Monitoring Gesetzessammlung

098G0361

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0361

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. (DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 1998 n. 310)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 11-9-1998 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 ; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 ; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321 ; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323 ; Visto il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 ; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e' stato delegato ad esercitare talune funzioni, comprese quelle attribuite dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri relative a tutte le materie che riguardano l'area della Funzione pubblica; Considerate le modificazioni intervenute nell'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321 , e del decreto del Ministro per la funzione pubblica 16 luglio 1997, n. 323 ; Ritenuto che le modificazioni predette rendono necessario acquisire di nuovo il prescritto parere da parte del Consiglio di Stato; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 15 giugno 1998; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza degli uffici del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza del Dipartimento della funzione pubblica devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo dell' art. 27 della legge n. 93/1983 :
"Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica). - Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;
2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;
3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici (6/b);
4) il controllo sulla efficienza e la economicita' dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttivita' e dei risultati conseguiti;
5) le attivita' istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione;
6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;
8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli ministeri;
9) le attivita' necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione;
10) le attivita' connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;
11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attivita' nel campo della pubblica amministrazione.
Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.
Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributivefunzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonche' la relativa distribuzione funzionale e territoriale.
Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.
Il Dipartimento della funzione pubblica sara' ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attivita' di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
Dovra' essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovra' essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalita' e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potra' essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 .
All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvedera', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del ConsigIio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti".
- Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 597/1993 reca: "Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 321/1994 reca: "Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica".
- Il decreto del Ministro per la funzione pubblica n. 323/1997 reca: "Regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica".
- Il decreto legislativo n. 396/1997 reca: "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativita' sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell' art. 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
- Il decreto legislativo n. 80/1998 reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell' art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 241/1990 , si rimanda alle note alle premesse.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento della funzione pubblica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento della funzione pubblica, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dell'avviso stesso.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio, previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , nonche' il disposto di cui all' articolo 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 7 , 8 e 18, commi 2 e 3, della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personaIe.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
"Art. 18. - 1. (Omissis).
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione o in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento.
Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove non rese gia' note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all' articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per alcuni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo del Dipartimento della funzione pubblica e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie entro dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5

Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell' art. 10 della legge n. 241/1990 :
"Art. 10. - 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento 1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
3. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento della funzione pubblica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
4. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
5. Quando la legge preveda che la anda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenziorifiuto o del silenzioassenso costituisce altresi' il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzioassenso o di silenziorifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformita'.

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri
e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il Dipartimento puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non puo' comunque essere superiore ad altri quarantacinque giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato articolo 17, e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine di sei mesi il Ministro per la funzione pubblica individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti pubblici interessati, gli altri soggetti, che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per la funzione pubblica, provvede, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro per la funzione pubblica non avra' provveduto in via generale nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvedera' di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.
Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 :
"Art. 16. - 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 , sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggisticoterritoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando il Ministro per la funzione pubblica, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota all'art. 7.

Art. 9

Unita' organizzative responsabili dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Salvo diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale, e' l'ufficio competente, indicato nelle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 10

Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall' articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15 , e successive modificazioni.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- Per il titolo della legge n. 15/1968 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 11

Integrazione e modificazione
del presente regolamento 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Dipartimento della funzione pubblica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro per la funzione pubblica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. L'ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 1998 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 371

