Monitoring Gesetzessammlung

008G0166

IT - Regolamenti Ministeriali

008G0166

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto. (DECRETO 29 luglio 2008 n. 146)

Art. 1 - Campo di applicazione

Campo di applicazione
Le disposizioni del presente regolamento riguardano le procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , d'ora in poi «Codice», la disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della navigazione da diporto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle diposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ( Codice della navigazione ), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O.
La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161.
Si riporta il testo dell' art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ( Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE , a norma dell' art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202:
«Art. 65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unita' da diporto e formalita' relative alla cancellazione dai registri delle unita' da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.».
La legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
Il decreto ministeriale 19 novembre 1992, n. 566 (Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1993, n. 38.
Il decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 (Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87.
Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n. 216.
Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n. 293.
Il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478 (Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295.
Il decreto ministeriale 10 maggio 2005, n. 121 (Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 3 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente:
«Art. 3 (Unita' da diporto). - 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unita' da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b).».

Art. 1-bis

(( (Definizioni). )) (( 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 , dichiarata dalla Repubblica italiana come area marittima di propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai sensi della Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS 1982);
b) "ATCN": Archivio telematico centrale delle unita' da diporto;
c) "autorita' della navigazione interna": Direzioni generali territoriali e Uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, n. 346 ;
d) "autorita' marittima": capitanerie di porto e uffici circondariali marittimi;
e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
f) "codice": il codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ;
g) "DCI": dichiarazione di costruzione o importazione di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 ;
h) "STED": Sportello telematico del diportista;
i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto;
l) "UMC": uffici motorizzazione civile. ))

Art. 2 - Costruzione delle imbarcazioni da diporto

Costruzione delle imbarcazioni da diporto 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto.
2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , parte navigazione marittima.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione ((nell'ATCN)) e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.

Art. 3 - Iscrizione delle navi da diporto

Iscrizione delle navi da diporto (( 1. Per l'iscrizione, anche provvisoria, di navi da diporto nell'ATCN, il titolo di proprieta' puo' essere sostituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione. )) 2. Qualora il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

Art. 4

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Art. 5

Iscrizione di ((unita' da diporto costruite per uso personale)) 1. Il proprietario di un'unita' da diporto ((costruita per uso personale, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e)) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del codice puo' richiedere l'iscrizione ((nell'ATCN presentando a uno STED)) , in luogo del titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
2. La documentazione tecnica per l'iscrizione delle unita' ((da diporto costruite per uso personale)) e' costituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 )) , ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo ((14 giugno 2011, n. 104)) . (1)
((3. Le unita' da diporto iscritte ai sensi del presente articolo possono essere immesse sul mercato dell'Unione europea solo dopo il decorso di cinque anni dalla data di iscrizione, previo espletamento delle procedure applicabili per la valutazione della conformita' CE di cui all' articolo 18 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .)) ----------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5 ha disposto (con l'art. 46, comma 4) che "All' articolo 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , i richiami agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 18 e 28 del presente decreto".

Art. 6

(( (Perdita di possesso). )) (( 1. Ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, nei casi di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme della denuncia, della querela o dell'atto che certifica o dispone la perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, e restituisce, se in suo possesso, la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione della perdita di possesso.
2. In caso di rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto, ai fini dell'annotazione di cui all'articolo 15, comma 4, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED, per l'aggiornamento dell'ATCN, l'originale o la copia conforme dell'atto che certifica o dispone il rientro in possesso o in disponibilita' dell'unita' da diporto. Se la richiesta e' presentata dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, lo STED comunica con modalita' telematiche anche al proprietario l'annotazione di rientro in possesso. Se necessario ai fini identificativi dell'unita', prima di procedere all'annotazione di rientro in possesso, l'UCON puo' disporre una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
3. Effettuata l'annotazione di rientro in possesso o in disponibilita' ai sensi dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , l'UCON comunica allo STED di riconsegnare all'interessato la licenza di navigazione e gli altri documenti di bordo, restituiti ai sensi del comma 1.
4. In caso di mancata restituzione dei documenti di bordo ai sensi del comma 1, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED domanda per il rilascio di una nuova licenza di navigazione e degli altri documenti di bordo. ))

Art. 7 - Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria

Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria (( 1. Per l'iscrizione di un'unita' da diporto utilizzata a titolo di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta a uno STED, oltre alla documentazione prevista dagli articoli 15-bis o 19 del codice, copia del contratto di locazione finanziaria registrato oppure copia del contratto corredato della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione all'UCON, tramite uno STED, del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. )) 2. L'annotazione ((nell'ATCN e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e della data di scadenza del relativo contratto)) puo' essere richiesta dal proprietario ((o dall'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria,)) anche successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
(( 3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, per la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria presenta a uno STED copia dell'atto di risoluzione del contratto. In caso di cessione o di variazione del contratto di locazione finanziaria relativa all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria o alla data di scadenza del contratto di locazione finanziaria, il proprietario presenta a uno STED copia del contratto registrato oppure copia del contratto corredata della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, con riserva di successiva presentazione del titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato. Lo STED notifica con modalita' telematiche l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e richiede a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione e dei documenti di bordo. )) (( 3-bis. In caso di perdita di possesso o di disponibilita' dell'unita' da diporto, a seguito della relativa annotazione, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' chiedere a uno STED la cancellazione dell'annotazione di cui all'articolo 16, comma 1, del codice. )) 4. L'annotazione del nominativo dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia di pubblicita' navale.
5. Nei casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto, la dichiarazione di assunzione di responsabilita' di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), del codice e' sottoscritta dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

Art. 8 - Pagamento stampati

Pagamento stampati 1. Nei casi di rilascio, rinnovo o duplicato della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato ((effettua il)) pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 9 - Pubblicita' degli atti

Pubblicita' degli atti 1. Le domande e gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la trascrizione, sono resi pubblici mediante trascrizione ((nell'ATCN)) ed annotazione sulla relativa licenza di navigazione.

Art. 10 - Forma del titolo per la pubblicita'

Forma del titolo per la pubblicita' 1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall' articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall' articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione.
2. Per le imbarcazioni da diporto ((e per le navi da diporto minori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), del codice)) , il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

Art. 11 - Documenti per la pubblicita'

Documenti per la pubblicita' 1. La pubblicita' e' richiesta ((all'UCON, tramite uno STED,)) presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall' articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario.
2. La nota di trascrizione contiene:
a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e data del medesimo;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell' articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ovvero l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto;
e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto.
3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario.
(( 4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali sull'unita' da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicita', sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonche' corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare. ))

Art. 12 - Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'

Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita' 1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura ((dell'UCON)) , e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta ((all'UCON, tramite uno STED,)) il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.

Art. 13

(( (Esecuzione della pubblicita'). ))
(( 1. Lo STED, effettuata le verifica di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 e verificati i requisiti formali dell'atto da trascrivere, inserisce nell'ATCN il contenuto della domanda di pubblicita'.
Successivamente alla validazione dell'UCON, lo STED fa menzione dell'adempimento delle formalita' eseguite sulla copia della nota di trascrizione, che restituisce al richiedente. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati sulla licenza di navigazione.
2. L'UCON ricusa la domanda di esecuzione della pubblicita' non corredata da tutti i documenti richiesti dalle disposizioni vigenti.
La domanda di pubblicita' e' nuovamente presentata solo a seguito di integrazione della documentazione o dei versamenti dovuti e le viene assegnato automaticamente dal CED un nuovo numero di repertorio progressivo.
3. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile , e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, per le unita' registrate nell'ATCN, dal numero di repertorio progressivo assegnato automaticamente dal CED.
In caso di discordanza tra le trascrizioni presenti nei registri di iscrizione o nell'ATCN e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri o dell'ATCN.

Art. 14

Iscrizione ((nell'ATCN)) delle imbarcazioni da diporto
1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000.
2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
(( 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, del codice, si applicano agli Stati terzi dotati di registri pubblici delle unita' da diporto e di autorita' di conservatoria navale. ))

Art. 15

(( (Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini italiani o stranieri residenti all'estero). ))
(( 1. L'elezione di domicilio in Italia o la nomina di un rappresentante con domicilio in Italia di cui all'articolo 18 del codice e' trasmessa all'UCON, per il tramite di uno STED, ai fini di eventuali comunicazioni relative all'unita' iscritta.

Art. 15-bis

(( (Licenza di navigazione per unita' da diporto). ))
(( 1. I modelli di licenza di navigazione per le unita' da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all'articolo 23, comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.

Art. 15-ter

(( (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). ))
(( 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , presentando il titolo di proprieta' o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validita' non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi della nave, non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.

Art. 15-quater

(( (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). ))
(( 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciata dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave e' abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', la destinazione esclusiva al noleggio per finalita' turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all' articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 .
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche e' rilasciato dall'autorita' marittima di iscrizione della nave ed e' conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si e' ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorita' marittima alla quale e' stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validita' di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorita' marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorita' marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorita' competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all' articolo 9 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 , e' in corso di validita', l'autorita' marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.

Art. 15-quinquies

(( (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). ))
(( 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice puo' essere utilizzata anche per le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferma restando la necessita' del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unita'.

Art. 15-sexies

(( (Contrazione dei termini del procedimento). )) (( 1. Fermi restando i termini del procedimento di cui all'articolo 58 del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all'articolo 20, comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice. ))

Art. 16

Cancellazione ((dall'ATCN)) 1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata ((all'UCON tramite uno STED)) .
(( 2. Lo STED trasmette all'UCON la domanda per la cancellazione.
L'UCON, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti richiede, dandone conoscenza allo STED procedente, il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , nonche' dell'INAIL. Ottenuto il nulla osta, l'UCON provvede alla cancellazione, a seguito della quale lo STED ritira i documenti di bordo. )) 3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti.
Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. ((La medesima procedura e' adottata in caso di passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera c), del codice.)) 4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' ((marittima o della navigazione interna)) competente e attestante l'evento.
(( 5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto presenta all'UCON, tramite uno STED, la richiesta di nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale.
Il nulla osta e' rilasciato dall'UCON previ gli accertamenti di cui al comma 2. Ottenuto il nulla osta, l'alienante presenta allo STED copia conforme dell'atto di vendita e i documenti di navigazione. Lo STED invia la copia dell'atto di vendita all'UCON, che cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data del medesimo atto. )) (( 6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita' da diporto, lo STED invia all'UCON la richiesta del proprietario di nulla osta alla cancellazione dall'ATCN con l'indicazione del registro straniero prescelto. L'UCON, previ gli accertamenti di cui al comma 2, rilascia il nulla osta e dispone la restituzione all'interessato dei documenti tecnici necessari per la successiva immatricolazione dell'unita' all'estero. Lo STED ritira i documenti di navigazione. Il proprietario dell'unita' da diporto comunica all'UCON, tramite uno STED, gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione in registri, rilascia apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . L'UCON cancella l'unita' da diporto dall'ATCN con decorrenza dalla data di iscrizione nel registro straniero o da quella della dichiarazione rilasciata dal proprietario. )) (( 6-bis. Nel caso di iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20 del codice, qualora siano decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato a uno STED il titolo di proprieta', l'UCON cancella d'ufficio l'unita' da diporto dall'ATCN e dispone allo STED il ritiro della licenza provvisoria di navigazione e del certificato di sicurezza. ))

Art. 17

(( (Rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto). )) (( 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza di navigazione per imbarcazioni e navi da diporto il proprietario presenta all'UCON, tramite uno STED, i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza di navigazione, a seguito di domanda del proprietario o dell'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, lo STED, acquisiti l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza di navigazione deteriorata, previa validazione dell'UCON, rilascia il duplicato. L'UCON comunica al proprietario il rilascio del duplicato della licenza di navigazione. ))

Art. 17-bis

(( (Rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ). ))
(( 1. Nei casi previsti dall'articolo 24, comma 1, del codice, per il rinnovo della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche il proprietario presenta all'autorita' marittima di iscrizione i seguenti documenti:
a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
b) la dichiarazione ai fini del noleggio di cui all' articolo 5, comma 3, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 , rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
2. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della licenza, l'autorita' marittima di iscrizione della nave rilascia, su richiesta del proprietario o dell'armatore, il duplicato, acquisendo l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente e l'eventuale licenza deteriorata.

Art. 18

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Art. 19

(( (Individuazione delle unita' da diporto iscritte nell'ATCN). )) (( 1. La sigla o il numero di individuazione delle unita' da diporto sono apposti in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa. I numeri e le lettere, tutte con carattere maiuscolo, hanno un'altezza minima di 15 centimetri, con larghezza e corpo proporzionati.

Art. 20 - Potenza dei motori

Potenza dei motori 1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
2. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore o al rivenditore autorizzato del motore una dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
3. In caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato per l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione di potenza, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, o ne chiede il rilascio all'ufficio presso il quale la stessa e' ((stata)) depositata o richiede una nuova dichiarazione di potenza al costruttore o all'importatore del motore.
4. In caso di smarrimento, deterioramento o furto della dichiarazione di potenza del motore, l'interessato, previa presentazione della relativa denuncia alle autorita' competenti, chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non sia possibile fare riferimento ad alcuno dei soggetti commerciali deputati al rilascio della dichiarazione di potenza, l'interessato richiede ai centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'accertamento della potenza del motore e il rilascio del relativo documento. Per la prestazione l'interessato e' tenuto al pagamento del compenso previsto al n. 9 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 , e successive modificazioni.

Art. 20-bis

(( (Processo verbale di dichiarazione o di revoca di armatore). )) (( 1. Ai fini dell'articolo 24-bis, comma 2, del codice, la dichiarazione o la revoca di armatore, quando e' fatta verbalmente, deve constare da processo verbale assunto da uno STED e deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 24-bis, comma 4, del codice.
2. Dell'atto viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione. ))

Art. 21

(( (Identificativo per la navigazione temporanea). )) (( 1. L'identificativo per la navigazione temporanea e' generato automaticamente dal CED su base nazionale ed e' costituito da un numero progressivo seguito dalla sigla "TEMP".
2. L'identificativo e' riportato in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'unita' da diporto, a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco e con le dimensioni previste dall'articolo 19, comma 1. ))

Art. 22 - Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea

Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea 1. Le unita' autorizzate alla navigazione temporanea sono dotate almeno di un apparato ricetrasmittente radiotelefonico ad onde metriche (VHF) anche di tipo portatile, nei limiti previsti dall'articolo 29 del codice. L'apparato e' utilizzato solo ai fini della sicurezza della navigazione.
2. L'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico assegna un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato e' installato, costituito dal nome del titolare dell'autorizzazione seguito ((...)) dal numero progressivo dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 21, comma 1)) .
3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza di esercizio.

