091G0243
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Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali. (DECRETO 16 maggio 1991 n. 198)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 9/7/1991 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132 , recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16 , recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 , recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1988, n. 100 , che reca modificazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508 ; Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910 , recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199 , che prevede la istituzione delle commissioni di esame per l'accertamento del requisito di capacita' professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conti di terzi; Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362 , relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'esame per la seduta del 30 novembre 1988; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989, recante disposizioni sulla ripetitivita' degli esami di capacita' professionale; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni sulla regolare composizione delle commissioni d'esame; Vista le direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE ed in particolare l'art. 1 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 , ed in particolare l'art. 20 nel quale e' previsto che con decreti dei Ministri interessati venga data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive delle Comunita' economiche europee gia' recepite nell'ordinamento nazionale; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 , ed in particolare l'art. 5, comma 1, in cui viene data conferma del sopracitato disposto dell' art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , in particolare l'art. 17, commi 3 e 4; Vista la lettera n. 060674 del 10 aprile 1991 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente ai trasporti stradali di merci applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 7 marzo 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3 , ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ritenuta la necessita' nel recepire tale direttiva di dare disposizioni definitive in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci; A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione 1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunita' europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attivita' di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacita' professionale e finanziaria.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresi' alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attivita' di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall' art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 .
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per le direttive n. 438/89 e 561/74 si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- La direttiva CEE n. 561/74 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 308 del 19 novembre 1974.
- Il D.M. n. 508/1987 , recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.
- Il D.M. n. 100/1988 , recante modificazioni al D.M. n. 508/1987 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988.
- Il D.M. 28 ottobre 1988, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasporto di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988.
- Il D.M. 4 novembre 1988, che istituisce le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacita' professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, e' stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.
- Il D.M. 22 novembre 1988, recante la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di capacita' professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.
- Il D.M. 11 febbraio 1989, recante ulteriori disposizioni in materia di esame di capacita' professionale per autotrasportatori, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.
- Il D.M. 21 ottobre 1989, recante ulteriori disposizioni relative al funzionamento delle commissioni d'esame istituite ai fini dell'accertamento del requisito di capacita' professionale per autotrasportatori di merci in conto di terzi, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.
- La direttiva CEE n. 438/89 , modificativa della direttiva n. 74/561 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con i decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all' art. 1:
- Per le direttive CEE n. 561/74 e n. 438/89 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autostrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e' il seguente:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilita' di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attivita' da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprieta' degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attivita' e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860 , sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilita' civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale .
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, ne' essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratta di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di societa'.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) puo' essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata gia' pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, l'iscrizione all'albo e' rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori 1. Ai fini dell'iscrizione in via provvisoria nell'elenco di cui al sesto comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , le imprese individuali e societarie oltre ai requisiti previsti dal gia' citato art. 13, devono dimostrare di:
a) soddisfare al requisito della onorabilita';
b) soddisfare al requisito della capacita' finanziaria;
c) possedere adeguata capacita' professionale.
2. Il mancato permanere dei predetti requisiti comporta la esclusione dall'elenco separato di cui al richiamato sesto comma dell'art. 13 della legge n. 298/1974 , ovvero la cancellazione dall'albo ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1.
- Ai sensi del punto 6) dell'art. 20 della stessa legge l'impresa e' cancellata dall'albo "quando sia venuto a mancare uno dei requisiti o condizioni per la iscrizione previsti dall'art. 13 della presente legge. La cancellazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai numeri 4), 5) e 6) del predetto articolo, deve essere preceduta, previa diffida, dall'esperimento della procedura disciplinare di cui al successivo art. 21".
Art. 3
Documentazione relativa all'iscrizione
di nuove imprese nell'albo degli autotrasportatori 1. Le imprese di autotrasporto che richiedono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi devono, contestualmente alla domanda prodotta ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , produrre l'attestato di capacita' finanziaria riferito all'impresa e quello di capacita' professionale posseduto dal titolare dell'impresa individuale ovvero da chi dirige in maniera permanente ed effettiva l'attivita' di autotrasporto.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 13 della legge n. 298/1974 si veda nelle note all'art. 1. Il testo dell'art. 12 della medesima legge e' il seguente:
"Art. 12 (Iscrizione nell'albo). - Le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo devono farne domanda al comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale.
