Monitoring Gesetzessammlung

092G0248

IT - Regolamenti Ministeriali

092G0248

Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione delle agevolazioni finanziarie per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno. (DECRETO 17 gennaio 1992 n. 224)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 31-3-1992 IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO. Visto il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita'giovanile nel Mezzogiorno; Viste le modificazioni apportate al citato decreto-legge n. 786 dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 ; Viste in particolare le disposizioni dell'art. 1, commi 2 e 10, del citato decreto-legge n. 786 le quali stabiliscono che le agevolazioni finanziarie da esso previste sono concesse secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto l' art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 25/Leg. del 14 gennaio 1992); A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 , le societa' aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e costituite come segue:
a) in forma cooperativa, ai sensi dell' art. 2511 e seguenti del codice civile , avente le caratteristiche di cui all' art. 1, comma 1- ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 ;
b) in uno dei tipi previsti dal primo e secondo comma dell'art. 2249 del codice civile . ((1)) 2. Per le societa' di cui al precedente comma 1, la compagine sociale, alla data della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, deve essere costituita:
a) con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore, anche nella ipotesi disciplinata dall' art. 2532, comma 3, del codice civile nonche', per le societa' di cui al precedente comma 1, lettera b), con maggioranza assoluta della relativa partecipazione finanziaria;
b) esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore.
3. Nella compagine sociale non possono essere presenti persone fisiche che risultino titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni oggetto del presente decreto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 26 febbraio 1993, n. 72 (in G.U. 1ª s.s. 10/03/1993, n. 11), "Dichiara che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei Comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e di Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialita' giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986 n. 44 ); conseguentemente annulla l'art. 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari".

Art. 2

Progetti finanziabili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decretolegge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 , i progetti per nuove attivita' predisposti e presentati dai soggetti di cui al precedente art. 1, che prevedano:
a) produzione di beni nei settori dell'agricoltura, dell'artigianatoo dell'industria oppure fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;
b) ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione nelle cooperative o nelle societa' beneficiarie sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti. In quest'ultimo caso i soggetti indicati dovranno occupare, tra gli altri, anche lavoratori iscritti nella prima e seconda delle liste di collocamento ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono comunque temporaneamente esclusi i settori per la produzione di beni, che risultino sospesi ai sensi della delibera CIPE 31 maggio 1977 e successive modificazioni.
Note all' art. 2:
- Per il D.L. n. 786/1985 vedasi nelle premesse al decreto qui pubblicato.
- La legge n. 264/1949 , e successive modificazioni ed integrazioni, reca provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.
- La materia trattata dalla delibera CIPE 31 maggio 1977, e successive modificazioni, e' stata rideterminata con la delibera CIPI 16 luglio 1986 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 192 del 20 agosto 1986), e successive integrazioni e modificazioni. In base al punto 4) di tale delibera, e' sospesa l'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei comparti e dei settori produttivi di seguito elencati:
a) fabbricazione tubi di acciaio (222);
b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio (223), fatta salva la produzione di materiale vario derivato dalla lavorazione dei fili;
c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1);
d) cave di marna da cemento (231.5);
e) produzione di cemento e di agglomerato cementizio (242.1);
f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1);
g) produzione di articoli in amianto (244);
h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2);
i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed elastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (252.3);
l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4);
m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5);
n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26);
o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1);
p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362);
q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3);
r) industria della lavorazione delle granaglie (416);
s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417);
t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422);
u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/1983 , contenente norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero;
v) metallurgia non ferrosa limitatamente alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacita' di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziativa a valle;
z) produzione della carta e del cartone, savo la produzione della carta e dei cartoni ottenuti per riciclaggio, delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471).
Inoltre, in base al punto 5) della citata delibera CIPI 16 luglio 1986, e successive integrazioni e modificazioni, sono escluse dall'ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti:
a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA;
b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (234.4);
c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali,di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3).