Art. 23 - Ruolino di equipaggio

Ruolino di equipaggio 1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto ((, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ,)) e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi ((e alle Direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) , anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi ((, gli UMC)) e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico.
3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione ((dall'UCON tramite lo STED. A tal fine, l'ufficio che ha provveduto al rilascio del ruolino di equipaggio, oltre a darne comunicazione all'INPS, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita', inoltra all'UCON, tramite uno STED, la richiesta per l'annotazione degli estremi del ruolino nell'ATCN e sulla licenza di navigazione)) .
(( 3-bis. In caso di imbarco o di sbarco di un membro dell'equipaggio in un porto estero, ove l'autorita' consolare non sia presente o i relativi uffici competenti in materia di navigazione non siano aperti al pubblico, gli interessati possono procedere alla stipula della convenzione di arruolamento o alla dichiarazione di sbarco senza contestazioni, alla presenza di due testimoni, i quali appongono la propria sottoscrizione. La convenzione di arruolamento o la dichiarazione di sbarco sono annotate nel ruolino di equipaggio e regolarizzate, a cura del marittimo imbarcato o sbarcato, presso il proprio ufficio di iscrizione al rientro in Italia. )) 4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi ((, gli UMC o gli uffici consolari)) lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.
(( 4-bis. L'armatore puo' chiedere all'INPS l'autorizzazione a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le imbarcazioni e navi da diporto a lui appartenenti e oggetto di contratti di noleggio oppure piu' posizioni contributive per gruppi di imbarcazioni e navi da diporto, per le quali e' adottata la rotazione dei marittimi imbarcati di cui all'articolo 38, comma 1-bis, del codice. ))

Art. 24

(( (Uso commerciale delle imbarcazioni e delle navi da diporto). )) (( 1. Ai fini delle annotazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore presenta domanda a uno STED.
2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato e agricoltura o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , da cui risulti che l'impresa individuale o la societa' richiedente ha nell'oggetto sociale le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice che si intendono esercitare e gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
b) licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale;
c) nel caso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice, l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, citta' metropolitana o provincia autonoma competente o copia della segnalazione certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 49-septies, comma 3, del codice.
3. In caso di mutamento di uno o piu' dei soggetti di cui al comma 1, l'interessato presenta a uno STED domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere. ))

Art. 24-bis

(( (Deposito dei documenti di bordo presso l'autorita' doganale). )) (( 1. In caso di lavori di trasformazione di unita' battenti bandiera di Paesi terzi presso cantieri italiani, nell'applicazione dei regimi doganali previsti per le suddette lavorazioni secondo le disposizioni del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 , il proprietario, l'armatore o l'utilizzatore in locazione finanziaria puo' consegnare agli uffici doganali competenti il certificato di iscrizione nel registro straniero o altro atto equivalente, che e' trattenuto dall'autorita' doganale fino alla riesportazione dell'unita', al fine di avere semplificazioni procedurali di carattere nazionale, da definire con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

Art. 24-ter

(( (Nautica sociale). )) (( 1. L'autorita' competente, nell'ambito dei provvedimenti di disciplina delle aree portuali e dei relativi specchi acquei, individua con priorita' le aree destinate all'ormeggio, anche a secco, delle unita' appartenenti alla nautica sociale di cui all'articolo 2-bis del codice, nonche' gli scivoli pubblici per la messa in acqua delle medesime unita' e le aree di sosta dei relativi carrelli.
2. Le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale usufruiscono, se in transito ai sensi dell'articolo 49-nonies del codice, di agevolazioni tariffarie non inferiori al trenta per cento per la fornitura dei servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.
3. Nell'istituire i campi boa e i campi di ormeggio attrezzati di cui all'articolo 49-decies del codice, i gestori delle aree marine protette tengono in dovuta considerazione le unita' da diporto appartenenti alla nautica sociale e disciplinano le eventuali agevolazioni per le medesime. ))

Art. 24-quater

(( (Comando e condotta di unita' da diporto). ))
(( 1. Per comando di un'unita' da diporto si intende il processo decisionale concernente la direzione nautica dell'unita', come la rotta, la posizione, il servizio di vedetta e vigilanza per prevenire gli abbordi in mare e la salvaguardia della vita umana in mare. Il comando, che non implica la necessita' di tenere costantemente il timone dell'unita', comporta l'assunzione delle responsabilita' della direzione di tutte le operazioni necessarie alla navigazione, la cui esecuzione materiale puo' essere affidata a terzi.
2. Per condotta di un'unita' da diporto si intende la sola direzione del timone dell'unita'. CAPO II TITOLO II Disciplina delle patenti nautiche Capo I Disposizioni generali

Art. 25 - Patenti di categoria A

Patenti di categoria A 1. Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela e di quelle a propulsione mista.
3. A richiesta dell'interessato, le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore. Sono considerate a motore quelle unita' in cui il rapporto tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele che possono essere bordate contemporaneamente in navigazione su idonee attrezzature fisse, compresi l'eventuale fiocco genoa e le vele di strallo, escluso lo spinnaker, e la potenza del motore in cavalli o in kilowatt e' inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

Art. 26 - Patenti di categoria B

Patenti di categoria B 1. Le patenti di categoria B abilitano al comando delle navi da diporto.
2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

Art. 27 - Patenti di categoria C

Patenti di categoria C 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori.
2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, ((paragrafo 3)) .
3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.

Art. 27-bis

(( (Patenti nautiche di categoria D). )) (( 1. Le patenti nautiche di categoria D sono abilitazioni speciali:
a) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, nonche' di moto d'acqua, se di tipo D1;
b) per il comando e la condotta di natanti e imbarcazioni da diporto, se di tipo D2.
2. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, sono rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti psichici e fisici di cui all'allegato I, paragrafi 1, 2 e 5, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'. L'abilitazione e' limitata alla navigazione esclusivamente diurna con natanti o imbarcazioni da diporto aventi scafi di lunghezza massima di dodici metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia di distanza dalla costa, oppure con moto d'acqua entro un miglio di distanza dalla costa.
3. A bordo delle unita' di cui al comma 1 puo' essere installato un motore di cilindrata non superiore a 1900 cc, se a carburazione o a iniezione diretta a due tempi fuoribordo o a 2400 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo non sovralimentato o a 1500 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuoribordo sovralimentato o a 1700 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo non sovralimentato o a 1200 cc, se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entrobordo sovralimentato o a 2400 cc, se a ciclo diesel entrobordo non sovralimentato o a 2000 cc, se a ciclo diesel entrobordo sovralimentato oppure in caso di moto d'acqua, a 1000 cc a due tempi o a 1700 cc se a quattro tempi non sovralimentato o a 1200 cc se a quattro tempi sovralimentato, e comunque in tutti i casi con potenza non superiore a 85 Kw o a 115,6 CV.
4. Fino al compimento del diciottesimo anno di eta', la patente di categoria D, tipo D1, e' limitata al comando di natanti da diporto e moto d'acqua.
5. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono rilasciate ai soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, alle condizioni ivi previste, in esito agli accertamenti medici di idoneita' psicofisica compiuti in sede di conseguimento, convalida o revisione e annotate sul certificato medico.
6. Le patenti nautiche di categoria D, tipo D2, sono assoggettate alle procedure previste per le patenti nautiche di categoria A. ))

Art. 28 - Autorita' competenti al rilascio delle patenti

Autorita' competenti al rilascio delle patenti 1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento ((per i trasporti e la navigazione)) , per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa;
b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa;
c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto.
(( c-bis) le Capitanerie di porto, gli Uffici circondariali marittimi e gli UMC delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti e la navigazione per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1. )) 2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(( 2-bis. Le patenti nautiche non conformi al modello vigente di cui al comma 2 sono sostituite in occasione della loro convalida, previo assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto. ))

Art. 29

(( (Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2). )) (( 1. Le prove di esame per il conseguimento delle patenti nautiche possono essere sostenute decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'esame.
2. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo, il personale della gente di mare in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016 , o a quella di ufficiale di navigazione del diporto di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 , gli ufficiali di navigazione del diporto di 2ª classe di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice, ovvero innanzi a un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal direttore dell'UMC, scelto tra i medesimi soggetti nonche' tra i funzionari, anche in posizione di quiescenza, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, abilitati a norma della legge 1° dicembre 1986, n. 870 . Le funzioni di esaminatore possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo o dal direttore dell'UMC.
3. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del circondario marittimo e costituita:
a) dal presidente, scelto tra: gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore o gli ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente effettivo o in congedo; i docenti degli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi che hanno svolto attivita' didattica presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni in materie pertinenti alla navigazione e alla struttura e costruzione del mezzo; il personale della gente di mare in possesso di abilitazione non inferiore a quella di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del citato decreto 25 luglio 2016, o di comandante del diporto di cui all'articolo 7 del richiamato decreto n. 121 del 2005. Le funzioni di presidente possono essere svolte anche dal capo del circondario marittimo;
b) da un membro, scelto tra: gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso; gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto abilitati alla condotta delle motovedette d'altura del Corpo; i comandanti su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del citato decreto 25 luglio 2016 o i capitani del diporto di cui all'articolo 6 del richiamato decreto n. 121 del 2005.
4. La prova teorica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B che abilitano al comando delle navi da diporto e' sostenuta innanzi a una commissione nominata dal capo del compartimento marittimo con le modalita' indicate al comma 3, lettere a) e b).
5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, che abilitano alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 2. La prova pratica per le medesime patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o al comando di navi da diporto e' sostenuta innanzi a un esaminatore scelto secondo i criteri di cui al comma 3, lettera b). La seduta di esame per la prova pratica e' distinta dalla seduta di esame per la prova teorica. Per lo svolgimento della prova di navigazione a vela, l'esaminatore e' affiancato da un istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del codice.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3-bis, del codice si applicano alle unita' da diporto impiegate per lo svolgimento della prova pratica.
7. I docenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere anche in posizione di quiescenza, ma non devono aver superato il settantacinquesimo anno di eta'. Ai soli fini di cui al presente articolo, i titoli di capitano di lungo corso e di aspirante capitano di lungo corso sono considerati equipollenti a quelli, rispettivamente, di comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT o compresa tra 500 e 3000 GT.
8. Le funzioni di segretario delle prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Gli esaminatori, gli istruttori professionali di vela, i segretari e i membri delle commissioni di esame sono nominati assicurando la rotazione dei componenti tra le diverse sessioni di esame, anche al fine di garantire la prevenzione di potenziali conflitti di interesse.
10. I programmi e le modalita' di svolgimento degli esami e delle esercitazioni pratiche obbligatorie per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, sono adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
11. Nell'allegato II sono definiti i criteri e le modalita' di applicazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche della normativa a favore dei candidati con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , nonche' a favore dei candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 , nel rispetto dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)», sancito nella seduta del 25 luglio 2012 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 nonche' delle linee guida allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669 . ))

Art. 29-bis

(( (Conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1).)) (( 1. La patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito della frequenza di un corso formativo, integrato da esercitazioni pratiche di navigazione e manovre a motore, nonche' del superamento di una prova a quiz di idoneita' finale.
2. Il corso formativo, le esercitazioni pratiche e la prova di idoneita' finale sono tenuti dalle scuole nautiche e dai consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice, nonche' dai centri di istruzione per la nautica di cui all'articolo 49-octies del codice.
3. In alternativa al corso formativo, la patente nautica di categoria D, tipo D1, e' conseguita a seguito del superamento della prova di idoneita' finale svolta presso l'UMC competente, a cui possono accedere i candidati che hanno svolto le esercitazioni pratiche previste al comma 1 e attestate dagli enti di cui al comma 2.
4. Alle modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale si applica, in relazione ai candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), il disposto di cui all'articolo 29, comma 11.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:
a) le materie e le modalita' di svolgimento del corso formativo;
b) l'oggetto e le modalita' di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
c) i quiz e le modalita' di svolgimento della prova di idoneita' finale;
d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneita' finale;
f) le modalita' di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti. ))

Art. 30 - Estensione dell'abilitazione

Estensione dell'abilitazione 1. Coloro che sono in possesso di una patente limitata alla navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche alla navigazione a vela, sostenendo solo ((le prove teorica e pratica inerenti alla navigazione a vela)) .
2. Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa possono conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per l'abilitazione posseduta.
(( 2-bis. Coloro che sono in possesso della patente nautica di categoria D, tipo D1, al compimento del diciottesimo anno di eta', possono conseguire la patente nautica di categoria A, sostenendo un esame integrativo teorico sugli argomenti non compresi nel corso formativo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, e una prova pratica di navigazione. ))

Art. 31

(( (Esercitazioni pratiche).)) (( 1. Coloro che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica o per la sua estensione, nonche' per il conseguimento della patente di categoria D, tipo D1, sono autorizzati a esercitarsi al comando o alla direzione nautica delle unita' da diporto, nei limiti della distanza dalla costa consentita dall'abilitazione richiesta, purche' durante l'esercitazione sia presente a bordo una persona in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio, con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
2. La ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 1, accompagnata da un documento di identita' o di riconoscimento del candidato, costituisce titolo per esercitarsi a bordo delle unita' da diporto per un termine di validita' temporale pari a quello della domanda. ))

Art. 32

(( (Rilascio delle patenti nautiche senza esami).)) (( 1. Le abilitazioni e i brevetti di cui all'articolo 39-ter del codice validi per il rilascio senza esami della patente nautica di categoria A per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono:
a) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare;
b) brevetto di abilitazione per la condotta di unita' navali ausiliarie minori della Marina militare in navigazione d'altura, di galleggianti a motore d'uso locale e di mezzi speciali, esclusi i rimorchiatori, rilasciato dalla Marina militare;
c) brevetto di abilitazione per la condotta dei mezzi speciali della Marina militare adibiti al rimorchio costiero e d'altura rilasciato dalla Marina militare;
d) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione oltre sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
e) brevetto di abilitazione al comando di motovedette del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro venti miglia dalla costa o dall'unita' madre;
f) brevetto di abilitazione al comando di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera senza limiti dalla costa;
g) brevetto di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
h) brevetto di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura rilasciato dai comandi e dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
i) patentino di abilitazione al comando di unita' navali della Guardia di finanza per ufficiali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
l) patentino di abilitazione al comando di unita' navali rilasciato dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
m) abilitazione al comando di unita' navali d'altura dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
n) abilitazione al comando di unita' navali in navigazione costiera dell'Arma dei Carabinieri rilasciata dalla Marina militare;
o) abilitazione al comando o condotta di mezzi dell'Esercito italiano in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
p) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione entro venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
q) abilitazione al comando o condotta di unita' o mezzi navali dell'Aeronautica militare in navigazione oltre venti miglia dalla costa rilasciato dalla Marina militare;
r) brevetto di abilitazione al comando di unita' navale in navigazione costiera conseguito da personale del Corpo della Polizia penitenziaria presso scuole della Marina militare.
2. I titoli e i brevetti di cui all'articolo 39-quater del codice validi per il rilascio senza esami delle patenti nautiche di categoria A per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa sulle unita' esclusivamente a motore sono i seguenti:
a) brevetto di abilitazione per la condotta di mezzi navali della Marina militare entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciato dalla Marina militare;
b) abilitazione alla condotta di galleggianti della Marina militare adibiti alla navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare;
c) brevetto abilitante alla condotta di "motoscafi da corsa M.M." rilasciato dalla Marina militare;
d) brevetto di abilitazione alla condotta di mezzi navali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre;
e) abilitazione alla condotta di mezzi navali in navigazione entro dodici miglia dalla costa o dall'unita' madre rilasciata dai comandi o dalle scuole nautiche della Guardia di finanza;
f) abilitazione al comando o condotta di mezzi navali dell'Esercito italiano in navigazione entro sei miglia dalla costa rilasciata dalla Marina militare.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si procede all'aggiornamento delle abilitazioni e dei brevetti che danno diritto al rilascio delle patenti nautiche senza esami, in base alle variazioni comunicate periodicamente dalla Marina militare o dalla Guardia di finanza. ))

Art. 33 - Persone in possesso di titoli professionali

Persone in possesso di titoli professionali 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
2. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' coloro che sono iscritti nel registro di cui all' articolo 90 del codice della navigazione , muniti di libretto di navigazione in corso di validita' ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza esami le patenti nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite nell'allegato III.
Note all' art. 33 :
- L' art. 90 del codice della navigazione e' il seguente:
«Art. 90 (Licenze e registro dei piloti). - I piloti sono provvisti di una licenza rilasciata dal capo del compartimento e sono iscritti in uno speciale registro».

