003G0204
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Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva. (DECRETO 19 giugno 2003 n. 179)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 20-7-2003 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581 , recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 , sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 , in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156 , recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383 , recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33 , emanato ai sensi dell' articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 , che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 2000, n. 453 , con il quale si riordina l'Istituto per il credito sportivo; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 , e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell' articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288 ; Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totocalcio, approvato con decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1963 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento speciale disciplinante il concorso pronostici Totogol, approvato con decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni; Visto i pareri favorevoli del Comitato generale per i giochi, espressi nelle sedute del 20 gennaio 2003 e del 14 maggio 2003, relativamente al piano di rilancio dei concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive, ed in particolare il rinnovamento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol nonche' l'introduzione del concorso pronostici "il9", abbinato al Totocalcio; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 maggio 2003; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , effettuata con nota n. 3-8903/UCL del 6 giugno 2003; Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
(Oggetto del regolamento e definizioni) 1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative ai concorsi pronostici su base sportiva, comprese quelle riferite alla gestione ed al controllo dei flussi finanziari relativi all'attivita' di vendita degli stessi, nonche' le regole di gioco dei concorsi pronostici Totocalcio, "il9", abbinato al Totocalcio, Totogol e "+Gol", abbinato al Totogol.
((2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) CONI, il Comitato olimpico nazionale italiano;
c) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperto il concorso ed il totalizzatore nazionale viene abilitato ad accettare giocate;
d) cedola di caratura, la quota unitaria di partecipazione ad una giocata a caratura, anche speciale, che costituisce ricevuta di partecipazione;
e) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara chiuso il concorso ed il totalizzatore nazionale non viene piu' abilitato ad accettare giocate;
f) colonna unitaria, i quattordici pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente ai concorsi pronostici Totocalcio; i nove pronostici, uno per ogni evento, espressi dal partecipante, relativamente al concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio; i sette pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici Totogol; i quattro pronostici espressi dal partecipante, tra i quattordici eventi in palinsesto, relativamente al concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol;
f-bis) colonna unitaria vincente, l'esatta sequenza di pronostici ufficializzata da AAMS in base all'esito degli eventi oggetto del concorso;
g) commissione di controllo, l'organo deputato al controllo, accertamento e verbalizzazione finale di tutte le operazioni inerenti alla chiusura dell'accettazione, alla determinazione dei montepremi, allo spoglio, alla determinazione ed al riscontro delle colonne unitarie vincenti, al calcolo delle quote di vincita ed alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) concessionario, l'operatore di gioco selezionato da AAMS, attraverso procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento di attivita' e funzioni pubbliche relative all'esercizio dei concorsi pronostici connessi ad eventi sportivi;
i) concessione, l'atto di affidamento ai concessionari di attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici;
l) concorso, per tutti i concorsi pronostici su base sportiva, l'insieme degli eventi sportivi, disputati anche in piu' giorni, oggetto del pronostico del partecipante;
m) concorso di chiusura definitiva, per il concorso pronostici Totocalcio l'ultimo concorso pronostici Totocalcio per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'ultimo concorso pronostici "il 9" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici Totogol l'ultimo concorso pronostici Totogol per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'ultimo concorso pronostici "+Gol" per il quale vengono accettate giocate, prima della eventuale abolizione del concorso stesso;
n) concorsi pronostici, i concorsi pronostici su base sportiva;
o) evento, per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' od in una sua frazione temporale, od un'azione dell'avvenimento stesso sul cui esito si esprime un pronostico; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol", un avvenimento sportivo, inteso nella sua totalita' o in una sua frazione temporale;
p) giocata, la scritturazione di una serie di colonne unitarie su un'unica schedina di gioco;
q) giocata accettata, la giocata registrata dal totalizzatore nazionale;
r) giocata a caratura, la ripartizione, tra piu' partecipanti, di una giocata o di una giocata sistemistica;
s) giocata a caratura speciale, la ripartizione tra piu' partecipanti, gestita dal concessionario ed effettuata attraverso il punto di vendita virtuale, di una giocata o di una giocata sistemistica;
t) giocata sistemistica o a sistema, per il concorso pronostici Totocalcio e l'abbinato concorso pronostici "il 9", la scritturazione abbreviata, su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due o tre pronostici, cioe' varianti doppie o triple, per uno o piu' degli eventi oggetto del concorso; per il concorso pronostici Totogol e l'abbinato concorso pronostici "+Gol", la scritturazione abbreviata su un'unica schedina di gioco, di una serie di colonne unitarie derivanti dalla espressione di due, o piu' pronostici, in almeno una delle posizioni da pronosticare; nello sviluppo della giocata sistemistica, non sono considerate valide, e quindi sono escluse dalla giocata, tutte le colonne unitarie che contengono almeno uno stesso pronostico in piu' di una posizione. Per le giocate sistemistiche riferite al concorso pronostici "+Gol", sono escluse dalla giocata tutte le colonne unitarie non considerate valide ai fini del concorso Totogol;
u) giocata valida, la giocata accettata e successivamente non annullata dal partecipante; la giocata valida determina le colonne unitarie valide da considerare ai fini della individuazione delle colonne unitarie vincenti;
v) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;
z) jackpot, per il concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di 1ª categoria e riassegnato esclusivamente alla medesima categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al concorso pronostici Totocalcio, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio di qualsiasi categoria e riassegnato alla 1ª categoria del concorso immediatamente successivo; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al concorso pronostici Totogol, l'autonomo montepremi non distribuito in mancanza di premi non assegnabili ovvero di vincitori di premi a punteggio e riassegnato esclusivamente al concorso immediatamente successivo;