Art. 3

Misura del contributo in conto capitale,
del mutuo e spese ammissibili 1. Il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 60 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ove sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Calabria, Sardegna o Sicilia;
b) composizione esclusivamente femminile della compagine sociale;
c) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 29 anni.
2. Il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 50 per cento nel caso di sede legale, amministrativa ed operativa nelle regioni Basilicata, Campania, Molise e Puglia.
3. In tutti gli altri casi il contributo in conto capitale e' concesso nella misura del 40 per cento.
4. La misura del contributo in conto capitale nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e' elevabile di un ulteriore 5 per cento per ognuno dei seguenti requisiti:
a) composizione prevalentemente femminile della compagine sociale;
b) compagine sociale formata esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni;
c) progetti che prevedano l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'associazione in cooperative o societa' sia attraverso l'assunzione dei lavoratori dipendenti secondo le indicazioni di cui all'art. 2, lettera b), del presente decreto.
5. Il mutuo e' concesso nella misura fissa del 30 per cento dell'investimento ritenuto ammissibile ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del tasso di riferimento.
6. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative a:
a) studio di fattibilita' comprensivo dell'analisi di mercato;
b) terreno;
c) opere edilizie, gia' eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per la eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione;
d) allacciamenti;
e) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, brevetti;
f) altri beni materiali ed immateriali ad utilita' pluriennale direttamente collegati al ciclo produttivo.
7. Il contributo in conto capitale e' concesso limitatamente ai primi cinque miliardi di lire di investimento.
8. Le spese di cui al precedente comma 6, lettera c), sono ammissibili nel limite del 40 per cento della spesa complessiva per la realizzazione del progetto. In casi eccezionali tale limite puo' essere elevato, da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, fino al 60 per cento della spesa complessiva, in relazione alla particolarita' del settore e dell'attivita'. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile richiede tutti gli elementi o documenti necessari per comprovare la spesa effettivamente sostenuta.
9. Per i progetti concernenti la produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria non sono ammissibili al contributo in conto capitale le spese relative al terreno.
10. Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per la costruzione e per l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, degli immobili.
11. Le spese che, in base alla data delle relative fatture, risultino sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di cui al successivo art. 5, sono escluse dalla concessione delle agevolazioni.
12. Le agevolazioni finanziarie del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche.

Art. 4

Contributo per le spese di gestione 1. Il contributo per le spese di gestione e' concesso, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:
a) spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
b) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
c) interessi, sconti e altri oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi al mutuo a tasso agevolato.
2. Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), la misura del contributo e' graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
- 50 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 600 milioni di lire di spese;
- 30 per cento per ulteriori 400 milioni di lire;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
3. Nel caso dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), la misura del contributo e' graduata come segue:
a) per il primo anno:
- 75 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
- 50 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
- 25 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire;
b) per il secondo anno:
- 50 per cento per i primi 400 milioni di lire di spese;
- 30 per cento per ulteriori 600 milioni di lire;
- 20 per cento per le spese eccedenti il miliardo di lire.
4. Il contributo per la gestione non puo' comunque superare l'importo complessivo di un miliardo di lire per il primo anno e di 750 milioni di lire per il secondo anno.
5. La misura dell'anticipazione per il primo anno sul contributo per la gestione non puo' superare il 40 per cento del contributo previsto.

Art. 5

Domanda di ammissione alle agevolazioni 1. La domanda di ammissione alle agevolazioni, diretta al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente decreto.
2. Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo della societa' o atto notarile che ne provi l'esistenza;
b) certificato comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa e' ubicata nei territori meridionali di cui al precedente art. 1, comma 1;
c) certificazione o dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale e' costituita:
- con maggioranza assoluta del numero dei soci di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore nonche', per le societa' di cui all'art. 1, lettera b), della relativa partecipazione finanziaria;
- esclusivamente da soci di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nei territori di cui al precedente art. 1 alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561 , o in data anteriore;
- da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre societa' o cooperative beneficiarie delle agevolazioni di cui al decreto-legge citato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto;
d) certificazione prefettizia antimafia per tutti i soci ed eventuali procuratori e, nel caso di societa' di capitali o societa' cooperative, per i componenti del consiglio di amministrazione, anche in presenza di amministratori delegati;
e) studio di fattibilita' del progetto che si intende realizzare, con l'indicazione delle assunzioni dei lavoratori dipendenti ai sensi del precedente art. 2, comma 1, lettera b), e degli eventuali fabbisogni formativi e di qualificazione professionale, comprendente i conti patrimoniali, i conti economici ed i flussi di cassa previsionali sviluppati, tenendo conto delle agevolazioni richieste, fino all'esercizio in cui, nelle ipotesi di progetto, si raggiungono i livelli di economicita' attesi. I conti dovranno essere predisposti, anche per i casi in cui non sia altrimenti obbligatorio, secondo i criteri dettati rispettivamente dagli articoli 2424 e 2424- bis del codice civile .
3. Fino alla istituzione delle articolazioni territoriali di cui all' art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , la domanda di ammissione alle agevolazioni e' presentata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. Questa, previo accertamento della regolarita' e completezza della domanda e della documentazione allegata, ne trasmette una copia al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile e l'altra alla regione per il parere di competenza.
Note all'art. 5:
- Per quanto riguarda il D.L. n. 561/1985 vedasi in nota all'art. 1. - Il testo dell' art. 2424 del codice civile , come sostituito dall' art. 5 della legge 9 aprile 1991, n. 127 , e' il seguente: "Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema.
ATTIVO:
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata.
B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita';
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.
Totale.
II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinario;
3) attrezzature industriali e commerciali;
4) altri beni;
5) immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso controllanti;
d) verso altri;
3) altri titoli;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B).
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.
II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso altri.
Totale.
III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altre partecipazioni;
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo;
5) altri titoli.
Totale.
IV - Disponibilita' liquide:
1) depositi bancari e postali;
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
A) Patrimonio netto:
I - Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve statutarie.
VII - Altre riserve, distintamente indicate.
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.
Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
1) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) acconti;
6) debiti verso fornitori;
7) debiti rappresentati da titoli di credito;
8) debiti verso imprese controllate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso controllanti;
11) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.
Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.". - Il testo dell'art. 2424- bis del medesimo codice civile , aggiunto dall' art. 6 della legge 9 aprile 1991, n. 127 , e' il seguente: "Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce 'trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato' deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.
Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali varia in ragione del tempo.". - L'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 786/1985 cosi' recita: "7. Il Comitato (trattasi del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, n.d.r.), di intesa con le singole regioni meridionali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, articola a livello territoriale le attivita' di coordinamento e di sostegno delle iniziative, anche utilizzando personale e strutture degli organismi dell'intervento straordinario, al fine della ricezione delle domande di ammissione alle agevolazioni e della loro trasmissione al comitato medesimo, previo accertamento della regolarita' e completezza delle domande stesse e della relativa documentazione".

