Monitoring Gesetzessammlung

099G0116

IT - Regolamenti Ministeriali

099G0116

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati. (DECRETO 22 febbraio 1999 n. 67)

Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni

Ambito applicativo e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina i depositi fiscali e la circolazione dei tabacchi lavorati di cui all' articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 , nonche' i poteri di accertamento e di controllo dell'accisa sui tabacchi lavorati da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "deposito fiscale", l'impianto in cui vengono fabbricati e trasformati dai soggetti abilitati per legge nonche' detenuti, ricevuti o spediti tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa;
b) "depositario autorizzato", il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale di cui alla lettera a).
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell' art. 11 della legge 25 maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio):
"Art. 11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio e' affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attivita' di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potra' superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio".
- Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , cosi' come modificato con legge 29 ottobre 1993, n. 427 , reca: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli olii minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie".
- Il testo vigente dell' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente dell' art. 2 della legge 7 marzo 1985, n. 76 (per l'argomento v. il quarto comma delle premesse):
"Art. 2. - Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:
a) i sigari e sigaretti;
b) le sigarette;
c) il tabacco da fumo;
1) il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette;
2) gli altri tabacchi da fumo;
d) il tabacco da fiuto;
e) il tabacco da masticare.
I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:
a) sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:
1) prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
2) prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
3) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia e' apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;
4) prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o superiore a grammi 2,3 se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;
b) sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);
c) sono considerati tabacchi da fumo:
1) il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
2) i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;
2-bis) e' considerato tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette il tabacco da fumo definito ai numeri 1) e 2) nel quale piu' del 25 per cento in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio inferiore ad un millimetro;
d) e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per esser fiutato, ma non fumato;
e) e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato.
Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3.
Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari".

Art. 2 - Domanda di autorizzazione di deposito fiscale

Domanda di autorizzazione di deposito fiscale 1. Il soggetto che intende istituire un deposito fiscale di tabacchi lavorati presenta, in doppio esemplare, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una domanda recante:
a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante;
b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale;
c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si intende istituire il deposito fiscale;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;
e) le marche di tabacchi lavorati iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 825 , che si intendono detenere nell'impianto;
f) la quantita' massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento puo' essere detenuta nell'impianto.
2. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonche' i locali da destinare al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4.
Nota all' art. 2:
- La legge 13 luglio 1965, n. 825 , reca: "Regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato".

Art. 3 - Requisiti soggettivi

Requisiti soggettivi 1. Il legale rappresentante del depositario autorizzato e le persone eventualmente delegate alla gestione del deposito fiscale di cui all'articolo 2, lettere a) e b) devono:
a) non aver subito provvedimenti restrittivi della liberta' personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
b) non essere stati rinviati a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
c) non aver riportato condanne per reati di cui alla lettera b);
d) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
e) non essere sottoposti a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, ne' trovarsi in stato di liquidazione;
f) non aver riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
g) non trovarsi in una delle fattispecie previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , cosi' come sostituito dall' articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 .
2. Se, dopo il rilascio dell'autorizzazione, vengono meno uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 1, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede ai sensi dell'articolo 13.
Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell' art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come sostituito dall' art. 1 della legge n. 16/1992 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali):
"1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all' art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 , amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unita' sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunita' montane:
a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall' art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupecenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale ;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi e' stato gia' disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , come sostituito dall' art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 ".

Art. 4 - Verifica tecnica

Verifica tecnica 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, accertato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 2, procede alla verifica tecnica dei locali del deposito fiscale per accertarne la conformita' alle caratteristiche stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. La verifica tecnica e' altresi' finalizzata:
a) al controllo del regolare funzionamento dei sistemi di gestione informatizzata e di elaborazione dei dati rilevanti ai fini fiscali di cui all'articolo 11;
b) all'accertamento della capacita' massima di stoccaggio dei tabacchi lavorati dichiarata nella domanda;
c) all'individuazione dei locali e delle attrezzature per l'espletamento della vigilanza fiscale permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5.
3. Entro quindici giorni dal termine della verifica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ne comunica l'esito al soggetto che ha presentato la domanda col provvedimento espresso di diniego dell'autorizzazione ovvero di accoglimento della stessa, indicando, in quest'ultimo caso, le eventuali prescrizioni per adeguare le caratteristiche dell'impianto a quelle stabilite.

