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092G0264

IT - Regolamenti Ministeriali

092G0264

Regolamento recante norme sulla concessione alle piccole imprese di agevolazioni per investimenti innovativi. (DECRETO MINISTERIALE 03 marzo 1992 n. 247)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 14/04/1992 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 , recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese; Visti gli articoli 6, 10 e 12 della predetta legge; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1992; Di concerto con il Ministro delle finanze quanto alle modalita' di attuazione delle disposizioni sulla concessione del credito d'imposta; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Procedura per la concessione delle agevolazioni
1) Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , l'impresa interessata trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) una dichiarazione per la concessione del credito d'imposta, ovvero una domanda di concessione del contributo in conto capitale, redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 1/A, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le dichiarazioni o le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La dichiarazione o la domanda di contributo devono essere corredate da una certificazione, rilasciata dal presidente del collegio sindacale redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1/B. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali;
b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale, esterni alla struttura dell'impresa richiedente;
c) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni e integrazioni.
2. La dichiarazione per la concessione del credito d'imposta puo' essere inviata esclusivamente per investimenti effettuati, anteriormente alla data della dichiarazione medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3.
3. La domanda di contributo in conto capitale puo' essere inviata sia per gli investimenti effettuati anteriormente alla data della domanda medesima, ai sensi del terzo comma dell'art. 3, sia per gli investimenti parzialmente o totalmente da effettuare.
4. Non e' consentita la richiesta del credito di imposta e del contributo in conto capitale per i medesimi investimenti, ne' congiuntamente ne' con dichiarazioni e domande distinte, fatto salvo quanto disposto dal comma 12. La dichiarazione o domanda di contributo puo' essere riferita ad una sola unita' locale o stabilimento.
5. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento e non anteriormente al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le dichiarazioni e le domande di contributo trasmesse anteriormente a detto termine o con mezzi diversi da quello stabilito saranno restituite al mittente. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, verificata la corrispondenza delle dichiarazioni per la concessione del credito d'imposta, delle domande di contributo, delle certificazioni e delle perizia giurate agli schemi di cui all'allegato 1 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", controllate le disponibilita' finanziarie, ordina in appositi e distinti elenchi le dichiarazioni e le domande di contributo secondo la data del timbro postale di spedizione e, con cadenza quindicinale, comunica alle imprese interessate ed all'istituto od ente scelto dall'impresa per il controllo, l'avvenuta concessione dell'agevolazione, il cui ammontare e' arrotondato alle mille lire inferiori.
7. L'impresa interessata, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito di imposta o di concessione e contestuale erogazione del contributo in conto capitale, invia mediante raccomandata con avviso di ricevimento, copia degli atti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nonche' la documentazione prevista dall'allegato 3 del presente decreto ad uno degli istituti od enti convenzionati col Ministero (allegato 6), prescelto dall'impresa medesima per i controlli di cui all' art. 4 della legge n. 317/1991 . In caso di investimenti non effettuati o effettuati parzialmente, anteriormente alla data della domanda di contributo, l'impresa trasmettera' la predetta documentazione entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di erogazione del Ministero di cui al comma 7 dell'art.
2. Nessuna documentazione dovra' essere inviata agli istituti od enti convenzionati col Ministero al ricevimento della comunicazione di sola concessione del contributo in conto capitale.
8. Una quota non inferiore al 40 per cento degli stanziamenti di cui all' art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 e' riservata agli investimenti effettuati in unita' locali ubicate nei territori meridionali di cui all' art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio sono riassegnate negli esercizi finanziari successivi in aumento delle corrispondenti autorizzazioni di spesa ovvero ripartite tra le stesse con le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991 .
9. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui all' art. 6, secondo comma, della legge n. 317/1991 , e' riservata agli interventi previsti dall'art. 15 della legge medesima, per la partecipazione ad azioni comunitarie.
10. Qualora le disponibilita' finanziarie dell'anno in cui sono pervenute le dichiarazioni e le domande di contributo non consentono la concessione integrale delle agevolazioni in favore delle dichiarazioni e delle domande di contributo aventi la stessa posizione nei rispettivi elenchi, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura. Le residue quote di agevolazioni non fruite sono concesse a valere sui fondi stanziati per l'anno successivo, con criterio di priorita'.
11. Le dichiarazioni e le domande di contributo pervenute al Ministero successivamente all'elenco delle dichiarazioni ed all'elenco delle domande di contributo per i quali e' stata applicata detta riduzione percentuale sono ordinate secondo la data del timbro postale di spedizione. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica con cadenza quindicinale alle imprese l'avvenuto inserimento negli elenchi e la compatibilita' con le disponibilita' finanziarie ai fini della concessione.
12. Le imprese hanno facolta' di ritirare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, le dichiarazioni o le domande di contributo inviate. Per i medesimi investimenti, le imprese possono presentare nuove dichiarazioni o domande successivamente alla ricezione dell'avviso di ricevimento. Le nuove dichiarazioni o domande sono inserite in nuovi elenchi secondo l'ordine delle date di trasmissione delle dichiarazioni o domande medesime.
13. Eventuali variazioni di quanto attestato con le dichiarazioni, le domande, le certificazioni, le perizie giurate di cui ai precedenti commi dovranno essere tempestivamente comunicate al Ministero e all'istituto od ente incaricato di effettuare i successivi controlli al quale dovra' essere altresi' trasmessa idonea documentazione.
14. Sono motivo di esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 6 e 10 predisposti per la concessione delle agevolazioni:
a) la compilazione della dichiarazione o della domanda su modulo non originale;
b) la mancata, erronea o anche parziale compilazione del modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/A;
c) le modificazioni apportate al testo prestampato delle dichiarazioni contenute nel modulo originale di dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1, escluse quelle previste dalle istruzioni riportate in calce;
d) la mancata compilazione, la mancata firma o le modificazioni apportate al testo prestampato della certificazione in calce alla dichiarazione o domanda di cui all'allegato 1/B;
e) la mancanza della perizia giurata di cui all'allegato 1/C, ovvero la non conformita' della stessa allo schema;
f) la mancanza della certificazione prefettizia (o dell'autocertificazione) "antimafia" prevista dalla legge n. 55/1990 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero la non conformita' della stessa a quanto previsto dalle predette leggi;
g) l'incompatibilita' con i limiti stabiliti dalla legge n. 317/1991 dei requisiti dimensionali indicati ai seguenti punti della dichiarazione, o della domanda dell'allegato 1/A: A13 (numero dipendenti dell'impresa), A14 (capitale investito), A15 (appartenenza a gruppo imprenditoriale);
h) l'indicazione di attivita' diverse da quelle di cui all' art. 1, comma 3, della legge n. 317/1991 , al punto A17 (codice attivita') dell'allegato 1/A;
i) l'indicazione di un costo totale inferiore a lit. 120.000.000 al punto B3 dell'allegato 1/A.
15. Non e' motivo di esclusione la mancata indicazione dell'istituto o ente per il controllo di cui al punto B12 dell'allegato 1/A. In tale caso il controllo sara' affidato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Mediocredito centrale o all'Artigiancassa.
16. Informazioni e chiarimenti sulla compilazione dei moduli e sull'attuazione del presente decreto potranno essere rilasciati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che predisporranno appositi sportelli informativi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 6 , 10 e 12 della legge n. 317/91 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e' il seguente:
"Art. 6 (Agevolazioni per gli investimenti innovativi). - 1. In relazione agli investimenti di cui all'art. 5 e' concesso, nel triennio 1991-1993, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento e del 20 per cento del costo degli investimenti al netto dell'imposta sul valore aggiuntivo (IVA), rispettivamente per le imprese fino a 100 dipendenti e da 101 a 200 dipendenti, e comunque fino all'importo massimo di lire 450 milioni per ciascun soggetto interessato.
2. Gli oneri per la concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 669 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 35 miliardi per il 1991, lire 312 miliardi per il 1992 e lire 322 miliardi per il 1993.
3. Le agevolazioni previste dal comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ma possono esere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunita' europee.
4. Le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere concesse per investimenti fatturati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e di importo complessivo non inferiore a 120 milioni di lire.
5. Gli oneri derivanti dall'approvazione delle domande di contributo presentate ai sensi dell' art. 1 del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 318 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 , e non accolte per esaurimento dei fondi assegnati per l'attuazione degli interventi di cui al predetto articolo, gravano sulle disponibilita' di cui all'art. 43, comma 1, nel limite di lire 140 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 60 miliardi per l'anno 1991 e di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993".
Art. 10 (Credito d'imposta: norme di attuazione). - 1. Ai fini della concessione del credito di imposta previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9, i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 e 4, dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti con riferimento a ciascuna delle tipologie di investimento di cui all'art. 5, comma 1, alle spese di cui agli articoli 7 e 8 ovvero all'entita' delle partecipazioni assunte ai sensi dell'art. 3, comma 1.
2. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione - sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali - attestante l'effettivita' della realizzazione o dell'acquisto di beni di nuova costruzione ovvero della partecipazione, la regolarita' documentale dei medesimi e la loro conformita' alle tipologie previste dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.
3. Sulla base delle dichiarazioni pervenute il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della dichiarazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilita' finanziarie di cui agli articoli 6, comma 2; 7, comma 4; 8, comma 7; 9, comma 2, entro le quali e' ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.
4. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 3 solo se corredate della certificazione di cui al comma 2.
5. Per le dichiarazioni collocate nella medesima posizione nell'elenco di cui al comma 3, qualora le disponibilita' finanziarie residue non permettano la concessione del beneficio nella misura determinata dagli articoli 6, 7, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne dispone la riduzione percentuale in eguale misura, salva l'integrazione - per gli anni 1991 e 1992 - con i fondi stanziati per l'anno successivo, in applicazione del comma 8.
6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 3 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui all'art. 12.
7. Con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende noto l'avvenuto esaurimento degli stanziamenti previsti per ciascuna annualita' e, contestualmente, trasferite allo stato di previsione dell'entrata le somme corrispondenti all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta attribuiti alle imprese.
In caso di mancato esaurimento degli stanziamenti previsti, il predetto e' disposto alla chiusura dell'esercizio finanziario.
8. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta e' riconosciuto, con priorita' nella formazione dell'elenco di cui al comma 3, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilita' finanziarie.
9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
10. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo".
"Art. 12 (Contributi per investimenti innovativi e per l'acquisizione di servizi reali). - 1. Per gli investimenti e le spese di cui agli articoli 5 e 7, in luogo dei criteri d'imposta previsti dagli articoli 6 e 7, su richiesta delle imprese interessate sono concessi, nel triennio 1991-93, contributi in conto capitale in misura equivalente ai predetti crediti d'imposta.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 le imprese inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una domanda corredata della documentazione e degli elementi indicati con il decreto di cui al comma 7.
3. Le spese oggetto dell'agevolazione di cui al comma 1 possono essere sostenute successivamente alla prestazione delle domande, ma non oltre un anno dalla concessione del contributo. Non possono essere ammesse al contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere allegate una certificazione e una perizia giurata, redatte nei termini di cui all'art. 10, comma 2, attestanti il possesso dei requisiti previsti, la regolarita' della documentazione prodotta e la conformita' delle spese alle tipologie di investimento ammissibili alle agevolazioni. Nel caso in cui le spese siano state sostenute anteriormente alla presentazione della domanda la certificazione deve attestare anche l'effettivita' delle stesse.
5. I contributi in conto capitale sono concessi secondo le procedure di cui all'art. 10, in quanto compatibili. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'erogazione del contributo contestualmente alla comunicazione alle imprese dell'ammissione ai benefici, qualora le spese oggetto dell'agevolazione siano state fatturate prima della presentazione della domanda. Negli altri casi il contributo e' erogato sulla base di apposita documentazione e di una certificazione, redatta ai sensi del comma 4, attestanti l'effettivita' delle spese sostenute e la conformita' delle stesse a quanto attestato con la certificazione allegata alla domanda di cui al comma 2.
6. I controlli sulle domande ammesse ai benefici sono svolti, successivamente alla fruizione dei medesimi, secondo le modalita' di cui all'art. 10.
7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti i tempi e le modalita' di presentazione delle domande, di concessione ed erogazione dei benefici previsti dal presente articolo, nonche' gli ulteriori adempimenti necessari per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute.
8. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo non possono superare, annualmente, la quota del 30 per cento delle risorse di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 7, comma 4.
9. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 le imprese che abbiano richiesto le agevolazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per il testo degli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.
- Le modalita' di presentazione della certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono esplicitate nell'art. 3 del presente decreto.
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente:
"Art. 4 (Controlli). - 1. Per il controllo delle dichiarazioni, corredate dei relativi allegati, inviate, ai sensi dell'art. 10, comma 1, dalle imprese ammesse ai benefici di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, nonche' delle domande di agevolazione avanzate dalle imprese ammesse ai benefici di cui all'art. 12, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, anche congiuntamente, sulla base di apposite convenzioni, dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), nonche' degli istituti abilitati al credito a medio termine e della Cassa per il credito alle imprese artigiane.
2. Gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni, nel limite di 5 miliardi annui per il triennio 1991-1993, gravano sulle disponibilita' conferite al fondo di cui all'art. 43 ai sensi dell'art. 6, comma 2. Le predette convenzioni sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' comunque disporre ulteriori accertamenti.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 39, comma 1, svolge attivita' di rilevazione ed analisi dello sviluppo economico, finanziario e produttivo delle piccole imprese, anche mediante idonee forme di collegamento con gli osservatori economici esistenti su base regionale e in sede comunitaria. Per l'attivita' di cui al presente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' ricorrere, sulla base di apposite convenzioni, alla collaborazione dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono collaborare all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 anche attraverso le societa' finanziarie regionali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, determinato in lire 650 milioni annue a decorrere dal 1991, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali".
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a coordinare le attivita' di cui al comma 3 con le rilevazioni operate dalle diverse regioni e a presentare al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno una relazione conclusiva".
- L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 , e' cosi' formulato:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). - Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma, compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara' limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo".
- Il comma 3 dell'art. 43 della legge n. 317/1991 , piu' volte citata, prevede che: "Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, puo' provvedere all'eventuale modifica della ripartizione delle somme conferite per la finalita' di cui agli articoli richiamati al comma 1, tenuto conto delle disponibilita' e dei fabbisogni per i relativi interventi".
- Il testo dell'art. 15 della stessa legge n. 317/1991 e' il seguente:
"Art. 15 (Partecipazione ad azioni comunitarie). - 1. Nel caso di azioni comunitarie cofinanziate, che interessino anche parzialmente il territorio italiano, dirette a promuovere lo sviluppo economico o a favorire la ripresa di zone colpite da fenomeni di declino industriale ovvero una ristrutturazione o riconversione di uno specifico settore industriale, anche attraverso interventi di dismissione di impianti obsoleti, alla relativa quota nazionale, - ai sensi dell' art. 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183 - si fa fronte con le disponibilita' del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della medesima legge e secondo le procedure e le modalita' ivi previste, tenuto anche conto di quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), della citata legge n. 183 del 1987 , al fondo di cui al presente comma puo' essere versata, per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, una somma non superiore al 10 per cento delle autorizzazioni di spesa recate dagli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.
2. In conformita' dei programmi comunitari, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) determina la misura dei contributi concedibili, in conto capitale o in conto interessi in via attualizzata, a favore delle imprese di cui all'art. 1, comma 3, nonche' delle imprese turistiche aventi le dimensioni di cui al medesimo art. (illegibile), comma 2, lettera b), ubicate nelle zone individuate dagli organismi comunitari. Il CIPE determina altresi', ove previsto dalle norme comunitarie, la maggiorazione dei contributi stessi per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio , e n. (illegibile) territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individua(illegile) con decisione della commissione delle Comunita' europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/1988 .
3. Le agevolazioni previste dagli interventi cofinanziati, oggetto del presente articolo, non sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione disposta da leggi statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce con proprio decreto gli investimenti ammissibili a contributo, le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo e per l'istruttoria delle stesse, nonche' per la concessione e l'erogazione dei contributi medesimi.
5. Gli investimenti di cui al comma 4 devono essere completamente realizzati entro quattro anni dalla data di concessione dei contributi di cui al presente articolo o entro altro termine stabilito da specifiche norme regolanti gli interventi cofinanziati. In caso di mancato rispetto dei termini predetti, si applicano l' art. 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183 , e l'art. 11 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 ".
- I limiti dimensionali stabiliti dalla medesima legge n. 317/1991 sono indicati al comma 2 dell'art. 1 della legge medesima, il cui testo e' il seguente:
"2. Ai fini della presente legge si considera:
a) piccola impresa industriale quella avente non piu' di 200 dipendenti e 20 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie;
b) piccola impresa commerciale e piccola impresa di servizi, anche del terziario avanzato, quella avente non piu' di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente:
3. Sono destinatarie delle agevolazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12:
a) le piccole imprese industriali o di servizi, costituite anche in forma cooperativa o societaria. Per imprese di servizi si intendono quelle che operano nei settori dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture e impianti, dei servizi di informatica, di raccolta ed elaborazione dati;
b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ".

