Monitoring Gesetzessammlung

099G0141

IT - Regolamenti Ministeriali

099G0141

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza. (DECRETO 29 gennaio 1999 n. 85)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31-7-1999 IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il codice della navigazione , emanato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modifiche; Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 , recante norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121 , recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213 , con la quale sono state apportate modifiche ad alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea; Visto l' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461 , di recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali dell'annesso XVII (sicurezza) alla convenzione relativa all'aviazionecivile internazionale, fatta a Chicago il 7 dicembre 1944; Visto l' articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia; Visto l' articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521 , recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , di attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi; Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , il quale definisce l'ambito di applicazione del decreto medesimo; Visto l' articolo 1, comma 5-ter, della legge 3 agosto 1995, n. 351 , cosi' come sostituito dall' articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , recante disposizioni sui canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ; Visto l' articolo 17 della direttiva 96/67 CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 , in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunita'; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 , con cui e' stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile; Ritenuta la necessita' di dare concreta attuazione all'articolo 5 della citata legge n. 217/1992 , al fine di razionalizzare i servizi di controllo e l'impiego di personale delle forze di polizia in ambito aeroportuale; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 , con nota n. U.L. 473 del 28 gennaio 1999; Considerata la necessita' di adeguarsi al parere espresso dal Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce che l'affidamento in concessione alle societa' di gestione aeroportuale avvenga "di norma", integrando la disposizione mediante la previsione esplicita di un potere di direttiva in capo alle amministrazioni competenti; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in concessione, a norma dell' articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 .
2. Con il presente regolamento vengono altresi' stabiliti gli ambiti funzionali, le condizioni e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi di cui al comma 1, i requisiti dei soggetti concessionari e dei terzi affidatari, nonche' le caratteristiche funzionali minime delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate e le caratteristiche essenziali, anche ai fini della vigilanza e del controllo, degli altri servizi di controllo, che non comportano l'esercizio di pubbliche potesta', effettuati in ambito aeroportuale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i servizi di controllo per il cui espletamento e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
4. Restano ferme le attribuzioni e i compiti delle amministrazioni pubbliche. Restano disciplinati dall' articolo 139 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , i doveri di collaborazione con gli organi di polizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell' art. 5 del D.L. n. 9/1992 , vedi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 , recante: "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione ", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942 , edizione straordinaria.
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , recante: "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzza", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931 .
- La legge 5 maggio 1976, n. 324 , recante: "Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976 .
- La legge 1 aprile 1981, n. 121 , recante: "Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981 , supplemento ordinario n. 17.
- La legge 13 maggio 1983, n. 213 , recante: "Modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983 .
- Il testo dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461 , di recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell' art. 687 del codice della navigazione cosi' come integrato dall' art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5 settembre 1985 , e' il seguente:
"Art. 19. - Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per materia, emanera' le disposizioni tecniche, idonee a tutelare l'incolumita' dei passeggeri, equipaggi, operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni circostanza connessa con l'attivita' aeronautica civile e specialmente in caso di atto illecito diretto contro la sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto previsto nell'allegato 17 ''sicurezza'' alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, di cui all'art. 1 del presente decreto.
Con il decreto ministeriale di cui al presente comma verranno altresi' stabilite:
a) le modalita' per l'elaborazione di un ''programma di sicurezza'' inteso ad assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale, l'incolumita', la regolarita' e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
b) la composizione e il funzionamento di un apposito comitato interministeriale incaricato di assicurare il necessario coordinamento per l'attuazione del ''programma di sicurezza'' sopra indicato".
- Il testo dell' art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , recante: "Disposizioni urgenti per adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1992 , e' il seguente:
"Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia). - 1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di apparecchi alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis. All' art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 , le parole: ''(Francia e Svizzera)'' sono sostituite dalle seguenti: ''(Francia, Svizzera e Austria''".
- Il testo dell' art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993 , e' il seguente:
"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all' art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 ".
- Il decreto 12 novembre 1997, n. 521, recante: "Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all' art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998 .
- Il testo dell' art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 , recante: "Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicato nel supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995 , e' il seguente:
"1. Rientrano nel settore trasporti:
a) (Omissis);
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonche' di altri impianti terminali di trasporto".
- Il testo dell' art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che reca: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nel supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997 , e' il seguente:
"188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decretolegge 28 giugno 1995, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 , e' sostituito dal seguente:
''5-ter. I canoni per le concessioni alle societa' costituite ai sensi dell' art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , sono fissati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al volume di traffico di passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali possono essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma e al secondo periodo del comma 1-quater del presente articolo si applicano anche alle societa' che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrata del bilancio statale di cui all' art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 ''".
- Il testo dell' art. 17 della direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996 , relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunita', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 272/36 del 25 ottobre 1996 , e' il seguente:
"Art. 17 (Sicurezza). - Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di sicurezza negli aeroporti".
- Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 , recante: "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997 .
- Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988 , e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 5 del D.L. n. 9/1992 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 139 del citato R.D. n. 773/1931 e' il seguente:
"Art. 139 (Art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria".