Art. 5 - C a u z i o n e

C a u z i o n e
1. L'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale e' subordinato alla prestazione di una cauzione nella misura pari all'accisa gravante sulla quantita' massima di tabacchi lavorati che possono essere detenuti nel deposito fiscale, prendendo a riferimento la marca con il prezzo piu' elevato iscritta nella tariffa di vendita al pubblico e che si intende produrre o introdurre nel deposito fiscale. Sono esonerati dall'obbligo di prestazione della cauzione gli enti pubblici e le aziende a prevalente capitale pubblico.
L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita' previe visure nel Bollettino dei protesti e acquisizione di idonee referenze bancarie.

Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione fiscale

Rilascio dell'autorizzazione fiscale 1. L'esercizio del deposito fiscale e' subordinato all'adozione del provvedimento formale di autorizzazione da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, effettuata con esito positivo la verifica tecnica di cui all'articolo 4 e constatata l'esecuzione delle prescrizioni eventualmente impartite nonche' la prestazione della cauzione dovuta o l'avvenuta concessione dell'esonero, rilascia, entro trenta giorni dalla data di presentazione della cauzione o della concessione dell'esonero, l'autorizzazione all'esercizio del deposito fiscale.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilita' del depositario autorizzato qualora svolga l'attivita' senza essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 7 - Obblighi del depositario autorizzato

Obblighi del depositario autorizzato 1. Il depositario autorizzato commercializza i tabacchi lavorati per la vendita al pubblico per il tramite delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e comunica mensilmente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.
2. Il depositario autorizzato che non provveda in proprio alla consegna alle rivendite di generi di monopolio, e si avvalga di soggetti non autorizzati all'esercizio di deposito fiscale, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui tabacchi lavorati usciti dal deposito fiscale, comunica preventivamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i seguenti dati del soggetto che provveda alla consegna:
a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V . A., il numero di codice fiscale e le generalita' complete del legale rappresentante;
b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono ubicati i locali dove saranno ricevute le merci;
c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui sono ubicati i locali dove sono ricevuti i tabacchi lavorati;
d) l'elenco delle rivendite di generi di monopolio rifornite.
3. Ogni variazione dei dati denunciati deve essere comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con un preavviso di almeno quindici giorni.
Nota all'art. 7:
- L'argomento della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e' citato nel secondo comma delle premesse.

Art. 8 - Codice di accisa

Codice di accisa 1. Ai depositi fiscali dei tabacchi lavorati il codice di accisa e' attribuito dal Dipartimento delle dogane e imposte indirette su proposta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il codice di accisa e' comunicato all'interessato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto del rilascio dell'autorizzazione fiscale.

