092G0362
092G0362
Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualita' dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari. (DECRETO 02 giugno 1992 n. 339)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 18/7/1992 IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualita' degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunita'; Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985 , concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualita' nel settore degli ortofrutticoli; Ritenuta la necessita' di dettare norme regolamentari per stabilire le modalita' di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992. A D O T T A il presente regolamento:
Art. 1
(( (Organismi responsabili dei controlli).
1. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualita' dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attivita' di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extra-comunitari ))
Art. 2
Soggetti ai quali e' consentito l'esercizio
della attivita' di commercializzazione 1. Possono svolgere attivita' di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti h) e j) dell'art. 2 del gia' citato regolamento CEE n. 2251/92 , purche' abilitati a tale attivita' dalle leggi vigenti.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono anche essere autorizzati ((a gestire impianti)) di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impi anti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilita', in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprieta' o in godimento da parte di soci o di associati.
(( 3. L'operatore produttore agricolo puo' condizionare il proprio prodotto in azienda, se e' iscritto nel registro degli operatori. ))
Art. 3
((Requisiti per la gestione
di impianti di condizionamento)) 1. I soggetti che intendono (( essere autorizzati alla gestione di impianti )) di condizionamento devono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneita' morale, tecnica e finanziaria.
Art. 4
Requisito dell'idoneita' morale 1. Il requisito dell'idoneita' morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:
a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513 , 515 , 516 , 517 , 640 e 640- bis del codice penale , ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;
b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327 , con gli effetti di cui all' art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come modificato dall' art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152 , convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
c) intervenuta dichiarazione di fallimento.
2. Il requisito dell'idoneita' morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di societa', a quest'ultima, a tutti i soci per le societa' semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di societa'. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all' art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 , il requisito in parola e' riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneita' morale e' riferito anche a questi ultimi.
3. Il requisito dell'idoneita' morale e' comprovato:
a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;
b) dalla certificazione prevista dall' art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575 , introdotto dall' art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 , come da ultimo sostituito dall' art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ;
c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della societa' o dei singoli soci.
4. Il requisito dell'idoneita' morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Note all'art. 4:
- Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'), come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327/1988 :
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo' essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' esssere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Art. 4. - L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 e' consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.
Trascorsi almeno sessanta giorni e non piu' di tre anni, il questore puo' avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed e' pericolosa per la sicurezza pubblica.
La persona alla quale e' stato fatto l'avviso puo' in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto e' ammesso ricorso gerarchio al prefetto.
L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.
Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale .
L'interessato puo' presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.
Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, puo' ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.
Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non puo' essere inferiore ad un anno ne' superiore a cinque.
Il provvedimento e' comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facolta' di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.
Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.
Avverso il decreto della Corte d'appello, e' ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni.
La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Salvo quando e' stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza".
- Si trascrive il testo dell' art. 3 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale), come modificato dall' art. 20 del D.L. n. 152/1991 , che ha inserito il comma 5-bis:
"Art. 3. - 1. L' art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , e' sostituto dal seguente:
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti di appalto, il cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui al medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione".
- L' art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l' art. 10-sexies alla legge 31 maggio 1965, n. 575 , il quale disciplina le modalita' per l'acquisizione delle certificazioni "antimafia".
Il testo dell'art. 10-sexies suddetto, di seguito riportato, contiene il periodo aggiunto al comma 13 dall'art. 20 , comma 8, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni dalla legge 21 luglio 1991, n. 203 , che consente agli interessati di sostituire, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la certificazione "antimafia" con la dichiarazione di cui al comma 7, del medesimo art. 10-sexies:
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonche' circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art.
10-quater. Per i rinnovi, allorche' la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.
2. La certificazione e' rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, puo' essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano societa', la certificazione e' richiesta nei confronti della stessa societa'. Essa e' altresi' richiesta, se trattasi di societa' di capitali anche consortili ai sensi dell' art.
