098G0007
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Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacazione per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali. (DECRETO 03 settembre 1997 n. 478)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 29-1-1998 IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l' articolo 59 della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , che prevede l'approvazione del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, oggi Ministro per le politiche agricole, delle deliberazioni del Consiglio dell'ordine nazionale concernenti le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennita' ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta l'opportunita' di adeguare i compensi a vacazione previsti dalla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali, approvata con decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 ; Viste le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dei dottori agronomi e foestali nelle sedute del 21 ottobre 1992 e dell'11 gennaio 1994; Visto il parere espresso dal C.I.P.E. nella riunione del 23 aprile 1997; Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 30 giugno 1997; Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 7/09002004/217 del 7 agosto 1997); Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. L' articolo 27 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Compenso per vacazione). - 1. Al professionista spetta un onorario di L. 110.000 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e dieci vacazioni per lavori fuori sede.
2. Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari, ridotti del 50%.
3. Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' art. 1 :
- L' art. 27 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 27. - Al professionista spetta un onorario di L. 19.500 per ogni vacazione di un'ora, con massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori in residenza e di dieci vacazioni per lavori fuori sede.
Ai collaboratori di concetto spettano gli stessi onorari ridotti del 50%.
Nel caso di lavori eseguiti in condizioni disagiate, gli onorari di cui ai commi precedenti possono essere aumentati fino ad un massimo del 50%".
Art. 2
1. L' art. 29 del decreto ministeriale 14 maggio 1991, n. 232 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 29 (Onorario integrativo). - 1. Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
a) L. 55.000 per il professionista;
b) L. 25.500 per il collaboratore di concetto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 settembre 1997 Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro per le politiche agricole Pinto Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997 Registro n. 2 Giustizia, foglio n. 275 Nota all' art. 2 :
- L' art. 29 del D.M. 14 maggio 1991, n. 232 , era il seguente:
"Art. 29. - Ad integrazione dell'onorario liquidato a misura o a percentuale viene corrisposto un compenso a vacazione per le ore impiegate in trasferimenti, ricerche ed operazioni fuori sede in ragione di:
L. 9.000 per il professionista;
L. 6.000 per il collaboratore di concetto".