Art. 9 - Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato

Regime del deposito fiscale e del depositario autorizzato 1. Le materie prime, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilita' esclusiva del depositario autorizzato. Nel caso di prodotti semilavorati e finiti non comunitari o di prodotti destinati ad essere esportati, l'introduzione o l'estrazione avviene con l'osservanza delle relative disposizioni doganali.
2. Presso i depositi fiscali assoggettati alla vigilanza permanente di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, i tabacchi lavorati sono accertati all'atto della produzione, ricevimento e spedizione in regime sospensivo o immissione al consumo per quantita' e qualita' a cura del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato addetto a tale vigilanza, in contraddittorio con il depositario autorizzato. L'accertamento quantitativo viene effettuato sulla base dei criteri di cui all' articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 .
3. I tabacchi lavorati fabbricati o introdotti giornalmente, accertati quantitativamente, sono presi in carico dal depositario autorizzato per le successive operazioni di estrazione per l'immissione in consumo o spedizione in regime sospensivo.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' disporre interventi da parte dei dipendenti uffici con il prelievo di campioni per controllare, anche a fini diversi da quelli fiscali, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Il prelievo di campioni di tabacchi lavorati al fine della verifica dei contenuti di nicotina e condensato nel fumo e' effettuata per i quantitativi previsti dal metodo di campionamento della norma ISO 8243. Il prelevamento a fini diversi non puo' essere superiore alle misure massime sottoindicate, riferite alle produzioni o alle introduzioni giornaliere:
a) sigari, sigaretti, trinciati, tabacchi da fiuto e da mastico - kg 0,1 per mille con un minimo della confezione piu' piccola;
b) sigarette - kg 0,1 per mille con un minimo di grammi 200.
5. I tabacchi lavorati sono venduti per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 7, comma 1, le quali, a tal fine avanzano apposita richiesta con specifica bolletta.
6. Per ciascuna operazione di vendita il depositario autorizzato emette, in duplice esemplare, bolletta di vendita. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito fiscale e l'altro accompagna la merce ed e' consegnato alla rivendita di generi di monopolio destinataria.
Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76 :
"Art. 9. - Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette.
Per le sigarette le tabelle di cui comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1 gennaio di ogni anno.
In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base al dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira.
Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art. 10 - Versamento delle imposte, accertamento e controlli

Versamento delle imposte, accertamento e controlli 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di svincolo irregolare dal regime sospensivo e di ammanchi, il depositario autorizzato corrisponde l'accisa per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'accisa dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 11, comma 3, ed e' calcolata sulla base delle aliquote indicate per chilogrammo convenzionale nelle tabelle di ripartizione dei prezzi di cui all' articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76 , in relazione al prezzo di vendita della singola marca e alle quantita' immesse al consumo.
2. Il pagamento e' effettuato presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore del bilancio di entrata dello Stato ovvero, per la quota di competenza, al bilancio della regione Sardegna, con imputazione ai competenti capitoli. Le quietanze di tesoreria sono conservate agli atti del deposito. Copia della quietanza e' trasmessa, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del depositario autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione previsti dal presente regolamento nonche' i versamenti dell'accisa eseguiti dal depositario stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero delle imposte o maggiori imposte dovute nonche' delle indennita' ed interessi previsti dall' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , come modificato dall' articolo 20, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 .
4. I depositi fiscali abilitati all'attivita' di fabbricazione dei tabacchi lavorati sono assoggettati alla vigilanza fiscale permanente presso l'impianto da parte del personale degli Ispettorati compartimentali deimonopoli di Stato. Per l'effettuazione della vigilanza gli Ispettorati compartimentali si avvalgono della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
5. E' in facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assoggettare alla vigilanza fiscale permanente i depositi fiscali commerciali secondo criteri predeterminati con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione stessa.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell' art. 9 della legge n. 76/1985 v. in nota all'art. 9.
- Si riporta il testo vigente dell' art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (per il titolo v. nelle note alle premesse):
"3. Il pagamento dell'accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza del suddetto termine non e' consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.
Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalita' vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tuttavia i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento sono unificati a trenta giorni dalla fine di ogni bimestre solare. Per i prodotti di importazione l'accisa e' riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. Resta salva, per il pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, l'applicazione della legge 18 febbraio 1963, n. 303 ".

Art. 11 - Contabilita' del depositario autorizzato

Contabilita' del depositario autorizzato 1. Il depositario autorizzato tiene, conformemente alle istruzioni impartite entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione di tabacchi lavorati;
b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per marca e per condizionamento di tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
2. I registri di cui al comma 1 e la documentazione di cui all'articolo 9, sono resi disponibili ai funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 10.
3. Oltre alla ritenuta delle contabita' di cui al comma 1, il depositario autorizzato, il giorno 15 e l'ultimo giorno di ogni mese, compila un prospetto riepilogativo, distintamente per marca, della movimentazione dei prodotti effettuata nel periodo per il quale, di volta in volta, e' dovuto il pagamento dell'accisa a termini dell'articolo 10, comma 1. Il prospetto contiene anche l'indicazione riassuntiva, per marca, della movimentazione dell'accisa e dell'I.V.A. relativa al periodo di riferimento. Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento dell'accisa il prospetto e' fatto pervenire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, unitamente a copia della ricevuta del versamento dell'accisa.
4. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' disporre l'utilizzazione da parte dei depositari autorizzati, che sono tenuti ad adottarle entrotrenta giorni dalla disposizione, di procedure informatizzate per la tenuta del registro di cui al comma 1, lettera b), e per la formazione e trasmissione telematica del prospetto riepilogativo di cui al comma 3.

