Monitoring Gesetzessammlung

24G00046

IT - Regolamenti Ministeriali

24G00046

Regolamento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al decreto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale. (24G00046) (DECRETO 17 gennaio 2024 n. 32)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2024 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Viste le direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 , sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali; Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , ed in particolare gli articoli 13, comma 4 e 45; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401 , recante la riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392 , di adozione del regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 , recante il riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 , concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante il codice dell'ordinamento militare ; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , e in particolare l'articolo 14, commi da 17 a 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 , recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell' articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 16 febbraio 2012, n. 51 , di adozione del regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 , recante la disciplina generale sulla cooperazione per lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 17 che istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 22 luglio 2015, n. 113 , di adozione del regolamento recante lo statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , recante la disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023 , sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023 e la nota di risposta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 318-P del 12 gennaio 2024; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »;
b) al preambolo:
1) il secondo ed il terzo «Visto» sono sostituiti dai seguenti: «Vista la legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , e in particolare l'articolo 13, comma 4;»;
2) il settimo ed il tredicesimo «Visto» sono soppressi;
3) dopo il diciassettesimo «Visto» e' inserito il seguente: «Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 , recante disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell' articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ;»;
4) dopo l'ultimo «Visto» sono inserite le seguenti premesse: «Vista la delibera dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) n. 308 del 13 giugno 2023 , sottoscritta dal Presidente dell'Autorita' il 6 luglio 2023;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 1988 , effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023;»;
c) all'articolo 1:
1) al comma 1 e al comma 2, lettera b), le parole «18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023, n. 36»;
2) al comma 2:
2.1) la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) "contratti": contratti di appalto pubblico, di partenariato pubblico privato e di concessione da svolgersi all'estero ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del codice;»;
2.2) alla lettera h), la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente «progetto»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 5, 5-bis e 6, e dall'articolo 6, le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) ai contratti esclusi dall'applicazione delle direttive europee;
b) ai contratti attivi;
c) ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano la possibilita' di guadagno economico, anche indiretto;
d) ai contratti di societa';
e) alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi o forniture.»;
d) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole da «, in particolare» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «garantendo il rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, commi da 1 a 4, e 10 del codice. Le disposizioni del presente regolamento si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;
2) al comma 4, le parole «all'articolo 30, commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei documenti contrattuali sono inserite, in quanto compatibili con la legge applicabile ai sensi del comma 6, clausole di effetto analogo a quello delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 6, secondo periodo, del codice.»;
3) al comma 5, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di trasparenza sono disciplinati dalla normativa italiana, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24.»;
4) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. I contratti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), che offrono opportunita' di guadagno economico, anche indiretto, sono affidati tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice.»;
e) all'articolo 3:
1) alla rubrica, dopo la parola «appaltanti» sono inserite le seguenti: «ed enti concedenti»;
2) al comma 1, dopo la parola «appaltante» sono inserite le seguenti: «e puo' affidare contratti di concessione»;
3) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. I centri interservizi amministrativi di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2006, n. 307 svolgono le funzioni di centrali di committenza nell'ambito del Paese dove hanno sede per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro, salva la possibilita' per il Ministero di disporre la centralizzazione dell'acquisizione di ulteriori contratti, anche in relazione a specifiche iniziative o aree geografiche.
2-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 3, i contratti di qualsiasi importo volti a individuare gli intermediari commerciali con cui cooperare per la presentazione delle domande di visti di circolazione e di soggiorno in Italia sono affidati dal Ministero, anche avvalendosi di una centrale di committenza iscritta nell'elenco di cui all'articolo 63 del codice. In casi eccezionali, il Ministero, con provvedimento motivato, puo' autorizzare una centrale di committenza di cui ai commi 1, secondo periodo, o 2, primo periodo ad affidare uno o piu' contratti di cui al primo periodo.»;
4) al comma 3, dopo le parole «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o dell'Associazione europea di libero scambio»;
f) alla rubrica del capo II, la parola «Procedure» e' sostituita dalle seguenti: «Progettazione e procedure»;
g) al capo II, all'articolo 4 e' premesso il seguente:
«Art. 3-bis (Progettazione). - 1. Prima dell'affidamento di un contratto di lavori, il RUP stabilisce caratteristiche, requisiti e limiti economici degli interventi, nonche' gli elaborati necessari per la progettazione.
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria puo' essere omesso il progetto di fattibilita' tecnico-economica, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.
3. Prima dell'affidamento di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 7, comma 2, la sede estera verifica che il progetto risponde ai fabbisogni e agli obiettivi da perseguire ed e' conforme alla normativa applicabile e alle prescrizioni impartite dalle autorita' locali.
