Monitoring Gesetzessammlung

093G0626

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0626

Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attivita' delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata. (DECRETO MINISTERIALE 04 novembre 1993 n. 573)

Art. 1 - Nomi geografici delle denominazioni di origine controllata degli oli

Nomi geografici delle denominazioni
di origine controllata degli oli 1. I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di origine controllate degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio omogeneo per condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il territorio di stretta pertinenza geografica indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purche' gli oli prodotti abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate aree piu' ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di una sottozona deve essere specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione puo' eventualmente prevedere l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di una menzione geografica di uso tradizionale, purche' tale menzione sia tale da rafforzare l'identita' dell'olio e non indica il consumatore in errore circa l'origine o la qualita' dell'olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine. I nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali ne' creare confusione con esse o con altro nome geografico gia' attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.
3. Le menzioni geografiche aggiuntive possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
a) che vengano indicate all'atto della denuncia degli oliveti;
b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle olive, le quali ultime devono essere prese in carico separatamente negli appositi registri di magazzino ai fini della oleificazione;
c) che l'olio cosi' designato sia interamente prodotto con le olive derivate dalla localita' geografica designata, senza possibilita' di assemblaggio con oli appartenenti alla medesima denominazione;
d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di designazione.
4. Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o piu' denominazioni, il Comitato nazionale di cui all' art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , d'ora in avanti denominato "Comitato nazionale", propone al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente per tradizione oppure prevede altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione della localita'.
5. Non e' consentito l'impiego del nome geografico utilizzato per designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.
6. Non e' consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano un nome geografico gia' riservato a una D.O.C., o che abbiano nomi o logotipi la cui assonanza o la cui immagine imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa l'origine o la qualita' merceologica dell'olio, nonche' l'utilizzo di dizioni simili o associate con l'indicazione "denominazione di origine controllata" anche espresse in forma abbreviata o in sigla. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata, quali la minimizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l'uso di codici.
7. Ai fini dell'applicazione dell' art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , l'uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate e' sempre consentito purche' l'olio cosi' designato provenga esclusivamente dalle localita' di riferimento e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 169 , reca: "Disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini".
- Il regolamento CEE n. 2568/91 , relativo alle caratteristiche degli oli di oliva, nonche' ai metodi ad essi attinenti, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 248 del 5 settembre 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 21 ottobre 1993, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all' art. 1 :
- L' art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , istituisce il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; prevede che con decreto del Presidente della Repubblica ne siano stabilite le norme di organizzazione e funzionamento; ne fissa la composizione e stabilisce che con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne siano nominati i componenti.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , reca: "Attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari".
- L' art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , non estende il divieto all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni o frazioni per i prodotti che recano la denominazione di origine controllata, purche' le stesse specificazioni siano riportate graficamente in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.

Art. 2 - Procedura per il riconoscimento delle denominazioni

Procedura per il riconoscimento delle denominazioni 1. Ai sensi dell' art. 6 della legge del 5 febbraio 1992, n. 169 , per assicurare la rappresentativita' dei produttori che intendano presentare domanda per la denominazione di origine, puo' costituirsi un comitato promotore della denominazione di origine controllata (D.O.C.). Il comitato promotore non ha scopi di lucro e persegue l'obiettivo del riconoscimento della denominazione; esso nomina un proprio rappresentante che, in nome e per conto dei produttori interessati, puo' intervenire con proposte e suggerimenti presso le amministrazioni pubbliche e gli enti che intervengano nel provvedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine.
2. Al fine di acquisire utili elementi per l'espressione del parere previsto dall' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , l'assessorato regionale competente puo' costituire un comitato olivicolo di esperti e rappresentanti del settore olivicolo. Il parere della regione analiticamente reso su ciascuno degli elementi che devono figurare nei disciplinari, ai sensi dell' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , deve essere espresso nel termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Trascorso tale termine, anche in assenza del parere della regione competente, la domanda e' trasmessa da parte del Comitato promotore interessato al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, che provvede a richiedere il parere del Comitato nazionale. Il parere del Comitato nazionale, se favorevole, e' corredato dal disciplinare di produzione relativo alla denominazione di origine richiesta.
3. Gli interessati possono, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del parere del Comitato nazionale nella Gazzetta Ufficiale, far pervenire al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, eventuali istanze o controdeduzioni.
4. Avvenuta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del parere favorevole del Comitato nazionale e dopo l'esame da parte del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle istanze o delle controdeduzioni eventualmente pervenute, i conduttori degli oliveti situati nella zona di produzione che intendano richiedere l'iscrizione delle proprie superfici nell'albo previsto dall' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono esprimere il proprio assenso all'utilizzo della denominazione di origine controllata. L'assenso e' comunicato da ciascun conduttore entro trenta giorni dalla pubblicazione del parere favorevole nella Gazzetta Ufficiale alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominata camera di commercio, competente per territorio, anche per il tramite del comitato promotore della D.O.C., indicando, altresi', gli elementi utili alla localizzazione ed alla individuazione della superficie degli oliveti aventi presuntivamente titolo a produrre olio con caratteristiche fissate dal disciplinare proposto. Decorso il termine di cui sopra, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio redige un documento riepilogativo generale relativo alle comunicazioni ricevute e lo in- via immediatamente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per gli adempimenti di competenza.
Nell'eventualita' che il comitato promotore della denominazione di origine, di cui al comma 1, abbia gia' raccolto tali elementi in fase di istruttoria regionale li deve immediatamente convalidare ed inviare al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per la valutazione di cui al comma precedente. Note all' art. 2 :
- L' art. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata puo' essere presentata da una pluralita' di produttori o da una o piu' Associazioni di produttori olivicoli riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674 , e successive modificazioni. Lo stesso articolo definisce le modalita' di presentazione delle domande di riconoscimento della denominazione di origine controllata.
- L' art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , indica gli elementi che devono essere contenuti nei disciplinari di produzione degli oli a denominazione di origine controllata.
- L' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prescrive l'iscrizione ad un apposito albo istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, degli oliveti siti nelle zone di produzione a denominazione di origine controllata.