Art. 12 - Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti

Tenuta e conservazione dei registri e dei documenti 1. I registri, i prospetti e le bollette previsti dal presente regolamento sono approntati dai depositari autorizzati conformemente ai modelli ed alle istruzioni diramate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato e preventivamente numerati e vidimati dall'Amministrazione stessa. Idonee istruzioni sono diramate nel caso sia disposta l'utilizzazione di procedure informatizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
2. Il depositario autorizzato custodisce i registri e la relativa documentazione per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 13 - Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale

Revoca e decadenza dell'autorizzazione di deposito fiscale 1. L'autorizzazione alla istituzione dei depositi fiscali e' revocata, ovvero il depositario autorizzato decade dalla stessa, nei casi di:
a) violazione di una o piu' prescrizioni stabilite da disposizioni tributarie anche in materia di imposizione diretta e sul valore aggiunto ovvero dal presente regolamento;
b) perdita di uno o piu' requisiti indicati nell'articolo 3.
2. Nei casi indicati al comma 1, l'Amministazione dei monopoli di Stato formula le contestazioni nei confronti del depositario autorizzato, assegnando un termine per le deduzioni non inferiore a giorni trenta. Decorso tale termine l'Amministrazione adotta i conseguenti provvedimenti.
3. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo', nei casi di constatata grave violazione, disporre con provvedimento di urgenza, la sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione.
CAPO II Capo II Circolazione interna dei tabacchi lavorati

Art. 14 - Contrassegni di legittimazione

Contrassegni di legittimazione 1. La circolazione dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti nel territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei prodotti esenti di cui all' articolo 15 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , o rientranti nei regimi particolari di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge, e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato. Le caratteristiche dei contrassegni, il prezzo, le modalita' di consegna, rendicontazione e restituzione dei medesimi nonche' della prestazione della garanzia, sono previsti dal decreto ministeriale 26 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 7 agosto 1983 , e successive modificazioni.
Note all'art. 14:
- Si riportano i testi degli articoli 15 e 16 del citato decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 :
"Art. 15 (Esenzioni). - 1. I prodotti soggetti ad accisa sono esenti dal pagamento della stessa quando sono destinati:
a) ad essere forniti nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari;
b) ad organizzazioni internazionali riconosciute ed ai membri di dette organizzazioni, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o accordi;
c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonche' alle Forze armate di cui all' art. 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990 , per gli usi consentiti;
d) ad essere consumati nel quadro di un accordo stipulato con Paesi terzi o con organizzazioni internazionali che consenta per i medesimi prodotti anche l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 si applicano le condizioni e con le modalita' stabilite dalla normativa nazionale fino a quando non sara' adottata una normativa fiscale uniforme nell'ambito comunitario.
La stipula di accordi che prevedano esenzioni dai diritti di accisa deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio della Comunita' economica europea, con l'osservanza della procedura all'uopo prevista".
"Art. 16 (Regimi particolari). - 1. I territori extradoganali dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le acque nazionali del lago di Lugano sono considerati esclusi dal territorio della Comunita' economica europea.
2. Le operazioni relative a prodotti provenienti o destinati alla Repubblica di San Marino sono considerate di provenienza del territorio dello Stato o dirette a questo e devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320 , e successive modificazioni.
3. Sono esentati dall'accisa fino al 30 giugno 1999 i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e che sono trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o una traversata marittima intracomunitaria.
4. I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno sono considerati piccoli produttori. Essi sono dispensati dagli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e da quelli connessi alla circolazione ed al controllo; sono invece tenuti ad informare gli uffici tecnici di finanza competenti per territorio delle operazioni intracomunitarie effettuate, ad assolvere agli obblighi prescritti dal regolamento CEE n. 986/89 della Commissione, del 10 aprile 1989 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 106 del 18 aprile 1989 e, in particolare, a quelli relativi alla tenuta del registro di scarico ed all'emissione del documento di accompagnamento, nonche' a sottoporsi a controllo. Ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda vitivinicola".
- Il decreto ministeriale 26 luglio 1993 reca: "Disposizioni in materia di importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi delle Comunita' europee".

