Monitoring Gesetzessammlung

098G0312

IT - Regolamenti Ministeriali

098G0312

Modificazioni al regolamento di organizzazione dell'Istituto postelegrafonici, adottato con decreto interministeriale 12 giugno 1995, n. 329. (DECRETO 18 dicembre 1997 n. 523)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 20-8-1998 IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO ed IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l' articolo 6, comma 11, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , che prevede che con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro per la funzione pubblica 12 giugno 1995, n. 329 con il quale e' stato adottato il regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 ; Ritenuto di dover apportare alcune modifiche al citato decreto ministeriale n. 329/1995 , tra cui l'inserimento del Consiglio di indirizzo e vigilanza tra gli organi dell'Istituto postelegrafonici; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota GM/105703/4334/DL/PON del 30 luglio 1997); Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

O r g a n i 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) il consiglio di amministrazione;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore generale.
2. Gli organi di cui al comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera e), durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo vigente del comma 11 dell'art. 6 del D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , recante: "Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero", e' il seguente:
"11. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono rideterminate l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici. Le attivita' sociali e assistenziali svolte dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data del 31 dicembre 1993 sono regolate dalla contrattazione collettiva. Il provvedimento puo' prevedere il trasferimento all'Istituto postelegrafonici di personale dell'ente "Poste italiane" nei limiti degli organici rideterminati".
- Il testo vigente del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Si riporta il testo del decreto 12 giugno 1995, n. 329, recante: "Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici":
"Art. 1. - 1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L'Istituto e' iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 , e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive integrazioni e modificazioni.
3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259 , e successive integrazioni e modificazioni.
4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma".
"Art. 2. - 1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.
2. L'Istituto provvede, altresi', ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualita' a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.
3. Nello svolgimento dell'attivita' istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalita' operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicita' e imprenditorialita', al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.
4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria".
"Art. 3. - 1. Sono organi dell'Istituto:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori".
"Art. 4. - 1. Il presidente dell'Istituto e' nominato con la procedura di cui all' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente.
3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovraintende al funzionamento dello stesso al fine di assicurare la conformita' dell'attivita' istituzionale ai principi e agli obiettivi previsti dalla legge, dal presente regolamento e dalle delibere del consiglio di amministrazione, in relazione alle rispettive competenze.
4. Il presidente, nei casi in cui vi e' particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonche' la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile".
"Art. 5. - 1. I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente:
a) cinque membri designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, tra cui un dirigente generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
b) un membro designato dall'Ente poste italiane;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. Partecipa alle sedute del consiglio, senza diritto di voto, il direttore generale dell'Istituto.
4. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione, scegliendolo tra i funzionari dell'Istituto.
5. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica quattro anni; i membri dello stesso possono essere confermati una sola volta.
6. L'indennita' di carica e il gettone di presenza spettanti al presidente sono determinati con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.
L'indennita' di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con il Ministro del tesoro.
L'indennita' di carica e il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro.
Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro".
"Art. 6. - 1. Il consiglio di amministrazione delibera:
a) il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le relative variazioni;
b) i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie, di acquisto, alienazione e utilizzo dei beni dell'Istituto;
c) i piani annuali o pluriennali relativi all'attivita' dell'Istituto;
d) l'ordinamento dei servizi;
e) il regolamento organico del personale;
f) le variazioni della dotazione organica del personale;
g) il piano annuale o pluriennale di assunzione del personale;
h) di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
i) la nomina del direttore generale;
l) su eventuali argomenti sottoposti al consiglio dal presidente.
2. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
3. Le delibere sugli oggetti di cui al punto a) del comma 1 devono essere approvate dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
4. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, e' definito l'ordinamento dei servizi dell'Istituto, che deve tener conto delle peculiarita' delle attivita' svolte e della disciplina delle diverse finalita' istituzionali che lo stesso persegue, nonche' dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 .
5. Con delibera del consiglio di amministrazione e', altresi', adottata la disciplina amministrativa, in relazione all'ordinamento dei servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
6. Spetta al consiglio di amministrazione fissare i limiti di spesa entro i quali il direttore generale o i dirigenti possono adottare singoli atti di gestione.
7. L'Istituto puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato".
"Art. 7. - 1. Il consiglio di amministrazione, convocato dal presidente, si riunisce almeno ogni due mesi e ogni volta che lo richiedano per iscritto non meno di tre consiglieri.
2. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno cinque componenti e con la maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.
3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio, comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".
"Art. 8. - 1. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed e' composto da tre membri effettivi designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.
2. I componenti il collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Per ogni membro effettivo, viene nominato un supplente.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianita' nella carica o, a parita' di anzianita' nella carica, dal piu' anziano per eta'.
5. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.
6. Il collegio dei revisori vigila sulla legittimita' e regolarita' contabile dell'attivita' di gestione dell'Istituto ed esercita, nell'ambito di tale attribuzione, il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto; redige le relazioni sui bilanci di previsione, sui conti consuntivi e sugli atti patrimoniali, riferendone al consiglio di amministrazione".
"Art. 9. - 1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio di amministrazione, anche fra persone estranee all'Istituto, in possesso di elevati e documentati specifici requisiti perofessionali gia' sperimentati in analoghi incarichi.
2. La nomina viene conferita per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale coordina l'attivita' di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio medesimo.
4. Sovrintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' di indirizzo tecnicoamministrativo.
5. Adotta i provvedimenti attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente.
6. Da' attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.
7. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro quindici giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.
8. Spetta al consiglio di amministrazione attribuire ad un dirigente, eventualmente conferendogli stabilmente le funzioni vicarie, il compito di sostituire il direttore generale in casi di assenza o impedimento dello stesso".
"Art. 10. - 1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti".
"Art. 11. - 1. L'attivita' dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attivita' istituzionali.
2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attivita' di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto e' legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.
3. Il consiglio di amministrazione puo' prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilita' finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicita', efficienza ed efficacia alla attivita' complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrita' delle risorse destinate a ciascuna attivita'.
4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, puo' essere indetta, ai sensi dell' art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.
5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare".
"Art. 12. - 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attivita' conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , l'Istituto puo' avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.
2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonche' le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.
3. Il personale trasferito verra' definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.
5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento".
"Art. 13. - 1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti gia' titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 , verranno disciplinati le modalita' di passaggio dei compiti predetti, nonche' i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.
2. Nella definizione della citata disciplina si dovra' salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicita' e di migliorare la qualita' del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.
3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:
a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;
b) le modalita' di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;
c) le modalita' di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie gia' destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto".
- La legge 31 luglio 1997, n. 249 , reca: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Art. 2

