099G0334
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Regolamento recante misure fitosanitarie per l'importazione di tuberiseme di patata originari del Canada. (DECRETO 17 giugno 1999 n. 253)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 4-8-1999 IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987 , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 ; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 , sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 ; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976 , concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto in particolare l' articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 , relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996 , concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 , recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2; Vista la decisione della Commissione U.E. numero 1999/50/CE dell'11 gennaio 1999 , che autorizza alcuni Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tuberiseme di patata originari del Canada; Considerato che le misure fitosanitarie previste nel presente regolamento farebbero escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia del "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e del "Potato spindle tuber viroid"; Atteso che tali misure rivestono carattere di urgenza e che pertanto le disposizioni contenute nel presente regolamento debbono immediatamente entrare in vigore, per evitare i rischi derivanti dall'introduzione in Italia di organismi portatori di malattie diffusive pericolose per la produzione vegetale; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 6191 del 14 aprile 1999; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. I tuberi seme di patata delle varieta' "Atlantic", "Donna", "Kennebec", "Russet Burbank", "Sebago", "Shepody" e "Yocon Gold" originari dal Canada, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana dal 15 gennaio 1999 al 3l marzo 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive e le decisioni camunitarie vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 18 giugno 1931, n. 987 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto 1931, n. 194. (Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi).
- Il regio decreto 12 ottobre 1933 n. 1700 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1933, n. 295, concerne l'approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 18 giugno 1931, n. 987 , recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni.
- Il regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1938, n. 40, reca modificazioni al regolamento approvato con Regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700 , per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987 , concernente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1971, n. 322, reca "Disciplina dell'attivita' sementiera".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 1978, n. 199, reca modifiche ed integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 .
- La direttiva n. 77/1993/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1976 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 26 del 31 gennaio 1977 .
- Il testo dell' art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 (Attuazione della direttiva n. 91/683/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 dell'11 gennaio 1993, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto provvede a:
a) recepire le direttive fitosanitarie comunitarie di natura esclusivamente tecnica;
b) fissare i punti di frontiera del territorio nazionale attraverso i quali i vegetali e loro prodotti devono essere introdotti nella Comunita';
c) riconoscere le zone protette sulla base delle indicazioni comunitarie, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva;
d) definire le caratteristiche, i casi e le modalita' di rilascio del "passaporto delle piante" di cui all'art. 1 paragrafo 3, lettera f) della direttiva, sulla base delle indicazioni comunitarie".
- Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale), e' il seguente:
"2. Ferme restando, fino all'adozione di eventuali ulteriori decreti legislativi ai sensi dell' art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 , fino alla ristrutturazione prevista dal capo II della medesima legge, le attribuzioni di altre amministrazioni centrali, il Ministero svolge, altresi', per quanto gia' di competenza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale nelle seguenti materie: scorte e approvvigionamenti alimentari; tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; educazione alimentare di carattere non sanitario; ricerca e sperimentazione, svolte da istituti e laboratori nazionali; importazione ed esportazione dei prodotti agricoli e alimentari, nell'ambito della normativa vigente; interventi di regolazione dei mercati; regolazione delle sementi e materiale di propagazione, del settore fitosanitario e dei fertilizzanti; registri di varieta' vegetali, libri genealogici del bestiame e libri nazionali dei boschi da seme; salvaguardia e tutela delle biodiversita' vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici; gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale; impiego di biotecnologie innovative nel settore agroalimentare; specie cacciabili ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ; grandi reti infrastrutturali di irrigazione dichiarate di rilevanza nazionale, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 , e al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni".
- La decisione 1999/50/CE della Commissione dell'11 gennaio 1999 e' pubblicata nella GUCE Serie L n. 16 del 21 gennaio 1999 .
- Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
1. Prima dell'esportazione in Italia dei tuberi seme di patata di cui all'articolo 1, gli importatori di patate canadesi si muniscono di una certificazione dell'Autorita' fitosanitaria canadese attestante che le patate da seme sono state prodotte in appezzamenti situati in zone delle provincie New Brunswich o Prince Edward Island che la "Canadian Food Inspection Agency" ha ufficialmente dichiarato esenti da "Potato spindle tuber viroid" e da "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus".
