Monitoring Gesetzessammlung

095G0451

IT - Regolamenti Ministeriali

095G0451

Regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti. (DECRETO 10 giugno 1994 n. 776)

Art. 1 - Comunicazione del mancato riconoscimento all'Ordine degli architetti

Comunicazione del mancato riconoscimento
all'Ordine degli architetti 1. Ai sensi dell' art. 4, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129 , di seguito denominato decreto legislativo, il provvedimento relativo al mancato riconoscimento del diploma, del certificato o del titolo viene trasmesso da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica all'Ordine degli architetti competente per territorio, al quale era stata trasmessa in precedenza dal Ministero stesso copia della domanda dell'interessato.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129 , recante "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE , n. 85/614/CEE e numero 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura" e' il seguente:
"Art. 4 (Competenze e procedimento). - 1. L'interessato deve presentare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica domanda di riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura o della libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia, in cui l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato o titolo di cui si chiede il riconoscimento, in originale o in copia autenticata;
b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede un tale attestato, dovra' in sua vece essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro di origine o di provenienza, dovra' essere presentato un attestato che faccia fede dell'avere l'interessato reso una dichiarazione giurata o - negli Stati in cui tale giuramento non esista - una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati dovra' altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precedenza dichiarato fallito o, se lo sia stato, che siano decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se sia decorso un termine piu' breve, che in confronto dell'interessato sia stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza.
3. I documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica accerta la regolarita' della domanda e della relativa documentazione e ne trasmette copia al Consiglio dell'ordine degli architetti competente per territorio. Nel caso di fondato dubbio, chiede conferma dell'autenticita' dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza. Se venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione giurata o solenne, che potrebbero avere conseguenze sull'ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, chiede informazioni al riguardo alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiede sul riconoscimento i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti che debbono essere resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
7. Il procedimento deve essere definito, con l'adozione del decreto di riconoscimento o con il provvedimento che lo rifiuta, entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa dei documenti necessari. Il termine e' sospeso dalla richiesta rivolta alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza ai sensi del comma 5 e il procedimento e' ripreso dopo la risposta, ma non oltre tre mesi dalla richiesta se la risposta manchi.
8. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono adottati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e di grazia e giustizia.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento che lo rifiuta sono comunicati all'interessato; il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio dell'ordine degli architetti territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 5 o per l'iscrizione nel registro ai sensi dell'art. 9".
CAPO II Capo II NORME SUL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art. 2 - Iscrizione all'albo degli architetti

Iscrizione all'albo degli architetti 1. Ai fini dell'iscrizione all'albo degli architetti, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee in possesso di un titolo riconosciuto che li abilita all'esercizio in Italia dell'attivita' nel settore dell'architettura, presentano all'Ordine degli architetti, nella cui circoscrizione intendono stabilirsi, domanda redatta in lingua italiana e in carta da bollo, corredata dai documenti in bollo indicati negli articoli successivi.

Art. 3 - Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento

Iscrizione sulla base del decreto di riconoscimento 1. Coloro nei cui confronti sia intervenuto il decreto di riconoscimento del titolo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, soltanto il certificato di residenza o una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , attestante il proprio domicilio in Italia, qualora la presentazione della domanda avvenga entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del decreto di riconoscimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Dopo la scadenza del termine di cui al comma precedente, la domanda deve essere corredata anche del certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del dereto legislativo e del certificato di cittadinanza.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129 , si veda in nota all'art. 1.
- Il testo dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , recante "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" e' il seguente:
"Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".

Art. 4 - Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria

Iscrizione sulla base di titolo riconosciuto in via transitoria 1. Coloro i quali siano in possesso di un diploma, certificato o titolo riconosciuto in via transitoria, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo, presentano, con la domanda di iscrizione, i seguenti documenti:
a) il titolo medesimo in originale o in copia autenticata;
b) il certificato, attestato o dichiarazione solenne di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo;
c) il certificato di cittadinanza;
d) il certificato di residenza o la dichiarazione sostitutiva attestante il proprio domicilio in Italia.
2. Nel caso di fondato dubbio sull'autenticita' del titolo presentato, o nel caso che l'Ordine venga a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti fuori del territorio nazionale che potrebbero avere conseguenze sulla ammissione all'esercizio della professione o sulla libera prestazione dei servizi, il Consiglio dell'Ordine chiede informazioni al riguardo, per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla competente autorita' dello Stato membro di origine o di provenienza del pofessionista.
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 11 del D.Lgs. n. 129/1992 e' il seguente:
"Art. 11 (Riconoscimento di titoli in via transitoria).
- 1. Sono in via transitoria riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attivita' disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
a) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, fino al 5 agosto 1985, elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
c) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
d) gli attestati, rilasciati negli Stati membri delle Comunita' europee, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e la data di entrata in vigore del presente decreto, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, alla data suddetta, a fare uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative".
- Per il testo dell' art. 4 del D.Lgs. n. 129/1992 si veda in nota all'art. 1.