aa) operatore di gioco, un soggetto con competenze specialistiche nella fornitura di servizi di gioco;
bb) partecipante, colui che effettua la giocata accettata;
cc) posta, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna colonna unitaria giocata;
dd) premio precedente di partecipazione, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici su base sportiva, subito dopo l'accettazione della sua giocata e comunque prima della chiusura dell'accettazione;
ee) premio a punteggio, il premio assegnato al partecipante, in base alle modalita' definite per il singolo concorso pronostici, a fronte del possesso e della riconsegna della ricevuta di partecipazione, in funzione dei punti conseguiti attraverso i pronostici espressi in ogni colonna unitaria precedentemente giocata;
ff) punti di pagamento dei premi, i punti individuati dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, resi pubblici dal concessionario medesimo e comunicati ad AAMS prima dell'inizio dell'attivita' di concessione, abilitati alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso ed al pagamento dei premi ai vincitori di importo superiore ad una determinata soglia;
gg) punto di vendita, l'esercizio collegato ad uno dei concessionari di cui all' articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ovvero ad uno dei concessionari di cui all' articolo 1-bis del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 , come modificato dall' articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ;
hh) resto, i decimali di euro risultanti dal troncamento delle quote unitarie di vincita;
ii) ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione del premio o del rimborso stesso;
ll) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso colonnare complessivo dei punti di vendita collegati al concessionario per i concorsi chiusi nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:
i. le vincite pagate dai punti di vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;
ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;
iii. i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;
iiii. il compenso spettante al concessionario;
mm) settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi' e la giornata della domenica di ogni settimana nella quale si giocano i concorsi pronostici;
nn) schedina di gioco, il supporto, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;
oo) terminale di gioco, l'apparecchiatura elettronica, fornita dal concessionario e utilizzata dai punti di vendita, per la digitazione dei pronostici, l'acquisizione delle schedine di gioco e la stampa delle ricevute da restituire ai partecipanti;
pp) totalizzatore nazionale, il sistema di elaborazione centrale, organizzato da AAMS, per la gestione dei concorsi pronostici su base sportiva nonche' di altri, eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive.)) ((4)) CAPO II Titolo I NORME GENERALI RELATIVE AI CONCORSI PRONOSTICI
Art. 2 - Oggetto dei concorsi pronostici
Oggetto dei concorsi pronostici 1. L'oggetto dei concorsi pronostici consiste nell'esprimere il pronostico sugli eventi sportivi previsti dallo specifico concorso pronostici.
Art. 3 - Modalita' di partecipazione ai concorsi pronostici e posta di gioco
Modalita' di partecipazione ai
concorsi pronostici e posta di gioco (( 1. La partecipazione al concorso avviene utilizzando apposite schedine di gioco, oppure con digitazione diretta dei pronostici sul terminale di gioco, ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza. )) 2. E' consentita la partecipazione al concorso anche mediante giocate sistemistiche, giocate a caratura e giocate a caratura speciale.
3. La posta, per ogni colonna unitaria, e' comprensiva del diritto fisso, di cui all' articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , e dell'aggio spettante al punto di vendita. L'importo della posta e' determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell' articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 .
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 4 - Ricevuta di partecipazione
Ricevuta di partecipazione (( 1. La partecipazione al concorso, se effettuata presso i punti di vendita, e' attestata unicamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dal terminale di gioco. Le disposizioni in materia di gioco a distanza regolano la partecipazione al concorso effettuata attraverso i canali di raccolta autorizzati a tale tipologia di gioco. )) 2. Il controllo della rispondenza dei pronostici riportati sulla ricevuta con quelli dettati o indicati sulla schedina di gioco e' a carico del partecipante, il quale deve segnalare immediatamente eventuali difformita'. In caso di difformita', il partecipante puo' chiedere l'annullamento della ricevuta entro i centottanta secondi successivi all'accettazione della giocata, purche' l'accettazione del concorso sia ancora aperta. L'orario di riferimento e' quello del totalizzatore nazionale.
3. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, non sono annullabili le giocate per le quali (( sia )) stato riscosso un premio precedente di partecipazione e quelle a caratura. Per le giocate a caratura e' tuttavia consentita, in caso di oggettivi inconvenienti tecnici del sistema di emissione della ricevuta e secondo modalita' stabilite da AAMS, la ristampa delle cedole di caratura accettate dal totalizzatore e non emesse dal terminale di gioco.(1)
4. Le ricevute delle giocate annullate sono ritirate e conservate dal concessionario per cinque anni. ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 5 - Ripartizione della posta
Ripartizione della posta 1. La posta dei concorsi pronostici e' ripartita, secondo quanto gia' disposto dagli articoli 2 e 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , dall' articolo 2 della legge 29 settembre 1965, n. 1117 , dall' articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555 , dall' articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , dall' articolo 2 del decreto legislativo 2 dicembre 1999, n. 464 e dall' articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 , convertito, con modificazioni, con la legge 8 agosto 2002, n. 178 e dall'articolo 1, comma 283 , della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , nelle seguenti percentuali:
a) aggio al punto di vendita 8%; (2)
b) montepremi: 34,65%;(2)
c) contributo CONI: 18,77%;(2)
d) contributo all'Istituto per il credito sportivo: 2,45%;(2)
e) imposta unica: 30,42%; ((6)) f) contributo alle spese di gestione di AAMS: 5,71%.(2)
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma 283) che "la posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , e' cosi' rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come contributo alle spese di gestione." --------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "A decorrere dal 1° luglio 2019 l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278 , e il diritto fisso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi, sono soppressi".
Art. 6 - Conservazione e protezione dei dati delle giocate
Conservazione e protezione dei dati delle giocate 1. Ogni singola giocata registrata dal totalizzatore nazionale e' successivamente archiviata con modalita' che ne (( consentano )) la rilettura ed (( impediscano )) l'alterazione dei dati conservati. ((4)) 2. Alla chiusura dell'accettazione, la commissione di controllo, di cui all'articolo 7, sovrintende alla registrazione delle giocate accettate su supporto non riscrivibile e verifica il montepremi complessivo del concorso.
