096G0520
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Regolamento di attuazione dell'art. 12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (DECRETO 24 luglio 1996 n. 501)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 11-10-1996 IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , recante il testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , concernente la soppressione dei consigli e degli uffici dell'economia e la istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali dell'industria e del commercio; Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792 , con la quale la denominazione di dette camere e detti uffici e' stata modificata in quella di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 , per il riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed in particolare gli articoli 12 e 14 inerenti rispettivamente la costituzione del consiglio camerale e la giunta; Visto il comma 3 del predetto art. 12 che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'emanazione di norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 12 nonche' al comma 1 dell'art. 14; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 488343 del 26 giugno 1994; ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento l'espressione:
a) "legge", indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ;
b) "Ministro dell'industria" e "Ministero dell'industria" indicano rispettivamente il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;
c) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) "organizzazioni imprenditoriali" indica le organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori individuati dagli statuti ai sensi del comma 2 dell'art. 10 della legge;
e) "organizzazioni sindacali" indica le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
f) "associazioni dei consumatori" indica le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e utenti;
g) "numero delle imprese" indica il numero complessivo dei soggetti operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritti o annotati nel registro delle imprese - ovvero fino alla sua completa attuazione nel registro delle ditte - nonche' dei soggetti le cui attivita' siano state denunciate alla camera di commercio in base alla normativa vigente, ivi comprese le sedi secondarie e le unita' locali;
h) "numero degli occupati" indica il numero complessivo degli addetti, individuati in base alla classificazione contenuta nello schema di cui all'allegato A del presente decreto;
i) "valore aggiunto per addetto" indica il rapporto tra il valore aggiunto calcolato per ciascun settore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472 , recante il regolamento di attuazione dell' art. 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , ed il numero degli addetti dello stesso settore;
l) "piccole imprese", indica:
per il settore dell'industria le imprese che hanno meno di 50 occupati;
per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese. Fino alla completa attuazione del registro delle imprese sono considerate piccole imprese commerciali quelle i cui titolari sono iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attivita' commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 ;
per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti;
m) "circoscrizione" indica la circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 (in Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 1934, n. 299), reca: "Approvazione del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa".
- Il D.L.L. 21 settembre 1944, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale, serie speciale, 23 novembre 1944, n. 85), reca: "Soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli uffici provinciali del commercio e dell'industria".
- La legge 26 settembre 1966, n. 792 (in Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1966, n. 252), reca: "Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994 ), reca:
"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" si trascrivono qui di seguito i testi degli articoli 10, 12 e 14:
"Art. 10 (Consiglio). - 1. Il numero dei componenti del consiglio e' determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese o nel registro delle ditte ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente:
a) sino a 40.000 imprese: 20 consiglieri;
b) da 40.001 a 80.000 imprese: 25 consiglieri;
c) oltre 80.000 imprese: 30 consiglieri.
2. Gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Nella composizione del consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle societa' in forma cooperativa.
3. Con regolamento emanato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti i criteri generali per la ripartizione di cui al comma 2 del presente articolo tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione e del valore aggiunto di ogni settore.
4. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio deve essere pari almeno alla meta' dei componenti il consiglio assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2.
5. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
6. Del consiglio fanno parte due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
7. Il consiglio dura in carica quattro anni".
" Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10, comma 2, nonche' dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'art. 10, comma 6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno dei settori di cui all'art. 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentativita' in ambito provinciale.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, ai sensi dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , norme per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonche' al comma 1 dell'art. 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio e alle modalita' per esperire i ricorsi relativi all'individuazione della rappresentativita' delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonche' all'elezione dei membri della giunta.
4. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta regionale.
5. I consigli nominati ai sensi del presente articolo possono prevedere nello statuto disposizioni relative al rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei componenti in rappresentanza delle categorie di cui all'art. 10, comma 2, da parte dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 8.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione di cui al comma 5, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per settori delle rappresentanze provinciali".
"Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unita' superiore, secondo quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica quattro anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e' rinnovabile per due sole volte.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria su richiesta di quattro membri, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione del consiglio il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo:
a) adotta i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attivita' e per la gestione delle risorse, ivi compresi i provvedimenti riguardanti l'assunzione e la carriera del personale, da disporre su proposta del segretario generale, in base a quanto previsto dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione;
b) delibera sulla partecipazione della camera di commercio a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali;
c) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al presidente.
7. La giunta delibera inoltre in casi di urgenza sulle materie di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva".
- Il testo dell' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall' art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 , e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 10 della legge n. 580/1993 , si veda in note alle premesse.