Art. 2

Servizi affidabili in concessione 1. Sono affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo di sicurezza in ambito aeroportuale:
a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.
2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono l'esercizio di pubbliche potesta'.

Art. 3

Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati 1. Il gestore aeroportuale svolge direttamente o tramite impresa di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprieta' o in concessione.
2. Sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali, direttamente ovvero tramite il gestore aeroportuale o imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, i seguenti servizi:
a) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di merci e plichi di corrieri espresso effettuati in aree in subconcessione;
b) controllo del materiale catering e delle provviste di bordo nelle aree di produzione e/o allestimento;
c) vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del passeggero in partenza;
d) procedure di intervista e controllo documentale al passeggero prima del checkin;
e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a bordo;
f) riscontro di identita' del passeggero e dei documenti d'imbarco alle porte di imbarco;
g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle porte d'imbarco;
h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o per aeromobile;
i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri in arrivo e partenza;
l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
n) interventi ausiliari dell'attivita' di polizia, connessi a procedure di emergenza o di sicurezza;
o) ogni altro controllo o attivita' disposti, previe dirette intese, dalle autorita' aeroportuali per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia;
p) altri servizi previsti dal Programma nazionale di sicurezza o richiesti espressamente dai vettori e da altri operatori aeroportuali.

Art. 4

Ambiti funzionali
e modalita' per l'affidamento in concessione 1. I servizi indicati nell'articolo 2 sono di norma, e sulla base di direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dell'interno, affidati in concessione alle societa' di gestione aeroportuale, che li espletano direttamente, anche tramite proprie organizzazioni societarie specializzate comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, ovvero li affidano, mediante procedure concorrenziali, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 158 , a imprese di sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonche' dell'autorizzazione prefettizia di cui all' articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 .
2. La durata della concessione dei servizi alle societa' di gestione aeroportuale coincide con la durata della concessione aeroportuale.
3. La societa' di gestione aeroportuale risponde nei confronti dell'amministrazione concedente per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al comma 1, anche se esercitati da soggetti terzi.
4. L'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza a soggetti terzi, che puo' riguardare anche piu' di un aeroporto, avviene previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'affidamento in concessione concerne l'espletamento dei servizi di controllo come definiti dal Programma nazionale di sicurezza di cui all' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461 , fermo restando che ove si verifichino situazioni particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza del trasporto aereo, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali, l'autorita' preposta alla pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore misura ritenuta necessaria, e richiede ai soggetti concessionari e affidatari dei servizi di controllo l'attuazione di tali misure che non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni anche se non siano contemplate dal Programma nazionale di sicurezza.
6. Nell'atto di concessione e di affidamento vengono imposte prescrizioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali, anche su richiesta del Ministro dell'interno.
7. Fermo restando il disposto dell' articolo 5, comma 4, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 , sui poteri, in caso di necessita', dell'autorita' di pubblicasicurezza o del direttore dell'aeroporto, i servizi di controllo di sicurezza devono essere espletati secondo programmi preventivamente approvati dall'autorita' aeroportuale sentito l'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo aereo.
8. E' comunicato per iscritto entro trenta giorni all'autorita' concedente, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote della societa' concessionaria o affidataria del servizio che interessi piu' del dieci per cento del capitale sociale.
9. Fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni antimafia in vigore e il potere generale di revoca in capo all'amministrazione concedente per motivi di interesse pubblico, il concessionario, ovvero l'affidatario nei casi previsti dal comma 1, decade dalla concessione o dall'affidamento nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;
b) violazione degli obblighi imposti dal concedente ovvero delle prescrizioni imposte dall'autorita' di pubblica sicurezza o dall'autorita' aeroportuale;
c) incapacita' del concessionario o dell'affidatario dei servizi di garantire lo svolgimento dei controlli secondo i parametri fissati, cosi' come accertato dall'autorita' competente;
d) ogni altro abuso del titolo;
e) dichiarazione di fallimento;
f) perdita della capacita' legale.
Note all' art. 4:
- Per il D.Lgs. n. 158/1995 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 134 del R.D. n. 773/1931 e' il seguente:
"Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della liberta' individuale".
- Per il testo dell' art. 19 del D.P.R. n. 461/1985 si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 5, comma 4, del D.L. n. 9/1992 si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Requisiti dei terzi affidatari e del personale 1. I servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 2, ove non attribuiti in concessione, sono affidati ad imprese in possesso dei requisiti di capacita' economica, finanziaria e tecnica, previsti dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 , richiamati dall' articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 , nonche' dall'allegato A al presente regolamento, e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa dall'amministrazione concedente.
2. Il personale comunque adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento deve essere in possesso dei requisiti morali, personali, giuridici, tecnici e professionali di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), f) e g), nonche' di quelli di cui alle successive lettere o) e p) che abbiano contenuto esclusivamente tecnico, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti personali e professionali di cui al comma 2, anche della nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell' articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 . A richiesta del vettore o del comandante dell'aeromobile, l'ispezione preventiva nella cabina puo' essere svolta dal personale di bordo o dal personale dipendente dal vettore, anche se privo della predetta qualita'.
