002G0083
002G0083
Regolamento recante disposizioni integrative e correttive al provvedimento di regolamentazione delle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67. (DECRETO 17 gennaio 2002 n. 58)
Art. 1 - Articolazione delle procedure di valutazione
Articolazione delle procedure di valutazione
1. Le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante si articolano su:
a) determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, di ammissione alle procedure del personale che abbia presentato domanda di partecipazione e che sia in possesso dei requisiti indicati al successivo articolo 3;
(( b) effettuazione di una prova d'esame scritta, consistente in un questionario a risposta multipla tendente ad accertare il livello di cultura generale e di preparazione tecnico-professionale dei valutandi, articolato nelle due seguenti sezioni:
1) cultura generale;
2) preparazione tecnico-professionale; )) ((1))
c) valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ciascun ispettore interessato dalle procedure di valutazione;
d) formazione dei quadri di avanzamento.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 2 - Promozioni conferibili e modalita' di svolgimento delle procedure di valutazione
Promozioni conferibili e modalita'
di svolgimento delle procedure di valutazione 1. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza, ovvero dell'autorita' da questi delegata, da pubblicarsi sul Foglio d'ordini del Corpo, sono stabiliti, annualmente:
a) il numero delle promozioni da conferire attraverso le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami", da determinare in relazione alle esigenze istituzionali del Corpo e proporzionalmente alla forza organica di ciascun contingente ai sensi dell' articolo 58-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 ;
b) modalita' e termini per la presentazione delle domande di ammissione alle procedure;
(( c) sedi e diario della prova d'esame scritta;
d) programmi della prova d'esame scritta distinti per ciascun contingente;
e) il numero dei quesiti da somministrare agli ispettori per la prova d'esame scritta nonche' il tempo massimo concesso per l'effettuazione della stessa;
f) eventuali specifiche modalita' di partecipazione per i marescialli capo che, nel prescritto giorno di effettuazione della prova d'esame scritta, si trovino in particolari situazioni di legittimo impedimento; )) g) ogni altra misura organizzativa ritenuta necessaria per un corretto svolgimento delle procedure di valutazione.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 3 - Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione
Requisiti per l'ammissione alle procedure di valutazione e cause di esclusione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" i marescialli capo in possesso dei requisiti fissati dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, risultino:
a) non aver riportato, nell'ultimo biennio, con provvedimenti passati in giudicato, sanzioni penali per delitti non colposi;
b) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della "consegna di rigore";
c) aver conseguito in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, una qualifica almeno pari a "nella media" o giudizio equivalente;
d) non essere sospesi dall'impiego ovvero in aspettativa, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, per qualsivoglia motivo concessa ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione stabilita con il provvedimento di cui all'articolo 2, risultino non in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente articolo. In qualsiasi momento delle procedure di valutazione, sono altresi' esclusi, a titolo definitivo, gli ispettori che alla data sopraindicata non risultavano in possesso dei medesimi requisiti.
3. Con analoga determinazione di cui al comma 2, sono esclusi dalle procedure di valutazione, a titolo definitivo, gli ispettori che nel periodo compreso tra la scadenza del termine indicato al comma 1 e la data di formazione del quadro di avanzamento "a scelta per esami":
a) abbiano visto concludersi a loro carico un procedimento penale per delitto non colposo, con sentenza passata in giudicato, di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero con applicazione di sanzioni penali definitive conseguenti ad altri procedimenti speciali di cui al libro sesto del codice di procedura penale ;
b) abbiano riportato una qualsiasi sanzione disciplinare pari o piu' grave della "consegna di rigore";
c) abbiano visto espresso nei loro confronti parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 .
Nota all'art. 3:
- Per l'argomento del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , vedi nota alle premesse; si riporta il testo della tabella D/2:
"progressione di carriera per i sottufficiali
appartenenti al ruolo "ispettori" Grado Requisiti Forme d'avanzamento Da A Maresciallo Maresciallo Ordinario 2 anni di permanenza nel grado ad anzianita' Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo 7 anni di permanenza nel grado a scelta Maresciallo Capo Maresciallo Aiutante 1 giorno di permanenza nel grado ovvero 8 anni di permanenza nel grado a scelta per esami (1) a scelta
(1) Il numero delle promozioni da conferire "a scelta per esami , ai sensi dell'art. 58 del presente decreto, e' determinato come segue:
- nel quadriennio 1995-1998: 1.000 unita' all'anno;
- a decorrere dal 1999: unita' non superiori ad un trentesimo della forza organica del ruolo "Ispettori ".
