097G0462
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Regolamento recante adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394. (DECRETO 20 novembre 1997 n. 436)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 4/1/1997 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 , concernente la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso, come modificato e integrato dal regio decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168 e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 1 febbraio 1980 ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 , concernente l'istituzione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino; Viste le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 4 , e 23 settembre 1993, n. 2 , e fatta salva l'emanazione di apposita normativa di attuazione eventualmente incidente nella materia che forma oggetto della presente intesa, relativamente al territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso ricompreso nella regione autonoma Valle d'Aosta; Visto l' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il quale prevede che previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta e la regione Piemonte si provvede all'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge stessa; Visto l' articolo 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 , il quale prevede che il predetto adeguamento sia effettuato con decreto del Ministro dell'ambiente; Vista la delibera n. 31 del 29 luglio 1980 , del consiglio d'amministrazione dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, approvata dal Ministro del tesoro con lettera n. 155737 del 3 ottobre 1980 e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 16 ottobre 1980, n. 122499 ; Considerato che in data 12 marzo 1997 e' stata sottoscritta, con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte, l'intesa di cui al citato articolo 35, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1997; Ritenuto di dover aderire alle indicazioni contenute nel predetto parere salvo per quel che riguarda il potere di nomina dei componenti del collegio dei revisori e la presenza di membri supplenti in tale collegio in quanto appare piu' opportuno attenersi a quanto previsto in materia dall' articolo 9, comma 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. UL/97/24079 del 19 novembre 1997; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , l'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso ha personalita' di diritto pubblico. Ad esso si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
2. Lo statuto dell'Ente di cui all' articolo 9, comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ridefinisce le sedi dell'Ente tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 35, comma 1 della medesima legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 , come modificato e integrato dal R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 168 reca: "Costituzione di un Parco nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie".
- Il D.P.R. 3 ottobre 1979 reca: "Ampliamento del Parco nazionale del Gran Paradiso".
- Il D.Lgs. C.P.S. 5 agosto 1947, n. 871 reca: "Istituzione dell'ente Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino".
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 , reca: "Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige".
- L' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
a) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- L' art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' il seguente:
"Art. 35 (Norme transitorie). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Valle d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalita' delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 . Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge".
- L' art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali) e' il seguente:
"Art. 4. - 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, provvede all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , ai principi della medesima legge".
- L'art. 9, comma 10, della citata legge n. 394/1991 e' il seguente: "10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilita' dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilita' dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate".
Note all' art. 1:
- La legge 20 marzo 1975, n. 70 , reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- L'art. 9, comma 8, della citata legge n. 394/1991 , e' il seguente: "8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'art. 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'art. 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che e' adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione".
Art. 2
1. Sono organi dell'Ente Parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunita' del Parco.
2. Il Presidente e' nominato dal Ministro dell'ambiente, previa intesa con i presidenti della regione Piemonte e della regione autonoma Valle d'Aosta, ((...)) . ((PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 2 DICEMBRE 2015, N. 229)) .
((3. Il Consiglio direttivo e' formato dal Presidente e da otto componenti nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 30 giorni dalla comunicazione della rispettiva designazione. Il Ministro procede alla nomina sentite le regioni interessate, che si esprimono entro e non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. Decorso inutilmente detto termine il Ministro procede egualmente alla nomina dei soggetti designati. I componenti del Consiglio direttivo sono individuati tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversita' e tra i rappresentanti della Comunita' del parco, secondo le seguenti modalita':
a) due su designazione della Comunita' del parco, con voto limitato;
b) uno per ciascuna Regione, su designazione rispettivamente del Piemonte e della Valle d'Aosta;
c) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale, individuate ai sensi dell' articolo 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ;
d) uno su designazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
e) uno, su designazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
f) uno, su designazione dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) )) ((4. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente scelto tra i membri designati dalla Comunita' del parco ed una giunta esecutiva, formata da tre componenti, compreso il Presidente, secondo le modalita' e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco)) 5. Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro del tesoro ed e' formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualita' di presidente del collegio; uno dalle regioni interessate. Il revisore dei conti di designazione regionale e' indicato per il primo quinquennio dalla regione Piemonte, sentita la regione Valle d'Aosta; per il secondo quinquennio dalla regione Valle d'Aosta sentita la regione Piemonte, e cosi' successivamente secondo detta alternanza.