4. La qualita' di guardia particolare giurata di cui al comma 3 e' richiesta sia per il personale dipendente dalla societa' di gestione aeroportuale, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza munite della licenza di cui all'articolo 134 dello stesso testo unico, ovvero di quello dipendente dal vettore.
5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e il Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza accertano i requisiti tecnicoprofessionali delle imprese di sicurezza e i requisiti professionali degli addetti alla sicurezza, la cui preparazione deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi professionali specifici per il settore della sicurezza e delle apparecchiature adibite ai controlli, secondo le modalita' fissate con apposito decreto del Ministro dei trasporti e navigazione adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Per le imprese tenute a munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per il personale tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano la materia.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 , recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture in attuazione delle direttive 72/62/CEE , 80/767/CEE e 88/295/CEE ", pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992 , e' il seguente:
"Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei concorrenti). 1. La dimostrazione della capacita' finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa e' ammessa a provare la propria capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".
"Art. 14 (Capacita' tecniche dei concorrenti).
- 1. La dimostrazione delle capacita' tecniche delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente; quando cio' non sia possibile, e' sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate per garantire la qualita', nonche' degli strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in particolare di quelli incaricati dei controlli di qualita';
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticita' sia certificabile a richiesta dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo di qualita', riconosciuti competenti, i quali attestino la conformita' dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono andare oltre l'oggetto della fornitura e l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici".
- Il testo dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 158/1995 e' il seguente:
"Art. 22 (Capacita' di concorrere alle gare). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ;
b) per gli appalti di forniture o di servizi, le disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 .
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), nel definire criteri e norme obiettivi ai fini della partecipazione ad una procedura di appalto ristretta o negoziata possono tener conto di criteri e principi desumibili dalle disposizioni di cui al comma 1, ed in particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui alle lettere da a) a g) dell' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 , per gli appalti di lavori ed alle lettere da a) ad f) dell' art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 , per gli appalti di forniture o servizi.
3. I criteri selettivi, che devono essere messi preventivamente a disposizione di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi possono essere basati sulla necessita' oggettiva, per il soggetto aggiudicatore, di ridurre, in sede di prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate, il numero dei candidati ad un livello giustificato dalla necessita' di equilibrio tra le caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei candidati prescelti deve tener conto, tuttavia, dell'esigenza di garantire una concorrenza sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per accertare la rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme in materia di garanzia della qualita', i soggetti aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; essi ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita', se presentate da prestatori di servizi che non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la possibilita' di ottenerli entro i termini richiesti.
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a prestare il servizio da appaltare, non possono essere esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti, e' all'uopo richiesta la qualita' di persona fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone giuridiche puo' essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le qualificazioni professionali appropriate delle persone che eseguono il servizio stesso".
- Il testo dell'art. 138 del citato R.D. n. 773/1931 e' il seguente:
"Art. 138 (Art. 139 T.U. 1926). - Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta di identita';
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal prefetto".
- Il testo dell'art. 133 del citato R.D. n. 773/1931 e' il seguente:
"Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta' stesse".
- Per il testo dell'art. 134 del citato R.D. n. 773/1931 si veda nelle note all'art. 4.

Art. 6

Caratteristiche funzionali minime
delle attrezzature tecniche 1. La funzionalita' delle apparecchiature di rilevazione e di controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali e' accertata, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato C al presente regolamento, da un comitato di esperti composto di sette membri, di cui tre designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, tre designati dal Ministero dell'interno e presieduto dal dirigente della competente unita' di gestione del Dipartimento dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 7

Vigilanza, ispezione e controlli 1. Per quanto di rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'Amministrazione della pubblica sicurezza esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello internazionale.
2. L'attivita' di ispezione e' svolta periodicamente o per particolari esigenze da un nucleo di ((dodici)) ispettori esperti, di cui ((sei)) designati dal Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e puo' essere svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 8

Costi e recupero a carico dell'utenza 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento. ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 , convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 , ha disposto (con l'art. 39-bis, comma 1) che le disposizioni in materia di corrispettivi dei servizi di controllo di sicurezza di cui al presente articolo si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Art. 8-bis