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989. n. 271, recante "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale " e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1989, n. 182; si riporta il testo dell'art. 15:
"Art. 15 (Promozioni). - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del capo dell'ufficio presso cui e' istituita la sezione.
2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la Corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non piu' di due anni.".
Art. 4 - Comunicazioni agli ispettori partecipanti
Comunicazioni agli ispettori partecipanti 1. Gli ispettori che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalle procedure di valutazione, sono tenuti a presentarsi secondo le modalita' ed i tempi di convocazione stabiliti con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
(( 2. Agli ispettori partecipanti alle procedure di valutazione e' data comunicazione del punteggio di merito parziale conseguito in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta di cui all'articolo 6. Agli ispettori dichiarati idonei alla prova d'esame scritta, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e' altresi' data comunicazione del punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima, nonche' del punteggio definitivo conseguito nella valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui all'articolo 11, comma 3, e del punteggio di merito finale conseguito nelle procedure di valutazione di cui all'articolo 12. )) 3. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, ogni eventuale comunicazione effettuata a mezzo pubblicazione sul Foglio d'ordini del Corpo ha comunque valore, ad ogni effetto, nei confronti di tutti gli interessati.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005." CAPO II Capo II NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art. 5 - Commissione giudicatrice
Commissione giudicatrice 1. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' nominata apposita commissione giudicatrice per le procedure di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, competente sia per la valutazione (( della prova d'esame scritta )) che dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti. Con lo stesso o analogo provvedimento sono nominati i membri supplenti. ((1)) (( 2. La commissione giudicatrice di cui al comma 1 e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza ed e' composta, oltre che dal presidente, da sei membri, di cui:
a) quattro ufficiali del Corpo, dei quali almeno due ufficiali superiori;
b) due ispettori del Corpo con il grado apicale, dei quali uno appartenente al contingente di mare, che non siano gia' componenti della commissione permanente di avanzamento di cui all' articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 , e che siano, altresi', in grado di far parte della commissione giudicatrice per l'intera durata delle procedure di valutazione. )) 3. (( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )) . ((1)) 4. La commissione giudicatrice puo' avvalersi, per l'assolvimento dei propri compiti, dell'ausilio di strutture informatiche e di altro personale specializzato e/o tecnico. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, viene nominato, ove necessario, ulteriore personale addetto alla vigilanza.
5. Con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata, e' costituito, laddove (( la prova d'esame scritta abbia )) luogo in distinte sedi, un comitato di vigilanza per ciascuna sede, presieduto da almeno un ufficiale del Corpo membro, titolare o supplente, della commissione giudicatrice di cui al comma 2. ((1)) 6. Ciascun comitato di vigilanza e' composto da almeno due ufficiali e da uno o piu' (( ispettori con il grado apicale )) , di cui il meno anziano svolge le funzioni di segretario. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005." CAPO III Capo III ((MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME SCRITTA))
Art. 6
(( (Prova d'esame scritta). )) (( 1. I questionari della prova d'esame scritta, indicati all'articolo 1, sono predisposti dalla commissione giudicatrice. La stessa commissione procede alla correzione di tali questionari attribuendo a ciascuna sezione dell'elaborato, anche attraverso sistemi automatizzati, un punteggio di merito parziale espresso in trentesimi, con facolta' di attribuzione di frazioni di punto espresse in centesimi.
2. Sono dichiarati idonei alla prova d'esame scritta e sono ammessi alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti gli ispettori che conseguono un punteggio di merito parziale non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle due sezioni nelle quali e' articolata la prova d'esame scritta. Il mancato conseguimento dei punteggi minimi richiesti, ovvero l'espulsione dalla prova d'esame, determina l'esclusione dell'ispettore dalle procedure di valutazione.
3. La media aritmetica, calcolata al centesimo di punto, dei punteggi di merito parziali conseguiti ai sensi del comma 2 costituisce il punteggio di merito complessivo conseguito nella prova medesima dagli ispettori dichiarati idonei.
4. La commissione giudicatrice, al termine della correzione della prova d'esame, redige appositi elenchi in ordine alfabetico, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione per ciascuno di essi dei punteggi di merito conseguiti.