Art. 3 - Caratteristiche dei disciplinari di produzione

Caratteristiche dei disciplinari di produzione 1. Al fine di assicurare uniformita' nella redazione dei disciplinari di produzione e del loro successivo aggiornamento, gli stessi contengono:
a) l'indicazione della denominazione, riferita ad un nome geografico corrispondente alla zona di coltivazione dell'olio e delle eventuali sottozone geografiche, aventi caratteristiche aggiuntive alla denominazione di origine;
b) l'indicazione della piattaforma varietale e differenziazioni di carattere varietale;
c) la delimitazione della zona di produzione e delle eventuali sottozone;
d) l'indicazione delle condizioni tecnico-agronomiche ed ambientali di coltivazione dell'olio atte a caratterizzare la produzione delle denominazioni in causa, con particolare riferimento: alle caratteristiche naturali dell'ambiente, alle pratiche di impianto e di coltivazione, al periodo e ai sistemi di raccolta, alle rese massime di olive, alle modalita' di oleificazione, alle metodologie da seguire per assicurare alla rispondenza delle denunce di produzione delle olive alla effettiva produzione realizzata, ai parametri tecnici delle olive prodotte, con riguardo anche alla acidita' massima espressa in acido oleico libero, alla percentuale di sostanze grasse in rapporto al grado di maturazione ed alla integrita' delle olive;
e) l'indicazione delle prescrizioni relative alla oleificazione, ivi comprese eventuali tecnologie utilizzate per la produzione di oli di particolare pregio, con particolare riferimento: ai limiti territoriali in cui le operazioni di oleificazione devono essere effettuate, ai termini per l'immissione al consumo, alla resa di oleificazione (olive/olio) ed alle eventuali pratiche di oleificazione consentite o vietate;
f) l'indicazione delle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche che l'olio prodotto deve possedere all'atto dell'immissione al consumo in base alla normativa vigente;
g) l'indicazione delle modalita' per l'effettuazione dell'esame chimico-fisico e della prova di degustazione nella fase precedente al confezionamento secondo la metodologia prevista nel presente decreto.
h) le indicazioni relative alla designazione degli oli, con particolare riferimento: ai nomi geografici consentiti; alle veritiere menzioni di nomi aziendali, che comunque non devono ingenerare confusione con i nomi geografici riferiti all'olio; ai marchi, alle varieta' ed ai caratteri da utilizzare per le menzioni aggiuntive;
i) le modalita' di informazione in ordine alle operazioni di confezionamento all'origine ed all'attivita' dei soggetti che effettuano il confezionamento per conto proprio o per conto di terzi.
2. Nei disciplinari di produzione possono altresi' essere inclusi anche i seguenti elementi:
a) l'uso di specificazioni aggiuntive previste dalla normativa per gli oli D.O.C. e di eventuali specifiche menzioni storiche o tradizionali di uso collettivo riservato alla denominazione;
b) gli eventuali obblighi, e limitazioni di utilizzo menzioni previste come facoltative dalla normativa comunitaria;
c) l'individuazione dell'immagine artistica, eventualmente compresa la base colorimetrica, del logo figurativo o logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione;
d) le modalita' che i consorzi di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , devono osservare nel predisporre e conservare, in quantita' congrua, uno o piu' campioni standard tipici della produzione annuale della zona geografica di competenza, da utilizzare nelle prove di accertamento delle caratteristiche organolettiche.
e) le modalita' atte ad assicurare gli adempimenti, di cui all'art. 5, comma 2, lettura a), della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , nell'eventualita' in cui le operazioni di oleificazione siano effettuate in impianti in cui si trasformano anche olive non aventi diritto alla D.O.C., con particolare riferimento alla verifica che presso gli stabilimenti siano attivate linee di oleificazione sepa- rate e che il prodotto sia avviato in contenitori separati e immediatamente identificabili.
Note all' art. 3 :
- L' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prevede la costituzione ed il riconoscimento dei consorzi di tutela per ogni denominazione di origine controllata e ne fissa i requisiti.
- Per l' art. 5, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 2.

Art. 4 - Modifica dei disciplinari di produzione

Modifica dei disciplinari di produzione 1. Per le proposte di modificazione dei disciplinari di produzione si osservano le procedure previste dall'art. 2. Le domande devono essere corredate da documentazione atta a fornire le motivazioni di carattere tecnico, economico e di opportunita' delle modifiche proposte. Non possono essere accolte le proposte di modificazioni che pregiudichino il mantenimento del livello qualitativo della produzione o che impediscano l'ulteriore valorizzazione economica della denominazione.
2. Il comitato promotore comunica le proposte di modificazione a tutti gli utilizzatori della denominazione.
3. Qualora la proposta sia diretta all'allargamento della zona di produzione, deve essere corredata da documentazione contenente il parere della maggioranza degli utilizzatori della D.O.C. che abbiano presentato denunce di produzione in ciascuno degli ultimi tre anni.
4. La stessa documentazione relativa al parere della maggioranza degli utilizzatori della denominazione deve essere prodotta anche nel caso in cui sia proposta una denominazione di origine riferita allo stesso territorio nel quale insista una preesistente denominazione.
In tale caso, il Comitato nazionale evidenzia i parametri tecnici differenziali che consentono di distinguere con sufficiente oggettivita' le due denominazioni.
CAPO II Capo II ALBO DEGLI OLIVETI

Art. 5 - Costituzione degli albi degli oliveti

Costituzione degli albi degli oliveti 1. L'albo degli oliveti di cui all' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e' istituito, per ciascun olio vergine o extravergine di oliva, e comprende tutti i terreni olivati le cui caratteristiche consentono la produzione della denominazione di origine controllata.
Esso e' denominato "Albo degli oliveti dell'olio vergine o extravergine della denominazione di origine controllata" seguito dalla relativa denominazione di origine.
2. L'albo e' annualmente aggiornato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio rientra la zona di produzione dell'olio a denominazione di origine. Qualora tale zona sia estesa a piu' province, ciascuna camera di commercio istituisce l'albo per il territorio di propria competenza e trasmette l'albo medesimo alle camere di commercio delle altre province.
3. Copia dell'albo, su supporto magnetico, e' fornita entro il 31 dicembre di ogni anno dalla camera di commercio, industria, artiginato e agricoltura per l'immissione nel sistema informativo del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Nota all' art. 5 :
- Per l' art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 2.

Art. 6 - Denuncia degli oliveti

Denuncia degli oliveti 1. La denuncia degli oliveti da iscrivere all'albo e' presentata dal proprietario, dall'affittuario o da chiunque abbia la disponibilita' a qualunque titolo dei terreni olivati, d'ora in avanti denominato "conduttore". La denuncia e' redatta in conformita' al modello A allegato al presente regolamento.
2. La denuncia e' presentata alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio ricadono in tutto o in parte gli oliveti, ovvero al consorzio di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , che provvede a trasmettere immediatamente la denuncia stessa alla regione o alla provincia autonoma competente.
3. La regione competente puo' richiedere che la denuncia sia corredata dalla cartografia in scala 1:2.000, ovvero dal certificato catastale o dalla scheda dello schedario olivicolo nazionale.
4. In fase di prima applicazione di un disciplinare di produzione, la denuncia degli oliveti deve essere presentata entro sei mesi dalla data del provvedimento ministeriale di riconoscimento della denominazione. Le successive variazioni di consistenza degli oliveti iscritti nell'albo, dovute allo spiantamento o alla realizzazione di nuovi impianti, nonche' tutte le modificazioni eventuali dei sistemi di coltivazione devono essere denunciate a cura dei conduttori interessati nel termine di sei mesi secondo le modalita' di cui ai precedenti commi.
5. Il cambiamento del conduttore deve essere denunciato, entro sessanta giorni, alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il conseguente aggiornamento dell'albo e' effettuato nei sessanta giorni successivi alla denuncia.
6. Il conduttore che, pur avendo diritto a chiedere l'iscrizione del proprio oliveto nell'albo, non l'abbia richiesta, puo' presentare denuncia, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2, entro il primo semestre dell'anno precedente a quello d'inizio della campagna olearia dalla quale intende usufruire della denominazione.
Nota all' art. 6 :
- Per l' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 3.

Art. 7 - Controlli sulle denunce degli oliveti

Controlli sulle denunce degli oliveti 1. La regione o la provincia autonoma, all'atto del ricevimento della denuncia, redatta in quattro esemplari, secondo il modello A allegato al presente regolamento, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia stessa.
2. La regione o la provincia autonoma provvede a verificare la corrispondenza della entita' della superficie e degli altri requisiti tecnici previsti dal disciplinare di produzione, richiedendo eventuali integrazioni della documentazione cartografica dei riferimenti cartografici qualora ritenga insufficienti quelli acquisiti. Per l'espletamento degli accertamenti puo' essere richiesta la collaborazione dei consorzi, di cui all' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 . La regione o la provincia autonoma accerta altresi' la presumibile eta' di impianto degli oliveti in funzione della loro produzione per unita' di superficie e il numero di piante presenti nel mappale denunciato. In ogni caso, la regione o la provincia autonoma provvede al riesame tecnico degli oliveti iscritti negli albi, almeno ogni cinque anni.
3. La denuncia degli oliveti, corredata dalla dichiarazione di rispondenza ai requisiti prescritti di cui all' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , e' trasmessa dalla regione o dalla provincia autonoma in duplice esemplare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il terzo esemplare della denuncia e' trattenuto agli atti della regione o della provincia autonoma.
Note all' art. 7 :
- L' art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , attribuisce la vigilanza sull'applicazione della legge predetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prevedendo la possibilita' di esercitare tale vigilanza tramite soggetti pubblici che presentino adeguate garanzie di obiettivita' e imparzialita' nei confronti di ogni produttore o trasformatore sottoposti alla vigilanza.
- L' art. 8, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , stabilisce che l'iscrizione avviene su denuncia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ufficio regionale competente per territorio, attestante che l'oliveto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