4. Il rapporto conclusivo del soggetto cui e' affidata l'attivita' di verifica e' validato dal RUP.
5. Gli oneri per la verifica e per la validazione sono compresi nelle risorse stanziate per la realizzazione dei lavori.»;
h) all'articolo 4:
1) alla rubrica la parola «procedimento» e' sostituita dalla seguente: «progetto»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, dopo la parola «indicato» sono inserite le seguenti: «nella decisione di contrarre»;
2.2) al terzo periodo, dopo le parole «personale di ruolo» sono aggiunte le seguenti: «diverso dal titolare della sede estera»;
3) al comma 4, le parole «, comprensiva di eventuali incarichi di progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «o incarichi di progettazione, di direzione dei lavori o di collaudo»;
4) al comma 5, le parole «responsabile del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;
5) al comma 6, le parole «dall'ANAC» fino a «il RUP» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 5, comma 3, dell'allegato I.2 del codice e dalle corrispondenti disposizioni del regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, del codice, il RUP, se e' un tecnico con idonea professionalita',»;
6) al comma 6-bis, le parole da «dall'articolo 113» a «medesimo articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 45 del codice e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo»;
i) all'articolo 5, comma 1, le parole da «42» a «servizi» sono sostituite dalle seguenti: «16 del codice. Agli effetti di cui all'articolo 16, comma 3, del codice, per "personale»;
l) all'articolo 6, comma 1:
1) al primo periodo, le parole «alla parte» sono sostituite dalle seguenti: «al libro»;
2) al terzo periodo, le parole «19 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «134, comma 4, del codice e i riferimenti ivi contenuti agli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del codice si intendono fatti all'articolo 9 del presente regolamento»;
m) all'articolo 7:
1) al comma 1, le parole da «nel primo» a «invito» sono sostituite dalle seguenti: «nella decisione di contrarre»;
2) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La sede estera puo' utilizzare le seguenti procedure semplificate:
a) affidamento diretto per contratti di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza previa consultazione di due o piu' operatori economici;
b) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di appalto di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie previste dalle direttive europee;
c) procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per contratti di concessione di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore a un milione di euro.
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, si applica il principio di rotazione conformemente all'articolo 49, commi 2, 3, 4 e 6, del codice. Per i contratti affidati con le procedure di cui al comma 2, lettere b) e c), non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato e' stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
3. La sede estera utilizza la procedura ordinaria aperta per contratti di appalto di forniture o di servizi di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee e la procedura ordinaria ristretta per contratti di appalto di lavori o di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore alle soglie previste dalle direttive europee, nonche' per contratti di concessione di importo pari o superiore a un milione di euro.»;
3) al comma 5, le parole «da eseguire in Stati membri dell'Unione europea e» sono soppresse;
4) al comma 7 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Alle spese di immediata esecuzione di importo non superiore a 1.500 euro, predeterminate da ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento, si applica la disciplina prevista per la gestione economale.»;
5) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. La sede estera assicura il soccorso istruttorio conformemente all'articolo 101 del codice.
7-ter. Le procedure di affidamento possono svolgersi mediante una piattaforma digitale predisposta dal Ministero, nel rispetto dei principi di cui al libro I, parte II, del codice. Il Ministero determina le sedi estere e le tipologie di contratto che si avvalgono della piattaforma di cui al presente comma, tenuto conto dell'accessibilita' e affidabilita' della rete telematica disponibile in loco e della necessita' di assicurare un'effettiva concorrenzialita' ed economicita' delle procedure di affidamento in rapporto alle condizioni del mercato locale.»;
n) all'articolo 8, comma 1, le parole «atto di gara» sono sostituite dalle seguenti: «atto del procedimento»;
o) all'articolo 9, comma 3, le parole «dall'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 94 e 95»;
p) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo la parola «cinque» sono inserite le seguenti: «o, per contratti di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, dieci» e le parole «del principio di rotazione» sono soppresse;
((2) al comma 3, i numeri)) «63» e «163» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «76» e «140»;
q) all'articolo 11, le parole «95, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «108, comma 1»;
r) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «di non meno di tre e non piu' di» sono sostituite dalle seguenti «da tre o»;
2) al comma 2, le parole «un altri» sono sostituite dalla seguente: «altri» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, uno o piu' membri possono essere scelti tra personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. La Commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 7, comma 7-ter, la Commissione puo' operare attraverso una piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.»;
4) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il RUP puo' fare parte della commissione giudicatrice.»;
5) al comma 4, le parole «42 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «93, comma 5, lettere b) e c), del codice. L'articolo 93, comma 5, lettera a), del codice si applica ai componenti della commissione non in servizio nella sede estera»;
s) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole «sede estera» sono inserite le seguenti: «o, su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice»;
t) all'articolo 14:
1) al comma 1, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della sede estera per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto;»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La sede estera acquisisce il contratto di subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 9 prima dell'inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.»;
u) all'articolo 15, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Le garanzie di cui al comma 2, lettera b), sono svincolate automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.»;
v) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole «superiore al 20» e' sostituito dal seguente: «superiori al 30»;
2) le parole «2. Le anticipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «3. Le anticipazioni»;
z) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le cause di risoluzione previste all' articolo 73 della direttiva 2014/24/UE o all' articolo 44 della direttiva 2014/23/UE , il grave inadempimento, il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e la sussistenza di motivi, anche sopravvenuti, di esclusione di cui all'articolo 9, comma 3, del presente regolamento sono inseriti nei documenti contrattuali come clausole risolutive espresse.»;
aa) all'articolo 18, comma 2, le parole «di cui all'articolo 7, comma 2, lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di lavori di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b) e»;
bb) all'articolo 19, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per contratti di servizi o di forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro, il titolare della sede estera puo' affidare la direzione dell'esecuzione ad altro dipendente della sede estera.