3. I dati relativi al totale delle giocate, al loro importo complessivo ed i supporti contenenti tutte le giocate accettate nel concorso sono consegnati alla commissione di controllo.
4. AAMS provvede alla custodia dei dati e del supporti di cui al comma 3.
------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 7 - Commissione di controllo
Commissione di controllo 1. La commissione di controllo e' istituita da AAMS ed opera presso la sede dalla stessa indicata. ((2. La commissione e' composta da due rappresentanti di AAMS con qualifica di dirigente, di cui uno svolge le funzioni di presidente, e da un dipendente di AAMS appartenente alla terza area, cui sono affidate anche le funzioni di segretario.)) 3. Oltre ai membri effettivi sono nominati membri supplenti.
4. La commissione di controllo, oltre ai compiti esplicitamente previsti dal presente decreto, decide sui ricorsi presentati dai partecipanti. I ricorsi devono essere inviati per iscritto alla commissione di controllo, tassativamente entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 17 accompagnati dal pagamento di Euro 50,00 (cinquanta/00) a titolo di rimborso spese e di diritti di segreteria.
Le decisioni della commissione di controllo sono prese entro trenta giorni dalla data di ricezione del ricorso e sono pubblicate sul primo bollettino ufficiale immediatamente successivo alla decisione.(1)
5. E' fatta comunque salva l'esperibilita' dell'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, avverso la decisione sul ricorso della commissione di controllo ovvero in mancanza di tale ricorso.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 7-bis
(( (Validita' dei risultati). )) (( 1. Ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente del concorso e' assunto, quale esito definitivo e incontestabile degli eventi, quello conseguito sul campo, ufficializzato da AAMS sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet.
2. Successivi mutamenti dei risultati, decisi per qualsiasi motivo dalle autorita' sportive competenti, annullamenti, penalizzazioni od altri provvedimenti, non risultano influenti agli effetti del concorso.
3. Per la determinazione della colonna vincente si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 12, relativamente agli eventi:
a) il cui svolgimento non avviene o avviene in giorno diverso da quello prestabilito;
b) che sono dichiarati non conclusi, per qualsiasi motivo, dalla commissione di controllo sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet;
c) che AAMS, sulla scorta dell'acquisizione di plurime informazioni tramite media ed internet, dichiara non validi prima della chiusura dell'accettazione, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale.
4. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera a), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato ed e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" l'evento, ai fini del concorso, e' considerato non disputato e si assumera' quale risultato valido, ai fini della determinazione della colonna vincente, quello del primo evento valido in schedina.
5. In deroga a quanto previsto al precedente comma 4, sono considerati, comunque, validi gli eventi che sono rinviati al giorno successivo.
6. Se uno o piu' eventi sono dichiarati sospesi nel giorno prestabilito per l'avvenimento, ovvero nel giorno successivo qualora ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, gli eventi, ai fini del concorso, sono considerati non conclusi.
7. Dopo la chiusura dell'accettazione, qualora, per qualsiasi motivo, uno o piu' eventi risultano nella condizione di cui al comma 3, lettera b), per il concorso pronostici Totocalcio e quello ad esso abbinato "il 9" e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol e quello ad esso abbinato "+Gol" e' considerato valido il risultato conseguito sul campo al momento dell'ultima interruzione prima della dichiarazione di non conclusione dell'evento.
8. Per il concorso pronostici Totocalcio nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), e' attribuito convenzionalmente un punto a qualsiasi pronostico indicato, dal partecipante, per tali eventi; per il concorso pronostici Totogol nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di quattro, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina; per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui uno o piu' eventi, fino ad un massimo di tre, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), si assumera' quale risultato valido ai fini della determinazione della colonna vincente quello del primo evento valido in schedina.
9. Per il concorso pronostici Totocalcio e il concorso pronostici Totogol nel caso in cui piu' di quattro eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti; per il concorso pronostici "il 9", abbinato al Totocalcio, e per il concorso pronostici "+Gol", abbinato al Totogol, nel caso in cui piu' di tre eventi, sono nelle condizioni di cui al comma 3, lettera c), AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, dichiara l'annullamento del relativo concorso disponendo il rimborso totale delle giocate effettuate dai partecipanti. AAMS ha, altresi', facolta' di anticipare la chiusura dell'accettazione stessa.
10. Concorrono alla determinazione della colonna vincente gli eventi anticipati quando, prima del loro inizio, e' stata data notizia da AAMS, mediante pubblicazione sul bollettino ufficiale, del loro anticipo. In tal caso, il termine per la chiusura dell'accettazione e' fissato in relazione all'inizio dello svolgimento dell'avvenimento anticipato o del primo degli avvenimenti anticipati.
11. Nel caso in cui nessun evento previsto nel concorso risulta valido, prima che il totalizzatore nazionale abbia registrato alcuna giocata, il concorso e' annullato.
12. Nel caso di eventi relativi a partite di calcio, il pronostico richiesto sull'esito finale delle partite stesse si intende riferito, se non diversamente specificato, al risultato conseguito al termine dei tempi regolamentari.)) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 8
(((Pubblicita).))
(( 1. Tutte le comunicazioni relative a ciascun concorso sono pubblicate su un bollettino ufficiale affisso presso gli uffici, centrali e periferici, di AAMS e presso ogni punto di vendita. Il bollettino ufficiale e' trasmesso, anche per via telematica, ai concessionari, che ne trasmettono copia a ciascun punto di vendita per l'affissione.
2. Gli esiti dei concorsi, vale a dire la validazione dei risultati, il montepremi e le quote di vincita, sono comunicati ufficialmente, attraverso il bollettino ufficiale, entro il giorno successivo alla data di definizione della colonna unitaria vincente di ciascun concorso.