Ove l'impresa abbia piu' di una sede essa deve essere iscritta anche presso i singoli comitati nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie. Tale iscrizione si ottiene mediante comunicazione corredata dalle attestazioni di iscrizione dell'impresa nell'albo della sede principale e di iscrizione della sede secondaria alla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Il comitato provinciale attesta l'avvenuta iscrizione nell'albo".
Art. 4
Requisito della onorabilita' 1. Il requisito della onorabilita' non si intende soddisfatto da parte di coloro che richiedono l'iscrizione all'albo quando:
a) ostino alla iscrizione espresse disposizioni di leggi e regolamenti;
b) agli interessati siano state inflitte in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni vigenti riguardanti:
- le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione;
- l'attivita' di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli commerciali, alla sicurezza stradale e dei veicoli;
c) gli interessati abbiano riportato con sentenza passata in giudicato, condanne superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi;
d) gli interessati abbiano riportato una qualsiasi condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro:
- il patrimonio;
- la fede pubblica;
- l'ordine pubblico;
- l'industria e il commercio;
e) gli interessati abbiano riportato qualsiasi condanna per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ;
f) gli interessati risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Il requisito della onorabilita' viene meno quando apposite disposizioni di legge lo prevedono, oltre che nei casi di cui al precedente punto 1.
3. Il predetto requisito deve essere posseduto:
- quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa;
- quando si tratti di societa', da tutti i soci per la societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per la societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa';
- quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
4. Il requisito della onorabilita' deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attivita' di trasporto delle imprese o societa' in maniera permanente ed effettiva.
Nota all' art. 4:
- La legge n. 75/1958 concerne l'abolizione della regolamentazione della prostituzione e la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui. L'art. 3 di detta legge indica le pene per:
1) chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
2) chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
5) chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
6) chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza, al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
7) chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui.
L'art. 4 prevede che le pene di cui all'art. 3 siano raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso con violenza, minaccia, inganno;
2) se il fatto e' commesso ai danni di persona minore degli anni 21 o di persona in istato di infermita' o minorazione psichica, naturale o provocata;
3) se il colpevole e' un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il marito, il fratello, o la sorella, il padre o la madre adottivi, il tutore;
4) se al colpevole la persona e' stata affidata per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza, di custodia;
5) se il fatto e' commesso ai danni di persone aventi rapporti di servizio domestico o d'impiego;
6) se il fatto e' commesso da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
7) se il fatto e' commesso ai danni di piu' persone.
Art. 5
Requisito della capacita' finanziaria 1. La capacita' finanziaria consiste nella disponibilita' di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
2. Ai fini dell'accertamento della capacita' finanziaria, i competenti comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 , citata in premessa, considerano: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, comprese le liquidita' bancarie e le possibilita' di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprieta' disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali dei veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonche' il capitale di esercizio.
3. Per il soddisfacimento del requisito di capacita' finanziaria le imprese interessate possono produrre una attestazione di affidamento rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da societa' finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi per un importo pari a 100 milioni nella forma di cui all'allegato 1.
4. Tale importo dovra' essere integrato nella misura pari a lire 5 milioni per ciascun veicolo munito di autorizzazione.
5. Qualora ritenuto necessario ai fini dell'accertamento del permanere del requisito di capacita' finanziaria, dovra' essere richiesto dal competente comitato provinciale al relativo ufficio provinciale la consistenza del parco veicolare dell'impresa assoggettata al controllo nonche', all'impresa medesima, un attestato di conferma di attestazione di affidamento prodotta dall'impresa stessa all'atto dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori con le eventuali integrazioni previste al comma precedente.
Art. 6
Requisito della capacita' professionale 1. Ai fini del soddisfacimento del requisito di capacita' professionale gli interessati devono dimostrare di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione allegata al presente decreto.
2. A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite ai sensi del successivo art. 9 verra' rilasciato dal competente ufficio provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attivita' di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale.
3. Tale attestato dovra' essere prodotto dall'impresa all'atto della domanda di iscrizione all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi.