Art. 8 - Dati ed elementi figuranti nell'albo

Dati ed elementi figuranti nell'albo 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ad iscrivere nell'albo, con il nome del conduttore denunciante, i terreni olivati destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine. Nell'albo, oltre al cognome, al nome, al codice fiscale e all'indirizzo del conduttore, devono essere riportate le seguenti indicazioni:
a) data di iscrizione nell'albo e rispettivo numero di matricola;
b) localita' (comune, frazione o contrada) nella quale ricadono i terreni olivati;
c) entita' della superficie dei terreni olivati corredata dai riferimenti catastali, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), presenza varietale con la specificazione della quantita' massima di olive e del corrispondente quantitativo di olio avente diritto alla ricevuta di cui al successivo art. 9, in base alle condizioni previste nel disciplinare di produzione;
d) estremi delle denunce di variazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.
2. La camera di commercio, dopo l'iscrizione nell'albo dei terreni olivati, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotandovi le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma 1.
CAPO III Capo III DENUNCIA DELLE OLIVE

Art. 9 - Denuncia delle olive

Denuncia delle olive 1. Il conduttore di un oliveto iscritto nell'albo, che intenda commercializzare olive da destinare alla produzione di olio vergine o extravergine a denominazione di origine, e' tenuto a presentare annualmente la denuncia delle olive prodotte, redatta in conformita' al modello B allegato al presente regolamento.
2. La denuncia di cui al comma 1 e' presentata in tre esemplari alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura immediatamente dopo l'ultimazione delle operazioni di raccolta delle olive e comunque non oltre il 30 gennaio di ogni anno.
3. Nella denuncia delle olive deve essere riportata la quantita' di olive prodotte e, nel caso che il conduttore abbia in tutto o in parte alienato il prodotto, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonche' l'oliveto di provenienza del prodotto stesso. Il conduttore indica, altresi', con separata denuncia, la quantita' di olive provenienti da oliveti aventi titolo a fregiarsi di una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui all'art. 1, comma 2.
4. Il conduttore, che ceda a terzi a qualunque titolo le olive de- nunciate o l'olio ottenutone, deve trasferire all'acquirente la ricevuta della denuncia di produzione di cui all'art. 11 o sue frazioni, annotandovi gli estremi della cessione. La ricevuta e' allegata al registro di magazzino, di cui al successivo art. 10.

Art. 10 - Registro di magazzino di carico e scarico

Registro di magazzino di carico e scarico 1. Gli operatori che provvedono a molire le olive proprie o acquistate, o che acquistano partite di olio a denominazione di origine sono tenuti ad istituire un registro di magazzino di carico e scarico, vidimato in ciascuna pagina dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio. Nella parte relativa al carico devono essere registrate le partite da essi prodotte o acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce di produzione e le relative fatture; nella parte relativa allo scarico devono essere registrate le partite vendute, con l'indicazione degli estremi delle fatture emesse.
2. I rivenditori al minuto di olio a denominazione di origine controllata gia' confezionato non sono tenuti alla istituzione del registro di carico e scarico di cui al comma 1, ma devono conservare per tre anni le fatture di acquisto dell'olio.

Art. 11 - Ricevuta della denuncia di produzione delle olive

Ricevuta della denuncia di produzione delle olive 1. All'atto della presentazione della denuncia di produzione delle olive, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilascia al conduttore ricevuta frazionabile, secondo il modello C allegato al presente regolamento, per il quantitativo denunciato.
Nella ricevuta devono figurare le seguenti indicazioni:
a) quantita' di olive e corrispondente denominazione di origine;
b) ubicazione dei terreni olivasti da cui provengono le olive ed eventuale luogo di destinazione delle stesse;
c) eventuali sottodenominazioni geografiche consentite alle condizioni previste nel presente regolamento;
d) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, nominativo ed indirizzo dell'acquirente o del destinatario;
e) data di presentazione della denuncia.

Art. 12 - Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive

Accertamenti sulla denuncia di produzione delle olive 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto del rilascio al conduttore della ricevuta della denuncia di produzione delle olive, e' tenuta ad accertare che i terreni olivati del conduttore denunziante risultino iscritti nell'albo degli oliveti del rispettivo olio a denominazione di origine e che il quantitativo di olive denunciato non sia superiore a quello massimo consentito dal disciplinare di produzione.

Art. 13 - Frazionamento ricevute olive

Frazionamento ricevute olive 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, effettuati gli accertamenti, di cui all'art. 12, rilascia ai conduttori la ricevuta prevista dall'art. 11, allegandone copia alla denuncia di produzione delle olive trattenuta presso la camera di commercio stessa.
2. Il conduttore che ceda a terzi parte delle olive denunciate, richiede il frazionamento della ricevuta in due o piu' ricevute.
3. Nel caso in cui il conduttore conferisca le olive ad uno o piu' oleifici, le ricevute rilasciate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono trasferite gli oleifici medesimi, previa apposita annotazione nella ricevuta stessa.

Art. 14 - Frazionamento della certificazione di idoneita' per l'utilizzo delle D.O.C.

Frazionamento della certificazione di idoneita'
per l'utilizzo delle D.O.C. 1. Le partite di olio che hanno superato gli esami analitici ed organolettici sono corredate a cura della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente pr territorio di un certificato di idoneita' all'utilizzo della D.O.C. da rilasciarsi al detentore della partita entro quindici giorni dall'espletamento delle procedure. Tale certificato costituisce legittimazione ufficiale della designazione dell'olio e deve essere conservata nella documentazione ufficiale del confezionatore.
2. In caso di vendita frazionata prima del confezionamento, la cam- era di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede, su richiesta del detentore, a frazionare il certificato di idoneita', in conformita' al modello D allegato al presente regolamento, secondo le esigenze indicate dal detentore stesso e fino a concorrenza del quantitativo totale abilitato.
3. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura all'atto del rilascio della certificazione di idoneita' dell'utilizzo della D.O.C. dell'olio ritira dagli interessati le ricevute di produzione delle olive precedentemente rilasciate ai sensi dell'art. 11, effettuando il riscontro di legittimita' anche in termini quantitativi sulla base della resa olio - olive risultante dal quantitativo di olive riportato nelle ricevute esibite dal richiedente e ritirate.

Art. 15 - Stampa dei modelli

Stampa dei modelli 1. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio cura la stampa dei modelli A, B, C e D allegati al presente regolamento e provvede alla loro distribuzione agli interessati.
CAPO IV Capo IV COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE

Art. 16 - Campo di applicazione

Campo di applicazione 1. Al fine di consentire agli interessati, per le partite di olio a denominazione di origine controllata, di utilizzare la denominazione loro propria, essi devono sottoporle, prima della loro immissione al consumo, ad esame organolettico e ad analisi chimico-fisica, per accertarne la rispondenza ai requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione.

Art. 17 - Definizione di partita

Definizione di partita 1. Ai fini dell'effettuazione degli esami chimico-fisici ed organolettici, per partita di olio s'intende una massa di prodotto con la stessa denominazione e della stessa annata, ottenuta da un unico processo di trasformazione e contenuta in un unico o piu' recipienti ovvero in bottiglie o altri recipienti, collocati nello stesso locale o complesso aziendale.
2. Il detentore della partita di olio che richiede la denominazione di origine controllata puo' considerare "partita" anche tutta la produzione dell'annata riferita a una determinata categoria di olio.

