Monitoring Gesetzessammlung

093G0234

IT - Regolamenti Ministeriali

093G0234

Regolamento recante determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo e degli uffici responsabili della relativa istruttoria ed emanazione. (DECRETO 26 aprile 1993 n. 182)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 23/6/1993 IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; Visto l' art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Dato atto che il testo del presente regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 27 ottobre 1992; A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nell'allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico per le disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o del ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
L' art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) al comma 3 prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali argomenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti dal visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all' art. 1 :
- Per l' art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione del turismo e dello spettacolo abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Il termine iniziale dei procedimenti d'ufficio per la costituzione di organi collegiali, di cui all'allegata tabella, previsti da leggi o regolamenti, decorre dalla data di ricezione dell'ultima delle designazioni necessarie alla costituzione dell'organo, secondo richiesta delle quali l'amministrazione deve provvedere tempestivamente e comunque almeno entro trenta giorni prima della scadenza degli organi stessi.
3. Quando l'atto propulsivo provenga da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, della richiesta o della proposta.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale
per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, quando quest'ultima li abbia determinati e portati a conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Quando la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, ovvero insorgano in sede giurisdizionale ragioni di impedimento alla sua trattazione, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza o degli atti giurisdizionali impeditivi. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata, ovvero, nell'ipotesi di contenzioso, riprende a decorrere dall'atto che definisce il contenzioso medesimo. Nel caso in cui le ragioni di impedimento insorgano in sede giurisdizionale in pendenza del procedimento gia' iniziato, il termine per l'adozione del provvedimento e' sospeso per la loro durata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dall' art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Note all'art. 3:
- Si trascrive il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 :
"Art. 7. - Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistono le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
"Art. 8. - 1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del provvedimento;
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dell'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista".
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:
"Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con la modalita' di cui all'art. 20".
"Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".
- Si trascrive il testo dell' art. 18 della legge n. 241/1990 :
"Art. 18. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio del responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare".

Art. 4

Comunicazione dell'inizio del procedimento 1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti direttamente interessati, ai singoli la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all' art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 . Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell' art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , mediante forme di pubblicita' da attuare con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.
3. L'omissione, il ritardo e l'incompletezza della comunicazione puo' esser fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 :
"3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".
- Per l' art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note dell'art. 3.

Art. 5

Partecipazione al procedimento 1. Ai sensi dell' art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241 , presso le sedi degli organi dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
3. Le memorie devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono i motivi dell'intervento, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.
Nota all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 10, lettere a) e b), della legge n. 241/1990 :
"1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento".

Art. 6

Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Quando nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione del turismo e dello spettacolo, il termine fi- nale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruita', per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Quando dalla verifica risulti la inadeguatezza del termine finale, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a conrollo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o del regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o di silenzio- rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformita'.
Nota all'art. 6:
- Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 :
"Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento delle richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono pro- cedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti".
"Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazione che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16".

Art. 7

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche
di organi od enti appositi 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , l'amministrazione richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Quando per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedono e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all' art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro del turismo e dello spettacolo individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche, e provvede, ove necessario, ad apportare, nelle prescritte forme, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dall'allegata tabella.
Nota all'art. 7:
- Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4 , e 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

Art. 8

Parere facoltativo del Consiglio di Stato 1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all' art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell' art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota dell'art. 6.

Art. 9

Unita' organizzativa responsabile della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale 1. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione del turismo e dello spettacolo deve intendersi per unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione, per la trattazione degli affari di competenza delle direzioni generali in conformita' ai decreti ministeriali 8 giugno 1985, 14 luglio 1989 e 19 luglio 1990.

Art. 10

Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall' art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Nota all'art. 10:
- Si trascrive il testo dell' art. 6 della legge n. 241/1990 :
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incom- plete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, in- dice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".

Art. 11

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento 1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro del turismo e dello spettacolo verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12

Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro del turismo e dello spettacolo. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici o un apposito ufficio tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 26 aprile 1993 Il Ministro: BONIVER Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1993 Registro n. 6 Turismo, foglio n. 123

Allegato

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.C.M. 18 novembre 2010, n. 231 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182 , ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 , recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'alleato 1". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182 , ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495 , recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'allegato 1".
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