Art. 6

Provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni 1. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, avvalendosi della segreteria tecnica e dell'apposito nucleo di valutazione, formula al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno la proposta di ammissibilita' alle agevolazioni, con cui si precisano l'ammontare degli investimenti ammissibili e la misura del contributo in conto capitale nonche' l'ammontare delle spese e dei contributi per la gestione e dell'eventuale anticipazione per il primo anno.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno delibera l'ammissibilita' alle agevolazioni con decreto entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta.
3. Il provvedimento di ammissibilita' stabilisce a carico dei beneficiari l'obbligo di non distogliere dall'uso previsto in progetto, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di inizio dell'attivita', ai sensi del successivo art. 7, comma 9, i macchinari e gli altri beni mobili ammessi alle agevolazioni salvo specifica autorizzazione da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, nonche' a non destinare gli immobili compresi in progetto ad usi diversi da quelli previsti, per un periodo di almeno dieci anni dalla data anzidetta.
4. Il provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni e' comunicato al soggetto beneficiario, alla regione territorialmente competente e, per l'attuazione, alla Cassa depositi e prestiti.
5. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, su richiesta del soggetto beneficiario, puo' proporre al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno modifiche al provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni, nel caso che intervengano variazioni nel corso della realizzazione del progetto.
6. Nell'ipotesi in cui il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno non ritenga ammissibile alle agevolazioni il progetto proposto dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, lo rinvia al Comitato stesso, con l'indicazione delle motivazioni del diniego di ammissione, per un ulteriore definitivo esame e delle eventuali modificazioni progettuali.