Art. 18 - Presentazione della richiesta

Presentazione della richiesta 1. Il detentore di olio che desidera ottenere la certificazione di una partita a D.O.C. deve presentare apposita richiesta, anche per il tramite del consorzio di tutela, alla camera di commercio del territorio di produzione per il prelievo del campione da sottoporre agli accertamenti di cui all'art. 1, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
2. Le partite di olio dalle quali sono stati prelevati i campioni non possono essere rimosse dal luogo ove si trovano al momento del prelievo nel periodo compreso tra il prelievo stesso e la ultimazione dell'esame chimico-fisico, tranne per cause di forza maggiore. In tale ultimo caso, gli spostamenti o i travasi devono essere peventivamente comunicati alla competente camera di commercio ed annotati nei registri di magazzino.

Art. 19 - Esame organolettico

Esame organolettico 1. Prima dell'esame chimico-fisico, i campioni prelevati sono sottoposti all'esame organolettico da parte delle commissioni di degustazione di cui all'art. 21.

Art. 20 - Esame chimico-fisico

Esame chimico-fisico 1. L'esame chimico-fisico e' effettuato presso laboratori autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con proprio decreto.
2. Sono ammessi all'esame chimico-fisico soltanto i campioni che siano risultati idonei all'esame organolettico.

Art. 21 - Istituzione e composizione delle commissioni di degustazione

Istituzione e composizione delle commissioni di degustazione 1. Per l'effettuazione dell'esame organolettico di cui all'art. 19, presso le camere di commercio sono istituite apposite commissioni di degustazione che opereranno applicando le metodologie di cui all' art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 .
2. Il ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali nomina con proprio decreto, per ogni commissione di degustazione, un presidente ed un vice presidente, scelti tra gli assaggiatori iscritti nell'albo nazionale istituito ai sensi dell' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , che siano in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli, nonche' un segretario ed un segretario supplente, scelti tra i dipendenti della stessa camera di commercio.
3. Il presidente provvede a costituire per ciascuna seduta di degustazione una commissione di assaggiatori tra quelli iscritti nell'albo indicato nel comma 2, nel rispetto dei criteri di turnazione e di rotazione.
Note all' art. 21 :
- L' art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , cosi' recita: "Possono conseguire il riconoscimento della denominazione di origine controllata gli oli che possiedono le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche previste dal Regolamento (CEE) n. 1915/87 del Consiglio del 2 luglio 1987 e dal Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 , accertate con le metodologie previste dal citato Regolamento (CEE) n. 2568/91 ".
- L' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori di olio di oliva con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che determina anche i requisiti ai fini dell'iscrizione all'albo e la relativa gestione.

Art. 22 - Compiti del presidente della commissione

Compiti del presidente della commissione 1. Il presidente della commissione assicura il rispetto delle pro- cedure tecniche di degustazione. Egli predispone, con l'ausilio del segretario, il piano di attivita' della commissione e ne cura l'attuazione.
2. Il presidente della commissione provvede alla convocazione della commissione stessa e, in apertura di seduta, alla verifica del numero legale.
3. Il presidente trasmette trimestralmente al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali gestione produzione agricola, una relazione sull'attivita' svolta.

Art. 23 - Funzioni di segretario

Funzioni di segretario 1. Il segretario della commissione predispone la preparazione dei campioni, assicurando le misure necessarie a garantire l'anonimato degli stessi.
3. Spetta allo stesso segretario la conservazione dei campioni di cui al successivo art. 25, comma 10, lettera b) e c) per il termine stabilito dalla commissione.
4. Il segretario assiste alle riunioni della commissione di degustazione, ne redige il verbale e provvede alla comunicazione delle risultanze agli interessati.

Art. 24 - Funzionamento delle commissioni di degustazione

Funzionamento delle commissioni di degustazione 1. Le commissioni di degustazione sono validamente costituite con la presenza del presidente e di almeno sette componenti. In caso di impedimento del presidente, questi e' sostituito dal vice presidente.
In caso di impedimento di uno o piu' componenti, gli stessi sono sostituiti da altri componenti scelti con i criteri di cui all'art. 21, comma 3. Il giudizio relativo a ciascun campione degustato si determina attraverso la media ponderata delle singole valutazioni effettuate dai degustatori ivi compreso il presidente che, inoltre coordina l'attivita' di degustazione nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria in materia.
2. Nel caso in cui il numero dei campioni da degustare superi le possibilita' di esame della commissione di degustazione, sono costituite piu' commissioni per ciascun olio.
3. Qualora i campioni da esaminare di un solo olio a D.O.C. della provincia siano in numero esiguo, alla commissione cui e' demandato l'esame di detto olio e' altresi' affidato il compito di esaminare campioni di altro o altri oli a D.O.C. della provincia stessa.

Art. 25 - Prelevamento dei campioni

Prelevamento dei campioni 1. Il prelievo dei campioni e' effettuato da personale incaricato dalle camere di commercio con specifica deliberazione della giunta camerale. Tale personale puo' essere coadiuvato da altro messo a disposizione dai consorzi di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 .
2. L'effettuazione dei prelievi e' programmata con la necessaria frequenza, per il rispetto dei termini, dalle camere di commercio. In ogni caso, i prelievi sono effettuati entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di prelievo ed in presenza del detentore della partita o di un suo rappresentante.
3. La richiesta di prelievo di cui all'art. 18, comma 1, puo' essere presentata anche tramite il consorzio di cui all' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 .
4. Il campionamento di ciascuna partita e' effettuato dal personale incaricato di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni di cui ai seguenti commi.
5. Nel caso in cui la partita sia costituita da piu' recipienti, per i quali venga dichiarata dal detentore la uniformita' qualitativa, ai fini del campionamento e' effettuato un coacervo in proporzione al quantitativo dei singoli recipienti.
6. Qualora la partita sia costituita da prodotto confezionato, il campionamento e' effettuato a sondaggio sull'intera partita.
7. Per l'espletamento delle funzioni di prelevamento, il prelevatore ha diritto di accedere ai locali dove sono conservate le partite di olio; inoltre, puo' prendere visione della documentazione atta ad accertare la tipologia di prodotto, la sua rispondenza quantitativa, nonche' l'ubicazione delle partite dell'olio oggetto di prelevamento.
8. Qualora il prelevatore, nell'espletamento dei propri compiti, rilevi una situazione di difformita' da quella risultante dagli atti documentali, deve farne rapporto alla competente camera di commercio per gli adempimenti di competenza. Copia del rapporto e' consegnata al detentore della partita o al suo rappresentante.
9. Il prelevatore accerta il quantitativo dell'olio oggetto di campionamento e preleva il campione in sei esemplari assicurando la corrispondenza del campione alla massa del prodotto oggetto di esame.
10. Gli esemplari del campione sono cosi' utilizzati:
a) uno e' affidato al detentore della partita;
b) uno e' destinato alla commissione di degustazione per l'esame organolettico;
c) uno e' destinato alla commissione di degustazione e finalizzato all'esame chimico-fisico;
d) uno e' conservato dalla camera di commercio per l'eventuale esame da parte della commissione di appello;
e) due sono tenuti di riserva presso la camera di commercio.
11. I campioni presi in carico dalla camera di commercio devono essere conservati per la durata di un anno a partire dal rilascio della certificazione della D.O.C. o dal giudizio definitivo in caso di procedimento di appello.
12. I recipienti per i singoli esemplari del campione devono avere la capacita' compresa fra 0,25 e 0,50 litri ed essere chiusi ermeticamente. Per i recipienti gia' confezionati, puo' procedersi al prelevamento delle confezioni esistenti.
13. Sulla chiusura di ogni recipiente e' apposto un sigillo cartaceo recante la dizione "OLIO D.O.C. CAMPIONE DI CONTROLLO ESENTE DA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4, PRIMO COMMA, N. 8, DEL D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627 " completato da un'ala staccabile nella quale figurano le firme del prelevatore e del detentore della partita o di un suo fiduciario delegato che assiste al prelevamento.
14. Al momento del prelevamento e' redatto, in triplice copia, un verbale secondo il modello di cui all'allegato 2 al presente regolamento, dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento;
c) nominativo del prelevatore;
d) nominativo del detentore della partita e suo indirizzo;
e) eventuale nominativo del fiduciario del detentore della partita, specificamente delegato a presenziare al prelevamento;
f) modalita' di prelevamento, specificando eventuali coacervi;
g) descrizione delle partite di olio e dei recipienti;
h) attestazione del prelevatore circa le modalita' attraverso le quali egli ha provveduto ad accertare i requisiti di tipologia e di quantita' della partita, nonche' di identificazione dei recipienti;
i) dichiarazione attestante che tutti i campioni asportati e quello lasciato in custodia sono stati sigillati con l'apposizione, sulle apposite ali staccabili, delle firme del prelevatore e del detentore o suo rappresentante.
15. I verbali devono essere sottoscritti dal prelevatore e dal detentore o dal suo rappresentante.
16. Una copia del verbale e' consegnata al detentore della partita; una copia rimane al prelevatore; una copia e' consegnata, unitamente ai campioni, al segretario della commissione di degustazione istituita presso la competente camera di commercio.
17. La consegna dei campioni e dei relativi verbali al segretario della commisione di degustazione e' effettuata il giorno successivo al prelevamento.
18. I campioni sono presi in carico e conservati a cura del segretario della commissione di degustazione e devono essere conservati in frigorifero.
19. Il segretario della commissione di degustazione provvede ad inviare un esemplare di campione al laboratorio competente per territorio tra quelli autorizzati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro i due giorni successivi a quello dell'effettuazione dell'esame organolettico.
Nota all' art. 25 :
- Per l' art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 3.