Art. 2

Disposizioni per la fruizione del contributo in conto capitale 1. La conessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti effettuati ai sensi del terzo comma dell'art. 3 determina la contestuale erogazione dell'agevolazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mediante emanazione del relativo ordinativo di pagamento e successivo accreditamento sul conto corrente bancario indicato dall'impresa beneficiaria.
2. La concessione del contributo in conto capitale a fronte di investimenti totalmente o parzialmente da effettuare determina l'impegno da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del relativo ammontare.
3. Gli investimenti devono essere effettuati entro 360 giorni a decorrere dalla comunicazione di concessione del contributo. Qualora entro detto termine perentorio gli investimenti siano stati effettuati solo in parte, il contributo potra' essere erogato in relazione ai beni realmente consegnati o realizzati purche' conformi alle tipologie di cui all'allegato 2. In tal caso le condizioni stabilite dall'art. 3 si applicano con riferimento a detti beni. Le somme impegnate ma non erogate per mancata o parziale effettuazione degli investimenti affluiscono nuovamente nella disponibilita' generale dei fondi previsti dal comma 2 dell'art. 6 della legge n. 317/1991 .
4. Ove gli investimenti siano effettuati, ai sensi dell'art. 3, entro detto termine perentorio, l'impresa beneficiaria, ai fini dell'erogazione del contributo, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) una domanda di erogazione redatta sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica e conforme allo schema di cui all'allegato 7, che fa parte integrante del presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante. Detto modulo e' disponibile presso l'Associazione bancaria italiana, l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'Associazione istituti regionali di mediocredito - Assireme, l'Associazione italiana leasing - Assilea, l'Istituto centrale per il credito a medio termine - Mediocredito centrale, la Cassa per il credito alle imprese artigiane - Artigiancassa, gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Il modulo predetto e' obbligatorio. Le domande redatte su moduli diversi o non originali saranno considerate nulle e rinviate al mittente. La domanda deve essere corredata da una certificazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale. In mancanza del collegio sindacale, la certificazione puo' essere rilasciata da un revisore dei conti ovvero da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali;
b) una perizia giurata, asseverata, redatta in conformita' allo schema di cui all'allegato 1/C, sottoscritta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale;
c) certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 , e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Gli investimenti oggetto della domanda di erogazione di cui all'allegato 7 devono essere quelli per i quali e' stato concesso il contributo in conto capitale. In tal caso la perizia giurata non deve essere collegata alla domanda di erogazione. In caso di variazioni, i beni oggetto della domanda di erogazione devono essere funzionalmente equivalenti a quelli oggetto della concessione. Tale equivalenza e' attestata dalla perizia giurata asseverata allegata a detta domanda di erogazione.
6. Eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia, ai fini dell'erogazione dei contributi, in caso di aumento, mentre sono con- siderate valide in caso di diminuzione.
7. I documenti di cui al comma 4 devono essere trasmessi al Ministero entro 420 giorni a decorrere dalla data della comunicazione ministeriale di concessione di cui al comma 6 dell'art. 1, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. E' escluso ogni altro mezzo di trasmissione. Le domande trasmesse con mezzi diversi da quello stabilito o successivamente a detto termine perentorio saranno restituite al mittente. Il Ministero, ricevuta detta documentazione, verificata la corrispondenza della documentazione di cui al comma 4 agli schemi di cui all'allegato 7 del presente decreto e tenuto conto della certificazione "antimafia", rende nota, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'avvenuta erogazione del contributo con apposita comunicazione all'impresa beneficiaria ed all'istituto od ente prescelto per il controllo dall'impresa medesima all'atto dell'invio della domanda di concessione. L'impresa, a seguito della comunicazione di erogazione, si atterra' alle disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 1.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 6 della legge n. 317/1991 si veda in nota alle premesse.
- Per modalita' di presentazione della certificazione o autocertificazione "antimafia" ai sensi della legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni sono esplicitate nell'allegato 3 del presente decreto.

Art. 3

Investimenti ammissibili 1. Gli investimenti possono essere effettuati mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte dell'impresa dei beni di cui all' art. 5 della legge n. 317/1991 . In quest'ultimo caso gli investimenti possono essere realizzati, ad eccezione di quelli indicati alla lettera e) dell'allegato 2, tramite forniture e componenti, anche se singolarmente non rientranti nelle tipologie in- dicate nell'allegato medesimo ma costituenti, una volta assemblate, sistemi, macchinari, apparecchiature e comunque beni aventi i requisiti di legge. Tutti i beni acquisiti devono essere di nuova fabbricazione. Il costo agevolabile degli investimenti e' costituito dal valore complessivo delle spese fatturate e da una quota non superiore al 10 per cento dei costi dei materiali prelevati dal magazzino aziendale e del personale utilizzato per la realizzazione dei sistemi, dei macchinari e delle apparecchiature oggetto della dichiarazione o della domanda di contributo di cui all'allegato 1, sostenuti a decorrere dal 25 ottobre 1991.
2. Il costo dei beni fatturati in valuta estera deve essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella dichiarazione di importazione.
3. Gli investimenti si intendono effettuati ove:
a) i beni siano stati tutti consegnati ovvero completamente realizzati;
b) il relativo costo agevolabile sia stato interamente fatturato all'impresa acquirente, ovvero alla societa' di locazione finanziaria, nel caso di acqusizione mediante locazione finanziaria, fatta salva la quota del 10 per cento di cui al comma 1;
c) l'impresa richiedente abbia effettuato pagamenti, corrisposto canoni o rate, pari ad almeno il 30% del costo agevolabile del totale dei beni oggetto della fatturazione.
4. I costi per i corsi di formazione sono ammessi al credito di imposta o al contributo in conto capitale se i relativi contratti sono stati stipulati a decorrere dal 25 ottobre 1991.
5. Ai fini della fruizione dell'agevolazione, sono considerati ininfluenti:
a) le date degli ordini, dei contratti e delle bolle di consegna eventualmente antecedenti al 25 ottobre 1991;
b) il numero dei sistemi, macchinari, apparecchiature o comunque dei beni indicati nella dichiarazione o domanda di contributo di cui all'allegato 1, ammissibili ad agevolazione ai sensi del presente decreto;
c) il numero dei fornitori o dei produttori dei beni.
6. Sono esclusi dalle agevolazioni:
a) i beni consegnati ad imprese diverse dall'impresa richiedente, ovvero installati in unita' locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione o nella domanda di contributo di cui all'allegato 1;
b) gli investimenti fatturati, anche parzialmente, anteriormente al 25 ottobre 1991;
c) gli investimenti non fatturati, fatta salva la quota del 10% di cui al comma 1;
d) gli investimenti oggetto di autofatturazione;
e) le imposte, le spese notarili, gli interessi passivi e tutti gli oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l'imballaggio. Sono altresi' esclusi dalle agevolazioni il montaggio ed il collaudo, ove non fatturati, nonche' le opere murarie comunque connesse agli investimenti;
f) il materiale di consumo e gli accessori non indispensabili al funzionamento del sistema o delle apparecchiature;
g) gli investimenti per i quali siano state richieste o concesse altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991 , da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi i benefici finanziari disposti direttamente con atti delle Comunita' europee.
Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente:
"Art. 5 (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni). - 1. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'art. 1, comma 3, che effettuino investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:
a) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da ro- bot industriali, o mezzi robottizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati noncha' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);
e) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 possono essere effettuati anche mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprieta', a norma dell' art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1956, n. 1329 .
3. Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 non possono essere concesse per i soli investimenti di cui alle lettere d) ed e) del comma 1. Le agevolazioni concesse a fronte delle spese per programmi, brevetti, licenze e formazione del personale non possono superare rispettivamente il 40 per cento, il 30 per cento, il 15 per cento ed il 20 per cento del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1".

Art. 4

Revoca delle agevolazioni 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell' art. 13 della legge n. 317/1991 , provvede alla revoca dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale concessi, qualora:
a) i beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ceduti, alienati o distratti nei tre anni successivi alla data di concessione;
b) i medesimi beni oggetto dell'agevolazione risultino essere stati ammessi anche ad altre agevolazioni previste dalla legge n. 317/1991 , da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano ovvero da azioni comunitarie cofinanziate, fatti salvi ove previsti i benefici finanziari disposti con atti delle Comunita' europee;
c) la documentazione necessaria non sia stata completata entro il termine di 90 giorni dalla richiesta degli enti o degli istituti convenzionati con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) i controlli effettuati dai medesimi enti ed istituti o gli eventuali ulteriori accertamenti disposti dal Ministero stesso ai sensi dell' art. 4 della legge n. 317/1991 , evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 5 e 12 della legge nonche' del presente decreto.
2. In caso di revoca del credito di imposta, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne da' immediata comunicazione al Ministero delle finanze.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui all' art. 13, secondo comma, della legge 317/1991 , sara' disposta nella misura da due a quattro volte l'importo del credito d'imposta o del contributo in conto capitale indebitamente fruito, ove ricorrano le condizioni di cui alla lettera d) del comma 1. L'esazione del suddetto importo verra' effettuata per il tramite degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato (U.P.I.C.A.).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 marzo 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro delle finanze FORMICA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992 Registro n. 6 Industria, foglio n. 238 Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991 e' il seguente:
"Art. 13 (Revoca delle agevolazioni). - 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne da' immediata comunicazione al Ministro delle finanze.
2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.
3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, e' disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalita' di cui al comma 5.
5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitatbili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare e' determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposzioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'articolo 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6".
- Per il testo degli articoli 4, 5 e 12 della medesima legge n. 317/1991 si vedano, rispettivamente, le note all'art. 1, all'art. 3 e alle premesse.