4. Gli interessati per essere ammessi a sostenere l'esame di capacita' professionale dovranno indirizzare la domanda alla commissione di esame del capoluogo di regione nella quale risultino residenti, presso la segreteria del comitato provinciale per l'albo degli autotrasportatori del capoluogo, la residenza dovra' essere dimostrata tramite idonea certificazione ovvero autocertificazione ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.
5. La domanda, redatta in carta legale e con firma debitamente autenticata del richiedente, dovra' essere protocollata dal segretario della competente commissione d'esame.
Art. 7
Documentazione inerente alle domande d'esame 1. Le domande di cui al precedente articolo dovranno essere corredate da uno dei seguenti documenti:
a) attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione professionale;
b) diploma di scuola media superiore o diploma di laurea;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da imprese iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazione da cui risulti che il candidato abbia svolto per almeno un anno attivita' direzionale dell'impresa nei termini di cui al successivo art. 8, secondo comma.
2. I corsi professionali sono affidati ad organismi di formazione professionale con ampia e documentata esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.
Art. 8
Esenzione dall'esame 1. Sono esonerati dall'esame di capacita' professionale coloro che dimostrano di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continuata al livello direzionale in imprese di trasporto regolarmente iscritte all'albo ed in possesso di autorizzazioni a livello nazionale ovvero internazionale.
2. Tale esperienza dovra' risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualita' di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle societa' in nome collettivo, di socio accomandatario nelle societa' in accomandita semplice e di amministratore per ogni altro tipo di societa', di dipendente a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi, di collaboratore per le imprese familiari.
3. Ai richiedenti in possesso dei predetti requisiti verra' rilasciato, a cura dell'ufficio provinciale di residenza dell'interessato, un attestato di capacita' professionale per trasporti nazionali, ovvero nazionali ed internazionali, a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitano a livello nazionale ovvero internazionale.
Art. 9
Composizione delle commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatoridesignati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualita' di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima. (( 5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalita' relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualita' di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.
5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 , e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100 )) 6. Avverso la mancata ammissione all'esame e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
Art. 10
Attivita' delle commissioni d'esame 1. Le commissioni d'esame, valutata la regolarita' delle domande di ammissione, redigeranno il relativo elenco dei candidati ammessi, che sara' affisso a cura della segreteria, nei locali del comitato provinciale per l'albo capoluogo di regione.
2. La data dell'esame dovra' essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Art. 11
Attestato di capacita' professionale 1. Le commissioni d'esame trasmettono, al termine di ogni sessione d'esame, l'elenco dei candidati che abbiano superato l'esame di capacita' professionale all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione capoluogo di regione, che rilascera' all'interessato l'attestato di cui all'art. 6 del presente decreto.
Art. 12
Modalita' per la ripetizione dell'esame 1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova d'esame, che non potra' essere sostenuto prima di tre mesi dalla prima prova, fatta salva la documentazione gia' prodotta.
2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo, potranno ripresentare ulteriori domande di ammissione all'esame che non potra' essere sostenuto prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Art. 13
Modalita' per lo svolgimento dell'esame 1. L'esame consistera' in una prova scritta basata su domande rela- tive alle materie riportate nell'allegato, che verranno predisposte dalle singole commissioni d'esame.
2. L'amministrazione provvedera' direttamente od a mezzo affidamento a terzi alla predisposizione di uno studio per l'attuazione del sistema di esami mediante quiz quale modalita' alternativa rispetto alla previsione del precedente comma.
3. A tal fine dovra' essere elaborato un numero di quiz congruo per ogni gruppo di materie.
4. I risultati dello studio saranno trasmessi al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per il parere di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 8, lettera e) .
Art. 14
Disposizioni relative alla capacita' professionale 1. Il requisito della capacita' professionale deve essere posseduto:
a) qualora trattisi di impresa individuale, anche a carattere familiare, dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui desig- nate che dirigono l'attivita' di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualita' di amministratore, dipendente o collaboratore familiare.
b) qualora trattisi di societa', dalla o dalle persone che dirigono l'attivita' di trasporto della societa' in maniera permanente ed effettiva.