Art. 26 - Esame organolettico

Esame organolettico 1. La degustazione e' effettuata prima dell'esame chimico-fisico.
2. La degustazione e' effettuata su campioni resi anonimi a cura del segretario della commissione di degustazione.
3. Nel corso di una riunione non possono di norma essere assoggettati ad esame piu' di 5 campioni. La stessa commissione puo' effettuare, nell'arco di una giornata, non piu' di due riunioni, previo congruo intervallo tra le stesse.
4. Per ogni campione degustato deve essere compilata apposita scheda individuale di valutazione. Il modulo di rilevazione delle caratteristiche organolettiche degli oli a denominazione di origine controllata sara' stabilito dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine controllate degli oli.
5. Non possono essere oggetto di valutazione i campioni che non risultano conformi alle prescrizioni recate dai rispettivi disciplinari di produzione.
6. L'esito negativo dell'esame organolettico preclude il successivo esame chimico-fisico e comporta la dichiarazione di non idoneita' della partita. In tal caso, il presidente della commissione di degustazione, tramite il segretario della commissione stessa, entro tre giorni dalla data di effettuazione dell'esame, informa l'Ufficio competente dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 27 - Esame chimico-fisico

Esame chimico-fisico 1. L'esame chimico-fisico dei campioni prelevati e' effettuato, dopo il superamento dell'esame organolettico, presso i laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 20.
2. L'analisi deve accertare la rispondenza del campione ai requisiti prescritti dai relativi disciplinari di produzione e, ove richiesto, deve accertare ogni ulteriore elemento di valutazione.
3. L'analisi deve essere effettuata nel termine di cinque giorni dalla data di presa in carico del campione da parte del laboratorio.
4. Le partite di olio giudicate idonee ai fini della concessione della D.O.C. devono essere confezionate per l'immissione al consumo entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'esito positivo dell'esame chimico-fisico. Trascorso tale termine, deve essere richiesta una nuova certificazione di idoneita'.
5. Le camere di commercio competenti per territorio rilasciano ai detentori delle partite di olio che hanno superato l'esame organolettico e quello chimico-fisico apposita certificazione di idoneita' per l'utilizzo della D.O.C. in conformita' al modello D allegato al presente regolamento. Tale certificazione deve essere acclusa al registro di carico e scarico.
6. L'esito negativo dell'analisi chimico-fisica comporta che la partita sia dichiarata non idonea.
7. La comunicazione all'interessato, nei casi di giudizio di non idoneita', e' effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento dalla camera di commercio entro dieci giorni dall'emanazione del giudizio, e deve contenere le relative motivazioni tecniche e precisare il termine entro il quale puo' essere proposto ricorso in appello.
8. Le comunicazioni relative ai giudizi di non idoneita' devono essere altresi' inviate per conoscenza, negli stessi termini di cui al comma 7, al Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, ed all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio.
9. Qualora il campione venga giudicato non idoneo, l'interessato puo' presentare ricorso alla commissione di appello di cui al successivo articolo entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Le spese per gli esami di appello sono a carico del richiedente.

Art. 28 - Procedimenti di appello

Procedimenti di appello 1. Il ricorso avverso il giudizio di "non idoneita'" emesso dalla commissione di degustazione e' proposto dall'interessato alle competenti commissioni di appello per gli oli a D.O.C. dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale aventi sede presso il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e nominate con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Il ricorso e' depositato presso la commissione di degustazione che ha espresso il giudizio di non idoneita'.
3. La commissione di degustazione, entro sette giorni dal deposito del ricorso, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla commissione di appello unitamente al campione dell'olio giudicato non idoneo, appositamente custodito dalla competente Camera di commercio.
4. Il ricorso alla commissione di appello non puo' essere proposto se il giudizio di non idoneita' e' espresso sulla base delle risultanze dell'analisi chimico-fisica. In tal caso, l'interessato puo' richiedere la revisione di analisi, da effettuarsi dai laboratori specializzati nella materia ed individuati dal Ministero dell'agricolutara e delle foreste con decreto 18 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 1986 .

Art. 29 - Composizione e durata delle commissioni di appello

Composizione e durata delle commissioni di appello 1. Ciascuna commissione di appello e' composta da un presidente, da almeno sette membri, uno dei quali e' nominato vice presidente, e da un segretario, nonche' dai rispettivi supplenti, nominati dal Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali secondo i criteri di cui al comma 2 e dura in carica tre anni.
2. Il presidente ed i componenti delle commissioni di appello sono scelti tra gli iscritti nell'albo nazionale degli assaggiatori, istituito ai sensi dell' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , in possesso di comprovata esperienza nella degustazione degli oli.
3. Il segretario e il relativo supplente sono designati tra i funzionari del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
4. I componenti delle commissioni di appello non possono contemporaneamente essere membri delle commissioni di degustazione di primo grado.
Nota all' art. 29 :
- Per l' art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169 , si veda in nota all'art. 21.

Art. 30 - Funzioni del presidente e del segretario delle commissioni di appello

Funzioni del presidente e del segretario
delle commissioni di appello 1. Salvo quanto stabilito negli articoli 31 e 32, il presidente ed il segretario delle commissioni di appello esercitano le funzioni rispettivamente previste per il presidente e per il segretario delle commissioni di degustazione degli articoli 22 e 23.