Allegato 1/A

ALLEGATO 1/A
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1/B

ALLEGATO 1/B
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1/C

ALLEGATO 1/C
Parte di provvedimento in formato grafico
LEGGE N. 317/1991
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE PER LA CONCESSIONE
DEL DECRETO D'IMPOSTA O DELLA DOMANDA
DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
AVVERTENZE
I) La dichiarazione o domanda deve essere compilata esclusivamente sull'apposito modulo predisposto per la lettura ottica, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana leasing (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia, e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali. Non e' ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo.
L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'Industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La prima copia, corredata di copia della certificazione e della perizia giurata, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, unitamente alla documentazione indicata nell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione di concessione del credito d'imposta o di erogazione del contributo in conto capitale.
II) Il credito d'imposta puo' essere concesso, e il contributo in conto capitale puo' essere erogato contestualmente alla concessione, soltanto nel caso di beni che, alla data della dichiarazione o domanda:
- se oggetto di acquisizione, risultino gia' interamente consegnati e fatturati e per i quali siano gia' stati pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi; *(vedi nota) - se oggetto di realizzazione, siano stati gia' totalmente realizzati ed i relativi costi risultino interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.
III) Il contributo in conto capitale puo' essere concesso anche nel caso di beni che, alla data della domanda, non siano stati ancora interamente consegnati e fatturati, o realizzati, e/o per i quali non siano stati ancora pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi. *(vedi nota)
Per ottenere l'erogazione del contributo concesso l'impresa beneficiaria, entro 420 giorni dalla data della comunicazione di concessione del contributo, dovra' inoltrare al Ministero apposita domanda, redatta in base allo schema di cui all'Allegato 7, a fronte di beni che, entro 360 giorni dalla data della comunicazione di concessione medesima:
- se oggetto di acquisizione, risultino gia' consegnati e fatturati, e per i quali siano stati gia' pagati importi, canoni o rate pari almeno al 30% del totale dei relativi costi;
- se oggetto di realizzazione, risultino gia' totalmente realizzati ed i relativi costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata.
IV) Tutti i dati e le notizie riportati nella dichiarazione o domanda dovranno corrispondere a quanto risultera' dalla documentazione che, ai sensi dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione dovra' essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa tra quelli indicati nell'Allegato 6 al decreto medesimo.
V) Compilare la dichiarazione usando la macchina da scrivere (a 12 o, preferibilmente, a 10 caratteri per pollice e, comunque, non superando i 78 caratteri per riga) ed attenersi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo. Le parti del modulo che, in base alla presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bianco.
Nei campi riservati all'indicazione di date devono essere utilizzati obbligatoriamente due numeri, rispettivamente, per giorno, mese e anno, senza alcun segno di separazione tra gli stessi (ad esempio il primo gennaio 1992 dovra' essere indicato con 010192). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono sempre essere indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovra' essere indicato con 1000).
* NOTA:
I beni acquisiti mediante locazione finanziaria si considerano interamente fatturati quando il relativo costo sia stato interamente fatturato dal fornitore alla Societa' locatrice.
ALLEGATO 1/A) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
N. Iscrizione registro ditte: riportare nella intestazione di ogni pagina, il numero di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e la sigla della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa.
OGGETTO: barrare la casella corrispondente al tipo di agevolazione richiesta, tenendo presenti le avvertenze di cui ai precedenti punti II e III.
Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/della firmatario/a della dichiarazione o domanda.
A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE
A1) Denominazione: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura competente, come sopra specificato, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della dichiarazione o domanda di contributo.
A2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
SOCIETA' PER AZIONI 0 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 6
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SOCIETA' COOPERATIVA A
SEMPLICE 1 RESPONSABILITA' LIMITATA 7
SOCIETA' IN ACCOMANDITA CONSORZIO COOPERATIVO A
PER AZIONI 2 RESPONSABILITA' LIMITATA 8 SOCIETA' IN NOME IMPRESA ARTIGIANA 9
COLLETTIVO 3
SOCIETA' DI FATTO 4 ALTRI A
DITTA INDIVIDUALE 5
---------------------------------------------------------------------
A3) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, vi e n. civico indicati nel certificato di cui al presente punto A1).
A4) Stabilimento interessato all'investimento: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico dell'unita' locale interessata all'investimento, come indicati nel certificato di cui al precedente punto A1).
A5) Codice fiscale: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A1).
A6) Partita IVA: riportare quella indicata nel certificato di cui al precedente punto A1).
A7) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dell'unita' locale indicata al precedente punto A4).
A8) Rappresentanti dell'impresa: indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A1). Utilizzare la prima riga della tabella per i dati relativi al firmatario della dichiarazione.
Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare, accanto a ciascun nominativo, il relativo codice corrispondente alla carica sociale detenuta, individuato sulla base della tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 0 AMMINISTRATORE UNICO 6 SOCIO ACCOMANDATARIO 1 AMMINISTRATORE DELEGATO 7
SOCIO ACCOMANDANTE 2 CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE 8
SOCIO SOCIETA' IN NOME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COLLETTIVO 3 DI AMMINISTRAZIONE 9
SOCIO SOCIETA' DI FATTO 4 ALTRO TIPO DI LEGALE
RAPPRESENTANTE (Procuratore,
etc.) A
SOCIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA
PER AZIONI 5
---------------------------------------------------------------------
A9) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso.
---------------------------------------------------------------------
Presidente del Collegio sindacale 1 Ragioniere 4 Revisore dei conti 2 Perito commerciale 5
Dottore commercialista 3
---------------------------------------------------------------------
N.B. Qualora il Collegio sindacale, la certificazione dovra' essere necessariamente firmata dal relativo Presidente.
Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) apposta sulla predetta certificazione.
A10) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione ai sensi dell' art. 10, comma 2 della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:
---------------------------------------------------------------------
Ingegnere iscritto nel Perito industriale iscritto nel
relativo Albo 1 relativo Albo 2
---------------------------------------------------------------------
Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) della predetta perizia giurata.
A11) Certificazione antimafia: barrare la casella interessata a seconda che si alleghi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla legge n. 55/1990 nel caso di richiesta di contributi non superiori a L. 50.000.000. Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) e' stata rilasciata con riferimento all'impresa richiedente. Per ulteriori informazioni consultare il punto A7) dell'Allegato 3 del decreto ministeriale di attuazione.
A12) Codice piccola impresa: riportare il codice individuato dalla tabella seguente, conformemente al ramo di iscrizione risultante dal certificato di iscrizione all'INPS rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla data della dichiarazione o domanda di contributo.
---------------------------------------------------------------------
Piccola impresa industriale 1 Impresa artigiana 3
Piccola impresa di servizi 2
---------------------------------------------------------------------
Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facolta' di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, potranno indicare il codice ritenuto opportuno, conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto al punto A2) dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione.
A13) Dipendenti in costanza di rapporto di lavoro: riportare il numero dei dipendenti occupati dall'impresa alla data della dichiarazione o domanda. Devono essere considerati tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola, ad eccezione di quelli con contratto di formazione. Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno indicare "O", conformemente a quanto esse dichiareranno nel relativo atto notorio previsto al punto A2) dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione.
A14) Capitale investito (da indicare soltanto per le piccole imprese industriali e di servizi); riportare il valore in migliaia di lire delle immobilizzazioni tecniche, al netto dei relativi ammortamenti e delle eventuali rivalutazioni per conguaglio monetario con riferimento all'ultimo bilancio approvato, ovvero alla situazione patrimoniale tratta dal libro inventari relativo all'ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o la domanda di contributo.
Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione o domanda di contributo, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, potranno indicare il valore in parola conformemente a quanto risulti dal libro inventari in data non anteriore a 90 giorni dalla data della dichiarazione o domanda medesima.
Le imprese che, ai sensi dell' art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 600 , siano esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno indicare il valore in parola conformemente a quanto risulti da un "prospetto delle attivita' e delle passivita'" redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974 .
A15) Appartenenze ad un gruppo imprenditoriale: barrare la casella interessata.
In caso di risposta affermativa, indicare, negli appositi spazi, i dati richiesti, utilizzando i criteri esposti ai precedenti punti A13) e A14) per il calcolo dei dipendenti e del capitale investito complessivi del gruppo imprenditoriale. Per l'individuazione dei codici concernenti la natura giuridica, fare riferimento alla tabella di cui al precedente punto A2).
A16) Attivita' esercitata: indicare l'attivita' svolta nell'unita' locale oggetto dell'investimento. Tale attivita' dovra' risultare coerente con la "attivita' dichiarata" dell'impresa, riportata nel certificato di cui al precedente punto A1).
A17) Codice attivita': riportare il codice ISTAT 1991 tratto dall'Allegato 5 al decreto ministeriale di attuazione, relativo all'"attivita' dichiarata" di cui al punto precedente.
A18) Fatturato: indicare negli appositi spazi, in migliaia di lire, i dati richiesti con riferimento all'esercizio precedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione.
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:
B1) Descrizione sintetica degli investimenti: elencare e descrivere i sistemi, le unita' di lavoro, le unita' elettroniche, i programmi, le licenze, i brevetti e l'attivita' di formazione del personale acquisiti o realizzati, indicando i relativi costruttori e forniti, nonche', ove possibile, anche i relativi numeri di matricola.
B2) Origine dei beni: suddividere i beni di cui al precedente punto B1) in relazione alla nazionalita' dei costruttori, indicandone il numero ed i corrispondenti costi in migliaia di lire. Per i beni fatturati in valuta estera, il costo dovra' essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella relativa dichiarazione di importazione. Nel caso di programmi, brevetti, licenze e formazione del personale fa fede la nazionalita' dei relativi fornitori.
B3) Costo dei beni: indicare, in migliaia di lire, i costi complessivi dei beni oggetto della dichiarazione o domanda di contributo, suddivisi con riferimento alle tipologie di cui all' art. 5 della legge n. 317/91 . Detti costi dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili e ogni altro onere accessorio (interessi passivi, trasporto, imballaggio opere murarie, materiali di consumo e quegli accessori che non siano indispensabili al funzionamento dei beni). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla societa' di locazione finanziaria, al netto di I.V.A..
Nel caso di beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente, nei suddetti costi potra' essere compreso un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risultera' dalla dichiarazione di cui al punto C4) del modulo.
Nel caso di domanda di concessione del contributo in conto capitale a fronte di beni non ancora consegnati ne' pagati, ovvero non ancora realizzati, fa fede l'indicazione di congruita' del relativo costo contenuta nella perizia giurata di cui all'Allegato 1/C) al decreto ministeriale di attuazione.
B4-B5-B6-B7) Date di consegna e fatturazione: indicare negli appositi spazi le date richieste (giorno/mese/anno). Per i beni acquisiti, fare riferimento alle relative bolle o verbali di consegna e fatture.
Per i beni realizzati, fare riferimento alle date effettive di inizio e termine dei lavori, nonche' alle relative fatture. Nel caso di beni non ancora interamente consegnati o fatturati, lasciare in bianco, rispettivamente, le date di cui ai punti B5) e B7). Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le date di prima ed ultima fattura devono essere quelle delle fatture intestate dal fornitore alla Societa' locatrice.
B8) Agevolazione spettante: indicare il relativo importo in migliaia di lire, tenendo presenti le corrispondenze indicate nella tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
NUMERO DIPENDENTI UBICAZIONE STABILIMENTO CONTRIBUTO SPETTANTE
IMPRESA
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0-100 Centro-Nord 25%
101-200 Centro-Nord 20%
0-100 "Obiettivo 2" e Mezzogiorno 37,5%
101-200 "Obiettivo 2" e Mezzogiorno 30%
---------------------------------------------------------------------
N.B. Le aree rientranti nel "Mezzogiorno" e nell'"Obiettivo 2" dei Fondi strutturali CEE sono indicate nell'Allegato 4 del decreto di
attuazione
B9) Modalita' di effettuazione e di pagamento degli investimenti: indicare, nelle righe e colonne corrispondenti, gli importi in migliaia di lire relativi alle diverse modalita' di acquisizione dei beni ed ai pagamenti gia' effettuati alla data della dichiarazione o domanda. I costi dei beni acquisiti mediante locazione finanziaria, ai sensi della legge n. 1329/1965 o ai sensi dell' art. 1523 C.C. , dovranno essere riportati al netto di imposte, spese notarili ed oneri per interessi. Gli importi relativi ai beni fatturati dovranno essere indicati al netto degli oneri accessori di cui al precedente punto B3). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla societa' di locazione finanziaria.
Nel caso di beni realizzati dall'impresa richiedente, nella corrispondente, nella corrispondente riga a) dovra' essere indicato un importo non superiore al 10% del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risultera' dalla dichiarazione di cui al punto C4) del modulo. Detto importo dovra' essere indicato nella colonna concernente il "costo totale" i costi oggetto di fatturazione andranno invece ripartiti tra le righe b), c), d) ed e) in relazione alle diverse modalita' di acquisizione.
B10) Estremi delle operazioni: in relazione ai beni acquisiti, indicare:
- data (giorno/mese/anno) del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi dell' art. 1523 C.C.
- denominazione e sede legale dell'Istituto di credito a medio termine, nonche' data del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi della legge n. 1929/1965 ("Sabatini");
- denominazione e sede legale della Societa' locatrice, nonche' numero e data del/i relativo/i contratto/i di leasing.
B11) Altre dichiarazioni presentate: indicare, negli appositi spazi, data di spedizione (giorno/mese/anno) e costo complessivo degli investimenti per ciascuna altra dichiarazione spedita al Ministero, contestualmente o antecedentemente alla data della presente dichiarazione, a fronte di beni rientranti nelle tipologie di cui all' art. 5 della legge n. 317/1991 .
Qualora, rispetto alle precedenti dichiarazioni o domande, sia variato il codice fiscale dell'impresa richiedente, indicare, nell'apposito spazio, il precedente numero di codice fiscale.
B12) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l'Istituto di credito a medio termine, o l'Ente, cui sara' inviata copia della dichiarazione, o domanda di contributo, nonche' copia della certificazione e della perizia giurata ad esse allegate, unitamente alla documentazione di cui all'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione. Nel caso di scelta del Mediocredito Centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'effettuazione dei controlli di cui all' art. 4 della legge n. 317/91 , indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
Cod. DENOMINAZIONE ENTE Cod. DENOMINAZIONE ENTE
O ISTITUTO O ISTITUTO
---------------------------------------------------------------------
01 Istituto Mobiliare Italiano 18 Mediocredito Toscano
- I.M.I
02 Consorzio di Credito per le 19 Mediocredito dell'Umbria
Opere Pubbliche
- C.R.E.D.I.O.P.
03 Ist. Naz. di Credito per il 20 Mediocredito delle Marche
Lavoro all'Estero - I.C.L.E.
04 Banca di Credito Finanziario 21 Mediocredito del Lazio
- MEDIOBANCA
05 Banca Centrale di Credito 22 Mediocredito Abruzzese
Popolare - CENTROBANCA
06 Ente Finanziario Interbanca- 23 Mediocredito della Puglia
rio - EFIBANCA
07 Banca per i Finanziamenti a 24 Mediocredito della Calabria
Medio e Lungo Termine
- INTERBANCA
08 Istituto per lo Sviluppo Eco- 25 Mediocredito della Basilicata
nomico dell'Italia Meridionale
- I.SV.E.I.MER.
09 Istituto Regionale per il 26 B.N.L. Sezione Credito
Finanziamento alle Industrie Industriale
in Sicilia - I.R.F.I.S
10 Credito Industriale Sardo 27 B.N.L. Sezione Credito
- C.I.S. Cooperazione
11 Mediocredito Piemontese 28 Banco di Napoli Sezione
Credito Industriale
12 Mediocredito Lombardo 29 Banco di Sicilia Sezione
Credito Industriale
13 Mediocredito delle Venezie 30 Consorzio Nazionale per il
Credito Agrario di Migliora- mento
14 Mediocredito del Friuli 31 Istituto Bancario San Paolo
Venezia Giulia di Torino Sezione Credito
Fondiario
15 Mediocredito Trentino Alto 32 Istituto Federale di Credito
Adige Agrario per il Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta
16 Mediocredito Ligure 33 Cassa di Risparmio delle Pro-
vince Lombarde Sezione
Credito Agrario
17 Mediocredito Emilia Romagna 34 Istituto Federale delle Casse
di Risparmio delle Venezie
35 Istituto Federale di Credito Agrario per l'Italia Centrale
---------------------------------------------------------------------
B13) Coordinate bancarie (da indicare soltanto nel caso di domanda di contributo in conto capitale per beni gia' consegnati, e fatturati, per i quali siano gia' stati pagati importi, canoni o rate pari ad almeno il 30% del totale dei relativi costi ovvero per beni gia' realizzati i cui costi siano stati interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30% per quanto concerne il totale della parte fatturata): indicare, negli appositi spazi, gli estremi del conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento del contributo. Detto conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse altre forme di liquidazione del contributo.
N.B.: Per i punti A8) - B1) e B10) del modulo, nel caso di insufficienza di spazio, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI
Le dichiarazioni C1, C3, C5, C6, C7, C8 e C9 debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica apportata alle stesse determina la non concendibilita' dell'agevolazione.
Nella dichiarazione C2 devono essere barrate le parole non corrispondenti alle circostanze materiali che vengono dichiarate. Ad esempio, deve essere barrata la parola "saranno" o la parola "sono", a seconda che gli investimenti oggetto della dichiarazione o domanda siano stati realizzati o meno.
Le parti delle suddette dichiarazioni nelle quali non siano previste variabili, debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato.
Qualsiasi modifica diversa da quelle previste, determina la non concedibilita' dell'agevolazione.
Nella dichiarazione C4 devono essere indicati, e suddivisi come richiesto, i costi complessivi sostenuti per il personale ed i materiali prelevati dal magazzino per i beni realizzati direttamente dall'impresa.
Detta dichiarazione deve essere sbarrata qualora i costi sostenuti dall'impresa risultino interamente fatturati da terzi.
Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15 .
ALLEGATO 1/B)
CERTIFICAZIONE
Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.
Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovra' essere necessariamente firmata dal relativo Presidente.
In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facolta' do utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina la non concedibilita' dell'agevolazione.
Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15
ALLEGATO 1/C)
SCHEMA PERIZIA GIURATA
Lo schema allegato ha soltanto valore di orientamento per l'impostazione del relativo documento.