5. Per l'effettuazione della prova d'esame scritta si osservano le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 1, secondo periodo, 13 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 )) ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 7
(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )) ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 8
(( Mancata presentazione alla prova d'esame scritta )) 1. L'ispettore che, regolarmente convocato anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, qualunque sia la causa, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento (( della prova d'esame scritta )) , sara' considerato rinunciatario ed escluso dalle procedure di valutazione senza alcuna ulteriore comunicazione. ((1)) 2. Per (( la prova d'esame scritta )) , la commissione giudicatrice redige appositi elenchi nominativi, distinti per contingente di appartenenza, degli ispettori risultati assenti. ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 9
(( ARTICOLO SOPPRESSO DAL DECRETO 7 NOVEMBRE 2006, N. 294 )) ((1)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005." CAPO IV Capo IV MODALITA' PROCEDURALI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PRECEDENTI DI SERVIZIO E DEI TITOLI CONSEGUITI.
Art. 10 - Modalita' procedurali per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
Modalita' procedurali per la valutazione
dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti nei confronti degli ispettori (( dichiarati idonei alla prova d'esame scritta ai sensi dell'articolo 6, comma 2 )) , sulla base degli elementi, positivi e negativi, rilevati dalla documentazione personale. ((1)) 2. I titoli da valutare sono costituiti dai seguenti complessi di elementi:
a) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese tra le voci da "nella media" a "eccellente, con apprezzamento e lode" o giudizi equivalenti;
b) anni di servizio, precedenti di carriera e di servizio tra i quali: benemerenze e ricompense militari e civili conseguite, (( . .
. )) periodo e tipo di comando, periodi di imbarco e specializzazioni acquisite; ((1)) c) titolo di studio, risultati di corsi, esami ed esperimenti;
d) valutazioni caratteristiche e qualifiche finali riportate nel grado e nei gradi precedentemente rivestiti nel ruolo "ispettori" e nel preesistente ruolo "sottufficiali", ricomprese nella voce di "inferiore alla media" o giudizi equivalenti; precedenti di carriera e di servizio tra i quali: giudizi di "non idoneita'" all'avanzamento, sospensioni dall'impiego di carattere penale e disciplinare, pareri negativi all'avanzamento espressi dall'autorita' giudiziaria ovvero sanzioni disciplinari irrogate dalla medesima autorita', sanzioni disciplinari di stato e di corpo.
3. Ai fini della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti sopraindicati sono:
a) presi in considerazione i titoli in possesso di ciascun ispettore alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di valutazione, stabilita con la determinazione di cui all'articolo 2;
b) valutati esclusivamente i titoli che risultano trascritti nella documentazione personale di ogni ispettore. A tal fine, ciascun interessato e' tenuto a verificare la completezza dei propri atti ed a rilasciare apposita "dichiarazione di completezza" conforme al modello da approvarsi con la determinazione di cui all'articolo 2.
4. La commissione giudicatrice, prima di iniziare le procedure di valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, stabilisce i criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti di cui al comma 2 ivi compreso i punteggi di merito singolarmente attribuibili ai vari titoli oggetto di valutazione.
5. Delle operazioni di valutazione e delle deliberazioni assunte dalla commissione giudicatrice, e' redatto, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 11 - Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti
Criteri per la valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti 1. La commissione giudicatrice procede alle operazioni di valutazione mediante attribuzione all'insieme dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti relativi a ciascun ispettore, di un punteggio di merito espresso in trentesimi.
2. La medesima commissione, ai fini dell'espletamento delle operazioni di cui al comma 1, dispone di un massimo di:
a) diciotto trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a);
b) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);
c) sei trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c);
d) dieci trentesimi, per la valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d).
3. Ai fini della determinazione del punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, si procede come segue:
a) la commissione, per singolo ispettore, attribuisce a ciascun complesso di elementi indicati all'articolo 10, comma 2, un punteggio di merito secondo le modalita' stabilite al precedente comma 2, e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 10, con facolta' di attribuzione fino ai centesimi di punto;
b) i singoli punteggi relativi alla valutazione dei complessi di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), sono sommati tra loro;
c) al totale come sopra determinato e' sottratto il punteggio di merito relativo alla valutazione del complesso di elementi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d);
d) la differenza cosi' ottenuta costituisce il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti da ogni ispettore. In caso di punteggio negativo, viene comunque attribuito un punteggio di merito pari a zero.