Art. 34

(( (Comando di unita' da diporto in acque territoriali italiane).)) (( 1. I cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri, muniti di patente nautica o di un titolo di abilitazione o di un documento riconosciuto equipollente dallo Stato, rispettivamente, di residenza o di cittadinanza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni e navi da diporto di bandiera italiana, nonche' natanti da diporto e moto d'acqua entro i limiti dell'abilitazione posseduta. La patente nautica, il titolo o il documento abilitativo posseduto e' tenuto a bordo in originale.
2. Per i cittadini italiani residenti all'estero e i cittadini stranieri che comandano imbarcazioni e navi da diporto iscritte in registri stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello Stato di bandiera dell'unita'.
3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea nonche' per i cittadini italiani ivi residenti si prescinde dall'obbligo del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai commi 1 e 2 qualora esibiscano una dichiarazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' competenti da cui risulti che la legislazione del Paese di cittadinanza o di residenza del soggetto o dello Stato di bandiera dell'unita' non prevede il rilascio di alcun titolo di abilitazione.
4. Per i cittadini italiani residenti in Italia, che comandano in acque territoriali italiane unita' da diporto battenti qualsiasi bandiera, l'obbligo di patente nautica e' regolato dall'articolo 39 del codice.
5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la residenza all'estero e' dimostrata a cura dell'interessato tramite documentazione, da tenere a bordo in originale, rilasciata dalle autorita' del Paese di residenza o dal consolato del Paese di cittadinanza. CAPO III Capo II Requisiti

Art. 35

(( (Requisiti per l'ammissione agli esami o alla prova di idoneita' finale).))
(( 1. Sono ammessi agli esami o alla prova di idoneita' finale di cui all'articolo 29-bis per il conseguimento delle patenti nautiche coloro che al momento della presentazione della domanda:
a) per le patenti nautiche di categoria D, tipo D1, hanno compiuto il sedicesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di frequenza disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29-bis, comma 5;
b) per le patenti nautiche di categoria A, C, e D, tipo D2, hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e sono in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche disciplinato dal decreto di cui all'articolo 29, comma 10;
c) per le patenti nautiche di categoria B, hanno compiuto il ventunesimo anno d'eta' e sono in possesso della patente nautica di categoria A senza alcun limite di distanza dalla costa, almeno con abilitazione per la navigazione a motore, conseguita da almeno un triennio.
2. Nella domanda di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, C e D, tipo D2, il candidato dichiara l'eventuale richiesta di limitazione dell'abilitazione alle sole unita' a motore.

Art. 36

(( (Giudizio di idoneita').))
(( 1. Coloro che sono affetti dalle malattie fisiche o psichiche, dalle deficienze organiche o minorazioni psichiche indicate nell'allegato I, paragrafo 1, oppure fanno abuso di bevande alcoliche o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida.
2. Coloro che sono affetti dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C.
3. I soggetti di cui all'allegato I, paragrafo 4, possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria D, tipo D2, alle condizioni ivi previste.
4. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla base dei requisiti previsti dall'allegato I, dall'ufficio dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, o da un medico appartenente al ruolo professionale dei medici del Ministero della salute, o da un medico appartenente alla struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana, o da un medico militare in servizio permanente effettivo, o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o da un medico del ruolo professionale dei medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'ufficio di appartenenza del medico accertatore.
5. L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di cui al comma 4 anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi indicati oppure anche in posizione di quiescenza o di congedo, purche' in possesso del codice di identificazione per il rilascio del certificato di idoneita' fisica e psichica necessario al conseguimento o al rinnovo della patente di guida ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011 .
6. Gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio oppure presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l'attivita' di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilita', a condizione che le visite siano svolte dai medici di cui ai commi 4 e 5 in possesso del codice di identificazione previsto dal richiamato decreto ministeriale 31 gennaio 2011. Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico allestito presso scuole nautiche o consorzi tra scuole nautiche, il certificato di idoneita' reca l'indicazione dell'esercizio presso il quale il gabinetto medico e' allestito oltre al codice identificativo del medico.
7. Per i cittadini italiani residenti all'estero il giudizio di idoneita' psichica e fisica puo' essere espresso anche da un medico, di qualsiasi cittadinanza, riconosciuto idoneo dal consolato italiano del Paese di residenza.
8. Il giudizio di idoneita' psichica e fisica e' effettuato dalla commissione medica locale, competente per territorio, nei seguenti casi:
a) presenza di malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3;
b) in tutti i casi in cui il medico accertatore lo ritenga opportuno.
9. La commissione medica locale, composta da medici di cui ai commi 4 e 5, comunica, nel rispetto delle norme unionali e nazionali in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla convalida della patente nautica all'autorita' marittima o all'UMC competente, che adotta il provvedimento di sospensione o di revoca ai sensi, rispettivamente, degli articoli 40 e 41 e lo trasmette all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche.
10. In caso di disabilita' o di patologie o di minorazioni anatomiche, funzionali, psichiche o sensoriali, che hanno certificazione di patologia stabilizzata, non suscettibile di aggravamento ne' di modifica delle limitazioni o delle prescrizioni annotate sulla patente nautica, i successivi accertamenti medici per la convalida della patente nautica sono effettuati da uno dei medici accertatori di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Il candidato presenta la certificazione di patologia stabilizzata in originale al medico accertatore, che la riporta nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. L'originale della certificazione di patologia stabilizzata, previa acquisizione di copia agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
11. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento presentano al medico accertatore monocratico, anche in copia, la diagnosi di DSA di cui all' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , che non ha scadenza di validita'. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note, specificando la tipologia. La diagnosi di DSA, previa copia acquisita agli atti dal medico accertatore, e' restituita al candidato.
12. Avverso il giudizio di idoneita' psicofisica e' ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide avvalendosi del parere di una struttura sanitaria della Direzione sanita' di Rete ferroviaria italiana. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti decide anche sui ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione, di revisione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici o psichici.
13. Il certificato medico rilasciato in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione agli esami, conserva la sua validita' per l'intera durata del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica e puo' essere utilizzato per un'ulteriore domanda di ammissione agli esami, se e' ancora in corso di validita' ai sensi dell' articolo 41, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Il certificato medico e' conforme al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1, ed e' soggetto a imposta di bollo. La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all'allegato I, annesso 2, e' consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni.
14. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

Art. 37

(( (Requisiti morali per il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche).)) (( 1. Non possono conseguire la patente nautica, ne' la sua convalida, coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' coloro che sono stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
2. Non possono conseguire la patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa e per il comando di navi da diporto, ne' la loro convalida, coloro che hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685 , o dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , oppure per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , o dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
3. Avverso i provvedimenti di diniego di rilascio o di convalida, nonche' di revoca della patente nautica per difetto dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
4. Per i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini appartenenti allo Spazio economico europeo, l'autorita' marittima o l'UMC accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all' articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 oppure, per le persone non in possesso della cittadinanza italiana, una dichiarazione sostitutiva dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza. Per i cittadini di Stati terzi il certificato del casellario giudiziale e' sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare o di altra autorita' competente dello Stato di cittadinanza legalizzata e tradotta conformemente all' articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . )) CAPO IV Capo III Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

Art. 38 - Termine di validita' delle patenti

Termine di validita' delle patenti 1. La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'.
(( 1-bis. In sede di primo rilascio o di convalida della patente nautica si applica il disposto di cui all' articolo 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 . )) 2. La validita' delle patenti di categoria C ((o di categoria D, tipo D2,)) e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato ((dal medico accertatore o)) dalla commissione medica locale.
3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida.
(( 4. In caso di deterioramento o di illeggibilita', il titolare chiede all'autorita' marittima o all'UMC, ove ha conseguito la patente nautica, la sua sostituzione. ))

Art. 39 - Revisione delle patenti nautiche

Revisione delle patenti nautiche 1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il tipo di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni ((nonche' per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche)) .
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi ((o su disposizione dell'autorita' giudiziaria)) .

Art. 40 - Sospensione delle patenti nautiche

Sospensione delle patenti nautiche 1. La patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneita' psicofisica.
(( 2. Oltre che nei casi di cui agli articoli 53, commi 6 e 9, 53-bis, comma 2, 53-ter, comma 5, 53-quater, commi 1 e 10 e 55, comma 3 del codice, la patente nautica e' sospesa fino a un massimo di tre mesi dall'autorita' marittima o dall'UMC del luogo dove il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commette atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica o da produrre gravi danni. )) (( 3. Per motivi di pubblica sicurezza, la patente nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto al rilascio su richiesta del prefetto, che indica la durata della sospensione, comunque non superiore a sei mesi. )) 4. La patente nautica e' inoltre sospesa quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando delle unita' da diporto e delle navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte terza del codice della navigazione .
5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia giudiziaria che ha accertato la violazione trasmette, entro dieci giorni e tramite il proprio comando o ufficio, copia della comunicazione della notizia di reato, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e' stato commesso ovvero ((all'UMC)) se il fatto e' avvenuto nelle acque interne. Le predette autorita' dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilita', la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnarla entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza.
6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose, la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei mesi quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima. Nel caso di omicidio colposo, la sospensione della patente e' disposta per un periodo da due mesi ad un anno. Copia della sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria del giudice che l'ha emessa, nel termine di quindici giorni, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
(( 7. Avverso i provvedimenti di sospensione della patente nautica di cui ai commi 1, 2 e 3 e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni. )) (( 8. I provvedimenti di sospensione sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio della patente, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1. ))

Art. 41

(( (Revoca delle patenti nautiche).)) (( 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio se il titolare non e' piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica alla convalida ai sensi dell'articolo 36.
2. Se a seguito della visita medica di idoneita' viene accertato che il titolare di patente nautica di categoria A o B e' affetto dalle patologie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 3, puo' essere chiesto all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, il conseguimento senza esami della patente di categoria C. Se ricorrono le condizioni di cui all'allegato I, paragrafo 4, puo' essere chiesto il conseguimento senza esami della patente di categoria D, tipo D2.
3. Se il titolare non e' piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37, la patente nautica e' revocata dall'autorita' marittima o dall'UMC che ha provveduto al rilascio.
L'interessato puo' conseguire nuovamente la patente nautica senza esami a seguito di estinzione del reato o di provvedimento di riabilitazione.
4. Avverso il provvedimento di revoca della patente nautica e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni oppure ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.
5. I provvedimenti di revoca sono comunicati all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e, fino alla sua attuazione, all'autorita' marittima o all'UMC che ha provveduto al rilascio, ai fini dell'annotazione nel registro delle patenti nautiche di cui all'articolo 46, comma 1. )) CAPO V Capo IV Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

Art. 42

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 ))

Art. 43

((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Art. 44

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) CAPO VI Capo V Disposizioni complementari

Art. 45

(( (Unificazione di patenti nautiche).)) (( 1. Coloro che sono in possesso di piu' patenti nautiche ne richiedono, in occasione della convalida, l'unificazione all'autorita' marittima o all'UMC che ha rilasciato la patente nautica piu' recente. ))

Art. 46

(( (Registro delle patenti nautiche).)) (( 1. Fino all'attuazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, le autorita' marittime e gli UMC annotano i dati di cui all'articolo 39-bis del codice in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ))

Art. 47 - Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche

Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche 1. Le procedure di rilascio e di convalida delle patenti nautiche sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.

Art. 47-bis

(( (Distruzione delle patenti nautiche).)) (( 1. Il periodo massimo di giacenza presso l'autorita' marittima o l'UMC delle patenti nautiche rilasciate o convalidate, nonche' degli stampati ritirati e sostituiti perche' non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, oppure delle patenti nautiche rinvenute a seguito di furto o di smarrimento, e' fissato in un anno. Allo scadere di detto periodo, l'ufficio marittimo o l'UMC comunica al titolare l'avvio del procedimento amministrativo di distruzione della patente nautica, che ha luogo a partire dal trentesimo giorno dalla data di invio della comunicazione e non oltre il quarantacinquesimo giorno, computati ai sensi dell' articolo 2963 del codice civile . Le comunicazioni non sono necessarie per i modelli di stampato non piu' in vigore o deteriorati o illeggibili, ritirati e sostituiti.
2. Della distruzione delle patenti nautiche di cui al comma 1 e' redatto verbale di distruzione, che e' conservato agli atti dell'ufficio competente per cinque anni e inviato in copia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze. )) CAPO VII TITOLO III Sicurezza della navigazione da diporto Capo I Norme di sicurezza per la navigazione da diporto Sezione I Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

Art. 48 - Finalita' e campo di applicazione

Finalita' e campo di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere ((, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato V-bis)) .
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate:
a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE;
b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
3. Per i natanti da diporto ((e le moto d'acqua)) , le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49 ((e per la sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche)) .