Art. 2
Procedure per la determinazione della consistenza
delle organizzazioni imprenditoriali 1. Il presidente della camera di commercio duecentodieci giorni prima della scadenza del consiglio camerale da' avvio alle procedure previste dal presente decreto pubblicando apposito avviso all'albo camerale, dandone contestuale comunicazione al presidente della giunta regionale.
2. Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione, comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini della ripartizione dei seggi di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge:
a) le informazioni documentate in merito alla propria natura e alle proprie finalita' di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonche' all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attivita' svolta nella circoscrizione, nonche' per il settore delle societa' in forma cooperativa il numero dei soci aderenti alle stesse;
b) la dichiarazione del numero delle imprese iscritte a norma del loro statuto ed in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso;
c) la dichiarazione del numero degli occupati nelle imprese di cui alla lettera b), ivi compresi gli occupati per frazione di anno solare, sulla base di dati forniti secondo lo schema di cui all'allegato A al presente decreto, con riferimento alla situazione dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, indicando la fonte da cui sono stati tratti.
3. L'elenco nominativo delle imprese iscritte nonche' i dati e la documentazione sul numero di occupati, di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere conservati dalle organizzazioni fino al successivo rinnovo del consiglio camerale ed essere messi a disposizione anche su supporto informatico del Ministero dell'industria, in caso di contenzioso.
4. Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in piu' di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale ovvero intenda partecipare, all'interno del proprio settore, anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese deve fornire le notizie e i dati di cui al comma 2, lettere b) e c), in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate. In ogni caso l'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attivita' promiscua.
Limitatamente alle organizzazioni imprenditoriali costituite e strutturate soltanto a livello nazionale, rappresentate nel CNEL ovvero operanti da almeno tre anni nella circoscrizione della camera di commercio, i dati e le notizie di cui al comma 2 e le designazioni di cui all'art. 7, comma 1, possono essere comunicate dal legale rappresentante dell'organizzazione nazionale con riferimento, comunque, esclusivamente alla rappresentativita' nell'ambito provinciale.
5. I dati e le notizie relativi alla rappresentativita' sono forniti dal legale rappresentante di ciascuna organizzazione con apposita dichiarazione resa a norma dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Nel caso in cui i dati e i documenti non risultino regolari, il presidente della camera di commercio ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione o associazione che deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
6. In ogni caso entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il presidente della camera di commercio fa pervenire al presidente della giunta regionale i dati e i documenti acquisiti, nonche' i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore.
Note all'art. 2:
- Per il testo del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 580/1993 , si veda in note alle premesse.
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (in Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23), reca: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme" si riporta qui di seguito il testo dell'art. 20:
"Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 3
Procedure per la determinazione della consistenza delle
organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori. 1. Entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 2 e con le modalita' di cui al comma 5 dello stesso articolo, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso comunicano al presidente della camera di commercio, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della legge, informazioni documentate sulla loro natura e finalita'. Comunicano altresi' tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentativita' nella circoscrizione, con particolare riguardo alla loro consistenza numerica, all'ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, ai servizi resi ed all'attivita' svolta. La consistenza numerica delle organizzazioni sindacali riguarda esclusivamente gli iscritti dipendenti da imprese operanti nella circoscrizione.
Art. 4
Presentazione congiunta delle notizie e dei dati 1. Due o piu' organizzazioni imprenditoriali operanti nel medesimo settore ovvero due o piu' organizzazioni sindacali o associazioni dei consumatori, possono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi qualora presentino al presidente della camera di commercio, entro il termine di cui all'art. 2, comma 2, una dichiarazione di apparentamento.
2. La dichiarazione, recante la sottoscrizione congiunta ed autenticata dei legali rappresentanti delle organizzazioni o associazioni partecipanti, contiene l'impegno a partecipare unitariamente al procedimento per la nomina dei componenti il consiglio camerale.
3. In caso di apparentamento le organizzazioni o associazioni partecipanti al raggruppamento possono presentare congiuntamente i dati e le notizie di cui al comma 2 dell'art. 2 ovvero i dati e notizie di cui all'art. 3.
Art. 5
Determinazione del numero dei rappresentanti 1. Il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dalla ricezione delle informazioni di cui al comma 6 dell'art. 2:
a) rileva il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore;
b) individua, in base ai criteri di cui al comma 3, le organizzazioni imprenditoriali - o gruppi di organizzazioni, ai sensi dell'art. 4 - che designano i componenti nel consiglio camerale nonche' il numero dei componenti che ciascuna di queste designa;
c) determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, spetta designare il componente in consiglio;
d) notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni di consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3.