3. Copia del presente regolamento e' esposta in ogni punto di vendita in modo da consentire a chiunque di prenderne visione. ))((2))
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." CAPO III Titolo II GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DEI CONCORSI PRONOSTICI
Art. 9 - Raccolta degli incassi delle giocate e compenso ai punti di vendita
Raccolta degli incassi delle giocate
e compenso ai punti di vendita 1. La raccolta delle giocate del concorsi pronostici e' effettuata dai concessionari attraverso i punti di vendita collegati, per i quali AAMS ha rilasciato nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici.
2. Gli incassi delle giocate, al netto dei compensi dovuti ai punti di vendita e dagli stessi direttamente trattenuti, costituiscono gli incassi colonnari netti.
Art. 10 - (Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie)
(Rendicontazione di riferimento ai
fini delle movimentazioni finanziarie) 1. Al singolo concessionario e' fornita la rendicontazione della gestione finanziaria, da parte del totalizzatore nazionale, relativamente alla settimana contabile di riferimento. Il rendiconto della gestione finanziaria e' messo a disposizione del concessionario, entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento. Il rendiconto contiene le seguenti informazioni:
a) importo totale da versare;
b) incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutti i concorsi di cui e' chiusa l'accettazione, nella settimana contabile di riferimento;
c) aggio totale, trattenuto dai punti di vendita, relativo all'incasso di cui al punto b);
d) importo totale delle vincite pagate dai punti vendita nella settimana contabile di riferimento;
e) incasso di ciascun concorso di cui e' chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;
f) aggio, trattenuto dai punti di vendita, per l'incasso di ciascun concorso;
g) elenco delle vincite pagate dai punti di vendita nella settimana contabile di riferimento;
h) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;
(( i) il compenso spettante al concessionario. )) 2. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS, in dipendenza della concessione, sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1, lettera a).(2)
---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 11
(( (Verifica delle ricevute di partecipazione). )) (( 1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi e per la richiesta dei rimborsi, solo a seguito di avvenuta verifica. Il concessionario verifica, attraverso i punti di vendita con esso collegati e attraverso la propria organizzazione, nei casi di premi o rimborsi superiori a 3.000,00 (tremila/00) Euro, l'eventuale non contraffazione materiale della ricevuta di partecipazione; il totalizzatore nazionale ne verifica i dati identificativi in essa contenuti. )) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 12
(((Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi). )) (( 1. I concessionari pagano le vincite di propria competenza secondo le modalita' previste dagli articoli 13, 14 e 15. Con le medesime modalita' previste per le vincite, i concessionari effettuano il pagamento dei rimborsi.
2. Il concessionario e' tenuto a custodire le ricevute di partecipazione vincenti e pagate e le ricevute rimborsate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di 5 anni.
3. L'importo rimborsato, la data e l'orario di effettuazione del rimborso risultano da annotazione apposta sulla ricevuta di partecipazione. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 13 - Modalita' di pagamento delle vincite di importo fino a 3.000,00 euro
Modalita' di pagamento delle vincite
di importo fino a 3.000,00 euro 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo fino a 3.000,00 euro, possono recarsi, a partire dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, oltre che presso il punto di vendita nel quale hanno effettuato la giocata, anche presso qualsiasi altro punto di vendita collegato con il medesimo concessionario per riscuotere, previa verifica della ricevuta stessa, secondo le modalita' previste (( dall' )) articolo 11, il pagamento del premio in contanti. ((1)) 2. Sulla ricevuta di partecipazione e' indicato il concessionario cui e' collegato il punto di vendita che ha emesso la ricevuta; presso ogni singolo punto di vendita e' pubblicizzato il concessionario con cui esso e' collegato.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 14
(( (Modalita' di pagamento delle vincite e dei rimborsi di importo
superiore a 3.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro). )) (( 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 3.000,00 euro e non superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. 1 premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 15
(( (Modalita' di pagamento delle vincite di importo
superiore a 100.000,00 euro). )) (( 1. I possessori di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 100.000,00 euro, possono recarsi, entro 90 giorni solari dalla data di comunicazione ufficiale degli esiti dei concorsi, presso i punti di pagamento dei premi per la verifica della ricevuta di partecipazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 11. Il pagamento avviene, in base alla richiesta esplicita del vincitore, attraverso accredito sul conto corrente bancario del vincitore stesso, oppure mediante emissione di assegno circolare od in contanti.
2. I premi di cui al comma 1 sono pagati agli aventi diritto entro il termine di 14 giorni dalla data di presentazione della ricevuta.)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 16 - (Versamenti al concessionario per il pagamento delle vincite e dei rimborsi).
(Versamenti al concessionario per il
pagamento delle vincite e dei rimborsi). 1. Sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale relativamente agli importi corrispondenti alle ricevute di partecipazione vincenti e/o rimborsabili verificate dal singolo concessionario, (( . . . )) , sono effettuati i versamenti, sui conti correnti comunicati ad AAMS dallo stesso concessionario all'inizio dell'attivita' oggetto della concessione ed ad esso intestati, dell'importo complessivo dei premi e/o dei rimborsi di cui agli articoli 14 e 15 (( . . . )) . Il concessionario provvede al versamento dei premi e/o dei rimborsi a ciascun avente diritto con le modalita' indicate dallo stesso, entro e non oltre i termini di cui agli articoli 14 e 15.
2. Le modalita' operative di gestione degli importi dovuti dal concessionario, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonche' le modalita' ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.(2) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 17 - (Termini di decadenza).
(Termini di decadenza). 1. Ferma la sussistenza del credito maturato, gli aventi diritto decadono dal diritto alla riscossione dei premi, nonche' alla riscossione dei rimborsi, presso i punti di vendita e gli sportelli nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non (( sia )) effettuata, secondo le modalita' di cui all'articolo 11, nel termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del bollettino ufficiale degli esiti dei concorsi. ((4)) 2. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti entro i termini di cui al comma 1, nonche' i resti dei rimborsi delle giocate a caratura, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.(2)
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". CAPO IV Titolo III NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOCALCIO
Art. 18 - Oggetto del concorso pronostici Totocalcio
Oggetto del concorso pronostici Totocalcio 1. Il concorso pronostici Totocalcio consiste nell'esprimere quattordici pronostici sull'esito di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.