Art. 7

Attuazione del provvedimento
di ammissibilita' alle agevolazioni 1. Per l'attuazione del provvedimento di ammissibilita' alle agevolazioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti provvede alla concessione a favore del soggetto beneficiario del contributo in conto capitale, del mutuo agevolato e dei contributi per le spese di gestione.
2. Il tasso di riferimento da prendere a base per le operazioni di mutuo, determinato ai sensi dell' art. 64 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 , e' quello vigente per il bimestre nel quale avviene la concessione.
3. La Cassa depositi e prestiti provvede alla erogazione del contributo in conto capitale e del mutuo, previo apposito nulla osta rilasciato dal Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile sulla base degli stati di avanzamento lavori od altro idoneo documento giustificativo della spesa, tenendo presenti le condizioni di cui al comma 6 del presente articolo. Dopo ciascuna erogazione effettuata dalla Cassa depositi e prestiti, il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile provvede a tempestivi accertamenti sulla destinazione delle somme erogate, subordinando ad essi il nulla osta per il pagamento del successivo stato di avanzamento.
4. Le erogazioni in conto mutuo sono comunque subordinate all'acquisizione di idonee garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
5. L'accertamento sulla idoneita' delle garanzie prestate, nonche' sulla rispondenza degli atti presentati per l'erogazione delle agevolazioni, spetta al Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile.
6. Le erogazioni delle agevolazioni di cui al precedente comma 3 vengono effettuate per stati di avanzamento in non piu' di cinque soluzioni, di cui l'ultima a saldo in misura non superiore al 10 per cento e le prime in misura ciascuna non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, previa certificazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, imputando la spesa prioritariamente al contributo in conto capitale.
7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovra' esibirsi apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilita' del fornitore o del rappresentante legale della societa' fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuove di fabbrica.
8. Per i progetti concernenti la produzione di beni in agricoltura le spese relative al terreno vanno imputate prioritariamente al conto mutuo.
9. Il contributo per le spese di gestione e' erogato semestralmente, sulla base del nulla osta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, che attesti che tali spese sono state effettivamente sostenute e risultano documentate, anche mediante elenchi di fatture e di altri titoli di spesa per i quali un attestato notarile dichiari la conformita' ai documenti originali, applicando criteri e modalita' di controllo analoghi a quelli normalmente utilizzati dalle societa' di certificazione dei bilanci.
10. L'erogazione dell'eventuale anticipazione prevista dal provvedimento di ammissibilita' puo' essere richiesta dal beneficiario ad attivita' avviata, previa relativa attestazione del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, senza necessita' di acquisire ulteriore garanzia.
11. Il mutuo e' posto in ammortamento decennale dal primo gennaio dell'anno successivo alla prima erogazione in conto al mutuo stesso ed il mutuatario provvede alla relativa restituzione in rate semestrali posticipate versandole, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in apposito conto corrente postale intestato alla "Cassa depositi e prestiti - imprenditorialita' giovanile".
12. Per i primi tre anni relativi al preammortamento le rate sono costituite dalla sola quota interessi.
13. In caso di ritardato versamento verra' applicata sulla somma dovuta una indennita' di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per il mutuo relativo e verra' sospesa autonomamente dalla Cassa depositi e prestiti l'erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito.
14. I mandati di pagamento della Cassa depositi e prestiti, su richiesta in carta semplice del beneficiario, possono essere estinti anche mediante accreditamento sul conto corrente postale o bancario del beneficiario medesimo.
15. Il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile dispone ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed occupazionali di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, che hanno determinato la concessione delle agevolazioni, nonche' per il riscontro della documentazione relativa alle spese di gestione.
16. Qualora dalle predette ispezioni e verifiche o da qualsiasi altro accertamento risulti che i requisiti in questione non sono piu' sussistenti, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, su proposta del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile, dispone l'immediata revoca del provvedimento di ammissibilita'.
17. Per l'espletamento dei compiti di cui al presente decreto il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile stipula apposite convenzioni ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , con le ulteriori modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 .
Nota all'art. 7:
- L'art. 64 del testo unico della legge sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 , e' cosi' formulato:
"Art. 64 (Determinazione del tasso di riferimento). - Il tasso di riferimento e' determinato, ai sensi dell' art. 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Successivamente, tale tasso di riferimento si modifichera' automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.
Le modalita' delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovesse eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro del tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modifichera', ferma restando la proporzione tra le diverse zone considerate dal D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902 , la misura dei tassi agevolati d'interesse prevista nei precedenti articoli.
Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica nei casi d'urgenza, l' art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , e successive modificazioni e integrazioni".
- Per il D.L. n. 786/1985 vedasi nelle premesse al presente decreto.

Art. 8

Norme transitorie e finali 1. Le domande gia' presentate alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 1991, n. 275 , qualora non rispondenti ai requisiti in essa previsti, devono essere ripresentate nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Entro lo stesso termine le domande gia' presentate possono essere integrate al fine di tener conto della diversa disciplina entrata in vigore.
3. Restano salvi gli effetti delle domande in relazione alle quali vi sia stata approvazione del progetto da parte del Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialita' giovanile alla data di entrata in vigore della legge citata al primo comma del presente articolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 gennaio 1992 Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno MANNINO Il Ministro del tesoro CARLI Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARINI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BODRATO Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 335 Nota all' art. 8:
- Per la legge n. 275/1991 vedasi nelle premesse al presente decreto. La legge di cui trattasi e' entrata in vigore l'11 settembre 1991.

Allegato

FAC-SIMILE DI DOMANDA
DI AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI
(in carta semplice)
Al Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno
La sottoscritta societa' . . . . . . . . . . . . . . costituita in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . come da allegato n. 1 avendo sede legale,
amministrativa ed operativa nella regione . . . . . . . . come da allegato n. 2; avendo per soci i soggetti indicati nell'allegato n. 3 ed intendendo realizzare il progetto di cui all'allegato n. 5,
C H I E D E
di essere ammessa alle agevolazioni previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 , recante misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno, con le modificazioni apportate dalla legge 11 agosto 1991, n. 275 .
A tal fine si allega, in duplice copia, la documentazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale . . . . . . . .
Si richiede l'assistenza tecnica nella fase di avvio dell'iniziativa, come specificato nello studio di fattibilita' di cui all'allegato n. 5.
Data . . . . . . . . .
Il rappresentante della societa'
. . . . . . . . . . . . . . .
Parte di provvedimento in formato grafico
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