Art. 15
Trasporti nazionali e internazionali 1. L'esame per i candidati che intendono essere abilitati a dirigere imprese che svolgono esclusivamente trasporti nazionali, vertera' sulle materie specificate nell'elenco allegato II rubricate sotto il punto A).
2. Per i candidati che intendono effettuare anche trasporti internazionali l'esame, oltre che sulle materie indicate al comma precedente vertera' su quelle specificate nell'elenco allegato II rubricato sotto il punto B).
Art. 16
Esercizio dell'attivita' internazionale 1. Possono esercitare l'attivita' di autotrasporto internazionale di merci in conto terzi le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi che abbiano conseguito l'attestato di capacita' professionale relativo ai trasporti internazionali.
Art. 17
Proseguimento provvisorio dell'attivita' 1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale in possesso del requisito di capacita' professionale, l'attivita' di trasporto puo' essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di un anno prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati, dagli eredi del titolare medesimo, i quali entro tale periodo dovranno soddisfare al requisito di capacita' professionale.
2. In caso di incapacita' fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale, l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi puo' essere provvisoriamente proseguita dal delegato alla cura degli interessi del titolare medesimo fino al perdurare dello stato di incapacita' fisica o giuridica e comunque non oltre il termine di un anno dal momento in cui si e' verificata l'incapacita' medesima, prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati. Entro e non oltre tale termine l'impresa dovra' dimostrare il requisito di capacita' professionale.
3. Qualora trattisi di societa', in caso di decesso o incapacita' fisica o giuridica della persona nominata dalla societa' medesima che dirigeva, in via permanente ed effettiva, l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi della societa', l'attivita' medesima puo' essere provvisoriamente proseguita da altra persona, designata dalla societa' la quale entro un periodo massimo di un anno - prorogabile per sei mesi in casi particolari debitamente giustificati - dovra' risultare in possesso del requisito di capacita' professionale.
4. Nei casi di cui sopra, tuttavia l'attivita' di una azienda di trasporto potra' essere in via eccezionale proseguita definitivamente da una persona che pur non possedendo il requisito di capacita' professionale possieda tuttavia una esperienza pratica di almeno tre anni nella gestione di tale azienda.
5. Le persone che, ai sensi dei commi precedenti, dirigeranno o proseguiranno l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, dovranno comunque risultare in possesso del requisito dell'onorabilita'.
Art. 18
Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente decreto.
2. Rimangono in vigore in particolare le disposizioni di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 8 marzo 1988 e le disposizioni transitorie relative al completo svolgimento della sessione d'esame del 30 novembre 1988 ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 come modificato dal decreto ministeriale 22 novembre 1988 ed integrato dall'art. 7 del decreto ministeriale 11 febbraio 1989 e tutte le disposizioni relative alla costituzione delle commissioni d'esame.
3. L'art. 16 del presente decreto ministeriale sostituisce il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82 .
4. E' abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 1985 concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci.
5. Il primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1983 e' sostituito dal seguente:
"Le attivita' di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all' art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono le attivita' di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali".
Note all' art. 18:
- Per il D.M. 8 marzo 1988, n. 100 , si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 2 del D.M. 28 ottobre 1988 (Ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988, e' il seguente:
"Art. 2. - Ai fini della dimostrazione del requisito della capacita' professionale, da parte delle imprese tenute a tale adempimento entro la data del 30 novembre 1988 sono ammessi agli esami, di cui al presente decreto, i relativi candidati quando, a seguito delle domande di iscrizione all'albo presentata dalle imprese medesime i competenti comitati abbiano emanato:
a) delibere di sospensione, successive alla data del 10 gennaio 1987, in ordine alla riserva sulla dimostrazione del requisito della capacita' professionale;
b) delibere di iscrizione provvisorie, successive alla data del 31 maggio 1987, in cui e' posta la riserva di accertamento della capacita' professionale entro il 30 novembre 1988.
I comitati provinciali che non abbiano ancora provveduto, per qualsivoglia motivo, ad esaminare ed a deliberare in merito alle domande presentate ai sensi del comma 2- bis dell'art. 11 della legge 30 marzo 1987, n. 132 , devono provvedere in tal senso onde consentire alle imprese richiedenti, mediante l'esame dei relativi candidati, la dimostrazione del requisito della capacita' professionale entro la data del 30 novembre 1988.