Art. 19 - Modalita' di indicazione dei pronostici
Modalita' di indicazione dei pronostici ((1. La partecipazione al concorso pronostici Totocalcio si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i risultati sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza.)) 2. I pronostici sono espressi attraverso i segni convenzionali 1, X, 2:
a) nel caso di eventi relativi a partite di calcio per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale o parziale della partita stessa, con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento e con il segno X si pronostica il loro pareggio;
b) nel caso di eventi relativi a tutti gli sport per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito conseguito da singoli competitori o squadre, per ogni singolo nome: con il segno 1 si pronostica il piazzamento dal 1° al 3° posto; con il segno X il piazzamento dal 4° al 6° posto; con il segno 2 si indica il piazzamento oltre al 6° posto o la mancata classificazione del competitore o della squadra;
c) nel caso di eventi relativi a competizioni nazionali ed internazionali di calcio o di altre manifestazioni sportive suddivise in gironi, batterie o gruppi, per i quali e' richiesto il pronostico riguardo il piazzamento delle squadre: con il segno 1 si pronostica il piazzamento al 1° posto; con il segno X si pronostica il piazzamento al 2° posto; con il segno 2 si pronostica il piazzamento dal 3° posto o la mancata classificazione delle squadre nei gironi, nelle batterie o nei gruppi in cui risultano inserite;
d) nel caso di eventi relativi a partite di pallavolo per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro il 4° set, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro il 4° set e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre al 5° set;
e) nel caso di eventi relativi a partite di pallacanestro per i quali e' richiesto il pronostico sull'esito finale della partita: con il segno 1 si pronostica la vittoria della prima squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari, con il segno 2 si pronostica la vittoria della seconda squadra indicata per ogni evento entro i tempi regolamentari e con il segno X si pronostica la vittoria di una delle due squadre ai tempi supplementari;
e-bis) nel caso in cui il concorso sia imperniato su competizioni olimpiche o su giochi mondiali, continentali, di area europea o extraeuropea, gli atleti o le squadre nazionali, iscritti per la partecipazione a discipline sportive prescelte dall'ente gestore e indicate nella scheda, sono suddivisi in tre gruppi, contraddistinti rispettivamente con i segni 1, X, 2. Marcando i predetti segni convenzionali, riferiti a ciascuna delle discipline inserite nella scheda, il partecipante indica in quale dei tre gruppi 1, X, 2 figurano inclusi gli atleti o le squadre che, in base ai risultati ufficiali conseguiti al termine delle competizioni stesse, risultano primi classificati in ciascuna delle discipline elencate.(1)
3. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totocalcio contengono:
a) i quattordici eventi prescelti per il concorso;
b) da due a otto colonne, costituite ciascuna da tre caselle per ogni evento, contraddistinte dai segni convenzionali 1, X, 2.
4. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dello stesso.
5. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, per ciascun evento, la casella del segno convenzionale 1, X, 2, corrispondente al risultato pronosticato.
6. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici Totocalcio non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 20 - (Giocate sistemistiche ed a caratura).
(Giocate sistemistiche ed a caratura). 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 21, comma 2. (( 2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso. )) 3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie. Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, della eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente fra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con successivo provvedimento del direttore generale di AAMS. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.(2) ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 21 - Ricevuta di partecipazione
Ricevuta di partecipazione 1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totocalcio;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
j) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
Art. 22
(( (Tipologie dei premi del concorso e loro assegnazione). )) (( 1. Il concorso pronostici Totocalcio assegna due tipologie di premio: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate, ai fini del concorso pronostici Totocalcio, alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso.
L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato sia stato esattamente pronosticato.
4. Per i premi a punteggio sono previste tre categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 14 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 13 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 12 punti. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 24
(( (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). )) (( 1. Il montepremi del concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 25 - (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori).
(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori). 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 24, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.
2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio e' determinato nel modo seguente:
a) il 40 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria, incrementato dell'eventuale jackpot, di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria.
3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 14 punti, il montepremi di 1ª categoria determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totocalcio non si registrino vincitori di 1ª categoria, il montepremi di 1ª categoria e' sommato al corrispondente montepremi della categoria inferiore.
6. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 3ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 3ª categoria.
7. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 3ª categoria, il relativo montepremi, sommato a quello di 2ª categoria, e' ripartito tra i vincitori di 2ª categoria.
8. In mancanza di colonne unitarie vincenti di 2ª e 3ª categoria, la somma dei relativi montepremi e' ripartita in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
9. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore (( sia piu' alta )) di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse.
10. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
11. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
12. Qualora la commissione di controllo (( riscontri )) , per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.(2) ((4)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". CAPO V Titolo IV NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI «IL9», ABBINATO AL CONCORSO TOTOCALCIO
Art. 26 - Oggetto del concorso pronostici "il9"
Oggetto del concorso pronostici "il9" 1. I primi nove pronostici di una colonna unitaria del Totocalcio costituiscono l'oggetto del concorso "il9", cui si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totocalcio, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.
2. Nel caso in cui AAMS (( distribuisca )) schedine di gioco universali, valide per ogni concorso Totocalcio, i primi nove eventi di tali schedine di gioco costituiscono l'oggetto del concorso pronostici "il9".
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 27 - Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso
Modalita' di indicazione della
volonta' di partecipazione al concorso (( 1. La partecipazione al concorso "il 9" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni colonna sulle schedine di gioco del concorso Totocalcio, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante oppure con le modalita' previste per il gioco a distanza. )) 2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso Totocalcio, cui essa e' collegata, (( sia almeno )) di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "il9" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie.(1) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 28 - Giocate sistemistiche ed a caratura
Giocate sistemistiche ed a caratura 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "il9" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totocalcio e si compone di tante colonne unitarie quante ne derivano dallo sviluppo delle sole varianti inserite nei primi nove eventi del concorso.