Art. 5 - Iscrizione all'albo delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura

Iscrizione all'albo delle persone distintesi
nell'ambito dell'architettura 1. I cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, di cui all'art. 6 del decreto legislativo, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4, il provvedimento, in originale o in copia autenticata, dell'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, con il quale l'interessato e' stato autorizzato a servirsi del titolo di architetto, ovvero un certificato rilasciato dalla medesima autorita' dal quale risultino gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della disposizione legislativa in forza della quale il provvedimento stesso e' stato emanato.
Nota all'art. 5:
- Il testo dell' art. 6 del D.Lgs. n. 129/1992 e' il seguente:
"Art. 6 (Ammissione all'esercizio della professione delle persone distintesi nell'ambito dell'architettura). - 1. Sono ammessi altresi' all'esercizio dell'attivita' nel settore dell'architettura con l'uso del relativo titolo e sono iscritti all'albo degli architetti, ai sensi dell'art. 5, i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee autorizzati a servirsi di tale titolo in applicazione d'una disposizione legislativa, che conferisce all'autorita' competente d'uno Stato membro la facolta' di attribuire questo titolo ai cittadini degli Stati membri, che si siano particolarmente distinti per la qualita' delle loro realizzazioni nel campo dell'architettura".
CAPO III Capo III NORME PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6 - Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi

Istituzione dei registri delle prestazioni di servizi 1. Presso gli ordini provinciali degli architetti e presso il Consiglio nazionale degli architetti sono istituiti i registri delle prestazioni di servizi nei quali sono iscritti i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che effettuano in Italia prestazioni professionali secondo le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo.
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 9 del D.Lgs. n. 129/1992 e' il seguente:
"Art. 9 (Ammissione alla prestazione di servizi). - 1.
Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneita' e senza stabilimento in Italia della sede principale o secondaria d'uno studio professionale, i cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee che:
a) sono in possesso di un titolo riconosciuto o si trovano nella situazione prevista dall'art. 6;
b) esercitano legalmente l'attivita' nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. Se la prestazione di servizi comporta la realizzazione d'un progetto nel territorio italiano, l'interessato fa al Consiglio dell'ordine degli architetti nella cui circoscrizione ha luogo la prestazione di servizi, una dichiarazione preliminare relativa a tali prestazioni.
3. La prestazione di servizi comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, con oneri a carico degli ordini.
4. Ai cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee iscritti nel registro si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili".

Art. 7 - Iscrizione nel registro

Iscrizione nel registro 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, in occasione della prima prestazione di servizi, da parte dell'interessato e' presentata domanda, redatta in lingua italiana e in carta da bollo, all'Ordine degli architetti nella cui circoscrizione sara' svolta la prestazione. Alla domanda sono allegati:
a) un attestato comprovante il possesso dei requisiti che lo abilitano alla professione di architetto;
b) un certificato, di data non anteriore a dodici mesi, rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza dal quale risulti che l'interessato esercita legalmente l'attivita' nel settore dell'architettura nello Stato medesimo;
c) una dichiarazione relativa alla prestazione da effettuare, nella quale deve indicare la natura e la presumibile durata dell'attivita' da svolgere e la eventuale sede temporanea in cui sara' svolta.
2. Per essere ammesso alle prestazioni dei servizi successive alla prima, nella circoscrizione dell'ordine provinciale nel cui registro e' iscritto, l'interessato deve presentare all'ordine medesimo la dichiarazione preliminare di cui alla lettera c) del comma 1. Il Consiglio dell'Ordine, qualora venga a conoscenza di fatti gravi e specifici sopravvenuti, rilevanti ai fini dell'ammissione all'esercizio della professione o della libera prestazione dei servizi, ne informa al riguardo, per il tramite del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la competente autorita' dello Stato membro in cui il professionista e' stabilito.

Art. 8

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 ))

Art. 9 - Tenuta dei registri

Tenuta dei registri 1. Nel registro delle prestazioni dei servizi, tenuto dal consiglio dell'ordine provinciale degli architetti, per ciascun iscritto, sono annotati:
a) le generalita' complete;
b) la cittadinanza;
c) lo Stato di origine o provenienza;
d) il titolo che lo abilita all'attivita' nel settore dell'architettura e gli eventuali estremi del decreto di riconoscimento;
e) le prestazioni di servizi effettuate.
2. Nel registro tenuto dal Consiglio nazionale degli architetti sono annotati, per ciascun professionista, il nome e cognome, lo Stato di origine o provenienza e gli estremi della deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine che lo iscrive nel registro provinciale.
3. Ai fini di cui al comma precedente, le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine concernenti le iscrizioni nel registro provinciale e le dichiarazioni preliminari relative alle prestazioni dei servizi successive alla prima sono trasmesse, in copia conforme, al Consiglio nazionale degli architetti.
CAPO IV Capo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 - Traduzione e validita' dei documenti

Traduzione e validita' dei documenti 1. Ai documenti presentati a corredo delle domande di iscrizione all'albo degli architetti o nel registro delle prestazioni di servizi, ai sensi del presente regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo.
Nota all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 4 del D.Lgs. n. 129/1992 si veda in nota all'art. 1.

Art. 11

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 FEBBRAIO 2003, N. 14 ))
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