4. In assenza di "precedenti" di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), la commissione attribuisce a tale complesso di elementi un punteggio di merito pari a zero.
5. La commissione giudicatrice, al termine della valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, compila, in ordine alfabetico e distinti per contingente di appartenenza, appositi elenchi con l'indicazione del punteggio definitivo di merito conseguito da ciascun ispettore valutato.
6. Delle operazioni previste dal presente articolo, la commissione giudicatrice redige, giorno per giorno, apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della medesima commissione.
CAPO V Capo V FORMAZIONE DEI QUADRI DI AVANZAMENTO "A SCELTA PER ESAMI" AL GRADO DI MARESCIALLO AIUTANTE
Art. 12 - Formazione dei quadri di avanzamento
Formazione dei quadri di avanzamento 1. La commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi definitivi di merito (( di cui agli articoli 6, comma 3, e 11, comma 3 )) , procede, per ogni contingente, alla formazione di due distinte graduatorie e, quindi, alla formazione dei rispettivi quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante. ((1)) 2. Ai fini della formazione dei quadri di avanzamento, nei confronti di ciascun ispettore idoneo all'avanzamento "a scelta per esami", la medesima commissione procede come segue:
a) il punteggio definitivo di merito relativo alla valutazione dei precedenti di servizio e dei titoli conseguiti, di cui all'articolo 11, e' moltiplicato per un coefficiente pari a 2. Il prodotto cosi' ottenuto viene sommato al (( punteggio complessivo di merito conseguito dal medesimo ispettore relativamente alla prova d'esame scritta, di cui all'articolo 6 )) ; ((1)) b) il totale cosi' determinato e' diviso per tre ed il quoziente ottenuto, calcolato al centesimo di punto, rappresenta il punteggio di merito finale della valutazione "a scelta per esami" attribuito ad ogni ispettore;
c) sulla base del punteggio di merito finale, gli ispettori sono iscritti nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante, relativo al contingente di appartenenza. A parita' di punteggio di merito, e' data preferenza all'ispettore piu' anziano secondo l'iscrizione nel ruolo di appartenenza.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 7 novembre 2006, n. 294, ha disposto (con l'art. 2) che " Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla procedura di valutazione per l'avanzamento "a scelta per esami" relativa all'anno 2005."
Art. 13 - Pubblicazione dei quadri di avanzamento
Pubblicazione dei quadri di avanzamento 1. I quadri di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante sono pubblicati sul Foglio d'ordini del Corpo della Guardia di finanza.
CAPO VI Capo VI MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLE PROMOZIONI
Art. 14 - Modalita' di conferimento delle promozioni
Modalita' di conferimento delle promozioni 1. Le promozioni "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante hanno decorrenza, ad ogni effetto, dal 1 gennaio dell'anno al quale si riferisce la procedura valutativa.
2. Conseguono la promozione gli ispettori iscritti nel quadro di avanzamento, relativo al contingente di appartenenza, che risultano compresi nel numero delle promozioni da conferire, determinato ai sensi dell'articolo 2.
3. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, commi 2 e 3, e' sospesa la promozione dell'ispettore iscritto nel quadro di avanzamento che, successivamente alla data di formazione del medesimo quadro, risulti:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi di cui al libro sesto del codice di procedura penale , per un procedimento penale per delitto non colposo;
b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
c) sospeso dall'impiego o dalle attribuzioni del grado.
4. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata. Della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione personale all'interessato.
5. L'ispettore gia' utilmente iscritto nel quadro di avanzamento "a scelta per esami" e nei cui confronti sia stata sospesa la promozione ai sensi del comma 3, che:
a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi in un procedimento penale per un delitto non colposo, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni penali;
b) sottoposto a procedimento disciplinare di stato, abbia visto il relativo procedimento concludersi senza l'applicazione di sanzioni disciplinari di stato;
c) sospeso dall'impiego ai sensi dell' articolo 20, della legge 31 luglio 1954, n. 599 , abbia visto il relativo provvedimento revocato a tutti gli effetti,
ha diritto al conseguimento della promozione "a scelta per esami", con la sede di anzianita' e la data di decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.