2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "il9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 21, comma 2. (( 3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "il 9"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "il 9" e Totocalcio, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso. )) 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totocalcio. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 20, commi 3, 4, 5 e 6.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 20, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "il9".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 29 - Ricevuta di partecipazione
Ricevuta di partecipazione 1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "il9" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totocalcio, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 21, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 21, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "il9".
Art. 30 - Tipologia e assegnazione dei premi del concorso
Tipologia e assegnazione dei premi del concorso (( 1. Il concorso "il9" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio. )) 2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "il9", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro.
3. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 228 )) . ((1)) 4. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 228 )) . ((1)) 5. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 228 )) . ((1)) 6. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 228 )) . ((1)) 7. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento il cui risultato e' stato esattamente pronosticato. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 31
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 32
(( (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). )) (( 1. Il montepremi del concorso pronostici "il9", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totocalcio, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 33 - Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote
di vincita, eventuale mancanza di vincitori 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 32, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio.(1)
2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 32, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 9 punti, corrispondenti ai primi 9 pronostici della colonna vincente del concorso Totocalcio.
3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita.
4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 9 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici "il9" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo (( riscontri )) , per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo. ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". CAPO VI Titolo V NORME RELATIVE AL CONCORSO PRONOSTICI TOTOGOL
Art. 34 - (Oggetto del concorso)
(Oggetto del concorso) ((1. Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare i sette eventi con il piu' elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente per numero di reti, in un gruppo di quattordici eventi, connessi a competizioni sportive, determinati da AAMS.)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 35 - (Modalita' di indicazione dei pronostici)
(Modalita' di indicazione dei pronostici) (( 1. La partecipazione al concorso pronostici Totogol si effettua, presso il punto di vendita, contrassegnando i pronostici sulla schedina di gioco ovvero con la loro digitazione diretta sui terminali di gioco, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante ovvero con le modalita' previste per il gioco a distanza.
2. Le schedine di gioco del concorso pronostici Totogol contengono:
a) l'elenco numerato dei 14 eventi prescelti per il concorso;
b) due o piu' pannelli, costituiti ciascuno da quattordici caselle per ognuna delle sette posizioni d'ordine pronosticabili, riportanti i numeri che contraddistinguono gli eventi in schedina.
3. Il partecipante esprime il proprio pronostico sulle schedine di gioco contrassegnando, in corrispondenza di ciascuna posizione d'ordine, il numero che contraddistingue in schedina l'evento prescelto. Per ciascuna delle sette posizioni d'ordine deve essere espresso almeno un pronostico.)) 4. La giocata minima non puo' essere inferiore a 2 colonne unitarie. La giocata massima non puo superare le 16.384 colonne unitarie.
5. AAMS stabilisce le caratteristiche delle schedine di gioco universali, valide per ogni concorso, in cui i quattordici eventi sono indicati con un numero d'ordine progressivo da 1 a 14; AAMS pubblicizza, attraverso il bollettino ufficiale, i contenuti specifici del concorso prima dell'apertura dell'accettazione.(1)
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 36 - (Giocate sistemistiche ed a caratura)
(Giocate sistemistiche ed a caratura) 1. Per le giocate sistemistiche effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco; il numero delle colonne unitarie (( valide )) derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso del partecipante stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti all'articolo 37, comma 2. (( 2. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario e il numero delle colonne unitarie valide derivanti dallo sviluppo e l'importo complessivo sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso. )) 3. La giocata a caratura minima non puo' essere inferiore a 16 colonne unitarie (( valide )) . Per ogni giocata a caratura accettata, il terminale di gioco emette tante cedole di caratura quante sono le suddivisioni stabilite all'atto della giocata. Il numero totale delle cedole di caratura e' compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 99. Il prezzo unitario di ciascuna cedola di caratura e' pari al valore complessivo della giocata, convalidata dal totalizzatore nazionale, diviso per il numero totale delle cedole di caratura.
4. La cedola di caratura, che costituisce ricevuta di partecipazione, contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata a caratura dal totalizzatore nazionale;
h) numero identificativo progressivo della cedola di caratura e numero totale delle cedole emesse relative alla giocata;
i) importo complessivo della giocata a caratura ed importo della singola cedola di caratura; l'importo della cedola di caratura e' arrotondato al centesimo di euro superiore;
j) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
k) eventuale premio precedente di partecipazione, conseguito dalla giocata.
5. Ciascuna cedola di caratura, in originale ed integra in ogni sua parte, consente la riscossione, in quanto ricevuta di partecipazione, dell'eventuale quota vinta, ricavata dal quoziente tra l'importo dei premi realizzati con l'intera giocata a caratura ed il numero totale delle cedole emesse, o del rimborso.
6. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione, eventualmente vinto, il terminale di gioco emette ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso.
7. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono disciplinate con il provvedimento del direttore generale di AAMS, di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario.(2) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 37
(( (Ricevuta di partecipazione) )) (( 1. La ricevuta di partecipazione e' emessa dal terminale di gioco solo dopo che la giocata e' stata accettata e registrata dal totalizzatore nazionale.
2. La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:
a) denominazione del concessionario;
b) codice identificativo del punto di vendita e del terminale di gioco emittente;
c) identificativo o logo grafico del concorso Totogol;
d) numero del concorso, anno e data di effettuazione del medesimo;
e) pronostici contenuti nella giocata;
f) numero delle colonne unitarie accettate;
g) identificativo univoco assegnato alla giocata dal totalizzatore nazionale;
h) importo della giocata;
i) data e ora, espressa in ore, minuti e secondi, di accettazione della giocata, assegnata dal totalizzatore nazionale;
l) eventuale premio precedente di partecipazione conseguito dalla giocata.