2. Dette aree sono dichiarate esenti dagli organismi nocivi sopramenzionati soltanto se:
a) comprendono appezzamenti appartenenti od affittati ad almeno tre diverse aziende produttrici di patate oppure hanno una superficie di almeno 4 kmq e sono circondate interamente da acqua e terreni diversi da quelli in cui e' stata riscontrata la presenza degli organismi in questione nei precedenti tre anni;
b) le patate prodotte in dette zone sono la prima diretta generazione di tuberi seme delle categorie "Pre-Elite" , "Elite I", "Elite II" o "Elite III", prodotte in aziende qualificate a produrre tuberi seme delle categorie "Pre-Elite" o "Elite I" e che sono aziende ufficiali o ufficialmente designate e controllate per tale scopo;
c) la superficie utilizzata per la produzione di patate diverse da quelle da seme non e' superiore ad un quinto di quella utilizzata per la produzione di patate certificate come tuberiseme;
d) controlli annuali sistematici e rappresentativi, effettuati almeno nei cinque anni precedenti, in condizioni adeguate per l'individuazione degli organismi nocivi considerati, condotti su tutti i campi di patate localizzati nelle aree anzidette e su patate ivi raccolte e comprendenti appropriati test di laboratorio, non mostrano alcuna presenza positiva o qualsiasi altro elemento che possa essere di ostacolo al riconoscimento di queste zone come esenti da malattie;
e) sono state emanate disposizioni legislative, amministrative o di altra natura per garantire che:
1) le patate prodotte in altre zone del Canada diverse da quelle dichiarate libere dalle malattie, o in Paesi dove e' nota la presenza degli organismi in questione, non possono essere introdotte in tali aree;
2) le patate originarie di tali zone, i contenitori, i materiali di imballaggio, i veicoli e le attrezzature per la manipolazione, la selezione e il confezionamento impiegati non possono entrare in contatto con patate o con i materiali come sopra specificati originari di zone diverse da quelle dichiarate esenti da malattie;
3) la "Canadian Food Inspection Agency" e' tenuta a fornire alla Commissione U.E. un elenco completo delle zone dichiarate esenti dalla malattia, accompagnato da una mappa aggiornata annualmente delle provincie in questione segnalando, con simboli adeguati, la distribuzione geografica delle zone;
4) i tuberi seme sono ufficialmente certificati come tuberi seme di patate rispondenti almeno ai requisiti previsti per la categoria "di base".
3. I campioni sono prelevati ufficialmente da ogni partita destinata all'Italia che puo' essere costituita soltanto da tuberi di un'unica varieta' e classe, prodotti in un'unica azienda, e recanti lo stesso numero di riferimento. Inoltre detti campioni sono esaminati da laboratori ufficiali per accertare la presenza del "Potato spindle tuber viroid" e del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" ; i campioni per l'accertamento della eventuale presenza di "Potato spindle tuber viroid" sono costituiti da tuberi o foglie prelevati nell'appezzamento ove e' stata prodotta la partita; per l'accertamento del "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" e' prelevato da ogni partita pari o inferiore a 25 tonn. un campione di almeno 200 tuberi; gli esami sono effettuati su campioni interi, applicando i seguenti metodi:
a) per quanto riguarda il "Potato spindle tuber viroid": il metodo "Reverse-Page", o la procedura di ibridazione c-DNA;
b) per quanto riguarda il "Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus" almeno il metodo indicato nel programma per l'individuazione e la diagnosi del marciume anulare delle patate in partite di tuberi di patata come stabilito nella direttiva n. 93/85/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993 .
4. Le Autorita' di certificazione canadesi (Canadian Food Inspection Agency) pongono in essere disposizioni legislative ed amministrative al fine di garantire la supervisione ed il controllo diretto sia del processo di campionamento (prelievo, etichettatura e sigillatura) che del sistema di etichettatura attraverso procedure adeguate di responsabilita', tali che:
a) per ogni partita compresa in ciascuna spedizione destinata alla comunita', venga utilizzata un'etichetta numerata, cucita ai sacchi separatamente dalle etichette di certificazione, e un colore codice corrispondente allo specifico importatore dello Stato membro;
b) al momento del carico della nave, due sacchi sigillati di patate di ciascuna partita spedita vengano messi da parte ed immagazzinati sotto la giurisdizione della "Canadian Food Inspection Agency", almeno fino a quando non sono stati completati i risultati delle prove di cui all'articolo 5;
c) le partite vengono mantenute separate durante tutte le operazioni, compresi il trasporto, almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori italiani di cui all'articolo 4.
Nota all' art. 2:
- La direttiva n. 93/1985/CEE del Consiglio del 4 ottobre 1993 e' pubblicata nella GUCE serie L n. 259 del 18 ottobre 1993 .
Art. 3
1. Il certificato fitosanitario che accompagna ciascuna spedizione di tuberi seme di patata e' compilato separatamente dalle Autorita' fitosanitarie canadesi soltanto dopo la conferma che nessuna traccia di "Potato spindle tuber viroid" o di "Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus" e' stata evidenziata in occasione degli esami di cui all'articolo 2.
