Monitoring Gesetzessammlung

096G0481

IT - Regolamenti Ministeriali

096G0481

Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita'. (DECRETO 17 luglio 1996 n. 458)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20/9/1996 IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ; Visto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , espresso nella seduta del 25 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota prot. 22349/Sap 69 in data 11 giugno 1996; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua le categorie di documenti, esclusi dall'esercizio del diritto di accesso secondo quanto previsto all' art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed all' art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Istituto superiore di sanita'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 :
"Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e, gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall' art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , come modificato dall' art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668 , e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge".
"Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando essi siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione.
A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
4. Le categorie di cui all' art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica.
5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall' art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 , dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione;
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' all'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di campetenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta integralmente il testo dell' art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
"Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.
Essa e' presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative

Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia
della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese 1. Ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 8 , comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , ed in relazione alla esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti e documenti relativi a procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, i seguenti documenti:
a) documenti relativi alla carriera, al trattamento economico, fatta salva l'accessibilita' al trattamento tabellare, e alla vita privata dei dipendenti, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica e la struttura di appartenenza, e dei collaboratori professionali anche esterni aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Istituto, nonche' di soggetti estranei all'amministrazione, membri di organi collegiali e commissioni presso l'Istituto;
b) documenti relativi al curriculum degli studi e alla vita privata di borsisti, allievi di corsi di formazione, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Istituto;
c) accertamenti medico legali dei dipendenti e relativa documentazione;
d) rapporti informativi sul personale dell'Istituto nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
e) documentazione di carattere tecnico attestante la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscano il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che sia comunque utilizzabile ai fini dell'attivita' amministrativa;
f) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernenti l'istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente;
g) rapporti alla Procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati oggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azione di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie;
h) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio;
i) documenti relativi a gare per l'aggiudicazione di lavori e forniture di beni e servizi, che possano pregiudicare la sfera della riservatezza dell'impresa in ordine ai propri interessi professionali, finanziari, industriali e commerciali; per una adeguata tutela degli interessi richiamati, l'accesso e' consentito mediante estratto dei verbali di gara esclusivamente per le notizie riguardanti la stessa impresa richiedente. Per quanto attiene ai documenti concernenti l'elenco delle ditte invitate, le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria delle operazioni di gara, l'accesso ai documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali;
l) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attivita' medico sanitaria, legale o di altra attivita' per la quale sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto professionale;
m) documenti relativi a studi e ricerche, per la salvaguardia del diritto all'invenzione;
n) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione, riguardante la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
3. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all' art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , salvo diverse disposizioni di legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.
- Si trascrive il testo dell' art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 241 :
"Art. 13. - 1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme

Art. 3

Esclusioni del diritto di accesso
gia' previste dall'ordinamento 1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti, anche se non espressamente citati nel presente regolamento, per i quali l'ordinamento stesso ne prevede l'esclusione.
2. Sono, altresi', esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 4

Differimento del diritto di accesso 1. Ai sensi degli articoli 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , ed 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 , e' differito al momento dell'adozione del formale provvedimento di approvazione degli atti, l'accesso agli elaborati di candidati partecipanti a procedimenti concorsuali o selettivi, salvo che per gli elaborati del titolare dell'interesse.
2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente fare ricorso al differimento. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell' art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dell' art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 , si veda in nota alle premesse.

Art. 5

Modifiche del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate negli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate con le medesime modalita' e forme del presente regolamento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 luglio 1996 Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLIK Registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 279
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