione CE/certificazione CE (1);
Numero di omologazione CE/certificazione (1);
1) genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale;
2) nome e indirizzo del fabbricante;
3) nome e indirizzo del detentore dell'attestato;
4) presentato all'omologazione CE/alla certificazione (1) in data;
5) attestato rilasciato in virtu' della seguente prescrizione;
6) laboratorio di prova;
7) data e numero del verbale del laboratorio;
8) data di omologazione CE/certificazione CE (1);
9) si allegano al presente attestato i seguenti documenti che
recano il numero dell'omologazione CE/della certificazione CE (1) sopra indicato:
10) eventuali informazioni complementari:
Fatto a .................... il .........................
(Firma)
-----
(1) Cancellare la dicitura inutile.
Allegato IX
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO AD UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO.
Il sottoscritto (cognome e nome) attesta che l'attrezzatura -
l'apparecchiatura - l'impianto - la macchina per cantiere - l'elemento (1):
1) genere;
2) marca;
3) tipo;
4) numero di serie del tipo di attrezzatura;
5) numero di serie del tipo di telaio stradale, se diverso da
quello dell'attrezzatura;
6) anno di fabbricazione;
costruito conformemente
al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CE)
(1);
al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di
certificazione CE) (1);
come indicato nella tabella seguente:
Direttive particolari * In caso di omologazione CE (1) * N. * Data
* Stato membro * In caso di certificazione CE (1) * N. * Data * Organismo autorizzato *".
Nota all'art. 4:
- Per quanto concerne il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135 , vedi nelle note alle premesse.
Art. 5
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 giugno 1998 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della sanita' Bindi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 176