3. Per la riscossione del premio precedente di partecipazione il terminale di gioco emette, inoltre, ulteriore, specifica ricevuta da riconsegnare al punto di vendita ai fini del pagamento del premio stesso. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 38 - (Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione).
(Tipologia dei premi del concorso e loro assegnazione). 1. Il concorso Totogol assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici Totogol alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima combinazione unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. (( 3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e' stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine come determinata dalla colonna unitaria vincente.
4. Sono previste 4 categorie di vincita:
a) 1ª categoria, per le colonne unitarie con 7 punti;
b) 2ª categoria, per le colonne unitarie con 6 punti;
c) 3ª categoria, per le colonne unitarie con 5 punti;
d) 4ª categoria, per le colonne unitarie con 4 punti.)) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 39
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 39-bis
(( (Determinazione della colonna unitaria vincente).
1. Relativamente ai risultati degli eventi oggetto del concorso, la commissione di controllo determina la colonna unitaria vincente in base ai seguenti criteri:
a) la colonna unitaria vincente e' formata dai sette numeri che contraddistinguono, nella schedina di gioco, i sette eventi con il piu' elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente, rispetto al numero totale di reti segnate;
b) nei casi di parita' del numero di reti segnate, e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il piu' elevato numero di reti;
c) in caso di ulteriore parita' e' data precedenza, ai fini della determinazione della colonna unitaria vincente, all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine piu' basso.)) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 40 - (Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori).
(Composizione del montepremi da ripartire tra i vincitori). 1. Il montepremi del concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
((2. Il montepremi del concorso di cui al comma 1 e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot.)) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 41
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 5 AGOSTO 2004, N. 228 )) ((1))
------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 42 - (Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori).
(Calcolo e comunicazione delle quote di vincita, eventuale
mancanza di vincitori). 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo 40 comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. (( 2. L'importo da destinare, ai sensi del comma 1, ai premi a punteggio del concorso Totogol e' determinato nel modo seguente:
a) il 20 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 1ª categoria piu' l'eventuale jackpot, di cui all'articolo 40, comma 2;
b) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 2ª categoria;
c) il 25 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 3ª categoria;
d) il 30 per cento del montepremi del concorso, da destinare ai premi a punteggio, e' assegnato alle vincite di 4ª categoria. )) 3. Il quoziente tra il montepremi di una categoria ed il numero delle colonne unitarie vincenti della stessa costituisce la quota unitaria di vincita della categoria.
(( 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti di una o piu' categorie, la somma dei relativi montepremi determina il jackpot.
5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso pronostici Totogol non si registrino vincitori per uno o piu' categorie di vincita, il relativo montepremi e' ripartito in parti uguali tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio. )) 6. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
7. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
8. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
9. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
9-bis. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
9-ter. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
9-quater. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
9-quinquies. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
10. (( COMMA ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) .
11. Nel caso in cui la quota unitaria di vincita di una categoria inferiore (( sia piu' alta )) di quella di una categoria superiore, e' calcolata una quota unica di vincita, dividendo la somma dei montepremi delle due categorie con la somma del numero delle colonne vincenti delle stesse categorie.
12. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per troncamento; i decimali risultanti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
13. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
14. Nel caso in cui la commissione di controllo (( riscontri )) , per qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.(2) ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-bis - Oggetto del concorso pronostici "+Gol".
Oggetto del concorso pronostici "+Gol". ((1. I primi quattro pronostici di una colonna unitaria valida del concorso Totogol, costituiscono l'oggetto del concorso "+Gol", cui si puo' partecipare solo congiuntamente al concorso pronostici Totogol, mediante pagamento di una specifica posta aggiuntiva.)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-ter - Modalita' di indicazione della volonta' di partecipazione al concorso.
Modalita' di indicazione della volonta'
di partecipazione al concorso. (( 1. La partecipazione al concorso "+Gol" si effettua contrassegnando l'apposito spazio predisposto per ogni pannello sulle schedine di gioco del concorso Totogol, oppure con digitazione diretta sul terminale di gioco dell'apposito simbolo, da parte degli addetti ai terminali e su dettatura effettuata dal partecipante, oppure con le modalita' previste per il gioco a distanza. )) 2. La partecipazione al concorso puo' essere anche di una sola colonna unitaria, purche' la giocata al concorso Totogol, cui essa e' collegata, (( sia almeno )) di 2 colonne unitarie. La giocata massima relativa al concorso pronostici "+Gol" non puo' superare le 8.192 colonne unitarie. ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-quater - Giocate sistemistiche ed a caratura.
Giocate sistemistiche ed a caratura. (( 1. La giocata sistemistica al concorso pronostici "+Gol" e' effettuata utilizzando esclusivamente un sistema del concorso Totogol e si compone delle colonne unitarie valide per il concorso Totogol che risultano diverse nei primi quattro pronostici. )) 2. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, prima dell'emissione della ricevuta, il sistema e' sviluppato automaticamente dal terminale di gioco anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante e la ricevuta e' emessa solo dopo il consenso dello stesso; sulla ricevuta, oltre ai pronostici espressi, sono riportati gli elementi previsti dall'articolo 37, comma 2. (( 3. Per le giocate sistemistiche effettuate attraverso i canali di raccolta del gioco a distanza, il sistema e' sviluppato automaticamente dal concessionario anche per il concorso pronostici "+Gol"; il numero delle colonne unitarie derivanti dallo sviluppo e gli importi complessivi totali, per i concorsi pronostici "+Gol" e Totogol, sono comunicati al partecipante; la convalida della giocata avviene solo dopo il consenso del partecipante stesso. )) 4. La partecipazione al concorso effettuata attraverso giocate a caratura, e' ammessa solo in quanto parte di un sistema relativo al concorso pronostici Totogol. Le modalita' di effettuazione delle giocate a caratura ed il contenuto delle cedole di caratura fanno riferimento a quanto stabilito dall'articolo 36.