2. Il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito del settore e' definito dalla media aritmetica dei seguenti parametri:
a) incidenza percentuale del numero delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
b) incidenza percentuale del numero degli occupati nelle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al totale degli occupati nelle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni;
c) incidenza percentuale del valore aggiunto relativo agli occupati delle imprese iscritte all'organizzazione imprenditoriale rispetto al valore aggiunto totale relativo agli occupati delle imprese iscritte alle organizzazioni imprenditoriali dello stesso settore che abbiano provveduto alle comunicazioni.
3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa e' determinato tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti cosi' ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo e' attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentativita' piu' alto per organizzazione, diffusione e attivita' svolta sul territorio.
4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5.
5. Per il settore delle societa' in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza e' assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il piu' alto indice di rappresentativita' per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parita' di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il piu' elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il presidente della giunta regionale attribuisce, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori, o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno dei tre parametri di cui all'art. 3; il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro non puo' superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso.
Art. 6
Ricorsi 1. Avverso le determinazioni del presidente della giunta regionale, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 possono presentare ricorso al Ministero dell'industria, con atto notificato a loro cura a tutte le altre organizzazioni imprenditoriali e sindacali e associazioni dei consumatori controinteressate e al presidente della giunta regionale.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche va depositato presso il Ministero dell'industria entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della determinazione impugnata.
2. Le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori controinteressate presentano le proprie controdeduzioni al Ministero dell'industria entro il termine di trenta giorni dalla notifica del ricorso di cui al comma 1. Entro lo stesso termine il presidente della giunta regionale fa pervenire al Ministero dell'industria apposita relazione, corredata della documentazione necessaria.
3. Il Ministro dell'industria decide sul ricorso entro il termine di trenta giorni a partire dal trentesimo giorno utile per la presentazione delle memorie di cui al comma 2 sulla base della documentazione pervenuta. Il termine e' prorogato di trenta giorni qualora si renda necessario, in via interlocutoria, procedere all'acquisizione di ulteriore documentazione probatoria.
Art. 7
Nomina dei componenti del consiglio 1. Trascorsi trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), senza che siano stati presentati ricorsi, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, entro dieci giorni, indicano i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, e comunicano tale designazione al presidente della giunta regionale insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge e - tramite apposita dichiarazione rilasciata dagli interessati a norma dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 - la loro disponibilita' alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge.
2. Il presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento e al Ministero dell'industria. Il decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
3. In caso di presentazione di ricorsi, i dieci giorni di cui al comma 1 decorrono dalla data della notifica della decisione ministeriale di cui al comma 3 dell'art. 6.
4. Con il medesimo atto di comunicazione il presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento ponendo all'ordine del giorno la nomina del presidente da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del presidente sono presiedute dal componente piu' anziano di eta'.
5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati.
A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto.
Note all'art. 7:
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 580/1993 e' il seguente:
"Art. 13 (Requisiti per la nomina e cause ostative). - 1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore eta' e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di societa', esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'art. 12, comma 3, e che esercitino la loro attivita' nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea in possesso dei suddetti requisiti.
2. Non possono far parte del consiglio:
a) i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
b) gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere di commercio e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera di commercio o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa;
c) i dipendenti della camera di commercio;
d) coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni e non superiore, nel massimo, a cinque anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla vigente legislazione in materia di lotta alla criminalita' organizzata;
e) coloro che, per fatti compiuti in qualita' di amministratori della camera di commercio, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva;
f) coloro che siano iscritti ad associazioni operanti in modo occulto o clandestino e per la cui adesione siano richiesti un giuramento o una promessa solenne.
3. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 o la sopravvenienza di una delle situazioni di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), comportano la decadenza dalla carica di consigliere. Il provvedimento che dichiara la decadenza e' adottato dall'autorita' competente per la nomina.
4. I membri del consiglio per i quali sopravvenga una delle situazioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), devono optare, entro trenta giorni, per una delle cariche".
- Per il testo dell' art. 20 della legge n. 15/1968 , si veda in nota all'art. 2.
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 580/1993 e' il seguente:
"Art. 16 (Presidente). - 1. Il presidente e' eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione e' richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede ad una quarta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, il consiglio decade. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvede alla nomina di un commissario che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del decreto si procede al rinnovo degli organi.
2. Il presidente rappresenta la camera di commercio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della giunta non sottoposti al regime della vigilanza di cui all'art. 4. In tal caso gli atti sono sottoposti alla giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.
3. Il presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la durata del consiglio, e puo' essere rieletto una sola volta".