(( 1. L'ENAC, d'intesa con il Ministero dell'interno, adotta le disposizioni tecniche necessarie, in conformita' alla normativa e alle procedure internazionali in materia di atti illeciti contro l'aviazione civile fissate dall'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (OACI) e dalla Conferenza europea dell'Aviazione Civile (CEAC), al fine di indicare i requisiti delle apparecchiature di rilevazione e di controllo, nonche' le modalita' di verifica del possesso di detti requisiti, anche in relazione all'evoluzione tecnologica. ))

Art. 9

Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 gennaio 1999 Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Il Ministro dell'interno Russo Jervolino Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999 Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 160

Allegato A

Allegato A
(Art. 5, comma 1)
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA
1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli di sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in possesso dei requisiti elencati nella presente scheda:
1.1. Requisiti professionali.
Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza di attivita' similare e/o esperienza nel settore aeroportuale e devono prevedere:
a) l'affidamento della responsabilita' dei controlli di sicurezza ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale e giuridica documentata per poter operare il coordinamento e l'organizzazione dei servizi dl sicurezza;
b) l'assunzione di personale che deve possedere i requisiti personali e professionali previsti nell'allegato B;
c) il piano di formazione professionale del personale deve essere conforme alla scheda "Programma di formazione professionale del personale addetto alla sicurezza";
d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
e) un sistema di riqualificazione del personale;
f) un piano di controllo interno di qualita';
g) possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , in caso di servizi direttamente gestiti da societa' di gestione aeroportuale, ex art. 134 se trattasi di soggetti terzi.
1.2. Requisiti finanziari.
Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un piano finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni. A tal fine devono dimostrare l'inesistenza di una dichiarazione di insolvenza giudiziaria, presentare un piano economico per almeno i primi due anni di attivita' e idonea fidejussione.
1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria sede sociale nel territorio nazionale e comunque nell'ambito del territorio provinciale di competenza della prefettura che ha rilasciato l'autorizzazione e di cui all' art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .
1.4. Le imprese devono garantire la continuita' del servizio anche in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa vigente in materia di servizi pubbllici essenziali.
1.5. Capitale sociale.
La maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di proprieta' esclusiva di cittadini dell'Unione europea. Il controllo effettuato sulle imprese deve sempre essere esercitato da cittadini dell'Unione europea.
Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e' pari ad almeno 50.000 euro.
1.6. Requisiti tecnici.
Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di sicurezza dei bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei passeggeri, devono utilizzare apparecchiature di sicurezza necessarie e che rispondono ai parametri tecnici stabiliti nell'allegato C "Parametri tecnici dei sistemi di sicurezza".
1.7. Le imprese devono essere assicurate, proporzionalmente al rischio massimo dell'attivita' svolta, in materia di responsabilita' civile in caso di incidenti per il personale e per i passeggeri e il danneggiamento dei bagagli e delle merci.
1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti, qualora ritengono ai fini della sicurezza di dover operare ulteriori controlli non rientranti nella loro attribuzione, devono richiedere tali interventi ai locali organi di Polizia.
1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei funzionari incaricati dei controlli tutta la documentazione dell'impresa sia tecnica che amministrativa e permettere di accedere ai propri locali ed apparecchiature per eventuali accertamenti.
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Nota redazionale
Il testo del presente allegato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 21/05/1999, n. 117 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Allegato B

Allegato B
(Art. 5, comma 2)
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA
1. Il personale addetto ad attivita' di sicurezza devo essere in possesso dei requisiti contenuti nel presente allegato.
1.1. Requisiti personali.
1.1.1. Requisiti fisici.
I requisiti fisici devono essere attestati da certificato medico delle autorita' sanitarie.
Requisiti fisici richiesti:
a) buona salute fisica e mentale;
b) assenza di daltonismo;
c) assenza di uso di droga e di alcool;
d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto.
1.1.2. Requisiti culturali:
a) diploma media/superiore a seconda delle mansioni;
b) conoscenza di almeno una lingua straniera (scritta e parlata) di preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua e' considerata titolo preferenziale.
1.1.3. Requisiti giuridici:
a) curriculum vitae corredati di attestazione da parte dei precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);
b) qualifica di guardia particolare giurata ex art. 134, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , posseduta sulla base dei requisiti di cui all' art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza .
1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:
a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contratto con il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell'area aeroportuale.
1.2. Requisiti professionali.
I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi professionali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a seconda delle mansioni a cui sono chiamati.
Gli addetti alla sicurezza devono essere formati tra l'altro per:
a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per scoprire le persone sospette dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori particellari e rilevatori di vapori);
d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di apparecchiature di sicurezza;
e) conoscere le tecniche di verifica manuale del bagagli a mano, dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili;
f) conoscere le tecniche di intervista ai passeggeri e tecniche di lettura degli atteggiamenti dei passeggeri sottoposti all'intervista.
1.3. Modalita' di selezione.
I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai fini dell'accertamento del:
bullet livello di conoscenza generale;
bullet capacita' di espressione verbale;
bullet grado di conoscenza della lingua inglese;
bullet capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire contatti con il pubblico;
bullet attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da svolgere.
1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla qualita' giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto una specifica formazione professionale documentata.
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Nota redazionale
Il testo del presente allegato e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 21/05/1999, n. 117 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Allegato C