I comitati provinciali competenti dovranno rilasciare agli interessati che risultino regolarmente iscritti nell'elenco separato di cui al penultimo comma dell' art. 13 della legge 5 giugno 1974, n. 298 , un documento da cui risulti l'avvenuta iscrizione provvisoria all'albo degli autotrasportatori ovvero la delibera di sospensione di cui al precedente punto a)".
- Per il D.M. 22 novembre 1988 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 7 del D.M. 11 febbraio 1989 (Ulteriori disposizioni in materia di esami di capacita' professionale per autotrasportatori) e' il seguente:
"Art. 7 (Disposizioni transitorie per l'ammissione all'esame dei candidati designati da imprese iscritte con riserva di accertamento del requisito di capacita' professionale entro il 30 novembre 1988). - 1) Coloro i quali, titolari o designati da impresa di autotrasporto, non abbiano superato l'esame nella sessione del 30 novembre 1988, e successive sedute di aggiornamento, sono ammessi nuovamente a sostenere la relativa prova di esame, non prima di tre mesi, nella sessione speciale, la cui data verra' fissata da ciascuna commissione d'esame competente al termine della sessione del 30 novembre 1988, e successivi aggiornamenti, mediante l'affissione dell'elenco degli ammessi a ripetere la prova d'esame e mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata R.R. da inviare, all'indirizzo indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data fissata dalla commissione. Sostenuta la seconda prova con esito negativo, i candidati potranno ripresentare un'ulteriore, ed ultima, domanda di ammissione non prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
2) Le imprese che non abbiano prodotto domande di ammissione alla sessione d'esame del 30 novembre 1988, per l'accertamento del requisito di capacita' professionale da parte del titolare o di un designato ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 novembre 1987, entro il termine del 30 novembre 1988, possono essere ammessi ad una seduta speciale fissata da ciascuna commissione d'esame competente, da considerarsi quale aggiornamento della ripetuta sessione del 30 novembre 1988, purche' ne facciano domanda entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale specificando per iscritto il motivo della mancata produzione, entro il predetto termine del 30 novembre 1988, della domanda di ammissione all'esame stesso. Per le eventuali successive prove d'esame si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 1).
3) Alla stessa seduta speciale d'esame di cui al precedente punto 2) potranno partecipare anche coloro che, pur avendone fatto domanda entro il 30 novembre 1988, non si siano presentati il giorno fissato dalla commissione d'esame. Gli interessati dovranno riprodurre la domanda, fatti salvi i documenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 28 ottobre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 1988 ) e contestualmente giustificare per iscritto il motivo della mancata partecipazione alla seduta d'esame alla quale erano stati assegnati".
- Il testo del primo comma dell'art.1 del D.M. n. 82/1988 (Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada) era il seguente:
"Possono conseguire autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci in conto terzi su strada le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che:
abbiano conseguito la speciale abilitazione al trasporto internazionale;
abbiano disponibilita' di uno o piu' autotreni, autoarticolati o autoveicoli con capacita' di carico superiore a 35 q.li e peso complessivo superiore a 60 q.li, provvisti di autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi".
- Il D.M. 4 luglio 1985, concernente l'istituzione dell'abilitazione speciale per le imprese di autotrasporto internazionale di merci, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 23 agosto 1985 .
- L'art. 1 del D.M. 16 maggio 1983 (Disciplina del rilascio delle autorizzazioni al trasporto internazionale di merci su strada), come modificato dal decreto qui pubblicato, e' cosi' formulato:
- Art. 1 (Imprese che possono conseguire autorizzazioni internazionali e tipi di autorizzazione). - Le attivita' di trasporto, per le quali occorre l'abilitazione di cui all' art. 16 della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni ed integrazioni sono le attivita' di trasporto di merci pericolose e trasporti eccezionali.
Nel presente decreto, per disponibilita' s'intende quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.
Sono rilasciate autorizzazioni internazionali per trasporto per conto proprio per le relazioni di traffico che lo richiedono ai sensi delle disposizioni internazionali.