Art. 31 - Compiti e funzionamento delle commissioni di appello

Compiti e funzionamento delle commissioni di appello 1. Le commissioni di appello giudicano con la presenza del Presidente e di almeno sette componenti.
2. Per ogni campione degustato il presidente ed i membri componenti delle commissioni di appello redigono una scheda individuale di valutazione su modello conforme all'allegato di cui al comma 4 dell'art. 26.
3. L'esito negativo dell'esame organolettico comporta la dichiarazione di non idoneita' della partita di olio esaminata e la conseguente comunicazione della dichiarazione stessa alla commissione di degustazione che ha trasmesso il ricorso, al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi ed al soggetto interessato.

Art. 32 - Organizzazione delle commissioni di appello

Organizzazione delle commissioni di appello 1. Il disbrigo degli affari di natura tecnico-amministrativa inerenti al funzionamento delle commissioni di appello e' affidato all'ufficio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli.
2. In particolare, l'ufficio di segreteria di cui al comma 1 provvede:
a) a prendere in carico, con trascrizione in apposito registro, separatamente per le commissioni di appello dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale, i ricorsi e i relativi campioni, previo controllo della loro integrita', ed a curarne il buono stato di conservazione fino alla effettuazione degli esami organolettici;
b) a comunicare ai presidenti ed ai segretari delle commissioni di appello interessate, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi e dei campioni, l'avvenuta presa in carico degli stessi;
c) ad assicurare la disponibilita' e la funzionalita' della sala di degustazione e delle attrezzature occorrenti per la degustazione;
d) ad assicurare gli adempimenti tecnici necessari per la effettuazione degli esami organolettici, con particolare riguardo alla necessita' di rendere anonimi i campioni ed alla presentazione del prodotto nelle condizioni ottimali;
e) a prendere in carico, con trascrizione in apposito registro, una copia dei verbali delle riunioni delle commissioni di appello redatti a cura dei segretari delle commissioni stesse e sottoscritti dagli stessi e dai rispettivi presidenti.
3. Il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, puo' incaricare le commissioni di appello di esaminare a sondaggio, oltre ai campioni giudicati "non idonei", i campioni giudicati "idonei" in primo grado relativi a partite di olio giacenti presso il detentore ovvero gia' immesse in commercio, allo scopo di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni di primo grado sul territorio nazionale.
4. Il Ministero per il corrdinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, gestione produzione agricola, qualora lo ritenga opportuno, puo' altresi' affidare alle commissioni di appello ogni altro incarico in materia di esame sensoriale.

Art. 33 - Registri e verbali delle commissioni di appello

Registri e verbali delle commissioni di appello 1. Il registro di presa in carico dei ricorsi e dei campioni ed il registro dei verbali delle sedute di degustazione, di cui all'art. 32, comma 2, lettera a) ed e), tenuti dalla segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli, devono essere vidimati dal segretario del comitato nazionale stesso e le relative pagine devono essere numerate progressivamente.
2. Il verbale della seduta di degustazione, oltre a contenere la data della riunione e l'individuazione dei partecipanti, deve riportare il giudizio conclusivo espresso per ciascun campione degustato e, in caso di "non idoneita'", il relativo motivo, nonche' il numero attribuito a tale campione nella fase in cui lo si e' reso anonimo.
3. Il verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione di appello, il quale ultimo lo trasmette al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli e ne informa, a mezzo di lettera raccomandata, il soggetto interessato, la commissione di degustazione di primo grado e il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi.
4. L'abbinamento del campione degustato con il detentore dell'olio al quale il campione stesso si riferisce e' effettuato dal segretario della commissione di appello al termine della seduta di degustazione.
Il risultato di tale abbinamento e' comunicato all'ufficio di segreteria del comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli ai fini della trascrizione nei registri di presa in carico assieme ai risultati della degustazione medesima.

Art. 34 - Misure atte ad assicurare la rispondenza fra la certificazione di idoneita' e le partite

Misure atte ad assicurare la rispondenza
fra la certificazione di idoneita' e le partite 1. Al fine di assicurare la rispondenza fra i certificati di idoneita' alla D.O.C. e le relative partite di olio, nonche' l'espletamento dei controlli prescritti, i detentori delle medesime partite devono:
a) conservare agli atti documentali i certificati di idoneita';
b) annotare nei registri di carico e scarico e nei registri di confezionamento, il riferimento al certificato di idoneita' per ogni partita o frazione di essa oggetto di commercializzazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 novembre 1993 Il Ministro: DIANA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembe 1993 Registro n. 11 Agricoltura, foglio n. 263

Modelli

Modello A
Parte di provvedimento in formato grafico
Modello B
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO C
RICEVUTA DI PRODUZIONE DELLE OLIVE
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ..................................
Vista la denuncia di produzione delle olive presentata in data ......... da ........................... in qualita' di ......
................................................................... (indirizzo)
per la campagna olearia ....../......
considerat che tale denuncia si riferisce alle olive provenienti da tutti i/parte dei terreni olivati iscritti all'Albo degli oliveti con il numero di matricola n.............. per una superficie di
Ha ........................;
Vista la denuncia con la quale viene richiesto l'uso della D.O.C.
...................................................................
Sottozona ..........................................................
Menzione geografica aggiuntiva .....................................
Viste le produzioni massime di olive e di olio consentite dal
relativo disciplinare di produzione,
R I L A S C I A
ai sensi ed agli effetti degli artt. 11 e 13 del Regolamento n. ... del ....... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali a ................................ in qualita' di .....................................................
_ * per esso a ................... in qualita' di.................._ _ _
la presente ricevuta valida per q.li ............ di olive destinate alla produzione dell'olio a denominazione di origine controllata ................................... e corrispondenti a
q.li........... di olio.
data................... IL SEGRETARIO GENERALE
..............................
* Nota da annullare nel caso di rilascio di ricevuta non frazionata ** Il quantitativo di olio da indicare deve essere quello
corrispondente alla quantita' di olive ammessa e ricevuta in conformita' alla resa stabilita dal relativo disciplinare di produzione.
MODELLO D
CERTIFICATO IDONEITA' ALL'UTILIZZO DELLA D.O.C.
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ......................................
OLIO ..................... A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA;
...................................................................
EVENTUALE SOTTOZONA ................................................
EVENTUALE MENZIONE GEOGRAFICA ......................................
Vista la denuncia di produzione delle olive presentata in data .............. da ............................. in qualita'
di ................................................................. (indirizzo)
per la campagna olearia ......../.........
considerando che tale denuncia si riferisce alle olive provenienti da tutti i/parte dei terreni olivati iscritti all'Albo degli oliveti con il numero di matricola n.............. per una superficie di
Ha ........................
Visto l'esito positivo dell'esame organolettico e dell'analisi
chimico-fisica
R I L A S C I A
ai sensi ed agli effetti degli artt. 14 e 16 del Regolamento n. ... del ......... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali a ................................ in qualita' di .....................................................
_ * per esso a ................... in qualita' di.................._ _ _
il presente certificato valido per Kg. ............. di olio ....................... a denominazione di origine controllata .......................................................
data .................. IL SEGRETARIO GENERALE
.............................
* Nota da annullare nel caso di rilascio di ricevuta non frazionata.

Allegato 1

RACCOMANDATA ALLEGATO 1
RICHIESTA PRELIEVO CAMPIONI DI OLIO ...................... AI SENSI DEL REGOLAMENTO N ......... DEL .......... DEL MINISTERO PER IL
COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
............................
IL SOTTOSCRITTO ....................................................
CON SEDE IN .................... VIA ...............................
C.A.P. ................ TEL .................. FAX .................
PARTITA IVA ....................................
IN QUALITA' DI DETENTORE DELLA/E PARTITA/E DI OLIO .................
CHIEDE
CHE VENGA EFFETTUATO IL PRELIEVO DEI CAMPIONI DI OLIO DA SOTTOPORRE AGLI ACCERTAMENTI CHIMICO-FISICI ED ORGANOLETTICI AI FINI
DELL'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE PER L'UTILIZZO DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE ...........................................
SI DICHIARA CHE LA/E PARTITA/E DI CUI TRATTASI E'/SONO GIACENTE/I
GIACENTE/I PRESSO I DEPOSITI POSTI NELLA SEDE ......................
.................... E CHE TALE/I PARTITA/E E'/SONO CONTENUTA/E IN:
N.................... BOTTIGLIE PER COMPLESSIVI Lt............
N.................... CONTENITORI PER COMPLESSIVI Q.li..............
Data ................. IN FEDE
..................................