Allegato C
(Art. 6)
((SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE E
PROCEDURE DI TEST
1. RIVELATORI DI METALLO
1.1 Definizione
Per rivelatori di metallo si intendono apparecchiature che usano
un campo elettromagnetico per rivelare armi ed altri oggetti
metallici.
Si definiscono WTMD (walk-through metal detector) i rivelatori
di metallo a portale, per il controllo di persone in movimento. Si definiscono HHMD (hand-held metal detector) i rivelatori di metallo portatili per l'ispezione delle persone fermate ai punti
di controllo.
1.2 SPECIFICHE TECNICHE
1.2.1 Prestazioni WTMD
1.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare e discriminare oggetti metallici magnetici, non magnetici e in lega mista magnetica/non magnetica, comunque siano trasportati attraverso il varco, indipendentemente dalla posizione, dall'orientamento, dalla traiettoria e dalla velocita' con cui attraversano lo stesso.
1.2.1.2 Le tipologie, le quantita' e le forme degli oggetti che il WTMD deve rivelare nonche' la probabilita' minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi allarmi sono rese note dall'ENAC.
1.2.2 Requisiti essenziali WTMD
1.2.2.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita', sicurezza e compatibiita' elettromagnetica.
1.2.2.2 L'apparecchiatura deve dispone di un chiaro allarme sonoro e visivo, le cui caratteristiche sono rese note dall'ENAC.
1.2.2.3 L'apparecchiatura deve effettuare un'auto diagnosi all'avvio e durante la fase operativa, non deve richiedere alcuna conseguente regolazione da parte dell'operatore e deve disporre di una chiara indicazione di guasto.
1.2.2.4 Le finzioni automatiche di auto diagnosi e ricalibrazione non devono incidere sull'operativita' dell'apparecchiatura.
1.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere corredata da uno strumento di test conforme ai requisiti resi noti dall'ENAC.
1.2.2.6 L'apparecchiatura deve consentire una rapida programmazione del propri parametri, al fine di poter operare secondo il livello di sicurezza stabilito. La sensibilita' d'intercettazione dell'apparecchiatura deve essere regolabile, per le finalita' e con le modalita' rese note dall'ENAC.
1.2.2.7 L'apparecchiatura non deve manifestare variazioni delle proprie prestazioni a causa di fluttuazioni della tensione di rete, di disturbi associati alla linea di alimentazione, in presenza di interferenze elettromagnetiche irradiate nelle vicinanze dei varco, quando e' installata a breve distanza una apparecchiatura a raggi X, in presenza di metal detector portatili o a portale impiegati in prossimita' del varco, in presenza di masse metalliche esterne in movimento presso la struttura; inoltre l'apparecchiatura deve compensare la presenza di masse metalliche statiche esterne, anche di grande dimensione, senza mostrare alcune variazione delle proprie prestazioni.
1.2.2.8 L'apparecchiatura non deve produrre allarmi causati da vibrazioni meccaniche.
1.2.2.9 L'apparecchiatura non deve alterare il funzionamento delle apparecchiature mediche quali protesi auditive, stimo latori cardiaci, defibrillatori, ecc.
1.2.2.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con , apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.
1.2.2.11 L'apparecchiatura deve disporre di una batteria tampone ad intervento automatico, per il funzionamento in caso di interruzione dell'energia elettrica, la cui attivazione deve essere segnalata.
1.2.2.12 L'apparecchiatura deve dispone di funzioni di misura e visualizzazione dei segnali di rivelazione dei metalli.
1.2.3 Prestazioni HHMD
1.2.3.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rilevare oggetti costituiti da metalli magnetici e non magnetici.
1.2.3.2 Le tipologie, le quantita', le forme e la distanza minima di rivelazione sono rese note dall' ENAC.
1.2.4 Requisiti essenziali HHMD
1.2.4.1 L'apparecchiatura deve essere conforme alle disposizioni in vigore in materia di salute, sicurezza e di radio interferenze.
1.2.4.2 Le prestazioni dell'apparecchiatura devono essere regolabili per le finalita' e con le modalita' resi note dall'ENAC.
1.2.4.3 L'apparecchiatura non deve richiedere alcun aggiustamento successivamente all'accensione.
1.2.4.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di una funzione di auto-calibrazione.
1.2.4.5 L'apparecchiatura non deve disporre di regolatore di sensibilita' accessibile all'operatore.
1.2.4.6 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.
1.2.4.7 L'apparecchiatura deve disporre di un interruttore di spegnimento disegnato in modo tale da prevenire spegnimenti accidentali.