Presidente 1. Il presidente e' nominato con la procedura di cui all' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
2. La nomina viene conferita su proposta del Ministro delle comunicazioni a soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, di riconosciuta e documentata competenza ed esperienza in materia di amministrazione e organizzazione, preferibilmente nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente.
3. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
b) convoca almeno ogni due mesi il consiglio di amministrazione, predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio medesimo, dandone comunicazione al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza e assicurandone la relativa istruttoria;
c) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta non meno di cinque consiglieri, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali dell'Istituto;
e) puo', nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, nel caso di assenza ed impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari. I relativi atti sono comunicati al consiglio di amministrazione nella prima seduta utile;
f) adotta, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;
g) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni;
h) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
i) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;
l) nomina, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza, i componenti dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
4. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti al Presidente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, di intesa con il Ministro del tesoro.
Note all'art. 2:
- Il testo vigente dell' art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e' il seguente:
"Art. 3 (Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale). - 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.
2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari".
- Il testo vigente degli articoli 16 , 17 e 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente:
"Art. 16 (Funzioni di direzione dei dirigenti generali). - 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;
b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione e' attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;
d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10;
e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;
g) coordinano le attivita' dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) verificano e controllano le attivita' dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti".
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informaticostatistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi' funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta' territoriale, fatto salvo il disposto di cui all' art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , nonche' all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui all'art. 10".
"Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del contollo.
3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.
4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.
5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6.
6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all' art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21 , e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.
7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni.
8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile .
10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, amministrativocontabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate".