6. Fatto salvo quanto disposto al comma 5, l'applicazione di una sanzione penale per delitto non colposo, di una sanzione disciplinare di stato ovvero della sospensione dall'impiego, in assenza di un provvedimento che ne dispone la revoca a tutti gli effetti, determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
7. La promozione dell'ispettore non e' conferita nel caso in cui nei confronti del medesimo, successivamente alla data di formazione del quadro di avanzamento, sia stato espresso parere non favorevole alla promozione da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell' articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 . Tale parere determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata e l'esclusione, a titolo definitivo, dell'ispettore dalla procedura di valutazione alla quale ha partecipato.
Nota all'art. 14:
- Per l'argomento della legge 31 luglio 1954, n. 599 , vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 20:
"Art. 20. Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado. o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravita', puo' essere sospeso precauzionalmente dall'impiego, a tempo indeterminato, fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.
Tale provvedimento e' sempre adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva.
Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione e' revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione e' ugualmente revocata a tutti gli effetti.
Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione e' ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza".
- Per il testo dell' art. 15, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , vedi nota all'art. 3.
Art. 15 - Iscrizioni a ruolo dei promossi
Iscrizioni a ruolo dei promossi 1. Gli ispettori promossi ai sensi dell'articolo 14 sono iscritti nel relativo ruolo dopo gli ispettori da promuovere al grado di maresciallo aiutante, con la medesima decorrenza, ai sensi dell' articolo 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di appartenenza quale maresciallo capo.
Nota all'art. 15:
- Per il testo dell' art. 58-bis, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , vedi nota all'art. 2.
CAPO VII Capo VII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16 - Disposizioni amministrative
Disposizioni amministrative 1. Nei confronti del presidente, dei membri e del segretario della commissione giudicatrice e dei comitati di vigilanza nonche' del personale addetto alla vigilanza, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni amministrative di cui all' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 .
Nota all'art 16:
- Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 , vedi nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 18:
"Art. 18 (Compensi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati, per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonche' al personale addetto alla vigilanza.
2. La misura dei compensi indicati nel comma 1 puo' essere aggiornata, ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle variazioni del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT".
Art. 17 - Rinnovo della valutazione
Rinnovo della valutazione 1. La commissione giudicatrice che debba procedere al riesame di una valutazione "a scelta per esami" o al suo rinnovo perche' annullata d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in caso di obiettiva indisponibilita' dei membri ordinari e supplenti gia' nominati per l'effettuazione della procedura cui si riferisce la valutazione da riesaminare ovvero annullata, e' integrata con personale parigrado di quello indisponibile.
2. Il personale in sostituzione di cui al comma 1, scelto preferibilmente tra coloro gia' nominati membri di analoghe commissioni giudicatrici "a scelta per esami", e' nominato con determinazione del comandante generale, ovvero dell'autorita' da questi delegata.
3. Le modalita' di adeguamento della commissione giudicatrice, di cui al comma 1, si applicano comunque in sede di rinnovo delle valutazioni "a scelta per esami" da effettuarsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18 - Disposizioni di coordinamento
Disposizioni di coordinamento 1. Ai sensi dell' articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , le disposizioni del presente decreto si applicano, ove non diversamente stabilito, con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami" non ancora avviate alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Ai sensi dell' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , le promozioni da conferirsi fino al 31 dicembre 2001, si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati sino a quel momento sulla scorta della vigente disciplina e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424 , in vigore fino al giorno precedente.
Nota all'art. 18:
- Per l'argomento del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 , vedi nota alle premesse; si' riporta il testo dell'art. 15, comma 2 e 16, comma 1:
"Art.15 (Correttivi).
(Omissis).
2. La disposizione di cui al comma 1, si applica con riferimento alle procedure di avanzamento "a scelta per esami non ancora avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto".
(Omissis).
"Art. 16 (Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni introdotte dall'art. 58-bis del decreto di inquadramento entrano in vigore dal 1 gennaio 2002. Fino al 31 dicembre 2001, le procedure di avanzamento al grado di maresciallo aiutante si effettuano secondo le modalita' di cui alla tabella D/2 allegata al decreto di inquadramento in vigore alla medesima data del 31 dicembre 2001.
(Omissis).
- Per il testo della tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 , vedi nota all'art. 3.
- Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424 , vedi nota alle premesse.
Art. 19 - Disposizione abrogativa
Disposizione abrogativa 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424 , e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 18 Nota all'art. 19:
- Per l'argomento del decreto del Ministro delle finanze 7 agosto 1996, n. 424 . vedi nota alle premesse.