Art. 49 - Identificativo SAR per i natanti da diporto

Identificativo SAR per i natanti da diporto 1. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da diporto con un numero identificativo preceduto dalla sigla «ITA», assegnato, su domanda, dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera.
2. L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo gia' assegnato segnala al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le eventuali variazioni delle caratteristiche dello scafo e del motore dell'unita'.
3. Il numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da diporto ai soli fini della ricerca e del soccorso in mare e non determina alcuna certificazione della proprieta'.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti disciplina, secondo criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita' di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri identificativi dei natanti da diporto, nonche' le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 50 - Certificato di sicurezza

Certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
2. ((Il certificato di sicurezza e' rilasciato dallo STED, all'atto della prima iscrizione nell'ATCN, previa validazione dell'UCON)) :
a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) .
3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione ((nell'ATCN)) ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea ((o dello Spazio economico europeo)) , la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
(( 4. Gli estremi del certificato di sicurezza o del suo rinnovo, previa presentazione della DCI aggiornata, sono presentati dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria a uno STED, che provvede all'aggiornamento dell'ATCN e all'annotazione sulla licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON. )) 5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico ((autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , scelto dal proprietario dell'unita' o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) . Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento.
(( 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede uno STED oppure, per le unita' da diporto che si trovano in un porto estero, anche l'autorita' consolare, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di convalida dell'UCON. ))

Art. 51 - Validita' del certificato di sicurezza

Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita':
a) otto anni ((dalla registrazione nell'ATCN)) per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
b) dieci anni ((dalla registrazione nell'ATCN)) per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
3. ((In caso di gravi avarie o di perdita di uno dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6)) . Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
(( 3-bis. Alle unita' da diporto non marcate CE di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998, non si applica la valutazione di post costruzione di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . In caso di gravi avarie o di perdita dello stato di navigabilita' o di modifica rilevante del motore o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto o di mutamenti delle caratteristiche di costruzione essenziali, e' rilasciato un nuovo certificato di sicurezza di cui all'articolo 51, comma 3, sulla base di un'attestazione di idoneita' rilasciata, in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. )) 4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico.
5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento ((e, se l'organismo tecnico lo ritiene necessario, che sull'unita' venga eseguita un'ispezione a secco della carena)) .

Art. 52 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di sicurezza 1. Il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))

Art. 53 - Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza

Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza 1. I mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza delle unita' da diporto sono conformi ai requisiti tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' dall'Unione europea o previsti da convenzioni internazionali.
(( 1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unita' da diporto della quale costituiscono dotazione. )) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni momento verificare presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle predette prescrizioni ministeriali ((, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis del codice)) .

Art. 54 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati nell'allegato V in relazione alla navigazione effettivamente svolta. ((Le unita' che navigano oltre dodici miglia di distanza dalla costa ed entro il limite dell'area di ricerca e soccorso nazionale, se munite di strumenti elettronici per la geo-localizzazione, possono avere a bordo i mezzi di salvataggio collettivi previsti per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa.)) I mezzi di salvataggio individuali e collettivi devono essere sufficienti per il numero delle persone presenti a bordo, compreso l'equipaggio.
(( 2. Il mezzo collettivo di salvataggio previsto per la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa puo' essere sostituito da un battello pneumatico munito di marcatura CE e conforme agli standard UNI EN ISO 6185, purche' sia un'unita' pronta all'uso, munita di dispositivo di risalita a bordo e del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio e sia in grado di imbarcare il numero di persone presenti a bordo compreso l'equipaggio. )) (( 2-bis. Le unita' pneumatiche, comprese quelle a carena rigida, munite di marcatura CE, di categoria A, B e C, conformi agli standard UNI EN ISO 6185 parti 3 e 4, sono esentate dall'obbligo di dotarsi della zattera autogonfiabile di cui all'allegato V, in caso di navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, se munite del kit di sopravvivenza previsto per il mezzo collettivo di salvataggio. )) 3. I conduttori di tavole a vela, ((moto d'acqua)) e unita' similari, nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge.
4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.

Art. 55 - Navigazione occasionale e di prova

Navigazione occasionale e di prova 1. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza le unita' da diporto, munite di certificazione scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione di trasferimento per un singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata del viaggio, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
2. La capitaneria di porto o l'ufficio circondariale marittimo o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da diporto di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche non provviste dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice. Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
Nota all' art. 55 :
- L' art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto.
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione.».

Art. 56 - Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto

Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto 1. I battelli di servizio ((rientranti nella categoria dei natanti o delle moto d'acqua, individuati con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN)) dell'unita' da diporto al cui servizio sono posti, quando sono utilizzati in navigazione entro un miglio dalla costa ovvero dall'unita', ovunque si trovi, non hanno l'obbligo delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti dalla presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

Art. 57 - Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.

Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza. 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza ((dello stato di navigabilita' in base al quale)) il certificato di sicurezza e' stato rilasciato.
(( 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria presenta allo STED l'attestazione di idoneita' rilasciata dall'organismo tecnico notificato o autorizzato comprovante la permanenza dello stato di navigabilita' in base al quale il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione a seguito di convalida dell'UCON. In caso di visita periodica di rinnovo eseguita all'estero, il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria puo' presentare la medesima documentazione all'autorita' consolare. )) (( 3-bis. In caso di sostituzione dei tubolari delle unita' pneumatiche non effettuata dal fabbricante o da un centro di assistenza autorizzato dal fabbricante, si applica l'articolo 51, comma 3 per le unita' marcate CE e l'articolo 51, comma 3-bis per le unita' non marcate CE, costruite, immesse in commercio o messe in servizio prima del 16 giugno 1998.
3-ter. Qualora nel corso della visita di rinnovo si rilevino deficienze o inconvenienti temporaneamente tollerabili, l'organismo notificato o autorizzato rilascia l'attestazione di idoneita' e dispone, sulla base del proprio regolamento tecnico, il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati, decorso inutilmente il quale decade la validita' dell'attestazione di idoneita' rilasciata. Le prescrizioni sono annotate dall'organismo tecnico notificato o autorizzato sull'attestazione d'idoneita' e dallo STED sul certificato di sicurezza per l'aggiornamento dell'ATCN e della licenza di navigazione, a seguito di convalida dell'UCON, con l'avvertenza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato il certificato di sicurezza perde di validita'. )) 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite.
L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.

Art. 58 - Motore ausiliario

Motore ausiliario 1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria del motore principale.
2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di quella del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di dichiarazione di potenza.

Art. 59 - Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive

Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive 1. Le unita' da diporto di cui all'articolo 30, comma 1, del codice, ammesse a partecipare alle manifestazioni sportive indette dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
2. A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici adottati dalle federazioni o dagli organismi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Le unita' di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.
Nota all' art. 59 :
- Il comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'art. 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.».

Art. 60 - Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati

Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati 1. Il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue:
a) tre persone per unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri 3,50;
b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 3,50 e fino a metri 4,50;
c) cinque persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 4,50 e fino a metri 6,00;
d) sei persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 6,00 e fino a metri 7,50;
e) sette persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 7,50 e fino a metri 8,50;
f) nove persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a metri 8,50.
2. Per i natanti prodotti in serie, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', e' ((tenuta)) a bordo quando il numero delle persone imbarcate e' superiore a quello indicato al comma 1.
3. Quando sono trasportate attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili e' ridotto in ragione di una persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

Art. 60-bis

(( (Istruzioni essenziali per il comando di natanti da diporto concessi in locazione a locatari sprovvisti di patente nautica).)) (( 1. Le istruzioni di cui dell'articolo 27, comma 8, del codice, sono redatte in lingua italiana e inglese secondo lo schema in allegato 2 al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2022, n. 11. )) CAPO VIII Sezione II Norme di sicurezza per le navi da diporto

Art. 61 - Finalita' e campo di applicazione

Finalita' e campo di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi da diporto.
2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.

Art. 62

(( (Tipi di visite).)) (( 1. Le navi da diporto sono sottoposte alle seguenti visite di sicurezza:
a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
b) periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di sicurezza di cui all'articolo 70;
c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
2. Le visite sono disposte dall'autorita' marittima o della navigazione interna, nella cui giurisdizione l'unita' da diporto si trova, su richiesta presentata dal proprietario o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria tramite uno STED.
3. Lo STED, a seguito di convalida dell'UCON, rilascia il certificato di sicurezza sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , e sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorita' marittima o della navigazione interna. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, in caso di rinnovo, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione ai sensi dell' articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , previa presentazione della DCI aggiornata.
4. Qualora l'unita' si trovi in un porto estero, le visite di sicurezza sono richieste all'autorita' consolare che, previa presentazione della DCI aggiornata e a seguito di visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio, provvede al rilascio del certificato di sicurezza o al suo rinnovo o alla sua convalida sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
5. L'autorita' consolare trasmette all'UCON, per la convalida e l'aggiornamento dell'ATCN, copia del certificato di sicurezza, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio e la dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza. ))

Art. 63 - Visita iniziale

Visita iniziale 1. La visita iniziale e' effettuata prima che la nave entri in esercizio e comprende un'ispezione completa della struttura, delle macchine, del materiale d'armamento ((, un'ispezione a secco della carena e una prova di stabilita' in acqua)) .
(( 1-bis. Una nave da diporto di nuova costruzione puo' essere dispensata dalla prova di stabilita', qualora l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , accerti le condizioni di gemellarita' con un'altra unita' costruita dal medesimo cantiere, sulla base dei propri regolamenti tecnici, anche formulando istruzioni obbligatorie, a condizione che i dati fondamentali, quali il dislocamento e la posizione longitudinale del centro di gravita` della nave gemella, siano ottenuti attraverso una prova di pesata o altro metodo equivalente approvato e che i suddetti dati fondamentali risultino invariati. )) 2. La visita accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di salvataggio, le dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche dei materiali, ai dimensionamenti delle strutture nonche' alla compartimentazione, alla stabilita', all'armamento ed alla lavorazione di tutte le parti della nave sono contenute nei regolamenti tecnici degli ((organismi autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .

Art. 64 - Visite periodiche

Visite periodiche 1. Le navi sono sottoposte a visite periodiche allo scopo di accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
2. Tali visite sono effettuate alle scadenze previste dall'articolo 71.

Art. 65 - Visite occasionali

Visite occasionali 1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' ed il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,)) sottopone la nave a visita occasionale.
2. La visita occasionale e', inoltre, disposta dall'autorita' marittima ((o della navigazione interna)) allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita ed i motivi per cui viene disposta.
3. Nel caso in cui il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria)) della nave non provveda a sottoporre l'unita' alla visita occasionale disposta dall'autorita' marittima ((o della navigazione interna)) , il certificato di sicurezza perde di validita'.
(( 3-bis. Per l'aggiornamento dell'ATCN, anche nei casi di perdita di validita' del certificato di sicurezza, si applica la procedura di cui all'articolo 62, comma 3. ))

Art. 66 - Visite dopo un periodo di disarmo

Visite dopo un periodo di disarmo 1. Dopo un periodo di disarmo di durata superiore ad un anno, le navi sono sottoposte ad una visita per accertare il mantenimento delle condizioni attestate dalla certificazione di sicurezza in vigore.

Art. 67 - Organi di esecuzione delle visite

Organi di esecuzione delle visite 1. Alle visite di sicurezza provvede il capo del circondario marittimo ((nella cui giurisdizione si trova l'unita' da diporto o un suo delegato, per la parte concernente le dotazioni di sicurezza e i mezzi di salvataggio, nonche' l'organismo tecnico autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 4 e 5,)) per le unita' che si trovino in porti esteri.

Art. 68 - Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili

Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili 1. Qualora nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze relative alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il certificato di sicurezza non puo' essere rilasciato, rinnovato o convalidato.
2. ((Qualora nel corso delle visite si rilevino deficienze o inconvenienti diversi da quelli di cui al comma 1, che possono essere temporaneamente tollerati, l'autorita' marittima fissa il termine entro il quale il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria deve eliminare le deficienze o gli inconvenienti rilevati. Tale prescrizione e' annotata, secondo le rispettive competenze, dall'organismo tecnico autorizzato o dall'autorita' marittima sull'attestazione d'idoneita' e, tramite l'autorita' marittima, e' trasmessa allo STED che provvede, a seguito di convalida dell'UCON, all'aggiornamento del certificato di sicurezza, dell'ATCN e della licenza di navigazione, con l'avvertenza sul certificato di sicurezza che in caso di inottemperanza entro il termine fissato lo stesso certificato perde di validita'.)) 3. Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze o gli inconvenienti riscontrati non sono stati eliminati entro il termine indicato sullo stesso.

Art. 69 - Mantenimento delle condizioni dopo le visite

Mantenimento delle condizioni dopo le visite 1. Il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria,)) mantiene la nave in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))

Art. 70 - Certificato di sicurezza per navi da diporto

Certificato di sicurezza per navi da diporto 1. Il certificato di sicurezza, i cui estremi vengono annotati sulla licenza di navigazione ((dallo STED che lo ha rilasciato, rinnovato o convalidato a seguito di validazione dell'UCON)) , attesta la corrispondenza della nave alle norme della presente sezione.

Art. 71 - Validita' del certificato di sicurezza

Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo ((o di nave proveniente da altri registri)) .
2. Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida previa visita occasionale di cui all'articolo 65. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche della nave siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ((o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria, previa comunicazione al proprietario,)) ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.

Art. 72 - Apparato motore, impianti ed allestimento

Apparato motore, impianti ed allestimento 1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per accertarne la sicura sistemazione e l'efficienza secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
2. I macchinari ausiliari e gli impianti esaurimento sentine ed elettrico sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
3. Sul ponte e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono sistemati corrimani, parapetti ovvero altri adeguati mezzi di appiglio per le persone.
4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un sistema di emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita' ridotta, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita' adeguate, secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133)) .

Art. 73 - Protezione contro gli incendi

Protezione contro gli incendi 1. I serbatoi e l'impianto per il combustibile sono realizzati e sistemati in conformita' alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
2. I locali dove sono sistemati i motori e i serbatoi sono provvisti di propria ventilazione naturale o meccanica, se e' previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C°. Qualora esista un impianto fisso di estinzione incendi, deve essere possibile chiudere la ventilazione del locale prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
3. Le bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire pericolo per le persone e le cose secondo le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
4. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori alimentati con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva maggiore di 500 kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione incendi realizzato secondo il regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. ((4)) 5. Le navi da diporto sono dotate di una pompa meccanica da incendio e almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con relative manichette ed accessori.
6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1, lettera p), sistemati in posizione facilmente accessibile. Le loro caratteristiche sono conformi alle prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato. ((4)) -------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 17 settembre 2024, n. 133, ha disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera c)) che "al comma 4, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »";
Ha inoltre disposto (con l'art. 65, comma 1, lettera d)) che "al comma 6, le parole «affidato di cui al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 »".