6. Il direttore del Parco e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed e' scelto tra gli iscritti nell'elenco degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di Parco: allo stesso si richiede, oltre ai requisiti per la nomina a dirigente del ruolo speciale di "direttore di Parco", la conoscenza della lingua francese da accertarsi a mezzo di apposite prove.
7. La comunita' del Parco e' organo consultivo e propositivo dell'Ente parco ed e' costituita e disciplinata ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
Art. 3
1. Il regolamento del Parco, adottato dall'Ente sentita la comunita' del Parco nell'ambito dei poteri consultivi, di cui all' articolo 10, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , e' approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la consulta tecnica per le aree naturali protette, di cui all'articolo 3 della legge medesima e previo parere dei comuni e delle comunita' montane interessati, nonche' della provincia di Torino, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Piemonte.
Note all'art. 3:
- L'art. 3 della citata legge n. 394/1991 e' il seguente:
"Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 , in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all' art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.
5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnicoscientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.
9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unita', con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali.
Il predetto contingente e' composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' di personale di enti pubblici anche economici, ai quali e' corrisposta una indennita' stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.
Fanno parte del contingente non piu' di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalita' di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428 , convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497 . Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991".
Art. 4
1. Il piano del Parco, predisposto dall'Ente parco tenuto conto delle proposte della comunita' del Parco e' adottato e approvato da entrambe le regioni interessate, secondo le procedure di cui all' articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
Note all'art. 4:
- L'art. 12 della citata legge n. 394/1991 e' il seguente:
"Art. 12 (Piano per il parco). - 1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco e perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano" che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilita' veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attivita' agroturistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:
a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
b) riserve generali orientate, nelle quali e' vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonche' interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresi' ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalita' istitutive ed in conformita' ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attivita' agrosilvopastorali nonche' di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed e' incoraggiata anche la produzione artigianale di qualita'. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della citata legge n. 457 del 1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, piu' estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attivita' compatibili con le finalita' istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socioculturale delle collettivita' locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalita' di cui alla presente legge ed e' adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato e' depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunita' montane e delle regioni interessate; chiunque puo' prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque puo' presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni.
Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei Ministri che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano e' modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed e' aggiornato con identica modalita' almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilita' per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
8. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati".
Art. 5
1. La sorveglianza sul territorio del Parco nazionale del Gran Paradiso e' affidata al Corpo dei guardiaparco istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 , nonche', per gli aspetti attribuiti da leggi regionali vigenti, al Corpo forestale valdostano per la parte del territorio compresa nella regione Valle d'Aosta ed al Corpo forestale dello Stato, quanto agli aspetti forestali, per la parte della regione Piemonte.
2. Il coordinamento e' assicurato dall'Ente Parco attraverso apposite intese con la regione Valle d'Aosta, la regione Piemonte ed il Ministero dell'ambiente.
Art. 6
1. La dotazione organica dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, fino alla rideterminazione organica in base ai criteri ed alle modalita' di cui agli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e' quella che risulta dalla ricognizione del personale al 31 agosto 1993, effettuata ai sensi dall' articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
2. Ai sensi dell' articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , il personale di ruolo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, n. 394, resta confermato nei rapporti di lavoro esistenti.
Note all' art. 6 :
- Gli articoli 5 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell' art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ) sono i seguenti:
"Art. 5 (Criteri di organizzazione). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:
a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;
b) collegamento delle attivita' degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all' art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilita' complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;
d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunita' europea, nonche' con quelli del lavoro privato;
e) responsabilita' e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attivita' lavorativa;
f) flessibilita' nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilita' del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonche' tra amministrazioni ed enti diversi".