Per interventi particolarmente complessi, la direzione dell'esecuzione puo' essere affidata, nel rispetto del presente regolamento, a soggetti esterni anche locali in possesso delle specifiche competenze richieste e di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.»;
cc) all'articolo 20:
1) al comma 1, lettera d), le parole «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalla seguente: «RUP»;
2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In casi eccezionali, il collaudo puo' essere affidato a personale in servizio presso l'amministrazione centrale.»;
3) al comma 4, le parole «102, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «116, comma 2»;
dd) all'articolo 21:
1) al comma 1, dopo la parola «appaltante,» sono inserite le seguenti: «la sede centrale dell'AICS puo' disporre che»;
2) il comma 2 e' abrogato;
ee) all'articolo 22, comma 1, le parole «all'articolo 30, commi 1, 2 e 7 del codice» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 2, del presente regolamento»;
ff) all'articolo 24:
1) al comma 1, le parole «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
2) al comma 2, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2

Modifiche al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188 1. Al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 15 settembre 2022, n. 188 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo, le parole « 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 »; b) al preambolo:
1) il quarto «Visto» e' sostituito dal seguente: « Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 45; »;
2) il quinto «Visto» e' sostituito dal seguente: «Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 , recante "Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell' articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ";»;
3) il sesto e il settimo «Visto» sono soppressi;
4) le parole: «Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);» sono soppresse;
5) dopo l'ultimo «Visto» sono inseriti i seguenti periodi: « Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 29 agosto 2023 e del 19 dicembre 2023;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota 0224066-P del 27 dicembre 2023; »; c) all'articolo 1, comma 1:
1) alla lettera a), le parole « 18 aprile 2016, n. 50 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2023, n. 36 » e dopo le parole « Codice dei contratti pubblici » sono inserite le seguenti: « in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici »;
2) alla lettera c), la parola « procedimento » e' sostituita dalla seguente « progetto »; d) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole « 113, comma 2, del Codice » sono sostituite dalle seguenti: « 45 del Codice e all'allegato I.10 al Codice »;
2) al comma 2, le parole «ai dipendenti pubblici», «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «gara» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «al personale» «all'allegato I.10 al Codice» e «affidamento»;
3) al comma 3, le parole « 113, comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « 45, commi 5, 6 e 7 »;
4) al comma 4, le parole «113, commi 2 e 3» e «113, comma 2» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «45, commi 2 e 3» e «45, commi 2, 3 e 4»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali. »;
6) al comma 6, le parole « all'articolo 113, comma 2, del Codice » sono sostituite dalle seguenti: « all'allegato I.10 al Codice » e le parole « a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara » sono soppresse;
7) al comma 7, dopo le parole «gli incentivi» sono inserite le seguenti: « per le attivita' connesse all'affidamento del contratto »; e) all'articolo 3:
1) al comma 1, alinea, le parole «all'articolo 113, comma 2, del Codice» e «di gara nella» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «all'allegato I.10 al Codice» e «della»;
2) al comma 2, il numero « 113 » e' sostituito dal seguente: « 45 » , e le parole « o del capitolato » sono soppresse;
3) al comma 3, le parole «113, comma 3», «responsabile unico del procedimento» e «articolo 113, comma 2, del Codice» sono rispettivamente sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «45, comma 3», «RUP» e «allegato I.10 al Codice»;
4) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
« 4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:
a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti di affidamento diretto;
c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;
d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;
e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:
a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti della procedura di affidamento;
c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'. »;
5) al comma 6, le parole « 113, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « 45, comma 8 »;
6) al comma 7, le parole da «secondo» a «5» sono sostituite dalle seguenti: « del 20 per cento »; f) all'articolo 4:
1) al comma 1, il numero « 31 » e' sostituito dal seguente: « 15 »;
2) al comma 2, il numero « 113 » e' sostituito dal seguente: « 45 »; g) all'articolo 6:
1) al comma 1, le parole da «secondo» a «massimi» sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei valori »;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) al comma 3, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: « le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45 »;
4) al comma 4 le parole « di gara » sono sostituite con le seguenti: « della procedura di affidamento »; h) all'articolo 7:
1) al comma 3, lettera a), dopo le parole «direzioni lavori» sono inserite le seguenti: « e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione »;
2) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
« c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione;
c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente;
c-quater) per le attivita' di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori; »;
3) alla lettera d) le parole « responsabile unico del procedimento » sono sostituite dalla seguente: « RUP »;
4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
« e) per la predisposizione dei documenti della procedura di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto; »;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
« 6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento. »; i) all'articolo 8, comma 1, il numero « 113 » e' sostituito dal seguente: « 45 »; l) all'articolo 11:
1) al comma 1, la parola « gara » e' sostituita dalle seguenti: « della procedura di affidamento »;
2) al comma 3 , il numero «3» e' sostituito dal seguente: « 2 »;
3) al comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: « Le risorse finanziarie per gli incentivi alle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento posto a base della procedura di affidamento. »;
4) al comma 6, le parole da «la quota» a «medesimo articolo 113» sono sostituite dalle seguenti: « le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45 »;
5) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
« 7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del Codice. ». m) all'articolo 12, il comma 3 e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 2024 Il Ministro: Tajani Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2024 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 728 Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 , 11 e 12 del decreto 15 settembre 2022, n. 188 Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell' art. 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ), pubblicato nella Gazz.