Allegato 2

ALLEGATO 2
Investimenti ammissibili alle agevolazioni
I beni di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), g) possono essere acuisiti gia' completi e funzionanti in ogni parte oppure possono essere realizzati dall'azienda che chiede l'agevolazione. I beni si intendono realizzati quando sono costruiti e/o assemblati dall'azienda medesima.
a) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio.
I sistemi devono essere composti da una o piu' unita' di lavoro elettronicamente collegate tra loro e devono svolgere le fasi del ciclo tecnologico sotto governo elettronico.
Per fase del ciclo tecnologico si intende una successione di operazioni elementari che vengono svolte automaticamente senza l'intervento dell'operatore.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i sistemi il cui governo elettronico controlla un'unica operazione elementare (quale ad esempio: posizionamento di un pezzo, misura di uno spessore, pesatura ecc.).
b) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico.
Per fase del ciclo tecnologico si intende una successione di operazioni elementari che vengono svolte automaticamente senza l'intervento dell'operatore.
Non sono ammissibili alle agevolazioni i sistemi il cui governo elettronico controlla un'unica operazione elementare (quale ad esempio: posizionamento di un pezzo, misura di uno spessore, pesatura ecc.).
c) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale.
d) La realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c).
I programmi possono essere acquisiti gia' completi e funzionanti in ogni loro parte oppure realizzati, in tutto o in parte, dall'azienda che chiede le agevolazioni. Queste ultime non possono essere concesse per la realizzazione o l'acquisizione di soli programmi e non possono essere superiori al 40% del costo dei beni di cui alle lettere a), b), c) proposti con la medesima dichiarazione o damanda, fatti salvi i limiti previsti dalla legge 317/91 . Le agevolazioni non possono altresi' essere concesse per i programmi necessari al funzionamento delle apparecchiature di cui alla successiva lettera g).
e) Brevetti e licenze relativi all'acquisizione o alla realizzazione dei beni oggetto della dichiarazione o domanda e formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d).
Le agevolazioni non possono essere concesse soltanto per l'acquisizione di brevetti o licenze o corsi di formazione e sono de- terminate in misura non superiore al 30 per cento per i brevetti, al 15 per cento per le licenze ed al 20 per cento per i corsi di formazione, del costo dei beni di cui alle lettere a), b) e c), fatti salvi i limiti previsti dalla legge 317/91 .
f) La realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione dell'azienda che chiede l'agevolazione.
Non sono ammissibili alle agevolazioni tutte le apparecchiature che possono essere utilizzate nel ciclo produttivo.
g) La realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento ambientale.
Le apparecchiature ed i sistemi devono consentire l'adeguamento ai livelli di legge delle emissioni inquinanti chimiche, fisiche, termiche, acustiche, elettromagnetiche e radioattive, o l'ulteriore riduzione dei valori, qualora siano gia' rispettati i livelli di legge medesimi.

