Monitoring Gesetzessammlung

15G00065

IT - Regolamenti Ministeriali

15G00065

Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. (15G00065) (DECRETO 02 aprile 2015 n. 53)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 23/05/2015 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare: l'articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento; l'articolo 18, che disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita' ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato; l'articolo 106, comma 1, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; l'articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma 1 nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico; l'articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attivita' previste dalla legge; l'articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106; l'articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l'esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero, delle attivita' indicate nell'articolo 106; l'articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta; l'articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o piu' attivita' finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero all'articolo 112; Visto l' articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , ai sensi del quale il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i limiti di applicabilita' ai soggetti cessionari di cui all'articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari; Visto l' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , recante la disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Banca d'Italia; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015, Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni 1. Nel presente regolamento si intende per:
a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
b) «albo», l'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
c) «elenco», l'elenco dei confidi di cui all'articolo 112, comma 1, t.u.b.;
d) «confidi», i soggetti indicati nell' articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ;
e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa' controllanti, controllate o collegate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile nonche' controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell'ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241 , pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;
f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;
g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attivita' di cui all'articolo 106, comma 1, t.u.b.;
h) «societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa' che, ai sensi dell' articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , hanno per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310 , mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.
CAPO II Titolo I CONTENUTO DELL'ATTIVITA' ED ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Art. 2

Attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
1. Per attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attivita' comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:
a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso; ((1)) c) credito ai consumatori, cosi' come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonche' ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.
2. Non costituisce attivita' di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:
a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;
b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di societa' titolari della licenza per l'attivita' di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell' articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:
1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:
i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero
ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purche' si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;
2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;
3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116 , ha disposto (con l'art. 3, comma 6) he " A partire dalla data di adozione delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e fino alla data di entrata in vigore delle modifiche alla disciplina attuativa dell' articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , l'attivita' di acquisto di crediti a titolo oneroso prevista dall' articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 , si intende riferita all'acquisto di crediti diversi da quelli classificati in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 . Dalla medesima data, l' articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 , continua a trovare applicazione limitatamente alla fattispecie di cui al numero 1), punto ii".

Art. 3

Esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita'
di concessione di finanziamenti
1. L'attivita' di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalita'.
2. Non configurano operativita' nei confronti del pubblico:
a) tutte le attivita' esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attivita' di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;
b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di societa' del gruppo di appartenenza;
c) l'attivita' di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;
d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da societa' del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:
1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., ne' utilizzatori finali del bene o servizio;
2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;
e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa' del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita' principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;
f) le attivita' di concessione di finanziamenti poste in essere da societa' costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purche' le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilita' operative e della capacita' di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della societa' ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo vigente dell'articolo 121 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 121 (Definizioni). - 1. Nel presente capo, l'espressione:
a) " Codice del consumo " indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.".
CAPO III Titolo II CONFIDI

Art. 4 - Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia

Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia 1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo.
2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall' articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.
3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.
((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 , ha disposto (con l'art. 3, comma 8) che " Nelle more della riforma organica della disciplina normativa dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva dei fidi, il procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 , conseguente al venir meno del volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, e' sospeso per ventiquattro mesi se il confidi interessato comunica alla Banca d'Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l'avvio di un processo di integrazione, comprovato da idonea documentazione, che consenta al suo termine il rispetto del predetto volume di attivita' finanziaria".

Art. 5

Definizione di servizi connessi o strumentali
all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi
1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.
2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalita' coerenti con essa, tra i quali:
a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
b) le attivita' previste all' articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 .
3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attivita' svolta, quali:
a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attivita' principale; gli immobili non funzionali eventualmente gia' detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel piu' breve tempo possibile;
b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonche' in societa' costituite per la prestazione di servizi strumentali.
Note all'art. 5:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 112 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 :
"Art. 12 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ). - 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 128-novies , comma 1. Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative.". CAPO IV Titolo III INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 6