1.2.4.8 L'apparecchiatura e i dispositivi usati nelle aree di controllo aeroportuali non devono interferire tra di loro in modo tale da non pregiudicare le prestazioni e l'operativita'. Quanto sopra si estende ai metal detector a portale, ai telefoni cellulari ed agli apparecchi senza fili. 1.2.4.9 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature mediche, quali le protesi auditive, stimolatori cardiaci, defibrillatori ecc.
1.2.4.10 L'apparecchiatura non deve provocare interferenze con le apparecchiature elettriche, elettroniche e supporti magnetici di informazioni.
1.2.4.11 L'apparecchiatura deve produrre un segnale visivo e sonoro che indica lo stato di esaurimento della batteria di alimentazione prima che la sensibilita' di rilevazione si modifichi.
Ulteriori requisiti degli WTMD e degli FIHMD sono resi noti dall'ENAC.
1.3 RISPONDENZA ALLE SPECIFICHE TECNICHE
La rispondenza dei rivelatori di metallo alle specifiche tecniche deve essere determinata attraverso test (T), misurazioni (M) e/o esame documentale (D).
La capacita' di rivelazione (espressa come P.O.D. - Probability of Detection) e la probabilita' di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm) deve essere accertata, secondo le modalita' rese note clail'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
2. APPARECCHIATURE RADIOGENE
2.1 DEFINIZIONE
Si definiscono apparecchiature radiogene gli strumenti di controllo non automatici che utilizzano la tecnologia a raggi X e forniscono all'operatore una immagine da interpretare.
2.2 SPECIFICHE TECNICHE
2.2.1 Prestazioni
Le seguenti prestazioni devono essere garantite da qualsiasi apparecchiatura a raggi-X non automatica utilizzata per esaminare oggetti destinati all'imbarco su aeromobili.
2.1.1.1 Risoluzione del singolo filo metallico (single wire resolution - SWR). Definisce la capacita' dell'apparecchiatura di visualizzare un filo di diametro ridotto.
Verifica attraverso il TEST 1 - diametro del filo visibile non inferiore ad [A].
2.1.1.2 Penetrazione utile (useful penetration - UP). Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato sotto un determinato spessore di materiale noto.
Verifica attraverso il TEST 2 - diametro del filo visibile non inferiore a [B] dietro uno spessore di alluminio pari a [C].
2.1.1.3 Risoluzione Spaziale (spatial resolution - SR). Definisce la capacita' dell'apparecchiatura di discriminare e visualizzare oggetti molto ravvicinati.
Verifica attraverso il TEST 3 - passo della coppia di griglie visibili non superiore a [D].
2.1.1.4 Penetrazione Semplice (simPIC penetration - SP). Definisce sia lo spessore dei metallo che l'apparecchiatura e' in grado di penetrare sia la capacita' di visualizzare fogli metallici molto sottili.
Verifica della capacita' di differenziare spessori metallici sottili attraverso H TEST 4 a - spessore della lamina visibile non superiore ad [E].
Verifica della capacita' di visualizzare oggetti dietro elevati spessori metallici attraverso il TEST 4 b - spessore della lastra di acciaio dietro cui e' visibile la sagoma di piombo non inferiore a [F].
2.2.1.5 Discriminazione dei materiali (Material Diserimination - MD).
Definisce la capacita' di discriminare materiali con differente peso atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra materiale organico ed inorganico.
Verifica attraverso il TEST 5 - visualizzazione del sale e dello zucchero con differenti colorazioni.
I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono resi noti dall'ENAC.
2.2.2 Requisiti essenziali
2.2.1.1 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e di sicurezza.
2.2.2.2 L'apparecchiatura deve visualizza e un'immagine completa di ciascun oggetto rivelato nel tunnel.
2.2.2.3 L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto deve essere visualizzata sullo schermo per almeno 5 secondi.
2.2.2.4 L'operatore deve avere la possibilita' di arrestare il nastro e, se necessario, di invertire il senso di marcia.
2.2.2.5 L'apparecchiatura deve essere pienamente funzionante entro 2 minuti dal momento dell'accensione.
2.2.2.6 Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'apparecchiatura deve fornire un'immagine completa dell'ultimo oggetto esaminato.
2.2.2.7 Le funzioni selezionate devono attivarsi entro 1/2 secondo. 2.2.2.8 L'immagine deve essere visualizzata senza tremolii.
2.2.2.9 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare, per facilitare eventuali perfezionamenti.
2.2.2.10 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.
12.2.11 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.
2.2.2.12 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.
2.2.2.13 L'apparecchiatura deve avere la capacita' di trasferire i dati sia in locale che in rete.
2.2.2.14 La versione del software deve essere visualizzata all'avvio.
2.2.2.15 L'apparecchiatura deve indicare visivamente i materiali che non puo' penetrare.