Allegato 3

ALLEGATO 3
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AGLI ISTITUTI DI CREDITO A
MEDIO TERMINE, O ENTI, CONVENZIONATI AI FINI DEI CONTROLLI
DOCUMENTALI, RELATIVI AL CREDITO D'IMPOSTA O AL CONTRIBUTO
IN CONTO CAPITALE CONCESSO.
AVVERTENZE
I) Entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione ministeriale di concessione del credito d'imposta ovvero di erogazione del contributo in conto capitale, l'impresa beneficiaria dovra' trasmettere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la documentazione prevista dal presente allegato all'Istituto di credito o Ente, unitamente alla prima copia della dichiarazione, o domanda di contributo, precedentemente inviata al Ministero, completa di copia della certificazione e della perizia giurata ad essa allegate.
II) La documentazione da trasmettere varia in funzione:
- del tipo di agevolazione richiesta;
- dell'avvenuta o meno consegna e/o dell'avvenuto o meno pagamento dei beni;
- della/e modalita' di acqusizione e/o realizzazione dei beni medesimi.
Nel presente Allegato sono indicati tutti i documenti che, in relazione ai diversi casi, possono essere necessari. Per individuare quale sia la documentazione che ciscuna impresa beneficiaria dovra' inviare, attenersi alle istruzioni riportate in calce all'elenco sottoriportato.
III) Ciascuno dei documenti sottoelencati, oltre che in orginale, puo' essere trasmesso in copia autenticata. Per "copia autenticata", si intende copia dichiarata conforme all'originale ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , ed in regola con l'imposta di bollo.
Elenco della documentazione
A) Documentazione relativa all'impresa richiedente
A1) Cerfificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, della provincia in cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della dichiarazione o domanda.
Detto certificato dovra' riportare i seguenti dati relativi all'impresa richiedente: denominazione, natura giuridica, oggetto sociale, attivita' esercitata, sede legale, unita' locale interessata all'investimento (se diversa dalla sede legale), n. di iscrizione nel registro ditte, n. di codice fiscale e (se diverso) n. di partita IVA ed elenco dei rappresentanti dell'impresa (cognome, nome, data di nascita e carica sociale detenuta).
A2) Certificato di iscrizione all'INPS, rilasciato in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda.
Detto certificato dovra' riportare il "ramo" di iscrizione ed il numero complessivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro occupati dall'impresa richiedente. Dovra' essere prodotto un certificato INPS per ciascuna diversa provincia nella quale, dal certificato di cui al precedente punto A1), l'impresa risulti disporre di unita' locali. Qualora vi sia accentramento contributivo presso una sola sede provinciale INPS, potra' essere prodotto un unico certificato purche' in esso sia fatta esplicita menzione di tale accentramento.
Nel caso in cui il certificato INPS non indichi il numero effettivo di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro alla data della dichiarazione o domanda, l'impresa, oltre al suddetto certificato, dovra' produrre copia autenticata del libro matricola aggiornato, ovvero un certificato rilasciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro attestante il numero complessivo di dipendenti occupati alla data della dichiarazione o domanda medesima.
Le imprese di servizi, indipendentemente dall'inquadramento INPS, devono operare nel campo dei servizi tecnici di studio, progettazione e coordinamento di infrastrutture ed impianti, dei servizi di informatica e dei servizi di raccolta ed elaborazione dati. Dette imprese hanno facolta' di essere considerate come piccole imprese "di servizi" indicando il relativo codice sul modulo prestampato di dichiarazione o domanda.
Le imprese che non siano iscritte all'INPS, in quanto prive di dipendenti, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 , da cui risulti:
- che l'impresa non ha dipendenti;
- che i versamenti relativi ai contributi obbligatori previsti sono stati regolarmente effettuati.
A3) (Soltanto per le piccole imprese industriali e di servizi) Copia autenticata dell'ultimo bilancio depositato ovvero della situazione patrimoniale tratta dal libro
inventari relativo all'ultimo esercizio antecedente a quello in cui viene inviata la dichiarazione o domanda.
Le imprese di nuova costituzione che, alla data della dichiarazione o domanda, non abbiano ancora chiuso il primo esercizio, dovranno produrre copia dell'atto costitutivo, nonche' copia autenticata della situazione patrimoniale tratta dal libro inventari in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda medesima.
Le imprese che, ai sensi dell' art. 18 del DPR 29/9/1973, n. 600 , siano esonerate dalla tenuta della contabilita' ordinaria e dalla redazione del bilancio, potranno produrre un apposito "prospetto delle attivita' e delle passivita'", redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/1974 .
A4) (Soltanto per le societa' di capitali) Copia autenticata del Libro Soci, ovvero estratto del libro medesimo alla data della dichiarazione o domanda, contenente la situazione aggiornata della compagine sociale.
A5) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 , da cui risulti che non sussistono rapporti con altre societa' ai sensi dell' art. 2359 del codice civile .
Qualora, invece, sussistano detti rapporti, l'impresa richiedente dovra' produrre i documenti di cui ai precedenti punti A2 ed A3 per ciascuna societa' facente parte del gruppo imprenditoriale.
A6) Certificato di vigenza, rilasciato dal competente Tribunale in data non antecedente di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda, da cui risulti che l'impresa richiedente (per le societa' di capitali), o i suoi soci o titolari (per le societa' di persone), non sono sottoposti ad alcuna procedura di tipo concorsuale.
A7) (Da inviare unicamente al Ministero, in allegato all'originale della dichiarazione o domanda di contributo) "Antimafia": certificazione prefettizia di non sussistenza di provvedimenti definitivi o in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di uno dei divieti o delle decadenze di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , come modificata ed integrata con la legge n. 55/1990 e con la legge n. 203/1991 .
La suddetta certificazione va richiesta, in carta libera, alla Prefettura competente per il luogo ove l'impresa interessata ha la propria sede legale, allegando i certificati di residenza e di stato di famiglia dei richiedenti e specificando che essa e' necessaria per l'ottenimento delle agevolazioni di cui alla legge n. 317/1991 . Tale certificazione dovra' riguardare:
- per le ditte individuali, il titolare;
- per le societa' in accomandita semplice, il, o i, soci accomandatari, nonche' le societa' medesime;
- per le societa' in nome collettivo, tutti i soci, nonche' le societa' medesime;
- per le societa' di capitali e per le cooperative, le societa' medesime, il legale rappresentante, nonche' tutti gli altri componenti l'organo di amministrazione.
Si sottolinea che la suddetta certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore di oltre 90 giorni alla data della dichiarazione o domanda.
Qualora l'importo dell'agevolazione richiesta e/o concessa non sia superiore a L. 50.000.000, in luogo della predetta certificazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva, autenticata secondo quanto previsto dall' art. 20 della legge 4/1/1968, n.15 . Tale dichiarazione deve attestare che ciascun interessato: "non e' stato sottoposto a misura di prevenzione e non e' a conoscenza dell'esistenza a suo carico, e dei propri conviventi, di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione, o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori".
La suddetta dichiarazione puo' temporaneamente sostituire la certificazione rilasciata dalla Prefettura anche nel caso di contributi di importo superiore a L. 50.000.000, se accompagnata da copia autenticata della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di certificazione alla Prefettura medesima in data anteriore a trenta giorni rispetto alla data della dichiarazione sostitutiva. La suddetta certificazione prefettizia dovra' comunque essere inviata appena rilasciata.
B) Documentazione relativa agli investimenti
B1) Ordini o contratti di acquisto relativi ai beni acquistati in via ordinaria ovvero alle attivita' di formazione del personale.
B2) Contratti di locazione finanziaria relativi ai beni acquisiti in leasing.
B3) Contratti di acquisto relativi ai beni acquistati con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell' art. 1523 del Codice civile .
B4) Contratti di acquisto (stipulati a tasso ordinario), relativi ai beni acquistati ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini").
B5) Attestazione di nuova fabbricazione. Tale attestazione deve essere rilasciata:
- per i beni di origine italiana, dal costruttore;
- per i beni di origine estera, dal costruttore o dal rivenditore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata).
Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.
L'attestazione di nuova fabbricazione non deve essere prodotta per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attivita' di formazione.
Per i beni interamente realizzati dall'impresa richiedente, la nuova fabbricazione deve essere attestata dall'impresa medesima mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 .
B6) Attestazione di conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.
Per i beni di origine italiana, o comunitaria, l'attestazione deve essere rilasciata dal costruttore (in lingua italiana ovvero con allegata traduzione giurata) e deve attestare che i relativi beni sono conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro in vigore in Italia, ovvero nello Stato membro della CEE nel quale i beni stessi sono stati fabbricati;
Per i beni di origine extra-comunitaria, l'attestazione deve essere rilasciata dal Servizio tecnico autonomo normalizzazione italiana macchine utensili e collaudi (S.T.A.N.I.M.U.C.), con sede in Torino, ovvero da un istituto o centro del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Nelle attestazioni, per ciascun bene, deve essere fatto preciso riferimento ai relativi ordini (o contratti) di acquisto o di locazione finanziaria, ovvero ai relativi numeri di matricola, o alle relative fatture di acquisto, o alle bolle o verbali di consegna.
Le attestazioni di conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro non devono essere prodotte per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attivita' di formazione.
Per i beni interamente realizzati dall'impresa richiedente, la conformita' alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro deve essere attestata dall'impresa medesima mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 .
B7) Bolla/e o verbale/i di consegna relativi ai beni oggetto dell'agevolazione, indirizzati ad una unita' locale dell'impresa beneficiaria risultante dal certificato di cui al precedente punto A1. Non e' ammessa, a nessun titolo, la consegna dei beni ad imprese diverse da quella beneficiaria dell'agevolazione, ne' l'utilizzo di detti beni da parte di queste ultime.
Non devono essere prodotte bolle o verbali di consegna per i programmi, per le licenze, per i brevetti e per le attivita' di formazione.
La consegna o la realizzazione dei beni per i quali e' stato concesso il contributo in conto capitale dovra' risultare avvenuta, entro 360 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione.
B8) Fattura/e d'acquisto relativa/e ai beni acquistati in via ordinaria, ai sensi dell' art. 1523 del Codice civile , ovvero ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini").
Qualora la fattura sia emessa in valuta estera, essa dovra' essere accompagnata dalla/e relativa/e dichiarazione di importazione da cui risulti il controvalore in Lire italiane.
B9) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle societa' fornitrici, attestanti i pagamenti effettuati, al netto di IVA, dall'impresa in relazione alle fatture concernenti i beni acquistati in via ordinaria.
B10) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante, o di un procuratore, della Societa' di locazione finanziaria, resa ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15 , da cui risulti: - che i beni oggetto del/i contratto/i da essa stipulato/i con l'impresa utilizzatrice sono stati interamente fatturati per un importo complessivo di L. .................. al netto di IVA;
- che le suddette fatture sono state emesse dal fornitore a decorrere dal 25 ottobre 1991.
La suddetta dichiarazione dovra' fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonche' alle generalita' dell'impresa utilizzatrice.
B11) Dichiarazioni liberatorie attestanti i pagamenti complessivi effettuati dall'impresa, al netto di IVA, in relazione ai beni oggetto dei contratti di acquisto stipulati a norma dell' art. 1523 del Codice civile o ai sensi della legge 28/11/1965, n. 1329 ("Sabatini").
Tali dichiarazioni dovranno essere rilasciate:
- dal fornitore, nel caso di acquisti con pagamento rateale e patto di riservato dominio ai sensi dell' art. 1523 del Codice civile ;
- dal fornitore (per gli eventuali acconti ad esso versati) e/o dall'Istituto di cerdito a medio termine (per le rate ad esso corrisposte), nel caso di acquisti ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), purche' non sia stato richiesto il relativo contributo in conto interessi.
Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero (ove presente) ed alla data dei relativi contratti, nonche' alle generalita' dell'impresa contraente.
B12) Dichiarazioni liberatorie rilasciate dalle societa' di locazione finanziaria, attestanti l'importo complessivo dei canoni pagati, al netto di IVA, dall'impresa in relazione ai beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria.
Le suddette dichiarazioni dovranno fare preciso riferimento al numero ed alla data dei relativi contratti, nonche' alle generalita' dell'impresa utilizzatrice.
B13) (Solo per i beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente) Dichiarazione redatta su carta intestata dell'impresa richiedente a firma del legale rappresentante della stessa, controfirmata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, contenente il riepilogo di tutte le spese, sostenute per la realizzazione dei beni oggetto dell'agevolazione, suddivise in spese fatturate e non fatturate.
Queste ultime devono essere ulteriormente suddivise in costo del personale (indicando il numero dei lavoratori utilizzati suddivisi per categoria, il numero di ore lavorate ed i costi medi orari relativi) e materiali prelevati dal magazzino aziendale, fornendo l'elenco dei relativi buoni di prelievo.
ISTRUZIONI PER L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ISTITUTO
O ENTE SCELTO DALL'IMPRESA PER IL CONTROLLO
1) Concessione del credito d'imposta, ovvero concessione con contestuale erogazione del contributo in conto capitale (per beni gia' interamente consegnati e fatturati, nonche' pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni gia' interamente realizzati dall'impresa, i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).
Inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le societa' di persone), A5, A6.
Inviare inoltre:
- per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8 e B9;
- per i beni acquistati ai sensi dell' art. 1523 C.C. o ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11);
- per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10, e B12;
- per i beni realizzati direttamente dall'impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B13.
2) Sola concessione del contributo in conto capitale (per beni non ancora interamente consegnati e/o fatturati, o non ancora pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni non ancora interamente realizzati).
In questo caso non deve essere inviata alcuna documentazione. La stessa dovra' essere inviata soltanto a seguito della ricezione della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo, unitamente alle prime copie dei moduli di domanda di concessione e di domanda di erogazione del contributo trasmessi al Ministero, complete di copia delle relative certificazioni e perizie giurate.
3) Liquidazione del contributo in conto capitale precedentemente concesso (per beni che, entro 360 giorni, dalla data di concessione del contributo, siano stati gia' interamente consegnati e fatturati, nonche' pagati per almeno il 30% del relativo costo, ovvero per beni gia' interamente realizzati dall'impresa ed i cui costi fatturati siano stati sostenuti per almeno il 30%).
Analogamente a quanto indicato al precedente punto 1), inviare sempre i documenti A1, A2, A3 (escluse le imprese artigiane), A4 (escluse le societa' di persone), A5, A6.
Inviare inoltre:
- per i beni acquistati in via ordinaria, i documenti B1, B5, B6, B7, B8 e B9;
- per i beni acquistati ai sensi dell' art. 1523 C.C. o ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini"), i documenti B3 (o B4), B5, B6, B7, B8 e B9 (o B11);
- per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i documenti B2, B5, B6, B7, B10, e B12;
- per i beni realizzati direttamente dall'impresa, oltre a quanto sopra indicato per i costi fatturati, il documento B13.

Allegato 4

ALLEGATO 4
ELENCO DELLE AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE
DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 317/1991
A) Regioni individuate nell'allegato al Regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio .
- CAMPANIA (tutta la Regione)
- ABRUZZO (tutta la Regione)
- MOLISE (tutta la Regione)
- BASILICATA (tutta la Regione)
- PUGLIE (tutta la Regione)
- CALABRIA (tutta la Regione)
- SICILIA (tutta la Regione)
- SARDEGNA (tutta la Regione)
B) Territori colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione della Comunita' Europee del 21 mazo 1989
PROVINCIA DI NOVARA
AMENO CREVOLADOSSOLA
ANTRONA SCHIERANCO CRODO
ANZOLA D'OSSOLA CURSOLO ORASSO
ARIZZANO
ARMENO DOMODOSSOLA
AROLA DRUOGNO
AURANO
FALMENTA
BACENO FORMAZZA
BANNIO ANZINO
BAVENO GERMAGNO
BEE GHIFFA
BELGIRATE GIGNESE
BEURA CARDEZZA GRAVELLONA TOCE
BOGNANCO GURRO
BROVELLO CARPUGNINO
INTRAGNA
CALASCA CASTIGLIONE
CAMBIASCA LOREGLIA
CANNERO RIVIERA LESA
CANNOBIO MACUGNAGA
CAPREZZO MADONNA DEL SASSO
CASALE CORTE CERRO MALESCO
CAVAGLIO SPOCCIA MASERA
CEPPO MORELLI MASSIMO VISCONTI
CESARA MASSIOLA
COLAZZA COSSOGNO MEINA
CRAVEGGIA MERGOZZO
MIASINO QUARNA SOTTO
MIAZZINA
MONTECRETESE RE
MONTESCHENO S. BERNARDINO VERBANO
NEBBIUNO S. MAURIZIO D'OPAGLIO
NONIO S. MARIA MAGGIORE
SEPPIANA
OGGEBBIO STRESA
OMEGNA
ORNAVASSO TOCENO
ORTA S. GIULIO TRAREGO VIGGIONA
TRASQUERA
TRONTANO
PALLANZENO
PELLA
PETTENASCO VALSTRONA
PIEDIMULERA VANZONE CON S. CARLO
PIEVE VERGONTE VARZO
PISANO VERBANIA
PREMENO VIGANELLA
PREMIA VIGNONE
PREMOSELLO CHIOVENDA VILLADOSSOLA
VILLETTE
QUARNA SOPRA VOGOGNA
PROVINCIA DI TORINO
TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA AD ECCEZIONE DEL COMUNE DI TORINO
PROVINCIA DI SONDRIO
a) Comunita' montana Valchiavenna
b) Comunita' montana Valtellina di Morbegno
c) Comunita' montana Valtellina di Sondrio
d) Comunita' montana Valtellina di Tirano
ALBAREDO PER S. MARCO CERCINE
ALBOSAGGIA CHIAVENNA
ANDALO VALTELLINO CHIESA IN VALMALENCO
APRICA CHIURO
ARDENNO CINO
BEMA CIVO
BERBENNO DI VALTELLINA COLORINA
BIANZONE COSTO VALTELLINO
BUGLIO IN MONTE
DAZIO
DELEBIO
CAIOLO CAMPODOLCINO DUBINO
CASPOGGIO
CASTELLO DELL'ACQUA FAEDO VALTELLINO
CASTIONE ANDEVENNO FORCOLA
CEDRASCO FUSINE
GEROLA ALTA POSTALESIO
GORDONA PRATA CAMPORTACCIO
GROSIO
GROSOTTO RASURA
ROGOLO
ISOLATO (solo Fr. Madesimo)
SAMOLACO
LANZARA S. GIACOMO FILIPPO
LOVERO SERNIO
SONDRIO
MANTELLO SPRIANA
MAZZO DI VALTELLINA
MELLO TALAMONA
MENAROLA TARTANO
MESE TEGLIO
MONTAGNA IN VALTELLINA TIRANO
MORBEGNO TORRE DI S. MARIA
TOVO DI S. AGATA
NOVATE MEZZOLA TRAONA
TRESIVIO
PEDESINA
PIANTEDO VAL MASINO
PIATEDA VERCEIA
PIURO VERVIO
POGGIRIDENTI VILLA DI CHIAVENNA
PONTE IN VALTELLINA VILLA DI TIRANO
PROVINCIA DI GENOVA
ARENZANO GENOVA: parz.:
AVEGNO - G.Z.U. Ponente
- G.Z.U. Polcevara
BARGAGLI - Sampierdarena
BUSALLA - G.Z.U. Bisagno eccetto
S. Fruttuoso
CAMOGLI - Valle Sturla
CAMPO LIGURE - S. Martino
CAMPOMORONE - Sturla-Quarto
CARASCO - Porto
CASARZA LIGURE
CASELLA ISOLA DEL CANTONE
CASTIGLIONE CHIAVARESE
CERANESI LAVAGNA
CHIAVARI LEIVI
CICAGNA
COGOLETO MASONE
COGORNO MELE
MEZZANEGO
DAVAGNA MIGNANEGO
MOCONESI S. COLOMBANO CERTENOLI
MONTOGGIO S. MARGHERITA LIGURE
S. OLCESE
ORERO
SAVIGNONE
SERRA RICCO'
RAPALLO SESTRI LEVANTE
RECCO SORI
RONCO SCRIVIA
ROSSIGLIONE TRIBOGNA
PROVINCIA DI FIRENZE
Del circondario di Prato i seguenti comuni:
CARMIGNANO POGGIO A CAIANO
CANTAGALLO PRATO
MONTEMURLO VAIANO
VERNIO
PROVINCIA DI LIVORNO
BIBBONA PIOMBINO
CAMPIGLIA MARITTIMA RIO MARINA
CECINA RIO NELL'ELBA
COLLESALVETTI
ROSIGNANO MARITTIMO
LIVORNO
(con esclusione del Quartiere 4
(Area, Stazione, Colline) SAN VINCENZO
Quartiere 5 (P.zza Magenta,
Colline)
Quartiere 7 (Salviano, Valle
Benedetta)
PROVINCIA DI MASSA CARRARA
AULLA MASSA
MONTIGNOSO
BAGNONE MULAZZO
CARRARA PODENZANA
CASOLA IN LUNIGIANA PONTREMOLI
COMANO
TRESANA
FILATTIERA
FIVIZZANO
FOSDINOVO VILLAFRANCA IN LUNIGIANA
LICCIANA NARDI ZERI
PROVINCIA DI PESARO-URBINO
ACQUALAGNA MONTEMAGGIORE AL METAURO
APECCHIO MONTE PORZIO
AUDITORE
NOVAFELTRIA
BARCHI
BELFORTE ALL'ISAURO ORCIANO DI PESARO
BORGO PACE
CAGLI PEGLIO
CANTIANO PENNABILLI
CARPEGNA PERGOLA
CASTELDELCI PETRIANO
PIAGGE
FERMIGNANO PIANDIMELETO
FOSSOMBRONE PIETRARUBBIA
FRATTE ROSA PIOBBICO
FRONTINO
FRONTONE SALTARA
S. GIORGIO DI PESARO
ISOLA DEL PIANO S. LEO
IUNIANO S. LORENZO IN CAMPO
SANT'AGATA FELTRIA
MACERATA FELTRIA SANT'ANGELO IN VADO
MAIOLO SANT'IPPOLITO
MERCATELLO SUL METAURO SASSOCORVARO
MERCATINO CONCA SASSOFELTRIO
MOMBAROCCIO SERRA S. ABBONDIO
MONDAVIO SERRUNGARINA
MONTECALVO IN FOGLIA
MONTE CERIGNONE TALAMELLO
MONTECICCARDO TAVOLETO
MONTECOPIOLO URBANIA
MONTEFELCINO URBINO
MONTEGRIMANO
PROVINCIA DI AOSTA
AOSTA FENIS
ARNAD FONTAINEMORE
BARD GIGNOD
BRISSOGNE GRESSAN
CHAMBAVE HONE
CHAMP DE PRAZ
CHARVENSOD ISSOGNE
CHATTILLON
JOVENCAN
DONNAS
LILLIANES ROISAN
MONTIJOUET SAINT CRISTOPHE
SAINT DENIS
NUS SAINT MARCEL
SAINT VINCENT
PERLOZ SARRE
POLLEIN
PONTEY VERRAYES
PONT-SAINT-MARTIN VERRES
QUART
PROVINCIA DI PERUGIA
SPOLETO
PROVINCIA DI TERNI
TUTTI I COMUNI DELLA PROVINCIA
PROVINCIA DI ROVIGO
ADRIA LENDINARA
ARQUA' POLESINE
OCCHIOBELLO
BADIA POLESINE
BERGANTINO PINCARA
BOSARO PONTECCHIO POLESINE
PORTO TOLLE
CALTO
CANDA ROVIGO
CASTELMASSA
CEREGNANO SALARA
CONTARINA
CRESPINO TAGLIO DI PO
DONADA VILLAMARZANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
FRATTA POLESINE
GAIBA
GUARDA VENETA
COMUNE DI FROSINONE
ANAGNI ISOLA LIRI
CASSINO PATRICA
CECCANO PIEDIMONTE S. GERMANO
PONTECORVO
FERENTINO
FROSINONE SORA