Uff. 5 dicembre 2022, n. 284, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Codice", il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
b) "RUO", il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante;
c) "RUP", il responsabile unico del progetto;
d) "Ministero", il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 2 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice e all'allegato I.10 del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, relative a procedure di affidamento indette dal Ministero ovvero relative a procedure di affidamento effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui all'articolo 45 commi 5, 6 e 7.
4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 45 commi 2 e 3 del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 45 comma 2, 3 e 4 del Codice.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice, rese nell'ambito di lavori, servizi o forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 120 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base delle procedure di affidamento, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali.
6. Le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi per le attivita' connesse all'affidamento del contratto nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.
Art. 3 (Misura degli incentivi). - 1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'allegato I.10 al Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base della procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:
a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;
b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.
2. Ai sensi all'articolo 45, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'allegato I.10 del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 45, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero.
4. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di lavori, sono determinate come segue:
a) 30 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento diretto;
c) 15 per cento, da ripartire tra il progettista, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e il personale tecnico assistente;
d) 25 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori, il responsabile del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e il personale tecnico assistente;
e) 15 per cento, da ripartire tra gli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.";
5. Le percentuali degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Codice, svolte nell'ambito di contratti di servizi e forniture, sono determinate come segue:
a) 40 per cento, da ripartire tra il RUP e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento;
c) 40 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'.
6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 45, comma 8, del Codice, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Per i servizi con carattere di ripetitivita' si applica una riduzione dell'incentivo del 20 per cento.
Art. 4 (Individuazione del personale). - 1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 .
2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 commi 2 e 3, del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa, salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unita' organizzativa.
3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale , ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3.
5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.».
«Art. 6 (Definizione delle percentuali effettive). - 1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, nel rispetto dei valori indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.
2. (abrogato)
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.
4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base della procedura di affidamento, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.
5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.
Art. 7 (Determinazione degli importi). - 1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
c-bis) per la progettazione, con il provvedimento di validazione;
c-ter) per le attivita' di RUP, in proporzione, in coincidenza delle liquidazioni delle prestazioni di cui alle lettere diverse dalla presente;
c-quater) per le attivita' di collaboratore del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori, in coincidenza con la liquidazione delle prestazioni rispettivamente del RUP, del direttore dell'esecuzione e del direttore dei lavori;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per la predisposizione dei documenti delle procedure di affidamento, con la pubblicazione del bando o, se non e' prevista la pubblicazione, con la trasmissione dell'invito e con l'atto di affidamento nelle procedure di affidamento diretto;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 45, comma 4 del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.».
«Art. 8 (Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti). - 1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 3, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.».
«Art. 11 (Disposizioni contabili). - 1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base della procedura di affidamento, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate.
2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attivita' incentivate.
3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma 2 alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all' articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 .
4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse finanziarie per gli incentivi delle funzioni tecniche non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base della procedura di affidamento.
5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano le risorse di cui all'articolo 45, comma 5, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45. La residua quota costituisce economia di bilancio.
7. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui all'articolo 45, comma 4, del codice.
Art. 12 (Disposizioni di coordinamento e finali). - 1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 , sono apportate le seguenti modificazioni:
h) alla rubrica, dopo le parole "del procedimento" sono inserite le seguenti ", incentivi per funzioni tecniche";
i) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall' articolo 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 3 del medesimo articolo.".
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.
3. (abrogato).».
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