2.2.2.16 Ogni funzione selezionata deve annullarsi automaticamente quando un oggetto successivo viene esaminato.
2.2.2.17 Il sistema deve poter recuperare almeno l'immagine dell'ultimo oggetto esaminato.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
2.3 RISPONDENZA ALLE PRESTAZIONI
2.3.1 Strumento di test standard (Standard Test Piece STP). Le valutazioni concernenti le prestazioni di cui al punto 2.2 devono essere eseguite per mezzo di uno strumento di test standard (STP), rispondente alle caratteristiche riportate di seguito.
2.3.1.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution - SWR). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere dei fili di rame stagnato non isolato montato su plexiglas, le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,51 mm) e 36 AWG (0,13 mm), con valori intermedi pari a 30 e 32 AWG; detti fili devono essere disposti in forma sinusoidale. 2.3.1.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration - UP). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di alluminio di spessore variabile, pari a 7,81 mm, 10,94 mm. e 14,06 mm, dietro la quale sono disposti dei fili di rame stagnato non isolato di forma sinusoidale, di diametri corrispondenti a quanto stabilito al punto 2.3.1.1 che precede.
2.3.1.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere tre coppie di griglie con passo di 1,00 mm, 1,50 mm e 2,00 mm. Le singole coppie di griglie devono essere disposte perpendicolarmente le une rispetto alle altre, per poter verificare la risoluzione orizzontale e quella verticale.
2.3.1.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP). Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere lamine di acciaio con lo spessore di 0,05 mm, 0.10 mm e 0,15 mm. TEST 4b Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici spessi: (Simple penetrafion - SP) Per consentire tale valutazione, lo STP deve avere una lastra di acciaio di spessore compreso fra 14,00 mm e 30,00 mm, con gradini di 2,00 mm, dietro cui e' posta una sagoma di piombo.
2.3.1.5 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD). Per consentire tale valutazione, lo STP deve possedere due campioni rispettivamente di sale e zucchero, posti in contenitori plastici trasparenti.
2.3.2 Modalita' di esecuzioue dei TEST
Al fine di ottenere un'immagine ottimale, lo STP puo' essere posizionato in qualsiasi punto del nastro trasportatore e puo' essere sottoposto a piu' passaggi; per le valutazioni possono essere utilizzate tutte le funzioni disponibili (colore, ingrandimento, intensificazione dei contorni, ecc.).
2.3.2.1 TEST 1 Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire resolution SWR). L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore ad [A] montato su plexiglas.
2.3.2.2 TEST 2 Penetrazione utile (Useful penetration UP).
L'operatore deve poter vedere il filo di rame stagnato non isolato di diametro non inferiore a [B] montato su plexiglas, dietro lo spessore di alluminio pari a [C].
2.3.2.3 TEST 3 Risoluzione spaziale (Spatial resolution - SR).
L'operatore deve poter vedere la coppia di griglie di passo [D] ricavate nel foglio di rame.
2.3.2.4 TEST 4a Penetrazione semplice - differenziazione di spessori metallici sottili (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter distinguere la lamina di acciaio di spessore [E].
2.3.2.5 TEST 4b Penetrazione semplice - differenzazione di spessori metallici spessi (Simple penetration - SP) L'operatore deve poter vedere la sagoma di piombo posta dietro lo spessore [F] di acciaio.
2.3.2.6 TEST 5 Discriminazione dei materiali (Material discrimination - MD). L'operatore deve poter distinguere lo zucchero dal sale attraverso una differenziazione cromatica.
I valori [A], [B], [C], [D], [E] ed [F] sono quelli di cui al paragrafo 2.2.
Una contenuta variabilita' di risultati pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
3. RIVELATORI AUTOMATICI Di ESPLOSIVI E DI ORDIGNI ESPLODENTI
3.1 DEFINIZIONI
Per rivelatori automatici di esplosivi e di ordigni esplodenti si intendono apparecchiature in grado di rivelare e segnalare mediante allarme automatico la presenza nel bagaglio di materiale esplosivo e/o di un ordigno esplodente.
Si definiscono EDS - Esplosive Detection System i rivelatori automatici di materiale esplosivo.
Si definiscono EDDS - Esplosive Device Detection System, i rivelatori automatici di ordigni esplodenti in grado di rivelare uno o piu' elementi degli stessi.
3.2 SPECIFICHE TECNICHE
3.2.1 Prestazioni
3.2.1.1 La rivelazione deve essere indipendente dal materiale con cui il bagaglio e' fabbricato nonche' dalla forma, posizione e orientamento del materiale esplosivo o di ciascun elemento e/o dalla configurazione dell'ordigno esplodente. La presenza di contromisure in grado di impedire la rivelazione deve essere indicata da un allarme.