Allegato 5

ALLEGATO 5
CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
(Estratto dal volume dell'ISTAT "Metodi e Norme, Serie C, n. 11 - Edizione 1991)
- Agricoltura, Caccia e relativi Servizi
011 - Coltivazioni agricole, orticoltura, floricoltura
012 - Allevamento animali
013 - Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali
(attivita' mista)
014 - Attivita' di servizi connessi all'agricoltura e alla
zootecnia, esclusi i servizi veterinari
015 - Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
- Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 020 - Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi
connessi
- Pesca, piscicoltura e servizi connessi
050 - Pesca, piscicoltura e servizi connessi
- Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba
101 - Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile
102 - Estrazione e agglomerazione di lignite
103 - Estrazione e agglomerazione di torba
- Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; servizi connessi all'estrazione di petrolio e gas naturale, esclusa la prospezione 111 - Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
112 - Attivita' dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione
- Estrazione di uranio e torio
120 - Estrazione di minerali di uranio e di torio
- Estrazione di minerali metalliferi
131 - Estrazione di minerali di ferro
132 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi, ad eccezione
dei minerali di uranio e torio
- Altre industrie estrattive
141 - Estrazione di pietra
142 - Estrazione di ghiaia, sabbia e argilla
143 - Estrazione di minerali epr le industrie chimiche e la
fabbricazione di concimi
144 - Produzione di sale
145 - Estrazione di altri minerali e prodotti di cava
- Industrie alimentari e delle bevande
151 - Produzione, lavorazione e conservazione di carne e di
prodotti a base di carne
152 - Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base
di pesce
153 - Lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi
154 - Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali
155 - Industria lattiero - casearia
156 - Lavorazione delle granaglie e di prodotti amidacei
157 - Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali 158 - Fabbricazione di altri prodotti alimentari
159 - Industria delle bevande
- Industria del tabacco
160 - Industria del tabacco
- Industria tessile
171 - Preparazione e filatura di fibre tessili
172 - Preparazione di filati cucirini
173 - Finissaggio dei tessili
174 - Confezionamento di articoli in tessuto, esclusi gli articoli di vestiario
175 - Altre industrie tessili
176 - Fabbricazione di maglierie
177 - Fabbricazione di articoli in maglieria
- Confezione di articoli di vestiario; preparazione e tintura di
pellicce
181 - Confezione di vestiario in pelle
182 - Confezione di altri articoli di vestiario ed accessori
183 - Preparazione e tintura di pellicce; confezione di articoli
in pelliccia
- Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da
viaggio, borse, articoli da correggiaio, selleria e calzature
191 - Preparazione e concia del cuoio
192 - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da
correggiaio e selleria
193 - Fabbricazione di calzature
- Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i
mobili; fabbricazione di articoli di paglia e materiali da intreccio
201 - Taglio, piallatura e trattamento del legno
202 - Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli
203 - Fabbricazione di elementi di carpenteria in legno e
falegnameria per l'edilizia
204 - Fabbricazione di imballaggi in legno
205 - Fabbricazione di altri prodotti in legno; fabbricazione di articoli in sughero, paglia e materiali da intreccio
- Fabbricazione della pasta - carta, della carta e dei prodotti di
carta
211 - Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone
212 - Fabbricazione di articoli di carta e cartone
- Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
221 - Editoria
222 - Stampa e attivita' dei servizi connessi alla stampa
223 - Riproduzione di supporti registrati
- Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei
combustibili nucleari
231 - Fabbricazione di prodotti di cokeria
232 - Fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati
233 - Trattamento dei combustibili nucleari
- Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e
artificiali
241 - Fabbricazione di prodotti chimici di base
242 - Fabbricazione di pesticidi e di altri prodotti chimici per
l'agricoltura
243 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da
stampa e mastici
244 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici e di prodotti chimici e botanici per usi medicinali
245 - Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la
pulizia e la lucidatura, di profumi e prodotti per toletta
246 - Fabbricazione di altri prodotti chimici
247 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
251 - Fabbricazione di articoli in gomma
252 - Fabbricazione di articoli in materie plastiche
- Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non
metalliferi
261 - Fabbricazione di vetro e di prodotti del vetro
262 - Fabbricazione di prodotti ceramici non refrattari, non
destinati all'edilizia; fabbricaizone di prodotti ceramici refrattari
263 - Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per
pavimenti e rivestimenti
264 - Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per
l'edilizia in terracotta
265 - Produzione di cemento, calce e gesso
266 - Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
267 - Taglio, modellatura e finitura della pietra
268 - Fabbricazione di altri prodotti in minerali non metalliferi Produzione di metalli e loro leghe
271 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe
272 - Fabbricazione di tubi
273 - Altre attivita' di prima trasformazione del ferro e
dell'acciaio e produzione di ferroleghe non CECA
274 - Produzione di metalli di base preziosi e non ferrosi
275 - Fusione di metalli
- Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo, escluse
macchine e impianti
281 - Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
282 - Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo;
fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale
283 - Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per
riscaldamento centrale ad acqua calda
284 - Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei
maetalli; metallurgia delle polveri
285 - Trattamento e rivestimento dei metalli, lavorazioni di
meccanica generale per conto terzi
286 - Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti diversi in metallo
287 - Fabbricazione di altri prodotti metallici
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, compresi
l'installazione, il montaggio, la riparazione e manutenzione
291 - Fabbricazione di macchine ed apparecchi per la produzione e l'utilizzazione dell'energia meccanica, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
292 - Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
293 - Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura 294 - Fabbricazione di macchine utensili (compresi parti e
accessori, installazione, manutenzione e riparazione)
295 - Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali
296 - Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni
297 - Fabbricazione diapparecchi per uso domestico
- Fabbricazione di macchine per ufficio, di elaboratori e sistemi
informatici
300 - Fabbricazione di macchine per uffico, di elaboratori e
sistemi informatici
- Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici
311 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici
312 - Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il
controllo dell'elettricita'
313 - Fabbricazione di fili e cavi isolati
314 - Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile
315 - Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade
elettriche
316 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a.
- Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature
per le comunicazioni
321 - Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri
componenti elettronici
322 - Fabbricazione di apparecchi trasmittenti per la radio
diffusione e la televisione e di apparecchi per la telefonia e telegrafia su filo
323 - Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la
riproduzione del suono e dell'immagine e di prodotti connessi
- Fabbricazione di apparecchi medicali, di apparecchi di precisione,
di strumenti ottici e di orologi
331 - Fabbricazione di apparecchi medicali e chirurgici e di
apparecchi ortopedici
332 - Fabbricazione di strumenti ed apparecchi di misurazione,
controllo, prova, navigazione e simili, escluse le
apparecchiature di controllo dei processi industriali
333 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei
processi industriali
334 - Fabbricazione di strumenti ottici e di attrezzature
fotografiche
335 - Fabbricazione di orologi
- Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
341 - Fabbricazione di autoveicoli
342 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi
343 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per
loro motori
- Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
351 - Industria cantieristica; costruzioni navali e riparazioni
di navi e imbarcazioni
352 - Costruzione di locomotive, anche da manovra, e di materiale rotabile ferroviario
353 - Costruzione di aeromobili e di veicoli spaziali
354 - Fabbricazione di motocicli e biciclette
355 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto n.c.a.
- Fabbricazione di mobili; altre industrie manifatturiere
361 - Fabbricazione di mobili
362 - Gioielleria e oreficeria
363 - Fabbricazione di strumenti musicali
364 - Fabbricazione di articoli sportivi
365 - Fabbricazione di giocattoli
366 - Altre industrie manifatturiere n.c.a.
- Recupero e preparazione per il riciclaggio
371 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami metallici
372 - Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
rottami non metallici
- Produzione di energia elettrica, di gas, di vapore e acqua calda
401 - Produzione e distribuzione di energia elettrica
402 - Produzione di gas, distribuzione di combustibili gassosi
mediante condotta
403 - Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda
- Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
410 - Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua
- Costruzioni
451 - Preparazione del cantiere edile
452 - Costruzione completa o parziale di edificii; genio civile
453 - Installazione dei servizi in un fabbricato
454 - Lavori di completamento di edifici
455 - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o
la demolizione, con manovratore
- Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli; vendita al dettaglio di carburante per autotrazione
501 - Commercio di autoveicoli
502 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli
503 - Commercio di parti e accessori di autoveicoli
504 - Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori
e pezzi di ricambio
505 - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
- Commercio all'ingrosso e intermediari del commercio, autoveicoli e motocicli esclusi
511 - Intermediari del commercio
512 - Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali
vivi
513 - Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e
tabacco
514 - Commercio all'ingrosso di altri beni di consumo finale
515 - Commercio all'ingrosso di prodotti intermedi non agricoli,
di rottami e cascami
516 - Commercio all'ingrosso di macchinari e attrezzature
517 - Commercio all'ingrosso di altri prodotti
- Commercio al dettaglio, escluso quello di autoveicoli e di
motocicli; riparazione di beni personali e per la casa
521 - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
522 - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e
tabacco in esercizi specializzati
523 - Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicinali, di cosmetici e di articoli di profumeria
524 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli
di seconda mano) in esercizi specializzati
525 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
526 - Commercio al dettaglio al di fuori dei negozi
527 - Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
- Alberghi e ristoranti
551 - Alberghi
552 - Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni
553 - Ristoranti
554 - Bar
555 - Mense e fornitura di pasti preparati
- Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte
601 - Trasporti ferroviari
602 - Altri trasporti terrestri
603 - Trasporti mediante condotte
- Trasporti marittimi e per vie d'acqua
611 - Trasporti marittimi e costieri
612 - Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti
lagunari)
- Trasporti aerei
621 - Trasporti aerei di linea
622 - Trasporti aerei non di linea
623 - Trasporti spaziali
- Attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti; attivita' delle agenzie di viaggio
631 - Movimentazione merci e magazzinaggio
632 - Altre attivita' connesse ai trasporti
633 - Attivitaa' delle agenzie di viaggio e degli operatori
turistici attivita' di assistenza
634 - Attivita' delle altre agenzie di trasporto
Poste e telecomunicazioni
641 - Attivita' postali e di corriere
642 - Telecomunicazioni
- Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
651 - Intermediazione monetaria
652 - Altre intermediazioni finanziarie
- Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali
obbligatorie
660 - Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni
sociali obbligatorie
- Attivita' ausiliarie della intermediazione finanziaria
671 - Attivita' ausiliarie della intermediazione finanziaria,
escluse le assicurazioni e i fondi pensione
672 - Attivita' ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
- Attivita' immobiliari
701 - Attivita' immobiliari sui beni propri
702 - Locazione di beni immobili propri e sublocazione
703 - Attivita' immobiliare per conto terzi
- Noleggio di macchinari ed attrezzature senza operatore e di beni
per uso personale e domestico
711 - Noleggio di autovetture
712 - Noleggio di altri mezzi di trasporto
713 - Noleggio di altri macchinari ed attrezzature
714 - Noleggio di beni per uso personale e domestico n.c.a.
- Informativa ed attivita' connesse
721 - Consulenza per installazione di elaboratori elettronici
722 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica 723 - Elaborazione elettronica dei dati
724 - Attivita' delle banche dati
725 - Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di
elaboratori elettronici
726 - Altre attivita' connesse all'informatica
- Ricerca e Sviluppo
731 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
732 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze
naturali e dell'ingegneria
- Altre attivita' professionali ed imprenditoriali
741 - Attivita' legali, contabilita', tenuta di libri contabili;
consulenza in materia fiscale; studi di mercato e sondaggi di opinione; consulenza commerciale e di gestione; holding
742 - Attivita' in materia di architettura, di ingegneria ed altre attivita' tecniche
743 - Collaudi e analisi tecniche
744 - Pubblicita'
745 - Servizi di ricerca, selezione e fornitura personale
746 - Servizi di investigazione e vigilanza
747 - Servizi di pulizia e disinfestazione
748 - Altre attivita' di tipo professionale ed imprenditoriale
n.c.
- Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale e
obbligatoria
751 - amministrazione pubblica, politica economica e sociale
752 - Servizi della pubblica amministraizone forniti alla intera
collettivita'
753 - Assicurazione sociale obbligatoria
- Istruzione
801 - Istruzione primaria
802 - Istruzione secondaria
803 - Istruzione universitaria
804 - Istruzione per gli adulti ed altri servizi di istruzione
- Sanita' e altri servizi sociali
851 - Attivita' di servizi sanitari
852 - Servizi veterinari
853 - Assistenza sociale
- Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
900 - Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e
simili
- Attivita' di organizzazioni associative n.c.a.
911 - Attivita' di organizzazioni economiche, di titolari di
impresa professionali
912 - Attivita' dei sindacati di lavoratori dipendenti
913 - Attivita' di altre organizzazioni associative
- Attivita' ricreative, culturali e sportive
921 - Produzioni e distribuzioni cinematografiche e di video
922 - Attivita' radiotelevisive
923 - Altre attivita' dello spettacolo
924 - Attivita' delle agenzie di stampa
925 - Attivita' di biblioteche, archivi, musei ed altre attivita' culturali
926 - Attivita' sportive
927 - Altre attivita' ricreative
- Altre attivita' dei servizi
930 - Altre attivita' dei servizi
- Servizi domestici presso famiglie e convivenze
950 - Servizi domestici presso famiglie e convivenze
- Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
990 - Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Allegato 6