Art. 8
Sostituzione dei consiglieri 1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere il presidente della camera di commercio ne da' immediato avviso al presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla nomina del successore sulla base delle indicazioni dell'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto. Il relativo decreto di nomina e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
Art. 9
Composizione ed elezione dei membri della giunta 1. Il numero massimo dei membri di giunta e' determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge.
2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere puo' esprimere nell'elezione dei membri di giunta e' pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unita' inferiore.
3. Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso.
4. In caso di parita' di voti il presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del consiglio dispone di un solo voto.
5. Dei componenti di giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Per ciascuno di questi settori, entra prioritariamente a far parte della giunta il rappresentante del settore che ha ottenuto il maggior numero di voti; qualora nessun rappresentante di uno di detti settori abbia riportato voti, si applicano le disposizioni del comma 4. Gli altri posti disponibili nella giunta sono assegnati ai consiglieri che nella graduatoria generale hanno ottenuto il maggior numero di voti indipendentemente dal settore di appartenenza.
6. Il presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 10, comma 1, della legge n. 580/1993 , si veda in note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 14 della legge n. 580/1993 , si veda in note alle premesse.
Art. 10
Norme transitorie 1. In fase di prima applicazione, il presidente della camera di commercio provvede alla pubblicazione e alla comunicazione di cui al comma 1 dell'art. 2, entro dieci giorni decorrenti dalla data di notifica da parte del Ministero dell'industria dell'avvenuta approvazione delle disposizioni statutarie di cui all'art. 10, comma 2, della legge, nel caso in cui gli organi delle camere siano gia' scaduti; ovvero entro dieci giorni decorrenti dalla data di naturale scadenza degli organi stessi.
2. Fino all'approvazione da parte del Ministero dell'industria dello statuto di cui all'art. 3 della legge, il numero dei membri della giunta e' determinato in sei unita'. Il consiglio provvede alla loro elezione nei termini e con le modalita' di cui all'art. 9.
3. Nella prima seduta successiva alla notifica dell'approvazione dello statuto il consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della giunta nella composizione prevista dallo stesso statuto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 176 Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 10, comma 2, della legge n. 580/1993 , si veda in note alle premesse.
- Il testo dell' art. 3 della legge n. 580/1993 e' il seguente:
"Art. 3 (Potesta' statutaria). - 1. In conformita' ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio e' riconosciuta potesta' statutaria. Lo statuto disciplina, con riferimento alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalita' di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente legge;
d) le forme di partecipazione.
2. Gli statuti sono deliberati dai consigli con il voto dei due terzi dei rispettivi componenti e sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Allegato A
ALLEGATO A
SCHEMA PER LA DICHIARAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPATI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE . . . (*) AI SENSI DEI COMMI 2, LETTERA C), E 5 DELL'ART. 2 DEL D. M. . . . . . . . . . . (**).
Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legale rappresentante dell' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato il . . . . . . . . . . . . . . ., in . . . . . . . . . . . . , dichiara, sotto la propria responsabilita', a norma dell' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che alla data del 31 dicembre . ..
(*) gli occupati nella circoscrizione della camera di commercio di .
. . . . . . . . . . .., anche per frazione di anno, delle imprese associate a detta organizzazione imprenditoriale e iscritte o annotate nel registro delle imprese della stessa camera di commercio, ovvero con unita' locali iscritte nel relativo repertorio economico amministrativo (REA), erano in n. . . . . unita', cosi' ripartite:
- titolari e soci prestatori d'opera . . . . . . . . . . . . . .
- familiari permanenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- familiari stagionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- coadiuvanti non a libro paga permanenti . . . . . . . . . . .
- coadiuvanti non a libro paga stagionali . . . . . . . . . . .
- dipendenti permanenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- dipendenti stagionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il sottoscritto dichiara altresi' che detti dati sono stati acquisiti (barrare la casella corrispondente):
- direttamente presso le imprese associate tramite dichiarazione giurata del loro rappresentante legale . . . . . . . . . . . . . C - presso enti previdenziali e assistenziali . . . . . . . . . C - altro (da specificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. A norma del comma 4 dell'art. 2 del decreto ministeriale . . . . . . .
. . il sottoscritto precisa quanto segue:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qualifica (***) . . . . . . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . . ..
Firma . . . . . . . . . . . . .
(*) L'anno di riferimento e' quello precedente alla
rilevazione.
(**) Lo schema puo' essere adattato per le dichiarazioni
in attuazione del comma 4 dell'art. 2 del decreto
ministeriale 24 luglio 1996.
(***) Titolare, legale rappresentante, procuratore, ecc.