5. Le cedole di caratura devono contenere, oltre alle informazioni previste dall'articolo 36, comma 4, anche l'informazione concernente la partecipazione al concorso pronostici "+Gol".
6. Le modalita' di partecipazione al concorso attraverso giocate a caratura speciale sono stabilite con il decreto del direttore generale di AAMS di cui all'articolo 20, comma 7. Le giocate a caratura speciale non danno diritto a premi precedenti di partecipazione, in quanto la giocata e' effettuata direttamente dal concessionario. ((4)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-quinquies
(( Ricevuta di partecipazione. )) (( 1. Per le giocate effettuate presso i punti di vendita, la ricevuta di partecipazione del concorso pronostici "+Gol" e' parte integrante della ricevuta relativa alla giocata per il concorso Totogol, cui essa e' collegata. Il contenuto della ricevuta di partecipazione fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 37, comma 2. La ricevuta di partecipazione, oltre alle informazioni previste dall'articolo 37, contiene anche l'indicazione della partecipazione al concorso pronostici "+Gol". )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 42-sexies - Tipologia e assegnazione dei premi del concorso.
Tipologia e assegnazione dei premi del concorso. 1. Il concorso "+Gol" assegna due tipologie di premio, cumulabili tra loro: premi precedenti di partecipazione e premi a punteggio.
2. I premi precedenti di partecipazione sono assegnati subito dopo l'accettazione della giocata, senza alcun onere aggiuntivo al costo della stessa, alle colonne unitarie accettate ai fini del concorso pronostici "+Gol", alle quali il totalizzatore nazionale attribuisce il numero progressivo 15.000 ed ogni suo multiplo intero, iniziando dalla prima colonna unitaria accettata di ciascun concorso. L'importo di ogni singolo premio e' di 100,00 euro. ((3. I premi a punteggio sono assegnati sulla base dei punti conseguiti in ciascuna colonna unitaria valida giocata dal partecipante. In ciascuna colonna unitaria si consegue un punto per ogni evento per cui e' stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. I premi a punteggio sono assegnati alle colonne unitarie che hanno realizzato quattro punti, corrispondenti ai primi quattro pronostici della colonna vincente del concorso Totogol.)) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-septies
(( ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 18 SETTEMBRE 2009, N. 185 )) ((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4) Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente".
Art. 42-octies
(( (Composizione del montepremi da ripartire tra i
Vincitori). )) (( 1. Il montepremi del concorso pronostici "+Gol", autonomo rispetto a quello previsto per il concorso pronostici Totogol, da ripartire tra i vincitori, e' costituito dalla somma:
a) della percentuale dell'intero ammontare delle poste giocate per il concorso, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
b) dei resti del concorso precedente;
c) di una quota ulteriore, definita da specifici provvedimenti del direttore generale di AAMS antecedenti ai singoli concorsi, degli eventuali finanziamenti provenienti dagli sponsor;
d) dei premi e dei rimborsi non riscossi, di cui all'articolo 17.
2. Il montepremi di cui al comma 1, e' incrementato, ai fini della determinazione del montepremi complessivo, dell'eventuale jackpot. )) ------------------- AGGIORNAMENTO (1) Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento." ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il Decreto 31 gennaio 2006, n. 110, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
Art. 42-novies - Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori
Calcolo delle vincite e comunicazione delle quote di vincita, eventuale mancanza di vincitori 1. Dall'importo del montepremi del concorso di cui all'articolo
42-octies, comma 1, si deduce l'importo dei premi precedenti di partecipazione, cosi' determinando la quota del montepremi del concorso da destinare ai premi a punteggio. ((2. Il montepremi da destinare ai premi a punteggio, ai sensi del comma 1, ed incrementato dell'eventuale jackpot di cui all'articolo 42-octies, comma 2, e' assegnato alle colonne unitarie vincenti con 4 punti)) 3. Il quoziente tra il montepremi della categoria unica ed il
numero delle colonne unitarie vincenti, costituisce la quota unitaria di vincita. (( 4. In mancanza di colonne unitarie vincenti con 4 punti, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo, determinando la formazione del jackpot. )) 5. Nel caso in cui nel concorso di chiusura definitiva del concorso
pronostici "+Gol" non si aggiudica il jackpot, l'importo relativo e' distribuito tra le colonne unitarie che hanno realizzato il maggior punteggio.
6. Tutte le quote unitarie di vincita sono arrotondate all'euro per
troncamento; i decimali rimanenti determinano il resto. Le quote di vincita per ciascuna cedola di caratura sono arrotondate al centesimo di euro inferiore.
7. Terminate le operazioni di calcolo delle quote, la commissione di controllo comunica ad AAMS, per la diffusione ufficiale, gli esiti del concorso e le relative quote.
8. Nel caso in cui la commissione di controllo (( riscontri )) , per
qualsiasi motivo, l'impossibilita' di determinare le quote, l'intero montepremi e' riportato sul concorso immediatamente successivo.(1) ((4))
-------------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 5 agosto 2004, n. 228, ha disposto (con l'art. 2) che "Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 , vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento."
------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 18 settembre 2009, n. 185 (in G.U. 22/12/2009, n. 297) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che:
"Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a
partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva. I concorsi pronostici su base sportiva indetti ed effettuati prima della data di pubblicazione del predetto decreto, restano disciplinati sulla base delle disposizioni del D.M. 19 giugno 2003, n. 179, del Ministro dell'economia e delle finanze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente". CAPO VII Titolo VI NORME FINALI
Art. 43 - Entrata in vigore e abrogazioni
Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2003.
2. I concorsi pronostici indetti antecedentemente alla data del 1° luglio 2003 sono regolati dalle disposizioni in vigore al momento della loro effettuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 19 giugno 2003 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 131