ALLEGATO 6
ENTI ED ISTITUTI DI CREDITO ABILITATI ALL'ESERCIZIO
DEL CREDITO INDUSTRIALE A MEDIO TERMINE
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
- I.M.I. Viale dell'Arte, 25
00144 - ROMA EUR
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE
- C.R.E.D.I.O.P. Via XX Settembre, 30
00187 - ROMA
ISTITUTO NAZIONALE DI CREDITO PER IL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO
- I.C.L.E. Via Sallustiana, 58
00187 - ROMA
BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
- MEDIOBANCA Via Filodrammatici, 10
20121 - MILANO
BANCA CENTRALE DI CREDITO POPOLARE
- CENTROBANCA Corso Europa, 20
20122 - MILANO
ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
- EFIBANCA Via Po, 28
00198 - ROMA
BANCA PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE
- INTERBANCA Casella Postale, 1247
20100 - MILANO
ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE
- I.SV.E.I.MER. Via Alcide De Gasperi, 71
80133 - NAPOLI
ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE INDUSTRIE IN SICILIA
- I.R.F.I.S. Via G. Bonanno, 47
90143 - PALERMO
CREDITO INDUSTRIALE SARDO
- C.I.S. Corso Vittorio Emanuele, 68
09100 - CAGLIARI
MEDIOCREDITO PIEMONTESE
Casella Postale, 342
10121 - TORINO
MEDIOCREDITO LOMBARDO
Via Broletto, 20
20121 - MILANO
MEDIOCREDITO DELLE VENEZIE
Cannareggio Ca d'Oro, 3935
30121 - VENEZIA
MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Gorghi, 2
33100 - UDINE
MEDIOCREDITO TRENTINO ALTO ADIGE
Via Paradisi, 1
30100 - TRENTO
MEDIOCREDITO LIGURE
Casella Postale, 1362
16100 - GENOVA
MEDIOCREDITO EMILIA ROMAGNA
Via Marconi, 10
40122 - BOLOGNA MEDIOCREDITO TOSCANO
Viale G. Mazzini, 46
50132 - FIRENZE
MEDIOCREDITO DELLE MARCHE
Viale Menicucci, 4
60100 - ANCONA
MEDIOCREDITO DELL'UMBRIA
Corso Vannucci, 66
06100 - PERUGIA
MEDIOCREDITO DEL LAZIO
Piazzale Belle Arti, 2
00196 - ROMA
MEDIOCREDITO ABRUZZESE
Corso San Giorgio, 32
64100 - TERAMO
MEDIOCREDITO DELLA PUGLIA
Via Niceforo, 3
70124 - BARI
MEDIOCREDITO DELLA CALABRIA
Corso Mazzini, 181
88100 - CATANZARO
MEDIOCREDITO DELLA BASILICATA
Via San Remo, 76
85100 - POTENZA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Lombardia, 31
00187 - ROMA
SEZIONE SPECIALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE
PRESSO LA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
Piazza San Bernardo, 101
00187 - ROMA
BANCO DI NAPOLI
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Forno Vecchio
80132 - NAPOLI
BANCO DI SICILIA
SEZIONE CREDITO INDUSTRIALE
Via Gian Battista Guccia, 19
90141 - PALERMO
CONSORZIO NAZIONALE PER IL CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
Viale Castro Pretorio, 118
00185 - ROMA
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
SEZIONE CREDITO FONDIARIO
Piazza San Carlo, 156
10121 - TORINO
ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE
D'AOSTA
Corso Stati Uniti, 21/23
10128 - TORINO
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE
SEZIONE CREDITO AGRARIO
Via Fernanda Wittgenz, 4
20123 - MILANO
ISTITUTO FEDERALE DELLE CASSE DI RISPARMIO DELLE VENEZIE
Sezione di Credito Agrario
ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER L'ITALIA CENTRALE
Via Zucchelli, 16
00187 - ROMA
ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE
- MEDIOCREDITO CENTRALE Via Piemonte, 51
00187 - ROMA
CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE
- ARTIGIANCASSA Via Crescenzo del Monte, 25
00153 - ROMA