2. Il certificato anzidetto riporta nel riquadro "dichiarazione supplementare" che le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 sono state rispettate, precisando il nome dell'azienda o delle aziende in cui sono stati prodotti i tuberi seme e i numeri delle partite di tuberi certificati, il numero dei sacchi nonche' il nome della zona di cui all'articolo 2, comma 1, e dell'azienda di cui al comma 2, lettera b) del medesimo articolo.
3. Il riquadro "Marchio dei colli" reca il numero dei contenitori e il colore che corrisponde in codice a uno specifico importatore nazionale nonche' i dettagli dell'etichetta numerata utilizzata per ogni partita compresa in ciascuna spedizione.
4. I documenti allegati al suddetto certificato fitosanitario come parte integrante di esso si riferiscono esattamente al certificato in parola sia per la descrizione che per la quantita' di prodotto.
5. La documentazione riguardante i dati richiesti e la quantita' del prodotto corrisponde ed integra il certificato fitosanitario di riferimento.
Art. 4
1. L'importazione delle partite di patate da seme dal Canada puo' avvenire soltanto attraverso i punti di entrata portuali di Genova, La Spezia, Savona, Livorno, Napoli, Salerno e Ravenna.
2. Tutte le importazioni di tuberi seme sono soggette ad autorizzazione del Ministero per le politiche agricole a seguito di apposita richiesta notificata dall'importatore entro quindici giorni, in cui sono specificati la varieta', la quantita', i lotti, il mezzo di trasporto, il punto di entrata e gli indirizzi dei depositi ove sono immagazzinati i tuberi seme, nonche' i luoghi di destinazione situati nelle zone di produzione soggette a registrazione, di cui all'articolo 19 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996.
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 1996, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali, e' il seguente:
"Art. 19. - Ai sensi dell'art. 6, punto 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536 devono essere iscritti nei registri dei produttori:
i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione, gli importatori o altri (in seguito indicate ''ditte'') che producono o commercializzano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, e le sementi di cui all'allegato IV, parte A sezione II;
i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione, che commercializzano tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo e frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali.
Sono esonerati dall'iscrizione nei registri i ''piccoli produttori'', cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' siano destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone a acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.
I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di presentare ai servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ''piccoli produttori''.
Sono altresi' esonerati dall'iscrizione nei registri i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali".
Art. 5
1. I servizi fitosanitari regionali, all'atto dell'importazione attraverso i punti di entrata di cui all'articolo 4, prelevano ufficialmente, dalle singole partite di tuberi seme, campioni di almeno n. 200 tuberi per ciascuna partita di 25 tonnellate destinati agli esami ufficiali per accertare la presenza del Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, applicando il metodo comunitario stabilito per l'individuazione e la diagnosi dell'organismo nocivo anzidetto.
2. Le partite sono tenute separate sotto controllo ufficiale e durante tutte le operazioni compreso il trasporto almeno fino alla consegna presso i locali degli importatori.
3. Inoltre detti servizi sono tenuti a prelevare dei sottocampioni dei tuberi seme da tenere a disposizione degli altri Stati membri che ne fanno richiesta per ulteriori esami di laboratorio.
4. Il Ministero per le politiche agricole puo' autorizzare il prelievo di detti campioni in Canada, da parte dei delegati per le malattie delle piante delle regioni ove sono ubicati i punti di entrata portuali di cui all'articolo 4, qualora vi sono richieste in tal senso e sempre che le partite di patate in questione vengono condizionate in appositi container per il trasporto.
Art. 6
1. I tuberi seme in questione sono piantati sul territorio italiano esclusivamente in luoghi dei quali e' possibile rintracciare nomi e indirizzi.
2. I servizi fitosanitari regionali, in momenti opportuni del periodo vegetativo che segue l'introduzione, possono ispezionare a campione gli appezzamenti nei quali vengono coltivati i tuberi seme di patate in questione.
Art. 7
1. Le patate ottenute dai tuberi seme importati non possono essere certificate come "tuberi seme di patate" e sono destinate unicamente ad essere consumate.
2. Dette patate possono essere commercializzate con imballaggi sui quali e' indicata l'origine canadese nonche' il numero di registrazione di cui all'articolo 19 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996.
3. I servizi fitosanitari regionali possono autorizzare la circolazione delle patate da consumo ottenute dai tuberi seme di patate in questione, tenuto conto dei risultati delle ispezioni previste dall'articolo 6.
Art. 8
1. Il Ministero per le politiche agricole, nell'autorizzare l'importazione dei tuberi seme, provvede per finalita' di coordinamento nazionale ad impartire ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio le istruzioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 giugno 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1999 Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 243