2615- ter del codice civile , o di societa' cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile , nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonche' di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le societa' consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all' art. 2602 del codice civile , la certificazione e' richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o societa' consorziate. Se trattasi di societa' in nome collettivo, la certificazione e' richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di societa' in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle societa' di cui all' art. 2506 del codice civile , la certificazione e' richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione e' altresi' richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di societa', impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione e' richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell' art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo' essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalita' stabilite dall' art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . Le stesse disposizioni si applicano quando e' richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non e' richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione e' un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorita' provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non e' inoltre richiesta ed e' costituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonche' di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facolta' della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria e' tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonche' la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonche' i soggetti per cui la medesima e' richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di avvalersi della facolta' di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresi' procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente e' comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
Art. 5
Requisito dell'idoneita' tecnica 1. Ai fini del requisito dell'idoneita' tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) per gli agrumi e la frutta fresca:
1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno;
2) capacita' frigorifera di almeno 800 quintali;
b) per gli ortaggi:
1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.
2. Il requisito dell'idoneita' tecnica e' comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o piu' esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere a) e b).
Art. 6
Requisito dell'idoneita' finanziaria 1. La idoneita' finanziaria consiste nella disponibilita' di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione delle attivita' di condizionamento.
2. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneita' finanziaria dei soggetti di cui ((all'art. 2, comma 2)) , l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA prende in considerazione i bilanci o i conti annuali; i documenti relativi ai fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; quelli concernenti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia; la documentazione relativa ai costi, compreso il prezzo di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto; ogni altro utile elemento documentale riguardante la situazione economica e patrimoniale dei soggetti stessi.
Art. 7
Attivita' di condizionamento da parte di impianti collegati 1. I soggetti di cui ((all'art. 2, comma 2)) che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilita', nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il ((31 dicembre 1995)) , domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti comulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dal citato art. 5, comma 1. ((I soggetti non operanti al 31 dicembre 1995 possono presentare domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di condizionamento in forma collegata entro sei mesi dalla data di inizio dell'attivita')) .
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalita' previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, e' corredata oltre che dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso art. 8, anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attivita' di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare.
Ferme l'autonomia e la responsabilita' gestionale dei singoli soggetti, il disciplinare puo' prevedere, in particolare, l'esercizio delle attivita' di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalita' di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicita' ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni.
3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attivita' di condizionamento in forma collegata.
4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attivita' in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
((5. Gli impianti in forma collegata sono operativi solo fino al 31 dicembre 1996))
Art. 8
Rilascio dell'autorizzazione 1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, e' indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e puo' essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato.
2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) se trattasi di impresa individuale:
1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico;
2) residenza e domicilio;
3) numero di codice fiscale e partita IVA;
4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax.
b) se trattasi di societa' e di organismo associativo:
1) denominazione o ragione sociale;
2) sede e domicilio legale;
3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico;
4) numero di codice fiscale e partita IVA;
5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax.
3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, la seguente ulteriore documentazione:
a) per le imprese individuali:
1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi;
2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attivita' specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);
b) per le societa':
1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attivita' specifica della societa' (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazone della domanda);
3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la socita', dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attivita', rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle societa' cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente;
4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi;
c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all' art. 5 della legge 27 luglio 1967, n.
622 :
1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione, di data non anteriore a tre mesi;
d) per tutti i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), copia autenticata dell'atto di proprieta' o da cui risulti la disponibilita' dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2.
3. L'autorizzazione e' rilasciata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente della stessa Azienda, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda, Ove la domanda sia ritenuta irregolare od incompleta ne e' data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. E' istituita (( presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. )) una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne e' data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta. (( PERIODO SOPPRESSO DAL DECRETO 11 LUGLIO 1995, N. 393)) . ((2)) 5. La predetta commissione e' composta da:
a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;
b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;
c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE;
d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
e) un rappresentante delle associazioni piu' rappresentative delle categorie della produzione;
f) un rappresentante delle associazioni piu' rappresentative delle categorie del commercio.
6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria.
7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
--------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 11 luglio 1995, n. 393 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Nel medesimo comma 4 sono soppresse le parole "presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA".