Tabelle

TABELLE (art. 1, comma 2, e art. 9)
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Procedimenti Norme Unita' organizzativa responsabile Termini Circolari indirizzate ad altre amministrazioni ai fini della ricezione di elementi e dati utili per la relazione al Parlamento Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento ((...)) Relazione dell'ISTAT e stato di attuazione del programma statistico nazionale art. 24, comma 1, D.lgs 322/89 Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento ((...)) Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi art. 20 comma 1, L. 59/97 Servizio coord. e rapporti istituzionali e relazione al Parlamento ((...))
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
=====================================================================
1. Procedimenti
2. Norme
3. Unita' organizzativa responsabile
4. Termini
5. Note
=====================================================================
1. Approvazione dei progetti finalizzati.
2. D.P.R. 19 aprile 1994 n. 303 artt. 4 - 5 - 6 - 7
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liberatoria di pagamento a seguito di intervenuta valutazione dello stato di avanzamento dei progetti finalizzati.
2. D.P.R. 19 aprile 1994 n. 303 art. 8
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Rilascio di attestazione di iscrizione all'albo dei Dirigenti.
2. D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 art. 23 e D.P.C.M. 11 marzo 1994 n. 374 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
=====================================================================
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E PER IL PERSONALE
=====================================================================
1. Procedimenti
2. Norme
3. Unita' Organizzativa Responsabile
4. Termini
5. Note
=====================================================================
1. Notifica provvedimenti al personale del ruolo della P.C.M., comandato o fuori ruolo
2. Legge 4.1.68, n. 15
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Rilascio attestati di servizio
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Contestazione di assenza a visita medica di controllo.
2. Art. 5 della legge 638/83 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Denuncia agli organi competenti di infortunio sul lavoro o in itinere
2. D.P.R. 30.6.65, n. 1124
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5. 1 g. per morte o pericolo di morte; 2 gg. negli altri casi
1. Istruttoria per il riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio
2. D.P.R. 20.4.94 n. 349
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato
2. D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.R. di decisione
2. D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Applicazione dei contratti di lavoro agli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. Art. 11, co 1, della legge 482/88 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Rideterminazione di trattamenti di quiescenza degli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. Artt. 6 - 7 - 8 - 10 della legge 482/88 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Rimborsi alle Amministrazioni per gli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. D.P.R. 509/79 art. 1 commi 3 e 4 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Provvedimenti di previdenza per gli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. Leggi 523/54; 322/58; 335/70; 1092/73; 114/74 e 177/76 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Provvedimenti una tantum in luogo di pensione per gli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. Leggi 523/54; 322/58; 335/70; 1092/73; 114/74 e 177/76 ;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Revisione dell'inquadramento degli ex dipendenti degli Enti soppressi
2. Artt. 40 e 41 del D.P.R. 509/79 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liquidazione dei compensi a componenti di Comitati e Commissioni 2. D.P.R. 11.1.56, n. 5 e D.P.R.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liquidazione di missioni
2. R.D. 3.6.26, n. 948 ; 18.12.73, n. 836 , 26.7.78, n. 417 e succes- sive modifiche e integr.;
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi in ambito comunitario
2. R.D. 18.11.23, N. 2440 ; R.D. 23.5.24, n. 827 ; D.Lgs 24.7.92, n. 358 ; D Lgs. 157/95
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Convenzioni e contratti per la fornitura di beni e servizi in ambito nazionale
2. R.D. 18.11.23, n. 2440 ; R.D. 23.5.24, N. 827 ; D.P.R. 18.4.1994, n. 573
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Acquisto di beni e servizi a trattativa privata
2. R.D. 18.11.23, n. 2440 ; R.D. 23.5.24, n. 827 ; D.P.R. 18.4.94, n. 573 ; D.P.R. 5.6.85 n. 359
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liquidazione degli stati di avanzamento dei progetti finalizzati.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liquidazione spese sostenute con procedure in economia.
2. R.D. 18.11.23, n. 2440 ; R.D. 23.5.24, n. 827 ; D.P.R. 5.6.85, n. 359 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Liquidazione spese sostenute con procedura ordinaria
2. R.D. 18.11.23, n. 2440 ; R.D. 23.5.24, n. 827
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Accreditamento di fondi a funzionari delegati
2. R.D. 18.11.23, n. 2440 ; R.D. 23.5.24, n. 827
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato
2. D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.R. di decisione
2. D.P.R. 24.11.71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
=====================================================================
TABELLE (art. 1, comma 2, e art. 9)
UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
=====================================================================
1. Procedimenti
2. Norme
3. Unita' Organizzativa Responsabile
4. Termini
5. Note
=====================================================================
1. Verifica di congruita' della metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro per le amministrazioni di cui all' art. 6, comma 1, D.Lgs. 29/93 e per gli enti pubblici non economici vigilati ancora inadempienti, nonche', in via residuale, per gli enti locali strutturalmente deficitari.
2. Art. 22, comma 18, legge 724/94 , come richiamato dall' art. 45, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - art. 3, commi 5 e 8, legge 537/93
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Verifica biennale dei carichi di lavoro previ eventuale riduzione delle procedure, solo per le amministrazioni ancora inadempienti. 2.
art. 22, comma 17, legge 724/94 , come richiamato dall' art. 45, comma 9, D.Lgs. 80/98
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere su deliberazioni dotazioni organiche degli enti pubblici non economici ai fini dell'approvazione del Ministero vigilante.
2. Artt. 25 e 29 della legge 70/75