Art. 74 - Mezzi di salvataggio

Mezzi di salvataggio 1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio, anche di tipo autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di persone che l'unita' e' abilitata a trasportare, compreso l'equipaggio.
2. Le navi sono dotate di una cintura di salvataggio per ogni persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di cima lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica, collegata.
3. I mezzi di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente accessibile per una pronta utilizzazione.
4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
(( 4-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN della nave da diporto della quale costituiscono dotazione. ))

Art. 75 - Dotazioni di sicurezza

Dotazioni di sicurezza 1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni ((oppure una bussola elettronica)) ;
b) un orologio;
c) un barometro;
d) un binocolo;
e) uno scandaglio elettronico o a mano munito di cima lunga almeno 25 metri;
f) le carte nautiche ed i relativi strumenti da carteggio necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
g) strumento di radioposizionamento;
h) ((tre)) fuochi a mano a luce rossa;
i) ((tre)) razzi a paracadute a luce rossa;
l) ((due)) boette fumogene;
m) ancora con catena o cavo, e cavi di ormeggio conformi al regolamento tecnico dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) ;
n) una cassetta contenente materiale di pronto soccorso, come indicato nella tabella A annessa al decreto ((del Ministro della sanita')) 25 maggio 1988, n. 279;
o) fanali e apparecchi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B), del presente regolamento;
q) un riflettore radar;
r) radio telefono ad onde ettometriche ((conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 )) ;
s) n. 1 E.P.I.R.B. ((funzionante sulle frequenze 406 MHz e 121,5 MHz e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 )) ;
t) dispositivo di esaurimento della sentina.
((t-bis) n. 1 VHF con DSC conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 )) 2. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f), del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
(( 2-bis. Le navi da diporto che navigano entro l'area di ricerca e soccorso nazionale possono sostituire la dotazione di cui al comma 1, lettera s), con un telefono satellitare dotato di dispositivo di invio di messaggio di soccorso al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e conforme al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128 o al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 , rispondente comunque alla norma EN 60945. ))

Art. 76 - Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole

Requisiti e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di soccorso e delle bussole 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono stabilite:
a) le caratteristiche, i requisiti dei mezzi di salvataggio, nonche' le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere di salvataggio;
b) le caratteristiche, i requisiti e la scadenza dei segnali di soccorso;
c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e le verifiche periodiche delle bussole.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica presso il costruttore, il rivenditore o l'importatore, secondo i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i segnali di soccorso e le bussole commercializzati in Italia siano efficienti e conformi alle prescrizioni ministeriali di cui al comma 1 ((, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice)) .

Art. 77 - Trasferimento per lavori e navigazione di prova

Trasferimento per lavori e navigazione di prova 1. L'autorita' marittima ((nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova)) , previa visita dell'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) , autorizza, stabilendone le condizioni, il trasferimento della nave da diporto con certificato di sicurezza scaduto dalla localita' in cui si trova a quella in cui devono essere eseguiti lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
2. L'autorita' marittima ((nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova)) , sentito l'organismo tecnico ((autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) , autorizza prove di navigazione con navi da diporto ((non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all'articolo 31 del codice)) di nuova costruzione o che abbiano subito lavori di riparazione o di trasformazione presso cantieri navali o officine meccaniche.
Nell'autorizzazione sono indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e al percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
CAPO IX Capo II Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio ((e per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172))

Art. 78 - Campo di applicazione

Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici passeggeri escluso l'equipaggio ((, nonche' alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferme restando le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 )) .
2. ((Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 89-ter, alle unita')) da diporto impiegate in attivita' di noleggio che trasportino piu' di dodici passeggeri, escluso l'equipaggio, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45 , e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:
a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.

Art. 79 - Tipi di navigazione

Tipi di navigazione 1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, i tipi di navigazione delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.
Note all' art. 79 :
- L' art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
«Art. 22 (Documenti di navigazione e tipi di navigazione). - 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 ;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.».
- Per l' art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005 , si veda nelle note all'art. 34.

Art. 80 - Tipi di visite

Tipi di visite 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio sono sottoposte alle seguenti visite:
a) visita iniziale, prima dell'impiego nell'attivita' di noleggio, ad esclusione delle unita' immesse per la prima volta in servizio;
b) visite periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del certificato di idoneita' al noleggio;
c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
(( 2. Le visite sono richieste dal proprietario, dall'armatore o dall'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria dell'unita'. Il soggetto che richiede le visite sceglie l'organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , oppure autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , al quale affidarne l'esecuzione. ))

Art. 81 - Dichiarazione di idoneita'

Dichiarazione di idoneita' 1. A seguito dell'esito positivo delle visite, gli organismi tecnici notificati ((di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 oppure autorizzati di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ,)) rilasciano una dichiarazione di idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
2. La dichiarazione di idoneita' per le unita' con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e' rilasciata esclusivamente da un organismo tecnico ((autorizzato)) .

Art. 82 - Certificato di idoneita'

Certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' al noleggio, conforme ((all'allegato VII per le imbarcazioni e le navi da diporto e VII-bis per i natanti da diporto)) , e' rilasciato:
a) per le imbarcazioni e le navi da diporto, ((dallo STED all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in attivita' di noleggio prevista dall'articolo 24, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' e a seguito di convalida dell'UCON)) ;
b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita' di noleggio, dall'autorita' ((marittima o della navigazione interna)) avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
2. Il certificato fa parte dei documenti di bordo dell'unita' e sostituisce il certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e' rilasciato sulla base della sola documentazione tecnica prevista ai fini dell'iscrizione ((nell'ATCN)) .
4. Qualora l'unita' adibita al noleggio cessi dall'esercizio dell'attivita', il certificato di cui al comma 1 del presente articolo e' valido sino alla sua scadenza in sostituzione del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
(( 5. Lo STED rilascia un tagliando di aggiornamento con gli estremi del certificato di idoneita' da apporre sulla licenza di navigazione e aggiorna l'ATCN, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna conserva copia del certificato di idoneita'. )) (( 6. Per le imbarcazioni e le navi da diporto, il certificato di idoneita' al noleggio e' rinnovato o convalidato dallo STED, previa presentazione della DCI aggiornata, sulla base della dichiarazione di idoneita' rilasciata dagli organismi tecnici di cui all'articolo 81, a seguito di convalida dell'UCON. Per i natanti da diporto l'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo in cui si trova il natante rinnova o convalida il certificato di idoneita' sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del certificato e' inviata all'autorita' marittima o della navigazione interna avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona. )) 7. Per le unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e alla convalida del certificato di idoneita' provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nel presente capo. Copia del certificato ((di idoneita' rinnovato o convalidato e' inviata all'UCON per il tramite di uno STED per l'aggiornamento dell'ATCN)) ovvero, per i natanti da diporto, ((all'autorita' marittima o della navigazione interna)) avente giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona.
8. Le unita' da diporto battenti bandiera ((straniera)) , di cui all'articolo 2, comma 3, del codice, qualora sprovviste di specifica certificazione di sicurezza che garantisca un livello di protezione equivalente a quello perseguito dalle disposizioni del presente capo in materia di sicurezza della vita umana in mare, sono sottoposte agli accertamenti di cui all'articolo 80 del presente regolamento.

Art. 83 - Validita' del certificato di idoneita'

Validita' del certificato di idoneita' 1. Il certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua validita' decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di idoneita'.
2. Il certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi previsti dall'articolo 87.

Art. 84 - Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita'

Mantenimento delle condizioni dopo il rilascio del certificato di idoneita' 1. L'armatore o, in mancanza, il proprietario mantiene l'unita' adibita a noleggio in buone condizioni di uso e provvede alla sua manutenzione per quanto attiene allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche' alla sostituzione delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza che presentino deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza. ((Per le dotazioni di sicurezza sono osservate le raccomandazioni del fabbricante indicate nella documentazione a corredo o stampigliate sul prodotto.))

Art. 85 - Visita iniziale

Visita iniziale 1. ((Salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 3, la visita iniziale)) delle imbarcazioni e dei natanti da diporto muniti di marcatura CE accerta che gli stessi abbiano i requisiti essenziali di sicurezza in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
2. La visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico in relazione ai tipi di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
3. La visita e' effettuata prima che l'unita' sia impiegata nell'attivita' di noleggio e comprende un'ispezione completa della struttura, dell'apparato motore, del materiale d'armamento, delle installazioni elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.

Art. 86 - Visite periodiche

Visite periodiche 1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita periodica alla scadenza del certificato di idoneita' per accertare che persistano le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.

Art. 87 - Visite occasionali

Visite occasionali (( 1. Per le imbarcazioni e i natanti da diporto muniti di marcatura CE, in caso di gravi avarie, o di perdita anche di uno solo dei requisiti essenziali di cui all'allegato II del codice, o di modifica rilevante del motore, o di trasformazione rilevante dell'unita' da diporto come definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o di mutamenti alle caratteristiche di costruzione essenziali, il certificato di idoneita' perde di validita' e l'armatore o, in mancanza, il proprietario, sottopone l'unita' a visita occasionale per la sua convalida. Nel caso di imbarcazioni e di natanti da diporto non marcati CE, si applicano le procedure di cui all'articolo 51, comma 3-bis. )) (( 1-bis. Per le navi da diporto, il certificato di idoneita' perde di validita' nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano stati apportati notevoli mutamenti, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato. In tal caso l'armatore o, in mancanza, il proprietario sottopone la nave a visita occasionale per la convalida del certificato. )) 2. La visita occasionale di un'unita' da diporto e' inoltre disposta dall'autorita' marittima o della navigazione interna allorche' sussistano altri motivi per cui essa ritenga siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di idoneita'. ((L'autorita' marittima o della navigazione interna comunica all'armatore o, in mancanza, al proprietario dell'unita',)) i motivi per cui viene disposta la visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

Art. 88 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza (( 1. Le unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , hanno a bordo i mezzi di salvataggio, individuali e collettivi, e le dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato VIII. E' responsabilita' del comandante dotare le imbarcazioni e i natanti da diporto adibiti al noleggio degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere, anche avvalendosi delle dotazioni raccomandate di cui all'allegato VIII-bis. )) (( 2. I proprietari o gli armatori di imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio possono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione in acque interne o in acque marittime entro tre, sei o dodici miglia di distanza dalla costa, se dichiarano di effettuare la navigazione entro tali limiti. La dichiarazione di autolimitazione, redatta in carta semplice, e' annotata sul certificato di idoneita' a cura di uno STED, per le imbarcazioni, e a cura dell'autorita' marittima o della navigazione interna che ha rilasciato il certificato di idoneita', per i natanti. )) 3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano impedimenti al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e sono dotati di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita' durante la navigazione.
4. L'armatore o, in mancanza, il proprietario dell'unita' da diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al modello indicato nell'allegato XI, che fa parte dei documenti di bordo.

Art. 89 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio

Numero minimo dei componenti dell'equipaggio 1. L'equipaggio delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio che trasportano piu' di ((otto)) passeggeri ovvero di lunghezza superiore a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
2. L'equipaggio delle navi da diporto adibite a noleggio e' composto da almeno tre persone.

Art. 89-bis

(( (Requisiti tecnici di sicurezza delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172).)) (( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' modificato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95 per l'emanazione di norme tecniche di sicurezza delle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , iscritte nel registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 .
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, sulla base della dichiarazione di equivalenza ai fini della sicurezza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato, standard alternativi, deroghe o equivalenze adeguate allo standard di sicurezza complessivo stabilito dal regolamento di sicurezza di cui al comma 1.
L'approvazione di tali standard alternativi, deroghe o equivalenze avviene soltanto in fase di primo rilascio e puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi, delle deroghe o delle equivalenze di cui al comma 2. ))

Art. 89-ter

(( (Italian Passenger Yacht Code).)) ((1. l'Italian Passenger Yacht Code prescrive criteri di progettazione, standard di costruzione e altre misure di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento per le navi da diporto impiegate in attivita' di noleggio e per le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , che trasportano piu' di dodici ma non piu' di trentasei passeggeri in viaggi internazionali, non trasportano cargo e sono denominate "passenger yacht".
2. L'Italian Passenger Yacht Code assicura le equivalenze e le esenzioni rispetto ai criteri delle convenzioni di cui all'articolo 59, comma 1, lettera aa), numero 1) del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 , nonche' agli standard delle stesse per garantirne l'applicabilita' in relazione alle dimensioni e alla tipologia delle unita' di cui al comma 1.
3. I requisiti previsti dall'Italian Passenger Yacht Code fanno riferimento alla navigazione senza limiti dalla costa, ad eccezione delle regioni polari, per le quali sono espressamente indicati specifici standard.
4. Se le disposizioni delle convenzioni SOLAS 1974 e LL 1966 sono in parte applicate e in parte derogate dall'Italian Passenger Yacht Code, il testo della parte applicata e' incorporato nel suddetto codice.
5. Le proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti almeno equivalenti ai requisiti dall'Italian Passenger Yacht Code sono sottoposte all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato. Le deroghe ai requisiti del citato codice sono ammesse solo a condizione che l'equivalenza:
a) si fondi sui requisiti di base della convenzione derogata;
b) incorpori requisiti piu' elevati per bilanciare le deroghe al fine di un complessivo livello di sicurezza equivalente;
c) soddisfi le finalita' essenziali dei requisiti interessati dalla deroga;
d) preveda eventuali requisiti specifici previsti dall'amministrazione competente nel decreto di cui al comma 13;
e) ove necessario, sia sottoposta con successo a prove tecniche o a un'analisi ingegneristica.
6. Gli standard alternativi gia' approvati dall'amministrazione conformemente al comma 7 sono applicabili ad altri passenger yacht qualora l'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , accerti le condizioni di sostanziale equivalenza tra le unita'.
7. Le esenzioni relative ad alcuni standard sono rilasciate dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della dichiarazione di equivalenza rilasciata dall'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
La concessione delle esenzioni e' limitata nella misura consentita dalle convenzioni internazionali ed e' considerata eccezionale.
8. L'approvazione di standard alternativi, deroghe o equivalenze puo' essere richiesta durante la progettazione o in corso di costruzione della nave.
9. Le navi esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono richiedere la certificazione in conformita' con l'Italian Passenger Yacht Code. Tutte le navi che subiscono riparazioni, trasformazioni e modifiche devono continuare a soddisfare almeno i requisiti precedentemente applicabili alle stesse.
10. Se alla nave sono effettuate riparazioni, trasformazioni e modifiche tali da variare sostanzialmente le dimensioni, gli spazi di alloggio per i passeggeri o aumentare significativamente la durata in servizio di una nave di cui al comma 10, la stessa e' considerata come nuovo passenger yacht la cui data di costruzione coincide con quella in cui sono iniziate le operazioni di conversione, riparazione, trasformazione o modifica.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, e' approvato l'Italian Passenger Yacht Code che riporta le definizioni, i criteri di progettazione, gli standard di costruzione, le misure di sicurezza, le misure di prevenzione dell'inquinamento, le prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e le relative procedure, nonche' le modalita' di monitoraggio degli standard alternativi di cui al comma 5 e le esenzioni di cui al comma 7.)) CAPO X Capo III Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

Art. 90 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza 1. Le unita' da diporto impiegate come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicati nell'allegato V, ((issano in un punto ben visibile una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza, permanentemente spiegata e)) devono avere a bordo le seguenti dotazioni supplementari:
a) una bombola di riserva da almeno 10 litri ogni cinque subacquei imbarcati, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori e, in caso di immersione notturna, di una luce subacquea stroboscopica;
b) in caso di immersioni che prevedono soste di decompressione obbligate, in sostituzione della bombola di riserva di cui alla lettera a), e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione e' dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di garantire l'esecuzione delle ultime due tappe di decompressione ad ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
c) ((un'unita')) per la somministrazione di ossigeno con caratteristiche conformi alla norma ((UNI EN ISO 24803:2018)) ;
d) una cassetta di pronto soccorso conforme alla tabella A allegata al decreto del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n. 279 , e una maschera di insufflazione, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta;
e) un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