"Art. 31 (Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:
a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonche' per qualifiche e specifiche professionalita' evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;
b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'art. 5, ai carichi di lavoro, nonche' alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, lettera b);
c) alla revisione delle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , al fine di realizzare, anche con riferimento ai principi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una piu' razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unita' scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unita' di personale previste nelle predette tabelle.
2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalita' di cui all'art. 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantita' totale di atti e di operazioni per unita' di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro.
3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalita' e nei limiti previsti dall'art. 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.
5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.
6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l' art. 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 . Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera a). Sono fatti salvi i contratti previsti dall' art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 .
6-bis. Fino alla revisone delle tabelle di cui al comma 1, lettera c), e' consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta".
- L' art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e' il seguente:
"Art. 3 (Pubblico impiego). - 1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295 , nel corso del 1994 non possono essere assunti piu' di trecentoventi magistrati con decorrenza non anteriore al 1 giugno 1994, nel corso del 1995 non piu' di trecentodieci magistrati con decorrenza non anteriore al 1 febbraio 1995 e non piu' di altri trecentodieci con decorrenza non anteriore al 1 dicembre dello stesso anno.
2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254 , concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le mille unita' nell'anno 1994. Per le restanti unita' le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.
3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonche' quelle relative ai concorsi gia' banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1 marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1 settembre 1994.
4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3 i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.
5. Le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico riferimento alla quantita' totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attivita' e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruita' delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.
6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonche' ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell' art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56 , e successive modificazioni, e dei commi 4-ter e 4-sexies dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 .
6-bis. I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma di applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino i rapporti dipendentipopolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, cosi' come modificato dall' art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515 .
7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3 , e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664 , concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonche' dalla legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 , istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.
8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilita', nella misura del 5 per cento degli stessi.
Possono, altresi', provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno.
Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell' art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 .
9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decretolegge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decretolegge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.
10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 , per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresi' prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all' art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata e' approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruita'. Non sono, altresi', tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.
13. Le procedure indicate dall' art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all' art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 , e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale e' equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera a).
14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all' art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 , dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendentipopolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di bilancio:
COMUNI
Rapporto Fascia demografica dipendenti/po - - fino a 999 abitanti 1/95 da 1.000 a 2.999 abitanti 1/100 da 3.000 a 9.999 abitanti 1/105 da 10.000 a 59.999 abitanti 1/95 da 60.000 a 249.999 abitanti 1/80 oltre 249.999 abitanti 1/60 PROVINCE
Rapporto medio
Fascia demografica dipendenti/popolazione - -
fino a 299.999 abitanti 1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti 1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti 1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti 1/770
oltre 2.000.000 abitanti 1/1000
A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.
15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attivita' di assistenza a favore di anziani e disabili.
Tale deroga, ai sensi dell' art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.
16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'universita' e agli enti di ricerca si applica l'art.
5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanita' si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.
17. E' fatta salva l'applicazione dell' art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , nonche' quella dell' art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 .
18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilita', e' consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unita'.
19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.
20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall' art. 36, comma 1, lettere b) e c) , e dall' art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .
21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacita' e delle attitudini.
22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorita' competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validita' anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1 settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonche' per l'applicazione dell' art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.
23. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.
24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all' art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 ; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomaticoconsolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.
25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 , cosi' come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104 , sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.
26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti gia' intervenuta l'assegnazione di sede.
27. Non possono essere stabiliti piu' di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.
28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilita' personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.
29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonche' dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente e' assegnato, i motivi del provvedimento, nonche' la permanenza di tali motivi.
30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati, esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro.
31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 , successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. E' vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari".
Art. 7
1. I provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , conservano efficacia, in quanto non modificati o abrogati dalle disposizioni del presente regolamento.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 1997 Il Ministro: Ronchi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti l'8 dicembre 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212