Art. 9
Revoca dell'autorizzazione 1. L'autorizzazione e' revocata:
a) nel caso del venir meno del requisito della idoneita' morale di cui all'art. 4, comma 1. La revoca non e' disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso art. 4, siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attivita' di condizionamento in forma collegata la revoca dovra' essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni.
b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), nonche' di perdita del requisito dell'idoneita' finanziaria di cui all'art. 6;
(( c) nel caso di accertate violazioni dei doveri previsti nell'esercizio delle attivita' di condizionamento e di etichettatura (allegato 1 - modollo di etichetta). )) 2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attivita' di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5, comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine puo' essere prorogato per non piu' di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresi' in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art. 5, degli impianti cumulati sia da collegare alla volonta' di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attivita' in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilita' di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio.
3. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4
dell'art. 8, comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL DECRETO 9 FEBBRAIO 1993, N. 72))
Art. 11
(( (Controlli sulla commercializzazione dei prodotti). )) (( 1. Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualita' secondo le disposizioni dell' art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 e dell'art. 1 del presente regolamento.
2. Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all' art. 6 del regolamento CEE n. 2251/92 . A tal fine gli organismi ufficiali di controllo
costituiscono un gruppo misto di valutazione.
3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualita', di cui all'art. 1 del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalita' amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE). 4. A tal fine e' istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da: a) direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela
economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE;
b) dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. tutela, AIMA e ICE;
c) da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA).
5. La predetta commissione, sara' in carica per quattro anni, avra' anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attivita' di programmazione dei controlli))
Art. 11-bis
(( (Esenzioni dall'applicazione delle norme di qualita'). )) (( 1. Non sono soggetti all'obbligo di conformita' con le norme comuni di qualita', ai sensi dell' art. 3, commi 2 e 3, del regolamento CEE n. 1035/1972 , gli ortofrutticoli che sono:
a) prodotti e venduti direttamente dal produttore agricolo al consumatore finale;
b) avviati dal produttore agricolo a centri di condizionamento riconosciuti o di deposito;
c) venduti dal produttore agricolo ad operatori commerciali iscritti nell'apposito registro ed avviati a centri di condizionamento riconosciuti o a centri di deposito. Dai centri di deposito il prodotto deve essere avviato unicamente a centri di condizionamento riconosciuti. ))
Art. 12
Divieto di commercializzazione 1. E' vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrale del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92 , comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento.
2. Qualora gli organi di cui all'art. 11, preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma, 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera c).
3. COMMA ABROGATO DAL DECRETO 9 FEBBRAIO 1993, N. 72.
4. In attuazione di quanto previsto dall' art. 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 , come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984 , non sono soggetti all'obbligo di conformita' alle norme comunitarie di qualita' ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , e successive modificazioni.
(( 5. Le merci di peso pari o inferiore a cinquecento chilogrammi per prodotto sono esentate dalle notificazioni, di cui all' art. 4, comma 3, del regolamento CEE n. 2251/92 ; tali merci devono tuttavia essere conformi alle norme di qualita'. ))
Art. 12-bis
(( 1. Presso l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, vengono istituiti registri degli operatori e degli importatori, tenuti in forma di anagrafe informatizzata.
2. Il registro degli operatori, comma 1, e' diviso in:
a) registro degli operatori che commercializzono in fase di spedizione e all'ingrosso;
b) registro degli operatori autorizzati a gestire impianti di condizionamento.
3. Le domande per l'iscrizione nei registri sono presentate dagli interessati gia' operanti entro il 31 dicembre 1995.
4. I soggetti non ancora operanti presentano analoga domanda entro sei mesi dalla data di inzio dell'attivita'.
5. Le domande, di cui ai commi 3 e 4 devono pervenire all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, via Palestro n. 81 - 00185 Roma, utilizzando apposito modello, reperibile presso l'EIMA e gli uffici periferici dell'Istituto per il commercio estero - ICE (allegato 2), il cui fac-simile e' allegato al presente decreto (allegato 3). ))
Art. 13
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 giugno 1992 Il Ministro: GORIA Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992 Registro n. 16 Agricoltura, foglio n. 225