Le autorizzazioni internazionali sono rilasciate dalla Direzione generale M.C.T.C. e possono essere multilaterali e bilaterali".
- Il testo dell' art. 16 della legge n. 298/1974 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' il seguente:
"Art. 16 (Abilitazioni per trasporti speciali). - Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile determina, secondo le proposte del comitato centrale dell'albo, le attivita' di trasporto per le quali occorre la abilitazione ed i requisiti speciali per il loro esercizio in relazione alla natura e all'importanza delle singole attivita' esercitate.
L'abilitazione e' provvisoria o definitiva.
L'abilitazione provvisoria si ottiene presentando domanda ai comitati provinciali e fornendo la prova - nei modi stabiliti dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - di avere i requisiti prescritti.
I requisiti devono consistere nell'attitudine dell'organizzazione aziendale, nella idoneita' professionale, da accertarsi mediante esame, e in particolari garanzie assicurative connesse con la natura dell'attivita' da svolgere.
L'abilitazione diviene definitiva dopo un periodo di prova di un anno. Nel caso che la prova non dia esito positivo l'impresa non puo' continuare ad esercitare l'attivita' per la quale e' prescritta l'abilitazione.
I comitati provinciali dell'albo comunicano ai competenti organi della pubblica amministrazione l'elenco delle imprese cui e' stata concessa l'abilitazione, affinche' sia annotata nelle carte di circolazione degli autoveicoli.
Il rilascio dell'abilitazione di cui sopra e' subordinato al pagamento della tassa di concessione governativa di L. 30.000 (l'importo della tassa e' stato via via aumentato da provvedimenti successivi, n.d.r.).
Coloro i quali abbiano ottenuto l'abilitazione di cui al presente articolo, sono iscritti in una sezione speciale dell'albo provinciale".
Art. 19
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 1991 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1991 Registro n. 7 Trasporti, foglio n. 159
Allegato I
ALLEGATO I
A T T E S T A Z I O N E
A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto (o
societa') ha concesso al sig ........................................
nella forma tecnica di ..............................................
un affidamento di lire 100 milioni.
Allegato II
ALLEGATO II
ELENCO DELLE MATERIE D'ESAME PER L'ACCESSO
ALLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE
A) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE
HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE TRASPORTI NAZIONALI.
1. Diritto.
Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza e' necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
- sui contratti in genere
- sui contratti di trasporto: in particolare sulla responsabilita' del trasportatore (natura e limiti)
- sulle societa' commerciali
- sui libri di commercio
- sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale
- sul regime fiscale
2. Gestione commerciale e finanziaria dell'azienda.
- Modi di pagamento e di finanziamento
- Calcolo dei prezzi di costo
- Regime dei prezzi e condizioni di trasporto
- Contabilita' commerciale
- Assicurazioni
- Fatture
- Ausiliari di trasporto
- Le tecniche di gestione di un'impresa di trasporti su strada
- La tecnica commerciale
3. Accesso al mercato.
- Disposizioni relative all'accesso alla professione ed
all'esercizio
- Documenti di trasporto
4. Norme ed esercizio tecnici.
- Pesi e dimensioni dei veicoli
- Scelta del veicolo
- Collaudo ed immatricolazione
- Norme per la manutenzione dei veicoli
- Carico e scarico dei veicoli
- I trasporti di sostanze pericolose
- I trasporti di prodotti alimentari
- I principi applicabili in materia di tutela dell'ambiente e
riguardanti l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli
5. Sicurezza stradale.
- Disposizioni legislative, regolamentare ed amministrative
applicabili in materia di circolazione
- Sicurezza di circolazione
- Prevenzione degli incidenti e provvedimenti da prendersi in caso di incidente
B) MATERIE LA CUI CONOSCENZA E' RICHIESTA PER I TRASPORTATORI CHE
HANNO INTENZIONE DI EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI.
- Materie indicate sub A)
- Disposizioni applicabili ai trasporti di merci su strada fra gli Stati membri e fra la Comunita' ed i Paesi terzi, risultanti dalla legislazione nazionale, da norme comunitarie, convenzioni ed accordi internazionali
- Pratiche e formalita' doganali
- Principali regolamentazioni di circolazione negli Stati membri