Art. 91 - Segnalazione

Segnalazione (( 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a trecento metri, di dimensioni non inferiori a 45 centimetri di altezza e 70 centimetri di lunghezza. Se l'immersione avviene oltre i trecento metri dalla costa, il subacqueo ha l'obbligo di essere assistito da un'unita' di appoggio con presenza a bordo di una persona pronta ad intervenire in caso di emergenza. )) 2. In caso di immersione notturna, ((le segnalazioni di cui all'articolo 90, comma 1 e al comma 1 del presente articolo sono costituite)) da una luce lampeggiante gialla visibile, a giro di orizzonte, ad una distanza non inferiore a trecento metri.
3. In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo segnale. Ogni subacqueo e' dotato di un pedagno o pallone di superficie gonfiabile ((autoraddrizzante)) , di colore ben visibile e munito di sagola di almeno cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie, in caso di separazione dal gruppo.
((4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il subacqueo deve operare entro il raggio di cinquanta metri dalla verticale delle segnalazioni di cui ai commi 1 e 2)) 5. Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono mantenersi ad una distanza non inferiore ai cento metri ((dalle segnalazioni)) di posizionamento del subacqueo.
CAPO XI ((Capo III-bis Limitazioni particolari))

Art. 91-bis

(( (Limiti di velocita' e di emissioni sonore).))
(( 1. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, nelle acque marittime entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa, da scogliere frangiflutto, dal limite esterno dell'imboccatura dei porti, di approdi e di punti di ormeggio, la navigazione a motore e' consentita alla velocita' massima di 8 nodi. Nelle acque interne detto limite e' ridotto a 200 metri, salvo diverso provvedimento dell'autorita' della navigazione interna competente.
2. Salve diverse disposizioni contenute nell'ordinanza dell'autorita' marittima competente per esigenze di carattere locale, all'interno dei porti, nonche' nelle rade e nelle baie ove si trovano unita' all'ancora e' fatto obbligo di manovrare con massima prudenza e a velocita', comunque, non superiore a 3 nodi.
3. Nelle acque marittime, e' fatto divieto alle unita' da diporto in transito, in sosta e all'ancora entro il limite di 500 metri di distanza dalla costa di produrre rumori molesti. Nelle acque interne, tale limite e' determinato dall'autorita' della navigazione interna competente.

Art. 91-ter

(( (Limiti di navigazione e di distanza dalla costa).)) (( 1. Nell'adozione delle ordinanze sui limiti di navigazione e di distanza dalla costa, il capo di compartimento o l'autorita' della navigazione interna competente mira a garantire:
a) l'incolumita' dei bagnanti e dei subacquei, tenendo in considerazione le ordinanze degli enti locali per le materie di propria competenza;
b) l'ancoraggio delle unita' da diporto in sicurezza, anche in relazione all'incolumita' delle persone a bordo, con riguardo alle localita' che presentano particolari caratteristiche morfologiche della costa, scarsita' di ripari o fondali superiori a 10 metri. ))

Art. 91-quater

(( (Caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocita' in mare e nelle acque interne).))
(( 1. Gli strumenti per il controllo dell'osservanza dei limiti di velocita' sono costruiti in modo da raggiungere lo scopo, fissando la velocita' dell'unita' da diporto in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente.
2. Le singole apparecchiature sono omologate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede di omologazione e' disposto che per gli accertamenti della velocita', qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 15%, con un minimo di due nodi. Nella riduzione e' compresa anche la tolleranza strumentale.
3. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono soggette a verifica e taratura annuale a cura dell'organo accertatore, che conserva la relativa documentazione.
4. Le apparecchiature di cui al comma 1 sono gestite direttamente dagli organi accertatori e sono nella loro disponibilita' per il posizionamento a terra o sui mezzi navali in dotazione. CAPO XII ((Capo III-ter Disciplina del servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare))

Art. 91-quinquies

(( (Regime amministrativo).)) (( 1. La comunicazione di inizio attivita' prevista dall'articolo 49-duodecies, comma 2, del codice, e' presentata alla Capitaneria di porto competente per territorio, in carta semplice o con modalita' telematiche, dalle ditte individuali o dalle societa' che:
a) hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto iscritta nell'ATCN, dotata del certificato di idoneita' di cui all'articolo 91-septies e con l'annotazione sulla licenza di navigazione dell'utilizzo a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare;
b) hanno stipulato una polizza assicurativa per responsabilita' civile verso i terzi che include la copertura dei danni arrecati a persone o a cose durante lo svolgimento del servizio di assistenza e traino.
2. La presentazione della comunicazione di cui al comma 1 consente l'immediato avvio dell'attivita'.
3. Nella comunicazione di inizio attivita' sono contenuti:
a) la denominazione o la ragione sociale dell'impresa, con l'indicazione della sede legale e delle sedi operative;
b) i dati anagrafici e gli estremi fiscali del titolare dell'impresa, per le ditte individuali, dei soci amministratori per le societa' in nome collettivo, dei soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o le societa' in accomandita per azioni, del legale rappresentante per ogni altro tipo di societa' e per le cooperative;
c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al comma 5 e della mancanza delle cause ostative di cui al comma 6, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
d) gli estremi dell'iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura con oggetto sociale "servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
e) i contatti di reperibilita';
f) gli estremi di individuazione delle unita' da diporto adibite al servizio.
4. La comunicazione e' inoltre presentata in caso di:
a) trasferimento della sede legale;
b) trasferimento delle sedi operative nella giurisdizione di una diversa Capitaneria di porto;
c) modifica, sospensione, ripresa o cessazione dell'attivita';
d) variazioni della proprieta' o dell'assetto societario o cooperativo;
e) variazione delle unita' da diporto adibite al servizio;
f) variazione dei contatti di reperibilita'.
5. La comunicazione di inizio attivita' puo' essere presentata dai soggetti di cui al comma 3, lettera b), che:
a) hanno compiuto gli anni diciotto;
b) sono cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato membro dello Spazio economico europeo oppure sono cittadini di Stati terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ).
6. La comunicazione di inizio attivita' non puo' essere presentata da coloro che:
a) non sono in possesso dei requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche di cui all'articolo 37;
b) sono stati dichiarati interdetti o inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per dichiarazione di fallimento.
7. Il servizio e' esercitato da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 5 in maniera diretta e non puo' essere affidato ad altre imprese.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, la Capitaneria di porto accerta il possesso dei requisiti previsti. In caso di carenza di uno o piu' requisiti, la Capitaneria di porto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attivita', adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione del servizio.
9. La Capitaneria di porto vigila sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti. In caso di perdita anche di uno solo dei requisiti previsti, si applica la procedura di cui al comma 8.
10. La Capitaneria di porto iscrive in un apposito registro le imprese che esercitano il servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare e annota la sigla e il numero di iscrizione o il numero di individuazione dell'ATCN delle unita' utilizzate per il servizio. Nel registro e' annotata ogni variazione relativa all'impresa, al titolare o alle unita' utilizzate. ))

Art. 91-sexies

(( (Requisiti dell'equipaggio).)) (( 1. Possono condurre le unita' adibite al servizio di assistenza e traino per imbarcazioni e natanti da diporto in mare coloro che hanno conseguito da almeno tre anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, anche se limitata alle sole unita' a motore, o la patente nautica di categoria B, oppure un titolo professionale marittimo o del diporto equivalente a tali patenti nautiche ai sensi dell'articolo 33 e dell'allegato III.
2. Possono svolgere le operazioni tecniche di traino coloro che hanno effettuato, sotto la diretta responsabilita' del titolare dell'impresa e per il tempo da questi ritenuto necessario, un periodo di addestramento a bordo dell'unita' adibita al servizio sull'uso delle attrezzature e sull'esecuzione delle corrette operazioni di aggancio e di traino in sicurezza e, se cittadini stranieri, che sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B1 (intermedio) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui all'articolo 91-quinquies, comma 5, lettera c), oppure e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). ))

Art. 91-septies

(( (Requisiti dell'unita' da diporto).))
(( 1. L'unita' da diporto adibita al servizio di assistenza e traino deve avere:
a) iscrizione nell'ATCN;
b) annotazione sulla licenza di navigazione del seguente uso commerciale: "imbarcazione utilizzata a fini commerciali per il servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti da diporto in mare";
c) equipaggiamento con i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dall'articolo 54;
d) certificato di idoneita' al servizio di assistenza e traino di imbarcazioni e natanti in mare rilasciato da un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , oppure autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
e) copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi, con clausola specifica per il servizio di assistenza e traino.
2. Il certificato di idoneita' di cui al comma 1, lettera d) e' rilasciato dallo STED dopo l'effettuazione, con esito favorevole, di una visita a cura di un organismo tecnico notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , volta a verificare l'idoneita' al servizio dell'unita' da diporto, la corretta installazione a bordo e la funzionalita' delle attrezzature necessarie all'aggancio e al traino nonche' i limiti di trazione del sistema di traino. Al termine della visita, l'organismo tecnico rilascia apposita dichiarazione di idoneita'.
3. Il certificato di idoneita' e' conforme al modello di cui all'allegato XI-bis ed e' rinnovato ogni tre anni, previa visita periodica di un organismo notificato di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .

Art. 91-octies

(( (Numero minimo dei componenti dell'equipaggio).)) (( 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91-undecies, l'equipaggio delle unita' adibite al servizio di assistenza e traino e' composto almeno dal comandante e da altra persona in qualita' di operatore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91-sexies. ))

Art. 91-nonies

(( (Limiti di operativita' del servizio).))
(( 1. Il servizio di assistenza e traino deve iniziare nella zona marittima di giurisdizione della Direzione marittima di appartenenza della Capitaneria di porto di iscrizione nel registro di cui all'articolo 91-quinquies, comma 10. CAPO XIII ((Capo III-quater Unità da diporto a controllo remoto))

Art. 91-decies

(( (Navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto).))
(( 1. Le unita' da diporto a controllo remoto sono iscritte nell'ATCN.
2. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' consentita per l'assistenza all'ormeggio presso le strutture dedicate alla nautica da diporto e per l'assistenza e il traino dei natanti e delle imbarcazioni da diporto in mare, nonche' per la verifica di parti o attrezzature di unita' da diporto in fase di costruzione o riparazione.
3. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto e' suddivisa nelle seguenti categorie:
a) "libera": navigazione con unita' condotta a vista per la quale non e' prevista comunicazione o autorizzazione;
b) "controllata": navigazione con unita' condotta non a vista, distinta in:
1) tipo A: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva comunicazione, anche per via telematica, all'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
2) tipo B: navigazione per la quale e' richiesta la preventiva autorizzazione dell'autorita' competente in base al luogo in cui avviene la navigazione;
c) "certificata": navigazione per la quale, oltre a quanto stabilito per la navigazione di categoria controllata di tipo B, sono previste ulteriori specifiche attestazioni o prescrizioni relative al sistema dell'unita' da diporto a controllo remoto o all'equipaggio remoto.
4. L'autorita' competente di cui al comma 3 puo' esonerare la navigazione di categoria controllata di tipo A dall'obbligo di comunicazione o autorizzare quella di tipo B per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
5. La navigazione delle unita' da diporto a controllo remoto in navigazione libera e controllata e' limitata al mare territoriale. La navigazione certificata e' consentita anche oltre il limite del mare territoriale. La navigazione con persone a bordo e' sempre di categoria certificata, salvo il caso previsto dall'articolo 27-bis, comma 2, del codice.

Art. 91-undecies

(( (Equipaggio remoto minimo per navigazione al di fuori delle acque territoriali).)) (( 1. Per la navigazione di unita' da diporto a controllo remoto al di fuori delle acque territoriali e' richiesto un equipaggio remoto minimo composto dal comandante e da altro componente. ))

Art. 91-duodecies

(( (Disciplina delle unita' da diporto a controllo remoto).))
(( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i requisiti tecnici dei sistemi delle unita' da diporto a controllo remoto, nonche' le categorie di navigazione libera, controllata e certificata e i relativi documenti, la modalita' di navigazione autonoma, l'impiego standard e dell'equipaggio remoto. Sono altresi' disciplinate ulteriori attivita' consentite con unita' da diporto a controllo remoto, oltre quelle previste dall'articolo 91-decies. CAPO XIV ((Capo III-quinquies Archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto))

Art. 91-terdecies

(( (Archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto).))
(( 1. L'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto di cui all'articolo 60, comma 3-bis, del codice, e' gestito dalla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competente per la vigilanza sui prodotti per la nautica da diporto.
2. Le autorita' marittime, della navigazione interna o consolari comunicano alla Direzione generale di cui al comma 1, senza ritardo e con modalita' telematica, i dati risultanti dalle investigazioni sommarie di cui all'articolo 60, comma 3, del codice. La Direzione generale, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, valuta la rilevanza dei dati per le finalita' di cui all' articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , e provvede al popolamento e all'aggiornamento dell'archivio.
3. L'archivio, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (UE) n. 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 , costituisce una componente degli adeguati meccanismi di comunicazione e di coordinamento tra le autorita' di vigilanza del mercato dei prodotti per la nautica da diporto degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' telematiche di comunicazione e di accesso all'archivio. CAPO XV ((TITOLO III-bis TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI))

Art. 91-quaterdecies

(( (Trattamento dei dati personali).)) (( 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' titolare del trattamento dei dati personali contenuti negli atti e nei documenti amministrativi previsti dal presente regolamento e si avvale, per le finalita' e le operazioni eseguibili previste, del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , degli STED, del CED, delle Capitanerie di porto, degli uffici circondariali marittimi, degli UMC, delle Aziende sanitarie locali, dei medici accertatori e delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 36, degli organismi tecnici di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e delle associazioni dei costruttori, importatori e distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018 .
2. Il trattamento dei dati personali e' effettuato per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE).
3. Il titolare effettua il trattamento dei dati personali per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , nonche' a quelle nazionali vigenti, nel rispetto dei principi di protezione e conservazione dei dati in rapporto alle finalita' perseguite con i procedimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, liceita', correttezza, trasparenza e limitazione delle finalita'. ))

Art. 91-quindecies

(( (Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalita' di accesso).))
(( 1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) garantisce l'integrita' e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonche' il tracciamento delle operazioni effettuate, con le modalita' definite dal piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal CED.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e' consentito ai soggetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , con le modalita' previste nel piano di sicurezza di cui al comma 1.
3. Il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) rende disponibili i dati in esso contenuti alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonche' agli altri soggetti abilitati ai sensi dell' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018 , mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all' articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .

Art. 91-sedecies

(( (Monitoraggio e collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali).)) (( 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge funzioni di monitoraggio allo scopo di valutare e garantire la riservatezza, la disponibilita' e l'integrita' dei dati personali contenuti nel Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il CED rende tempestivamente disponibili al Ministero gli incidenti di sicurezza che possano comportare profili di violazione dei dati personali.
2. Se il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontra elementi che facciano ritenere che sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante per la protezione dei dati personali con le modalita' e i contenuti di cui all' articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679 , fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 34 del medesimo regolamento. )) CAPO XVI TITOLO IV Disposizioni complementari e finali

Art. 92

(( (Compartimenti motori e motori alimentati con fonti energetiche alternative).)) (( 1. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei natanti e delle imbarcazioni da diporto di nuova costruzione alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico notificato, in conformita' al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 per quanto attiene alla certificazione CE.
2. Per il rilascio della certificazione di conformita' dei sistemi di alimentazione e dei relativi motori dei natanti e delle imbarcazioni da diporto gia' immessi sul mercato, alimentati con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 19-bis del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .
3. Per il rilascio della certificazione di conformita' delle navi da diporto alimentate con combustibili alternativi oppure con motori elettrici anche con sistema di produzione e di accumulo di energia di ultima generazione, si osserva il regolamento tecnico dell'organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . ))

Art. 93 - Disposizioni abrogative

Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) decreto del Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 30 agosto 1977, recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite di accertamento ai fini dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;
2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992, n. 566 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 16 febbraio 1993, recante regolamento sull'autorizzazione alla navigazione temporanea delle navi da diporto;
3) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
4) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 luglio 1994, n. 536 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 15 settembre 1994, recante regolamento sul comando e sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
5) decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 , recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 293 del 17 dicembre 1997, ad eccezione dell'articolo 9, comma 5, degli articoli 15 e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
6) decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 1999, n. 478 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 295 del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.
Note all' art. 93 :
- Il comma 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
«5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' contenuto nell'allegato D; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), e' contenuto nell'allegato E; il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' contenuto nell'allegato F.».
- L' art. 15 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
«Art. 15 (Svolgimento dell'esame). - 1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validita'.
2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica e' svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinaresche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio.
3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica.
4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera a), e' svolta su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'art. 3, comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione.
5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'art. 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti.
6. L'unita' da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unita' da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.
7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.
8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalita' previste dal comma 2, dell'art. 14.
9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, puo' sostenere nuovamente solo la prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 2.
10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.».
- L' art. 16 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
«Art. 16 (Verbali di esame per patenti nautiche). - 1.
Per ciascuna seduta di esame e' redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.».
- L'allegato D al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
«Allegato D Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unita' a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa
Prova teorica
1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo.
Elica - Timone.
Effetti dell'elica sul timone;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica.
2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel.
Irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.
Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicita'.
Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione.
Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo.
Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.
4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne.
Precauzioni in prossimita' della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.).
5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
6. Coordinate geografiche.
Carte nautiche. Proiezione di Mercatore.
Orientamento e rosa dei venti.
Bussole magnetiche.
Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocita'.
Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio).
Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio).
Solcometri e scandagli.
Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
obblighi, poteri e doveri del comandante;
attribuzioni dell'Autorita' marittima e della navigazione interna;
ordinanze delle autorita' marittime locali;
documenti da tenere a bordo;
b) norme che regolano lo sci nautico.
Prova pratica
La prova pratica puo' essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacita', le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unita', il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.».
- L'allegato E al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
«Allegato E Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta di unita' da diporto a motore nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa
Prova teorica
1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
c) attrezzatura e manovra delle unita' a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) e' svolto contemporaneamente alla prova pratica.
d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilita' Centri di spinta e di gravita' delle unita' da diporto.
2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) irregolarita' e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarvi;
c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantita' residua di carburante.
3. a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
1) tipo di visite e loro periodicita';
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio;
b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare);
c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato;
4. a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
b) precauzioni in prossimita' della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attivita' nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera: pressione, temperatura, umidita' e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali;
6. a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
b) orientamento e rosa dei venti;
c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente;
f) concetto di ortodromia e lossodromia;
g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche;
h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocita'.
i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;
m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;
n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;
o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche;
r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.
7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.
8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diport. - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
1) il comandante della nave: doveri e responsabilita';
2) attribuzioni dell'autorita' marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza;
3) documenti da tenere a bordo delle unita' da diporto;
b) disciplina dello sci nautico.
c) cenni sulla locazione e noleggio delle unita' da diporto.
Prova pratica
La prova pratica deve essere effettuata in mare.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.»
L'allegato F al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente: «Allegato F Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto
Prova teorica
1° Gruppo:
1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravita', riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilita' e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi - Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
2. Apparati di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto.
2° Gruppo:
1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree.
La terra: configurazione e movimenti.
2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola piu' in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.
3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera.
Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocita' della nave.
4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera.
Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia.
5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante.
Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico.
Navigazione in prossimita' della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.
6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.
3° Gruppo:
1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidita'. Strumenti meteorologici.
Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.
2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni meteo locali.
4° Gruppo:
1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attivita' nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.
2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:
a) poteri, doveri e responsabilita' del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;
b) attribuzioni dell'autorita' marittima e consolare;
c) documenti da tenere a bordo delle navi da diport. - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto;
d) disciplina dello sci nautico;
e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:
a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicita';
b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;
e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);
f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilita' - segnali di soccorso e di salvataggio.
4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diport. - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice internazionale dei segnali.
Prova pratica
La prova pratica deve essere effettuata in mare.
Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacita' d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.»

Art. 94 - Disposizioni finali

Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Allo svolgimento delle attivita' previste agli articoli 20, 21, 23, 45, 46, 49 e 50 si provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
2. Il presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 luglio 2008 Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Scajola,Ministro dello sviluppo economico Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 353

Allegato I

((Allegato I (articolo 36)
REQUISITI DI IDONEITA'
PARAGRAFO I
MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA'
PER IL RILASCIO O LA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE
DI CATEGORIA A, B, D TIPO D1
1. Possono conseguire le patenti nautiche di categoria A, B e D, tipo D1, e la loro convalida coloro che sono affetti dalle seguenti patologie e minorazioni, purche' le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
A. Affezioni cardiovascolari
La patente nautica puo' essere rilasciata e convalidata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi ovvero da apposito dispositivo medicale di supporto impiantato (pacemaker, defibrillatore), il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale tiene nel debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto.
Si puo' procedere al rilascio dell'idoneita' in sede monocratica per quelle affezioni ritenute stabilizzate dal medico specialista di struttura pubblica che ha in cura il paziente, con certificazione conforme al modello in annesso 3 limitatamente a:
. ipertensione arteriosa: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica, se i valori pressori sono
nei limiti di normalita' e stabili a 6 (sei) mesi dall'inizio del trattamento comportamentale o farmacologico;
. patologia ischemica del miocardio: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di infarto
miocardico o di cardiopatia ischemica cronica non infartuale, passato almeno un anno da efficace trattamento di
rivascolarizzazione coronarica percutanea (PCI) o chirurgica (BPAC), che presenti le seguenti caratteristiche:
a) assenza di sintomatologia aritmica maggiore o sintomatologia anginosa residua sia a riposo che sotto sforzo (classe CCS 1), dimostrata con test ergometrico;
b) normale funzione contrattile ventricolare sinistra intesa come
FE≥52% nel sesso maschile e ≥54% nel sesso femminile,
dimostrata con ecocardiogramma o altra metodica di imaging (ad
es. risonanza magnetica) ed assenza di sintomi compatibili con insufficienza cardiaca (classe NYHA I)
. pregresso intervento cardiochirurgico: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
a) riparazione chirurgica della valvola mitralica con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento); la
sostituzione valvolare con protesi NON rientra in questa categoria;
b) riparazione chirurgica di difetto interatriale (DIA) o difetto
interventricolare (DIV) con buon esito dimostrato da
ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
c) riparazione chirurgica o percutanea di forame ovale pervio
(PFO) con buon esito dimostrato da ecocardiogramma e senza
alterazioni funzionali o aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento);
d) efficace asportazione di mixoma atriale con buon esito
dimostrato da ecocardiogramma e senza alterazioni funzionali o
aritmiche residue (ad almeno tre mesi dall'intervento).
. aritmie: considerare compatibile il rilascio o la convalida in sede monocratica in caso di:
a) aritmia sopraventricolare (ad es. extrasistolia
sopraventricolare, fibrillazione atriale, flutter atriale e
tachicardie sopraventricolari come TRNAV, TRAV/WPW, ecc.) in assenza di sincope e di cardiopatia strutturale confermata da metodica di imaging (ecocardiogramma o risonanza magnetica
cardiaca) ed in controllo farmacologico (ad almeno sei mesi
dall'inizio della terapia) o se trattata in maniera definitiva
con efficace procedura ablativa (ad almeno sei mesi dall'intervento; obbligatoria in caso di WPW);
b) pacemaker ("loop recorder" e defibrillatori impiantabili o
ICD/CRTD NON rientrano in questa categoria) con le seguenti caratteristiche:
1. almeno 3 (tre) mesi dall'impianto;
2. eta' del paziente maggiore di 50 anni;
3. corretto funzionamento del dispositivo;
4. adesione ai controlli periodici del dispositivo;
5. stima della durata residua della batteria superiore alla validita' prevista da legge della nuova idoneita';
6. elettrocateteri in sede da meno di 10 anni (cut-off per possibili malfunzionamenti degli elettrocateteri).
B. Malattie respiratorie
La patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata ai soggetti colpiti da malattie respiratorie con insufficienza funzionale, purche' risulti compatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ossia quando sussistono patologie dell'apparato respiratorio quali asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, enfisema polmonare, broncopatia cronico ostruttiva - BPCO, il giudizio di idoneita' e' espresso dalla commissione medica locale, che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche.
Nel caso di soggetto affetto da OSAS, per i soggetti con un profilo di basso livello di rischio, l'accertamento puo' essere effettuato da un medico monocratico; nei casi di rischio medio ed alto il giudizio e' demandato alla commissione medica locale. La modulistica da utilizzare e' conforme al modello in annesso 4.
C. Diabete
In presenza di complicanze diabetiche croniche visive, neurologiche, cardiovascolari e renali, tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione, in quanto il rischio e' da considerarsi elevato, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti diabetici.
Per i soggetti diabetici che presentano complicanze diabetiche e/o un controllo glicemico non adeguato e/o una frequenza e una capacita' di gestione delle ipoglicemia accettabile o scarsa, con un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello medio, ritenute dalla commissione medica locale, sulla base di documentazione specialistica, compatibili con la sicurezza della navigazione, la validita' della patente non puo' superare quanto proposto dall'attestazione dello specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 5, che e' conservata agli atti. Per i soggetti diabetici con adeguato controllo glicemico della malattia, con un giudizio complessivo circa la frequenza e la capacita' di gestione delle ipoglicemie buono e un giudizio in relazione al rischio per la sicurezza alla conduzione di livello basso, la validita' della patente nautica puo' essere confermata o ridotta da parte dei medici individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del presente regolamento, sulla base di un'attestazione di specialista diabetologo operante presso strutture pubbliche, che e' conservata agli atti.
In caso di dubbio sulla sussistenza di condizioni di idoneita' compatibili con la sicurezza della navigazione, il giudizio e' demandato alla commissione medica locale.
D. Malattie endocrine
In caso di patologie endocrine gravi, diverse dal diabete, in forme di entita' tale da non compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche sono rilasciate o convalidate secondo il giudizio della commissione medica locale.
E. Epilessia
La patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia di distanza dalla costa e' rilasciata o convalidata ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche. Tale condizione e' verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta da uno specialista appartenente a strutture pubbliche, conforme al modello in annesso 6. La validita' della patente nautica non puo' superare i due anni. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di manifestazioni epilettiche ripetute.
F. Malattie psichiche
Salvo i casi che la commissione medica locale valuti compatibili con la sicurezza della navigazione, avvalendosi della consulenza specialistica presso strutture pubbliche, la patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da disturbi psichici primitivi o secondari in atto. La commissione medica locale tiene in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni.
G. Sostanze psicoattive
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che si trovano in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope, ne' a persone che comunque consumino abitualmente, ancorche' in modo saltuario, sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla conduzione di unita' da diporto.
Nel caso in cui tale dipendenza o uso sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, avvalendosi eventualmente della consulenza di uno specialista del settore appartenente a struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente nautica. La commissione medica locale valuta con particolare attenzione i rischi addizionali connessi con il rilascio o la convalida di patente nautica per la navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a 2 anni.
H. Malattie del sangue
In caso di gravi malattie del sangue di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate, salvo diverso avviso della commissione medica locale, la quale puo' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.
Si demanda al giudizio della commissione medica locale qualunque tipo di affezione quale:
. malattie linfoproliferative acute e croniche: quali leucemie
acute e croniche, linfomi (m. di Hodgkin, linfomi non-Hodgkin),
gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, plasmocitoma,
macroglobulinemia di Waldenstrom, crioglobulinemie, amiloidosi,
malattia delle catene pesanti), istiocitosi. Solo nel caso di gammopatia monoclonale benigna (MGUS), la validita' della
patente puo' essere confermata da parte dei medici individuati dall'articolo 36, comma 3, del regolamento, sulla base di
un'attestazione di specialista ematologo operante presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti.
. sindromi mieloproliferative acute e croniche: leucemia mieloide
acuta e cronica, sindromi mielodisplastiche, mielofibrosi
primaria, sindromi ipereosinofile, mastocitosi. Solo nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, la validita'
della patente puo' essere confermata da parte dei medici
individuati dall'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento,
sulla base di un'attestazione di specialista ematologo operante
presso strutture private o pubbliche, che e' conservata agli atti.
. coagulopatie ereditarie e acquisite: incluse le assunzioni di anticoagulanti a scopo profilattico e terapeutico.
I. Malattie dell'apparato urogenitale
La patente nautica non e' rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata, quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa e' rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni.
Il rilascio della patente nautica a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima convalida della patente nautica successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneita' psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conduttore trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente nautica puo' essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 38 del regolamento e le successive convalide sono subordinate ad accertamento delle condizioni di idoneita' psicofisica svolta da uno dei medici di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, del regolamento, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale, qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneita' alla conduzione.
PARAGRAFO II
REQUISITI VISIVI ED UDITIVI
A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato possiede un campo visivo normale, una sensibilita' cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu) e un'acuita' visiva crepuscolare di almeno 1/10. Inoltre possiede una sensibilita' tale da raggiungere una soglia di contrasto spaziale del 3%. Tali condizioni devono essere opportunamente verificate. Per i soggetti diabetici, o affetti da glaucoma o da neuro- otticopatie, o da cheratopatie, o da malattie degenerative corio-retiniche, e' accertata la sensibilita' al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6%.
B. In caso di visione binoculare, l'interessato possiede un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 7/10, con visus nell'occhio peggiore non inferiore a 2/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un visus non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto e' di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Sono assenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.
C. In caso di necessita' di correzione ottica, gli occhiali utilizzati sono dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, sono utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre, parimenti dotati dei dispositivi di cui al primo periodo.
D. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fachiche o pseudofachiche, e' considerato in sede di visita come visus naturale. La validita' della patente nautica non puo' eccedere i cinque anni.
E. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato, con visione binoculare o monoculare, possiede un campo visivo ridotto o presenta uno scotoma centrale o paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico. Il candidato al rilascio o alla convalida della patente nautica monocolo, organico o funzionale, possiede un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva, se ben tollerata. Il medico monocratico certifica che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consente una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso. Sono assenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale. Il campo visivo e' allegato al certificato medico su modello in annesso 7, rilasciato da oculista di struttura pubblica, privata convenzionato o dal privato che ha in cura il paziente. Le patenti nautiche non sono rilasciate ne' convalidate se l'interessato e' colpito da diplopia.
F. In caso di trapianto corneale, la validita' della patente non eccede i cinque anni.
G. Nel caso in cui e' accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di indurre od aggravare danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, puo' limitare la validita' della patente a due anni.
H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno. Le caratteristiche tecniche delle protesi e la loro efficienza devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all'organo medico che procede all'accertamento dell'idoneita' fisica.
PARAGRAFO III
IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA C (DIREZIONE NAUTICA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, coloro che sono affetti dalle patologie di seguito indicate possono conseguire esclusivamente la patente nautica di categoria C, abilitante alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.
A. coloro che presentano, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C. Sono invalidanti le alterazioni anatomiche o motorie, considerate singolarmente e nel loro insieme, che risultino tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla conduzione di quelle tipologie di unita' (vela o motore), alle quali la patente abilita. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione e' vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente, ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l'interessato puo' conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A, B o D, tipo D1. L'efficienza delle protesi e delle ortesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi da esibire alla commissione che procede all'accertamento.
B. Possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica di categoria C, se giudicati idonei dalla commissione medica locale, eventualmente a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, i soggetti colpiti da:
. encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del
sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
. malattie del sistema nervoso periferico;
. postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.
2. Ove le suddette malattie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, a giudizio della commissione medica locale e a seguito di visita specialistica presso strutture pubbliche, se ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche di categoria A, B, o D, tipo D1 con validita' non superiore a due anni.
PARAGRAFO IV
IDONEITA' AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2
1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, B, D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l'idoneita' al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o piu' delle seguenti limitazioni o prescrizioni:
. avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica;
. navigazione in orario esclusivamente diurno;
. navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli;
. limitazione a una determinata tipologia di unita' da diporto;
. navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
. limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
. utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo;
. durata inferiore della validita' della patente nautica;
. altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari.
PARAGRAFO V
DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)
1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche.
2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 , da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validita'.
3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note.)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato II