Art. 15 - Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali

Circolazione intracomunitaria tra depositi fiscali 1. La circolazione intracomunitaria in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta dei seguenti documenti:
a) "documento di accompagnamento accise" (mod. DAA) di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;
b) carnet TIR o ATA, qualora tale documento venga utilizzato per le spedizioni effettuate da Stati membri verso altri Stati membri o un Paese EFTA con attraversamento di Paesi terzi;
c) documento amministrativo unico nel caso di spedizioni effettuate fra gli Stati membri con attraversamento di Paesi EFTA, ovvero di spedizioni da uno Stato membro verso un Paese EFTA, vincolati al regime di transito comunitario interno.
Nota all' art. 15 e all' art. 16:
- Il regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 , relativo al "Documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276/1 del 19 febbraio 1992.

Art. 16 - Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali

Circolazione sul territorio nazionale tra depositi fiscali 1. La circolazione interna in regime sospensivo dei tabacchi lavorati avviene con scorta del documento di accompagnamento tabacchi lavorati che puo' consistere:
a) in un documento amministrativo accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;
b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni previste per il documento amministrativo.
2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si compone di quattro esemplari, recanti lo stesso numero identificativo, cosi' destinati:
a) l'esemplare n. 1 e' conservato dallo speditore;
b) l'esemplare n. 2 scorta la merce ed e' conservato dal destinatario;
c) l'esemplare n. 3 scorta la merce fino a destino e viene restituito allo speditore con l'attestazione di ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante per l'appuramento del buon fine della spedizione da parte dello speditore. L'attestazione di ricezione e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario o del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso dal destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Il trasferimento in regime sospensivo di tabacchi lavorati tra depositi fiscali e' preventivamente comunicato dallo speditore e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione della merce all'Amninistrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Nota all' art. 15 e all' art. 16:
- Il regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 , relativo al "Documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 276/1 del 19 febbraio 1992.

Art. 17 - Circolazione dei prodotti ad accisa assolta

Circolazione dei prodotti ad accisa assolta 1. La circolazione dei tabacchi lavorati immessi in consumo e' accompagnata da una copia della bolletta di vendita di cui all'articolo 9, comma 6.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni transitorie e finali 1. In relazione all'evoluzione dei sistemi informatici e telematici in dotazione ai depositari autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione medesima, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, vengono determinate e aggiornate le modalita' tecniche di contabilizzazione e di comunicazione dei dati contabilizzati dei tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
(( 2. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni recate dal presente decreto, ad eccezione di quelli prescritti dagli articoli 14, 15, 16 e 17, sono eseguiti dai depositi fiscali dell'Ente Tabacchi Italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara' trasformato l'Ente ai sensi dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , entro il 30 settembre 2002. )) 3. La circolazione dei tabacchi lavorati di produzione nazionale sul cui condizionamento non e' applicato il contrassegno di Stato previsto dall' articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 , fabbricati entro il 30 giugno 2000, e' ammessa fino ad esaurimento delle scorte.
4. I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare, fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con le procedure amministrative e contabili in precedenza applicate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, e sono assoggettati ai controlli previsti dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , concernente il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i depositi fiscali comunicano mensilmente all'Amministrazione dei monopoli di Stato, per ciascun magazzino di vendita, l'ammontare delle relative dotazioni ricevute ai sensi dell' articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 . Le eventuali modifiche delle dotazioni stesse sono comunicate entro cinque giorni. Le modifiche che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini di vendita sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sono adottate sotto la vigilanza dell'Amministrazione stessa secondo criteri stabiliti con decreto direttoriale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 febbraio 1999 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 137
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