Allegato 2

ALLEGATO 2 CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ......................................
ANALISI ORGANOLETTICA E CHIMICO-FISICA DEGLI OLI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO N....... DEL ..... DEL MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
VERBALE DI PRELIEVO N...................
L'anno .................. il giorno ......... del mese di .......... alle ore ........... il sottoscritto funzionario ................... ...................................................................
incaricato del prelievo dei campioni di olio al fine dell'analisi organolettica e dell'esame chimico-fisico degli oli a denominazione di origine si e' recato presso la .................................. (denominazione)
Via .............................. in Comune di .................... ed ha prelevato un campione di olio ai sensi dell'art. ........ del regolamento n........... del ......... del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e distribuito in sei esemplari da ...... contenitor ...
contraddistint... da ....
n. ......-........-.........-..........-...........-........-...... per rispettivi q.li.........-..........-...........-........-...... e/o dalla partita di bottiglie n........ per complessivi lt........
Il prelievo e' stato effettuato nelle forme di rito e secondo le
modalita' indicate all'art. 25 del regolamento n...... del ......... del Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali per n...... contenitor... alla presenza del Sig .......................... nella sua qualita' di ...............
............................... che sottoscrive il presente verbale e dichiara che trattasi di olio .................................... (vergine - extra vergine)
Dei sei esemplari, sigillati alla presenza del Sig ................. uno viene lasciato al .............................................. mentre gli altri cinque vengono ritirati per gli adempimenti previsti dall'art. 16 del regolamento n....... del ........ del
Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.
IL VERBALIZZANTE
........................
IL RESPONSABILE
.....................
ELENCO DELLE VARIETA' DI OLIVE
UFFICIALMENTE ISCRITTE NELLO
SCHEDARIO OLEICOLO ITALIANO
NUMERO D'ORDINE DESCRIZIONE VARIETA' CODICE VARIETA'
--------------- ------------------- --------------
1 ABUNARA 860
2 AGGHIASTRU 832
3 AGOGIA 150
4 AGOSTINA 270
5 AITANA 861
6 AITANELLA 470
7 ALESSE 20
8 ALLORA 100
9 ASCOLANA DURA 210
10 ASCOLANA SEMITENERA 212
11 ASCOLANA TENERA 214
12 AUGELLINA 521
13 AURINA 400
14 BARESANA 650
15 BELLA DI CERIGNOLA 500
16 BENINI 69
17 BIANCA 970
18 BIANCHERA 40
19 BIANCHETTA 152
20 BIANCOLA 350
21 BIANCOLILLA 800
22 BORGIANA 154
23 BOSANA 960
24 BOTTONI DI GALLO 862
25 BRANDELLA 156
26 BRANDOFINO 833
27 BUGA 41
28 BURRONA 272
29 BUSCIONETTO 801
30 CAIAZZANA 450
31 CAFAREDDA 560
32 CALATINA 890
33 CAMPOSTARA 24
34 CANINESE 250
35 CANNELLINA 651
36 CARBONARA 42
37 CARBONCELLA 158
38 CARBONELLA 354
39 CARBONCHIO 361
40 CARNA 274
41 CAROLEA 720
42 CARPELLESE 471
43 CARPINETANA 355
44 CASALIVA 1
45 CASTIGLIONESE 351
46 CAZZINICCHIO 520
47 CELLINA 524
48 CERASA DI MONTENERO 402
49 CELLINA DI ROTELLO 401
50 CERASELLA 501
51 CERASOLA DI TRICASE 561
52 CERASUOLA 802
53 CERASUOLO 362
54 CERZEGNA 451
55 CICIARELLO 750
56 CILIERO 562
57 CIMA DI BITONTO 522
58 CIMA DI MOLA 523
59 CIMIGNOLO 160
60 COCCONA 274
61 COCUCCIARO 502
62 COLOMBAIA 50
63 COLOMBINA 90
64 COLOMBINO 101
65 COMPOSTER 16
66 CONFETTO 961
67 CORATESE 472
68 CORATINA 503
69 CORNACCHIOLA 652
70 CORNARELLA 403
71 CORNIOLA 43
72 CORNIOLA (CALABRIA) 700
73 CORNIOLA (LATINA) 294
74 CORNIOLA (NAPOLI) 462
75 CORNIOLO 262
76 CORREGGIOLO 102
77 CORSICANO 950
78 CORVA 216
79 COZZANINA 71
80 COZZANONE 73
81 CRAPUTEL 0
82 CRASTU 815
83 CRESTORA 816
84 CROCCALEGNO 363
85 CROGNOLO 252
86 CUCCO 364
87 CUORICINO 103
88 DA RAZZA 721
89 DOLCE DI CHIAROMONTE 653
90 DRITTA 352
91 DROBNIZE 44
92 FARESANA 654
93 FASOLA DI POTENZA 655
94 FASOLA REGINA 656
95 FAVAROL 3
96 FECCIARA 264
97 FECCIARO 162
98 FEMMINELLA 473
99 FEMMINILE 657
100 FIANDOLA 75
101 FINALINA 57
102 FORT 21
103 FOSCO 254
104 FRANTOIO 104
105 FRUSCUTELLA 304
106 GARGNA' 5
107 GASTRU RAFFO 817
108 GENTILE 266
109 GENTILE (DI CHIETI) 365
110 GENTILE DI LARINO 404
111 GHIANDARA 356
112 GHIANNARA 681
113 GIARFARA 863
114 GIARRAFFA 803
115 GIUGGIOLARA 563
116 GIUSTA 658
117 GRAPPOLO 105
118 GREMIGNOLO 106
119 GROSSA 94
120 GROSSA DI CALABRIA 722
121 GROSSA DI CASSANO 701
122 GROSSA DI GERACE 751
123 GROSSAIO 107
124 GROSSA MAGGIORE 564
125 GROSSA MINORE 565
126 GRUGNALE 405
127 GUGLIA 474
128 INCHIASTRA 540
129 INTOSSO 357
130 ITRANA 276
131 LANTESCO 77
132 LARDAIA 659
133 LAURINA 218
134 LAZZERO 108
135 LEA 220
136 LECCINO 109
137 LECCIO DEL CORNO 110
138 LEUCOCARPA 504
139 LIMONCELLA 566
140 LIMONE 525
141 LIZZONE 79
142 MADONIA 834
143 MADONNA DELL'IMPRUNETA 111
144 MAFRA 702
145 MAGLIONESE 222
146 MAJATICA 660
147 MAJORCA 951
148 MANNA 542
149 MANNEDDA 541
150 MANTONICA 835