(( ALLEGATO II (articoli 29 e 47) ))
((A. DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B, C e D, tipo D2, presentano la domanda di ammissione agli esami all'autorita' marittima o agli uffici della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti per territorio ai sensi del comma 2, in duplice copia, di cui una in bollo, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del regolamento, da due foto formato ICAO, e dall'attestazione di pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dei diritti di ammissione agli esami di cui all'articolo 64 del codice. Per i soggetti di cui all'articolo 30 del regolamento, la domanda e' inoltre corredata da copia della patente nautica posseduta.
2. I candidati che presentano la domanda di cui al comma 1 presso un ufficio avente giurisdizione su una provincia diversa da quella di residenza allegano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , comprovante il domicilio in detta provincia per motivi di studio o di lavoro.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cittadini stranieri e ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero - AIRE presso il consolato italiano del Paese di residenza.
B. CALENDARIO DEGLI ESAMI
1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 31 del regolamento in corso di validita' dichiarano la propria disponibilita' a sostenere l'esame presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda di ammissione, consegnando contestualmente l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto, una marca da bollo e, in caso di candidati privatisti, l'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche di cui al decreto previsto dall'articolo 29, comma 11 o di cui al decreto previsto dall'articolo 29-bis, comma 6, lettera d), nel caso di patenti nautiche di categoria D, tipo D1.
2. Gli uffici competenti, sulla base delle dichiarazioni di disponibilita' ricevute, dispongono un calendario periodico delle sessioni di esame, nominando uno o piu' esaminatori o commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla data della dichiarazione di disponibilita'. Alla dichiarazione di disponibilita', che puo' essere presentata contestualmente alla domanda di ammissione, fa seguito la convocazione del candidato per sostenere l'esame.
3. La domanda di ammissione agli esami e' archiviata nei seguenti casi:
a) quando il candidato non presenta la dichiarazione di disponibilita' a svolgere l'esame entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione;
b) quando il candidato, regolarmente convocato, non si presenti all'esame per due volte, indipendentemente dai motivi addotti;
c) quando il candidato non abbia superato per due volte la prova teorica o per due volte la prova pratica;
d) quando l'ufficio competente abbia avuto comunicazione o notizia della perdita dei requisiti di idoneita' psicofisica o dei requisiti morali del candidato.
4. Il candidato che, avendo superato la prova teorica, non ha sostenuto o non ha superato per due volte la prova pratica, qualora presenti una nuova domanda di ammissione agli esami, con il pagamento delle tasse e dei diritti previsti, entro trenta giorni dall'archiviazione della precedente, puo' sostenere nuovamente per due volte la sola prova pratica.
5. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C e D, tipo D2, nonche' i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) hanno facolta' di richiedere, contestualmente alla domanda di ammissione agli esami, misure personalizzate, compensative e/o dispensative, per lo svolgimento delle prove di esame.
6. Le misure compensative comprendono:
a) la concessione di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova d'esame, comunque non superiori del 30% rispetto a quelli stabiliti per la generalita' dei candidati;
b) l'uso di ausili, adattamenti e strumenti compensativi necessari in relazione alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica;
c) il supporto di assistenti o mediatori linguistici in rapporto alla tipologia della prova di esame e allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica.
7. Compatibilmente con la tipologia e la finalita' della prova di esame, possono essere adottate, quali misure dispensative, la scelta della forma scritta oppure orale di svolgimento delle prove teoriche oppure lo svolgimento delle prove teoriche in modalita' alternative, tenendo conto anche del profilo individuale di abilita'. Nel caso della scelta della forma orale, le domande rivolte al candidato consistono in quelle della scheda d'esame a quiz a lui abbinata, che e' allegata al verbale d'esame con l'indicazione delle risposte espresse dal candidato.
8. Per i candidati di cui al comma 6, in relazione alla tipologia e alla finalita' della prova di esame, sono comunque adottate modalita' di svolgimento che, in rapporto alla situazione soggettiva attestata dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica, non arrecano affaticamento e disagio in operazioni che direttamente coinvolgono l'handicap o lo specifico DSA e consentono al candidato di dimostrare la padronanza delle competenze teoriche e pratiche richieste dai programmi di esame.
9. L'ammissione del candidato alle misure personalizzate di cui ai commi dal 6 al 9 o il loro diniego e' comunicato all'interessato dall'ufficio che ha ricevuto la richiesta entro sette giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione agli esami. Avverso il diniego o la concessione dal candidato ritenuta parziale e' ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni, oppure al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'ufficio. La presentazione del ricorso sospende i termini del procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica.))
C. RILASCIO DELLE PATENTI NAUTICHE
1. La patente nautica, sottoscritta dal presidente della commissione o dall'esaminatore nonche' dal candidato, e' rilasciata al termine della prova pratica.
2. Per i soggetti gia' in possesso di un'abilitazione, il rilascio della nuova patente e' subordinato al ritiro della precedente che e' annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente e' data comunicazione all'autorita' che ha provveduto al rilascio.
3. I soggetti di cui all'articolo 32 del presente regolamento, oltre all'abilitazione posseduta, presentano apposita domanda corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento, una marca da bollo, due foto formato tessera e l'attestazione comprovante il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto.
D. CONVALIDA DELLE PATENTI
1. Per la convalida della patente il titolare presenta domanda all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato medico di cui all'articolo 36 del presente regolamento. L'interessato dichiara, inoltre, di possedere i requisiti morali di cui all'articolo 37 del presente regolamento, nonche' l'eventuale possesso di altra patente nautica.
2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di convalida.
3. Il competente ufficio provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura:
"Patente nautica n. ......... validita' confermata fino al ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato.
Gli estremi della convalida sono annotati nel registro delle patenti.
4. Le prescrizioni risultanti dal certificato medico sono annotate dall'ufficio sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n ................ validita' confermata fino al ................ prescrizioni mediche ................ " seguita dalla firma del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni sono annotati nel registro delle patenti.
E. PATENTI NAUTICHE DETERIORATE O ILLEGGIBILI
1. Per ottenere il duplicato delle patenti deteriorate o illeggibili, l'interessato presenta all'ufficio che ha provveduto al rilascio, oltre ai documenti previsti per la convalida, due foto formato tessera, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto. La patente sostituita e' ritirata ed annullata.
2. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 1, l'ufficio effettua la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
F. CAMBIO DI RESIDENZA
1. il titolare della patente nautica comunica il cambio di residenza all'ufficio che ha provveduto al rilascio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell' articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, aggiorna a vista il documento ovvero invia all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento, recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. .......... residente a ........................ in via ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
G. SMARRIMENTO O DISTRUZIONE DELLA PATENTE NAUTICA
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della patente nautica, il titolare ne fa denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza, che ne rilasciano attestazione.
2. Per il rilascio del duplicato, il titolare della patente presenta all'ufficio che l'ha rilasciata, oltre alla domanda in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento dei diritti previsti dalla tabella A di cui all'allegato XVI del codice e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonche' due foto formato tessera. Il documento, a norma dell' articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 , e' esente dal bollo.
3. Copia della domanda e' restituita all'interessato e sostituisce, per la durata di trenta giorni, la patente nautica in corso di duplicazione.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. ......... rilasciata in data ................ ", seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validita' del documento sostituito.

Allegato III

((ALLEGATO III (articolo 33)
COMANDO DI UNITA' DA DIPORTO DA PARTE DI COLORO
CHE SONO IN POSSESSO DI CERTIFICATO DI COMPETENZA,
DI ABILITAZIONE O DI TITOLO PROFESSIONALE
A. EQUIVALENZE
1. Coloro che sono in possesso di una delle abilitazioni per il settore di coperta, di titolo professionale di coperta, sia per il traffico che per la pesca, o del diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto di navigazione in corso di validita', possono comandare, purche' a titolo gratuito, le unita' da diporto nei limiti di seguito indicati:
a) navi da diporto:
. primo ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
. primo ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT di cui all'articolo 8 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT di cui all'articolo 9 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. ufficiale di navigazione del diporto di cui all' articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121 ;
. capitano del diporto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
. comandante del diporto di cui all'articolo 7 del medesimo decreto 10 maggio 2005, n. 121;
. ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe, di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del codice;
. titolo professionale di marinaio autorizzato al traffico e superiori.
b) imbarcazioni da diporto a motore senza alcun limite di distanza dalla costa:
. tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati alla lettera a);
. ufficiale di coperta di cui all'articolo 5 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 183 del 06/08/2016;
. ufficiale di coperta su navi inferiori a 500 GT che compiono
viaggi costieri di cui all'articolo 23 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. comandante su navi inferiori a 500 GT che compiono viaggi
costieri di cui all'articolo 24 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. marittimo abilitato di coperta di cui all'articolo 11 del medesimo decreto 25 luglio 2016;
. capo barca per il traffico nello Stato.
c) natanti ed imbarcazioni da diporto a motore entro dodici miglia di distanza dalla costa:
. tutti coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali marittimi indicati ai punti a) e b);
. capo barca per il traffico locale o per la pesca costiera;
. capitano della navigazione interna;
. capo timoniere della navigazione interna;
. capo barca della navigazione interna;
. conduttore di motoscafi per le acque interne;
. timoniere della navigazione interna;
. pilota motorista della navigazione interna.
d) natanti ed imbarcazioni da diporto a vela:
. ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe con specializzazione "vela";
. ufficiale di navigazione del diporto con specializzazione "vela";
. capitano del diporto con specializzazione "vela";
. comandante del diporto con specializzazione "vela".
2. I soggetti di cui al comma 1, che assumono il comando di un'unita' da diporto, conservano a bordo il libretto di navigazione.
B. CONSEGUIMENTO SENZA ESAMI DELLE PATENTI NAUTICHE
1. Possono conseguire, senza esami, le patenti nautiche di categoria A e B, previste rispettivamente dagli articoli 25 e 26 del regolamento, nei limiti indicati dalla medesima lettera A e con le modalita' stabilite dalla lettera C del presente allegato:
a) coloro che sono in possesso di uno dei titoli professionali indicati alla lettera A, comma 1, muniti di libretto di navigazione in corso di validita';
b) coloro che sono iscritti nello speciale registro di cui all' articolo 90 del codice della navigazione (piloti provvisti di licenza rilasciata dal capo del compartimento marittimo).
C. PROCEDURA DI RILASCIO
1. I soggetti di cui alle lettere A e B, articolo 1, lettera b), richiedono all'ufficio marittimo o a quello della navigazione interna di iscrizione il rilascio della patente nautica.
2. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive di certificazioni di nascita,
residenza e cittadinanza di cui all' articolo 46, comma 1,
lettere a) , b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ;
b) certificato medico, in data non anteriore a sei mesi dalla
presentazione della domanda, rilasciato ai sensi dell'articolo 36 del presente regolamento;
c) due foto formato ICAO, di cui una autenticata;
d) copia del libretto di navigazione ovvero della licenza per pilota autenticata;
e) attestazione del pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto;
f) una marca da bollo secondo il valore vigente.))

Allegato IV

(( Allegato IV (articolo 50) ))
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato V

(( ALLEGATO V (articolo 54) )) ((MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DA DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA PER SPECIE DI NAVIGAZIONE E LORO EQUIVALENZE (la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita').)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato V bis

((ALLEGATO V-BIS
(articolo 48, comma 1)
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE
PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DIPORTO)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato VI

ALLEGATO VI (articolo 81) DICHIARAZIONE DI IDONEITA' AL NOLEGGIO
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VII

(( ALLEGATO VII (articolo 82) )) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato VII bis

(( ALLEGATO VII-BIS (articolo 82) )) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato VIII

((ALLEGATO VIII (articolo 88)
MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO E LORO EQUIVALENZE
(la "x" indica l'obbligatorieta', il numero tra parentesi le quantita').)) (( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato VIII bis

((ALLEGATO VIII-BIS (articolo 88, comma 1)
DOTAZIONI DI BORDO RACCOMANDATE PER LE IMBARCAZIONI E I NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO))
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato IX

ALLEGATO IX (articolo 88, comma 1)
((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Allegato X

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)
((ALLEGATO ABROGATO DAL DECRETO 17 SETTEMBRE 2024, N. 133))

Allegato XI

((ALLEGATO XI (articolo 88)
ELENCO DEI MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA IMBARCATE A BORDO DELLE UNITA' DA DIPORTO ADIBITE A NOLEGGIO))
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))

Allegato XI bis

((Allegato XI-BIS (articolo 91-septies) ))
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht