Monitoring Gesetzessammlung

092G0443

IT - Regolamenti Ministeriali

092G0443

Regolamento recante attuazione della direttiva n. 88/593/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni. (DECRETO 07 maggio 1992 n. 400)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 12-11-1992 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' art. 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86 ; Visto l' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , con il quale e' stata data attuazione alla direttiva n. 79/693/CEE ; Vista la direttiva n. 88/593/CEE che modifica la direttiva n. 79/693/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta e la crema di marroni; Considerato che occorre provvedere alla modifica del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , per dare attuazione alla predetta direttiva n. 88/593/CEE ; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 12 settembre 1991 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 30 settembre 1991 a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al punto 1 dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi puo' essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell' art. 5 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e' il seguente:
"Art. 5 (Attuazioni modificative). - 1. Fermo quanto previsto dall' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 , la legge comunitaria puo' disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento a norma dell'art. 4, si provveda con la procedura di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
2. Le disposizioni del comma 1 e dell'art. 4 sono applicabili, ove occorra, anche per l'attuazione degli altri provvedimenti comunitari di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)".
- Il testo dell' art. 20 della legge n. 183/1987 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), e' il seguente:
"Art. 20 (Adeguamenti tecnici). - 1. Con decreti dei Ministri interessati sara' data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunita' economica europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunita' economica europea gia' recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 401/1982 (Attuazione della direttiva CEE n.79/693 relativa alle confetture gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni), cosi' come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 2. - Ai sensi del presente decreto si intende per:
1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa: di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o piu' specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di polpa utilizzata deve essere non inferiore a: 450 g in generale;
350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
250 g per lo zenzero;
230 g per il pomo di acagiu';
80 g per la granadiglia.
La confettura extra di cinorrodi puo' essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi;
2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:
di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o piu' specie di frutta.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:
350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiu';
60 g per la granadiglia;
3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi: di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o piu' specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:
450 g in generale;
350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
250 g per lo zenzero;
230 g per il pomo di acagiu';
80 g per la granadiglia.
Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
4) gelatina, la mescolanza, sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:
di una sola specie di frutta,
oppure:
di due o piu' specie di frutta.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di succo e/o estratti acquosi non deve essere inferiore a:
350 g in generale;
250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;
150 g per lo zenzero;
160 g per il pomo di acagiu';
60 g per la granadiglia.
Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;
5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o piu' dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 g provenienti dall'endocarpo;
6) crema di marroni, la mescolanza portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni.
Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantita' di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.
In caso di mescolanza, i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate".

Art. 2

1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , e successive modifiche".
Nota agli articoli 2 e 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 4. - Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodoti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.
I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.
Il termine 'marrone' designa il frutto del castagno.
Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidradati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , e suc- cessive modifiche.
Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile puo' essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.
Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.
Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.
Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo".

Art. 3

1. All' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , dopo il settimo comma viene aggiunto il seguente ottavo comma:
"Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo".
Nota agli articoli 2 e 3:
- Il testo vigente dell' art. 4 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 4. - Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodoti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.
I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.
Il termine 'marrone' designa il frutto del castagno.
Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidradati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , e suc- cessive modifiche.
Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile puo' essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.
Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.
Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.
Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo".

Art. 4

1. L' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 puo' essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, sempreche' vi si presti tecnicamente.
2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 puo' anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
3. Lo zenzero puo' essere essiccato o conservato nello sciroppo.
4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.
5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).
6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489 , nonche' a quelli previsti al punto 2 allorche' siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'art. 2, punti 4 e 5.
7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.
8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella
preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all' art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 139 , nonche' il fruttosio".

Art. 5

1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"1) Acqua potabile in tutti i prodotti definiti all'art. 2 Succhi di frutta nei prodotti definiti al n. 2
dell'art. 2
Succhi di frutta rossi nei prodotti definiti all'art. 2,
punti 1 e 2 quando sono ottenuti
da uno o piu' dei seguenti prodotti:
cinorrodi, fragole, lamponi, uva
spina, ribes rossi e prugne
Succhi di barbabietole nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4
rosse dell'art. 2 quando sono ottenuti da
uno o piu' dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne
Oli essenziali di agrumi nei prodotti definiti al numero 5
dell'art. 2
Oli e grassi commestibili nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma
Enocianina nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3
dell'art. 2 quando sono ottenuti da
uno o piu' dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne, nonche' nei prodotti
definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 6 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 6. - Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto e' consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:
"1) Acqua potabile in tutti i prodotti definiti all'art. 2 Succhi di frutta nei prodotti definiti al n. 2
dell'art. 2
Succhi di frutta rossi nei prodotti definiti all'art. 2,
punti 1 e 2 quando sono ottenuti
da uno o piu' dei seguenti prodotti:
cinorrodi, fragole, lamponi, uva
spina, ribes rossi e prugne
Succhi di barbabietole nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4
rosse dell'art. 2 quando sono ottenuti da
uno o piu' dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne
Oli essenziali di agrumi nei prodotti definiti al numero 5
dell'art. 2
Oli e grassi commestibili nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma
Enocianina nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3
dell'art. 2 quando sono ottenuti da
uno o piu' dei seguenti frutti:
fragole, lamponi, uva spina, ribes
rossi e prugne, nonche' nei prodotti
definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo".
2) a) Succhi di agrumi nei nei prodotti definiti all'art. 2
prodotti ottenuti da altri numeri 1 e 2
frutti
Sostanze alcoliche in tutti i prodotti definiti
Vino e vino liquoroso all'art. 2
Noci, nocciole e mandorle
Miele, erbe e spezie
b) Scorze di agrumi nei prodotti definiti all'art. 2
Foglie di malvarosa numeri 1), 2), 3) e 4) quando
sono ottenuti da mele cotogne
c) Vaniglia nei prodotti definiti all'art. 2
Estratti di vaniglia numeri 1), 2), 3) e 4), quando
Vaniglina sono ottenuti da mele cotogne e
Etil-vaniglina cinorrodi, nonche' nella crema di
marroni.
3) Gli additivi autorizzati dal Ministro della sanita' ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 , e successive modifiche.
I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero bruno".

Art. 6

1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' sostituita dalla seguente:
" h) La menzione 'zuccheri totali .... grammi per 100 grammi' ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 C:
e' ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;".
Nota agli articoli 6 e 7 :
- L' art. 7 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 7. - I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalita' previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia per i prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati puo' essere sostituita dalla menzione 'piu' frutti' o da quella del numero dei frutti utilizzati;
b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantita' sufficienti ad influenzarne il gusto;
c) la quantita' netta;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;
f) il termine minimo di conservazione;
g) la menzione 'frutta utilizzata: .... g per 100 grammi'; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;
h) la menzione 'zuccheri totali .... grammi per 100 grammi' ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 C: e' ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;
i) la menzione 'da conservare al fresco dopo l'apertura' per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile e' inferiore al 63%; tale dicitura non e' pero' obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;
l) per le marmellate:
che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza e' tagliata;
che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.
Le menzioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l), devono figurare nel medesimo campo visivo.
L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:
'albicocche essiccate' qualora siano state utilizzate albicocche disidratate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;
'succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore' qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.
L'anidride solforosa residua e' considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura 'anidride solforosa', nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entita' ponderale del residuo nel prodotto finito.
L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C".

Art. 7

1. Il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' sostituito dal seguente:
"L'anidride solforosa residua e' considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura 'anidride solforosa', nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entita' ponderale del residuo nel prodotto finito".
Nota agli articoli 6 e 7 :
- L' art. 7 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 7. - I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalita' previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:
a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia per i prodotti ottenuti da tre o piu' frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati puo' essere sostituita dalla menzione 'piu' frutti' o da quella del numero dei frutti utilizzati;
b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantita' sufficienti ad influenzarne il gusto;
c) la quantita' netta;
d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;
e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;
f) il termine minimo di conservazione;
g) la menzione 'frutta utilizzata: .... g per 100 grammi'; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;
h) la menzione 'zuccheri totali .... grammi per 100 grammi' ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 C: e' ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;
i) la menzione 'da conservare al fresco dopo l'apertura' per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile e' inferiore al 63%; tale dicitura non e' pero' obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;
l) per le marmellate:
che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza e' tagliata;
che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.
Le menzioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l), devono figurare nel medesimo campo visivo.
L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:
'albicocche essiccate' qualora siano state utilizzate albicocche disidratate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;
'succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore' qualora in conformita' a quanto previsto dall'art. 6 sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.
L'anidride solforosa residua e' considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura 'anidride solforosa', nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entita' ponderale del residuo nel prodotto finito.
L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C".

Art. 8

1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401 , e' abrogato.
Nota all' art. 8 :
- L' art. 8 del D.P.R. n. 401/1982 , come modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 8. - E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana".

Art. 9

1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 maggio 1992 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Il Ministro della sanita' DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1992 Registro n. 14 Industria, foglio n. 133
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