3.2.1.2 Nel caso in cui le apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalita' indicativa (che prevede l'intervento di un operatore), la qualita' dell'immagine che si ottiene deve soddisfare i requisiti resi noti dall'ENAC.
3.2.2 Prestazioni per EDS
Le tipologie, le quantita' e le forme dei materiali esplosivi che l'EDS deve rivelare, nonche' la capacita' miniMa di rivelazione (totale e per ogni diversa tipologia di materiale esplosivo) e la probabilita' massima di falsi allarmi, sono rese note dall'ENAC.
3.2.3 Prestazioni per EDDS
3.2.3.1 Le tipologie degli elementi di ordigni esplodenti che l'EDDS deve rivelare, nonche' la capacita' minima di rivelazione e la probabilita' massima di falsi allarmi sono resi noti dall'ENAC.
3.2.3.2 Nel caso in cui l'EDDS sia anche in grado di rivelare materiali esplosivi, le prestazioni sono quelle espresse al punto 3.2.2.
3.2.4 Requisiti Essenziali
3.2.4.1 Il rivelatore di esplosivi deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di sanita' e di sicurezza.
3.2.4.2 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.
3.2.4.3 Le componenti vitali dell'apparecchiatura non devono essere danneggiate dal versamento di liquidi sul nastro.
3.2.4.4 L'apparecchiatura deve effettuare una autodiagnosi all'accensione.
3.2.4.5 L'apparecchiatura deve lasciar passare liberamente bagagli muniti di cinghie.
3.2.4.6 L'apparecchiatura deve avere la capacita' di trasferire i dati sia in locale che in rete.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
3.2.5 Rispondenza alle prestazioni
3.2.5.1 Nel caso in cui gli apparecchiature EDS e EDDS vengano utilizzati in modalita' indicativa, le prestazioni concernenti la qualita' dell'immagine vengono accertate con le modalita' rese note dall'ENAC.
3.2.5.2 La capacita' di rivelazione (espressa come P.O.D. Probability of Detection) e la probabilita' di falsi allarmi (P.F.A. - Probability of False Alarm), in relazione alle diverse tipologie e quantita' di materiali esplosivi e costituenti dell'ordigno esplodente, deve essere accertata, secondo le modalita' rese note dall'ENAC, attraverso apposita procedura sperimentale ovvero esame della documentazione concernente sperimentazioni o certificazioni effettuate da Organismi riconosciuti.
Una contenuta variabilita' di risultati pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello, alla differente sensibilita' dell'operatore nel distinguere visivamente le caratteristiche dell'immagine ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
4. RIVELATORI DI TRACCE DI ESPLOSIVI
4.1 DEFINIZIONE
Per rivelatori di tracce di esplosivi (ETDS - Explosive Trace Detection System) si intendono apparecchiature in grado di rilevare particelle c/o vapori di esplosivo.
4.2 SPECIFICHE TECNICHE
4.2.1 Prestazioni
4.2.1.1 L'apparecchiatura deve essere in grado di rivelare tracce di esplosivi secondo quanto reso noto dall'ENAC.
4.2.2 Requisiti essenziali
4.2.2.1 Tutte le parti dell' apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e sicurezza. 4.2.2.2 L'apparecchiatura deve effettuare un'autodiagnosi all'accensione.
4.2.2.3 L'apparecchiatura deve essere di concezione modulare per facilitare eventuali perfezionamenti.
4.2.2.4 L'apparecchiatura deve disporre di un chiaro allarme sonoro e visivo.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
Una contenuta variabilita' di risultati, pur nel rispetto delle specifiche tecniche, e' comunque possibile, in relazione alle differenti prestazioni di diversi apparecchi di uno stesso modello ed alla difficolta' nel riprodurre esattamente le medesime condizioni di test.
5. CAMERE DI SIMULAZIONE
5.1 DEFINIZIONE Per camere di simulazione si intendono apparecchiature in grado di riprodurre in ambiente controllato condizioni fisiche tali da attivare ordigni esplodenti o incendiari.
5.2 SPECIFICHE TECNICHE
5.2.1 Prestazioni
5.2.1.1 Le camere di simulazione devono provocare l'attivazione di congegni (quali ad esempio barometrici radio comandati, acustici e di tipo radiologico) secondo "le indicazioni rese note dall'ENAC.
5.2.2 Requisiti essenziali
5.2.2.1 deve essere potenziabile in funzione degli sviluppi tecnologici.
5.2.2.2 Tutte le parti dell'apparecchiatura devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e sicurezza. 5.2.2.3 Deve consentire l'esecuzione automatica delle procedure di simulazione.
5.2.2.4 L'apparecchiatura deve essere dotato di un controllo video a circuito chiuso.
Ulteriori requisiti sono resi noti dall'ENAC.
6 ALTRE TIPOLOGIE DI APPARECCHIATURE
Eventuali ulteriori tipologie di apparecchiature destinate ai controlli di sicurezza in ambito aeroportuale verranno rese note dall'ENAC.))
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