Art. 3

Consiglio di indirizzo e vigilanza 1. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni sulla base della designazione delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale.
2. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza e' composto da quattordici membri di cui:
a) sette membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
b) il presidente dell'Istituto;
c) sei membri designati rispettivamente:
1) due dal Ministro delle comunicazioni;
2) uno dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
3) uno dal Ministro del tesoro;
4) uno dal Ministro per la funzione pubblica;
5) uno dall'ente Poste Italiane.
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'Istituto;
b) elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente;
c) nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
d) definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonche' le modalita' e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale puo' avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell' articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
e) emana le direttive di carattere generale relative all'attivita' dell'Istituto;
f) approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni della deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro delle comunicazioni provvede all'approvazione definitiva.
(( 4. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. ))

Art. 4

Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni.
2. Fanno parte del consiglio di amministrazione, oltre al presidente dell'Istituto che lo presiede:
a) due membri designati dal Ministro delle comunicazioni;
b) un membro designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
c) un membro designato dal Ministro del tesoro;
d) due membri designati dall'ente Poste Italiane.
3. Il presidente nomina il segretario del consiglio di amministrazione scegliendolo tra i funzionari dell'istituto.
4. Il consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:
a) predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo;
b) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei predetti piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
c) attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
d) delibera l'ordinamento dei servizi ed il regolamento organico del personale nonche' le variazioni delle dotazioni organiche;
e) delibera il piano annuale o pluriennale di assunzioni del personale;
f) propone la nomina del direttore generale;
g) su proposta del direttore generale predispone l'ordinamento dei servizi e la relativa disciplina amministrativa ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , che deve tener conto delle peculiarita' delle attivita' svolte e della disciplina delle diverse finalita' istituzionali che l'Istituto persegue, nonche' dei principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
h) attribuisce ad un dirigente, eventualmente conferendogli le funzioni vicarie, il compito di sostituire il Direttore generale in caso di assenza o impedimento dello stesso.
5. Il funzionamento del consiglio di amministrazione e' disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validita' delle sedute del consiglio e' richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
6. Le delibere del consiglio di amministrazione sono soggette al controllo previsto dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
7. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.
8. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute successive del consiglio comporta la decadenza dalla carica che viene disposta, su proposta del Ministro delle comunicazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
(( 9. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. )) 10. Il compenso per il segretario del consiglio di amministrazione e' determinato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5

Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro delle comunicazioni ed e' composto da tre membri effettivi, designati rispettivamente dal Ministro del tesoro, dal Ministro delle comunicazioni, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il membro designato dal Ministro del tesoro svolge le funzioni di presidente.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.
3. Per ogni membro effettivo viene nominato un supplente.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono esercitate dal membro effettivo con maggiore anzianita' nella carica o, a parita' di anzianita' nella carica, dal piu' anziano per eta'.
5. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile .
6. I componenti del collegio dei revisori dei conti intervengono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.
7. L'indennita' di carica ed il gettone di presenza spettanti ai componenti del collegio dei revisori sono determinati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6

Direttore generale 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni, del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione, anche fra personale estraneo all'Istituto, in possesso di idonei e documentati requisiti professionali con esperienza in analoghi incarichi.
2. Il direttore generale sovraintende all'attivita' di gestione dell'Istituto al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e dal consiglio di amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione.
3. Sovraintende all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unita' di indirizzo tecnicoamministrativo.
4. Da' attuazione alle delibere del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale fornisce al consiglio di indirizzo e vigilanza la documentazione richiesta sull'andamento della gestione dell'Istituto.
6. Decide in merito ai reclami proposti in materia di prestazioni entro trenta giorni dalla presentazione, sentito il dirigente competente.

Art. 7

Disposizioni finali 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle del presente regolamento ed in particolare le seguenti disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 giugno 1995, n. 329 :
a) articolo 3;
b) articolo 4, commi 1, 2 e 3;
c) articolo 5;
d) articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l), e commi 2, 3, 4, 5 e 6;
e) articolo 7;
f) articolo 8;
g) articolo 9.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 dicembre 1997 Il Ministro delle comunicazioni Maccanico p. Il Ministro del tesoro Pennacchi Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1998 Registro n. 5 Comunicazioni, foglio n. 378 Nota all'art. 7:
- Per il testo del decreto 12 giugno 1995, n. 329, si veda in note alle premesse.
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