Allegato 7/A

ALLEGATO 7/A
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7/B

ALLEGATO 7/B
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7/C

ALLEGATO 7/C
Parte di provvedimento in formato grafico
LEGGE N. 317/1991
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA DI EROGAZIONE
DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE
DI CUI ALL'ART. 12
AVVERTENZE
I) La domanda deve essere compilata esclusivamente sull'aposito modulo predisposto per la lettura ottica, disponibile presso l'Associazione bancaria italiana (ABI), l'Unione italiana delle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE), l'Associazione degli istituti regionali di mediocredito (ASSIREME), l'Associazione italiana (ASSILEA), l'Istituto centrale per il credito a medio termine (MEDIOCREDITO CENTRALE), la Cassa per il credito alle imprese artigiane (ARTIGIANCASSA), gli istituti di credito, le societa' di locazione finanziaria, le Camere di commercio industria, artigianato ed agricoltura di ciascuna provincia e, d'intesa con queste ultime, le associazioni imprenditoriali.
Non e' ammesso l'utilizzo di fotocopie o riproduzioni di qualsiasi genere del suddetto modulo.
L'originale del modulo prestampato deve essere trasmesso al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre 420 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione del contributo. La prima copia, corredata di copia della certificazione e della perizia giurata, deve essere inviata, anch'essa mediante raccomandata con avvisto di ricevimento all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa, entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della comunicazione ministeriale di erogazione del contributo. A detta copia dovranno essere allegati:
- la documentazione prevista dall'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione;
- copia della domanda di concessione del contributo precedentemente trasmessa al Ministero, completa di copia della certificazione e della perizia giurata relativa.
II) Il contributo in conto capitale puo' essere erogato soltanto nel caso in cui, entro 360 giorni dalla data della comunicazione ministeriale di concessione, i relativi beni:
- se oggetto di acquisizione, risultino gia' consegnati e fatturati, nonche' pagati per almeno al 30 del totale dei relativi costi; *(Vedi nota)
- se oggetto di realizzazione, risultino gia' totalmente realizzati ed i relativi costi siano interamente sostenuti per quanto concerne il personale ed i materiali prelevati dal magazzino e sostenuti in misura almeno pari al 30 per quanto concerne il totale della parte fatturata.
III) Tutti i dati e le notizie riportati nella domanda dovranno corrispondere a quanto risultera' dalla documentazione che, ai sensi dell'Allegato 3 al decreto ministeriale di attuazione, dovra' essere trasmessa all'Istituto di credito o Ente prescelto dall'impresa tra quelli indicati nell'Allegato 6 al decreto medesimo.
IV) Compilare la dichiarazione usando la macchina da scrivere (a 12 o, preferibilmente, a 10 caratteri per pollice e, comunque, non superando i 78 caratteri per riga) ed attenersi alle istruzioni di seguito riportate con riferimento ai corrispondenti punti della dichiarazione stessa. Non sono ammesse cancellazioni o correzioni di alcun tipo. Le parti del modulo che, in base alle presenti istruzioni, non debbono essere compilate, vanno lasciate in bianco.
Nei campi riservati all'indicazione di date devono essere utilizzati obbligatoriamente due numeri, rispettivamente, per giorno, mese e anno, senza alcun segno di separazione tra gli stessi (ad esempio il primo gennaio 1992 dovra' essere indicato con 010192). Analogamente, nei campi riservati all'indicazione di importi, che devono sempre essere indicati in migliaia di lire, non devono essere apposti punti di separazione tra le cifre (ad esempio l'importo di lire un milione dovra' essere indicato con 1000).
* NOTA:
I beni acquisiti mediante locazione finanziaria si considerano interamente fatturati quando il relativo costo sia stato interamente fatturato dal fornitore alla Societa' locatrice
ALLEGATO 7/A) - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
N. Iscrizione registro ditte: riportare nella intestazione di ogni pagina del modulo, quello indicato nel certificato di cui al successivo punto A2.1).
Cognome e nome: riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del/della firmatario/a della dichiarazione.
Erogazione del contributo in conto capitale: indicare, in migliaia di lire, l'importo del contributo concesso ovvero, se inferiore, l'importo calcolato applicando l'aliquota di contributo spettante al costo totale di cui al punto B3) del presente modulo.
A) NOTIZIE SULL'IMPRESA RICHIEDENTE
A1) Estremi della domanda di concessione:
indicare negli appositi spazi:
- la data di spedizione della raccomandata A.R. contenente la domanda di concessione cui si riferisce la presente domanda di erogazione;
- il numero di posizione attribuito alla suddetta domanda, rilevabile dalla comunicazione ministeriale di concessione;
- la data ed il numero di protocollo della suddetta comunicazione di concessione.
A2) Dati relativi all'impresa richiedente:
Qualora i dati previsti nei punti da A2.1) ad A2.9) risultino, alla data della presente domanda, identici a quelli riportati nei corrispondenti punti della domanda di concessione del contributo, detti punti non devono essere compilati.
Nel caso di dati che, nel frattempo, risultino invece variati, compilare esclusivamente i punti concernenti tali variazioni, attenendosi alle istruzioni di seguito riportate.
A2.1) Denominazione: riportare esattamente quella indicata nel certificato di iscrizione nel Registro ditte della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della provincia di cui e' ubicata la sede legale dell'impresa, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni dalla data della domanda.
A2.2) Codice natura giuridica: riportare il codice corrispondente, individuato sulla base della seguente tabella:
---------------------------------------------------------------------
SOCIETA' PER AZIONI 0 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 6
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SOCIETA' COOPERATIVA A
SEMPLICE 1 RESPONSABILITA' LIMITATA 7
SOCIETA' IN ACCOMANDITA CONSORZIO COOPERATIVO A
PER AZIONI 2 RESPONSABILITA' LIMITATA 8 SOCIETA' IN NOME IMPRESA ARTIGIANA 9
COLLETTIVO 3
SOCIETA' DI FATTO 4 ALTRI A
DITTA INDIVIDUALE 5
---------------------------------------------------------------------
A2.3) Sede legale: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico indicati nel certificato di cui al precedente punto A2.1).
A2.4) Stabilimento interessato all'investimento: riportare comune, provincia, CAP, via e n. civico dell'unita' locale interessata all'investimento, come indicati nel certificato di cui al precedente punto A2.1).
A2.5) Codice fiscale: riportare quello indicato nel certificato di cui al precedente punto A2.1).
A2.6) Partita IVA: riportare quella indicata nel certificato di cui al precedente punto A2.3).
A2.7) Telefono, telex e telefax: riportare quelli della sede legale dell'impresa e, se diversi, anche quelli dell'unita' locale indicata al precedente punto A2.4).
A2.8) Attivita' esercitata: indicare l'attivita' svolta nell'unita' locale oggetto dell'investimento. Tale attivita' dovra' risultare coerente con "l'attivita' dichiarata" dell'impresa riportata nel certificato di cui al precedente punto A2.1).
A2.9) Codice attivita': riportare il codice ISTAT 1991, tratto dall'Allegato 5 al decreto ministeriale di attuazione, relativo all'attivita' dichiarata" di cui al punto precedente.
A3) Rappresentanti dell'impresa: indicare, negli appositi spazi, cognome, nome, data di nascita e codice fiscale di tutti i legali rappresentanti dell'impresa, come risultanti dal certificato di cui al precedente punto A2.1). Utilizzare la prima riga della tabella per i dati relativi al firmatario della domanda.
Nella colonna relativa ai "codici carica", indicare, accanto a ciascun nominativo, il relativo codice corrispondente alla carica sociale detenuta, individuato sulla base della tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
TITOLARE DITTA INDIVIDUALE 0 AMMINISTRATORE UNICO 6 SOCIO ACCOMANDATARIO 1 AMMINISTRATORE DELEGATO 7
SOCIO ACCOMANDANTE 2 CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE 8
SOCIO SOCIETA' IN NOME PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COLLETTIVO 3 DI AMMINISTRAZIONE 9
SOCIO SOCIETA' DI FATTO 4 ALTRO TIPO DI LEGALE
RAPPRESENTANTE (Procuratore,
etc.) A
SOCIO SOCIETA' IN ACCOMANDITA
PER AZIONI 5
---------------------------------------------------------------------
A4) Firmatario della certificazione: indicare cognome e nome del firmatario della certificazione allegata in calce alla dichiarazione ai sensi dell' art. 10, comma 2, della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:
---------------------------------------------------------------------
Presidente del Collegio sindacale 1 Ragioniere 4 Revisore dei conti 2 Perito commerciale 5
Dottore commercialista 3
---------------------------------------------------------------------
N.B. Qualora esista il Collegio sindacale, la certificazione dovra' essere necessariamente firmata dal relativo Presidente.
Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) apposta sulla predetta certificazione.
A5) Firmatario della perizia giurata: indicare cognome e nome del firmatario della perizia allegata alla dichiarazione ai sensi dell' art. 10, comma 2 della legge n. 317/1991 e riportare il codice individuato dalla tabella seguente in relazione alla qualifica del firmatario stesso:
---------------------------------------------------------------------
Ingegnere iscritto nel Perito industriale iscritto nel
relativo Albo 1 relativo Albo 2
---------------------------------------------------------------------
Indicare, inoltre, la data (giorno/mese/anno) della predetta perizia giurata.
N.B. Qualora i beni oggetto della presente domanda di erogazione risultino, anche solo parzialmente, diversi da quelli a suo tempo indicati nella relativa domanda di concessione, la perizia giurata allegata alla presente domanda, oltre a quanto previsto dall'Allegato 7/C, dovra' attestare e motivare l'equivalenza funzionale dei beni effettivamente acquisiti, o realizzati, rispetto a quelli cui si riferiva la relativa domanda di concessione del contributo.
A6) Certificazione antimafia: barrare la casella interessata a seconda che si alleghi la certificazione prefettizia o l'autodichiarazione prevista dalla legge n. 55/1990 nel caso di richiesta di contributi non superiori a L. 50.000.000. Indicare inoltre la data (giorno/mese/anno) nella quale la predetta certificazione (o autodichiarazione) e' stata rilasciata.
A7) Coordinate bancarie: indicare, negli appositi spazi, gli estremi di conto corrente bancario sul quale si richiede l'accreditamento del contributo. Detto conto corrente deve risultare intestato all'impresa beneficiaria. Non sono ammesse altre forme di erogazione del contributo.
B) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI:
B1) Descrizione sintetica degli investimenti: elencare e descrivere i macchinari, i programmi, le licenze, i brevetti e l'attivita' di formazione del personale acquisiti o realizzati, indicando i relativi costruttori e fornitori, nonche', ove possibile, anche i relativi numeri di matricola. Qualora la suddetta descrizione risulti essere identica a quella riportata nel medesimo punto della relativa domanda di concessione, il presente punto non deve essere compilato.
B2) Origine dei beni: suddividere i beni di cui al precedente punto B1) in relazione alla nazionalita' dei costruttori, indicandone il numero ed i corrispondenti costi in migliaia di lire. Per i beni fatturati in valuta estera, il costo dovra' essere determinato sulla base del tasso di cambio indicato nella relativa dichiarazione di importazione. Nel caso di programmi, brevetti, licenze e formazione del personale fa fede la nazionalita' dei relativi fornitori. Qualora la suddetta ripartizione risulti essere identica a quella riportata nel medesimo punto della relativa domanda di concessione, il presente punto non deve essere compilato.
B3) Costo dei beni: indicare, in migliaia di lire, i costi complessivi dei beni oggetto della o domanda di erogazione, suddivisi con riferimento alle tipologie di cui all' art. 5 della legge n. 317/91 . Detti costi dovranno essere indicati al netto di imposte, spese notarili e ogni altro onere accessorio (interessi passivi, trasporto, imballaggio opere murarie, materiali di consumo e quegli accessori che non siano indispensabili al funzionamento dei beni).
Nel caso di beni realizzati direttamente dall'impresa richiedente, nei suddetti costi potra' essere compreso un importo non superiore al 10 del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risultera' dalla dichiarazione di cui al punto C5) del modulo.
Ai fini dell'erogazione del contributo, eventuali variazioni del costo complessivo dei beni oggetto dell'agevolazione sono considerate prive di efficacia in caso di aumento, mentre sono ritenute valide in caso di diminuzione.
B4-B5-B6-B7) Date di consegna e fatturazione: indicare negli appositi spazi le date richieste (giorno/mese/anno). Per i beni acquisiti, fare riferimento alle relative bolle di consegna e fatture. Per i beni realizzati, fare riferimento alle date effettive di inizio e termine dei lavori, nonche' alle relative fatture, se esistenti. Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le date di prima ed ultima fattura devono essere quelle delle fatture intestate dal fornitore alla Societa' locatrice.
B8) Modalita' di effettuazione e di pagamento degli investimenti: indicare, nelle righe e colonne corrispondenti, gli importi in migliaia di lire relativi alle diverse modalita' di acquisizione dei beni ed ai pagamenti effettuati alla data della presente domanda di erogazione. I costi dei beni acquisiti mediante locazione finanziaria, ai sensi della legge n. 1329/1965 o ai sensi dell' art. 1523 C.C. , dovranno essere riportati al netto di imposte, spese notarili ed oneri per interessi. Gli importi relativi ai beni fatturati dovranno essere indicati al netto degli oneri accessori di cui al precedente punto B3). Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria il costo deve essere quello sostenuto dalla societa' di locazione finanziaria.
Nel caso di beni realizzati dall'impresa richiedente, nella corrispondente riga a) dovra' essere indicato un importo non superiore al 10 del totale delle spese sostenute per il personale e per i materiali prelevati dal magazzino aziendale, conformemente a quanto risultera' dalla dichiarazione di cui al punto C5) del modulo.
Detto importo dovra' essere indicato nella colonna concernente il "costo totale". I costi oggetto di fatturazione andranno invece ripartiti tra le righe b), c), d) ed e) in relazione alle diverse modalita' di acquisizione.
B9) Estremi delle operazioni: in relazione ai beni acquisiti, indicare:
- data (giorno/mese/anno) del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi dell' art. 1523 C.C.
- denominazione e sede legale dell'Istituto di credito a medio termine, nonche' data del/i relativo/i contratto/i stipulato/i ai sensi della legge n. 1329/1965 "Sabatini");
- denominazione e sede legale della Societa' locatrice, nonche' numero e data del/i relativo/i contratto/i di leasing.
B10) Istituto di credito a medio termine o Ente: indicare l'Istituto di credito a medio termine, o l'ente cui sara' inviata copia della presente domanda di erogazione (in proposito, tener presente quanto specificao al punto I) delle "Avvertenze"). Nel caso di scelta del Mediocredito Centrale o dell'Artigiancassa, barrare le rispettive caselle. Nel caso di scelta di un altro degli Istituti convenzionati con il Ministero per l'attuazione dei controlli di cui all' art. 4 della legge n. 317/91 , indicare, nell'apposito spazio, il relativo codice, individuato dalla tabella seguente:
---------------------------------------------------------------------
Cod. DENOMINAZIONE ENTE Cod. DENOMINAZIONE ENTE
O ISTITUTO O ISTITUTO
---------------------------------------------------------------------
01 Istituto Mobiliare Italiano 09 Istituto Regionale per il
- I.M.I. Finanziamento alle Industrie
in Sicilia - I.R.F.I.S.
02 Consorzio di Credito per le 10 Credito Industriale Sardo
Opere Pubbliche - C.R.E.D.I.O.P. - C.I.S.
03 Ist. Naz. di Credito per il 11 Mediocredito Piemontese
Lavoro Italiano all'Estero
- I.C.L.E.
04 Banca di Credito Finanziario 12 Mediocredito Lombardo
- MEDIOBANCA
05 Banca Centrale di Credito 13 Mediocredito delle Venezie
Popolare - CENTROBANCA
06 Ente Finanziario Interbancario 14 Mediocredito del Friuli
- EFIBANCA Venezia Giulia
07 Banca per i Finanziamenti a 15 Mediocredito Trentino Alto
Medio e Lungo Termine Adige
- INTERBANCA
08 Istituto per lo Sviluppo Eco- 16 Mediocredito Ligure
nomico dell'Italia Meridio- 17 Mediocredito Emilia Romagna
nale - I.SV.E.I.MER.
18 Mediocredito Toscano 28 Banco di Napoli Sezione
Credito Industriale
19 Mediocredito dell'Umbria 29 Banco di Sicilia Sezione
Credito Industriale
20 Mediocredito delle Marche 30 Consorzio Nazionale per il
Credito Agrario di Miglio- ramento
21 Mediocredito del Lazio 31 Istituto Bancario San Paolo
di Torino Sezione Credito
Fondiario
22 Mediocredito Abbruzzese 32 Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte,
Liguria e Valle D'Aosta
23 Mediocredito della Puglia 33 Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde Sezione
Credito Agrario
24 Mediocredito della Calabria 34 Istituto Federale delle
Casse di Risparmio delle
Venezie
25 Mediocredito della Basilicata 35 Istituto Federale di Credito
Agrario per l'Italia Centra-
le
26 B.N.L. Sezione Credito
Industriale
27 B.N.L. Sezione Credito
Cooperazione
---------------------------------------------------------------------
N.B. Per i punti A3) B1) e B9) del modulo, nel caso di insufficienza di spazio, utilizzare un foglio aggiuntivo per integrare le informazioni necessarie.
C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:
Le dichiarazioni C1, C3, C4, C6, C8, C9 e C10 debbono rimanere come riportate nel modulo prestampato. Qualsiasi modifica apportata alle stesse costituisce causa ostativa all'erogazione del contributo.
Nella dichiarazione C2 deve essere barrata la prima o la seconda casella, a seconda che i beni oggetto della presente domanda di erogazione, siano o meno, gli stessi indicati nella corrispondente domanda di concessione del contributo.
Nella dichiarazione C5 devono essere indicati, e suddivisi come richiesto, i costi complessivi sostenuti per il personale ed i materiali prelevati dal magazzino in relazione ai beni realizzati direttamente dall'impresa.
Detta dichiarazione deve essere omessa qualora i costi sostenuti dall'impresa interamente fatturati da terzi.
Nella dichiarazione C7 deve essere barrata la prima o la seconda casella che sia stata allegata alla domanda una nuova perizia giurata attestante l'equivalenza funzionale dei beni effettivamente acquisiti, o realizzati, rispetto a quelli per i quali e' stata concessa l'agevolazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che detti beni sono rimasti invariati.
Le parti delle suddette dichiarazioni nelle quali non siano previsti variabili, debbono rimanere come riportate nel modello prestampato.
Qualsiasi modifica diversa da quelle previste, costituisce causa ostativa all'erogazione del contributo.
Firma: la firma apposta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente deve essere autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15 .
ALLEGATO 7/B)
CERTIFICAZIONE
Riportare, negli appositi spazi, cognome e nome del firmatario della certificazione e barrare la casella corrispondente alla carica detenuta dal firmatario stesso.
Qualora l'impresa richiedente abbia il Collegio sindacale, la certificazione dovra' essere necessariamente firmata dal relativo Presidente. In mancanza di detto collegio, l'impresa ha facolta' di utilizzare, alternativamente, un revisore dei conti, un dottore commercialista, un ragioniere o un perito commerciale, iscritti nei rispettivi albi professionali.
Qualsiasi modifica apportata al testo prestampato della certificazione determina l'esclusione degli elenchi cronologici di cui ai commi 7 e 10 dell'art. 4 del presente decreto.
Firma: la firma apposta da chi rilascia la suddetta certificazione deve essere autenticata ai sensi dell' art. 20 della legge 14/1/1968, n. 15 .
ALLEGATO 7/C)
SCHEMA PERIZIA GIURATA
Lo schema allegato ha soltanto valore di orientamento per l'impostazione del relativo documento.
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