Monitoring Gesetzessammlung

093G0353

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0353

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno. (DECRETO MINISTERIALE 02 febbraio 1993 n. 284)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 24-8-1993 IL MINISTRO DELL'INTERNO Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , con nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano gia' disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall' art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto di cui all' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 , recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
- Si trascrive il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 :
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all' art. 4 :
- Per l' art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Art. 5

Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
((2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale))

Art. 6

Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi ((o nuovi termini)) di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono ((integrati o)) modificati in conformita'.

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. ((Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali e' possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresi', se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche)) .

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 , si rimanda alla nota dall'art. 6.

Art. 9

Unita' organizzative responsabili della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno deve intendersi per unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in conformita' al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonche' il servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi di cui alla tabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 cosi' come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno devono intendersi per unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari indicati dall' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 , le divisioni e gli uffici per la trattazione degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.
Note all'art. 9:
- Il D.M. 16 ottobre 1984 ed il D.P.C.M. 5 settembre 1985 disciplinano l'organizzazione degli uffici centrali dell'amministrazione dell'Interno.
- Il D.M. 2 agosto 1973, tabella G, cosi' come modificata dal
D.M. 17 luglio 1982 concernente l'organizzazione del servizio tecnico centrale, delle scuole centrali antincendi e del centro studi esperienze presso la Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno.
- L' art. 7 del D.P.R. n. 340/1982 , disciplina l'organizzazione delle prefetture.
- Il D.M. 16 marzo 1989 regola l'organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza.

Art. 10

Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente art. 9 puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento; egli svolge altresi' tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, in- dice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

Art. 11

Unita' organizzative responsabili dell'adozione
del provvedimento finale 1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'Amministrazione dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che regolano l'ordinamento speciale dell'Amministrazione dell'interno e quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 .
2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici dell'Amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione degli atti di propria competenza, nonche' i dirigenti dei settori, delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio. Nota all' art. 11:
- Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca norme sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Art. 12

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge che li prevede, con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 13

Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative specificamente responsabili per ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 febbraio 1993 Il Ministro: MANCINO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993 Registro n. 28 Interno, foglio n. 355

Tabelle

Tabelle
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 OTTOBRE 2012, N. 214 ))
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