Condizioni per l'esercizio di attivita' finanziaria
da parte di soggetti esteri
1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attivita' indicate nell'articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall'articolo 18 e con le modalita' di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.
2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., l'iscrizione nell'albo previsto dall' articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia.
L'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:
a) svolgimento effettivo dell'attivita' finanziaria nel Paese di provenienza;
b) esercizio in Italia delle attivita' indicate al comma 2 in via esclusiva;
c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione e' attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e' stato effettuato;
d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall'articolo 110, t.u.b.;
e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19, t.u.b., nell'intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 110, t.u.b.
3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l'attivita' di concessione di finanziamenti nonche' attivita' connesse e strumentali mediante la costituzione di societa' in Italia, autorizzate della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., e iscritte nell'albo previsto dall'articolo 106, t.u.b.; l'autorizzazione e' subordinata al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 107, comma 1, t.u.b.
4. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.
Note all'art. 6:
- Per il riferimento al testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 18 (Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento). - 1. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 1, e dell' art. 16 , comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell' art. 15 , comma 3, e dell' art. 16 , comma 3, si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall' art. 54 , commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste dall' art. 79.".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 15 (Succursali). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso, all'autorita' competente dello Stato comunitario e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della succursale.
(Omissis).".
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 16 (Libera prestazione di servizi). - 1. - 2. (Omissis).
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
(Omissis).".
- Per il riferimento al testo dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 110 (Rinvio). - 1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 47 , 52 , 61 , commi 4 e 5, 62 , 63 , 64 , 78 , 79 e 82 .".
-Si riporta il testo vigente dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
6.
7.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalita' e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.".
Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 2007, n. 290, S.O.
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007 :
"Art. 11 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attivita' finanziaria). - 1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste Italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) le societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) le societa' di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le societa' che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
[l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;]
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 106 del TUB;
m-bis) le societa' fiduciarie di cui all' articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(Omissis).".
CAPO V Titolo IV SOCIETA' CESSIONARIE PER LA GARANZIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE

Art. 7

Disciplina delle societa' cessionarie
1. Le societa' cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall'articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell'albo. Per le societa' non appartenenti al gruppo bancario, l'iscrizione e' disposta dalla Banca d'Italia su istanza dell'interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformita' dell'oggetto sociale a quanto stabilito dall' articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 .
2. Alle societa' tenute all'iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la societa' cessionaria sia una societa' controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresi' le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 60 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 60 (Composizione). - 1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR, le partecipazioni in societa' bancarie e finanziarie.".
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo del comma 1 dell'articolo 7-bis della legge n. 130 del 1999 vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 108 (Vigilanza). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate.
Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni previsti dall' articolo 53 , comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' :
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi.
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta."
"Art. 109 (Vigilanza consolidata). - 1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa' finanziarie come definite dall' articolo 59 , comma 1, lettera b). Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa' finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa' appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle materie indicate nell' articolo 108 , comma 1. L' articolo 108 si applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2, lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.".
- Per il riferimento al testo dell'articolo 110 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note all'art. 6.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 113-bis e 113-ter del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 :
"Art. 113-bis (Sospensione degli organi di amministrazione e controllo). - 1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo ovvero, qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia, convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di amministrazione e controllo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 76, commi 2 e 4."
"Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; della intervenuta revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento della societa' . Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
4. Agli intermediari finanziari si applicano gli articoli 96-quinquies e 97.
5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione si applica il comma 6.
6. Agli intermediari finanziari che siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei quali sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 82, comma 1 si applica la procedura di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti adottati all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.".
Il Titolo VIII del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 130 a 145-bis.
CAPO VI Titolo V DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 8

Soggetti gia' sottoposti ad altre forme di controllo
1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l'attivita' di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell'amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull'attivita' svolta non limitate ai profili di legittimita', ma estese all'efficacia, coerenza ed economicita' della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:
a) definizione delle priorita' e degli obiettivi della gestione;
b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell'organizzazione aziendale, dello statuto;
c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.
2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d'ufficio, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.
Note all'art. 8:
- Per il riferimento al Titolo V del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.

Art. 9

Soggetti che hanno cessato l'attivita'
1. I soggetti, gia' iscritti nell'elenco generale o nell'elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l'esercizio di attivita' finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell' articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall'esercizio dell'attivita' riservata precedentemente svolta, purche' non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali ne' a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell'attivazione di garanzie ricevute, l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.
Note all'art. 9:
- Per il riferimento al testo degli articoli 106 e 107 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 vedasi nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 141 del 2010 vedasi nelle note all'art. 4.

Art. 10 - Abrogazioni

Abrogazioni 1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 3 e l'articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell'elenco speciale previsto dall' articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ;
b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106 , 107 , 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 aprile 2015 Il Ministro: Padoan Visto, il Guardasigilli: Orlando Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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