095G0576
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Regolamento recante norme sull'organizzazione degli uffici veterinari periferici. (DECRETO 16 gennaio 1995 n. 533)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 3/1/1996 IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27 , con il quale e' stata recepita la direttiva comunitaria n. 89/608/CEE ; Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1993 , che, in attuazione del predetto decreto, ha individuato gli uffici veterinari per gli adempimenti CEE e la relativa competenza; Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1993, che ha provveduto alla ricognizione e rideterminazione degli uffici veterinari di cui al decreto interministeriale 23 dicembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1986 , e successive modifiche; Vista la decisione della Commissione CEE n. 94/24 del 7 gennaio 1994, con la quale e' stato formalmente approvato l'elenco dei posti di ispezione frontalieri (P.I.F.); Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 8 ottobre 1993; Sulla proposta del direttore generale dei servizi veterinari; Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 1994; Visto l' art. 6 del decreto legislativo n. 29/1923 nel testo sostituito dall' art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 ; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 12 luglio 1994; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
L'organizzazione degli uffici veterinari periferici e' rideterminata secondo la tabella allegata che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), come sostituito dall' art. 4 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546 :
"Art. 6 (Individuazione di uffici e piante organiche). - 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle universita' l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e' disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni e' disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.
2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento puo' comunque essere adottato.
3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche e' determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.
4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.
5. L' art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
6. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle retative al reclutamento del personale di ricerca.
7. Per il personale delle universita', degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'universita', dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'universita', osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. Con successivo provvedimento e tenuto conto di quanto verra' disposto con il regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 266/1993 , saranno rideterminati gli organigrammi-tipo degli uffici veterinari.
2. Nelle more si provvedera' ad assegnare agli uffici medesimi personale in possesso delle professionalita' necessarie ad assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 gennaio 1995 Il Ministro della sanita' COSTA p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: DINI Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1995 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 393 Nota all' art. 2:
- Il D.Lgs. n. 266/1993 reca: "Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell' art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ".
Allegato
ALLEGATO
UFFICI VETERINARI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA'
=====================================================================
Regione Ufficio Uffici Ambito
N sede veterinario Attivita' dipendenti territoriale
dell'Ufficio periferico
_____________________________________________________________________ 1 Piemonte Torino UVAC Piemonte
PIF Caselle Aeroporto
_____________________________________________________________________ 2 Piemonte Domodossola PIF Stazione
ferroviaria
_____________________________________________________________________ 3 Piemonte Susa (*) Autoporto
_____________________________________________________________________ 4 Valle Pollein UVAC Valle d'Aosta
d'Aosta PIF (1) Confine stradale
PIF G.S. Bernardo Confine stradale
_____________________________________________________________________ 5 Lombardia Milano UVAC Lombardia
_____________________________________________________________________ 6 Lombardia Chiasso PIF Stazione
ferroviaria
PIF Pontechiasso Confine stradale
PIF Campocologno Stazione
ferroviaria
Passo del Confine
Foscagno stradale
Ponte del Confine
Gallo stradale
_____________________________________________________________________ 7 Lombardia Linate PIF Aeroporto
_____________________________________________________________________ 8 Lombardia Malpensa PIF Aeroporto
_____________________________________________________________________ 9 Trentino Campo di UVAC Trentino
Alto Adige Trens Alto Adige
PIF(2) Confine stradale
PIF Brennero Confine stradale
PIF Fortezza Stazione
ferroviaria
Prato Confine
alla Drava stradale
S.Candido Stazione
ferroviaria
_____________________________________________________________________ 10 Veneto Verona UVAC Veneto
PIF Villafranca Aeroporto
_____________________________________________________________________ 11 Veneto Venezia PIF Porto
PIF Tessera Aeroporto
_____________________________________________________________________ 12 Friuli Gorizia UVAC Friuli
Venezia Venezia
Giulia Giulia
PIF Gorizia/S.Andrea Confine
stradale
PIF Ronchi dei Aeroporto
Legionari
_____________________________________________________________________ 13 Friuli Pontebba PIF Stazione
Venezia ferroviaria
Giulia PIF Coccau Confine
stradale
_____________________________________________________________________ 14 Friuli Prosecco PIF(3) Confine
Venezia stradale
Giulia PIF Stazione
ferroviaria
PIF Fernetti Confine
stradale
_____________________________________________________________________ 15 Friuli Trieste PIF Porto
Venezia PIF Rabuiese Confine
Giulia stradale
_____________________________________________________________________ 16 Liguria Genova UVAC Liguria
PIF Porto
PIF C.Colombo Aeroporto
17 Liguria La Spezia PIF Porto
_____________________________________________________________________ 18 Liguria Ventimiglia (*) Confine
stradale
_____________________________________________________________________ 19 Emilia Campogalliano UVAC Emilia
Romagna Romagna
PIF B.Panigale Aeroporto
PIF Ravenna Porto
_____________________________________________________________________ 20 Toscana Livorno UVAC Toscana
PIF Porto
_____________________________________________________________________ 21 Marche Ancona UVAC Marche
ed Umbria
PIF Porto
_____________________________________________________________________ 22 Abruzzo Pescara UVAC Abruzzo e
Molise
_____________________________________________________________________ 23 Lazio Fiumicino UVAC Lazio
PIF L. da Vinci Aeroporto
PIF Ciampino Aeroporto
PIF Gaeta Porto
_____________________________________________________________________ 24 Campania Napoli UVAC Campania
e Basilicata
PIF Porto
PIF Capodichino Aeroporto
PIF Salerno Porto
_____________________________________________________________________ 25 Calabria Reggio UVAC Calabria
Calabria PIF R.Calabria Aeroporto
_____________________________________________________________________ 26 Puglia Bari UVAC Puglia
PIF Porto
PIF Taranto Porto
_____________________________________________________________________ 27 Sicilia Catania UVAC Sicilia
PIF Porto
PIF Fontanarossa Aeroporto
_____________________________________________________________________ 28 Sicilia Palermo PIF Porto
PIF Punta Raisi Aeroporto
_____________________________________________________________________ 29 Sardegna Porto
Torres UVAC Sardegna
PIF Olbia Porto
_____________________________________________________________________
Note:
P.I.F.: Posto di ispezione frontaliero previsto dal D.L. numero 93/1993 U.V.A.C.: Ufficio veterinario per gli adempimenti CE previsto dal D.L. n. 28/1993 e dal D.M. 18 febbraio 1993.
(*) Limitatamente al controllo sull'applicazione del decreto legislativo n. 532/1992 relativo al benessere animale nei trasporti internazionali e, sino alla revoca della decisione 92/571/CEE della commissione CEE, limitatamente al completamento del controllo di merci gia' parzialmente ispezionate dal P.I.F. di ingresso nella CE. (1) Il P.I.F. di Pollein provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al G.S. Bernardo.
(2) Il P.I.F. di Campo di Trens provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente al Brennero.
(3) il P.I.F. di Prosecco provvede all'accertamento delle partite controllate parzialmente dal P.I.F. di Fernetti.