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Intesa su delibere dotazioni organiche degli ordini professionali con posizioni dirigenziali.
2. Art. 1, comma 5, D.P.R. 25 luglio 1997, n. 404 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere sulle deliberazioni degli ordini professionali concernenti le dotazioni organiche e su delibere dei Consigli e delle Federazioni Nazionali di approvazione delle stesse.
2. Art. 1, comma 4, D.P.R. 404/97
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere su provvedimenti da emanarsi secondo le modalita' di cui all' art. 17, comma 4 bis, legge 400/88 in materia di determinazione della consistenza delle dotazioni organiche delle Amministrazioni dello Stato, previa verifica degli effettivi fabbisogni.
2. Art. 6, comma 1, D.Lgs. 29/93 , come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.Lgs 80/98
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.C.M. di modifica della distribuzione delle dotazioni organiche nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della P.E.
2. Art. 6, comma 2, D.Lgs. 29/93 , come sostituito dall' art. 5, comma 1, D.Lgs. 80/98
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere, per i soli Ministeri, su D.P.R. di concerto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della P.E. in materia di individuazione degli uffici dirigenziali.
2. Art. 13, comma 3, legge 59/97 e art. 31 D.Lgs. n. 29/93 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere ai fini dell'approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante delle delibere concernenti l'ordinamento dei servizi o atti di organizzazione relativi ad uffici dirigenziali degli enti pubblici non economici.
2. Artt. 25 e 29 legge 70/75 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere sulla proposta di regolamento costitutivo o sugli atti di organizzazione istitutivi dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione.
2. Art. 20, comma 7, D.Lgs. 29/93 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Parere su provvedimenti da emanarsi, secondo le modalita' di cui all' art. 17, comma 4 bis, legge 400/88 in materia di organizzazione e disciplina degli uffici nelle Pubbliche Amministrazioni
2. Art. 13, commi 1 e 3, legge 15 marzo 1997, n. 59 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione al Consiglio di Stato per richiesta di parere su ricorsi straordinari al Capo dello Stato
2. D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.R. di decisione.
2. D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
=====================================================================
UFFICIO PROCEDIMENTI ED EFFICIENZA AMMINISTRATIVA
=====================================================================
1. Procedimenti
2. Norme
3. Unita' organizzativa responsabile
4. Termini
5. Note
=====================================================================
1. Relazioni al Consiglio di Stato per richiesta di parere sui ricorsi straordinari al Capo dello Stato.
2. D.P.R. 24/11/71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.R. di decisione del ricorso.
2. D.P.R. 24/11/71, n. 1199 art. 11
3 . (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'amministrazione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.C.M. di emanazione di schemi generali di riferimento delle carte dei servizi pubblici a seguito di intervenuta intesa con le pubbliche amministrazioni di riferimento.
2. Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.1.94 e art.
2 della legge 273/95
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
=====================================================================
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI =====================================================================
1. PROCEDIMENTI
2. NORME
3. UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
4. TERMINI
5. NOTE
=====================================================================
1. Decreto di individuazione della delegazione sindacale per la stipulazione dell'accordo sindacale per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia, Corpo Forestale dello Stato).
2. Art. 2 comma 1 lett. a) D.Lgvo n. 195/1995.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Controllo sui regolamenti di organizzazione interna, funzionamento e gestione finanziaria dell'ARAN.
2. Art. 50 comma 10 D.Lgvo 29/93 come sostituito dall'art. 2 del D.Lgvo 396/97
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Direttiva all'ARAN, per la definizione dell'accordo sulla elezione ed il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale (r.u.p.).
2. Art. 8 comma 1 lett. c) D.Lgvo 396/1997.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Ordinanza concernente la individuazione delle misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento dei sevizi pubblici essenziali e delle relative prestazioni indispensabili durante la attuazione dello sciopero.
2. Art. 8 L. 146/1990
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e non, in caso di violazione ella legge 146/1990 e della ordinanza ex art. 8 della stessa legge.
2. Artt. 4 e 9 Legge 146/1990 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Assenso preventivo per l'autorizzazione da parte delle Amministrazioni pubbliche alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite.
2. Art. 2 comma 6 e art. 4 comma 2, D.P.C.M. n. 770/94 ; D.M. 5 maggio 1995; CCNQ transitorio 26.05.1997.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Assenso preventivo per l'autorizzazione da parte delle Amministrazioni delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia Penitenziaria, Corpo Fore- stale dello Stato) alla fruizione di distacchi sindacali retribuiti e di aspettative sindacali non retribuite.
2. Art. 27, comma 1 e 2 e Art. 29 comma 1 e 2 D.P.R. n. 395/95 ; D.M. in corso di emanazione.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. (( . . . ))
2. (( . . . ))
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5. (( . . . ))
1. D.P.C.M. per la individuazione delle mansioni da considerare equivalenti a quelle degli operai, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 dell'art. 59 della L. 449/1997 .
2. Art. 59, comma 10 della 1.449/97.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale ai fini della costituzione in giudizio e difesa dell'Amministrazione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazioni all'Avvocatura dello Stato su ricorsi in sede giurisdizionale con richiesta incidentale di sospensione.
2.
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. Relazione al C.d.S. per richiesta di parere su ricorso straordinario al Capo dello Stato.
2. D.P.R. n. 1199/1971
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
1. D.P.R. di decisione in seguito a ricorso straordinario al Capo dello Stato.
2. Art. 11 D.P.R. n. 1199/1971 .
3. (( . . . ))
4. (( . . . ))
5.
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