Monitoring Gesetzessammlung

000G0193

IT - Regolamenti Ministeriali

000G0193

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (DECRETO 19 aprile 2000 n. 145)

Premessa

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l' articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; Acquisito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, espresso nella seduta del 10 febbraio 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 gennaio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 387/400/95 del 19 aprile 2000; Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto del capitolato generale 1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il regolamento di cui all' articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell' art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche, vedasi in nota all'art. 1.
Note alle premesse:
- Per il testo dell' art. 3, comma 5 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche, vedi in nota all'art. 1.
- Il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 3 (Delegificazione). - 1. E' demandata alla potesta' regolamentare del Governo, ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con le modalita' di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attivita' di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli incarichi di progettazione;
c) alle forme di pubblicita' e di conoscibilita' degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonche' alle procedure di accesso a tali atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito cosi' denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresi' norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonche', per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento e' adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresi' alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento e' emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e' adottato, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il nuovo capitolato generale d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati speciali per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089 .
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali e' di volta in volta richiamato, definisce in particolare:
a) le modalita' di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore del lavori;
c) le forme di pubblicita' dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;
d) i requisiti e le modalita' per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonche' le modalita' per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f) i tempi e le modalita' di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h) gli ulteriori requisiti delle societa' di ingegneria di cui all'art. 17, comma 7;
i) (abrogata);
l) specifiche modalita' di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;
m) le modalita' di espletamento dell'attivita' delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;
n) (abrogata);
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonche' le modalita' applicative;
q) le modalita' e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali e le relative modalita' di rilascio; le norme concernenti le modalita' del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali e' obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilita' dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicita' di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t) le modalita' di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonche' le modalita' di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalita' di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell' art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalita' di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, e' istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attivita' svolta, e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
7-bis. Entro il 1o gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, e' adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attivita' del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilita' con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto della specialita' delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni internazionali e dall'Unione europea.

Art. 2

Domicilio dell'appaltatore 1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa' legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 3

Indicazione delle persone che possono riscuotere 1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita', secondo le norme che regolano la contabilita' della stazione appaltante; b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalita' del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilita' puo' attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art. 4

Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore 1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita' tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita' necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.
L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio' spetti alcuna indennita' all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 5

Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore 1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 . ((2)) 2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante puo' mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del comma 1 del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 6

Disciplina e buon ordine dei cantieri 1. L'appaltatore e' responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere e' assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e' attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita' o grave negligenza.
6. L'appaltatore e' comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 7

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 8

Spese di contratto, di registro ed accessorie 1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto e' obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

Art. 9

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 10

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 11

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 12

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 13

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 14

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 15

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 16

Provvista dei materiali 1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore e' libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purche' essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, ne' all'incremento dei prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pie' d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita', ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita' per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Art. 17

Sostituzione dei luoghi di provenienza
dei materiali previsti in contratto 1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori puo' prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita' o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza in piu' o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e 137 del regolamento
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non puo' cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2.
Nota all'art. 17:
- Il testo degli articoli 136 e 137 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , sono i seguenti:
"Art. 136 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto). - 1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) desumendoli dal prezziario di cui all'art. 34, comma 1;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art. 26, comma 4, della legge.
5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati".
"Art. 137 (Contestazioni tra la stazione appaltante e l'appaltatore). - 1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento e' comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilita' in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e' comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che e' inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori".

Art. 18

Difetti di costruzione 1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione e' rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo' ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 19

Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori 1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita' dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita' dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, ne' la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia' controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, ne' alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 20

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 21

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 22

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 23

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 24

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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 25

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 26

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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 27

Durata giornaliera dei lavori 1. L'appaltatore puo' ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo' vietare l'esercizio di tale facolta' qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessita' che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da' ordine scritto all'appaltatore, il quale e' obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28

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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 29

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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 30

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Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 31

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 32

Definizione delle riserve al termine dei lavori 1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore puo' chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese gia' oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
Note all'art. 32:
- Per il testo dell' art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modifiche vedi la nota all'art. 10.
- Il testo dell'art. 204 del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 , e' il seguente:
"Art. 204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi). - 1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2. L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
3. La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificita' dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilita' del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore".
- Il testo dell' art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e' il seguente:
"Art. 28 (Collaudi e vigilanza). - 1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresi' i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonche' le modalita' di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresi' il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge e' redatto un certificato di collaudo secondo le modalita' previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorche' l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, e' in facolta' del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessita' e all'importo degli stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attivita' autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessita' tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo e' effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualita' dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi;
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessita';
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell' art. 1666, secondo comma, del codice civile .
10. Salvo quanto disposto dall' art. 1669 del codice civile , l'appaltatore risponde per la difformita' ed i vizi dell'opera, ancorche' riconoscibili, purche' denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 33

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 34

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".

Art. 35

Proprieta' degli oggetti trovati 1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta' degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita' ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo' demolire o comunque alterare i reperti, ne' puo' rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

Art. 36

Proprieta' dei materiali di demolizione 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta' dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cio' compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia' fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 37

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N. 207 ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 , come modificato dall' art. 4, comma 15, lettera d), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 , convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 , ha disposto (con l'art. 358, comma 1) l'abrogazione del presente articolo "fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".
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