151 MARCONE 112
152 MAREMMANA 113
153 MARINELLO 682
154 MARINESE 452
155 MARINESE DI LAVELLO 661
156 MARRONCINO 306
157 MARRONENIA 278
158 MARZEMINA 28
159 MASCOLINO 662
160 MATERASSE 505
161 MAURINO 114
162 MELE 526
163 MELITANA 723
164 MERLINA 51
165 MIGNOLO 115
166 MINIOL 7
167 MONTANESE 280
168 MORAIOLO 116
169 MORCHIAIO 117
170 MORESCA 876
171 MORTELLINA 81
172 MORTINA 58
173 MUSO DI CORVO 752
174 NASITANA 836
175 NASUTA 506
176 NEBBIA 224
177 NEGRAL 9
178 NERBA 808
179 NERVA 308
180 NOCE 226
181 NOCELLARA DEL BELICE 804
182 NOCELLARA ETNEA 891
183 NOCELLARA MESSINESE 837
184 NOLCHE 507
185 NOSTRALE 633
186 NOSTRANA 703
187 OGLIARA 475
188 OGLIAROLA 453
189 OGLIAROLA (DI FROSINONE) 310
190 OGLIAROLA DI MIGLIONICO 664
191 OGLIAROLA (FOGGIA) 508
192 OGLIAROLA (POTENZA) 663
193 OGLIAROLA MESSINESE 838
194 OGLIASTRO GRANDE 476
195 OGLIASTRO PICCOLO 477
196 OLIANEDDA 962
197 OLIEDDU 971
198 OLIVA A CIUCCIO 527
199 OLIVA A CORNETTO 543
200 OLIVA ALL'ACQUA DI MONTENERO 406
201 OLIVA DI FRANCIA 820
202 OLIVA DI RACCA 366
203 OLIVA DI S. PARDO 367
204 OLIVA DOLCE DI BARBARANO 567
205 OLIVA DRITTA 282
206 OLIVA LUNGA 96
207 OLIVA SELVAGGIA 568
208 OLIVASTRA DI MONTENERO 407
209 OLIVASTRA DI MONTALCINO 118
210 OLIVASTRINO 952
211 OLIVASTRO BREVE 408
212 OLIVASTRO (DI FROSINONE) 312
213 OLIVASTRO DRITTO 409
214 OLIVASTRONE 79
215 OLIVASTRONE (RIETI) 268
216 OLIVE DOLCI 509
217 OLIVELLA 83
218 OLIVELLA (CAMPANIA) 454
219 OLIVELLA (LATINA) 296
220 OLIVOCE 358
221 OLIVO CEREALE 463
222 OLIVO DA OLIO 464
223 OLIVO DA SALARE 465
224 OLIVO DI CALABRIA 466
225 OLIVO MINUTO 724
226 OLIVONA 368
227 OLIVONE (SALERNO) 478
228 OLIVONE (VITERBO) 256
229 OLIVO TONDO 953
230 OLIVOTTO 59
231 ORIOLO 119
232 ORTICE 455
233 ORTOLANA 456
234 OTTOBRATICA 753
235 PAESANA BIANCA 410
236 PAESANA NERA 411
237 PALLANTE 412
238 PALMA 954
239 PALMARINO 258
240 PALMAROLA 665
241 PALOMBINO 172
242 PASCHIXEDDA 980
243 PASOLA 683
244 PENDOLINO 120
245 PEPERELLA 228
246 PEPILLA 413
247 PEPPINO LEO 528
248 PERANZANA 415
249 PEZZA DE QUADDU 963
250 PIANGENTE 121
251 PIANTONE DI FALERONE 230
252 PICHOLINE 122
253 PIDICUDDARA 864
254 PIGNOLA 52
252 PIPERNO 284
256 PIPPOLA 298
257 PISCIOTTANA 479
258 PIZZUTA 529
259 PIZZUTELLA 839
260 PIZZUTOLO NOSTRALE 684
261 POLICE 359
262 POSOLA 360
263 PREMUTICA 414
264 PROCANICO 286
265 PUNTERUOLO 123
266 QUERCETANO 124
267 RACIOPPA (MESSINA) 840
268 RACIOPPA (POTENZA) 666
269 RACIOPPA DI RIVELLO 667
270 RACIOPPELLA 457
271 RACIOPPELLA DI VENOSA 668
272 RAGIALE 164
273 RAPOLLESE DI LAVELLO 669
274 RASTRELLINA 166
275 RAVECE 458
276 RAZA 11
277 RAZZO 125
278 RAZZOLA 85
279 RAZZOLINO 126
280 READARA 26
281 REMUGNANA 416
282 REZZA 704
283 RIONDELLA 30
284 ROMANELLA 725
285 ROSARA 32
286 ROSCIOLA 127
287 ROSCIOLA DI ROTELLO 417
288 ROSINO 128
289 ROSSANELLO 22
290 ROSSANESE DOLCE DI CASSANO 705
291 ROSSELLINO 129
292 ROSSESE 65
293 ROSSOLELLA 670
294 ROTONDELLA 418
295 ROTONDELLA DI MELFI 671
296 ROTONDELLA (SALERNO) 480
297 ROTONDELLO 314
298 ROTONDELLO (NAPOLI) 467
299 SALELLA 481
300 SALIGNA DI LARINO 419
301 SALVIANA 288
302 SAN BENEDETTO 569
303 SAN FRANCESCO 510
304 SANGUILENTO 369
305 SANNATICA 570
306 SANTA CATERINA 571
307 SANTAGATESE 821
308 SANT'AGOSTINO 530
309 SANTOMAURO 706
310 SARGANA 202
311 SARGANELLA 200
312 SCACCIACELLE 370
313 SCARLINESE 130
314 SCARPETTA 672
315 SEMIDANA 981
316 SESSANA 316
317 SIEROLA 260
318 SILVESTRONE 168
319 SINOPOLESE 754
320 SIVIGLIANA DA CONFETTO 955
321 SIVIGLIANA DA OLIO 956
322 SPAGNOLA 290
323 SPINOSA 673
324 SPINOSA DOLCE 674
325 SQUILLACIOTA 726
326 TAGGIASCA 53
327 TAMPOTICA 482
328 TARCOLI 45
329 TERMITE DI BITETTO 531
330 TERZA 982
331 TOMBARELLA 755
332 TONDA 459
333 TONDA (DI CALABRIA) 727
334 TONDA DI GALATONE 572
335 TONDA IBLEA 900
336 TONDINA 648
337 TONDINA (CALABRIA) 707
338 TONDINA (TARANTO) 544
339 TONDOLINA 34
340 TONDOLO 174
341 TORREMAGGIORE 511
342 TORTIGLIONE 353
343 TOSO 87
344 TRANA 318
345 TREPP 13
346 TUNDA 972
347 TUNNULIDDA 865
348 UGGIANA 320
349 UOVO DI PICCIONE 532
350 USCIANA 573
351 VADDARICA 841
352 VERA 170
353 VERACE 708
354 VERDELLA 842
355 VERDINA 292
356 VOSCIOLA 574
357 ZAITUNA 901
358 OLIVO CIPRESSINO DI PIETRAFITTA 649
359 CHEMLALI 131
360 OLIVASTRA SEGGIANESE 132
361 TONNO 321
362 REALE 322
363 OLIVA NERA 323
364 OLIVA CIERA 324
365 MONTUONICA 420
366 NOCCIOLUTA 421
367 SAN GIULIANESE 422
368 AUREA SESSANELLA 483
369 MURTIGLIO 484
370 OLIVO DOLCE DI CASERTA 485
371 SPRINA 486
372 SPINAZZOLA 487
373 AGLIANICA 488
374 OLIVASTRO DI CASERTA 489
375 MALAVIZZELLA 490
376 CICENELLA 491
377 GROIA 492
378 PORCINA 493
379 NOCELLARA DI BENEVENTO 494
380 CURATONE 495
381 OLIVASTRO DI CONVERSANO 581
382 OLIVA ROSSA 582
383 CIMA DI MENFI 585
384 OLIVA DI ROSA 586
385 BOMBINO 587
386 BICCARESE 588
387 NOCIARA 589
388 OLIVASTRACCIO 648
389 BORGESE 728
390 POLICASTRESE 729
391 SAN BENEDETTESE 902
392 SAN MARTINARA 902
393 CATANESE 903
394 MENNOLARA 904
395 NOSTRALE DI MESSINA 905
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